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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c., all'udienza del 04.03.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Micozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina, Via
Santesarti n. 15D, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Baldassari ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Piazza Dante n. 2,
RESISTENTE
E
Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona dell'Amministratore e CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante ing. rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Maria Cucci ed CP_3
elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata nonché presso il suo studio sito in Via Appia Nuova Email_1
59,
PARTE RESISTENTE
All'esito dell'udienza con trattazione scritta del 04.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente propone opposizione avverso il decreto di liquidazione dei CTU nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Latina recante RG 1899 / 2023, con il quale veniva liquidato il CTU l'ing. per l'importo di € 13.983,43 oltre accessori. CP_1 La parte chiede: “Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni tutte di cui al presente atto, così statuire: IN VIA PRELIMINARE, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 25.11.2024 del Giudice Dott.
Fava – R.G. n. 1899/2023 ex art. 5 D.Lgs n. 150/2011; IN VIA PRINCIPALE, ricondotto il computo liquidatorio al solo art. 12 d.m. 30 maggio 2002 e al valore medio ivi previsto, annullare la liquidazione operata dal G.I. nel decreto opposto e conseguentemente rideterminare il compenso spettante in favore dell'Ing. in complessivi euro 2.231,08 (=euro 557,77x4 Iniziative), oltre CP_1
alle spese vive sostenute e documentate;
IN SUBORDINE, ricondotto il computo liquidatorio agli artt. 12 e 13, co. 1, d.m. 30 maggio 2002 e ai valori medi ivi previsti, annullare la liquidazione operata dal G.I. nel decreto opposto e conseguentemente rideterminare i compensi spettanti in favore dell'Ing. in complessivi euro 3.616,30, di cui euro 2.231,08 (=euro 557,77x4 Iniziative) quali CP_1
onorari ex art. 12 Decreto Compensi ed euro 1.385,22 (cfr. supra pag. 7-8) quali onorari ex art. 13, co. 1, Decreto Compensi, oltre alle spese vive sostenute e documentate;
IN ULTERIORE
SUBORDINE, laddove il Giudicante ritenesse di confermare la tecnica liquidatoria già adottata nel decreto del 25.11.2024 qui opposto di determinazione dei compensi dovuti a favore del Consulente in base agli artt. 11 e 12 d.m. 30 maggio 2002, comunque annullare la liquidazione operata dal G.I.
e conseguentemente rideterminare i compensi spettanti in favore dell'Ing. mediante CP_1
applicazione dei valori medi ivi previsti e, quanto agli onorari ex art. 11 Decreto Compensi, tenuto conto del valore della lite (euro 199.619,89), ovvero - in subordine - del valore evincibile dalle risultanze della stessa consulenza espletata dal medesimo Consulente (euro 112.669,94). Per l'effetto liquidare a favore dell'Ing. la somma complessiva di euro 7.877,50, di cui euro 2.231,08 CP_1
(=euro 557,77x4 Iniziative) quali onorari ex art. 12 Decreto Compendi ed euro 5.646,42 quali onorari ex art. 11 Decreto Compensi (valore della lite), ovvero - in subordine - la somma complessiva di euro 6.655,59, di cui euro 2.231,08 (=euro 557,77x4 Iniziative) quali onorari ex art. 12 Decreto
Compendi ed euro 4.424,51 quali onorari ex art. 11 Decreto Compensi (valore delle risultanze peritali). IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, Voglia comunque provvedere alla riduzione delle somme liquidate dal G.I. a favore dell'Ing. nei limiti di quelle dovute ed effettivamente CP_1
spettanti, provvedendo alla relativa riquantificazione in applicazione dei parametri di cui al d.m. 30 maggio 2002 tenuto conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione dal medesimo fornita. IN OGNI CASO, condannare l'Ing. a restituire alla tutto CP_1 Parte_1
quanto il medesimo Consulente dovesse indebitamente incamerare da parte della Ricorrente nelle more del presente giudizio in virtù e forza del decreto di liquidazione in questa sede opposto, oltre interessi di mora, ovvero in subordine nella misura legale, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. Parte resistente ing. si costituiva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale di Latina, rigettata CP_1
ogni contraria istanza, eccezione o ragione, per tutti i motivi sopra esposti, verificati i presupposti, così provvedere: in via principale e nel merito 1) rigettare il Ricorso e tutte le domande ivi contenute poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per tutti
i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto confermare il Decreto di Liquidazione Compensi CTU del
25 novembre 2024 – r.g.n. 1899/2023, Tribunale di Latina per € 13.983,43, di cui € 250,01 per spese, oltre oneri di legge, in favore dell'ing. ; in via subordinata 2) nella deprecata ipotesi di CP_1
revoca del Decreto di Liquidazione del 25 novembre 2024, si chiede la condanna della soc. Pt_1
[... e della soc. in solido tra loro, al pagamento della somma di € 13.983,43, di cui € Controparte_2
250,01 per spese, oltre oneri di legge o della maggiore o minor somma che verrà determinata di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, da porre a carico della ricorrente”.
