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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2696/2022
All'udienza collegiale del giorno 13/05/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE LUCA GIUSEPPE avv. C. Ambrosi sost.
AVV. AMBROSI COSTANTINO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERENO LUCIA pres.
Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2696/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe De Luca (C.F. ) e Costantino Ambrosi CodiceFiscale_2
(C.F. ) giusta delega in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in GL ET (TV), Via Controparte_1
Marocchesa n. 14, (Cod. Fisc. , Partita IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Lucia Pereno (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Isabella Tricanico in Roma, Via Stesicoro n. 126, giusta delega in atti;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Frosinone, n. 1059/2021, pubblicata il 10.11.2021, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone i convenuti indicati in epigrafe, la società proprietaria del veicolo Mercedes tg EF 755 CM e le per Controparte_3 Controparte_4
la RCA del mezzo, asseritamente responsabile del sinistro.
Asseriva la responsabilità esclusiva dei convenuti nel sinistro per cui è causa richiamando il verbale dei CC in atti e dando atto del parziale risarcimento dei danni in sede stragiudiziale da parte della
Compagnia assicuratrice liquidati in curo 44.080,00. Per il sinistro derivavano al lesioni Pt_1
gravi determinando un danno biologico permanente pari al 20 % ( si richiama la perizia del CTP in atti ) ; oltre gravi pregiudizi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (danno morale).
Assumeva la difesa come l'attore svolgesse attività agonistica in ultimo nella II categoria calcio VIS
Sgurgola stagione 2011-2012. I postumi permanenti determinavano pertanto l'abbandono della carriera calcistica.
Nessuno si costituiva per la società convenuta, il Giudice stante la ritualità della notificazione, dichiarava la sua contumacia. La Compagnia convenuta si costituiva in giudizio contestando la dedotta responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato e ritenendo satisfattivo
l'importo versato di euro 44.080,00 in via stragiudiziale;
chiedeva pertanto, il rigetto della domanda attorea”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “..accertata la responsabilità esclusiva del convenuto condanna n persona dei lrpt e Controparte_5 Controparte_1
in persona del lrpt in solido al risarcimento dei danni che si liquidano in complessivi curo
[...]
83563,00 così determinati : biologico euro 40.580,00 , ITT euro 5940,00 e ITP euro 2970,00; oltre spese mediche documentate 3639,00 e riconosciuta la personalizzazione massima. Sulla somma liquidata andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro (al netto dell'importo di euro
44.000,00 percepito dall'attore in data 8.5.2014).
Al risarcimento del danno come sopra liquidato va detratta la somma già percepita dall'attore pari ad euro 74.000,00 a titolo di indennizzo versato dalla compagnia convenuta.
Disattesa la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante;
Sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare del 50 % le spese di lite che si liquidano, in favore del procuratore dell'attore che si dichiara antistatario, in euro 3000,00 di cui euro 400,00 per spese ed euro 2600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese dalla CTU medico legale, liquidate con ordinanza istruttoria, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, sulla scorta di quanto già provato ed in atti, riformare con le modalità sopra indicate e specificate e per le ragioni spiegate nel presente atto la sentenza n 1059/2021 emessa dal GOT del Tribunale civile di Frosinone nel giudizio civile n
1035/2015 quindi in accoglimento della presente istanza di gravame - condannare, ai sensi dell'art.
145 e segg. del d.lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni, la Controparte_6
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig. della ulteriore
[...] Parte_1 somma di € 25.000,00 a titolo di danno esistenziale, alla vita di relazione ed alla gratificazione personale, danno diverso ed altro rispetto al mero danno morale e/o alla mera personalizzazione del danno già liquidata, e specificatamente derivante dalla definitiva cessazione dell'attività sportiva, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di diritto o stabilita secondo equità - condannare, ai sensi dell'art. 145 e segg. del d.lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni, la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig. Controparte_6 Pt_1 della ulteriore somma di € 25.000,00 per il risarcimento del danno patrimoniale e/o da
[...]
perdita della chance conseguenza dai mancati guadagni potenziali diretti ed indiretti connessi e collegati alla sua cessata attività, di calciatore ovvero nella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di diritto o anche stabilita secondo equità; - “In ogni caso con vittoria di spese in ragione della fascia di valore e per tutte le fasi processuali, e con riferimento al giudizio di primo grado, in riforma della precedente iniqua ed immotivata liquidazione riconoscere liquidare all'attore il pagamento integrale delle spese di giustizia nella somma di € 13.430,00 in subordine di € 7.254,00 ed in via ulteriormente gradata in € 6.715,00 detratto ovviamente quanto già riconosciuto in sentenze”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 ha così concluso: “- rigettare, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, la domanda di cui all'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile Parte_1
di Frosinone il 05/11/21 n. 1059, con conseguente conferma integrale della stessa;
- con vittoria di spese e di compenso professionale del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 09.05.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
e rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc,
[...]
con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa. L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “ Inesistente, Erronea, Illogica e/o Incongruente motivazione, Erronea applicazione delle norme di Legge con riferimento all'art. 1226, 2043, 2054, 2059 C.C. e 112, 114 e
115 CPC”, parte appellante censura la sentenza in quanto nonostante si era accertato che il sinistro era stato la causa efficiente ed oggettiva del cambiamento totale e repentino della propria vita, il giudice avrebbe omesso ogni decisione sia in merito alla richiesta di risarcimento del danno strettamente esistenziale e da grave lesione alla vita di relazione, sia sul ristoro, pure preteso, del danno esistenziale arrecato per la privazione del gioco del calcio, nonostante quanto era stato provato ed allegato in giudizio. Lamenta altresì il la laconica motivazione circa la reiezione della Pt_1
domanda di danno patrimoniale e per la perdita della chance, danno implicito ed in re ipsa che poteva essere stimato e quantificato anche solo con riferimento all'equità ed alla ragionevolezza e quindi ex art 1226 c.c..
