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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1275/2023, promossa
DA
con unico socio, in persona del Liquidatore Parte_1
, con sede legale in Subbiano (AR), Via Todaro n 4 (C.F. e P.I. Parte_2 P.IVA_1
) e (C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1 difesi dall'Avv. Paolo Leucalitti (C.F. ) ed elettivamente domici- CodiceFiscale_2
liati presso il di lui studio in Via Bernardo Tanucci n. 18, ZZ, giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello (indirizzo di posta elettronica e di posta Email_1
elettronica certificata Email_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempre, Controparte_1 con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tira- dritti del Foro di ZZ ed elettivamente domiciliata per il giudizio di primo grado presso
1 il di lei studio in ZZ, via Fonte Veneziana n.6 (pec: Email_3
.
[...]
APPELLATA CONTUMACE
E
società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai Controparte_2
sensi della legge 30 aprile 1999 n.130, con sede legale in Conegliano (TV) in Via V. Alfieri
n.1, codice fiscale , rappresentata da con sede in Mila- P.IVA_2 Controparte_3
no, Bastioni di Porta Nuova n.19, codice fiscale , in forza di mandato speciale P.IVA_3
del 14.12.2020, a rogito del Notaio dott.ssa di Milano, Rep. Persona_1
n.30.310/13001, registrato a Milano DP1 in data 16.12.2020 al n.90604 serie 1T, in persona del procuratore dott.ssa a tanto facoltizzata in virtù di procura specia- Parte_3
le conferita con atto autenticato nelle firme dal dott. , Notaio in Milano, in Persona_2 data 8.3.2022, rep. n.8698 e racc. n.5041, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tira- dritti del Foro di ZZ (C.F.: – Indirizzo pec: CodiceFiscale_3 [...]
– numero telefax: 0575 . ), elettivamente domiciliata in ZZ Email_4 P.IVA_4 in Via Fonte Veneziana n.6 presso e nello studio dell'avv. Francesca Tiradritti (indirizzo pec di quest'ultima: . Email_5
SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1318/2022 del Tribunale di ZZ pubblicata il 15/12/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, con- trariis rejectis, in riforma parziale della sentenza di primo grado: In via preliminare
1)Dichiarare l'improcedibilità della domanda a causa della mancata adesione alla media- zione delegata dell' e revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. Controparte_1
97/2018 emesso dal Tribunale di ZZ in data 16/1/2018 e pubblicato in data 24/1/18.
2)Revocare comunque il Decreto Ingiuntivo n. 97/2018 emesso dal Tribunale di ZZ in data 16/1/2018 e pubblicato in data 24/1/18 in quanto la non ha Controparte_1
provveduto a provare la propria domanda depositando tutta la documentazione bancaria dei conti correnti da ricalcolare e la documentazione relativa al prestito in uso di oro. In
2 denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e richieste avanzate in via preli- minare si chiede: Nel rito: ammettere ed ordinare la integrazione e/o la rinnovazione della
C.T.U. da effettuarsi sui conti correnti n. 7172/00 ultimo estratto prodotto in atti del
30/06/2009, n. 7280/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/00 ul- timo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/20 ultimo estratto conto prodot- to in atti del 30/06/2009,n. 1850/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009, n.
1851/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009 che sono stati erratamente ri- tenuti prescritti. Ed in quanto la CTU espletata dal Dott. in primo grado ri- Persona_3
sulta errata in ordine al metodo sintetico di calcolo utilizzato e non è stata in grado di for- nire risultati attendibili ed esaustivi, perchè non analizza in modo puntuale tutti i movimen- ti cronologici dei conti correnti ma solo quelli delle liquidazioni trimestrali e dei saldi per valuta così come riportati nello scalare della banca. Inoltre, integrare e/o rinnovare la
CTU considerando illegittima la capitalizzazione composta anche dopo l'entrata in vigore
(30/06/2000) della Delibera del CICR del 9/2/2000 e quindi fino alla chiusura dei conti correnti avvenuta nel mese di Settembre 2017 allorquando la banca ha chiuso i conti cor- renti della Infine, integrare e/o rinnovare la CTU aggiungendo il quesito rela- Parte_1 tivo al mancato rimborso della polizza vita e risparmio “Evoluzione Impresa Scudo” che non risulta né smobilizzata né rimborsata alla Nel merito Alla luce ed in ragio- Parte_1
ne dei risultati della C.T.U. integrata e/o rinnovata, voglia la Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze in riforma parziale della sentenza impugnata condannare la Controparte_4
a rimborsare e/o compensare fra le parti l'ulteriore somma che risulterà da detta
[...]
CTU rinnovata e che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di competenze e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto
Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore in quanto dichiara di non averle ancora riscosse”.
Per la parte appellata: “- ribadito che la richiesta di integrare e/o rinnovare la
CTU aggiungendo il quesito relativo al mancato rimborso della polizza vita e risparmio
“Evoluzione Impresa Scudo” è inammissibile in quanto domanda abbandonata perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, - reiterata la già proposta eccezione di prescrizione formulata in primo grado di giudizio, - reiterata altresì la richiesta di termine
3 per note in replica alle eccezioni di difetto di legittimazione e di difetto titolarità del credito di cui si discute sollevata per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.5.2024 dagli attori in appello, - dichiarato di non voler accettare il contraddittorio su domande nuove che parti attrici avessero a formulare in occasione del deposito delle lo- ro note di precisazione conclusioni, così di seguito precisa le proprie conclusioni: 'piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni diversa e/o contraria istanza domanda ed ec- cezione respinta e disattesa, nel merito: respingere l'appello principale per la sua infonda- tezza in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la impugnata senten- za del Tribunale di ZZ;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
, quale debitrice principale, e , quale fi- Parte_4 Parte_2
deiussore, hanno appellato la sentenza del Tribunale di ZZ n.1318-22, depositata in da- ta 15-12-2022, che, definendo l'opposizione da loro proposta al decreto ingiuntivo n.97/2018 ottenuto da , poi fusasi per incorporazione nel cor- Controparte_5
so del giudizio di primo grado in ha accolto parzialmente Controparte_1
l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento del minore importo di euro
593.425,95, oltre interessi legali dalla domanda;
ha compensato integralmente le spese di li- te e ha posto in via definitiva le spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà.
Gli appellanti hanno articolato i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Mancata adesione alla mediazione delegata dell con Controparte_1
conseguente improcedibilità della domanda e revoca del Decreto Ingiuntivo, carenza di motivazione in ordine ad un motivo decisivo della controversia e violazione dell'art.
5 D.Lgs. n. 28/2010.
Con il primo motivo gli appellanti assumono che il tribunale “non ha trattato e mo- tivato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per non aver aderito la alla Mediazione Delegata dal Giudice, così come si evince Controparte_6
dal verbale negativo di mediazione del 08/02/2019 prodotto dagli attori – opponenti con nota di deposito documenti del 4/4/2019”.
4 Secondo gli appellanti, per effetto della mancata adesione della banca, la procedura di mediazione non poteva ritenersi svolta e la condizione di procedibilità della domanda non si era quindi avverata, in quanto non era stato assolto da parte della banca opposta l'obbligo sancito dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
In riforma della impugnata sentenza chiedono che la adita Corte di Appello di Fi- renze voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio.
2) Mancata prova da parte dell' della propria domanda non Controparte_1
avendo provveduto la stessa a produrre tutta la documentazione bancaria dei conti correnti da ricalcolare e la documentazione relativa al prestito d'uso in oro con viola- zione dell'art. 2697 C.C.
Secondo gli appellanti, per giurisprudenza costante della Cassazione, in caso di op- posizione a decreto ingiuntivo, è la banca obbligata a produrre in causa tutta la documenta- zione bancaria dall'inizio dell'apertura dei conti correnti fino alla loro chiusura e così anche per la parte del credito domandato in forza del prestito d'uso in oro.
Nel caso di specie, quanto al contratto di conto corrente bancario, la banca non ave- va prodotto tutta la documentazione del conto corrente n.1850/00: essi appellanti avevano depositato gli estratti conto a partire dall'anno 1990 e la banca non aveva prodotto quelli per il periodo precedente, a partire dall'apertura avvenuta in data 8/8/1983, e pertanto il de- creto ingiuntivo doveva essere integralmente revocato.
Quanto al prestito d'uso in oro, questo rapporto aveva avuto inizio tra le parti fin dal
1983, ma la banca aveva prodotto solo i documenti n. 2, 3, 7 e 8 relativi agli anni 2013,
2015 e 2017.
Quanto agli altri conti correnti intrattenuti fra le parti (e oggetto di domanda ricon- venzionale), nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. essi avevano rilevato ed eccepito la carenza degli estratti conto del conto corrente n. 1850/00 per gli anni dal 1983 all'anno
1989 e avevano richiesto che il G.I. ordinasse alla banca ex art.210 detta produzione, che però non era stata effettuata dalla banca pur avendone l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. a pena della revoca del decreto ingiuntivo stesso.
Secondo gli appellanti, avendo con l'atto di citazione in opposizione a decreto in- giuntivo contenente domanda riconvenzionale contestato il presunto credito vantato dalla
5 banca, era onere di quest'ultima di dare la prova del proprio credito e di aver tenuto in mo- do legittimo i conti correnti della . Parte_1
Sostengono ancora gli appellanti che le sentenze della Cassazione, richiamate nell'atto d'appello, sono chiare nell'argomentare che, una volta che sia stata contestata dal correntista la pattuizione di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione della capitalizza- zione trimestrale degli interessi, l'applicazione dell'illegittima commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi usurari, ecc. ecc., è la banca che è tenuta a produrre gli estratti di c/c a partire dall'apertura degli stessi, anche oltre il decennio perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quella della prova del proprio credito. Nel caso di specie, la banca non aveva prodotto, se non solo parzial- mente, la documentazione per il ricalcolo dei conti correnti su cui ha ottenuto il decreto in- giuntivo.
In sintesi, per gli appellanti, l'onere di produrre tutti gli estratti conto, a pena della revoca del decreto ingiuntivo, è a carico della sola banca, tanto in relazione alla domanda proposta in via monitoria, quanto alla domanda riconvenzionale di essi opponenti, atteso che la banca non aveva evaso la loro richiesta ex art.119 TUB. Il Giudice di primo grado non si era attenuto a tali principi e la sentenza va riformata.
3) Violazione degli artt. 132, 196 e 62 c.p.c.
Per gli appellanti la CTU espletata in primo grado risulta errata, sia in ordine ai que- siti posti, sia in ordine al metodo sintetico di calcolo utilizzato dal CTU, sia per il mancato ricalcolo dei conti correnti n. 7172/00 ultimo estratto prodotto in atti del 30/06/2009, n.
7280/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del
30/06/2009,n. 1850/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009, n. 1851/20 ul- timo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009 che sono stati erratamente ritenuti pre- scritti.