Si costituiva anche la parte hiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarata la propria competenza, - Accertare e dichiarare che la perizia di cui è causa ha avuto ad oggetto attività di verifica relative alle fattispecie di cui al solo art. 12 del DM 115/2002 e non anche ad attività relative alle fattispecie di cui all'art.
11 del citato DM 115/2002. Per l'effetto, annullare la liquidazione operata dal Giudice de quo nel decreto opposto e, conseguentemente rideterminare il compenso spettante in favore del CTU ing.
in complessivi euro 2.231,08, pari ad euro 557,77 (in applicazione dei valor medi della tariffa) CP_1
per ciascuna delle 4 iniziative oggetto di verifica, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. -
In via del tutto subordinata, nel caso in cui l'adito Tribunale ritenga applicabile l'art. 11 del DM
115/2002, annullare in ogni caso la liquidazione operata dal Giudice de quo e rideterminare il compenso applicando come parametro il valore della controversia e non il valore dell'opera (opera inesistente in quanto mai realizzata) ed utilizzando i valori medi, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia. - In ogni caso ci si associa e si sostengono le conclusioni svolte dalla società opponente.
- Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Tanto premesso, l'opposizione è tempestiva.
Il termine per proporre opposizione di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento è, infatti, rispettato.
Nel merito, il ricorrente propone opposizione avverso il decreto di liquidazione del CTU suindicato per erronea applicazione cumulativa degli artt. 11 e 12 d.m. 30 maggio 2002, violazione dell'art. 1 del Decreto Compensi, erronea applicazione dei valori tabellari massimi, violazione dell'art. 51, co.
1, d.P.R. n. 115/02. Tanto premesso, risulta che con provvedimento del 22.03.2024 l'ing. veniva nominato nel CP_1 giudizio R.g. 1899/2023 del Tribunale di Latina, dal Dott. , consulente tecnico d'ufficio. Persona_1
Il CTU avanzava, quindi, istanza di liquidazione per € 23.835,17 per attività ex art. 12 D.M. 30/5/02, di cui € 3.881,68 ex art. 11 D.M. 30/05/02 e € 9.851,74 aumentato del doppio ex art. 52 D.M. 30/5/02
e € 250,01 per spese.
L'ing. è stato nominato in sostituzione del precedente CTU (il quale non ha prestato CP_1
giuramento nei termini indicati dal G.I.), con il seguente incarico: "analizzi il CTU le prestazioni professionali rese da in adempimento degli obblighi contrattuali assunti con con CP_2 Pt_1
l'accordo del 17 marzo 2021 e con le successive lettere di incarico dirette alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 34/2020 e se dette prestazioni siano state realizzate a regola d'arte e nel rispetto del regolamento contrattuale, ne quantifichi altresì il valore economico con riferimento agli immobili di Via degli Antamoro n, 45, Roma;
Via Capo Mele n. 23,
Roma; Via Jenner n. 86, Roma;
Via Vallelunga n. 39, Castelnuovo di Porto."
Con provvedimento del 25.11.2024 veniva liquidata allo stesso la somma di € 13.983,43.
Tanto detto, il Giudice ha ritenuto di applicare il criterio di liquidazione a vacazioni, avendo citato le disposizioni di cui art. 4 e 5 della legge 319/80, anche se poi fa riferimento nella motivazione ad un criterio di determinazione del lavoro svolto basato sulla complessità degli accertamenti.
Ne deriva che deve farsi corretta applicazione delle disposizioni applicabili al caso di specie.
Va sul punto rilevato che il criterio delle vacazioni è solo residuale e può essere utilizzato solo quando non è possibile ricorrere ad alcuno dei parametri specificamente elencati nel D.M. 30 maggio 2002.
L' art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 prevede tale residualità allorquando per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Nel caso di specie, deve ritenersi applicabile, per l'oggetto dell'incarico, sia la disposizione di cui all'art. 11 che quella di cui all'art. 12 del DM 30.05.2022.