Con il secondo motivo, rubricato “Illegittima, Iniqua, Immotivata ed Ingiustificata la compensazione delle spese e la conseguente liquidazione violazione e falsa interpretazione degli art
99, 100 e 92 c.p.c. e dec leg 150/2011”, il impugna la liquidazione delle spese nella misura Pt_1
del 50%. Rileva che, il rigetto di una parte, solo residuale della domanda, non comporterebbe alcuna soccombenza, né sostanziale né formale nei confronti della compagnia di assicurazione, la quale resterebbe l'unica parte soccombente e, quindi, come tale tenuta a sopportare le spese legali.
La sentenza impugnata è così motivata: “Sulla scorta della istruttoria appare confermata la dinamica assunta dalla parte attrice. In particolare, il verbale redatto dai CC veniva confermato in sede di prova testimoniale dagli stessi verbalizzanti.
Il Brigadiere escusso confermava quanto già redatto circa la violazione dell'obbligo di precedenza del conducente Mercedes che nello svoltare a sinistra attraversava la carreggiata di pertinenza del mezzo che sopraggiungeva condotto dal (CFR dichiarazione teste in atti). In esito alla Pt_1
ricostruzione operata dai CC emergeva, inoltre, la responsabilità del conducente della Mercedes a cui venivano contestati artt 143 e 145 CdS omessa precedenza ed omesso controllo del mezzo.
Né in dibattimento sono emersi ulteriori elementi probatori che dimostrassero una condotta colposa da parte del che possa determinare una responsabilità concorsuale nella determinazione Pt_1
del sinistro in esame. Tale comportamento illecito, dunque, rileva al fine della esclusione della presunzione di responsabilità prevista dalla norma in materia, di cui dall'art. 2054, I c., c.c.
La norma richiamata, come è noto, stabilisce che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il richiamato principio normativo è stato ribadito, da ultimo anche da una recente pronunzia, (cfr. Cass 19.12.2017 n
30338), laddove individua nella presunzione di responsabilità un elemento negativo circa la prova di non aver violato specifiche norme, ma anche un elemento "positivo" relativo alla dimostrazione di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta, ciò a dire l'assenza di una reale possibilità di evitare il sinistro. La disamina dei richiamati elementi probatori e la ricostruzione dei fatti sulla base dell'istruttoria, consente l'accertamento della efficienza causale della condotta colposa esclusiva del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso. Parimenti dimostrato risulta il danno dedotto dall'attore sulla base della documentazione medica e fiscale in atti, oltre che in sede di CTU medico legale che determina ... lesioni con riduzione permanente della integrità psico- fisica - danno biologico- pari al 16 %, gg 60 per IT assoluta e gg 60 per IT parziale (al 50
%)...congrue spese mediche documentate euro 3639,00… esclusa la compromissione della specifica attività lavorativa (cfr. Consulenza medica in atti). Parte attrice ha richiesto anche la cd. personalizzazione del danno non patrimoniale, sul punto, è da dire come, le recenti pronunzie dei
Giudici di legittimità, hanno ribadito il principio (che questo giudicante condivide) che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione da parte del giudice di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. (Tra le altre Cass. 27.5.19 n 14364; Cass. 21.9.17 n 21939). In tema, nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile le tabelle redatte dal tribunale di Milano (ex multiis Cass 12408 /11) laddove
l'adozione della regola equitativa di cui all'art 1226 cc deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizi a fronte di casi analoghi. In buona sostanza la S.C., in applicazione dell'art 3 Cost., riconosce la valenza, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt 1226 e 2056 cc. -salvo che non sussistano in concreto ossia in presenza di precise e specifiche allegazioni e conseguenti riscontri probatori, a cui il giudicante deve attenersi, elementi che consentano la cd personalizzazione della liquidazione del danno.
Prova di cui è, ovviamente, onerato lo stesso danneggiato (in ultimo, anche ordinanza Cassazione
15084 /2019).
Nel corso dell'istruttoria sono stati forniti elementi peculiari della fattispecie, caratterizzati dalla singolare e personale esperienza di vita individuale del danneggiato. Lo stesso infatti all'età di 24 anni svolgeva già da molto giovane attività sportiva semi professionale, le lesioni permanenti provocate dal trauma hanno determinato dei postumi con importante limitazione funzionale della rachide cervicale…con coordinazione deficitaria. Circostanze specifiche queste allegate in istruttoria dall'attore, sul punto si richiama anche la prova testimoniale espletata, che consentono al giudicante una valutazione del danno non patrimoniale - individuato in base ai meccanismi tabellari richiamati - ed il riconoscimento del maggior pregiudizio subito nel caso specifico, ossia la cd. personalizzazione del danno.
Sulla base delle illustrate motivazioni e dei parametri richiamati il danno biologico come determinato dal CTU, considerata età di anni 24 all'epoca del sinistro e le richiamate tabelle del Tribunale di
Milano ammonta ad euro 40.580,00 (biologico con incremento 32 %per sofferenza), cui va aggiunto
a titolo di ITT curo 5940,00 (60 gg) ed a titolo di ITP ridotta del 50 % euro 2970,00 (60 gg) ; oltre le spese mediche documentate 3639,00. Al danno risarcibile così determinato, va riconosciuta la personalizzazione massima per le suesposte motivazioni risultando un importo di euro 83.563.00 sulla somma già rivalutata andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro (al netto dell'importo di euro 44.000.00 percepito dall'attore in data 8.5.2014). Sul danno liquidato vanno detratte le somme versate dalla compagnia a titolo di indennizzo diretto, all'attore pari a complessivi euro 74.000,00, a titolo di acconto sul maggiore avere.
