Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/05/2025, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04360/2025REG.PROV.COLL.
N. 06177/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6177 del 2023, proposto dalla società IM della dott.ssa IA OS & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Gabrielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. IN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella SI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei signori NT SI, IO SI e LE SI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00181/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e del sig. IN SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata:
- alla restituzione integrale in favore della MA della dott.ssa OS IA & C. Sas del terreno oggetto di occupazione usurpativa e più precisamente delle seguenti porzioni: diritti pari a complessivi 396/1728 del terreno incolto, annesso e pertinenziale al fabbricato in parte diruto descritto in atti, di circa 15,70 are (are quindici e centiare settanta) confinante con il fabbricato in parte diruto di cui in atti, dí proprietà dell'istante e dei signori GI PI, LA PI, AN PI e società immobiliare Geom. IN SI, via Cavour, proprietà Alessandrini, strada privata salvo altri, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Sant’Egidio al foglio 13, particelle 853 di are 12,75 e 854 di are 02,95, con i complessivi R.D. di Euro 10,13 e R.A. di Euro 7,71;
- alla rimozione dell'opera illegittimamente costruita sulle porzioni sopra indicate, a propria cura e spese;
- al pagamento, in favore della Società, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene, della somma da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
2. Il giudizio, instaurato inizialmente innanzi al giudice civile (Tribunale di Teramo: atto di citazione del 16 maggio 2011, iscritto sul r.g. n. 790/2011), è stato riassunto dalla D.I.M.A. – a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (ordinanza 11 giugno 2013) - innanzi al T.a.r per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, con ricorso del 23 aprile 2014, n.r.g. 301/2014).
3. Questo gli aspetti essenziali della vicenda, desunti dalla esposizione dei fatti operata dalle parti.
Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata avviava, nel 1998, un procedimento espropriativo di un’area per la realizzazione di un parcheggio pubblico.
I proprietari dell’area (pro-indiviso, signori PI e SI) proponevano ricorso straordinario al Capo dello Stato e gli atti del procedimento espropriativo venivano annullati.
A seguito dell’annullamento dell’originario procedimento espropriativo, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale n. 75 del 26 ottobre 2001, prendeva atto del predetto annullamento; con successiva deliberazione n. 76, assunta in pari data, approvava nuovamente gli stessi atti annullati (progetto preliminare dei lavori per la realizzazione del parcheggio in variante al P.R.G. con pedissequa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978 e della l.r. n. 2 del 1979, al fine di avviare un nuovo procedimento espropriativo); deliberava di procedere alla espropriazione delle aree risultanti dal piano particellare di esproprio allegato al progetto, tra le quali quelle di cui è controversia; approvava, altresì, (deliberazione della Giunta comunale n. 166/2001) il progetto esecutivo, dando atto della equivalenza dell’approvazione a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera; procedeva, quindi, alla espropriazione delle aree risultanti dal piano particellare di esproprio allegato al progetto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 26 ottobre 2001, dando atto che l'approvazione del progetto esecutivo, unitamente all'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale e del progetto definitivo da parte della stessa Giunta, costituiva adozione di variante al P.R.G.
In data 27 febbraio 2002, il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata sottoscriveva un verbale di accordo, per la cessione dell’area già oggetto dell’opera pubblica, con la procuratrice di altri soggetti proprietari per il 48,84%, estranei a questo giudizio, e con il sig. IN SI per il restante 51,84%, al fine di comporre ogni contenzioso e acquisire la disponibilità delle aree.
L’accordo di cessione bonaria del 27 febbraio 2002, veniva approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 8 marzo 2002, n. 12.
Con deliberazione n. 13, assunta in pari data, il Consiglio comunale, in attuazione (e rispetto) dell’accordo sottoscritto con gli allora proprietari dell’area, revocava la deliberazione n. 76 del 2001 nella (sola) parte relativa alla variazione di destinazione urbanistica dell'area, ripristinando in parte la destinazione "Zona B Completamento Intensivo" e in parte "Zona Bianca".
