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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2502/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 97/2018, emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di Ischia -, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 330/2014, pendente
TRA
(P. IVA: ), nella qualità di Impresa designata per Parte_1 P.IVA_1
la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore giusta procura per notaio Persona_1
in Treviso del 2.02.2016 rep. n. 1888112/racc. 31130, rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocato Enrico Fontana (C.F.: ) in virtù di C.F._1
procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
TE ET (C.F. ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
all'atto di citazione
APPELLATO
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “L'avvocato Fontana insiste per accoglimento dell'appello”. per l'appellato: “L'avvocato di parte appellata … conclude per il rigetto dell'avverso gravame con distrazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 21.12.2014 conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, le Controparte_2
quale impresa designata per la regione Campania dalla CONSAP ai fini della liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. esponendo che: “a) il 15.02.2014, alle ore 15:00 circa, in Forio d'Ischia, alla Via Provinciale Panza, all'altezza dell'ASL
Napoli 2, il sig. si trovava a percorrere con il motociclo di sua Controparte_1
proprietà, modello Beverly 300 targato DX01051, Via Provinciale Panza, transitando sulla corsia di destra in direzione Panza.b) Giunto all'altezza della diramazione che conduce sulla strada secondaria Via Mortola, posta sulla corsia opposta a quella di marcia dell'attore, un'autovettura di colore blu, tipo Fiat, forse una Punto, impegnava improvvisamente la carreggiata, immettendosi da Via Mortola sulla via Provinciale Panza, con direzione Panza, andando a tagliare la strada al motociclo dell'attore, che nel frenare bruscamente per evitare l'impatto con la predetta autovettura, perdeva il controllo del motociclo, rovinando violentemente sul selciato stradale e lamentando subito un fortissimo dolore sotto al ginocchio della gamba sinistra, oltre a riportare escoriazioni multiple per il corpo. d) L'autovettura predetta dopo essersi immessa repentinamente sulla Via Provinciale Panza proveniente dalla strada secondaria Via Mortola (strada ubicata sulla corsia di marcia opposta a quella percorsa dall'attore) senza dare la prescritta precedenza al motociclo dell'attore che proveniva dalla sua destra, si allontanava immediatamente con direzione Panza, senza che alcuno scendesse per prestare soccorso o per fornire dati del veicolo e generalità. e) L'odierno attore, a seguito dell'urto, veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A.
Rizzoli di LA EN, dove gli venivano diagnosticati: “frattura
2 pluriframmentaria, piatto tibiale ginocchio sinistro e contusioni multiple per il corpo”. A seguito di tali lesioni, il sig. veniva sottoposto ad Controparte_1
intervento chirurgico di osteosintesi, dapprima presso il Nosocomio di LA EN, con riduzione della frattura mediante l'applicazione di una placca con viti e, successivamente, ad altro intervento chirurgico presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, laddove gli veniva rimossa la placca con le viti per complicanza settica di osteosintesi di piatto tibiale a sinistra f) Dalle suddette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente dovuti a: a) “anchilosi del ginocchio sx con flessione possibile per 45° (180° - 145°)” con un'invalidità permanente tabelle RCA del 21%; “b) impossibilità della stazione eretta su punte e talloni, deambulazione con zoppia e vistosa cicatrice chirurgica gamba sinistra” con un'ulteriore invalidità di 15 punti per un totale di 36 % di danno biologico, una ITT di gg. 180 ed una ITP al 50% di gg. 100. g) Nell'immediatezza, così come si evince dal referto del P.S. dell'Ospedale
Rizzoli, l'attore riferiva di essere stato vittima d'incidente stradale avvenuto in Forio alla via Prov. le Panza, laddove un'auto gli aveva tagliato la strada mentre era alla guida del suo motociclo ed in data 15.4.2014, il sig. proponeva Controparte_1
querela contro ignoti, per il reato di cui all'art. 582 c.p. e per ogni altro reato ravvisabile nei fatti per cui è causa;
procedimento penale in seguito archiviato per non essere stato possibile identificare il responsabile del sinistro de quo”.
L'attore riconduceva la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo non identificato, insistendo affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, di cui in premessa, in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare le in persona del lrpt, quale impresa designata dalla Parte_1
CONSAP, per la Regione Campania, per la liquidazione dei danni, a carico del
F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore
, come sopra quantificati, a titolo di danno non patrimoniale e Controparte_1
spese mediche ovvero negli importi diversi, minori o maggiori ritenuti di giustizia,
3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano le nella richiamata qualità che chiedeva il rigetto Parte_1
della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi testi ed espletata CTU medico legale.
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2018 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione. All'esito, con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:
“- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara la Controparte_1
esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso il 15.02.2014 in Forio, alla Via Provinciale Panza, altezza diramazione Via Mortola, del conducente del veicolo non identificato;
- per l'effetto dichiara tenuta nella qualità di impresa Controparte_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Vittime della Strada, a risarcire i danni subiti dall'attore e, di conseguenza, la condanna al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 95.877,78 a titolo di danno non patrimoniale
e rimborso spese mediche e di viaggio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di il costo della Ctu, liquidata Controparte_3
come da decreto in atti, condannando la medesima a rimborsare all'attore le somme
a tal titolo eventualmente anticipate;
- condanna , nella qualità, al pagamento delle spese e dei Controparte_3
compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 18.830,00 (Euro 2.430,00 per fase di studio;
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
Euro 10.800,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
Euro 4.050,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. TE
ET, dichiaratosi antistatario”.
4 § 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 19.11.2018, con citazione notificata in data 17.05.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. nella anzidetta qualità interponeva appello - iscritto a Parte_1
ruolo il 23.05.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I - in riforma totale della sentenza di primo grado, dichiarare
l'improponibilità, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005, della domanda proposta nel primo grado di giudizio da parte dell'attuale appellato nei Controparte_1
confronti della II - in riforma della sentenza impugnata e, Parte_1
accertato che non è stato provato il fatto come descritto nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio nonché - e soprattutto - il coinvolgimento di veicolo non identificato nell'incidente, rigettare la richiesta di risarcimento avanzata in primo grado dall'appellato nei confronti della nella qualità CP_1 Parte_1
di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada perché non provata. III - in riforma totale della sentenza impugnata, dichiarare che l'evento de quo è avvenuto per fatto e colpa dell'appellato
; in via subordinata, in riforma parziale della sentenza impugnata, CP_1
accertato che: - non risultava superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'articolo 2054 II c.c.; - era evidente il concorso colposo del danneggiato nella verificazione dell'evento; - dichiarare la corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 II co. c.c. nell'incidente de quo dell'appellato e, comunque il suo prevalente CP_1
concorso colposo nella determinazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 I e II co.
c.c. e, per l'effetto, decurtare il risarcimento dovuto nella misura minima del 50% o in quella maggiore che riterrà adeguata e compensare del tutto o parzialmente le spese del giudizio di primo grado tra le parti;
IV - in riforma della sentenza impugnata, accertato che il Giudice di Primo Grado - in evidente contraddittoria violazione del principio espresso dalle sentenze nn. 26972 -26975 dell'11.11.2008 e postulato delle stesse tabelle dell'Osservatorio alla giustizia civile del Tribunale di
Milano - ha più che duplicato le somme dovute liquidando più volte pregiudizi
5 identici, chiamandoli con nomi diversi, e personalizzato l'aumento dell'importo dovuto impropriamente, ridurre le somme dovute nella misura di € 33.415,00 all'attualità il danno da invalidità permanente nella misura del 13% comprensiva del danno non da “dolore” o “sofferenza soggettiva” ed € 13.965,00 per l'intero danno non patrimoniale temporaneo (€ 98,00 per giorno di inabilità assoluta); V - in riforma della sentenza impugnata, accertato che nel giudizio di primo grado
l'appellato non aveva dimostrato compiutamente l'esborso e la congruità CP_1
delle spese mediche di € 3.500,00 (tremilacinquecento) e che l'importo di € 700,00
(settecento) era stato disposto arbitrariamente, dichiarare non dovute tali somme e condanni lo stesso appellato alla restituzione delle stesse;
VI - accertato che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento non andava riconosciuta la rivalutazione per intero perché liquidate all'attualità e che gl'interessi andavano riconosciuti sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno, rideterminare gl'importi dovuti. E, per l'effetto, all'esito dell'accoglimento dell'appello proposto anche se in modo parziale, disporre la restituzione delle somme incamerate dall'appellato in virtù della decisione di primo grado. Il CP_1
tutto con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva che impugnava e contestava il gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 18.10.2019, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, al 3.12.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al
28.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, su istanza avanzata dalla l'udienza fissata era tenuta in presenza;
Parte_1
all'esito della discussione, la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
6 Preliminarmente va affermata la proponibilità della presente domanda risarcitoria avendo l'attore, con raccomandata a/r del 11-18.04.2014, inoltrata alle Parte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada ed a Consap SpA, formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora ex artt. 283 - 292 D. Lgs.7 settembre 2005, n.209 versata in atti.
L'impresa convenuta, decorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge non dava alcun riscontro alla richiesta avanzata da parte attrice.
Passando all'esame del merito della controversia, deve premettersi che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del ai sensi dell'art. 283 del C.d.A., l'onere di Parte_2
provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante rimasto sconosciuto: questo è l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela. Ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
[…]
Ciò premesso, si osserva che l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, dando adeguata prova che il sinistro per cui è causa è stato provocato da un veicolo rimasto non identificato.