Lamentano che il giudice non ha dato risposta (omessa motivazione) ai rilievi da lo- ro formulati sulle conclusioni del CTU e, in particolare, ai seguenti:
“a) Sul metodo sintetico di calcolo utilizzato dal CTU perché, come rilevato dal lo- ro CTP, [questo metodo] non è in grado di fornire risultati attendibili ed esaustivi, in quanto
6 non analizza in modo puntuale tutti i singoli movimenti cronologici del conto ma solo quel- li delle liquidazioni trimestrali e dei saldi per valuta così come riportati nello scalare dalla banca”.
b) Il CTU non aveva spiegato perché alcuni conti correnti, ai fini dell'eccepita pre- scrizione decennale, si sarebbero estinti prima del 9/8/2007. In particolare, gli appellanti as- sumono che il c/c n. 1521/00 non si era affatto estinto in data 31/07/2000 in quanto il saldo di £.
5.848.762 a debito del correntista, risultante da detto conto corrente, era stato girocon- tato in data 9/8/2007 al conto corrente ordinario n. 1850/00, anch'esso a debito del correnti- sta, come emerge dagli estratti conto in atti. Il saldo del c/c n. 6370/00 in data 30/09/2006, di presunta estinzione, a credito del correntista pari ad € 0,02, non risulta mai stato rimbor- sato, per cui il conto corrente non poteva dirsi chiuso.
c) Il CTU non aveva indicato i conti correnti collegati analizzati, per cui non si po- teva verificare quali fossero stati quelli effettivamente ricalcolati.
d) In ordine alla verifica del tasso usura sul conto corrente n. 1000/1212, una verifi- ca più specifica e corretta avrebbe rilevato un tasso effettivo applicato dalla banca del
33,14% contro un tasso soglia del 18,55% che viene superato del 14,59%.
e) Relativamente agli altri punti presi in esame e contestati dal CTP di parte attrice,
e precisamente punto E) pagg. 6, 7 e 8, gli appellanti chiedono l'esclusione dell'anatocismo dopo il 30/06/2000 fino alla chiusura dei conti correnti.
f) Relativamente al punto F delle osservazioni (v. pagg. da 8 a 13 delle stesse) del
CTP, in merito agli accertamenti e verifiche errate sul rapporto di prestito d'uso in oro e sulla inidoneità della documentazione prodotta dalla banca in atti a provare con certezza l'esistenza e la quantità di metallo in prestito d'uso, gli appellanti si riportano integralmente alle medesime eccependo l'inidoneità della documentazione in atti a provare l'esistenza e la quantità di metallo che sarebbe stata data in prestito dalla banca alla Parte_1
g) Relativamente al calcolo dell'usura, il CTU aveva usato una formula matematica i cui parametri sono stati forniti dalla Banca d'IT che è discordante, tuttavia, dai criteri imperativi di cui all' art. 644 c.p.
Gli appellanti hanno chiesto pertanto la rinnovazione della CTU alla luce delle ra- gioni sopra illustrate.
7 4) Errata valutazione della illegittimità della capitalizzazione composta (anato- cismo) dopo la delibera CICR del 9/2/2000 entrata in vigore il 30/6/2000 nel caso in cui non sia stata effettuata una specifica pattuizione fra le parti e comunque in quanto le condizioni successive sono peggiorative con violazione dell'art. 2697 C.C.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto le- gittima, in punto di anatocismo, la variazione unilaterale, peggiorativa, introdotta in attua- zione della delibera CICR 9/2/2000, in relazione a clausola pacificamente nulla.
In ogni caso, eccepiscono la nullità della clausola che prevede l'applicazione degli interessi anatocistici trimestrali anche dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR
9/2/2000 (entrata in vigore 1/7/2000) per violazione del principio di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 delibera del CICR 9/2/2000.
5) Mancato quesito del G.I. al C.T.U. relativo alla polizza vita e risparmio
“Evoluzione Impresa Scudo” che non risulta né smobilizzata né rimborsata e di cui gli attori hanno chiesto il rimborso delle somme corrisposte.
Gli appellanti ricordano che al punto 7 di pagina 7 dell'atto di citazione in opposi- zione a decreto Ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale avevano contestato alla banca di avere addebitato nel conto corrente ordinario 1521/00, sotto forma rateale i premi della polizza vita risparmio, “Evoluzione Impresa Scudo” edita dalla banca Controparte_1
di cui i primi risalenti all'aprile dell'anno1998 e l'ultimo all'Aprile 2015 per totali €
[...]
3.764,90. Detta polizza non è risultata essere stata mai smobilizzata né rimborsata alla
[...]
per cui era stato richiesto in primo grado il totale rimborso delle somme corrisposte Parte_5
quali premi per la stessa. Il Tribunale di ZZ in primo grado non aveva formulato il que- sito al CTU di verificare quanto dedotto ed eccepito e chiedono che la Corte di Appello, nel rinnovare la CTU, formuli anche detto quesito.
II. Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria con rappre- Controparte_2
sentanza , quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, op- Controparte_3 ponendosi all'appello e chiedendone il rigetto.
Non si è costituita in giudizio, invece, , nonostante la rituale Controparte_1 notificazione dell'atto d'appello.
8 III. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, sen- za attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 27-6-2025, sulle conclusioni del- le parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
IV. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia di , non essendo sta- Controparte_1
to fatto prima d'ora.
V. Va respinta, poi, l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione attiva proposta dagli appellanti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso con la nota scritta del 23-5-2024.
Nell'esaminare la questione vanno premesse alcune considerazioni di carattere ge- nerale sul tema specifico.
Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giu- ridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il
9 cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico Bancario, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la Banca d'IT emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a- zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'IT (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale le istruzioni pre- vedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106. Anche in relazione a tali operazio- ni la Banca d'IT ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la Banca d'IT possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4 precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pub- blicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, di- sciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di
10 una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigi- lanza (di rilievo pubblicistico) della Banca d'IT, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera del- la banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta salva la possibilità di errori ma- teriali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre- ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consenta- no di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409;
11 Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass. 23 aprile 2025,
n.14270).
Rapportando tali principi al caso di specie, può osservarsi che:
- nell'avviso di cessione di crediti pubblicato in G.U. 145 del 12-12-2020 si dà at- to dell'intervenuta cessione da a di “tutti i Controparte_1 CP_2 crediti (per capitale, interessi e quant'altro) di derivanti Controparte_1
da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati a sof- ferenza ai sensi della circolare della Banca d'IT n.272 del 208 e segnalati in
Centrale Rischi ai sensi della circolare della Banca d'IT n.139/1999”; si specifica poi che “i crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo de- bitore. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1. della L.130/1999, sul se- guente sito internet www.intesasanpaolo.cpm fino alla loro estinzione”; un sem- plice accesso a tale sito avrebbe consentito agli appellanti di verificare il fonda- mento della propria eccezione e non di proporre eccezioni esplorative e defatiga- torie;
- la cessionaria del credito ha prodotto dichiarazione stragiudiziale sottoscritta dalla cedente, da cui risulta che sono ricompresi nel perimetro della cessione i rapporti per cui è causa;
trattasi di dichiarazione di scienza che proviene da una parte del rapporto e ha valore di confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta cessione a del credito rinveniente titolo CP_2
nei rapporti intrattenuti con gli appellanti. Tale dichiarazione nei rapporti tra le parti della cessione del credito prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato. Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale dichiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui perfezionamento
12 non è richiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessionario, paga bene.
L'insieme degli elementi sopra indicati rende evidente l'infondatezza dell'eccezione in esame.
VI. Ciò premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza in data 30/1/2019, il giudice istruttore sospendeva la già concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava a parte attrice – opponente termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 16/5/2019 per la verifica in ordine alla pro- cedura di mediazione.
Con nota in data 4/4/19 parte attrice/opponente depositava il verbale dell'Organi- smo di Mediazione Forense di ZZ: il procedimento di mediazione aveva dato esito ne- gativo per la volontà della banca che, presente all'incontro, aveva dichiarato di non avere interesse a proseguire la mediazione.
Sempre nel corso del giudizio di primo grado, alla prima udienza successiva alla mediazione, gli opponenti non eccepivano l'irrituale svolgimento della procedura di media- zione obbligatoria, né ponevano il tema nel corso del successivo svolgimento del processo o negli scritti conclusionali.
Ne discende che non vi è alcuna omissione di pronuncia da parte del giudice di pri- mo grado. Inoltre, la questione non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedi- mento, atteso che ai sensi dell'art.5 d.lgs. 28/2010 l'eccezione d'improcedibilità deve esse- re proposta dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza;
se l'eccezione è conseguente ad affermate modalità di svolgimento irrituali del procedimento di mediazione, essa va proposta dal convenuto nella prima difesa utile suc- cessiva alla chiusura del procedimento di mediazione o rilevata dal giudice nella prima udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione.
VII. Il secondo motivo d'appello è complessivamente inammissibile per violazione dell'art.342 cpc, non correlandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
13 A pag.
3-4 della sentenza di primo grado il tribunale ha richiamato e illustrato i prin- cipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli oneri della prova nei rapporti di conto corrente bancario a seconda che ad agire per il pagamento sia la banca oppure il correntista;
ha ricordato che l'istituto di credito odierno opposto aveva ot- tenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società e del fi- Parte_1
deiussore per il pagamento della complessiva somma di € 772.129,43 di cui: Parte_2
a) € 299.970,49 quale saldo debitore relativo al conto corrente n. 1000/1212 del 24 settem- bre 2015, al 11 ottobre 2017; b) € 472.158,94, quale controvalore del prestito uso d'oro n.
8052/243 concesso alla società comprensivo di interessi, spese e commissioni Parte_1
di cambio al 5 ottobre 2017, e che parte opponente aveva sostenuto la non debenza delle somme ingiunte, per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari e commissioni non dovute, sia sui rapporti oggetto del ricorso monitorio che su ulteriori rapporti indicati nell'atto di citazione e oggetto di domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione ma, in relazione a questi ultimi, non aveva prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi ai suddetti contratti, incorrendo, alla luce dei principi prima illustrati sulla ripartizione degli oneri della prova, in una carenza probatoria che non poteva essere colmata mediante l'ordine di esibizione richiesto da parte opponente, atteso che, se era vero che risultava in atti la richiesta ex art. 119 T.U.B. inviata alla banca, andava d'altro canto evidenziato che non risultava che quest'ultima avesse ingiustificatamente rifiutato di mette- re a disposizione la documentazione richiesta. Al contrario, risultava che l'istituto di credito aveva messo a disposizione dell'opponente la documentazione richiesta rinvenuta.
Ciò premesso, il motivo d'appello è inammissibile, anzitutto, nella parte in cui l'appellante assume che il giudice di primo grado sia incorso in errore non avendo rilevato che la banca non aveva provato il proprio credito e, in particolare, non aveva prodotto tutta la documentazione relativa al conto/corrente n.1850/00.
