Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il dott. Francesco Aragona, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 913/2021 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, difeso dagli avv.ti Michele De Cillis e Claudia Mandile;
[...]
opponente; contro
C.F.: nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv. Francesco Gigliotti e Patrizia Procopio;
opposto;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ad atto di precetto che Parte_1 Controparte_1
ha azionato per il pagamento di spettanze retributive riconosciutegli in forza della diffida accertativa emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro n.
CZ00001/2018-016, convalidata con decreto del 22.07.2019 e pertanto munita di efficacia di titolo esecutivo, che ha intimato all'opponente di pagare la somma di €
1
Nell'odierno giudizio di opposizione a precetto, l'opponente, quale ex datore di lavoro dell'opposto, fa valere l'infondatezza dei diritti riconosciuti all'ex dipendente con la suddetta diffida accertativa, deducendo come la diffida costituisca un titolo esecutivo formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che egli abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria, esponendo che l'odierna opposizione a precetto è la sede nella quale il destinatario della diffida può far valere le proprie ragioni, proponendo motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa.
Passando al merito, il lavoratore opposto assume di aver lavorato alle dipendenze di come magazziniere (operaio VII livello CCNL settore Parte_1
commercio), con contratto part time stipulato in data 17.02.2012 fino al licenziamento occorso il 27.05.2015. Lamenta che, a dispetto della formale assunzione pattuita con contratto a part time, egli aveva lavorato con orario a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, nonché il sabato dalle ore 8:00 alle 13:00. Rivendica pertanto le differenze retributive dovutegli per maggiore retribuzione, comprese 13^ e 14^ mensilità, differenza ore di straordinario, ferie, permessi e festività non godute, TFR e contributi previdenziali.
La diffida impugnata riporta correttamente il periodo lavorativo e la qualifica del ricorrente, ma non dettaglia i giorni, né le ore, in cui il medesimo avrebbe espletato attività lavorativa non retribuita in eccesso rispetto all'orario di servizio a part time contrattualmente stabilito. Neppure individua in modo analitico le fonti di prova, segnatamente, le prove testimoniali espletate rispetto alle quali manca l'indicazione del nominativo dei testi escussi e del contenuto delle dichiarazioni rese.
Pertanto, al fine di accertare il credito invocato dal lavoratore, si è reso necessario ammettere la richiesta prova per testi, con la precisazione che, nell'odierno giudizio di opposizione a precetto instaurato per l'accertamento negativo del credito portato in diffida, incombe sul lavoratore opposto l'onere di provare i fatti costitutivi del
2 credito retributivo azionato, gravando invece sul datore opponente l'onere probatorio in ordine al verificarsi di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
L'istruzione della causa, attraverso l'espletamento della prova testimoniale, ha consentito di accertare l'inesistenza del vantato diritto di credito per differenze retributive non pagate.
Il teste , addotto da parte opposta, ha dichiarato: che, nella Testimone_1
qualità di corriere, egli effettuava la consegna della merce alla ditta Parte_1
, presso cui lavorava , con contratto a tempo pieno, dal
[...] Controparte_1
lunedì al venerdì; che passava dal negozio tutti i giorni, perché ad esempio caricava la merce a e poi, passando, lasciava la merce destinata al negozio;
che egli Pt_2
scaricava lampadine, materiale elettrico in generale e cavi;
che passava per scaricare tutti i giorni, poiché caricava la merce a o a (dove arrivava la Pt_2 Persona_1
merce da Bari), i prodotti delle diverse aziende, Acchimei, Trigiano-Bari, Garofalo,
Strano–Cosenza ed altri;
che nel tragitto consegnava al , scaricava la merce Parte_1
anche sul marciapiede, quando il negozio era chiuso, perché chiamava il CP_1
e scaricava anche quando era di passaggio per andare a Crotone o
[...] Per_2
dove abitava.
L'altro teste addotto da parte opposta, , ha riferito: di essere Testimone_2
commerciante, arredatore a Catanzaro e di conoscere dall'infanzia Controparte_1
del quale era amico da diversi anni;
che, quando serviva qualcosa ai suoi clienti, li indirizzava al negozio dal perché al banco vendita c'era il quale Parte_1 CP_1
aveva iniziato a lavorare dal 2008 presso lo zio;
che lavorava a tempo pieno;
CP_1
che aveva le chiavi del negozio perché, quando in pausa pranzo arrivava un CP_1
corriere o una consegna, lui apriva il deposito per far scaricare la merce;
che, poiché
l'autovettura di dava problemi, talvolta lo accompagnava a casa con la CP_1
propria vettura quando terminava il lavoro, verso le ore 13:00, oppure lo CP_1
accompagnava verso le 15,00, o la sera perché abitava a Corbino - frazione di
Gimigliano - distante da Lido;
che riusciva ad arrivare a Santa Maria e poi CP_1
da Santa Maria lo accompagnava al lavoro a Lido, sovente da Lido a Corbino la sera, perché la mattina gli risultava difficoltoso;
che apriva e chiudeva il negozio CP_1
3 e che lavorava nel negozio anche un altro ragazzo con i capelli rasati;
che, quando entrava nel negozio, c'era il banco vendita con i prodotti, l'esposizione, quello che c'era dietro non lo sapeva e non sapeva da dove si entrava per il deposito;
che, quando arrivava il camion, o si faceva l'ora per aprire il negozio, ed a volte anche CP_1
l'altro ragazzo si dirigevano verso la serranda ed egli se ne andava via.
Ritiene il giudice che gli elementi forniti dai suddetti testi non siano sufficienti a dimostrare che il lavorasse a tempo pieno presso l'esercizio di cui Controparte_1
era titolare . Parte_1
Infatti, il teste che, nella qualità di corriere, effettuava la Testimone_1
consegna della merce alla ditta , si intratteneva per il tempo strettamente Parte_1
necessario ad effettuare lo scarico della merce: pur ammettendo che possa avere – come riferisce - contattato talvolta telefonicamente il al fine di Controparte_1
consegnargli la merce quando il negozio era chiuso, tanto non prova alcunché in ordine al presunto svolgimento a tempo pieno dell'attività di lavoro da parte di quest'ultimo.
Il teste ha dichiarato, dal canto suo, che il Testimone_2 Controparte_1
espletava le mansioni a tempo pieno presso il banco vendita dell'esercizio di cui era titolare lo zio (precisando inoltre di non sapere cosa ci fosse dietro il banco vendita e neppure dove fosse l'entrata per il deposito).
Quest'ultima circostanza è smentita dalla deposizione resa da teste Testimone_3
addotto da parte opponente.
ha dichiarato: di aver lavorato presso la ditta di , Testimone_3 Parte_1
a tempo pieno, dal 2012 fino al 2019, come addetto al banco delle vendite;
che apriva la mattina e chiudeva a pranzo, per la pausa;
che riapriva il pomeriggio e chiudeva alle ore 19:30, dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo la mattina e domenica chiusi;
che egli si occupava delle vendite, mentre lavorava nel CP_1
magazzino, svolgendo differenti mansioni;
che lavorava o di mattina o di CP_1 pomeriggio;
che il negozio era costituito da un'entrata con il banco vendita e dietro proseguiva con il magazzino/deposito; che l'accesso era unico, per cui quando si
4 scaricava la merce si passava necessariamente dal banco vendita;
che egli ed il signor avevano le chiavi, mentre non sapeva se avesse le chiavi Pt_1 CP_1 dell'esercizio che, comunque, veniva aperto soltanto da lui (teste).
Dall'esame delle deposizioni raccolte, appare evidente come l'unico teste compiutamente informato dei fatti e, segnatamente, dell'orario di lavoro osservato dal , fosse il dipendente atteso che quest'ultimo Controparte_1 Testimone_3
aveva prestato servizio a tempo pieno presso l'esercizio di cui era titolare Parte_1
, nello stesso periodo di tempo in cui aveva espletato l'attività lavorativa
[...]
l'opposto, sia pure svolgendo le mansioni di addetto al banco vendita, diversamente dal che operava nel magazzino. Controparte_1
Il teste ha in particolare riferito di non essere a conoscenza delle condizioni Tes_3
contrattuali concordate tra e , precisando però Parte_1 Controparte_1
che egli (teste lavorava tutti i giorni con orario a tempo pieno, mentre Tes_3
vedeva il che lavorava, alternativamente, di mattina oppure di Controparte_1
pomeriggio. Tali dichiarazioni dimostrano la particolare attendibilità del teste il quale si è limitato a riferire i fatti accaduti sotto la sua diretta percezione, Tes_3 senza cercare di avvalorare l'una o l'altra delle versioni contrapposte.
Se si considera, allora, che il era dipendente della ditta Tes_3 CP_2 Parte_1
nel periodo di tempo in cui prestava l'attività anche il ,
[...] Controparte_1
che deteneva le chiavi del negozio e che era il responsabile del banco vendita (tanto che ha descritto in modo dettagliato la struttura del negozio, costituito da un'entrata con il banco vendita e prosecuzione nel retro dietro con il magazzino/deposito, dotato di un unico accesso, sicché per scaricare la merce si doveva passare dal banco vendita), laddove i testi addotti da parte opposta nulla hanno saputo riferire in concreto sulle mansioni svolte da , né sulla struttura del magazzino Controparte_1 dove questi svolgeva in concreto l'attività lavorativa, limitandosi a confermare acriticamente (con un “sì confermo”) che il suo orario di lavoro fosse a tempo pieno, si può affermare con tranquillizzante certezza che abbia svolto la Controparte_1
sua attività di lavoro conformemente alle condizioni contrattuali che prevedevano un orario di lavoro a part time.
5 Non avendo dunque l'opposto, su cui incombeva il relativo onere, fornito la prova di avere svolto l'attività lavorativa a tempo pieno, ne consegue il rigetto della domanda di corresponsione delle differenze retributive che si fondava sul detto presunto rapporto con orario full time.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta, con conseguente dichiarazione di nullità del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CZ00001/2018-
016 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro e del conseguente atto di precetto opposto.
Le spese di lite, anche della fase di sospensiva, sono regolate in base al principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CZ00001/2018-016 emessa dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Catanzaro, nonché del conseguente atto di precetto opposto;
2) condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, anche della fase cautelare, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 07.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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