Ed infatti dalla deposizione dei testimoni, indifferenti e dei quali non v'è motivo di dubitare, è emerso che effettivamente in data 15.02.2014 alle ore 15:00 circa,
l'attore si trovava a percorrere con il motociclo di sua proprietà, modello Beverly
300 tg. DX01051, Via Provinciale Panza con direzione Panza allorché, giunto
7 all'altezza della diramazione con Via Mortola, posta sulla corsia opposta a quella di marcia dell'attore, un' autovettura non identificata, senza dare la dovuta precedenza, impegnava improvvisamente la carreggiata, immettendosi dalla stradina secondaria denominata Via Mortola sulla via Provinciale Panza, andando a tagliare la strada al motociclo dell'attore, che nel frenare repentinamente per evitare
l'impatto, scivolava rovinando sul manto stradale. I testi hanno precisato che il motociclo si abbatté sul lato sinistro trascinando l'attore per alcuni metri mentre
l'autovettura, invece di fermarsi, accelerava la propria marcia allontanandosi repentinamente in direzione Panza, senza prestare soccorso all'attore che giaceva dolorante sull'asfalto.
I testi hanno riferito di essersi fermati a prestare soccorso all'attore e di essersi allontanati non appena giunta l'Ambulanza ed i Carabinieri.
Il teste in particolare ha precisato che il veicolo rimasto sconosciuto si Tes_1
immise con manovra repentina sulla Via Provinciale Panza, tagliando letteralmente la strada all'attore il quale, per evitare l'urto, fu costretto alla frenata improvvisa che ne cagionò la caduta.
Tale elemento rende evidente che non era esigibile dall'attore una diversa condotta di guida e che pertanto deve escludersi qualsiasi concorso causale dell CP_1
nella causazione dell'evento.
Il teste ha dichiarato altresì che non fu possibile identificare la vettura Tes_1
pirata perché la stessa si allontanava velocemente sottraendosi alla vista degli astanti la cui attenzione era giustamente focalizzata sull'odierno, ferito sull'asfalto.
Le deposizioni dei testi risultano attendibili nonché concordanti con il verbale redatto dai Carabinieri, contenente le sommarie informazioni rese nell'immediatezza dell'incidente. Tali deposizioni sono altresì riscontrate dal referto dell'Ospedale
Rizzoli di LA EN (n. 2257 del 10.02.2014) dal quale si evince che l'attore riportò “politrauma” a causa di incidente stradale avvenuto in Forio alla Via Prov. le Panza a causa di un'autovettura che tagliava la strada all'attore nel mentre lo stesso era alla guida del proprio motociclo. In particolare, va detto che nelle
8 sommarie informazioni rese ai Carabinieri è riferita la presenza di avventori che soccorrevano il ferito, fino al sopraggiungere del personale del 118. Infine, in atti risulta sporta, nell'immediatezza, denuncia querela contro ignoti per i reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso, seguita da decreto di archiviazione non essendo stato possibile identificare il responsabile del sinistro.
La mancata identificazione del veicolo pirata non è in alcun modo ascrivibile a comportamento negligente o colposo del danneggiato, il quale con le dichiarazioni fornite ai Carabinieri rese possibile l'immediata attivazione delle ricerche finalizzate alla individuazione del responsabile dell'incidente.
A fronte di quanto accertato deve rilevarsi che l'evento dannoso occorso all'attore è eziologicamente ricollegabile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato per la violazione delle norme di cui agli artt. 140 e 145 commi 2 e 5 del c.d.s. avendo questi, invaso la carreggiata riservata all'altro senso di marcia sulla quale transitava regolarmente il sig. che, vedendosi tagliata Controparte_1
la strada dall'ostacolo improvviso rappresentato dalla auto pirata, frenò repentinamente per evitare la collisione, rovinando sul manto stradale e riportando il politrauma documentato in atti.
Ed invero, l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo stesso.
Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra i veicoli perché il danno sia considerato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale).
Nel caso in esame, in cui non vi è stata collisione materiale, è quindi onere del danneggiato fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala dell'altro veicolo e il danno che ne è derivato, con la conseguente applicazione della presunzione prevista
9 dal primo comma dell'art. 2054 c.c. e quindi con l'onere che spetta al conducente del veicolo danneggiante - e per esso al convenuto Fondo - di aver fatto tutto il CP_4
possibile per evitare l'incidente.
Il Tribunale rileva in primis che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo non identificato il quale ha posto in essere una grave turbativa della circolazione stradale ai danni dell'odierno attore, costringendolo alla manovra di emergenza che poi ne ha cagionato la caduta e le conseguenti lesioni.
Alla luce dell'istruttoria svolta deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e la caduta e le conseguenti lesioni dell'attore.
[…]
Si rileva che nel caso in esame deve ritenersi fornita la prova richiesta ex parte actoris, atteso che l'autovettura non identificata proveniente da Via Mortola - strada laterale posta sull'altra corsia di marcia -, si è immessa improvvisamente e senza dare la dovuta precedenza, su Via Prov. Panza ed ha svoltato a sinistra in direzione
Panza, andando ad ostacolare il motociclo attoreo, ponendosi sulla sua traiettoria di marcia (come dichiarato da entrambi i testi escussi i quali riferivano che l'auto pirata “tagliava la strada” all'attore). Il sig. , per evitare lo Controparte_1
scontro con l'improvviso ostacolo paratosi davanti, frenava improvvisamente e per
l'effetto, scivolava cadendo a terra procurandosi le lesioni oggetto di causa.
Risulta evidente quindi che la repentina ed illegittima immissione nel flusso della circolazione effettuata dall'autovettura rimasta sconosciuta è stata il fattore causale unico della manovra di emergenza operata dall'attore e della conseguente caduta a terra dello stesso.
Il motociclista ha assolto all'onere di provare la grave anomalia posta in essere dal conducente dell'autovettura, che è rimasta sconosciuta anche dopo le ricerche di
PG, dovendosi peraltro rilevare che l' non procedeva ad una eccessiva CP_1
velocità, tanto non essendo emerso dall'istruttoria processuale né essendo stato
10 contestato un presunto eccesso di velocità dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza.
Non risultano pertanto elementi oggettivi che possano giustificare una corresponsabilità del motociclista danneggiato. Dalla dinamica riferita dai testi
(allontanamento repentino del veicolo pirata subito dopo il sinistro;
omissione di soccorso del conducente dello stesso in favore del danneggiato) nonché dalle ulteriori circostanze documentali e di fatto emerse in giudizio (immediata attivazione delle ricerche di P.G. all'esito delle sommarie informazioni;
risultato vano delle ricerche medesime) il Tribunale rileva che appaiono provati gli elementi necessari all'intervento del convenuto , ovvero che il sinistro si è verificato Parte_2
per la condotta colposa di un veicolo rimasto sconosciuto, come previsto dall'art.
283, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni).
In merito alla determinazione dei danni risarcibili si osserva che il Fondo di
Garanzia deve indennizzare i danni alle persone ma anche quelli alle cose - con una franchigia di Euro 500,00 - a condizione che i feriti abbiano riportato lesioni gravi, ovvero che comportino una invalidità permanente superiore al 9% (Cass. n. 24214 del 27.11.2015).
Da tutto quanto precede si osserva dunque che risulta provato l'an debeatur.
Venendo alla determinazione del quantum il Tribunale osserva che l'attore, a seguito del sinistro per cui è causa, veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Rizzoli di LA EN, dove gli venivano diagnosticati: “frattura pluriframmentaria piatto tibiale ginocchio sinistro e contusioni multiple per il corpo” (cfr. referto n. 2257 del 15.2.2014).
La Ctu - le cui conclusioni immuni da vizi logici il Tribunale condivide e fa proprie - ha confermato che l'attore ebbe a riportare una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale ginocchio di sinistra con escoriazioni multiple per il corpo diagnosticato al
PS del Presidio Ospedaliero A. Rizzoli di LA EN. Di conseguenza veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia ed operato per riduzione della frattura mediante l'applicazione di una placca con viti. A seguito di una complicanza
11 infettiva della ferita chirurgica il paziente veniva ricoverato il giorno 12.5.2014 e sottoposto a trattamento medico. Il paziente il 9.7.2014 si ricoverava poi presso
l' di Milano per complicanza settica di pregressa Controparte_5
osteosintesi con placca e viti di frattura piatto tibiale e sottoposto ad un secondo intervento chirurgico per rimozione di placca e viti e riempimento di bonaline grani
e putti per riempire la perdita di osso sottostante e dimesso in data 17.7.2014.
Il Ctu ha riferito in sede di esame obiettivo che l'attore ha riportato in conseguenza dell'incidente: arto inferiore di sinistra, cicatrice lineare di circa 25 cm che si estende dal margine mediale centrale e laterale del ginocchio di sinistro sino al terzo medio inferiore della gamba regione anterolaterale. Tale cicatrice appare atrofico discromica deturpante adesa in alcuni punti ai piani sottostanti adesa in alcuni punti ai piani sottostanti con margini irregolari e visibile a più di 3 metri di distanza. Il ctu ha inoltre rilevato la presenza di ipotrofia del quadricipite femorale rispetto al controlaterale con riduzione della forza muscolare ai movimenti attivi, flessione del ginocchio possibile fino a 90° (da 180° - 90°) nonché difficoltà della stazione eretta su punte e talloni, concludendo che al trauma iniziale, tenuto conto della natura e dell'entità delle lesioni, stante la documentazione esibita, è conseguito un danno biologico del 13% ed un periodo di inabilità temporanea totale quantificabile in 90 giorni e di una inabilità temporanea parziale di 130 giorni con tasso decrescente a scalare per i primi 80 giorni al 50% e per i seguenti 50 giorni al 25%.stabilito che
l'attore ha riportato un danno biologico pari al 13% nonché una invalidità temporanea totale di 90 giorni e parziale di 80 giorni al 50% e 50 giorni al 25%.