Tale motivo non si correla alla sentenza di primo grado, ai principi in essa affermati in tema di ripartizione dell'onere della prova e al fatto che il saldo di tale conto non era og- getto dell'azione di pagamento proposta dalla banca (che riguardava il diverso c/c n.1212) ma dell'azione riconvenzionale di indebito oggettivo proposta dall'opponente società Pt_5
14 di, per cui, come rilevato dal giudice di prime cure, era la tenuta a dimostrare i fatti Pt_1 posti a fondamento dell'azione riconvenzionale di indebito oggettivo.
Il motivo in esame è ancora inammissibile nella parte relativa al contratto di prestito d'uso in oro. In relazione a tale contratto, il tribunale ha rilevato che era stata prodotta una copia di una lettera datata 8 febbraio 2011 relativa alla concessione di diverse linee di cre- dito tra cui “grammi 16.000,00 di oro greggio nuova concessione Linea di credito n. 7 con- tinuativa per prestito d'uso oro greggio”, in cui non sono esplicitate le condizioni economi- che da applicare al prestito d'uso in oro, ma era indicata soltanto la quantità di oro concessa in prestito ovvero 16 kg;
nonché diverse copie di lettere di proroga del prestito d'uso di oro datate 4 settembre 2013 – 14 gennaio 2014 – 27 gennaio 2016 – 17 giugno 2016 – 25 luglio
2016 e 13 ottobre 2016, recanti un tasso annuo di interesse del 4,25%; copia di lettera data- ta 25 settembre 2015 con la quale la società aveva comunicato la restituzione entro il Pt_1
20 ottobre 2015 “di un lingotto da 1 kg di oro (tit 995 – certificazione London Good Deli- very)” a parziale scarico del prestito d'uso o, in alternativa l'acquisto presso la Banca dello
“stesso quantitativo al prezzo di mercato del giorno…” e infine copia di documento emesso dalla Banca CR Firenze con il conteggio relativo all'estinzione totale del prestito d'uso alla data del 6 ottobre 2017 e fattura emessa per estinzione del prestito d'uso di oro da investi- mento.
In ragione della mancata pattuizione delle condizioni economiche da applicare al prestito d'uso in oro sino al 4 settembre 2013, il tribunale ha recepito le conclusioni del
CTU che aveva provveduto a ricalcolare gli interessi passivi ai tassi minimi B.O.T. dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Sulla base dei calcoli compiuti, a fronte di competenze del prestito d'uso in oro ad- debitate per complessivi € 185.100,14, gli interessi riconteggiati ai sensi dell'art. 117
T.U.B. fino al 30 settembre 2013 ed al tasso banca dal 1° ottobre 2013 al 5 ottobre 2017
(data di estinzione del prestito d'uso in oro), sono stati rideterminati in € 115.829,52 con una differenza a favore della società di € 69.270,62. Pt_1
In relazione a tale capo della decisione, il motivo d'appello si traduce in una mera riproposizione acritica delle questioni poste dal proprio consulente di parte (in punto, di mancanza dei contratti scritti ad substantiam, di usurarietà degli interessi, di capitalizzazio-
15 ne trimestrale degli stessi, di mancanza di indicatori di costo, etc.), che non si misura con l'elaborato del CTU (e con la risposta in esso contenuta alle osservazioni del CTP anche in punto di prova documentale delle quantità d'oro consegnate) e con la sentenza impugnata che, proprio partendo dalla premessa della mancata prova della pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del contratto de quo, ha applicato l'art.117, co.7 TUB, sicché ogni questione sul punto resta automaticamente superata per effetto della eterointegrazione del contratto e del conseguente riconteggio, favorevole al correntista, degli interessi dovuti.
Infine, è inammissibile il motivo d'appello anche nella parte in cui, in relazione al conto n.1850/00, oggetto della domanda riconvenzionale (come degli altri conti oggetto della stessa), si assume che fosse la banca onerata della prova per non avere evaso l'istanza di esibizione.
Nel paragrafo 3.2.della sentenza di primo grado, il tribunale ha così motivato: “Tale carenza probatoria non poteva essere colmata mediante l'ordine di esibizione richiesto da parte opponente, atteso che, se è vero che risulta in atti la richiesta ex art. 119 T.U.B. in- viata alla banca, va d'altro canto evidenziato che non risulta che quest'ultima abbia ingiu- stificatamente rifiutato di mettere a disposizione la documentazione richiesta. Al contrario, risulta che l'istituto di credito abbia messo a disposizione dell'opponente la documentazio- ne richiesta rinvenuta”.
In altre parole, il tribunale ha detto che l'istanza ex art.119 TUB era stata evasa dal- la banca che aveva messo a disposizione tutta la documentazione rinvenuta in relazione a rapporti di conto corrente, oggetto della domanda riconvenzionale, che avevano avuto ini- zio anche oltre trentacinque anni prima dell'introduzione del giudizio e che in molti casi erano stati chiusi (come meglio precisato nella stessa sentenza) ben oltre dieci anni prima del primo atto interruttivo (circostanza che ha fondato, per alcuni conti, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale).
Questo passaggio della decisione non è in alcun modo censurato. L'appellante non si è fatto carico di spiegare perché il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la banca aveva risposto all'istanza ex art.119 TUB mettendo a disposizione del correntista tutta la documentazione rinvenuta in relazione a conti correnti conclusi nei primi anni ot-
16 tanta (ovvero prima ancora della stessa entrata in vigore del TUB) e in relazione ai quali era venuto meno ogni obbligo di conservazione decennale della documentazione.
VIII. Il terzo motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con esso parte appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sui rilievi formulati dal CTP al CTU, riproposti all'udienza di precisazione delle conclusioni, e che rileverebbero sotto i seguenti profili, in relazione ai quali è chiesta la rinnovazione della CTU:
a) circa il metodo sintetico di calcolo utilizzato dal CTU perché, come rilevato dal loro CTP, questo metodo non è in grado di fornire risultati attendibili ed esaustivi, in quan- to non analizza in modo puntuale tutti i singoli movimenti cronologici del conto ma solo quelli delle liquidazioni trimestrali e dei saldi per valuta così come riportati nello scalare dalla banca;
b) mancato ricalcolo per i conti correnti n. 7172/00 ultimo estratto prodotto in atti del 30/06/2009, n. 7280/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/20 ultimo estratto conto pro- dotto in atti del 30/06/2009, n.1850/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009,
n. 1851/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009, che sono stati erratamente ritenuti prescritti;
c) il conto corrente 1521/00 non poteva essere considerato estinto alla data del
21.7.20000, in quanto il saldo a debito del correntista in linea capitale, pari a lire 5.848.762, era stato girocontato sul c/c ordinario n. 1850/00;
d) il conto corrente ordinario n. 6370/00 al 30/09/2006 risultava a credito del cor- rentista per € 0,02 e il saldo non era stato liquidato, non poteva ritenersi pertanto che il con- to fosse stato chiuso e ciò anche in difetto di apposita comunicazione della banca al corren- tista;
e) nella richiesta a chiarimenti del CTU al G.I. il dott. (CTU in primo gra- Per_3
do, ndr) ha inserito, errando, il numero di conto corrente n. 3350 in luogo di quello esatto
3350/00, inoltre l'istanza di chiarimenti è contraddittoria e fuorviante un quanto nella prima locuzione il CTU afferma “… risulterebbero estinti anteriormente al 9/8/2007”, formula dubitativa che doveva essere dimostrata con ulteriori elementi e prove, subito dopo però il
17 CTU nella domanda finale rivolta al G.I. usa una formula affermativa : “… se debbano es- sere esclusi dall'analisi peritale, i conti correnti estinti antecedentemente il 9/8/2007..”.
Una siffatta formulazione dell'istanza, non suffragata e supportata da alcun documento e ragionamento, secondo gli appellanti, può avere indotto il G.I. a rispondere: “...nell'ambito dell'analisi non debbono essere ricompresi i rapporti estinti in data antecedente il
9/8/2007”;
f) illegittima capitalizzazione trimestrale dopo il 30/06/2000 (entrata in vigore del
CICR del 9/2/2000);
g) relativamente al calcolo dell'usura, il CTU ha usato la formula matematica i cui parametri sono stati forniti dalla Banca d'IT che discorda con i criteri imperativi di cui all'art. 644 c.p.
Il rilievo sub a) è privo di pregio. Non è vero che il tribunale ha omesso ogni valuta- zione del rilievo. Il giudice ha condiviso la CTU, che aveva già risposto all'osservazione del CTP (v. pag.76 e ss. della relazione peritale). Il CTU ha evidenziato, fra l'altro: “In me- rito alle richieste sub A) viene specificato che il metodo di ricalcolo utilizzato dallo scri- vente non è affatto di tipo sintetico ma riproduce in maniera fedele lo “scalare” bancario, per mezzo del quale gli istituti di credito procedono al calcolo delle competenze. Inoltre è lo stesso quesito che recita “rettificando il saldo numeri debitori, riportato dalla banca sull'estratto conto trimestrale” rimandando quindi al “saldo per valuta” (che è stato retti- ficato dallo scrivente giorno per giorno)”. La verifica è stata quindi fatta sulla base del sal- do giornaliero rettificato.
Il rilievo sub b) è ancora una volta infondato in fatto, avendo il CTU effettuato il ri- conteggio considerando anche gli estratti conto indicati nel rilievo, come risulta dalle pagg.43 e ss. della perizia (per i conti 7172, 7280, 7142/20) e dalle pag.25 e ss. (per il conto ordinario 1850 e il conto anticipi collegato al primo 1851), con ricalcolo per l'intero perio- do dal 1° trimestre 1990 al 4° trimestre 2017.
I rilievi da c) a e) pongono il tema della chiusura dei conti correnti in essi indicati in relazione all'eccepita prescrizione decennale e al capo della decisione che ha accolto l'eccezione de qua (v. pag. 4-5, § 4, della sentenza, così testualmente: “Definito in questi termini il riparto dell'onere probatorio tra le parti, deve ancora essere evidenziato che la
18 parte opposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa ai rapporti di conto corrente estinti in epoca antecedente al decennio che precede la data di notifica dell'atto di citazione ovvero la data di ricezione delle due raccomandate a.r. inviate a CP_7 ca CR (9 agosto 2017). Alla luce dell'eccezione sollevata e tenuto conto di quanto CP_5
statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, non possono es- sere presi in considerazione i rapporti estinti anteriormente al 9 agosto 2007, ossia il c/c
1521/00 estinto in data 31 luglio 2000; il c/c 3386 estinto il 31 dicembre 1991; il c/c 3350 estinto il 30 settembre 1993; il c/c 4502 estinto il 30 giugno 1994; il c/c 6370 estinto il 30 settembre 2006 e il c/c 1521/20 estinto in data 31 dicembre 1998”.
I rilievi sono infondati.
Il rilievo sub c) non tiene conto che il conto 1521/00 non è un conto tecnico ma un conto corrente ordinario. Pertanto, la sua chiusura in data 31.7.2020, con giroconto dell'importo a credito del correntista su altro conto corrente ordinario, non implicava alcu- na continuazione del rapporto originario.
Il rilievo sub d) non tiene conto che l'importo di euro 0,02 è oggetto di giroconto su altro conto corrente ordinario, sicché non può ritenersi che il correntista non abbia mai ri- cevuto la liquidazione del saldo.
Il rilievo sub e) è infondato. Dall'ultimo estratto conto risulta che il conto sia stato chiuso in data 30/9/1993 per estinzione e saldo dello “sbilancio competenze”
Il rilievo sub f) pone il tema dell'anatocismo, che è riproposto con autonomo e spe- cifico motivo d'appello (quarto motivo), su cui si tornerà in seguito.
Il rilievo sub g) pone il tema dell'usura oggettiva e delle modalità di verifica della stessa.
Il motivo è inammissibile perché non si correla in alcun modo all'ampia motivazio- ne della decisione, che è opportuno riportare integralmente.
Il tribunale ha motivato: “Rispetto alla censura relativa all'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura, va innanzitutto ricordato che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era ini- zialmente il tasso medio (T.E.G.M.) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro
19 del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previ- sione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la dif- ferenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentua- li). L'attuale art. 644, co. 4 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ai fini della indivi- duazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'IT che deve fornire le in- dicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.). Le Istruzioni della Banca d'IT provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rileva- zione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. È con riferimento alle Istruzioni della Banca di IT pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifi- ca dell'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22 giugno
2016 e n. 22270 del 3 novembre 2016, nonché con i principi di omnicomprensività del
T.E.G.M. e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018), dovendosi evidenziare altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle ri- levazioni della Banca d'IT “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la meto- dologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudi- zio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astrat- to (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in que- stione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodolo- gia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass.
22 giugno 2016, n. 12965). La necessità di conformarsi alle Istruzioni Banca d'IT senza
20 possibilità di usare formule alternative è espressamente ribadita dalla Suprema Corte che ha chiarito che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d'IT
“un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, se- condo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco -in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi so- glia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matema- tiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrat- tuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice, chiamato a verificare il ri- spetto della soglia anti-usura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile me- diante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'IT, con il TEGM ri- levato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi opera- re il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016, cit.). In conclusione, dunque, il tasso contrattuale da raffrontare al T.S.U.
(tasso soglia usura) è il c.d. T.E.G. (tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, secondo le Istruzioni Banca di IT.
Giova inoltre rammentare che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l.
108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente ap- plicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli
21 interessi in concreto praticati (cfr. Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303). Va infine ri- cordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura soprav- venuta, evidenziando che l'interesse è qualificabile come usurario quando ricorre la fatti- specie dell'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Da ciò ne consegue l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, che in realtà, come chiarito dalla Suprema Corte, usura non è poiché manca del presupposto strutturale della “pattui- zione usuraria”, che non può convertirsi in sede civile in “dazione usuraria”. L'aggettivo
“sopravvenuta” – indicante la possibilità di commutare in usurario ciò che non lo era ab origine – non consente il superamento del dato interpretativo relativo al sostantivo “usu- ra”: l'usura esiste quando ricorre la fattispecie penale e, quindi, è riferibile soltanto all'interesse fissato al momento della pattuizione e non a quello in concreto riscontrato al momento del versamento. Per queste ragioni, la Suprema Corte ha affermato la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse pattuito lecitamente, che abbia superato il tasso soglia al momento del pagamento, dovendosi escludere non solo la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ri- corso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (Cass. sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675). La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente.
Ed invero, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie e al momento delle stesse [segue poi in sentenza, per i rapporti non prescritti, una puntuale verifica del superamento o meno del tasso soglia usura alla luce dei principi prima affermati].
Ora, nessuno dei passaggi decisionali della sentenza sul tema specifico – irretroatti- vità della legge del 1996; uso delle istruzioni della Banca d'IT e del principio di simme-
22 tria per le verifica del tasso soglia;
verifica, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, del tasso soglia effettuando la separata compara- zione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientran- te nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati della CMS;
irrilevanza dell'usura sopravvenuta – è stato censurato dall'appellante.
4) Il quinto motivo d'appello, con il quale l'appellante denuncia, in sostanza, che il giudice di primo grado sarebbe incorso in una omissione di pronuncia, non avendo dato ri- sposta alla domanda riconvenzionale, relativa al rimborso (mancato) della polizza vita ri- sparmio “Evoluzione Impresa Scudo”, introdotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, è infondato e va respinto.
La sentenza di primo grado ha pronunciato sulle conclusioni precisate dagli oppo- nenti con la nota del 30/3/2022.
Nelle conclusioni precisate non vi è alcun riferimento alla domanda de qua, così come ad essa gli opponenti non fanno riferimento negli scritti conclusionali (comparsa con- clusionale e memoria di replica) depositati nel giudizio di primo grado.
La domanda era da intendersi pertanto rinunciata e così è stata trattata dal giudice di prime cure.
5) Il quarto motivo d'appello è invece fondato.
La sentenza di primo grado si occupa della questione dell'anatocismo a pag.10-14.
Nelle pagine da 10 a 13 con ampia motivazione il giudice di primo grado presta adesione all'orientamento dottrinale che ritiene possibile l'adeguamento unilaterale della clausola anatocistica in forza della delibera CICR 9.2.2000.
Quindi, nei §§ 7.1. e 7.2., rapportando i principi affermati al caso sottoposto alla sua decisione, così argomenta: “
7.1. Nel caso di specie, nel contratto di conto corrente n.
1000/1212 posto a fondamento del ricorso monitorio era prevista la pari periodicità di ca-
23 pitalizzazione trimestrale delle competenze. Di conseguenza, anche alla luce dell'infondatezza delle censure precedentemente esaminate, risulta corretto l'importo di €
299.970,40 richiesto dalla banca a titolo di saldo debitore del suddetto contratto. 7.2.
Quanto ai rapporti oggetto di domanda riconvenzionale, va evidenziato che, rispetto al c/c
n. 1850/00 risulta copia dell'estratto conto al 30 giugno 2000 in cui viene dichiarato da parte della allora l'adeguamento (dal 30 giugno 2000) alla Controparte_5 delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 che ha stabilito gli stessi criteri di “reciprocità temporale” sia per le operazioni a credito che per quelle a debito del correntista, nonché copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 in cui viene di- chiarato l'adeguamento della allora (dal 30 giugno 2000) Controparte_5 alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 che ha stabilito gli stessi criteri di “recipro- cità temporale” sia per le operazioni a credito che per quelle a debito del correntista. Co- me sopra evidenziato, il consulente tecnico d'ufficio ha quindi ricostruito il saldo del c/c n.
1850/00 con esclusione di ogni tipo di capitalizzazione delle competenze fino al 30 giugno
2000 e successivamente lasciando invariata la capitalizzazione trimestrale originariamente operata dalla banca. Quanto al c/c 1000/1145 (già c/c n. 060885770177 presso Banca In- tesa BCI) non risulta invece alcun documento che attesti l'adeguamento alla sopracitata delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 di (o Controparte_8 Controparte_6
dove era intrattenuto il conto, fino al 30 settembre 2012. Il consulente ha quindi ri-
[...]
costruito il c/c 1000/1145 (già c/c n. 060885770177 presso con esclu- Controparte_8
sione di ogni tipo di capitalizzazione delle competenze fino al 30 settembre 2012 e succes- sivamente (ossia da quando il conto è passato a Banca CRF di cui è stata prodotta docu- mentazione comprovante l'adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000) lasciando invariata la capitalizzazione trimestrale originariamente operata dalla banca”.
L'appellante ha formulato un unico complesso motivo con il quale censura la sen- tenza di primo grado per aver ritenuto possibile l'adeguamento unilaterale di clausole nulle, con richiamo sul punto alla giurisprudenza di legittimità e di questa stessa Corte d'Appello.
In questo modo deducendo l'appellante non investe il capo della decisione di cui al
§ 7.1., che riguarda il conto corrente ordinario n.1212, oggetto della domanda proposta dal- la banca (conto che era stato aperto nell'anno 2015 nel rispetto della normativa all'epoca
24 vigente, v. contratto in atti), ma soltanto il capo della decisione di cui al § 7.2., relativo ai conti correnti ordinari n.1850 e n.1145, oggetto della domanda riconvenzionale.
Ciò chiarito e così delimitato l'oggetto del motivo d'appello, questo è fondato e va accolto.
Il giudice di primo grado ha prestato adesione ad un orientamento dottrinale, che ha avuto eco anche in due isolate decisioni della Corte di Cassazione, che è stato tuttavia disat- teso dall'orientamento assolutamente prevalente, oramai consolidato, della Corte di legitti- mità, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radical- mente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbia- no o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sic- ché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizza- zione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2 della predetta delibera” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9140-2020; 29420-2020; 26867-24).
All'ampia motivazione delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
L'accoglimento di tale motivo rende necessario procedere ad una CTU contabile per rideterminare il rapporto di dare-avere tra le parti previa espunzione dell'anatocismo dai conti correnti n.1850 e n.1145 anche per il periodo successivo al 30-6-2000 e sino alla loro chiusura.
Con separata ordinanza si provvederà alla nomina del CTU e al conferimento dell'incarico, oltre che a dare disposizioni per il prosieguo del processo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando in via non definitiva, così provvede:
- respinge o dichiara inammissibili tutti i motivi d'appello, fatta eccezione per il quarto motivo;
25 - accoglie il quarto motivo e, per l'effetto, accerta e dichiara che nei rapporti di conto corrente n.1850 e n.1145 è stato praticato, in difetto delle condizioni di legge, l'anatocismo anche per il periodo successivo al 30-6-2000;
- con ordinanza contestuale è ammessa CTU contabile per determinare l'eventuale (ulteriore) indebito da restituire al correntista previa esclusione dell'anatocismo;
- le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1275/2023, promossa
DA
con unico socio, in persona del Liquidatore Parte_1
, con sede legale in Subbiano (AR), Via Todaro n 4 (C.F. e P.I. Parte_2 P.IVA_1
) e (C.F. ), entrambi rappresentati e
[...] Parte_2 CodiceFiscale_1 difesi dall'Avv. Paolo Leucalitti (C.F. ) ed elettivamente domici- CodiceFiscale_2
liati presso il di lui studio in Via Bernardo Tanucci n. 18, ZZ, giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello (indirizzo di posta elettronica e di posta Email_1
elettronica certificata Email_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempre, Controparte_1 con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tira- dritti del Foro di ZZ ed elettivamente domiciliata per il giudizio di primo grado presso
1 il di lei studio in ZZ, via Fonte Veneziana n.6 (pec: Email_3
.
[...]