La variante al P.R.G., prevista sempre dall’accordo del 27 febbraio 2002, veniva approvata dal Consiglio comunale con deliberazione 8 marzo 2002, n. 14.
Le menzionate delibere consiliari (8 marzo 2002, nn. 12, 13 e 14) venivano pubblicate all'Albo pretorio per 15 giorni a partire dal 14 marzo 2002, perfezionandosi la loro esecutività in data 29 marzo 2002.
Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata entrava, pertanto, in possesso dell'area a seguito del verbale di accordo 27 febbraio 2002 e avviava la realizzazione del parcheggio pubblico il cui completamento sarebbe stato, poi, certificato dalla direzione dei lavori con verbale del 30 maggio 2003.
In questo contesto fattuale, accadeva che il compendio in questione venisse fatto oggetto anche di un atto di cessione di diritti.
Più in particolare, con atto notaio Bracone 27 novembre 2001 rep. n.102421, il signor IO SI, in qualità di (presunto) procuratore dei signori MA PI, VI PI e IA PI, cedeva al fratello IN SI (già proprietario, in forza di precedenti cessioni, di un .totale complessivo di diritti pari a 488/1728) diritti pari a 33/144 dell'intero fabbricato, nonché diritti pari a 11/192 del terreno, in località Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Corso Adriatico n.71.
Ebbene, tale atto di compravendita veniva impugnato nel 2002, innanzi al Tribunale di Teramo, da parte della signora IA PI, in proprio e quale erede della signora MA NC PI, al fine di ottenerne la dichiarazione di inefficacia e, per l'effetto, conservare la titolarità delle quote dei beni immobili oggetto del contratto; l’atto di citazione veniva trascritto in data 9 aprile 2002, rep. 3896 (in particolare, l’attrice lamentava l'invalidità della procura del signor IO SI, a causa della mancata sottoscrizione della stessa da parte dei presunti mandanti). Intanto, la società MA acquistava, in date 7 novembre 2003 e 21 novembre 2003, i diritti sull’area.
Con sentenza n. 667/2010, del 10 giugno 2010, il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava propriamente l’inefficacia del contratto di compravendita del 27 novembre 2001, con il quale il signor IN SI aveva acquistato diritti pari a complessivi 33/144 del fabbricato di Corso Adriatico, nonché diritti pari a complessivi 11/192 del terreno annesso.
4. Da qui origina la pretesa della Società MA.
La ricorrente-appellante sostiene che, per effetto della sentenza del Tribunale di Teramo, n. 667 del 10 giugno 2010, “fatto salvo il 48,84% realmente detenuto dai signori PI, il signor SI disponeva soltanto del 28,24 % dell’area in questione, essendo il restante 22,92% di titolarità della MA”.
3.1. Su questo presupposto si innesta la contestata invalidità del verbale d’accordo sottoscritto dal Comune in data 27 febbraio 2002 e la diffida rivolta all’Ente “affinché attivasse la procedura necessaria per l'annullamento del verbale d'accordo sottoscritto”; pretesa azionata sul rilievo che “essendo stata la domanda giudiziale formulata dai danti causa della MA regolarmente trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2652 c.c. ss., l'eventuale esito positivo del procedimento avrebbe travolto qualunque atto "geneticamente" collegato all'atto impugnato, comportandone la correlativa invalidità”.
3.2. Sennonché, in data 16 aprile 2004, il Comune rappresentava alla società che il verbale d'accordo stipulato in data 27 febbraio 2002, in assenza di una pronuncia giudiziale che lo annullasse, “continuava a conservare piena efficacia”. Con nota del 3 maggio 2004, il Comune comunicava alla MA che la stipulazione dell’atto notarile per il trasferimento dell’area avrebbe avuto luogo dinanzi al notaio C. il giorno 21 maggio 2004.