Inoltre, l ha allegato e provato - e comunque tale circostanza non è CP_1
contestata - che in conseguenza delle lesioni ha dovuto dismettere in via definitiva
l'attività sportiva e ricreativa in precedenza svolta presso la palestra “il Tempio del
Fitness”, come da documentazione in atti.
In applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano anno 2018 riguardanti il danno non patrimoniale vanno pertanto riconosciute all'attore le seguenti somme:
Età del danneggiato 43 anni
12 Percentuale di invalidità 13%
Personalizzazione del danno 46%
Danno morale ½
Danno biologico
Importo danno biologico 33.415,00
Aumento personalizzato 15.370,90
Danno morale 16.707,50
Danno da invalidità temporanea
Invalidità totale 90 giorni
Invalidità parziale 50% 80 giorni
Invalidità parziale 25% 50 giorni
Danno biologico ITT 17.456,25
Danno morale su temporanea 8.728,13
Totale temporanea 26.184,38
Spese mediche 3.500,00
Spese forfetarie di viaggio al Galeazzi 700,00
Totale generale Euro 95.877,78
Trattandosi di obbligazione di valore, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un.
17.2.1995 n. 1712, tale somma andrà rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro e sulle somme così ottenute andranno aggiunti gli interessi legali.
Il Tribunale ritiene di riconoscere la personalizzazione nel 46% come previsto dalle
Tabelle utilizzate, in ragione della residuata impossibilità, da ritenersi definitiva, a svolgere l'attività sportiva e ricreativa praticata in precedenza ed interrotta proprio
a causa del sinistro e delle conseguenti gravi lesioni.
Ritiene inoltre di riconoscere il danno morale nella misura di ½ del danno biologico, come sopra determinato, secondo il criterio equitativo del cd. “appesantimento del danno biologico”, stabilito da Cass. SS.UU. n. 26972/2008, tenuto conto della notevole sofferenza fisica e morale affrontata dall'attore che si è dovuto sottoporre a ben due delicati interventi chirurgici con complicanze settiche e ad una lunga
13 degenza post - operatoria nonché in ragione del rilevante pregiudizio estetico subito
(cicatrice lineare di circa 25 cm che si estende dal margine mediale centrale e laterale del ginocchio di sinistro sino al terzo medio inferiore della gamba regione anterolaterale. Tale cicatrice appare atrofico discromica deturpante adesa in alcuni punti ai piani sottostanti adesa in alcuni punti ai piani sottostanti con margini irregolari e visibile a più di 3 metri di distanza) che genera sofferenza interiore e vergogna nel mostrarla in pubblico (Tribunale Milano, Sezione 10 civile, Sentenza
20 novembre 2012, n. 12815). Sofferenze tutte ricollegabili eziologicamente al sinistro per cui è causa. L'attore ha allegato e documentato di aver sostenuto spese mediche per Euro 3.500,00: tale somma non è stata contestata e pertanto va liquidata così come richiesta.
Alle stesse vanno aggiunte forfetariamente € 700,00 per le spese di viaggio, vitto e alloggio per l'intervento presso l'Ospedale Galeazzi di Milano.
Pur trattandosi di sinistro con danno biologico superiore al 9% non può essere liquidato anche il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore costituito dall'ammontare dei danni riportati dal motociclo tg. DX01051 giacché lo stesso non risulta adeguatamente quantificato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondi i parametri di cui al
D.M. 55/14, scaglione da 56.000 a 260.000,00, con distrazione in favore dell'avvocato dell'attore”.
§ 4.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di tardività dell'appello perché proposto oltre il termine breve di giorni trenta ai sensi dell'art. 325 c.p.c. sul presupposto che la gravata sentenza è stata notificata a mezzo PEC al procuratore costituto della società appellante in data 19.11.2018. Come emerge dal file in formato “msg” del
19.11.18 prodotto dalla parte appellante, l'oggetto della PEC in questione è indicato nei termini seguenti: “ pagamento sorta Controparte_6
capitale spese e competenze sent. 97-18.pdf” e contiene, oltre ad una copia in formato
.pdf della sentenza di primo grado, una “raccomandata e-mail” di richiesta di
14 pagamento e pro-forma di fattura. Ebbene, a prescindere dalle deduzioni di parte appellante secondo cui il messaggio non indica nell'oggetto la dicitura “notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994, la copia della sentenza è priva dell'attestazione di conformità all'originale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
3- bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 e il messaggio è privo della relata di notifica, sottoscritto con firma digitale secondo quanto prescrive sempre l'art. 3 bis comma 5 della legge 53/94, di certo, alla notificazione in questione non può essere riconosciuta la finalità di notificare la sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, la notificazione della sentenza ex art. 326
c.p.c., svolge “il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico-giuridico, a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”; pertanto, “pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito [..], di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene una valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale impugnazione (cfr.
Cass. 23396/2023; Cass., sez. un., n. 20866/2020). Nella specie, si tratta di una missiva con la quale il difensore dell ha sollecitato l'esecuzione della CP_1
sentenza, mentre non vi è nessun indice dell'intenzione del difensore di sollecitare la valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione della sentenza, che è soltanto trasmessa, senza che siano presenti i necessari requisiti
15 della notificazione, primo tra tutti la relata. In definitiva, la missiva del 19.11.18 non è atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione.
§ 5.
Con il primo motivo le deducono che la domanda è improponibile ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'art. 145 comma 1 del d.lgs. 209/2005, siccome la richiesta di risarcimento danni inviata dall'appellato a mezzo lettera a.r. CP_1
del 28.04.2014 è priva dei dati relativi al reddito del richiedente il risarcimento ed all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142,comma2 del d.lgs. 209/2005 di non aver diritto ad indennizzo da parte di enti assistenziali.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento, la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui al cod. ass., art. 145, in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione in condizione di accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (cfr., fra le tante, Cass. 03/06/2021, n.15445).
Nella specie, è allegata al fascicolo di parte appellante richiesta di danni del mese di aprile del 2015 contenente la descrizione del sinistro e le lesioni subite;
la compagnia di assicurazione, nel rispondere alla detta richiesta, ha chiesto copia del verbale redatto dalle Pubblica autorità e di eventuali dichiarazioni di testi oculari.
A prescindere dalla circostanza che l'odierna appellante non ha richiesto la documentazione della cui assenza si duole col presente gravame, di certo, con la documentazione resa disponibile con l'anzidetta richiesta – della cui assenza invece non si duole con il proposto appello– era in possesso dei dati utili alla valutazione della responsabilità, alla stima del danno e per formulare una offerta risarcitoria.
§ 6.
16 Con il secondo motivo l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie in merito al sinistro e al coinvolgimento di veicolo non identificato;
in particolare, deduce che non è stato dimostrato compiutamente il coinvolgimento di veicolo rimasto non identificato, siccome l' , pur assumendo di essere vittima dei CP_1
reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso ha denunciato i fatti alle autorità con oltre due mesi di ritardo (evento lamentato del 05.02.2014 – denuncia del 15.04.2014) rendendo così di fatto impossibile alle Autorità di identificare eventualmente il presunto reo nella più che circoscritta area dell'isola di Ischia;
inoltre, essa appellante, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha chiesto di acquisire ai sensi dell'art. 213 c.p.c. gli atti del procedimento penale verso ignoti, richiesta sempre disattesa;
deduce, che contrariamente a quanto si legge nella gravata sentenza, secondo cui nelle sommarie informazioni rese ai Carabinieri è riferita la presenza di avventori che soccorrevano il ferito, fino al sopraggiungere del personale del 118, nel rapporto redatto dai Carabinieri si legge “Fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto ed in luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro”; in realtà non sono state rese sommarie informazioni da persone reperite sui luoghi e gli Agenti Accertatori si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni dell'appellato che erano, però, in CP_1
contraddizione con quanto si evince nella denuncia-querela; infatti l'appellato in data 15.02.2014 agli Agenti Accertatori ha riferito che “vi era la presenza CP_1
di molte persone“, mentre nella denuncia querela del 15.04.2014 e nella richiesta di risarcimento del 22.04.2014 è stato allegato che “il querelante perdeva i sensi”- quindi non si comprende come quest'ultimo - malgrado la perdita di coscienza - abbia potuto rilevare la presenza di molte persone e soprattutto i nominativi dei due testi escussi che, invece, secondo quanto riferito da loro stessi, si sarebbero allontanati all'arrivo delle Forze dell'Ordine senza rendere alcuna dichiarazione;
lo stesso , inoltre, al momento di rendere informazioni agli Agenti Accertatori CP_1
non ha fatto riferimento ai detti due testi e tale omissione conferma i dubbi sulla loro presenza in loco;
gli Agenti Accertatori hanno rilevato che l era alla guida CP_1
17 del motociclo Piaggio Beverly 250 tg. DX01501 di sua proprietà privo della relativa abilitazione alla guida di tale mezzo, con patente di guida scaduta e senza assicurazione obbligatoria per la r.c.a.; gli Agenti intervenuti, sulla base degli elementi acquisiti hanno concluso che si trattava di “Infortunio per caduta da veicolo” senza responsabilità di terzi né omissione di soccorso;
i due testi escussi nel primo grado di giudizio, pur precisando di essere a conoscenza dell'intervento delle
Pubbliche Autorità sul luogo del sinistro, non si sono recati presso le stesse a rendere la loro versione dei fatti, non hanno precisato quando ed in quale modo avessero lasciato i loro recapiti all'istante e sebbene abbiano riferito di aver soccorso il motociclista, non hanno fatto l'uno menzione della presenza in loco dell'altro.
