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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2518/2023 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Ottavio Levita, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale;
RESISTENTE
e CONTRO
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale
Galassi, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
in via subordinata riconvenzionale, in CP_1 caso di accoglimento della domanda attorea, accertare, nei limiti della prescrizione, il debito per contributi dovuti e non versati, oltre relativi accessori, nonché per le quote
1 T.F.R. non versate e relativi accessori e rivalutazioni, e condannare il convenuto al relativo pagamento, da quantificarsi in separata sede;
con vittoria delle CP_2 spese di lite;
PER IL RESISTENTE CONSORZIO: dichiarare il difetto di legittimazione passiva con conseguente condanna dell' al pagamento del ed estromissione CP_1 Parte_2 CP_3 dal giudizio;
con vittoria delle spese di lite, da porsi a carico dell' CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato, dal 27.3.2000 al 5.7.2019, alle dipendenze del resistente , con CP_2 mansioni di operatore ecologico ed inquadramento nel livello III/A C.C.N.L.
Federambiente.
Riferiva che, cessato il rapporto per licenziamento, il aveva trasmesso CP_2 all' il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine CP_1 rapporto, propedeutico all'erogazione della prestazione.
Lamentava l'omessa corresponsione del trattamento, ad onta del sollecito del
21.4.2023, che l' aveva denegato con la seguente motivazione: “Si fa presente che CP_1 per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del
20 dicembre 1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice . I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del , oltre ad essere ben nota all'ente datore di lavoro, è stata portata CP_2 all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati”.
Sosteneva, di contro, che l'art. 2116 c.c. trova applicazione, come regola generale, a tutti i vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge.
Rivendicava la spettanza del per l'importo di € 31.100,26. Pt_3
2 Tanto premesso, conveniva in giudizio l' ed il C.U.B. delle provincie di CP_1 CP_2
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, onde sentir CP_2 dichiarare il diritto al pagamento del T.F.R., con accertamento dell'omissione contributiva del e dell'inadempimento dell' nonché con condanna CP_2 CP_1 di quest'ultimo al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio.
Il , premesso l'inquadramento della propria natura giuridica di ente pubblico CP_2 non economico ed ente consortile di enti locali, eccepiva che, alla liquidazione del trattamento di fine servizio/rapporto, era preposto l' il quale non aveva mai CP_1 contestato la propria legittimazione passiva.
Indicava che, ai sensi della L. 152/1968 e del D.P.C.M. 20.12.2019 e s.m.i., ai dipendenti delle amministrazioni locali (inclusi i consorzi tra comuni), la prestazione in contesa è liquidata d'ufficio dall'ente previdenziale.
Eccepiva altresì la piena operatività dell'art. 2116 c.c. sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c. alla fattispecie, aggiungendo che il CP_1
non aveva effettuato i dovuti versamenti contributivi per le quote del preteso CP_2 trattamento, in assenza dei quali esso non poteva essere liquidato.
Eccepiva la prescrizione dei contributi ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Proponeva domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda principale, chiedendo la condanna del al versamento delle quote CP_2 contributive omesse.
I resistenti concludevano ut supra.
Con le note sostitutive d'udienza depositate il 15.4.2025, parte ricorrente versava in atti il provvedimento di liquidazione del T.F.R. emesso dall' in data 1.8.2024, CP_1 dichiarando di aver ricevuto il pagamento per l'importo richiesto, comprensivo di interessi, ed instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
L'intervenuto pagamento della prestazione integra un fatto sopravvenuto tale da
3 determinare l'inammissibilità a posteriori del ricorso per difetto di interesse ad agire,
o meglio a proseguire il giudizio, in capo a parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.
Va premesso che, in assenza di accordo tra le parti, è preclusa la dichiarazione di cessazione del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni
4 posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
2. Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto opinato dalla Suprema
Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
5 La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
A tanto deve procedersi in questa sede, non essendovi concorde richiesta delle parti.
Ebbene, alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, come già anticipato.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Pertanto, deve rilevarsi che, a seguito del pagamento del T.F.R., nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio possa riconoscersi in capo al ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, poiché tutto quanto domandato dal predetto nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stato già ottenuto.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
3. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dall' domanda che, in quanto proposta non già nei confronti del ricorrente, CP_1 bensì dell'altro resistente, sarebbe più opportuno, sul piano tecnico, definire come domanda trasversale.