In ordine, invece, alla domanda risarcitoria tesa al riconoscimento del danno patrimoniale, è da dire come, non risulti dimostrato il dedotto danno da lucro cessante non è provato, infatti, che il danneggiato svolgesse un'attività lavorativa (professionale nello sport) od abbia subito una contrazione del reddito, né è possibile presumere che lo stesso abbia una avuto una ridotta capacità di guadagno patrimoniale in esito all'evento subito (cfr. Cass n 21988 /2019). Parimenti il giudice non può far ricorso alla valutazione equitativa ex art 1226 cc anche richiesta dalla difesa attorea - rilevato che questa norma afferisce alle ipotesi che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. (In tal senso anche Cass n 15737 / 2018).
In tema di prova ad onere del danneggiato, anche, Cass. sez. lavoro 5385/18; Cass civ 5786 /17.
La domanda attorea, pertanto, può trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle somme sopra liquidate, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spese mediche, disattese le ulteriori voci di danno specificatamente nella somma di curo 83.563.00 detratti gli acconti di curo 74.000,00.
Le spese di lite tenuto conto della soccombenza reciproca sono compensate del 50% e liquidate in favore del procuratore dell'attore che si dichiara antistatario. Le spese dalla CTU medico legale, liquidate con ordinanza istruttoria, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti”.
Il primo motivo non coglie nel segno.
Il Giudice di prime cure, stando alla prospettazione di parte appellante, avrebbe erroneamente omesso di liquidare in suo favore anche il reclamato pregiudizio “prettamente esistenziale” da questi subìto, asseritamente costretto, in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale, a cambiare
“radicalmente le sue abitudini di vita” e, in particolare, a rinunciare “al piacere e alla soddisfazione di giocare al calcio”. Il Tribunale è pervenuto alla quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto al Pt_1
facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 (e sulla scorta delle conclusioni del nominato consulente tecnico), così determinando in euro 40.580,00 il danno biologico/dinamico
-relazionale, in euro 12.985,00 quello per sofferenza soggettiva interiore, in euro 17.449,40 l'aumento
(nella misura massima del 43% del predetto pregiudizio biologico) per la personalizzazione, in euro
5.940,00 ed in euro 2.970,00 l'inabilità totale e parziale, per il complessivo importo di euro 79.924,40,
a cui è stata aggiunta la somma di euro 3.639,00 per le spese mediche sostenute e giungendo alla somma di euro 83.563,40 (con detrazione degli acconti corrisposti sino alla data della decisione).
Nel caso di specie, il giudice ha applicato nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, le Tabelle di Milano che, come noto, prevedono il «punto danno biologico» ed il «punto danno non patrimoniale».
Sono, infatti, concettualmente distinti il danno c.d. biologico (dinamico-relazionale) da quello c.d. morale, ovvero la sofferenza interiore patita, come spiegato con massima chiarezza dalla Suprema
Corte nell'Ordinanza n. 23469/2018; con la conseguenza che è stato da tempo abbandonato ogni automatismo. Sicchè, ai fini dell'unitaria quantificazione del danno non patrimoniale, ove sia accertata la lesione sia del bene salute che di quelli sottesi alla «categoria» del danno morale, del tutto correttamente il risarcimento sarà quantificato applicando i valori tabellari che contemplano entrambe le voci di danno. Ove, invece, si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce (nel caso della tabella milanese, il solo «punto danno biologico A»); tuttavia, resta salva la possibilità di procedere all'aumento del valore del danno permanente alla salute, qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio. Tali presupposti sono individuati per giurisprudenza ormai costante non nelle «conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)», bensì in quelle che “sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto…non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 settembre
2017, n. 21939; Cass. civ., sez. III, sent., 7 novembre 2014, n. 23778)» (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, in motivazione).
Tali conseguenze anomale o del tutto peculiari devono essere “tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così
Cass. civ., sez. VI-3, ord., 4 marzo 2021, n. 5865, che aggiunge “E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura”. Il giudice deve, a sua volta, offrire una motivazione analitica e non stereotipata che giustifichi l'incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio.
Orbene, è indubbio che il Tribunale di Frosinone, oltre ad aver liquidato (sulla base delle risultanze dell'espletata ctu) il danno biologico riportato dal inteso non semplicemente come lesione Pt_1 all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma come conseguenza del pregiudizio sul modo di essere della persona ha altresì riconosciuto, in favore dello stesso, il pregiudizio morale reclamato e, soprattutto,
l'incremento, per giunta nella misura massima (del 43%), per la personalizzazione del danno.
A ben vedere, quindi, la sentenza impugnata ha previsto un risarcimento comprensivo, oltre che del danno morale per la sofferenza interiore anche della personalizzazione di quello alla salute (per di più, nella maggiore misura), in ragione delle conseguenze comportanti il dedotto “cambiamento totale e repentino della vita e della quotidianità” o, ancora, per la prospettata sottrazione “per sempre del piacere e della soddisfazione di giocare al calcio”, con impossibilità di “progredire e di guadagnare” così ritenendo che tali conseguenze risultassero caratterizzate dalla necessaria “eccezionalità” o
“peculiarità”.
Insomma, di tutta evidenza è come la liquidazione dei danni operata in sentenza abbia tenuto conto di tutte le poste risarcitorie richieste dal sicchè ed al contempo, l'ulteriore pregiudizio Pt_1 reclamato da quest'ultimo (di natura “strettamente esistenziale”) costituisce una chiara duplicazione di quello, già ristorato, compreso nell'ambito della compiuta personalizzazione.
Ne deriva, quindi, che il motivo di impugnazione esaminato andrà inevitabilmente disatteso.
In riferimento al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chances (intese come chances patrimoniali di futuro guadagno), si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare come la chance non sia una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto e attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (Cass. n. 5641 del 2018; Cass. civ., n. 2261 del 2022 e n. 25866 del 2022).
Secondo la Corte di Cassazione “la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: - nella dimostrazione dell'esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che, il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica
(i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata). Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023). In definitiva il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass.
7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato” (cfr. Cass. civ.,5 settembre 2023, n. 26247).
L'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado non ha riconosciuto alcun importo a titolo di danno patrimoniale, malgrado lo stesso, a causa delle conseguenze lesive riportate nel sinistro, avrebbe visto precludersi la possibilità “di aspirare ad una brillante carriera calcistica”, iniziata a suo dire nelle giovanili della Juventus e, poi, proseguita nelle squadre del Pescara, del
, del del e, infine, della nella quale militava, in seconda categoria, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 nel periodo dell'incidente e dove “esplodevano le sue capacità”.
Occorre allora verificare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate se, realmente, sussistesse per il l'apprezzabile probabilità di essere reclutato nelle categorie maggiori (serie Pt_1
A e serie B) e se, effettivamente, essa sia venuta meno a causa delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale e dichiarate guarite con postumi invalidanti permanenti
Ebbene, a parere della Corte la risposta non può che essere negativa.
In primis va rilevato come proprio la descrizione della carriera sportiva fatta dall'appellante conduce ragionevolmente ad escludere che la stessa, a differenza di quanto da lui sostenuto, fosse in ascesa tanto da ipotizzare conseguenti guadagni milionari. E' infatti oltremodo evidente che il percorso calcistico del abbia seguito un senso del tutto opposto rispetto a quello dal medesimo Pt_1
ipotizzato e che le sue potenzialità, anziché “esplodere”, a ventiquattro anni -allorquando di regola la carriera calcistica è già tracciata nel suo percorso- nella squadra dello militante solo in Per_4 seconda categoria, erano di fatto e più che ragionevolmente già esaurite, tanto da rendere non probabile la progressione di livello fino a calcare i campi delle Serie A o B nonché guadagni significativi.
Tanto non consente a questa Corte di valutare positivamente che il possedesse tutti i requisiti Pt_1
per poter partecipare ai campionati maggiori in questione e che egli avesse un'apprezzabile possibilità di conseguire il risultato sperato;
nè è stato possibile ritenere che tale possibilità sia andata perduta a causa delle condizioni fisiche permanenti conseguire all'incidente.
Di poi va rilevato, come pure è stato condivisibilmente sostenuto dal primo giudice, che non è stato prodotto alcun elemento da cui poter rilevare che il abbia subìto, a causa dei postumi riportati Pt_1
una contrazione del reddito percepito, né è stato possibile ipotizzare che lo stesso abbia avuto una ridotta capacità di guadagno patrimoniale in esito all'evento subito.
Venendo al terzo motivo di appello spiegato va rilevato che se è vero che il primo giudice ha errato nel ritenere, ai fini della compensazione in ragione di ½, che vi fosse soccombenza reciproca e, ciò, in ragione della considerazione che la domanda dell'attore è stata accolta sia pure per una somma inferiore rispetto a quella richiesta (pari questa ad €171.400 circa al netto dell'acconto percepito prima dell'instaurazione del giudizio, per €44.080,) purtuttavia e pur a non voler considerare quella del come domanda articolata in più capi distinti (per il danno non patrimoniale e per quello Pt_1
patrimoniale da lucro cessante che si è visto veniva rigettato) risulta nella specie corretta la disposta compensazione parziale ex art. 92 c.p.c.; e ciò, alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalla parte convenuta che sia prima del giudizio che in corso di lite provvedeva a versare in CP_1 favore del danneggiato due acconti, per complessivi €74.080 (44.080 erogati prima del giudizio ed
€30.000 pagati in corso di causa). A fronte infatti della regola intangibile sull'an della soccombenza, la previsione di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. se è vero che non determini soccombenza reciproca consente pur sempre al giudice la mera compensazione in caso di gravi motivi, come è risultato nella specie (cfr Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
In ordine alla contestazione sul quantum delle spese liquidate dal primo giudice va rilevato come, applicato lo scaglione della causa compreso tra € 26.000 ed € 52000, in considerazione del decisum, al netto di quanto corrisposto prima del giudizio, il giudice ha liquidato per compensi l'importo di €
5200, al netto delle spese e degli accessori, somma questa che risulta in linea con i parametri compresi tra i valori minimi ed i medi delle tabelle vigenti ed applicati ratione temporis dal giudice.
Da ciò deriva che la sentenza, anche in punto di spese di lite e, pur se con diversa motivazione, deve essere confermata.
Conclusivamente, l'appello deve essere definitivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m. n.147/2022, le stesse vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore fino ad €52.000, secondo parametri medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale, minimi per quella istruttoria stante la ridotta attività espletata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 1059/2021, pubblicata il 10.11.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Parte_1
di liquidate in euro 8.645 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 13.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 2696/2022
All'udienza collegiale del giorno 13/05/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE LUCA GIUSEPPE avv. C. Ambrosi sost.
AVV. AMBROSI COSTANTINO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PERENO LUCIA pres.
Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2696/2022 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe De Luca (C.F. ) e Costantino Ambrosi CodiceFiscale_2
(C.F. ) giusta delega in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in GL ET (TV), Via Controparte_1
Marocchesa n. 14, (Cod. Fisc. , Partita IVA , rappresentata e difesa, P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Lucia Pereno (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Isabella Tricanico in Roma, Via Stesicoro n. 126, giusta delega in atti;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Frosinone, n. 1059/2021, pubblicata il 10.11.2021, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Parte attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone i convenuti indicati in epigrafe, la società proprietaria del veicolo Mercedes tg EF 755 CM e le per Controparte_3 Controparte_4
la RCA del mezzo, asseritamente responsabile del sinistro.
Asseriva la responsabilità esclusiva dei convenuti nel sinistro per cui è causa richiamando il verbale dei CC in atti e dando atto del parziale risarcimento dei danni in sede stragiudiziale da parte della
Compagnia assicuratrice liquidati in curo 44.080,00. Per il sinistro derivavano al lesioni Pt_1
gravi determinando un danno biologico permanente pari al 20 % ( si richiama la perizia del CTP in atti ) ; oltre gravi pregiudizi sia di natura patrimoniale che non patrimoniale (danno morale).
Assumeva la difesa come l'attore svolgesse attività agonistica in ultimo nella II categoria calcio VIS
Sgurgola stagione 2011-2012. I postumi permanenti determinavano pertanto l'abbandono della carriera calcistica.
Nessuno si costituiva per la società convenuta, il Giudice stante la ritualità della notificazione, dichiarava la sua contumacia. La Compagnia convenuta si costituiva in giudizio contestando la dedotta responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato e ritenendo satisfattivo
l'importo versato di euro 44.080,00 in via stragiudiziale;
chiedeva pertanto, il rigetto della domanda attorea”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “..accertata la responsabilità esclusiva del convenuto condanna n persona dei lrpt e Controparte_5 Controparte_1
in persona del lrpt in solido al risarcimento dei danni che si liquidano in complessivi curo
[...]
83563,00 così determinati : biologico euro 40.580,00 , ITT euro 5940,00 e ITP euro 2970,00; oltre spese mediche documentate 3639,00 e riconosciuta la personalizzazione massima. Sulla somma liquidata andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro (al netto dell'importo di euro
44.000,00 percepito dall'attore in data 8.5.2014).
Al risarcimento del danno come sopra liquidato va detratta la somma già percepita dall'attore pari ad euro 74.000,00 a titolo di indennizzo versato dalla compagnia convenuta.
Disattesa la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante;
Sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare del 50 % le spese di lite che si liquidano, in favore del procuratore dell'attore che si dichiara antistatario, in euro 3000,00 di cui euro 400,00 per spese ed euro 2600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese dalla CTU medico legale, liquidate con ordinanza istruttoria, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di Roma, sulla scorta di quanto già provato ed in atti, riformare con le modalità sopra indicate e specificate e per le ragioni spiegate nel presente atto la sentenza n 1059/2021 emessa dal GOT del Tribunale civile di Frosinone nel giudizio civile n
1035/2015 quindi in accoglimento della presente istanza di gravame - condannare, ai sensi dell'art.
145 e segg. del d.lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni, la Controparte_6
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig. della ulteriore
[...] Parte_1 somma di € 25.000,00 a titolo di danno esistenziale, alla vita di relazione ed alla gratificazione personale, danno diverso ed altro rispetto al mero danno morale e/o alla mera personalizzazione del danno già liquidata, e specificatamente derivante dalla definitiva cessazione dell'attività sportiva, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di diritto o stabilita secondo equità - condannare, ai sensi dell'art. 145 e segg. del d.lgs. 209/2005 e successive modifiche e/o integrazioni, la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore del Sig. Controparte_6 Pt_1 della ulteriore somma di € 25.000,00 per il risarcimento del danno patrimoniale e/o da
[...]
perdita della chance conseguenza dai mancati guadagni potenziali diretti ed indiretti connessi e collegati alla sua cessata attività, di calciatore ovvero nella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di diritto o anche stabilita secondo equità; - “In ogni caso con vittoria di spese in ragione della fascia di valore e per tutte le fasi processuali, e con riferimento al giudizio di primo grado, in riforma della precedente iniqua ed immotivata liquidazione riconoscere liquidare all'attore il pagamento integrale delle spese di giustizia nella somma di € 13.430,00 in subordine di € 7.254,00 ed in via ulteriormente gradata in € 6.715,00 detratto ovviamente quanto già riconosciuto in sentenze”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 ha così concluso: “- rigettare, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, la domanda di cui all'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile Parte_1
di Frosinone il 05/11/21 n. 1059, con conseguente conferma integrale della stessa;
- con vittoria di spese e di compenso professionale del presente grado di giudizio”.
All'udienza del 09.05.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
e rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc,
[...]
con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa. L'appello di è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “ Inesistente, Erronea, Illogica e/o Incongruente motivazione, Erronea applicazione delle norme di Legge con riferimento all'art. 1226, 2043, 2054, 2059 C.C. e 112, 114 e
115 CPC”, parte appellante censura la sentenza in quanto nonostante si era accertato che il sinistro era stato la causa efficiente ed oggettiva del cambiamento totale e repentino della propria vita, il giudice avrebbe omesso ogni decisione sia in merito alla richiesta di risarcimento del danno strettamente esistenziale e da grave lesione alla vita di relazione, sia sul ristoro, pure preteso, del danno esistenziale arrecato per la privazione del gioco del calcio, nonostante quanto era stato provato ed allegato in giudizio. Lamenta altresì il la laconica motivazione circa la reiezione della Pt_1
domanda di danno patrimoniale e per la perdita della chance, danno implicito ed in re ipsa che poteva essere stimato e quantificato anche solo con riferimento all'equità ed alla ragionevolezza e quindi ex art 1226 c.c..