Con il terzo motivo le censurano la sentenza impugnata in merito alla Pt_1
dichiarata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato ritenendo non superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 II
C.C., posto che l' era alla guida di veicolo privo di abilitazione;
evidenziano CP_1
che nel detto rapporto, l' ha dichiarato “Percorrevo la strada Provinciale CP_1
Forio/Panza con direzione di marcia Forio/Panza, quando arrivato all'altezza della loc. Piellero un'autovettura di colore scuro, invadeva la mia corsia con l'intento di immettersi sulla strada che porta a Forio, rallentavo al fine di evitare l'impatto con
l'autovettura nell'effettuare tale operazione pur premendo i due freni si bloccava la ruota anteriore (sic) provocando lo scivolamento del motociclo ed inevitabilmente andavo a rovinare per terra”; ritiene che con la detta dichiarazione lo stesso CP_1
ha affermato che la caduta è stata determinata esclusivamente dalla sua inabilità a condurre il motoveicolo di cilindrata 250 e a rallentare e frenare senza perdere il controllo del mezzo;
sostiene che non corrisponde al vero quanto affermato dal
Tribunale secondo cui l non procedeva ad una eccessiva velocità, posto che CP_1
i due testi escussi nulla hanno riferito sulla velocità tenuta dall' , mentre gli CP_1
Agenti Accertatori hanno riportato nel rapporto che non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro e, quindi, nulla hanno potuto riferire sull'assunta dinamica e velocità tenuta dai veicoli;
che, peraltro, il sinistro sarebbe stato evitato se l'appellato
18 si fosse conformato alle disposizioni di legge e non si fosse messo alla guida di veicolo di cui non aveva l'abilitazione e capacità a governare in considerazione di quanto previsto dall'art. 1227, II comma c.c. secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
I motivi, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono infondati.
Alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie non sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro e sul coinvolgimento di un veicolo non identificato.
In primo luogo, premesso che accertamento giudiziale da compiersi non concerne il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma riguarda la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, non è di per sé dirimente nel senso di escludere la verificazione del sinistro come prospettato dall' l'evidenziata tardività della CP_1
denuncia sporta a seguito del sinistro (gli atti del procedimento penale attivato a seguito della denuncia sono allegati al fascicolo dell' ), peraltro, CP_1
ragionevolmente spiegabile per le lesioni subite che hanno comportato, secondo il verbale redatto all'atto dell'accesso al P.S., una prognosi di trenta giorni e, secondo le risultanze della CTU espletata in primo grado, un periodo di inabilità temporanea di novanta giorni.
Rilevante è, poi, la circostanza che l in sede di P.S. abbia reso sommarie CP_1
informazioni riferendo del sinistro e del coinvolgimento di veicolo non identificato nonché quella che i testi escussi abbiano reso dichiarazioni collimanti. Va aggiunto che nella relazione redatta dagli agenti intervenuti si legge che secondo il personale sanitario del P.S. le lesioni refertate sono compatibili con quanto riferito dall in merito alla relativa causa del sinistro. CP_1
Inoltre, della presenza di diverse persone sul luogo del sinistro si legge sia nelle anzidette sommarie informazioni rese dall , sia nella denunzia sporta da CP_1
quest'ultimo che nelle dichiarazioni testimoniali;
nella denuncia l riferisce CP_1
di aver perso i sensi solo per qualche minuto, sicché tale circostanza ragionevolmente
19 non ha impedito allo stesso di rendersi conto della presenza di diverse persone che lo hanno soccorso prima dell'arrivo dell'autoambulanza. Ancora, la circostanza che i
Carabinieri, all'atto dell'intervento, non hanno rinvenuto persone in grado di riferire sul sinistro non è ex se sufficiente per escludere l'attendibilità dei testimoni escussi in primo grado, i quali hanno riferito di aver assistito al sinistro quando era in auto e di essere andati via prima dell'arrivo dei Carabinieri. Non inficia la detta attendibilità la sola circostanza che i testi non abbiano precisato quando ed in quale modo avessero lasciato i loro recapiti all'istante né fatto menzione della presenza in loco dell'altro, posto che dal tenore delle dichiarazioni rese si evince che domande sul punto non sono state rivolte;
né dubbi sulla presenza sul luogo del sinistro dei testi escussi può dar adito la circostanza che agli stessi l' non ha fatto riferimento al momento CP_1
di rendere informazioni agli Agenti Accertatori in sede di P.S. Ed invero, nulla esclude che l sia venuto a conoscenza del nominativo dei testi, indicati nella CP_1
denuncia sporta due mesi dopo il sinistro, in un secondo momento. In ogni caso,
l'assenza di contraddittorietà tra le dichiarazioni dei testi escussi e la circostanza che queste collimano con quelle rese dall' al momento del sinistro sono CP_1
sufficienti per ritenere attendibili le medesime dichiarazioni rese da persone non aventi alcun rapporto con il danneggiato.
Inoltre, la circostanza che i Carabinieri nella relazione hanno trascritto, quale natura dell'incidente, <> è spiegabile, siccome non hanno rinvenuto, nel momento in cui sono intervenuti, persone in grado di testimoniare l'accaduto.
In definitiva, comprova la verificazione del sinistro le dichiarazioni dei detti testi, quanto rilevato dal Personale sanitario del P.S. e di cui hanno dato atto i Carabinieri, la presenza, rilevata sempre dai Carabinieri, di graffi sulla scocca laterale sinistra del motociclo condotto dall compatibili con la caduta e lo sfregamento sul CP_1
manto stradale nonché la dichiarazione resa nell'immediatezza del sinistro ai medesimi Carabinieri dall' , il quale ha riferito dello scivolamento del CP_1
motociclo sull'asfalto.
20 Non si rinvengono, poi, motivi per riconoscere una corresponsabilità del sinistro in capo all' . Al riguardo, va evidenziato che entrambi i testi hanno riferito della CP_1
circostanza, dichiarata dallo stesso in sede di sommarie informazioni, CP_1
secondo cui il veicolo non identificato, provenendo da una strada laterale rispetto a quella percorsa dal ciclomotore condotto dall – e dalle vetture sulle quali CP_1
erano a bordo i testimoni escussi -, senza dare la precedenza a quest'ultimo si è immesso sulla strada e l al fine di evitare il veicolo ha frenato;
non vi è stato CP_1
urto ma il ciclomotore è caduto a terra. Pertanto, la manovra repentina del veicolo rimasto sconosciuto di immissione sulla carreggiata percorsa dall' , come CP_1
statuito dalla gravata sentenza e non oggetto di censura, ha dato luogo ad un'improvvisa frenata del motociclo: tali circostanze, unitamente all'assenza di tracce di frenata sulla sede stradale e alla sussistenza esclusivamente di graffi sulla scocca laterale sinistra del motociclo – queste ultime due circostanze sono state accertate dai carabinieri – depongono ragionevolmente, nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c., nel senso che il motociclo non procedesse a velocità elevata. Pertanto, nella condotta dell non si rinviene la violazione di norme sulla circolazione stradale né dei CP_1
normali precetti di prudenza;
né la circostanza che sia stato rinvenuto con la patente di guida scaduta – come emerge dalla relazione redatta dai Carabinieri - può rappresentare, come sostiene parte appellante, elemento che comprova di per sé una condotta di guida inidonea a impedire il sinistro.
§ 7.
Con il quarto motivo parte appellante contesta la liquidazione del danno come operata dal Tribunale, evidenziando che in virtù del principio espresso dalla sentenza n. 26972/2008 resa dalle SS.UU. e dei criteri espressi dalle tabelle dell'Osservatorio civile di Milano e richiamati nella gravata sentenza, il Tribunale non poteva, dopo aver riconosciuto gl'importi descritti nelle dette Tabelle (comprensivi, del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” “sofferenza soggettiva”) liquidare ulteriori somme per gli stessi identici danni;
deduce, pertanto, che costituisce ingiusta locupletazione la liquidazione, come a voce a parte, del danno
21 morale nella misura di ½ del danno biologico;
deduce, poi, che l'aumento personalizzato del 46% in ragione della residuata impossibilità, da ritenersi definitiva,
a svolgere l'attività sportiva e ricreativa, praticata in precedenza ed interrotta proprio a causa del sinistro e delle conseguenti gravi lesioni, non poteva essere riconosciuto, in quanto la circostanza che l'appellato esercitasse con successo prima del sinistro attività sportiva e ricreativa presso la palestra “il Tempio del Fitness” non era provata;
che, in ogni caso, non sono state dimostrate circostanze diverse e peculiari rispetto al quod plerumque accidit che giustificassero una personalizzazione del danno nella misura massima consentita.
Il motivo è fondato.
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite 11.11.2008, le tabelle di Milano, nel rispondere all'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, contemplano una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e di danno morale.
Alla luce di tali considerazioni, erroneamente il Tribunale ha riconosciuto all' , oltre all'importo di € 33.415,00, a titolo di “danno biologico”, già CP_1
comprensivo, alla stregua delle applicate Tabelle di Milano 2018, del danno morale, le ulteriori somme di € 16.707,50 a titolo di danno morale e di € 8.728,13 a titolo di danno morale su temporanea.
Parimenti, non va riconosciuta la personalizzazione nella misura del 46% per impossibilità di praticare attività sportiva e dunque l'importo di € 15.370,90. A prescindere dalla considerazione che dagli atti acquisiti non emerge affatto lo svolgimento di attività fisica, considerando che trattasi di svolgimento di attività non agonistica, la lamentata impossibilità rientra nella conseguenze ordinariamente
22 derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età dell . Insomma, non è stata fornita alcuna prova di circostanze specifiche ed CP_1
eccezionali che giustifichino la personalizzazione anzidetta.
§ 8.