APPELLATA CONTUMACE
E
società a responsabilità limitata con unico socio costituita ai Controparte_2
sensi della legge 30 aprile 1999 n.130, con sede legale in Conegliano (TV) in Via V. Alfieri
n.1, codice fiscale , rappresentata da con sede in Mila- P.IVA_2 Controparte_3
no, Bastioni di Porta Nuova n.19, codice fiscale , in forza di mandato speciale P.IVA_3
del 14.12.2020, a rogito del Notaio dott.ssa di Milano, Rep. Persona_1
n.30.310/13001, registrato a Milano DP1 in data 16.12.2020 al n.90604 serie 1T, in persona del procuratore dott.ssa a tanto facoltizzata in virtù di procura specia- Parte_3
le conferita con atto autenticato nelle firme dal dott. , Notaio in Milano, in Persona_2 data 8.3.2022, rep. n.8698 e racc. n.5041, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tira- dritti del Foro di ZZ (C.F.: – Indirizzo pec: CodiceFiscale_3 [...]
– numero telefax: 0575 . ), elettivamente domiciliata in ZZ Email_4 P.IVA_4 in Via Fonte Veneziana n.6 presso e nello studio dell'avv. Francesca Tiradritti (indirizzo pec di quest'ultima: . Email_5
SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1318/2022 del Tribunale di ZZ pubblicata il 15/12/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, con- trariis rejectis, in riforma parziale della sentenza di primo grado: In via preliminare
1)Dichiarare l'improcedibilità della domanda a causa della mancata adesione alla media- zione delegata dell' e revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. Controparte_1
97/2018 emesso dal Tribunale di ZZ in data 16/1/2018 e pubblicato in data 24/1/18.
2)Revocare comunque il Decreto Ingiuntivo n. 97/2018 emesso dal Tribunale di ZZ in data 16/1/2018 e pubblicato in data 24/1/18 in quanto la non ha Controparte_1
provveduto a provare la propria domanda depositando tutta la documentazione bancaria dei conti correnti da ricalcolare e la documentazione relativa al prestito in uso di oro. In
2 denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni e richieste avanzate in via preli- minare si chiede: Nel rito: ammettere ed ordinare la integrazione e/o la rinnovazione della
C.T.U. da effettuarsi sui conti correnti n. 7172/00 ultimo estratto prodotto in atti del
30/06/2009, n. 7280/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/00 ul- timo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/20 ultimo estratto conto prodot- to in atti del 30/06/2009,n. 1850/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009, n.
1851/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009 che sono stati erratamente ri- tenuti prescritti. Ed in quanto la CTU espletata dal Dott. in primo grado ri- Persona_3
sulta errata in ordine al metodo sintetico di calcolo utilizzato e non è stata in grado di for- nire risultati attendibili ed esaustivi, perchè non analizza in modo puntuale tutti i movimen- ti cronologici dei conti correnti ma solo quelli delle liquidazioni trimestrali e dei saldi per valuta così come riportati nello scalare della banca. Inoltre, integrare e/o rinnovare la
CTU considerando illegittima la capitalizzazione composta anche dopo l'entrata in vigore
(30/06/2000) della Delibera del CICR del 9/2/2000 e quindi fino alla chiusura dei conti correnti avvenuta nel mese di Settembre 2017 allorquando la banca ha chiuso i conti cor- renti della Infine, integrare e/o rinnovare la CTU aggiungendo il quesito rela- Parte_1 tivo al mancato rimborso della polizza vita e risparmio “Evoluzione Impresa Scudo” che non risulta né smobilizzata né rimborsata alla Nel merito Alla luce ed in ragio- Parte_1
ne dei risultati della C.T.U. integrata e/o rinnovata, voglia la Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze in riforma parziale della sentenza impugnata condannare la Controparte_4
a rimborsare e/o compensare fra le parti l'ulteriore somma che risulterà da detta
[...]
CTU rinnovata e che sarà ritenuta di giustizia Con vittoria di competenze e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto
Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore in quanto dichiara di non averle ancora riscosse”.
Per la parte appellata: “- ribadito che la richiesta di integrare e/o rinnovare la
CTU aggiungendo il quesito relativo al mancato rimborso della polizza vita e risparmio
“Evoluzione Impresa Scudo” è inammissibile in quanto domanda abbandonata perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, - reiterata la già proposta eccezione di prescrizione formulata in primo grado di giudizio, - reiterata altresì la richiesta di termine
3 per note in replica alle eccezioni di difetto di legittimazione e di difetto titolarità del credito di cui si discute sollevata per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data 23.5.2024 dagli attori in appello, - dichiarato di non voler accettare il contraddittorio su domande nuove che parti attrici avessero a formulare in occasione del deposito delle lo- ro note di precisazione conclusioni, così di seguito precisa le proprie conclusioni: 'piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni diversa e/o contraria istanza domanda ed ec- cezione respinta e disattesa, nel merito: respingere l'appello principale per la sua infonda- tezza in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la impugnata senten- za del Tribunale di ZZ;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
, quale debitrice principale, e , quale fi- Parte_4 Parte_2
deiussore, hanno appellato la sentenza del Tribunale di ZZ n.1318-22, depositata in da- ta 15-12-2022, che, definendo l'opposizione da loro proposta al decreto ingiuntivo n.97/2018 ottenuto da , poi fusasi per incorporazione nel cor- Controparte_5
so del giudizio di primo grado in ha accolto parzialmente Controparte_1
l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento del minore importo di euro
593.425,95, oltre interessi legali dalla domanda;
ha compensato integralmente le spese di li- te e ha posto in via definitiva le spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà.
Gli appellanti hanno articolato i seguenti motivi d'impugnazione:
1) Mancata adesione alla mediazione delegata dell con Controparte_1
conseguente improcedibilità della domanda e revoca del Decreto Ingiuntivo, carenza di motivazione in ordine ad un motivo decisivo della controversia e violazione dell'art.
5 D.Lgs. n. 28/2010.
Con il primo motivo gli appellanti assumono che il tribunale “non ha trattato e mo- tivato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per non aver aderito la alla Mediazione Delegata dal Giudice, così come si evince Controparte_6
dal verbale negativo di mediazione del 08/02/2019 prodotto dagli attori – opponenti con nota di deposito documenti del 4/4/2019”.
4 Secondo gli appellanti, per effetto della mancata adesione della banca, la procedura di mediazione non poteva ritenersi svolta e la condizione di procedibilità della domanda non si era quindi avverata, in quanto non era stato assolto da parte della banca opposta l'obbligo sancito dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
In riforma della impugnata sentenza chiedono che la adita Corte di Appello di Fi- renze voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio.
2) Mancata prova da parte dell' della propria domanda non Controparte_1
avendo provveduto la stessa a produrre tutta la documentazione bancaria dei conti correnti da ricalcolare e la documentazione relativa al prestito d'uso in oro con viola- zione dell'art. 2697 C.C.
Secondo gli appellanti, per giurisprudenza costante della Cassazione, in caso di op- posizione a decreto ingiuntivo, è la banca obbligata a produrre in causa tutta la documenta- zione bancaria dall'inizio dell'apertura dei conti correnti fino alla loro chiusura e così anche per la parte del credito domandato in forza del prestito d'uso in oro.
Nel caso di specie, quanto al contratto di conto corrente bancario, la banca non ave- va prodotto tutta la documentazione del conto corrente n.1850/00: essi appellanti avevano depositato gli estratti conto a partire dall'anno 1990 e la banca non aveva prodotto quelli per il periodo precedente, a partire dall'apertura avvenuta in data 8/8/1983, e pertanto il de- creto ingiuntivo doveva essere integralmente revocato.
Quanto al prestito d'uso in oro, questo rapporto aveva avuto inizio tra le parti fin dal
1983, ma la banca aveva prodotto solo i documenti n. 2, 3, 7 e 8 relativi agli anni 2013,
2015 e 2017.
Quanto agli altri conti correnti intrattenuti fra le parti (e oggetto di domanda ricon- venzionale), nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. essi avevano rilevato ed eccepito la carenza degli estratti conto del conto corrente n. 1850/00 per gli anni dal 1983 all'anno
1989 e avevano richiesto che il G.I. ordinasse alla banca ex art.210 detta produzione, che però non era stata effettuata dalla banca pur avendone l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. a pena della revoca del decreto ingiuntivo stesso.
Secondo gli appellanti, avendo con l'atto di citazione in opposizione a decreto in- giuntivo contenente domanda riconvenzionale contestato il presunto credito vantato dalla
5 banca, era onere di quest'ultima di dare la prova del proprio credito e di aver tenuto in mo- do legittimo i conti correnti della . Parte_1
Sostengono ancora gli appellanti che le sentenze della Cassazione, richiamate nell'atto d'appello, sono chiare nell'argomentare che, una volta che sia stata contestata dal correntista la pattuizione di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione della capitalizza- zione trimestrale degli interessi, l'applicazione dell'illegittima commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi usurari, ecc. ecc., è la banca che è tenuta a produrre gli estratti di c/c a partire dall'apertura degli stessi, anche oltre il decennio perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quella della prova del proprio credito. Nel caso di specie, la banca non aveva prodotto, se non solo parzial- mente, la documentazione per il ricalcolo dei conti correnti su cui ha ottenuto il decreto in- giuntivo.
In sintesi, per gli appellanti, l'onere di produrre tutti gli estratti conto, a pena della revoca del decreto ingiuntivo, è a carico della sola banca, tanto in relazione alla domanda proposta in via monitoria, quanto alla domanda riconvenzionale di essi opponenti, atteso che la banca non aveva evaso la loro richiesta ex art.119 TUB. Il Giudice di primo grado non si era attenuto a tali principi e la sentenza va riformata.
3) Violazione degli artt. 132, 196 e 62 c.p.c.
Per gli appellanti la CTU espletata in primo grado risulta errata, sia in ordine ai que- siti posti, sia in ordine al metodo sintetico di calcolo utilizzato dal CTU, sia per il mancato ricalcolo dei conti correnti n. 7172/00 ultimo estratto prodotto in atti del 30/06/2009, n.
7280/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del
30/06/2009,n. 1850/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009, n. 1851/20 ul- timo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009 che sono stati erratamente ritenuti pre- scritti.
Lamentano che il giudice non ha dato risposta (omessa motivazione) ai rilievi da lo- ro formulati sulle conclusioni del CTU e, in particolare, ai seguenti:
“a) Sul metodo sintetico di calcolo utilizzato dal CTU perché, come rilevato dal lo- ro CTP, [questo metodo] non è in grado di fornire risultati attendibili ed esaustivi, in quanto
6 non analizza in modo puntuale tutti i singoli movimenti cronologici del conto ma solo quel- li delle liquidazioni trimestrali e dei saldi per valuta così come riportati nello scalare dalla banca”.
b) Il CTU non aveva spiegato perché alcuni conti correnti, ai fini dell'eccepita pre- scrizione decennale, si sarebbero estinti prima del 9/8/2007. In particolare, gli appellanti as- sumono che il c/c n. 1521/00 non si era affatto estinto in data 31/07/2000 in quanto il saldo di £.