3.3. La MA diffidava nuovamente il Comune ad annullare il verbale di accordo stipulato il 27 febbraio 2002 e ribadiva “la sua totale mancanza di volontà di prestare l’assenso alla sottoscrizione del rogito per il trasferimento dell'area in questione”.
4. In questo contesto fattuale, la MA, con ricorso n. 301 del 2014, proposto innanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, sede di L’Aquila:
- contestava l’occupazione dell’area da parte del Comune, che reputava usurpativa, siccome a suo dire avvenuta senza titolo alcuno e finalizzata alla trasformazione irreversibile dell’unità immobiliare in questione;
- chiedeva la restituzione del bene “usurpato”;
- instava per il risarcimento del danno da mancato godimento del bene sottratto.
4.1. Si costituiva, per resistere, il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata che eccepiva, altresì, la inammissibilità del ricorso (per essersi, la società ricorrente limitata a trascrivere nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'originario atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Teramo).
4.2. Il T.a.r., con la sentenza n. 181 del 7 aprile 2023, dichiarava infondata l’eccezione di inammissibilità, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, e, nel merito, respingeva il ricorso compensando le spese.
Il giudice territoriale riteneva che:
- non vi era stata occupazione usurpativa da parte del Comune della proprietà privata di cui l’appellante è comproprietaria;
- l’accordo del 27 febbraio 2002, valendo come atto di cessione bonaria dell’area occupata, sarebbe produttivo degli effetti del decreto di esproprio;
- detto accordo, in quanto concluso antecedentemente rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale (di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo), non era opponibile ovvero, potendo al più retroagire sino alla data della trascrizione della domanda (aprile 2002), non avrebbe potuto travolgere gli effetti dell’accordo bonario, risalente al 27 febbraio 2002.
5. Ha appellato la Società MA, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Illegittimità’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che la occupazione da parte del Comune della porzione di comproprietà della IM srl non è sine titulo , nel senso che il giudicato civile, conseguente alla sentenza n°667/2010 del Tribunale di Teramo, non potrebbe spiegare effetti nei confronti del Comune né incidere sull’accordo del 27.2.2002 perché tale accordo, valendo come atto di (presunta) cessione bonaria dell’area occupata, sarebbe produttivo degli effetti del decreto di esproprio e, quindi, conclusivo del procedimento espropriativo.
Secondo la parte appellante, infatti, si dovrebbe concludere in senso opposto, per le ragioni ora esposte:
a) la sentenza del Tribunale di Teramo ha dichiarato che il rogito del notaio Bracone del 2001 non aveva trasferito al sig. IN SI i diritti di comproprietà dei sig.ri PI e ES, ragion per cui tali diritti sono stati legittimamente da costoro trasferiti alla MA s.a.s. con i due rogiti del novembre 2003;
b) il Tribunale civile di Teramo ha dichiarato, infatti, inefficace, quindi privo di effetti traslativi e di qualsiasi altra natura, il rogito di compravendita di cui sopra., pertanto la compravendita stipulata dal sig. IO SI con il fratello deve ritenersi ab origine inefficacie;
c) né la vendita da egli posta in essere con il fratello IN è stata mai ratificata dai comproprietari falsamente rappresentati;
d) senza la ratifica dei proprietari , la vendita a favore di IN SI era ed è rimasta inefficace ab origine , con la conseguenza che i sigg. PI IA, AS, FF e ES CA non sono mai stati efficacemente privati dei loro diritti di comproprietà sulla particella 231 (oggi 853-854);
e) il giudicato civile avrebbe prodotto e produrrebbe conseguenze giuridiche nei confronti del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata nonché sull’accordo che esso ha sottoscritto il 27 febbraio 2002 con comproprietari veri e presunti, in quanto anche se la MA e il Comune non erano parti del giudizio civile concluso con sentenza definitiva n. 667/2010, quest’ultimo, pur essendo terzo rispetto al giudizio civile, è comunque titolare di un diritto che dipende dalla situazione definita in quel giudizio civile.
II) Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la occupazione da parte del comune della porzione di comproprietà della MA non è sine titulo , qualificando illegittimamente l’accordo transattivo del 27.2.2002 come << atto di cessione volontaria >> e << accordo bonario di cessione >> produttivo degli effetti del decreto di esproprio; nullità dell’accordo per carenza del consenso della parte complessa promittente venditrice, rilevabile d’ufficio ex art.104 c.p.a.; omesso rilievo, eseguibile pure d’ufficio ex art.104 c.p.a., della inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica per effetto della scadenza dei termini perentori di conclusione del procedimento espropriativo senza che il comune abbia adottato il decreto di esproprio od abbia acquistato l’area occupata, e per aver realizzato l’opera anche dopo la scadenza di tali termini; violazione degli artt. 1351, 1108 e 1325 cod. civ. e 45 e 13 t.u. espr.:
a) la sentenza avrebbe travisato il contenuto dell’accordo stesso, dal quale emerge palesemente che trattasi di accordo transattivo condizionato contenente contratto preliminare di cessione ad effetti solo obbligatori;
b) l’accordo non avrebbe mai potuto trasferire al Comune la proprietà dell’area occupata con il parcheggio perché non è stato mai firmato dalla MA S.a.s. né precedentemente dai suoi danti causa sig.ri PI e ES;
c) la quota di comproprietà della MA. non avrebbe mai potuto essere e non potrebbe mai essere ritenuta di proprietà del Comune perché la società ed i suoi danti causa non hanno mai firmato l’accordo del 27 febbraio 2002;
d) il Comune avrebbe dovuto adottare il decreto di esproprio entro il termine previsto nella delibera di Consiglio comunale n. 76/2001, sennonché tale decreto è stato adottato, motivo per cui la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera deve ritenersi decaduta e, conseguentemente, tutta l’area occupata dal parcheggio (ivi compresa la porzione dell’odierna appellante) occupata senza titolo.
III) L’attività compiuta dal comune nei confronti della porzione di comproprietà della appellante costituirebbe occupazione usurpativa, pertanto:
a) la società appellante avrebbe diritto alla restituzione della porzione di immobile corrispondente alla sua quota di comproprietà ed al risarcimento del danno da mancato godimento che non si sarebbe affatto prescritto, come illegittimamente dichiarato dal Tar Abruzzo;
b) l'azione di restituzione di un bene in comunione pro indiviso con riduzione in pristino può essere proposta anche dal singolo comproprietario.
5.1. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata e il sig. IN SI.
5.2. Il Comune ha proposto, altresì, appello incidentale avverso la sentenza n. 181 del 7 aprile 2023. L’appello incidentale è affidato ai seguenti motivi.
I) Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 44 D. Lgs. 104/2010 per difetto degli elementi essenziali del ricorso:
a) la MA s.r.l. si è limitata a trascrivere l’atto di citazione nel giudizio civile, senza adottare la forma del ricorso amministrativo.
II) Erroneità e contraddittorietà della sentenza per aver ritenuto che la prescrizione dei diritti della ricorrente decorre dalla data di deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Teramo - Servizio Cassa Depositi e Prestiti - della somma a titolo di pagamento del prezzo delle aree espropriate. Omessa decisione della eccezione di prescrizione dei diritti derivanti dall’occupazione delle aree della ricorrente, prescrizione che si torna a eccepire in questa sede:
a) il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione dei diritti della Società relative al risarcimento in forma specifica mediante restituzione dell’area e al risarcimento danni da illegittima occupazione delle aree;
b) i diritti derivanti da occupazione acquisitiva e/o appropriativa (comunque non usurpativa) si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla irreversibile trasformazione del suolo.