Con il secondo motivo, rubricato “Illegittima, Iniqua, Immotivata ed Ingiustificata la compensazione delle spese e la conseguente liquidazione violazione e falsa interpretazione degli art
99, 100 e 92 c.p.c. e dec leg 150/2011”, il impugna la liquidazione delle spese nella misura Pt_1
del 50%. Rileva che, il rigetto di una parte, solo residuale della domanda, non comporterebbe alcuna soccombenza, né sostanziale né formale nei confronti della compagnia di assicurazione, la quale resterebbe l'unica parte soccombente e, quindi, come tale tenuta a sopportare le spese legali.
La sentenza impugnata è così motivata: “Sulla scorta della istruttoria appare confermata la dinamica assunta dalla parte attrice. In particolare, il verbale redatto dai CC veniva confermato in sede di prova testimoniale dagli stessi verbalizzanti.
Il Brigadiere escusso confermava quanto già redatto circa la violazione dell'obbligo di precedenza del conducente Mercedes che nello svoltare a sinistra attraversava la carreggiata di pertinenza del mezzo che sopraggiungeva condotto dal (CFR dichiarazione teste in atti). In esito alla Pt_1
ricostruzione operata dai CC emergeva, inoltre, la responsabilità del conducente della Mercedes a cui venivano contestati artt 143 e 145 CdS omessa precedenza ed omesso controllo del mezzo.
Né in dibattimento sono emersi ulteriori elementi probatori che dimostrassero una condotta colposa da parte del che possa determinare una responsabilità concorsuale nella determinazione Pt_1
del sinistro in esame. Tale comportamento illecito, dunque, rileva al fine della esclusione della presunzione di responsabilità prevista dalla norma in materia, di cui dall'art. 2054, I c., c.c.
La norma richiamata, come è noto, stabilisce che il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il richiamato principio normativo è stato ribadito, da ultimo anche da una recente pronunzia, (cfr. Cass 19.12.2017 n
30338), laddove individua nella presunzione di responsabilità un elemento negativo circa la prova di non aver violato specifiche norme, ma anche un elemento "positivo" relativo alla dimostrazione di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta, ciò a dire l'assenza di una reale possibilità di evitare il sinistro. La disamina dei richiamati elementi probatori e la ricostruzione dei fatti sulla base dell'istruttoria, consente l'accertamento della efficienza causale della condotta colposa esclusiva del convenuto nella determinazione dell'evento dannoso. Parimenti dimostrato risulta il danno dedotto dall'attore sulla base della documentazione medica e fiscale in atti, oltre che in sede di CTU medico legale che determina ... lesioni con riduzione permanente della integrità psico- fisica - danno biologico- pari al 16 %, gg 60 per IT assoluta e gg 60 per IT parziale (al 50
%)...congrue spese mediche documentate euro 3639,00… esclusa la compromissione della specifica attività lavorativa (cfr. Consulenza medica in atti). Parte attrice ha richiesto anche la cd. personalizzazione del danno non patrimoniale, sul punto, è da dire come, le recenti pronunzie dei
Giudici di legittimità, hanno ribadito il principio (che questo giudicante condivide) che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione da parte del giudice di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. (Tra le altre Cass. 27.5.19 n 14364; Cass. 21.9.17 n 21939). In tema, nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile le tabelle redatte dal tribunale di Milano (ex multiis Cass 12408 /11) laddove
l'adozione della regola equitativa di cui all'art 1226 cc deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizi a fronte di casi analoghi. In buona sostanza la S.C., in applicazione dell'art 3 Cost., riconosce la valenza, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt 1226 e 2056 cc. -salvo che non sussistano in concreto ossia in presenza di precise e specifiche allegazioni e conseguenti riscontri probatori, a cui il giudicante deve attenersi, elementi che consentano la cd personalizzazione della liquidazione del danno.
Prova di cui è, ovviamente, onerato lo stesso danneggiato (in ultimo, anche ordinanza Cassazione
15084 /2019).
Nel corso dell'istruttoria sono stati forniti elementi peculiari della fattispecie, caratterizzati dalla singolare e personale esperienza di vita individuale del danneggiato. Lo stesso infatti all'età di 24 anni svolgeva già da molto giovane attività sportiva semi professionale, le lesioni permanenti provocate dal trauma hanno determinato dei postumi con importante limitazione funzionale della rachide cervicale…con coordinazione deficitaria. Circostanze specifiche queste allegate in istruttoria dall'attore, sul punto si richiama anche la prova testimoniale espletata, che consentono al giudicante una valutazione del danno non patrimoniale - individuato in base ai meccanismi tabellari richiamati - ed il riconoscimento del maggior pregiudizio subito nel caso specifico, ossia la cd. personalizzazione del danno.
Sulla base delle illustrate motivazioni e dei parametri richiamati il danno biologico come determinato dal CTU, considerata età di anni 24 all'epoca del sinistro e le richiamate tabelle del Tribunale di
Milano ammonta ad euro 40.580,00 (biologico con incremento 32 %per sofferenza), cui va aggiunto
a titolo di ITT curo 5940,00 (60 gg) ed a titolo di ITP ridotta del 50 % euro 2970,00 (60 gg) ; oltre le spese mediche documentate 3639,00. Al danno risarcibile così determinato, va riconosciuta la personalizzazione massima per le suesposte motivazioni risultando un importo di euro 83.563.00 sulla somma già rivalutata andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro (al netto dell'importo di euro 44.000.00 percepito dall'attore in data 8.5.2014). Sul danno liquidato vanno detratte le somme versate dalla compagnia a titolo di indennizzo diretto, all'attore pari a complessivi euro 74.000,00, a titolo di acconto sul maggiore avere.