5.848.762 a debito del correntista, risultante da detto conto corrente, era stato girocon- tato in data 9/8/2007 al conto corrente ordinario n. 1850/00, anch'esso a debito del correnti- sta, come emerge dagli estratti conto in atti. Il saldo del c/c n. 6370/00 in data 30/09/2006, di presunta estinzione, a credito del correntista pari ad € 0,02, non risulta mai stato rimbor- sato, per cui il conto corrente non poteva dirsi chiuso.
c) Il CTU non aveva indicato i conti correnti collegati analizzati, per cui non si po- teva verificare quali fossero stati quelli effettivamente ricalcolati.
d) In ordine alla verifica del tasso usura sul conto corrente n. 1000/1212, una verifi- ca più specifica e corretta avrebbe rilevato un tasso effettivo applicato dalla banca del
33,14% contro un tasso soglia del 18,55% che viene superato del 14,59%.
e) Relativamente agli altri punti presi in esame e contestati dal CTP di parte attrice,
e precisamente punto E) pagg. 6, 7 e 8, gli appellanti chiedono l'esclusione dell'anatocismo dopo il 30/06/2000 fino alla chiusura dei conti correnti.
f) Relativamente al punto F delle osservazioni (v. pagg. da 8 a 13 delle stesse) del
CTP, in merito agli accertamenti e verifiche errate sul rapporto di prestito d'uso in oro e sulla inidoneità della documentazione prodotta dalla banca in atti a provare con certezza l'esistenza e la quantità di metallo in prestito d'uso, gli appellanti si riportano integralmente alle medesime eccependo l'inidoneità della documentazione in atti a provare l'esistenza e la quantità di metallo che sarebbe stata data in prestito dalla banca alla Parte_1
g) Relativamente al calcolo dell'usura, il CTU aveva usato una formula matematica i cui parametri sono stati forniti dalla Banca d'IT che è discordante, tuttavia, dai criteri imperativi di cui all' art. 644 c.p.
Gli appellanti hanno chiesto pertanto la rinnovazione della CTU alla luce delle ra- gioni sopra illustrate.
7 4) Errata valutazione della illegittimità della capitalizzazione composta (anato- cismo) dopo la delibera CICR del 9/2/2000 entrata in vigore il 30/6/2000 nel caso in cui non sia stata effettuata una specifica pattuizione fra le parti e comunque in quanto le condizioni successive sono peggiorative con violazione dell'art. 2697 C.C.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto le- gittima, in punto di anatocismo, la variazione unilaterale, peggiorativa, introdotta in attua- zione della delibera CICR 9/2/2000, in relazione a clausola pacificamente nulla.
In ogni caso, eccepiscono la nullità della clausola che prevede l'applicazione degli interessi anatocistici trimestrali anche dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR
9/2/2000 (entrata in vigore 1/7/2000) per violazione del principio di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 delibera del CICR 9/2/2000.
5) Mancato quesito del G.I. al C.T.U. relativo alla polizza vita e risparmio
“Evoluzione Impresa Scudo” che non risulta né smobilizzata né rimborsata e di cui gli attori hanno chiesto il rimborso delle somme corrisposte.
Gli appellanti ricordano che al punto 7 di pagina 7 dell'atto di citazione in opposi- zione a decreto Ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale avevano contestato alla banca di avere addebitato nel conto corrente ordinario 1521/00, sotto forma rateale i premi della polizza vita risparmio, “Evoluzione Impresa Scudo” edita dalla banca Controparte_1
di cui i primi risalenti all'aprile dell'anno1998 e l'ultimo all'Aprile 2015 per totali €
[...]
3.764,90. Detta polizza non è risultata essere stata mai smobilizzata né rimborsata alla
[...]
per cui era stato richiesto in primo grado il totale rimborso delle somme corrisposte Parte_5
quali premi per la stessa. Il Tribunale di ZZ in primo grado non aveva formulato il que- sito al CTU di verificare quanto dedotto ed eccepito e chiedono che la Corte di Appello, nel rinnovare la CTU, formuli anche detto quesito.
II. Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria con rappre- Controparte_2
sentanza , quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, op- Controparte_3 ponendosi all'appello e chiedendone il rigetto.
Non si è costituita in giudizio, invece, , nonostante la rituale Controparte_1 notificazione dell'atto d'appello.
8 III. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, sen- za attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 27-6-2025, sulle conclusioni del- le parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
IV. Va dichiarata, anzitutto, la contumacia di , non essendo sta- Controparte_1
to fatto prima d'ora.
V. Va respinta, poi, l'eccezione di difetto di titolarità/legittimazione attiva proposta dagli appellanti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso con la nota scritta del 23-5-2024.
Nell'esaminare la questione vanno premesse alcune considerazioni di carattere ge- nerale sul tema specifico.
Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giu- ridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e testamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge. Tuttavia, le parti pos- sono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né
l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe po- tuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il
9 cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione
(art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle speci- fiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del Capo I, Titolo III del
Testo Unico Bancario, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la Banca d'IT emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'a- zienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano pre- vedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'IT (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale le istruzioni pre- vedono obblighi di segnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vigilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999 (vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle ban- che, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favo- re degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106. Anche in relazione a tali operazio- ni la Banca d'IT ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la Banca d'IT possa stabilire forme in- tegrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4 precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pub- blicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Tali disposizioni si applicano anche alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge 130/1999 sulla c.d. cartolarizzazione dei crediti (art.4 della stessa legge).
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, di- sciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di
10 una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di vigi- lanza (di rilievo pubblicistico) della Banca d'IT, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consente di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera del- la banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fatta salva la possibilità di errori ma- teriali dell'annuncio che devono essere denunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini diversi da quelli dell'avviso.
Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, rimanendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere della prova spetta al cre- ditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzio- ne dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiara- zione proveniente dallo stesso cedente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esempio, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraver- so qualsiasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del possesso dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore ces- sionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui “in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consenta- no di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409;
11 Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526; Cass. 23 aprile 2025,
n.14270).
Rapportando tali principi al caso di specie, può osservarsi che:
- nell'avviso di cessione di crediti pubblicato in G.U. 145 del 12-12-2020 si dà at- to dell'intervenuta cessione da a di “tutti i Controparte_1 CP_2 crediti (per capitale, interessi e quant'altro) di derivanti Controparte_1
da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati a sof- ferenza ai sensi della circolare della Banca d'IT n.272 del 208 e segnalati in
Centrale Rischi ai sensi della circolare della Banca d'IT n.139/1999”; si specifica poi che “i crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo de- bitore. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'art.
7.1. della L.130/1999, sul se- guente sito internet www.intesasanpaolo.cpm fino alla loro estinzione”; un sem- plice accesso a tale sito avrebbe consentito agli appellanti di verificare il fonda- mento della propria eccezione e non di proporre eccezioni esplorative e defatiga- torie;
- la cessionaria del credito ha prodotto dichiarazione stragiudiziale sottoscritta dalla cedente, da cui risulta che sono ricompresi nel perimetro della cessione i rapporti per cui è causa;
trattasi di dichiarazione di scienza che proviene da una parte del rapporto e ha valore di confessione stragiudiziale in ordine al fatto a se sfavorevole dell'avvenuta cessione a del credito rinveniente titolo CP_2
nei rapporti intrattenuti con gli appellanti. Tale dichiarazione nei rapporti tra le parti della cessione del credito prova la cessione e che il credito sia incluso nella cessione in blocco dei crediti oggetto dell'avviso in G.U. sopra menzionato. Nei rapporti con il debitore ceduto (e dei suoi eventuali garanti) tale dichiarazione dà conto dell'avvenuta cessione del credito, fattispecie per il cui perfezionamento
12 non è richiesto il consenso del debitore, ed assicura a questi che, ai sensi degli artt.1264 e 1265 c.c., pagando al soggetto indicato quale cessionario, paga bene.
L'insieme degli elementi sopra indicati rende evidente l'infondatezza dell'eccezione in esame.
VI. Ciò premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza in data 30/1/2019, il giudice istruttore sospendeva la già concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava a parte attrice – opponente termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 16/5/2019 per la verifica in ordine alla pro- cedura di mediazione.
Con nota in data 4/4/19 parte attrice/opponente depositava il verbale dell'Organi- smo di Mediazione Forense di ZZ: il procedimento di mediazione aveva dato esito ne- gativo per la volontà della banca che, presente all'incontro, aveva dichiarato di non avere interesse a proseguire la mediazione.
Sempre nel corso del giudizio di primo grado, alla prima udienza successiva alla mediazione, gli opponenti non eccepivano l'irrituale svolgimento della procedura di media- zione obbligatoria, né ponevano il tema nel corso del successivo svolgimento del processo o negli scritti conclusionali.
Ne discende che non vi è alcuna omissione di pronuncia da parte del giudice di pri- mo grado. Inoltre, la questione non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedi- mento, atteso che ai sensi dell'art.5 d.lgs. 28/2010 l'eccezione d'improcedibilità deve esse- re proposta dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza;
se l'eccezione è conseguente ad affermate modalità di svolgimento irrituali del procedimento di mediazione, essa va proposta dal convenuto nella prima difesa utile suc- cessiva alla chiusura del procedimento di mediazione o rilevata dal giudice nella prima udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione.
VII. Il secondo motivo d'appello è complessivamente inammissibile per violazione dell'art.342 cpc, non correlandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
13 A pag.
3-4 della sentenza di primo grado il tribunale ha richiamato e illustrato i prin- cipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione degli oneri della prova nei rapporti di conto corrente bancario a seconda che ad agire per il pagamento sia la banca oppure il correntista;
ha ricordato che l'istituto di credito odierno opposto aveva ot- tenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società e del fi- Parte_1
deiussore per il pagamento della complessiva somma di € 772.129,43 di cui: Parte_2
a) € 299.970,49 quale saldo debitore relativo al conto corrente n. 1000/1212 del 24 settem- bre 2015, al 11 ottobre 2017; b) € 472.158,94, quale controvalore del prestito uso d'oro n.
8052/243 concesso alla società comprensivo di interessi, spese e commissioni Parte_1
di cambio al 5 ottobre 2017, e che parte opponente aveva sostenuto la non debenza delle somme ingiunte, per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari e commissioni non dovute, sia sui rapporti oggetto del ricorso monitorio che su ulteriori rapporti indicati nell'atto di citazione e oggetto di domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione ma, in relazione a questi ultimi, non aveva prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi ai suddetti contratti, incorrendo, alla luce dei principi prima illustrati sulla ripartizione degli oneri della prova, in una carenza probatoria che non poteva essere colmata mediante l'ordine di esibizione richiesto da parte opponente, atteso che, se era vero che risultava in atti la richiesta ex art. 119 T.U.B. inviata alla banca, andava d'altro canto evidenziato che non risultava che quest'ultima avesse ingiustificatamente rifiutato di mette- re a disposizione la documentazione richiesta. Al contrario, risultava che l'istituto di credito aveva messo a disposizione dell'opponente la documentazione richiesta rinvenuta.
Ciò premesso, il motivo d'appello è inammissibile, anzitutto, nella parte in cui l'appellante assume che il giudice di primo grado sia incorso in errore non avendo rilevato che la banca non aveva provato il proprio credito e, in particolare, non aveva prodotto tutta la documentazione relativa al conto/corrente n.1850/00.
Tale motivo non si correla alla sentenza di primo grado, ai principi in essa affermati in tema di ripartizione dell'onere della prova e al fatto che il saldo di tale conto non era og- getto dell'azione di pagamento proposta dalla banca (che riguardava il diverso c/c n.1212) ma dell'azione riconvenzionale di indebito oggettivo proposta dall'opponente società Pt_5
14 di, per cui, come rilevato dal giudice di prime cure, era la tenuta a dimostrare i fatti Pt_1 posti a fondamento dell'azione riconvenzionale di indebito oggettivo.
Il motivo in esame è ancora inammissibile nella parte relativa al contratto di prestito d'uso in oro. In relazione a tale contratto, il tribunale ha rilevato che era stata prodotta una copia di una lettera datata 8 febbraio 2011 relativa alla concessione di diverse linee di cre- dito tra cui “grammi 16.000,00 di oro greggio nuova concessione Linea di credito n. 7 con- tinuativa per prestito d'uso oro greggio”, in cui non sono esplicitate le condizioni economi- che da applicare al prestito d'uso in oro, ma era indicata soltanto la quantità di oro concessa in prestito ovvero 16 kg;
nonché diverse copie di lettere di proroga del prestito d'uso di oro datate 4 settembre 2013 – 14 gennaio 2014 – 27 gennaio 2016 – 17 giugno 2016 – 25 luglio
2016 e 13 ottobre 2016, recanti un tasso annuo di interesse del 4,25%; copia di lettera data- ta 25 settembre 2015 con la quale la società aveva comunicato la restituzione entro il Pt_1
20 ottobre 2015 “di un lingotto da 1 kg di oro (tit 995 – certificazione London Good Deli- very)” a parziale scarico del prestito d'uso o, in alternativa l'acquisto presso la Banca dello
“stesso quantitativo al prezzo di mercato del giorno…” e infine copia di documento emesso dalla Banca CR Firenze con il conteggio relativo all'estinzione totale del prestito d'uso alla data del 6 ottobre 2017 e fattura emessa per estinzione del prestito d'uso di oro da investi- mento.
In ragione della mancata pattuizione delle condizioni economiche da applicare al prestito d'uso in oro sino al 4 settembre 2013, il tribunale ha recepito le conclusioni del
CTU che aveva provveduto a ricalcolare gli interessi passivi ai tassi minimi B.O.T. dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
Sulla base dei calcoli compiuti, a fronte di competenze del prestito d'uso in oro ad- debitate per complessivi € 185.100,14, gli interessi riconteggiati ai sensi dell'art. 117
T.U.B. fino al 30 settembre 2013 ed al tasso banca dal 1° ottobre 2013 al 5 ottobre 2017
(data di estinzione del prestito d'uso in oro), sono stati rideterminati in € 115.829,52 con una differenza a favore della società di € 69.270,62. Pt_1
In relazione a tale capo della decisione, il motivo d'appello si traduce in una mera riproposizione acritica delle questioni poste dal proprio consulente di parte (in punto, di mancanza dei contratti scritti ad substantiam, di usurarietà degli interessi, di capitalizzazio-
15 ne trimestrale degli stessi, di mancanza di indicatori di costo, etc.), che non si misura con l'elaborato del CTU (e con la risposta in esso contenuta alle osservazioni del CTP anche in punto di prova documentale delle quantità d'oro consegnate) e con la sentenza impugnata che, proprio partendo dalla premessa della mancata prova della pattuizione per iscritto delle condizioni economiche del contratto de quo, ha applicato l'art.117, co.7 TUB, sicché ogni questione sul punto resta automaticamente superata per effetto della eterointegrazione del contratto e del conseguente riconteggio, favorevole al correntista, degli interessi dovuti.
Infine, è inammissibile il motivo d'appello anche nella parte in cui, in relazione al conto n.1850/00, oggetto della domanda riconvenzionale (come degli altri conti oggetto della stessa), si assume che fosse la banca onerata della prova per non avere evaso l'istanza di esibizione.
Nel paragrafo 3.2.della sentenza di primo grado, il tribunale ha così motivato: “Tale carenza probatoria non poteva essere colmata mediante l'ordine di esibizione richiesto da parte opponente, atteso che, se è vero che risulta in atti la richiesta ex art. 119 T.U.B. in- viata alla banca, va d'altro canto evidenziato che non risulta che quest'ultima abbia ingiu- stificatamente rifiutato di mettere a disposizione la documentazione richiesta. Al contrario, risulta che l'istituto di credito abbia messo a disposizione dell'opponente la documentazio- ne richiesta rinvenuta”.
In altre parole, il tribunale ha detto che l'istanza ex art.119 TUB era stata evasa dal- la banca che aveva messo a disposizione tutta la documentazione rinvenuta in relazione a rapporti di conto corrente, oggetto della domanda riconvenzionale, che avevano avuto ini- zio anche oltre trentacinque anni prima dell'introduzione del giudizio e che in molti casi erano stati chiusi (come meglio precisato nella stessa sentenza) ben oltre dieci anni prima del primo atto interruttivo (circostanza che ha fondato, per alcuni conti, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale).
Questo passaggio della decisione non è in alcun modo censurato. L'appellante non si è fatto carico di spiegare perché il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la banca aveva risposto all'istanza ex art.119 TUB mettendo a disposizione del correntista tutta la documentazione rinvenuta in relazione a conti correnti conclusi nei primi anni ot-
16 tanta (ovvero prima ancora della stessa entrata in vigore del TUB) e in relazione ai quali era venuto meno ogni obbligo di conservazione decennale della documentazione.
VIII. Il terzo motivo d'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con esso parte appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sui rilievi formulati dal CTP al CTU, riproposti all'udienza di precisazione delle conclusioni, e che rileverebbero sotto i seguenti profili, in relazione ai quali è chiesta la rinnovazione della CTU:
a) circa il metodo sintetico di calcolo utilizzato dal CTU perché, come rilevato dal loro CTP, questo metodo non è in grado di fornire risultati attendibili ed esaustivi, in quan- to non analizza in modo puntuale tutti i singoli movimenti cronologici del conto ma solo quelli delle liquidazioni trimestrali e dei saldi per valuta così come riportati nello scalare dalla banca;
b) mancato ricalcolo per i conti correnti n. 7172/00 ultimo estratto prodotto in atti del 30/06/2009, n. 7280/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/00 ultimo estratto conto prodotto in atti del 31/12/2009, n. 7142/20 ultimo estratto conto pro- dotto in atti del 30/06/2009, n.1850/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009,
n. 1851/20 ultimo estratto conto prodotto in atti del 30/06/2009, che sono stati erratamente ritenuti prescritti;
c) il conto corrente 1521/00 non poteva essere considerato estinto alla data del
21.7.20000, in quanto il saldo a debito del correntista in linea capitale, pari a lire 5.848.762, era stato girocontato sul c/c ordinario n. 1850/00;
d) il conto corrente ordinario n. 6370/00 al 30/09/2006 risultava a credito del cor- rentista per € 0,02 e il saldo non era stato liquidato, non poteva ritenersi pertanto che il con- to fosse stato chiuso e ciò anche in difetto di apposita comunicazione della banca al corren- tista;
e) nella richiesta a chiarimenti del CTU al G.I. il dott. (CTU in primo gra- Per_3
do, ndr) ha inserito, errando, il numero di conto corrente n. 3350 in luogo di quello esatto
3350/00, inoltre l'istanza di chiarimenti è contraddittoria e fuorviante un quanto nella prima locuzione il CTU afferma “… risulterebbero estinti anteriormente al 9/8/2007”, formula dubitativa che doveva essere dimostrata con ulteriori elementi e prove, subito dopo però il
17 CTU nella domanda finale rivolta al G.I. usa una formula affermativa : “… se debbano es- sere esclusi dall'analisi peritale, i conti correnti estinti antecedentemente il 9/8/2007..”.
Una siffatta formulazione dell'istanza, non suffragata e supportata da alcun documento e ragionamento, secondo gli appellanti, può avere indotto il G.I. a rispondere: “...nell'ambito dell'analisi non debbono essere ricompresi i rapporti estinti in data antecedente il
9/8/2007”;
f) illegittima capitalizzazione trimestrale dopo il 30/06/2000 (entrata in vigore del
CICR del 9/2/2000);
g) relativamente al calcolo dell'usura, il CTU ha usato la formula matematica i cui parametri sono stati forniti dalla Banca d'IT che discorda con i criteri imperativi di cui all'art. 644 c.p.
Il rilievo sub a) è privo di pregio. Non è vero che il tribunale ha omesso ogni valuta- zione del rilievo. Il giudice ha condiviso la CTU, che aveva già risposto all'osservazione del CTP (v. pag.76 e ss. della relazione peritale). Il CTU ha evidenziato, fra l'altro: “In me- rito alle richieste sub A) viene specificato che il metodo di ricalcolo utilizzato dallo scri- vente non è affatto di tipo sintetico ma riproduce in maniera fedele lo “scalare” bancario, per mezzo del quale gli istituti di credito procedono al calcolo delle competenze. Inoltre è lo stesso quesito che recita “rettificando il saldo numeri debitori, riportato dalla banca sull'estratto conto trimestrale” rimandando quindi al “saldo per valuta” (che è stato retti- ficato dallo scrivente giorno per giorno)”. La verifica è stata quindi fatta sulla base del sal- do giornaliero rettificato.
Il rilievo sub b) è ancora una volta infondato in fatto, avendo il CTU effettuato il ri- conteggio considerando anche gli estratti conto indicati nel rilievo, come risulta dalle pagg.43 e ss. della perizia (per i conti 7172, 7280, 7142/20) e dalle pag.25 e ss. (per il conto ordinario 1850 e il conto anticipi collegato al primo 1851), con ricalcolo per l'intero perio- do dal 1° trimestre 1990 al 4° trimestre 2017.
I rilievi da c) a e) pongono il tema della chiusura dei conti correnti in essi indicati in relazione all'eccepita prescrizione decennale e al capo della decisione che ha accolto l'eccezione de qua (v. pag. 4-5, § 4, della sentenza, così testualmente: “Definito in questi termini il riparto dell'onere probatorio tra le parti, deve ancora essere evidenziato che la
18 parte opposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa ai rapporti di conto corrente estinti in epoca antecedente al decennio che precede la data di notifica dell'atto di citazione ovvero la data di ricezione delle due raccomandate a.r. inviate a CP_7 ca CR (9 agosto 2017). Alla luce dell'eccezione sollevata e tenuto conto di quanto CP_5
statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, non possono es- sere presi in considerazione i rapporti estinti anteriormente al 9 agosto 2007, ossia il c/c
1521/00 estinto in data 31 luglio 2000; il c/c 3386 estinto il 31 dicembre 1991; il c/c 3350 estinto il 30 settembre 1993; il c/c 4502 estinto il 30 giugno 1994; il c/c 6370 estinto il 30 settembre 2006 e il c/c 1521/20 estinto in data 31 dicembre 1998”.
I rilievi sono infondati.
Il rilievo sub c) non tiene conto che il conto 1521/00 non è un conto tecnico ma un conto corrente ordinario. Pertanto, la sua chiusura in data 31.7.2020, con giroconto dell'importo a credito del correntista su altro conto corrente ordinario, non implicava alcu- na continuazione del rapporto originario.
Il rilievo sub d) non tiene conto che l'importo di euro 0,02 è oggetto di giroconto su altro conto corrente ordinario, sicché non può ritenersi che il correntista non abbia mai ri- cevuto la liquidazione del saldo.
Il rilievo sub e) è infondato. Dall'ultimo estratto conto risulta che il conto sia stato chiuso in data 30/9/1993 per estinzione e saldo dello “sbilancio competenze”
Il rilievo sub f) pone il tema dell'anatocismo, che è riproposto con autonomo e spe- cifico motivo d'appello (quarto motivo), su cui si tornerà in seguito.
Il rilievo sub g) pone il tema dell'usura oggettiva e delle modalità di verifica della stessa.
Il motivo è inammissibile perché non si correla in alcun modo all'ampia motivazio- ne della decisione, che è opportuno riportare integralmente.
Il tribunale ha motivato: “Rispetto alla censura relativa all'illegittima applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura, va innanzitutto ricordato che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era ini- zialmente il tasso medio (T.E.G.M.) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro
19 del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previ- sione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la dif- ferenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentua- li). L'attuale art. 644, co. 4 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ai fini della indivi- duazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'IT che deve fornire le in- dicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.). Le Istruzioni della Banca d'IT provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rileva- zione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. È con riferimento alle Istruzioni della Banca di IT pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifi- ca dell'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22 giugno
2016 e n. 22270 del 3 novembre 2016, nonché con i principi di omnicomprensività del
T.E.G.M. e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018), dovendosi evidenziare altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle ri- levazioni della Banca d'IT “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la meto- dologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudi- zio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astrat- to (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in que- stione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodolo- gia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass.
22 giugno 2016, n. 12965). La necessità di conformarsi alle Istruzioni Banca d'IT senza
20 possibilità di usare formule alternative è espressamente ribadita dalla Suprema Corte che ha chiarito che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla Banca d'IT
“un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, se- condo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco -in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi so- glia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matema- tiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrat- tuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice, chiamato a verificare il ri- spetto della soglia anti-usura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile me- diante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'IT, con il TEGM ri- levato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi opera- re il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016, cit.). In conclusione, dunque, il tasso contrattuale da raffrontare al T.S.U.
(tasso soglia usura) è il c.d. T.E.G. (tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, secondo le Istruzioni Banca di IT.
Giova inoltre rammentare che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l.
108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente ap- plicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli
21 interessi in concreto praticati (cfr. Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303). Va infine ri- cordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura soprav- venuta, evidenziando che l'interesse è qualificabile come usurario quando ricorre la fatti- specie dell'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Da ciò ne consegue l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, che in realtà, come chiarito dalla Suprema Corte, usura non è poiché manca del presupposto strutturale della “pattui- zione usuraria”, che non può convertirsi in sede civile in “dazione usuraria”. L'aggettivo
“sopravvenuta” – indicante la possibilità di commutare in usurario ciò che non lo era ab origine – non consente il superamento del dato interpretativo relativo al sostantivo “usu- ra”: l'usura esiste quando ricorre la fattispecie penale e, quindi, è riferibile soltanto all'interesse fissato al momento della pattuizione e non a quello in concreto riscontrato al momento del versamento. Per queste ragioni, la Suprema Corte ha affermato la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse pattuito lecitamente, che abbia superato il tasso soglia al momento del pagamento, dovendosi escludere non solo la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ri- corso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (Cass. sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675). La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente.
Ed invero, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.
L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie e al momento delle stesse [segue poi in sentenza, per i rapporti non prescritti, una puntuale verifica del superamento o meno del tasso soglia usura alla luce dei principi prima affermati].
Ora, nessuno dei passaggi decisionali della sentenza sul tema specifico – irretroatti- vità della legge del 1996; uso delle istruzioni della Banca d'IT e del principio di simme-
22 tria per le verifica del tasso soglia;
verifica, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, del tasso soglia effettuando la separata compara- zione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientran- te nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati della CMS;
irrilevanza dell'usura sopravvenuta – è stato censurato dall'appellante.
4) Il quinto motivo d'appello, con il quale l'appellante denuncia, in sostanza, che il giudice di primo grado sarebbe incorso in una omissione di pronuncia, non avendo dato ri- sposta alla domanda riconvenzionale, relativa al rimborso (mancato) della polizza vita ri- sparmio “Evoluzione Impresa Scudo”, introdotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, è infondato e va respinto.
La sentenza di primo grado ha pronunciato sulle conclusioni precisate dagli oppo- nenti con la nota del 30/3/2022.
Nelle conclusioni precisate non vi è alcun riferimento alla domanda de qua, così come ad essa gli opponenti non fanno riferimento negli scritti conclusionali (comparsa con- clusionale e memoria di replica) depositati nel giudizio di primo grado.
La domanda era da intendersi pertanto rinunciata e così è stata trattata dal giudice di prime cure.
5) Il quarto motivo d'appello è invece fondato.
La sentenza di primo grado si occupa della questione dell'anatocismo a pag.10-14.
Nelle pagine da 10 a 13 con ampia motivazione il giudice di primo grado presta adesione all'orientamento dottrinale che ritiene possibile l'adeguamento unilaterale della clausola anatocistica in forza della delibera CICR 9.2.2000.
Quindi, nei §§ 7.1. e 7.2., rapportando i principi affermati al caso sottoposto alla sua decisione, così argomenta: “
7.1. Nel caso di specie, nel contratto di conto corrente n.
1000/1212 posto a fondamento del ricorso monitorio era prevista la pari periodicità di ca-
23 pitalizzazione trimestrale delle competenze. Di conseguenza, anche alla luce dell'infondatezza delle censure precedentemente esaminate, risulta corretto l'importo di €
299.970,40 richiesto dalla banca a titolo di saldo debitore del suddetto contratto. 7.2.
Quanto ai rapporti oggetto di domanda riconvenzionale, va evidenziato che, rispetto al c/c
n. 1850/00 risulta copia dell'estratto conto al 30 giugno 2000 in cui viene dichiarato da parte della allora l'adeguamento (dal 30 giugno 2000) alla Controparte_5 delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 che ha stabilito gli stessi criteri di “reciprocità temporale” sia per le operazioni a credito che per quelle a debito del correntista, nonché copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 in cui viene di- chiarato l'adeguamento della allora (dal 30 giugno 2000) Controparte_5 alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 che ha stabilito gli stessi criteri di “recipro- cità temporale” sia per le operazioni a credito che per quelle a debito del correntista. Co- me sopra evidenziato, il consulente tecnico d'ufficio ha quindi ricostruito il saldo del c/c n.
1850/00 con esclusione di ogni tipo di capitalizzazione delle competenze fino al 30 giugno
2000 e successivamente lasciando invariata la capitalizzazione trimestrale originariamente operata dalla banca. Quanto al c/c 1000/1145 (già c/c n. 060885770177 presso Banca In- tesa BCI) non risulta invece alcun documento che attesti l'adeguamento alla sopracitata delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 di (o Controparte_8 Controparte_6
dove era intrattenuto il conto, fino al 30 settembre 2012. Il consulente ha quindi ri-
[...]
costruito il c/c 1000/1145 (già c/c n. 060885770177 presso con esclu- Controparte_8
sione di ogni tipo di capitalizzazione delle competenze fino al 30 settembre 2012 e succes- sivamente (ossia da quando il conto è passato a Banca CRF di cui è stata prodotta docu- mentazione comprovante l'adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000) lasciando invariata la capitalizzazione trimestrale originariamente operata dalla banca”.
L'appellante ha formulato un unico complesso motivo con il quale censura la sen- tenza di primo grado per aver ritenuto possibile l'adeguamento unilaterale di clausole nulle, con richiamo sul punto alla giurisprudenza di legittimità e di questa stessa Corte d'Appello.
In questo modo deducendo l'appellante non investe il capo della decisione di cui al
§ 7.1., che riguarda il conto corrente ordinario n.1212, oggetto della domanda proposta dal- la banca (conto che era stato aperto nell'anno 2015 nel rispetto della normativa all'epoca
24 vigente, v. contratto in atti), ma soltanto il capo della decisione di cui al § 7.2., relativo ai conti correnti ordinari n.1850 e n.1145, oggetto della domanda riconvenzionale.
Ciò chiarito e così delimitato l'oggetto del motivo d'appello, questo è fondato e va accolto.
Il giudice di primo grado ha prestato adesione ad un orientamento dottrinale, che ha avuto eco anche in due isolate decisioni della Corte di Cassazione, che è stato tuttavia disat- teso dall'orientamento assolutamente prevalente, oramai consolidato, della Corte di legitti- mità, secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radical- mente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbia- no o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sic- ché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizza- zione degli interessi, è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2 della predetta delibera” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 9140-2020; 29420-2020; 26867-24).
All'ampia motivazione delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione non resta che rinviare ex art.118 disp. att. cpc.
L'accoglimento di tale motivo rende necessario procedere ad una CTU contabile per rideterminare il rapporto di dare-avere tra le parti previa espunzione dell'anatocismo dai conti correnti n.1850 e n.1145 anche per il periodo successivo al 30-6-2000 e sino alla loro chiusura.
Con separata ordinanza si provvederà alla nomina del CTU e al conferimento dell'incarico, oltre che a dare disposizioni per il prosieguo del processo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando in via non definitiva, così provvede:
- respinge o dichiara inammissibili tutti i motivi d'appello, fatta eccezione per il quarto motivo;
25 - accoglie il quarto motivo e, per l'effetto, accerta e dichiara che nei rapporti di conto corrente n.1850 e n.1145 è stato praticato, in difetto delle condizioni di legge, l'anatocismo anche per il periodo successivo al 30-6-2000;
- con ordinanza contestuale è ammessa CTU contabile per determinare l'eventuale (ulteriore) indebito da restituire al correntista previa esclusione dell'anatocismo;
- le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 4-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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