III) Erroneità e contraddittorietà della sentenza per aver respinto la domanda del Comune intesa ad ottenere una pronuncia che tenga luogo dell'atto pubblico non ancora stipulato ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.:
a) il T.a.r. ha rigettato la domanda del Comune ex art. 2932 cod. civ. “... atteso che detto inadempimento non ha impedito al Comune la prosecuzione della procedura espropriativa e la realizzazione dell’opera ...” , sennonché la domanda intesa ad ottenere una sentenza che tenesse luogo dell’atto pubblico era da considerarsi subordinata rispetto al rigetto del ricorso, dovendo essere presa in considerazione soltanto nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso.
5.3. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.
6. All’udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio:
a) dà atto che la domanda risarcitoria, proposta dal Comune nei confronti del sig. SI IN nel giudizio di primo grado (v. memoria del Comune depositata in data 27 aprile 2015 - pagg. 25-26 del file) non è stata riproposta nel presente giudizio di appello, sicché deve ritenersi rinunciata,
b) dichiara inammissibili, in accoglimento della relativa eccezione formulata dal Comune con la memoria di replica del 13 marzo 2025 (v. pag. 7), le domande (riconvenzionale e restitutoria) formulate dal sig. SI IN nei confronti del Comune medesimo (v. memoria di questi depositata il 3 marzo 2025 p. 15) perché non notificate.
8. Nell’ordine logico-processuale di trattazione dei motivi, va esaminato prioritariamente il primo motivo di appello incidentale col quale il Comune fa valere una eccezione preliminare.
8.1. L’Ente locale sostiene che la società IM s.r.l. si sarebbe limitata a trascrivere l’atto di citazione nel giudizio civile, senza adottare la forma del ricorso amministrativo.
Il Collegio osserva che, dalla vicenda processuale in esame viene in rilievo il principio di diritto regolante, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il rapporto tra i giudizi in caso di translatio iudicii a seguito di declinatoria della giurisdizione, e precisamente:
- il principio di diritto secondo cui “in tema di translatio iudicii , qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio è diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima, sicché, ove si passi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum , mentre, se il giudizio prosegua verso altro avente le medesime caratteristiche, detto atto assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125- bis disp. att. c.p.c.” (così Cass. S.U., ord. 15 dicembre 2016, n. 25837, ma nello stesso senso, antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 già Cass. S.U., 21 aprile 2011, n. 9130).
Nel caso di specie, l’atto di riassunzione del precedente giudizio (civile) di accertamento e condanna (traslato innanzi al giudice amministrativo munito di giurisdizione), determina e richiede la “riproduzione sostanziale” di un precedente atto processuale, senza novazione.
In altri termini, la riassunzione non richiedeva una riproduzione in senso “formale” di ricorso amministrativo dell’atto precedente.
Al riguardo, va richiamato il noto principio della translatio iudicii , trattato nell’ambito della nota sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, laddove si è dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
L’istituto in questione, disciplinato dall'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, risulta oggi regolato, per quel che concerne nello specifico il processo amministrativo, dall’art. 11 d.lgs. 104/2010, ai sensi del quale il processo promosso avanti ad un giudice carente di giurisdizione può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, laddove il processo sia riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Ebbene, la translatio iudicii , in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione ad opera del giudice adito, determina la riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato, sebbene nei limiti della domanda inizialmente proposta ossia con esclusivo riferimento al p etitum ed alla causa petendi propri dell'originario giudizio promosso innanzi al giudice sfornito di giurisdizione.
Opera, sul punto, uno specifico richiamo alla riproduzione “sostanziale” del precedente atto processuale di parte, “senza novazione”.
Nel caso di specie, dunque, la riproduzione sostanziale dell’atto processuale già spiegato innanzi al giudice civile rende ammissibile l’odierno ricorso per riassunzione.
Il motivo di ricorso incidentale testè esaminato s’appalesa, pertanto, infondato.