All'uopo va osservato che “non corrisponde al vero che “l'attività del Consulente si è esaurita e risolta in un mero accertamento di conformità contrattuale con riferimento alle attività tecnico- progettuali di Fase 0, 1 e 2 svolte da , ovvero in una pura e semplice disamina in ordine alla CP_2 completezza della documentazione prodotta dal medesimo Studio Professionale rispetto all'elenco di documenti che quest'ultimo ex contractu avrebbe dovuto predisporre”. Il consulente ha, infatti, analizzato il contratto con riferimento a tutte le sue fasi e verificato l'esistenza di tutti i documenti che comprovassero l'attività svolta per ogni singola fase.
Ha analizzato le prestazioni professionali rese da in relazione agli obblighi Controparte_2 contrattuali e se le stesse siano state realizzate a regola d'arte nel rispetto del regolamento contrattuale, quantificando il valore economico dei compensi in relazione alle prestazioni professionali accertate.
Il CTU ha proceduto nell'analisi di dettaglio dell'effettiva esecuzione degli obblighi previsti per ognuna delle suddette fasi in relazione ad ogni singola iniziativa edilizia indicata nel quesito posto dal G.I, analizzando titoli edilizi, computi metrici, elaborati grafici, singole fasi realizzative, interventi previsti e realizzati, progetti esecutivi e loro allegati e verificando la conformità delle opere prestate.
All'esito ha poi provveduto ad accertare le carenze, gli inadempimenti e le eventuali criticità e ha provveduto alla quantificazione economica dei compensi sulla base delle prestazioni effettivamente svolte ed accertate.
La materia, quindi, rientra in quella edilizia relativa a questioni tecniche riguardanti la costruzione, la verifica di conformità, individuando eventuali vizi e difetti dell'opera e quantificando tutte le prestazioni con riferimento agli immobili di Via degli Antamoro n. 45, Roma, Via Capo Mele n. 23,
Roma, Via Jenner n. 86, Roma, Via Vallelunga n. 39, Castelnuovo di Porto.
Si applicando, quindi, i criteri di cui alle disposizioni citate.
Quanto al valore per la determinazione degli onorari a percentuale deve aversi riguardo al valore della controversia.
La nomina dell'ausiliario del G.I. sorge nell'ambito di un contenzioso incardinato dalla soc. Pt_1
in opposizione al D.I. n. 340/2023 Tribunale di Latina, emesso in favore della soc. , per un CP_2 capitale di € 199.619,89, in forza di fatture emesse da quest'ultima per l'esecuzione di un contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto supporto tecnico, progettuale ed esecutivo per la realizzazione di interventi edilizi di efficientamento energetico.
Il valore del giudizio è, quindi, pari ad € 199.619,89.
In proposito, l'art. 1 dell'allegata tabella al D.M. 30.5.2002 così recita: “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia”.
Nella fattispecie, quindi, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma oggetto di decreto ingiuntivo, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum, corrispondente alla somma relativa agli onorari spettanti contrattualmente alla parte oggetto di ingiunzione. Va, poi, considerata la difficoltà e complessità degli accertamenti svolti, tenuto conto della molteplicità di essi e dell'attività svolta dal consulente, per cui deve ritenersi liquidabile la somma massima.
Il G.I. non ha riconosciuto, infatti, correttamente, la maggiorazione pari all'aumento sino al doppio del compenso liquidato al CTU ex art. 52 d.P.R. 115/2002, ma ciò non esclude il diritto alla liquidazione del massimo tariffario.
Deve, poi, considerarsi il principio dell'omnicomprensività dell'onorario, concernente le attività complementari e accessorie strumentali all'incarico.
Deve, quindi, ritenersi applicabile il criterio di cui all'art. 11 e liquidarsi l'importo di € 7.535,52 e quello di cui all'art. 12 di € 970,42 per ciascun immobile oggetto di verifica, per € 3.881,68, cosichè spetta la consulente la somma totale di € 11.417,20.
Ne deriva che le doglianze della parte ricorrente sono in parte fondate, per cui deve essere accolta parzialmente l'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e sono compensate in ragione della metà e per la restante metà poste a carico della parte resistente soccombente ing. . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie parzialmente le ragioni di cui all'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione oggetto di opposizione rideterminando l'importo dovuto al CTU nella somma omnicomprensiva di € 11.417,20, oltre iva se dovuta e cassa, nonché interessi moratori dalla presente decisione al saldo,
- compensa le spese in ragione della metà tra tutte le parti,
- condanna l'opposto ing. al pagamento delle spese di lite in favore di nella CP_1 Parte_1 misura di 132,00 per spese e € 750,00, oltre a iva, spese generali e cpa, nonché in favore di CP_2
che liquida in € 750,00, oltre iva, spese generali e cpa., da distrarsi.
[...]
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Latina, 05.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino