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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1337/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 25/02/1965, con l'Avv. ZANINI ARNALDA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. RONCATO MARCO GIULIO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Castel
Boglione, Strada Nizza-Acqui 28, di esclusiva proprietà del IG. rimarrà assegnata CP_1
al medesimo che vi continuerà a vivere e la IG.ra trasferirà altrove la propria Parte_1
1 residenza; 3) il IG. si impegna a corrispondere la somma di € 100.000,00 CP_1
(centomila) alla moglie con le seguenti modalità: primo pagamento di € 30.000,00 (trentamila) all'atto del deposito del presente ricorso per separazione;
secondo pagamento pari ad € 70.000,00
(settantamila) entro 20 giorni lavorativi dalla data del rogito di compravendita dell'azienda di esclusiva proprietà del IG. previsto indicativamente per metà Dicembre 2024 e, CP_1
comunque, il pagamento avverrà, in ogni caso, entro il 15 Gennaio 2025. Tale impegno è subordinato all'adempimento da parte della moglie del punto 4 del presente atto;
4) la IG.ra Parte_1
si impegna a lasciare la casa coniugale entro la data del 31 Luglio 2024 e liberarla dalle proprie cose entro la data del 30 Novembre 2024; 5) il IG. consente alla IG.ra dopo il CP_1 Pt_1
suo allontanamento dalla casa coniugale, di fare visita agli animali, cani ed asino, previo accordo sui giorni e orario;
6) i coniugi, reciprocamente, si impegnano ad effettuare la corretta intestazione dei veicoli in uso ai medesimi, in particolare la motocicletta targata CM65326 verrà intestata al marito, mentre l'autovettura targata FG674KA verrà intestata alla moglie;
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver già regolato ogni ulteriore situazione economica;
8) le clausole del presente ricorso s'intendono d'immediata attuazione a partire dalla sottoscrizione dello stesso”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 18 agosto 2014 in Castel Boglione (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni.
Le parti rappresentavano che il IG. è titolare di un'azienda agricola in Castel CP_1
Boglione e la IG.ra esercita la professione di insegnante presso un istituto di scuola Parte_1
media superiore.
Le parti davano atto che la convivenza, per alcuni anni felice, si è deteriorata e vani si sono rivelati i tentativi di risolvere le insorte incompatibilità caratteriali;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti
2 emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Si può dare atto degli ulteriori accordi tra le parti, che in particolare chiarivano che la somma di cui viene prevista la corresponsione da parte di a trova fondamento nella restituzione CP_1 Pt_1
di una somma già mutuata dalla stessa.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Castel Boglione (AL), in data 18 agosto 2014 (Anno 2014 Parte 1 Serie
A N. 2);
prende atto che il IG. si impegnerà a corrispondere la somma di € 100.000,00 CP_1
(centomila) alla moglie con le seguenti modalità: primo pagamento di € 30.000,00 (trentamila) all'atto del deposito del presente ricorso per separazione;
secondo pagamento pari ad €
70.000,00 (settantamila) entro 20 giorni lavorativi dalla data del rogito di compravendita dell'azienda di esclusiva proprietà del IG. previsto indicativamente per metà CP_1
Dicembre 2024 e, comunque, il pagamento avverrà, in ogni caso, entro il 15 Gennaio 2025.
Tale impegno sarà subordinato all'adempimento dell'onere da parte della moglie di lasciare la casa coniugale entro la data del 31 luglio 2024 e liberarla dalle proprie cose entro la data del 30 novembre 2024;
prende atto che la IG.ra si impegnerà a lasciare la casa coniugale entro la data del Parte_1
31 luglio 2024 e liberarla dalle proprie cose entro la data del 30 novembre 2024;
prende atto che il IG. consentirà alla IG.ra dopo il suo allontanamento dalla CP_1 Pt_1
casa coniugale, di fare visita agli animali, cani ed asino, previo accordo sui giorni e orario;
prende atto che i coniugi, reciprocamente, si impegneranno ad effettuare la corretta intestazione dei veicoli in uso ai medesimi, in particolare la motocicletta targata CM65326 verrà intestata al marito, mentre l'autovettura targata FG674KA verrà intestata alla moglie;
3 prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver già regolato ogni ulteriore situazione economica;
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Antonella Dragotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1337/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 25/02/1965, con l'Avv. ZANINI ARNALDA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. RONCATO MARCO GIULIO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Castel
Boglione, Strada Nizza-Acqui 28, di esclusiva proprietà del IG. rimarrà assegnata CP_1
al medesimo che vi continuerà a vivere e la IG.ra trasferirà altrove la propria Parte_1
1 residenza; 3) il IG. si impegna a corrispondere la somma di € 100.000,00 CP_1
(centomila) alla moglie con le seguenti modalità: primo pagamento di € 30.000,00 (trentamila) all'atto del deposito del presente ricorso per separazione;
secondo pagamento pari ad € 70.000,00
(settantamila) entro 20 giorni lavorativi dalla data del rogito di compravendita dell'azienda di esclusiva proprietà del IG. previsto indicativamente per metà Dicembre 2024 e, CP_1
comunque, il pagamento avverrà, in ogni caso, entro il 15 Gennaio 2025. Tale impegno è subordinato all'adempimento da parte della moglie del punto 4 del presente atto;
4) la IG.ra Parte_1
si impegna a lasciare la casa coniugale entro la data del 31 Luglio 2024 e liberarla dalle proprie cose entro la data del 30 Novembre 2024; 5) il IG. consente alla IG.ra dopo il CP_1 Pt_1
suo allontanamento dalla casa coniugale, di fare visita agli animali, cani ed asino, previo accordo sui giorni e orario;
6) i coniugi, reciprocamente, si impegnano ad effettuare la corretta intestazione dei veicoli in uso ai medesimi, in particolare la motocicletta targata CM65326 verrà intestata al marito, mentre l'autovettura targata FG674KA verrà intestata alla moglie;
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver già regolato ogni ulteriore situazione economica;
8) le clausole del presente ricorso s'intendono d'immediata attuazione a partire dalla sottoscrizione dello stesso”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 giugno 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 18 agosto 2014 in Castel Boglione (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni.
Le parti rappresentavano che il IG. è titolare di un'azienda agricola in Castel CP_1
Boglione e la IG.ra esercita la professione di insegnante presso un istituto di scuola Parte_1
media superiore.
Le parti davano atto che la convivenza, per alcuni anni felice, si è deteriorata e vani si sono rivelati i tentativi di risolvere le insorte incompatibilità caratteriali;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti
2 emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Si può dare atto degli ulteriori accordi tra le parti, che in particolare chiarivano che la somma di cui viene prevista la corresponsione da parte di a trova fondamento nella restituzione CP_1 Pt_1
di una somma già mutuata dalla stessa.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Castel Boglione (AL), in data 18 agosto 2014 (Anno 2014 Parte 1 Serie
A N. 2);
prende atto che il IG. si impegnerà a corrispondere la somma di € 100.000,00 CP_1
(centomila) alla moglie con le seguenti modalità: primo pagamento di € 30.000,00 (trentamila) all'atto del deposito del presente ricorso per separazione;
secondo pagamento pari ad €
70.000,00 (settantamila) entro 20 giorni lavorativi dalla data del rogito di compravendita dell'azienda di esclusiva proprietà del IG. previsto indicativamente per metà CP_1
Dicembre 2024 e, comunque, il pagamento avverrà, in ogni caso, entro il 15 Gennaio 2025.
Tale impegno sarà subordinato all'adempimento dell'onere da parte della moglie di lasciare la casa coniugale entro la data del 31 luglio 2024 e liberarla dalle proprie cose entro la data del 30 novembre 2024;
prende atto che la IG.ra si impegnerà a lasciare la casa coniugale entro la data del Parte_1
31 luglio 2024 e liberarla dalle proprie cose entro la data del 30 novembre 2024;
prende atto che il IG. consentirà alla IG.ra dopo il suo allontanamento dalla CP_1 Pt_1
casa coniugale, di fare visita agli animali, cani ed asino, previo accordo sui giorni e orario;
prende atto che i coniugi, reciprocamente, si impegneranno ad effettuare la corretta intestazione dei veicoli in uso ai medesimi, in particolare la motocicletta targata CM65326 verrà intestata al marito, mentre l'autovettura targata FG674KA verrà intestata alla moglie;
3 prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver già regolato ogni ulteriore situazione economica;
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Antonella Dragotto
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