9. Si può passare all’esame dell’appello principale, che è fondato nei sensi che seguono.
10. I tre motivi con esso dedotti sono connessi, in quanto riguardano, sotto diversi profili, la medesima questione, ovvero negano che il Comune, con gli atti di cui si è detto, possa avere acquistato la proprietà del bene controverso
11. Come si è detto, è causa per una fattispecie di occupazione e trasformazione in parcheggio di un’area distinta in catasto al foglio 13 particelle 853 e 854, ex 231.
La società IM, quale comproprietaria, agisce per la restituzione dell’area (non rileva in questa causa la facoltà del Comune di avvalersi o meno dell’istituto disciplinato dall’art.42- bis del d.P.R. n. 327/2001).
L’area in questione, come sopra anticipato, era in origine in comproprietà dei signori ES CA, PI IA, PI AS, PI FF nonché della Immobiliare IN SI e dei signori PI GI, PI LA e PI AN.
Con il citato atto notaio Bracone del 27 novembre 2001 rep. n. 102421 tale SI IO, presentandosi come procuratore dei signori ES CA, PI IA, PI AS, PI FF, ha venduto le loro quote al sig. SI IN.
Sulla base di questo atto, la Immobiliare IN SI, i signori PI GI, PI LA, PI AN e il sig. SI IN hanno stipulato con il Comune un verbale di accordo (datato 27 febbraio 2002 (doc. 5 ricorso I grado p.53 del file) che il T.a.r. ha qualificato come cessione bonaria.
12. Orbene, l’articolo 3, comma 2, del d.P.R. 327/2001 espressamente prevede che: “ Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo ”. Nella normalità dei casi proprietario catastale e proprietario effettivo dovrebbero coincidere.
Non sono però infrequenti le situazioni in cui ciò non avviene. Le cause di tale disallineamento possono essere molteplici tra i più frequenti vi sono le mancate volturazione catastale degli atti trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e la mancata effettuazione della denuncia di successione.13. Nel caso di specie, il Comune è addivenuto alla sottoscrizione dell’accordo di cessione con i proprietari dell’area che tali risultavano in ragione dell’atto di vendita notaio Bracone del 27 novembre 2001, rep. n. 102421.
13. Sennonché, due circostanze fattuali escludono che possa ritenersi opponibile alla MA la vendita in favore del sig. SI IN e, a fortiori , il verbale di accordo di cessione sottoscritto da quest’ultimo.
13.1. La prima, è rappresentata dalla sentenza 10 giugno 2010 n. 667 (doc. 1 ricorso I grado, in part. a p. 34 del file - sentenza passata in giudicato ( ibidem , p. 37), resa dal tribunale di Teramo su ricorso proposto dai signori ES CA, PI IA, PI AS, PI FF avverso l’atto di vendita.
Con la citata sentenza è stata dichiarata la inefficacia, e non l’invalidità della vendita effettuata dal sig. SI IO in favore del sig. SI IN, in quanto dal primo compiuta nella accertata qualità di falsus procurator .
Non risulta che sia intervenuta la ratifica del dominus, neppure per facta concludentia , dato e non concesso che ciò possa avvenire per un acquisto immobiliare, che come tale richiede la forma scritta ad substantiam .
Pertanto, il contratto posto in essere dal c.d. falsus procurator (nello specifico, la vendita delle aree di proprietà dei signori ES CA, PI IA, PI AS, PI FF, operata dal sig. SI NZ in favore del sig. SI IN) non ha prodotto effetti nella sfera giuridica dei rappresentati (essendo il soggetto privo di poteri rappresentativi) né in quella del rappresentante (avendo agito quest'ultimo spendendo il nome del rappresentato).
Ulteriore effetto della declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita è la inopponibilità alla MA del verbale di accordo di cessione delle aree medesime.
E invero, che detto accordo sia stato concluso antecedentemente rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale (di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo: aprile 2002) - rilievo che il T.a.r. ha valorizzato per ritenere non travolti gli effetti dell’accordo bonario siccome risalente al 27 febbraio 2002 - è circostanza che non rileva nella specificità del caso poiché la sentenza n. 667/2010 ha natura dichiarativa (e non costitutiva) e le sentenze dichiarative hanno, in linea generale, effetto retroattivo ( ex tunc ) ed efficacia generale ( erga omnes ), ragion per cui la trascrizione della domanda giudiziale non potrebbe essere opposta alla società MA per impedire la retroattività degli effetti della sentenza medesima allo stadio originario del regime proprietario dei beni.
14.2. La seconda circostanza è rappresentata dal fatto che, ove anche in tesi fosse opponibile alla MA la cessione, in quanto risalente al 27 febbraio 2002 ovvero ad una data antecedente la trascrizione della domanda giudiziale, in realtà di cessione non si può parlare nella peculiarità della fattispecie poiché, in ragione del contenuto meramente preparatorio dell’accordo, si tratterebbe piuttosto di un mero atto preliminare propedeutico al negozio definitivo di cessione mai però stipulato.
Il Comune muove da un assunto erroneo, quello di qualificare come “cessione volontaria” il c.d. “verbale di accordo” del 27 febbraio 2002, e che differisce dalla prima che invece si sostanzia in un contratto ad oggetto pubblico avente le medesime conseguenze del decreto di esproprio.
Sennonché, la cessione volontaria è un contratto ad effetti reali, che postula un atto scritto ad substantiam con cui, per effetto della manifestazione di volontà, la proprietà del bene viene immediatamente trasferita.
Il verbale di accordo sulla cessione bonaria, viceversa, è, invece, un atto ad effetti obbligatori (in particolare, un preliminare) in cui le parti (autorità espropriante ed espropriato) si accordano sull’importo dell’indennità di espropriazione e sulla futura cessione: verbale che, tuttavia non determina il trasferimento della proprietà (fondando solo reciproche obbligazioni recanti l’impegno di addivenire al contratto definitivo di vendita).
Pertanto, in assenza di formalizzazione successiva mediante stipula per atto notarile o comunque per atto scritto del contratto di cessione bonaria nei termini di legge, il verbale di accordo non produce alcun effetto traslativo della proprietà.
Nel caso di specie, con il verbale del 27 febbraio 2002 (approvato dal consiglio comunale con deliberazione 8 marzo 2002, n. 12) le parti hanno, in realtà, assunto solo reciproci impegni: il Comune ha assunto l’impegno (i) di approvare il verbale di accordo cessione aree, (ii) di revocare la delibera di c.c. n. 76 del 26 ottobre 2001 e ripristinare sul compendio immobiliare la destinazione urbanistica di zona B) di completamento intensivo, (iii) di adottare la variante al PRG con l’introduzione di un comparto edificatorio per intervento diretto come da proposte progettuali allegate al verbale, con distanze e altezze di cui alle n.t.a., (iv) di subordinare il tutto alla cessione dell’area destinata a parcheggio al prezzo fissato di euro 36.152,00; - i privati hanno assunto l’impegno alla cessione dell’area destinata a parcheggio.
Sennonché, non consta in atti che a tali impegni abbia fatto seguito idoneo atto di cessione dei beni in favore dell’Ente (circostanza questa che, in tesi, potrebbe, ad altri fini, giovare al Comune quale terzo acquirente in buona fede).
15. Consegue a tanto che, i beni sono rimasti nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari che, per effetto della sentenza n. 667/2010, devono ritenersi, ab origine , i signori ES CA, PI IA, PI AS, PI FF e oggi la società MA per effetto della vendita di tali aree operate in suo favore dai suddetti dante causa.
16. Per quanto sin qui esposto, l’appello principale è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda proposta dalla società MA della dr.ssa IA OS & C. s.r.l. di restituzione del terreno oggetto di occupazione, meglio specificato nell’atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo (v. pagina 19 delle “Conclusioni”).
17. L’accoglimento della domanda comporta, infatti, il riconoscimento della mancata acquisizione da parte del Comune della proprietà con la conseguenziale restituzione del bene, fermo la previsione di cui all’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 per cui “ valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene ”.
18. Va respinta, invece, la domanda risarcitoria del danno per mancato godimento dei beni in quanto formulata in modo generico, senza allegazione di danni ulteriori rispetto al pregiudizio già riparato mediante la reintegrazione in forma specifica; ciò che preclude al giudice anche la possibilità di una liquidazione in via equitativa del danno.
18.1. E invero, la valutazione equitativa non esonera il creditore dalla prova della esistenza del danno.
Essa, infatti, può operare solo se il creditore, sul quale grava l’onere della prova del danno, non sia riuscito a dimostrare il " quantum" .
19. Devono esaminarsi, ora, i restanti motivi di appello incidentale proposti dal Comune appellato.
20. Essi sono infondati.
21. Con il secondo motivo, il Comune sostiene che i diritti derivanti da occupazione acquisitiva e/o appropriativa (comunque non usurpativa) si prescriverebbero in cinque anni decorrenti dalla irreversibile trasformazione del suolo.
21.1. Il motivo è infondato.
21.2. La Sezione ha già avuto modo di chiarire (con un indirizzo dal quale il Collegio non ravvede motivi per cui discostarsi) che la condotta illecita di una Pubblica amministrazione che incida sul diritto di proprietà del privato, sia pure concretizzantesi in un’opera pubblica, costituisce un illecito permanente che, come tale, impedisce il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (v. Cons Stato, Sez. IV, 19 aprile 2023, n. 3965)
22. Con il terzo motivo di appello incidentale, il Comune reitera la domanda intesa ad ottenere una pronuncia che tenga luogo dell'atto pubblico non ancora stipulato ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.
22.1. Anche questo motivo è infondato.
22.2. La Società MA non è era parte dell’accordo preliminare di cessione delle aree, né risultava avente causa di uno dei suoi sottoscrittori: difetta, pertanto, in capo ad essa l’elemento soggettivo del consenso nonché la legittimazione passiva.
22.3. In ogni caso e comunque, la domanda non può essere accolta in quanto l’accordo del 27 febbraio 2002 è stato concluso da soggetti non legittimati per cui trova applicazione il noto principio “ nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet”
23. In conclusione, per quanto sin qui, esposto:
a) l’appello principale è parzialmente fondato, avuto riguardo alla domanda di restituzione in favore della società MA del terreno oggetto di occupazione, e precisamente delle seguenti porzioni: diritti pari a complessivi 396/1728 del terreno incolto, annesso e pertinenziale al fabbricato in parte diruto di circa 15,70 are riportato in catasto terreni del Comune di Sant’Egidio al foglio 13, part. 853, di are 12,75 e part. 854 di are 02,95; mentre va respinto avuto riguardo alla domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene;
b) l’appello incidentale è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
24. Le spese processuali relative al doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della società MA mentre se ne può disporre la compensazione nei confronti del sig. SI IN.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
a) dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria proposta dal Comune nei confronti del sig. SI IN nel giudizio di primo grado;
b) dichiara inammissibili le domande riconvenzionale e restitutoria formulate dal sig. SI IN nei confronti del Comune medesimo;
c) accoglie, nei limiti in motivazione, l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata alla restituzione, in favore della società MA della dott.ssa OS IA & C. S.r.l. del terreno oggetto di occupazione meglio indicato in motivazione;
d) respinge l’appello incidentale proposto dal Comune di Sant’Egidio alla Vibrata;
e) condanna il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della società MA della dott.ssa OS IA & C. S.r.l., in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
f) compensa le spese nei confronti del sig. SI IN.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO