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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel.
Dott. A.M. Sterlicchio Consigliere,
Dott.. B.R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 5581\22 tra
-Avv. S. RINALDI Parte_1
- appellante - c/
Avv.L. Ghia Controparte_1 appellato – e
avv. L. Ghia , interv. Controparte_2 CP_3
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva (sempre ex art. 127 ter c.p.c. ) il 6 maggio 2025 in forza di rinvio di cui al decreto del 19\3\25, ex art. 309 c.p.c. così differendosi l'udienza disposta dal provv. del 6\3\25 (ud. cartolare del 25\2\25) ;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi;
Ritenuto che:
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. equivale alla mancata partecipazione all'udienza alla stregua della disposizione in ultimo richiamata;
- nella presente causa, come detto, nessuno ha depositato note scritte (e atteso che della seconda assegnazione dei termini ex art. 127 ter c.p.c. è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica);
- deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe.
Roma data del deposito
Il Presidente est.
La Corte di Appello di Roma
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente rel.
Dott. A.M. Sterlicchio Consigliere,
Dott.. B.R. Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 5581\22 tra
-Avv. S. RINALDI Parte_1
- appellante - c/
Avv.L. Ghia Controparte_1 appellato – e
avv. L. Ghia , interv. Controparte_2 CP_3
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva (sempre ex art. 127 ter c.p.c. ) il 6 maggio 2025 in forza di rinvio di cui al decreto del 19\3\25, ex art. 309 c.p.c. così differendosi l'udienza disposta dal provv. del 6\3\25 (ud. cartolare del 25\2\25) ;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi;
Ritenuto che:
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. equivale alla mancata partecipazione all'udienza alla stregua della disposizione in ultimo richiamata;
- nella presente causa, come detto, nessuno ha depositato note scritte (e atteso che della seconda assegnazione dei termini ex art. 127 ter c.p.c. è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica);
- deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe.
Roma data del deposito
Il Presidente est.