In ordine, invece, alla domanda risarcitoria tesa al riconoscimento del danno patrimoniale, è da dire come, non risulti dimostrato il dedotto danno da lucro cessante non è provato, infatti, che il danneggiato svolgesse un'attività lavorativa (professionale nello sport) od abbia subito una contrazione del reddito, né è possibile presumere che lo stesso abbia una avuto una ridotta capacità di guadagno patrimoniale in esito all'evento subito (cfr. Cass n 21988 /2019). Parimenti il giudice non può far ricorso alla valutazione equitativa ex art 1226 cc anche richiesta dalla difesa attorea - rilevato che questa norma afferisce alle ipotesi che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. (In tal senso anche Cass n 15737 / 2018).
In tema di prova ad onere del danneggiato, anche, Cass. sez. lavoro 5385/18; Cass civ 5786 /17.
La domanda attorea, pertanto, può trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle somme sopra liquidate, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spese mediche, disattese le ulteriori voci di danno specificatamente nella somma di curo 83.563.00 detratti gli acconti di curo 74.000,00.
Le spese di lite tenuto conto della soccombenza reciproca sono compensate del 50% e liquidate in favore del procuratore dell'attore che si dichiara antistatario. Le spese dalla CTU medico legale, liquidate con ordinanza istruttoria, vengono definitivamente poste a carico dei convenuti”.
Il primo motivo non coglie nel segno.
Il Giudice di prime cure, stando alla prospettazione di parte appellante, avrebbe erroneamente omesso di liquidare in suo favore anche il reclamato pregiudizio “prettamente esistenziale” da questi subìto, asseritamente costretto, in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale, a cambiare
“radicalmente le sue abitudini di vita” e, in particolare, a rinunciare “al piacere e alla soddisfazione di giocare al calcio”. Il Tribunale è pervenuto alla quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto al Pt_1
facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 (e sulla scorta delle conclusioni del nominato consulente tecnico), così determinando in euro 40.580,00 il danno biologico/dinamico
-relazionale, in euro 12.985,00 quello per sofferenza soggettiva interiore, in euro 17.449,40 l'aumento
(nella misura massima del 43% del predetto pregiudizio biologico) per la personalizzazione, in euro
5.940,00 ed in euro 2.970,00 l'inabilità totale e parziale, per il complessivo importo di euro 79.924,40,
a cui è stata aggiunta la somma di euro 3.639,00 per le spese mediche sostenute e giungendo alla somma di euro 83.563,40 (con detrazione degli acconti corrisposti sino alla data della decisione).
Nel caso di specie, il giudice ha applicato nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, le Tabelle di Milano che, come noto, prevedono il «punto danno biologico» ed il «punto danno non patrimoniale».
Sono, infatti, concettualmente distinti il danno c.d. biologico (dinamico-relazionale) da quello c.d. morale, ovvero la sofferenza interiore patita, come spiegato con massima chiarezza dalla Suprema
Corte nell'Ordinanza n. 23469/2018; con la conseguenza che è stato da tempo abbandonato ogni automatismo. Sicchè, ai fini dell'unitaria quantificazione del danno non patrimoniale, ove sia accertata la lesione sia del bene salute che di quelli sottesi alla «categoria» del danno morale, del tutto correttamente il risarcimento sarà quantificato applicando i valori tabellari che contemplano entrambe le voci di danno. Ove, invece, si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce (nel caso della tabella milanese, il solo «punto danno biologico A»); tuttavia, resta salva la possibilità di procedere all'aumento del valore del danno permanente alla salute, qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio. Tali presupposti sono individuati per giurisprudenza ormai costante non nelle «conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire)», bensì in quelle che “sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto…non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 settembre
2017, n. 21939; Cass. civ., sez. III, sent., 7 novembre 2014, n. 23778)» (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, in motivazione).
Tali conseguenze anomale o del tutto peculiari devono essere “tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così
Cass. civ., sez. VI-3, ord., 4 marzo 2021, n. 5865, che aggiunge “E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura”. Il giudice deve, a sua volta, offrire una motivazione analitica e non stereotipata che giustifichi l'incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio.
Orbene, è indubbio che il Tribunale di Frosinone, oltre ad aver liquidato (sulla base delle risultanze dell'espletata ctu) il danno biologico riportato dal inteso non semplicemente come lesione Pt_1 all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma come conseguenza del pregiudizio sul modo di essere della persona ha altresì riconosciuto, in favore dello stesso, il pregiudizio morale reclamato e, soprattutto,
l'incremento, per giunta nella misura massima (del 43%), per la personalizzazione del danno.
A ben vedere, quindi, la sentenza impugnata ha previsto un risarcimento comprensivo, oltre che del danno morale per la sofferenza interiore anche della personalizzazione di quello alla salute (per di più, nella maggiore misura), in ragione delle conseguenze comportanti il dedotto “cambiamento totale e repentino della vita e della quotidianità” o, ancora, per la prospettata sottrazione “per sempre del piacere e della soddisfazione di giocare al calcio”, con impossibilità di “progredire e di guadagnare” così ritenendo che tali conseguenze risultassero caratterizzate dalla necessaria “eccezionalità” o
“peculiarità”.
Insomma, di tutta evidenza è come la liquidazione dei danni operata in sentenza abbia tenuto conto di tutte le poste risarcitorie richieste dal sicchè ed al contempo, l'ulteriore pregiudizio Pt_1 reclamato da quest'ultimo (di natura “strettamente esistenziale”) costituisce una chiara duplicazione di quello, già ristorato, compreso nell'ambito della compiuta personalizzazione.
Ne deriva, quindi, che il motivo di impugnazione esaminato andrà inevitabilmente disatteso.
In riferimento al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chances (intese come chances patrimoniali di futuro guadagno), si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare come la chance non sia una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto e attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato (Cass. n. 5641 del 2018; Cass. civ., n. 2261 del 2022 e n. 25866 del 2022).
Secondo la Corte di Cassazione “la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: - nella dimostrazione dell'esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che, il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica
(i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata). Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023). In definitiva il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass.
7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato” (cfr. Cass. civ.,5 settembre 2023, n. 26247).
L'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado non ha riconosciuto alcun importo a titolo di danno patrimoniale, malgrado lo stesso, a causa delle conseguenze lesive riportate nel sinistro, avrebbe visto precludersi la possibilità “di aspirare ad una brillante carriera calcistica”, iniziata a suo dire nelle giovanili della Juventus e, poi, proseguita nelle squadre del Pescara, del
, del del e, infine, della nella quale militava, in seconda categoria, Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 nel periodo dell'incidente e dove “esplodevano le sue capacità”.
Occorre allora verificare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate se, realmente, sussistesse per il l'apprezzabile probabilità di essere reclutato nelle categorie maggiori (serie Pt_1
A e serie B) e se, effettivamente, essa sia venuta meno a causa delle lesioni personali riportate in occasione del sinistro stradale e dichiarate guarite con postumi invalidanti permanenti
Ebbene, a parere della Corte la risposta non può che essere negativa.
In primis va rilevato come proprio la descrizione della carriera sportiva fatta dall'appellante conduce ragionevolmente ad escludere che la stessa, a differenza di quanto da lui sostenuto, fosse in ascesa tanto da ipotizzare conseguenti guadagni milionari. E' infatti oltremodo evidente che il percorso calcistico del abbia seguito un senso del tutto opposto rispetto a quello dal medesimo Pt_1
ipotizzato e che le sue potenzialità, anziché “esplodere”, a ventiquattro anni -allorquando di regola la carriera calcistica è già tracciata nel suo percorso- nella squadra dello militante solo in Per_4 seconda categoria, erano di fatto e più che ragionevolmente già esaurite, tanto da rendere non probabile la progressione di livello fino a calcare i campi delle Serie A o B nonché guadagni significativi.
Tanto non consente a questa Corte di valutare positivamente che il possedesse tutti i requisiti Pt_1
per poter partecipare ai campionati maggiori in questione e che egli avesse un'apprezzabile possibilità di conseguire il risultato sperato;
nè è stato possibile ritenere che tale possibilità sia andata perduta a causa delle condizioni fisiche permanenti conseguire all'incidente.
Di poi va rilevato, come pure è stato condivisibilmente sostenuto dal primo giudice, che non è stato prodotto alcun elemento da cui poter rilevare che il abbia subìto, a causa dei postumi riportati Pt_1
una contrazione del reddito percepito, né è stato possibile ipotizzare che lo stesso abbia avuto una ridotta capacità di guadagno patrimoniale in esito all'evento subito.
Venendo al terzo motivo di appello spiegato va rilevato che se è vero che il primo giudice ha errato nel ritenere, ai fini della compensazione in ragione di ½, che vi fosse soccombenza reciproca e, ciò, in ragione della considerazione che la domanda dell'attore è stata accolta sia pure per una somma inferiore rispetto a quella richiesta (pari questa ad €171.400 circa al netto dell'acconto percepito prima dell'instaurazione del giudizio, per €44.080,) purtuttavia e pur a non voler considerare quella del come domanda articolata in più capi distinti (per il danno non patrimoniale e per quello Pt_1
patrimoniale da lucro cessante che si è visto veniva rigettato) risulta nella specie corretta la disposta compensazione parziale ex art. 92 c.p.c.; e ciò, alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalla parte convenuta che sia prima del giudizio che in corso di lite provvedeva a versare in CP_1 favore del danneggiato due acconti, per complessivi €74.080 (44.080 erogati prima del giudizio ed
€30.000 pagati in corso di causa). A fronte infatti della regola intangibile sull'an della soccombenza, la previsione di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. se è vero che non determini soccombenza reciproca consente pur sempre al giudice la mera compensazione in caso di gravi motivi, come è risultato nella specie (cfr Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
In ordine alla contestazione sul quantum delle spese liquidate dal primo giudice va rilevato come, applicato lo scaglione della causa compreso tra € 26.000 ed € 52000, in considerazione del decisum, al netto di quanto corrisposto prima del giudizio, il giudice ha liquidato per compensi l'importo di €
5200, al netto delle spese e degli accessori, somma questa che risulta in linea con i parametri compresi tra i valori minimi ed i medi delle tabelle vigenti ed applicati ratione temporis dal giudice.
Da ciò deriva che la sentenza, anche in punto di spese di lite e, pur se con diversa motivazione, deve essere confermata.
Conclusivamente, l'appello deve essere definitivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m. n.147/2022, le stesse vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore fino ad €52.000, secondo parametri medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale, minimi per quella istruttoria stante la ridotta attività espletata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 1059/2021, pubblicata il 10.11.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore Parte_1
di liquidate in euro 8.645 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_1
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 13.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-