6 Difatti, l'istanza de qua, per espressa dichiarazione dell' , è stata proposta in CP_4 subordine all'accoglimento della domanda principale, che, come innanzi esposto, è stata, invece, ritenuta inammissibile.
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve considerarsi improduttiva di effetti processuali.
D'altra parte, va anche considerata la condotta processuale tenuta dall' che, CP_1 dopo la prima udienza di discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non ha più prodotto note sostitutive delle udienze successive, condotta che, corrispondendo alla mancata comparizione in udienza, ben potrebbe configurare un comportamento concludente, rivelatore della volontà di non coltivare più la domanda riconvenzionale proposta.
Quanto alla posizione del , l'inammissibilità della domanda principale e CP_2
l'inefficacia della domanda trasversale nei suoi confronti proposta dall' CP_1 rendono superflua ogni statuizione.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'inammissibilità del ricorso, in quanto legata a circostanza sopravvenuta in corso di causa, non esime il giudice dall'applicazione dei criteri della soccombenza virtuale e della causalità processualistica.
L'esame degli atti, ed in specie della data di adozione del provvedimento di liquidazione del rivendicato trattamento (1.8.2024), ampiamente successiva al deposito del ricorso
(21.92.203) ed alla notificazione degli atti introduttivi (7.11.2023), conduce a riscontrare la soccombenza virtuale dell'Istituto rispetto alla pretesa di pagamento del ricorrente.
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei due terzi, ragioni costituite dalla natura della presente pronuncia, dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalla serialità della fattispecie controversa.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del succitato principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma
7 anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c., per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nei residui rapporti processuali, in ragione dei motivi già indicati, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale;
3) nel rapporto processuale tra il ricorrente e l' compensa le spese di lite nella CP_1 misura dei due terzi e condanna l' in persona del Presidente p. t., al CP_1 pagamento della residua parte, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) nei residui rapporti processuali, compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 17.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2518/2023 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Ottavio Levita, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola Di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale;
RESISTENTE
e CONTRO
Controparte_2
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale
Galassi, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
in via subordinata riconvenzionale, in CP_1 caso di accoglimento della domanda attorea, accertare, nei limiti della prescrizione, il debito per contributi dovuti e non versati, oltre relativi accessori, nonché per le quote
1 T.F.R. non versate e relativi accessori e rivalutazioni, e condannare il convenuto al relativo pagamento, da quantificarsi in separata sede;
con vittoria delle CP_2 spese di lite;
PER IL RESISTENTE CONSORZIO: dichiarare il difetto di legittimazione passiva con conseguente condanna dell' al pagamento del ed estromissione CP_1 Parte_2 CP_3 dal giudizio;
con vittoria delle spese di lite, da porsi a carico dell' CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato, dal 27.3.2000 al 5.7.2019, alle dipendenze del resistente , con CP_2 mansioni di operatore ecologico ed inquadramento nel livello III/A C.C.N.L.
Federambiente.
Riferiva che, cessato il rapporto per licenziamento, il aveva trasmesso CP_2 all' il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine CP_1 rapporto, propedeutico all'erogazione della prestazione.
Lamentava l'omessa corresponsione del trattamento, ad onta del sollecito del
21.4.2023, che l' aveva denegato con la seguente motivazione: “Si fa presente che CP_1 per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del
20 dicembre 1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice . I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del , oltre ad essere ben nota all'ente datore di lavoro, è stata portata CP_2 all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati”.
Sosteneva, di contro, che l'art. 2116 c.c. trova applicazione, come regola generale, a tutti i vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge.
Rivendicava la spettanza del per l'importo di € 31.100,26. Pt_3
2 Tanto premesso, conveniva in giudizio l' ed il C.U.B. delle provincie di CP_1 CP_2
e innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, onde sentir CP_2 dichiarare il diritto al pagamento del T.F.R., con accertamento dell'omissione contributiva del e dell'inadempimento dell' nonché con condanna CP_2 CP_1 di quest'ultimo al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio.
Il , premesso l'inquadramento della propria natura giuridica di ente pubblico CP_2 non economico ed ente consortile di enti locali, eccepiva che, alla liquidazione del trattamento di fine servizio/rapporto, era preposto l' il quale non aveva mai CP_1 contestato la propria legittimazione passiva.
Indicava che, ai sensi della L. 152/1968 e del D.P.C.M. 20.12.2019 e s.m.i., ai dipendenti delle amministrazioni locali (inclusi i consorzi tra comuni), la prestazione in contesa è liquidata d'ufficio dall'ente previdenziale.
Eccepiva altresì la piena operatività dell'art. 2116 c.c. sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c. alla fattispecie, aggiungendo che il CP_1
non aveva effettuato i dovuti versamenti contributivi per le quote del preteso CP_2 trattamento, in assenza dei quali esso non poteva essere liquidato.
Eccepiva la prescrizione dei contributi ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Proponeva domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda principale, chiedendo la condanna del al versamento delle quote CP_2 contributive omesse.
I resistenti concludevano ut supra.
Con le note sostitutive d'udienza depositate il 15.4.2025, parte ricorrente versava in atti il provvedimento di liquidazione del T.F.R. emesso dall' in data 1.8.2024, CP_1 dichiarando di aver ricevuto il pagamento per l'importo richiesto, comprensivo di interessi, ed instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
L'intervenuto pagamento della prestazione integra un fatto sopravvenuto tale da
3 determinare l'inammissibilità a posteriori del ricorso per difetto di interesse ad agire,
o meglio a proseguire il giudizio, in capo a parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.
Va premesso che, in assenza di accordo tra le parti, è preclusa la dichiarazione di cessazione del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004,
n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cass.
08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni
4 posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
2. Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto opinato dalla Suprema
Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
5 La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
A tanto deve procedersi in questa sede, non essendovi concorde richiesta delle parti.
Ebbene, alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, come già anticipato.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Pertanto, deve rilevarsi che, a seguito del pagamento del T.F.R., nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio possa riconoscersi in capo al ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, poiché tutto quanto domandato dal predetto nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stato già ottenuto.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
3. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dall' domanda che, in quanto proposta non già nei confronti del ricorrente, CP_1 bensì dell'altro resistente, sarebbe più opportuno, sul piano tecnico, definire come domanda trasversale.
6 Difatti, l'istanza de qua, per espressa dichiarazione dell' , è stata proposta in CP_4 subordine all'accoglimento della domanda principale, che, come innanzi esposto, è stata, invece, ritenuta inammissibile.
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve considerarsi improduttiva di effetti processuali.
D'altra parte, va anche considerata la condotta processuale tenuta dall' che, CP_1 dopo la prima udienza di discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., non ha più prodotto note sostitutive delle udienze successive, condotta che, corrispondendo alla mancata comparizione in udienza, ben potrebbe configurare un comportamento concludente, rivelatore della volontà di non coltivare più la domanda riconvenzionale proposta.
Quanto alla posizione del , l'inammissibilità della domanda principale e CP_2
l'inefficacia della domanda trasversale nei suoi confronti proposta dall' CP_1 rendono superflua ogni statuizione.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'inammissibilità del ricorso, in quanto legata a circostanza sopravvenuta in corso di causa, non esime il giudice dall'applicazione dei criteri della soccombenza virtuale e della causalità processualistica.
L'esame degli atti, ed in specie della data di adozione del provvedimento di liquidazione del rivendicato trattamento (1.8.2024), ampiamente successiva al deposito del ricorso
(21.92.203) ed alla notificazione degli atti introduttivi (7.11.2023), conduce a riscontrare la soccombenza virtuale dell'Istituto rispetto alla pretesa di pagamento del ricorrente.
Tuttavia, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei due terzi, ragioni costituite dalla natura della presente pronuncia, dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, nonché dalla serialità della fattispecie controversa.
In specie, si reputa che la condotta del resistente, il quale, in corso di causa, adempia spontaneamente alle obbligazioni addotte a suo carico, agevolando la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del succitato principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma
7 anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente ex art. 93 c.p.c., per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nei residui rapporti processuali, in ragione dei motivi già indicati, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale;
3) nel rapporto processuale tra il ricorrente e l' compensa le spese di lite nella CP_1 misura dei due terzi e condanna l' in persona del Presidente p. t., al CP_1 pagamento della residua parte, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) nei residui rapporti processuali, compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 17.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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