Con il quinto motivo parte appellante contesta il riconoscimento di somme delle quali non è stato provato l'esborso, in particolare della somma di € 3.500,00; evidenzia che nel fascicolo dell non vi è alcuna documentazione attestante l'esborso di tali CP_1
somme e neppure il Consulente tecnico nella relazione ne fa menzione;
deduce poi che l'importo di € 700,00 in via “forfettaria” è stato riconosciuto in modo del tutto arbitrario in quanto non sono indicati i parametri di quantificazione.
Il motivo è fondato.
Nessuna documentazione comprovante spese mediche per l'importo di € 3.500,00, si rinviene tra gli atti ridepositati dall con la costituzione nel presente grado CP_1
seppur in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado siano indicati, quali documenti prodotti, genericamente, documentazione medica e spese mediche sostenute;
né sul punto sopperisce la relazione tecnica d'ufficio, posto che nella stessa nulla si dice al riguardo.
Quanto poi alla somma di € 700,00 liquidata in via “forfettaria” per spese di viaggio per l'intervento presso l'Ospedale Galeazzi di Milano, pure contestata dalle Pt_1
nulla è precisato in sentenza circa i criteri per la quantificazione né tra gli atti depositati si rinviene documentazione attestante le modalità di viaggio presso il detto
Presidio Ospedaliero, sicché non sussistono sufficienti elementi per procedere all'anzidetta liquidazione forfettaria.
§ 9.
Con il sesto motivo, infine, le criticano il riconoscimento di rivalutazione ed Pt_1
interessi dalla domanda al soddisfo sulle somme liquidate a titolo di risarcimento all'attualità, posto che trattandosi di obbligazione di valore gli interessi vanno riconosciuti sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno.
Il motivo è fondato.
23 Precisamente, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno
(Cfr., Cass., 10.3.2000, n. 2796).
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di CP_1
, l'importo complessivo di € 50.871,25 e non già di € 95.877,78 (dovendo
[...]
escludere le anzidette somme di € 16.707,50, € 8.728,13, € 15.370,90, € 3.500,00 e di
€ 700,00); sull'importo di € 50.871,25 vanno riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677;
Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 50.871,25, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
15.02.2014, risulta pari a € 49.824,93 (indice a quo 107,2 -indice ad quem 102,2) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, i quali, risultano pari ad € 967,45, fino al 19.11.2018- data di pubblicazione della gravata sentenza -.
§ 10.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto va accolto per quanto di ragione, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va riconosciuto in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_1
l'importo di € 51.838,70 (comprensivo di interessi compensativi). Su tale somma decorrono gli interessi legali dal 19.11.2018 fino al pagamento, avvenuto il
24 20.11.2018, come emerge dalla documentazione prodotta dalle Parte_1
ovvero, l'importo complessivo di € 51.839,13.
Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza a è stato Controparte_1
corrisposto l'importo di € 97.844,43, come emerge dai documenti prodotti dalle
Parte_1
Pertanto, , come richiesto dalla compagnia appellante con la Controparte_1
proposizione del gravame, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di € 46.005,3 (€ 97.844,43- € 51.839,13), senza interessi non essendo stata proposta domanda.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante rimane soccombente, sicché va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tuttavia, stante il risarcimento riconosciuto nella minor somma di € 51.839,13, le spese vanno quantificate applicando lo scaglione delle cause di valore fino a € 52.000,00 nel quale risulta compreso il decisum anziché fino a 260.000,00 e con applicazione dei compensi di cui al DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 e riduzione del 50 % del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria del grado di appello in ragione dell'attività svolta.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. TE ET, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione Parte_1
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada con citazione notificata in data
17.05.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
25 a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di Parte_3
risarcimento danni l'importo complessivo di € 51.839,13 e condanna nell'anzidetta qualità, al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TE ET;
b) condanna al pagamento, in favore delle Parte_3 Parte_1
nell'anzidetta qualità, della somma di € 46.005,3, per la causale
[...]
indicata in motivazione;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TE ET.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2502/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 97/2018, emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di Ischia -, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 330/2014, pendente
TRA
(P. IVA: ), nella qualità di Impresa designata per Parte_1 P.IVA_1
la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore giusta procura per notaio Persona_1
in Treviso del 2.02.2016 rep. n. 1888112/racc. 31130, rappresentata e
[...]
difesa dall'avvocato Enrico Fontana (C.F.: ) in virtù di C.F._1
procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
TE ET (C.F. ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
all'atto di citazione
APPELLATO
Oggetto: lesione personale da sinistro stradale
Conclusioni:
1 per l'appellante: “L'avvocato Fontana insiste per accoglimento dell'appello”. per l'appellato: “L'avvocato di parte appellata … conclude per il rigetto dell'avverso gravame con distrazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 21.12.2014 conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, le Controparte_2
quale impresa designata per la regione Campania dalla CONSAP ai fini della liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. esponendo che: “a) il 15.02.2014, alle ore 15:00 circa, in Forio d'Ischia, alla Via Provinciale Panza, all'altezza dell'ASL
Napoli 2, il sig. si trovava a percorrere con il motociclo di sua Controparte_1
proprietà, modello Beverly 300 targato DX01051, Via Provinciale Panza, transitando sulla corsia di destra in direzione Panza.b) Giunto all'altezza della diramazione che conduce sulla strada secondaria Via Mortola, posta sulla corsia opposta a quella di marcia dell'attore, un'autovettura di colore blu, tipo Fiat, forse una Punto, impegnava improvvisamente la carreggiata, immettendosi da Via Mortola sulla via Provinciale Panza, con direzione Panza, andando a tagliare la strada al motociclo dell'attore, che nel frenare bruscamente per evitare l'impatto con la predetta autovettura, perdeva il controllo del motociclo, rovinando violentemente sul selciato stradale e lamentando subito un fortissimo dolore sotto al ginocchio della gamba sinistra, oltre a riportare escoriazioni multiple per il corpo. d) L'autovettura predetta dopo essersi immessa repentinamente sulla Via Provinciale Panza proveniente dalla strada secondaria Via Mortola (strada ubicata sulla corsia di marcia opposta a quella percorsa dall'attore) senza dare la prescritta precedenza al motociclo dell'attore che proveniva dalla sua destra, si allontanava immediatamente con direzione Panza, senza che alcuno scendesse per prestare soccorso o per fornire dati del veicolo e generalità. e) L'odierno attore, a seguito dell'urto, veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A.
Rizzoli di LA EN, dove gli venivano diagnosticati: “frattura
2 pluriframmentaria, piatto tibiale ginocchio sinistro e contusioni multiple per il corpo”. A seguito di tali lesioni, il sig. veniva sottoposto ad Controparte_1
intervento chirurgico di osteosintesi, dapprima presso il Nosocomio di LA EN, con riduzione della frattura mediante l'applicazione di una placca con viti e, successivamente, ad altro intervento chirurgico presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, laddove gli veniva rimossa la placca con le viti per complicanza settica di osteosintesi di piatto tibiale a sinistra f) Dalle suddette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente dovuti a: a) “anchilosi del ginocchio sx con flessione possibile per 45° (180° - 145°)” con un'invalidità permanente tabelle RCA del 21%; “b) impossibilità della stazione eretta su punte e talloni, deambulazione con zoppia e vistosa cicatrice chirurgica gamba sinistra” con un'ulteriore invalidità di 15 punti per un totale di 36 % di danno biologico, una ITT di gg. 180 ed una ITP al 50% di gg. 100. g) Nell'immediatezza, così come si evince dal referto del P.S. dell'Ospedale
Rizzoli, l'attore riferiva di essere stato vittima d'incidente stradale avvenuto in Forio alla via Prov. le Panza, laddove un'auto gli aveva tagliato la strada mentre era alla guida del suo motociclo ed in data 15.4.2014, il sig. proponeva Controparte_1
querela contro ignoti, per il reato di cui all'art. 582 c.p. e per ogni altro reato ravvisabile nei fatti per cui è causa;
procedimento penale in seguito archiviato per non essere stato possibile identificare il responsabile del sinistro de quo”.
L'attore riconduceva la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo non identificato, insistendo affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, di cui in premessa, in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare le in persona del lrpt, quale impresa designata dalla Parte_1
CONSAP, per la Regione Campania, per la liquidazione dei danni, a carico del
F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore
, come sopra quantificati, a titolo di danno non patrimoniale e Controparte_1
spese mediche ovvero negli importi diversi, minori o maggiori ritenuti di giustizia,
3 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituivano le nella richiamata qualità che chiedeva il rigetto Parte_1
della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano escussi testi ed espletata CTU medico legale.
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2018 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione. All'esito, con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:
“- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto dichiara la Controparte_1
esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro occorso il 15.02.2014 in Forio, alla Via Provinciale Panza, altezza diramazione Via Mortola, del conducente del veicolo non identificato;
- per l'effetto dichiara tenuta nella qualità di impresa Controparte_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Vittime della Strada, a risarcire i danni subiti dall'attore e, di conseguenza, la condanna al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 95.877,78 a titolo di danno non patrimoniale
e rimborso spese mediche e di viaggio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico di il costo della Ctu, liquidata Controparte_3
come da decreto in atti, condannando la medesima a rimborsare all'attore le somme
a tal titolo eventualmente anticipate;
- condanna , nella qualità, al pagamento delle spese e dei Controparte_3
compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 18.830,00 (Euro 2.430,00 per fase di studio;
Euro 1.550,00 per la fase introduttiva;
Euro 10.800,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
Euro 4.050,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. TE
ET, dichiaratosi antistatario”.
4 § 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 19.11.2018, con citazione notificata in data 17.05.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. nella anzidetta qualità interponeva appello - iscritto a Parte_1
ruolo il 23.05.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I - in riforma totale della sentenza di primo grado, dichiarare
l'improponibilità, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005, della domanda proposta nel primo grado di giudizio da parte dell'attuale appellato nei Controparte_1
confronti della II - in riforma della sentenza impugnata e, Parte_1
accertato che non è stato provato il fatto come descritto nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio nonché - e soprattutto - il coinvolgimento di veicolo non identificato nell'incidente, rigettare la richiesta di risarcimento avanzata in primo grado dall'appellato nei confronti della nella qualità CP_1 Parte_1
di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada perché non provata. III - in riforma totale della sentenza impugnata, dichiarare che l'evento de quo è avvenuto per fatto e colpa dell'appellato
; in via subordinata, in riforma parziale della sentenza impugnata, CP_1
accertato che: - non risultava superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'articolo 2054 II c.c.; - era evidente il concorso colposo del danneggiato nella verificazione dell'evento; - dichiarare la corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 II co. c.c. nell'incidente de quo dell'appellato e, comunque il suo prevalente CP_1
concorso colposo nella determinazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 I e II co.
c.c. e, per l'effetto, decurtare il risarcimento dovuto nella misura minima del 50% o in quella maggiore che riterrà adeguata e compensare del tutto o parzialmente le spese del giudizio di primo grado tra le parti;
IV - in riforma della sentenza impugnata, accertato che il Giudice di Primo Grado - in evidente contraddittoria violazione del principio espresso dalle sentenze nn. 26972 -26975 dell'11.11.2008 e postulato delle stesse tabelle dell'Osservatorio alla giustizia civile del Tribunale di
Milano - ha più che duplicato le somme dovute liquidando più volte pregiudizi
5 identici, chiamandoli con nomi diversi, e personalizzato l'aumento dell'importo dovuto impropriamente, ridurre le somme dovute nella misura di € 33.415,00 all'attualità il danno da invalidità permanente nella misura del 13% comprensiva del danno non da “dolore” o “sofferenza soggettiva” ed € 13.965,00 per l'intero danno non patrimoniale temporaneo (€ 98,00 per giorno di inabilità assoluta); V - in riforma della sentenza impugnata, accertato che nel giudizio di primo grado
l'appellato non aveva dimostrato compiutamente l'esborso e la congruità CP_1
delle spese mediche di € 3.500,00 (tremilacinquecento) e che l'importo di € 700,00
(settecento) era stato disposto arbitrariamente, dichiarare non dovute tali somme e condanni lo stesso appellato alla restituzione delle stesse;
VI - accertato che sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento non andava riconosciuta la rivalutazione per intero perché liquidate all'attualità e che gl'interessi andavano riconosciuti sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno, rideterminare gl'importi dovuti. E, per l'effetto, all'esito dell'accoglimento dell'appello proposto anche se in modo parziale, disporre la restituzione delle somme incamerate dall'appellato in virtù della decisione di primo grado. Il CP_1
tutto con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva che impugnava e contestava il gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 18.10.2019, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, al 3.12.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al
28.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, su istanza avanzata dalla l'udienza fissata era tenuta in presenza;
Parte_1
all'esito della discussione, la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha, accogliendo la domanda, così statuito:
“La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
6 Preliminarmente va affermata la proponibilità della presente domanda risarcitoria avendo l'attore, con raccomandata a/r del 11-18.04.2014, inoltrata alle Parte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
Garanzia per le Vittime della Strada ed a Consap SpA, formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora ex artt. 283 - 292 D. Lgs.7 settembre 2005, n.209 versata in atti.
L'impresa convenuta, decorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge non dava alcun riscontro alla richiesta avanzata da parte attrice.
Passando all'esame del merito della controversia, deve premettersi che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato il principio che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, incombe sul danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del ai sensi dell'art. 283 del C.d.A., l'onere di Parte_2
provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante rimasto sconosciuto: questo è l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela. Ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
[…]
Ciò premesso, si osserva che l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, dando adeguata prova che il sinistro per cui è causa è stato provocato da un veicolo rimasto non identificato.
Ed infatti dalla deposizione dei testimoni, indifferenti e dei quali non v'è motivo di dubitare, è emerso che effettivamente in data 15.02.2014 alle ore 15:00 circa,
l'attore si trovava a percorrere con il motociclo di sua proprietà, modello Beverly
300 tg. DX01051, Via Provinciale Panza con direzione Panza allorché, giunto
7 all'altezza della diramazione con Via Mortola, posta sulla corsia opposta a quella di marcia dell'attore, un' autovettura non identificata, senza dare la dovuta precedenza, impegnava improvvisamente la carreggiata, immettendosi dalla stradina secondaria denominata Via Mortola sulla via Provinciale Panza, andando a tagliare la strada al motociclo dell'attore, che nel frenare repentinamente per evitare
l'impatto, scivolava rovinando sul manto stradale. I testi hanno precisato che il motociclo si abbatté sul lato sinistro trascinando l'attore per alcuni metri mentre
l'autovettura, invece di fermarsi, accelerava la propria marcia allontanandosi repentinamente in direzione Panza, senza prestare soccorso all'attore che giaceva dolorante sull'asfalto.
I testi hanno riferito di essersi fermati a prestare soccorso all'attore e di essersi allontanati non appena giunta l'Ambulanza ed i Carabinieri.
Il teste in particolare ha precisato che il veicolo rimasto sconosciuto si Tes_1
immise con manovra repentina sulla Via Provinciale Panza, tagliando letteralmente la strada all'attore il quale, per evitare l'urto, fu costretto alla frenata improvvisa che ne cagionò la caduta.
Tale elemento rende evidente che non era esigibile dall'attore una diversa condotta di guida e che pertanto deve escludersi qualsiasi concorso causale dell CP_1
nella causazione dell'evento.
Il teste ha dichiarato altresì che non fu possibile identificare la vettura Tes_1
pirata perché la stessa si allontanava velocemente sottraendosi alla vista degli astanti la cui attenzione era giustamente focalizzata sull'odierno, ferito sull'asfalto.
Le deposizioni dei testi risultano attendibili nonché concordanti con il verbale redatto dai Carabinieri, contenente le sommarie informazioni rese nell'immediatezza dell'incidente. Tali deposizioni sono altresì riscontrate dal referto dell'Ospedale
Rizzoli di LA EN (n. 2257 del 10.02.2014) dal quale si evince che l'attore riportò “politrauma” a causa di incidente stradale avvenuto in Forio alla Via Prov. le Panza a causa di un'autovettura che tagliava la strada all'attore nel mentre lo stesso era alla guida del proprio motociclo. In particolare, va detto che nelle
8 sommarie informazioni rese ai Carabinieri è riferita la presenza di avventori che soccorrevano il ferito, fino al sopraggiungere del personale del 118. Infine, in atti risulta sporta, nell'immediatezza, denuncia querela contro ignoti per i reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso, seguita da decreto di archiviazione non essendo stato possibile identificare il responsabile del sinistro.
La mancata identificazione del veicolo pirata non è in alcun modo ascrivibile a comportamento negligente o colposo del danneggiato, il quale con le dichiarazioni fornite ai Carabinieri rese possibile l'immediata attivazione delle ricerche finalizzate alla individuazione del responsabile dell'incidente.
A fronte di quanto accertato deve rilevarsi che l'evento dannoso occorso all'attore è eziologicamente ricollegabile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato per la violazione delle norme di cui agli artt. 140 e 145 commi 2 e 5 del c.d.s. avendo questi, invaso la carreggiata riservata all'altro senso di marcia sulla quale transitava regolarmente il sig. che, vedendosi tagliata Controparte_1
la strada dall'ostacolo improvviso rappresentato dalla auto pirata, frenò repentinamente per evitare la collisione, rovinando sul manto stradale e riportando il politrauma documentato in atti.
Ed invero, l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo stesso.
Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra i veicoli perché il danno sia considerato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale).
Nel caso in esame, in cui non vi è stata collisione materiale, è quindi onere del danneggiato fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala dell'altro veicolo e il danno che ne è derivato, con la conseguente applicazione della presunzione prevista
9 dal primo comma dell'art. 2054 c.c. e quindi con l'onere che spetta al conducente del veicolo danneggiante - e per esso al convenuto Fondo - di aver fatto tutto il CP_4
possibile per evitare l'incidente.
Il Tribunale rileva in primis che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo non identificato il quale ha posto in essere una grave turbativa della circolazione stradale ai danni dell'odierno attore, costringendolo alla manovra di emergenza che poi ne ha cagionato la caduta e le conseguenti lesioni.
Alla luce dell'istruttoria svolta deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la guida del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e la caduta e le conseguenti lesioni dell'attore.
[…]
Si rileva che nel caso in esame deve ritenersi fornita la prova richiesta ex parte actoris, atteso che l'autovettura non identificata proveniente da Via Mortola - strada laterale posta sull'altra corsia di marcia -, si è immessa improvvisamente e senza dare la dovuta precedenza, su Via Prov. Panza ed ha svoltato a sinistra in direzione
Panza, andando ad ostacolare il motociclo attoreo, ponendosi sulla sua traiettoria di marcia (come dichiarato da entrambi i testi escussi i quali riferivano che l'auto pirata “tagliava la strada” all'attore). Il sig. , per evitare lo Controparte_1
scontro con l'improvviso ostacolo paratosi davanti, frenava improvvisamente e per
l'effetto, scivolava cadendo a terra procurandosi le lesioni oggetto di causa.
Risulta evidente quindi che la repentina ed illegittima immissione nel flusso della circolazione effettuata dall'autovettura rimasta sconosciuta è stata il fattore causale unico della manovra di emergenza operata dall'attore e della conseguente caduta a terra dello stesso.
Il motociclista ha assolto all'onere di provare la grave anomalia posta in essere dal conducente dell'autovettura, che è rimasta sconosciuta anche dopo le ricerche di
PG, dovendosi peraltro rilevare che l' non procedeva ad una eccessiva CP_1
velocità, tanto non essendo emerso dall'istruttoria processuale né essendo stato
10 contestato un presunto eccesso di velocità dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza.
Non risultano pertanto elementi oggettivi che possano giustificare una corresponsabilità del motociclista danneggiato. Dalla dinamica riferita dai testi
(allontanamento repentino del veicolo pirata subito dopo il sinistro;
omissione di soccorso del conducente dello stesso in favore del danneggiato) nonché dalle ulteriori circostanze documentali e di fatto emerse in giudizio (immediata attivazione delle ricerche di P.G. all'esito delle sommarie informazioni;
risultato vano delle ricerche medesime) il Tribunale rileva che appaiono provati gli elementi necessari all'intervento del convenuto , ovvero che il sinistro si è verificato Parte_2
per la condotta colposa di un veicolo rimasto sconosciuto, come previsto dall'art.
283, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni).
In merito alla determinazione dei danni risarcibili si osserva che il Fondo di
Garanzia deve indennizzare i danni alle persone ma anche quelli alle cose - con una franchigia di Euro 500,00 - a condizione che i feriti abbiano riportato lesioni gravi, ovvero che comportino una invalidità permanente superiore al 9% (Cass. n. 24214 del 27.11.2015).
Da tutto quanto precede si osserva dunque che risulta provato l'an debeatur.
Venendo alla determinazione del quantum il Tribunale osserva che l'attore, a seguito del sinistro per cui è causa, veniva trasportato dall'ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Rizzoli di LA EN, dove gli venivano diagnosticati: “frattura pluriframmentaria piatto tibiale ginocchio sinistro e contusioni multiple per il corpo” (cfr. referto n. 2257 del 15.2.2014).
La Ctu - le cui conclusioni immuni da vizi logici il Tribunale condivide e fa proprie - ha confermato che l'attore ebbe a riportare una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale ginocchio di sinistra con escoriazioni multiple per il corpo diagnosticato al
PS del Presidio Ospedaliero A. Rizzoli di LA EN. Di conseguenza veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia ed operato per riduzione della frattura mediante l'applicazione di una placca con viti. A seguito di una complicanza
11 infettiva della ferita chirurgica il paziente veniva ricoverato il giorno 12.5.2014 e sottoposto a trattamento medico. Il paziente il 9.7.2014 si ricoverava poi presso
l' di Milano per complicanza settica di pregressa Controparte_5
osteosintesi con placca e viti di frattura piatto tibiale e sottoposto ad un secondo intervento chirurgico per rimozione di placca e viti e riempimento di bonaline grani
e putti per riempire la perdita di osso sottostante e dimesso in data 17.7.2014.
Il Ctu ha riferito in sede di esame obiettivo che l'attore ha riportato in conseguenza dell'incidente: arto inferiore di sinistra, cicatrice lineare di circa 25 cm che si estende dal margine mediale centrale e laterale del ginocchio di sinistro sino al terzo medio inferiore della gamba regione anterolaterale. Tale cicatrice appare atrofico discromica deturpante adesa in alcuni punti ai piani sottostanti adesa in alcuni punti ai piani sottostanti con margini irregolari e visibile a più di 3 metri di distanza. Il ctu ha inoltre rilevato la presenza di ipotrofia del quadricipite femorale rispetto al controlaterale con riduzione della forza muscolare ai movimenti attivi, flessione del ginocchio possibile fino a 90° (da 180° - 90°) nonché difficoltà della stazione eretta su punte e talloni, concludendo che al trauma iniziale, tenuto conto della natura e dell'entità delle lesioni, stante la documentazione esibita, è conseguito un danno biologico del 13% ed un periodo di inabilità temporanea totale quantificabile in 90 giorni e di una inabilità temporanea parziale di 130 giorni con tasso decrescente a scalare per i primi 80 giorni al 50% e per i seguenti 50 giorni al 25%.stabilito che
l'attore ha riportato un danno biologico pari al 13% nonché una invalidità temporanea totale di 90 giorni e parziale di 80 giorni al 50% e 50 giorni al 25%.
Inoltre, l ha allegato e provato - e comunque tale circostanza non è CP_1
contestata - che in conseguenza delle lesioni ha dovuto dismettere in via definitiva
l'attività sportiva e ricreativa in precedenza svolta presso la palestra “il Tempio del
Fitness”, come da documentazione in atti.
In applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano anno 2018 riguardanti il danno non patrimoniale vanno pertanto riconosciute all'attore le seguenti somme:
Età del danneggiato 43 anni
12 Percentuale di invalidità 13%
Personalizzazione del danno 46%
Danno morale ½
Danno biologico
Importo danno biologico 33.415,00
Aumento personalizzato 15.370,90
Danno morale 16.707,50
Danno da invalidità temporanea
Invalidità totale 90 giorni
Invalidità parziale 50% 80 giorni
Invalidità parziale 25% 50 giorni
Danno biologico ITT 17.456,25
Danno morale su temporanea 8.728,13
Totale temporanea 26.184,38
Spese mediche 3.500,00
Spese forfetarie di viaggio al Galeazzi 700,00
Totale generale Euro 95.877,78
Trattandosi di obbligazione di valore, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un.
17.2.1995 n. 1712, tale somma andrà rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro e sulle somme così ottenute andranno aggiunti gli interessi legali.
Il Tribunale ritiene di riconoscere la personalizzazione nel 46% come previsto dalle
Tabelle utilizzate, in ragione della residuata impossibilità, da ritenersi definitiva, a svolgere l'attività sportiva e ricreativa praticata in precedenza ed interrotta proprio
a causa del sinistro e delle conseguenti gravi lesioni.
Ritiene inoltre di riconoscere il danno morale nella misura di ½ del danno biologico, come sopra determinato, secondo il criterio equitativo del cd. “appesantimento del danno biologico”, stabilito da Cass. SS.UU. n. 26972/2008, tenuto conto della notevole sofferenza fisica e morale affrontata dall'attore che si è dovuto sottoporre a ben due delicati interventi chirurgici con complicanze settiche e ad una lunga
13 degenza post - operatoria nonché in ragione del rilevante pregiudizio estetico subito
(cicatrice lineare di circa 25 cm che si estende dal margine mediale centrale e laterale del ginocchio di sinistro sino al terzo medio inferiore della gamba regione anterolaterale. Tale cicatrice appare atrofico discromica deturpante adesa in alcuni punti ai piani sottostanti adesa in alcuni punti ai piani sottostanti con margini irregolari e visibile a più di 3 metri di distanza) che genera sofferenza interiore e vergogna nel mostrarla in pubblico (Tribunale Milano, Sezione 10 civile, Sentenza
20 novembre 2012, n. 12815). Sofferenze tutte ricollegabili eziologicamente al sinistro per cui è causa. L'attore ha allegato e documentato di aver sostenuto spese mediche per Euro 3.500,00: tale somma non è stata contestata e pertanto va liquidata così come richiesta.
Alle stesse vanno aggiunte forfetariamente € 700,00 per le spese di viaggio, vitto e alloggio per l'intervento presso l'Ospedale Galeazzi di Milano.
Pur trattandosi di sinistro con danno biologico superiore al 9% non può essere liquidato anche il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore costituito dall'ammontare dei danni riportati dal motociclo tg. DX01051 giacché lo stesso non risulta adeguatamente quantificato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondi i parametri di cui al
D.M. 55/14, scaglione da 56.000 a 260.000,00, con distrazione in favore dell'avvocato dell'attore”.
§ 4.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di tardività dell'appello perché proposto oltre il termine breve di giorni trenta ai sensi dell'art. 325 c.p.c. sul presupposto che la gravata sentenza è stata notificata a mezzo PEC al procuratore costituto della società appellante in data 19.11.2018. Come emerge dal file in formato “msg” del
19.11.18 prodotto dalla parte appellante, l'oggetto della PEC in questione è indicato nei termini seguenti: “ pagamento sorta Controparte_6
capitale spese e competenze sent. 97-18.pdf” e contiene, oltre ad una copia in formato
.pdf della sentenza di primo grado, una “raccomandata e-mail” di richiesta di
14 pagamento e pro-forma di fattura. Ebbene, a prescindere dalle deduzioni di parte appellante secondo cui il messaggio non indica nell'oggetto la dicitura “notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994, la copia della sentenza è priva dell'attestazione di conformità all'originale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
3- bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 e il messaggio è privo della relata di notifica, sottoscritto con firma digitale secondo quanto prescrive sempre l'art. 3 bis comma 5 della legge 53/94, di certo, alla notificazione in questione non può essere riconosciuta la finalità di notificare la sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. Ed invero, come insegna la Suprema Corte, la notificazione della sentenza ex art. 326
c.p.c., svolge “il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico-giuridico, a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”; pertanto, “pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito [..], di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene una valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale impugnazione (cfr.
Cass. 23396/2023; Cass., sez. un., n. 20866/2020). Nella specie, si tratta di una missiva con la quale il difensore dell ha sollecitato l'esecuzione della CP_1
sentenza, mentre non vi è nessun indice dell'intenzione del difensore di sollecitare la valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione della sentenza, che è soltanto trasmessa, senza che siano presenti i necessari requisiti
15 della notificazione, primo tra tutti la relata. In definitiva, la missiva del 19.11.18 non è atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione.
§ 5.
Con il primo motivo le deducono che la domanda è improponibile ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'art. 145 comma 1 del d.lgs. 209/2005, siccome la richiesta di risarcimento danni inviata dall'appellato a mezzo lettera a.r. CP_1
del 28.04.2014 è priva dei dati relativi al reddito del richiedente il risarcimento ed all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142,comma2 del d.lgs. 209/2005 di non aver diritto ad indennizzo da parte di enti assistenziali.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento, la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui al cod. ass., art. 145, in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione in condizione di accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (cfr., fra le tante, Cass. 03/06/2021, n.15445).
Nella specie, è allegata al fascicolo di parte appellante richiesta di danni del mese di aprile del 2015 contenente la descrizione del sinistro e le lesioni subite;
la compagnia di assicurazione, nel rispondere alla detta richiesta, ha chiesto copia del verbale redatto dalle Pubblica autorità e di eventuali dichiarazioni di testi oculari.
A prescindere dalla circostanza che l'odierna appellante non ha richiesto la documentazione della cui assenza si duole col presente gravame, di certo, con la documentazione resa disponibile con l'anzidetta richiesta – della cui assenza invece non si duole con il proposto appello– era in possesso dei dati utili alla valutazione della responsabilità, alla stima del danno e per formulare una offerta risarcitoria.
§ 6.
16 Con il secondo motivo l'appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie in merito al sinistro e al coinvolgimento di veicolo non identificato;
in particolare, deduce che non è stato dimostrato compiutamente il coinvolgimento di veicolo rimasto non identificato, siccome l' , pur assumendo di essere vittima dei CP_1
reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso ha denunciato i fatti alle autorità con oltre due mesi di ritardo (evento lamentato del 05.02.2014 – denuncia del 15.04.2014) rendendo così di fatto impossibile alle Autorità di identificare eventualmente il presunto reo nella più che circoscritta area dell'isola di Ischia;
inoltre, essa appellante, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha chiesto di acquisire ai sensi dell'art. 213 c.p.c. gli atti del procedimento penale verso ignoti, richiesta sempre disattesa;
deduce, che contrariamente a quanto si legge nella gravata sentenza, secondo cui nelle sommarie informazioni rese ai Carabinieri è riferita la presenza di avventori che soccorrevano il ferito, fino al sopraggiungere del personale del 118, nel rapporto redatto dai Carabinieri si legge “Fra gli astanti non venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto ed in luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro”; in realtà non sono state rese sommarie informazioni da persone reperite sui luoghi e gli Agenti Accertatori si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni dell'appellato che erano, però, in CP_1
contraddizione con quanto si evince nella denuncia-querela; infatti l'appellato in data 15.02.2014 agli Agenti Accertatori ha riferito che “vi era la presenza CP_1
di molte persone“, mentre nella denuncia querela del 15.04.2014 e nella richiesta di risarcimento del 22.04.2014 è stato allegato che “il querelante perdeva i sensi”- quindi non si comprende come quest'ultimo - malgrado la perdita di coscienza - abbia potuto rilevare la presenza di molte persone e soprattutto i nominativi dei due testi escussi che, invece, secondo quanto riferito da loro stessi, si sarebbero allontanati all'arrivo delle Forze dell'Ordine senza rendere alcuna dichiarazione;
lo stesso , inoltre, al momento di rendere informazioni agli Agenti Accertatori CP_1
non ha fatto riferimento ai detti due testi e tale omissione conferma i dubbi sulla loro presenza in loco;
gli Agenti Accertatori hanno rilevato che l era alla guida CP_1
17 del motociclo Piaggio Beverly 250 tg. DX01501 di sua proprietà privo della relativa abilitazione alla guida di tale mezzo, con patente di guida scaduta e senza assicurazione obbligatoria per la r.c.a.; gli Agenti intervenuti, sulla base degli elementi acquisiti hanno concluso che si trattava di “Infortunio per caduta da veicolo” senza responsabilità di terzi né omissione di soccorso;
i due testi escussi nel primo grado di giudizio, pur precisando di essere a conoscenza dell'intervento delle
Pubbliche Autorità sul luogo del sinistro, non si sono recati presso le stesse a rendere la loro versione dei fatti, non hanno precisato quando ed in quale modo avessero lasciato i loro recapiti all'istante e sebbene abbiano riferito di aver soccorso il motociclista, non hanno fatto l'uno menzione della presenza in loco dell'altro.
Con il terzo motivo le censurano la sentenza impugnata in merito alla Pt_1
dichiarata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato ritenendo non superata la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 II
C.C., posto che l' era alla guida di veicolo privo di abilitazione;
evidenziano CP_1
che nel detto rapporto, l' ha dichiarato “Percorrevo la strada Provinciale CP_1
Forio/Panza con direzione di marcia Forio/Panza, quando arrivato all'altezza della loc. Piellero un'autovettura di colore scuro, invadeva la mia corsia con l'intento di immettersi sulla strada che porta a Forio, rallentavo al fine di evitare l'impatto con
l'autovettura nell'effettuare tale operazione pur premendo i due freni si bloccava la ruota anteriore (sic) provocando lo scivolamento del motociclo ed inevitabilmente andavo a rovinare per terra”; ritiene che con la detta dichiarazione lo stesso CP_1
ha affermato che la caduta è stata determinata esclusivamente dalla sua inabilità a condurre il motoveicolo di cilindrata 250 e a rallentare e frenare senza perdere il controllo del mezzo;
sostiene che non corrisponde al vero quanto affermato dal
Tribunale secondo cui l non procedeva ad una eccessiva velocità, posto che CP_1
i due testi escussi nulla hanno riferito sulla velocità tenuta dall' , mentre gli CP_1
Agenti Accertatori hanno riportato nel rapporto che non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro e, quindi, nulla hanno potuto riferire sull'assunta dinamica e velocità tenuta dai veicoli;
che, peraltro, il sinistro sarebbe stato evitato se l'appellato
18 si fosse conformato alle disposizioni di legge e non si fosse messo alla guida di veicolo di cui non aveva l'abilitazione e capacità a governare in considerazione di quanto previsto dall'art. 1227, II comma c.c. secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
I motivi, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono infondati.
Alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie non sussistono dubbi sulla verificazione del sinistro e sul coinvolgimento di un veicolo non identificato.
In primo luogo, premesso che accertamento giudiziale da compiersi non concerne il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma riguarda la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, non è di per sé dirimente nel senso di escludere la verificazione del sinistro come prospettato dall' l'evidenziata tardività della CP_1
denuncia sporta a seguito del sinistro (gli atti del procedimento penale attivato a seguito della denuncia sono allegati al fascicolo dell' ), peraltro, CP_1
ragionevolmente spiegabile per le lesioni subite che hanno comportato, secondo il verbale redatto all'atto dell'accesso al P.S., una prognosi di trenta giorni e, secondo le risultanze della CTU espletata in primo grado, un periodo di inabilità temporanea di novanta giorni.
Rilevante è, poi, la circostanza che l in sede di P.S. abbia reso sommarie CP_1
informazioni riferendo del sinistro e del coinvolgimento di veicolo non identificato nonché quella che i testi escussi abbiano reso dichiarazioni collimanti. Va aggiunto che nella relazione redatta dagli agenti intervenuti si legge che secondo il personale sanitario del P.S. le lesioni refertate sono compatibili con quanto riferito dall in merito alla relativa causa del sinistro. CP_1
Inoltre, della presenza di diverse persone sul luogo del sinistro si legge sia nelle anzidette sommarie informazioni rese dall , sia nella denunzia sporta da CP_1
quest'ultimo che nelle dichiarazioni testimoniali;
nella denuncia l riferisce CP_1
di aver perso i sensi solo per qualche minuto, sicché tale circostanza ragionevolmente
19 non ha impedito allo stesso di rendersi conto della presenza di diverse persone che lo hanno soccorso prima dell'arrivo dell'autoambulanza. Ancora, la circostanza che i
Carabinieri, all'atto dell'intervento, non hanno rinvenuto persone in grado di riferire sul sinistro non è ex se sufficiente per escludere l'attendibilità dei testimoni escussi in primo grado, i quali hanno riferito di aver assistito al sinistro quando era in auto e di essere andati via prima dell'arrivo dei Carabinieri. Non inficia la detta attendibilità la sola circostanza che i testi non abbiano precisato quando ed in quale modo avessero lasciato i loro recapiti all'istante né fatto menzione della presenza in loco dell'altro, posto che dal tenore delle dichiarazioni rese si evince che domande sul punto non sono state rivolte;
né dubbi sulla presenza sul luogo del sinistro dei testi escussi può dar adito la circostanza che agli stessi l' non ha fatto riferimento al momento CP_1
di rendere informazioni agli Agenti Accertatori in sede di P.S. Ed invero, nulla esclude che l sia venuto a conoscenza del nominativo dei testi, indicati nella CP_1
denuncia sporta due mesi dopo il sinistro, in un secondo momento. In ogni caso,
l'assenza di contraddittorietà tra le dichiarazioni dei testi escussi e la circostanza che queste collimano con quelle rese dall' al momento del sinistro sono CP_1
sufficienti per ritenere attendibili le medesime dichiarazioni rese da persone non aventi alcun rapporto con il danneggiato.
Inoltre, la circostanza che i Carabinieri nella relazione hanno trascritto, quale natura dell'incidente, <> è spiegabile, siccome non hanno rinvenuto, nel momento in cui sono intervenuti, persone in grado di testimoniare l'accaduto.
In definitiva, comprova la verificazione del sinistro le dichiarazioni dei detti testi, quanto rilevato dal Personale sanitario del P.S. e di cui hanno dato atto i Carabinieri, la presenza, rilevata sempre dai Carabinieri, di graffi sulla scocca laterale sinistra del motociclo condotto dall compatibili con la caduta e lo sfregamento sul CP_1
manto stradale nonché la dichiarazione resa nell'immediatezza del sinistro ai medesimi Carabinieri dall' , il quale ha riferito dello scivolamento del CP_1
motociclo sull'asfalto.
20 Non si rinvengono, poi, motivi per riconoscere una corresponsabilità del sinistro in capo all' . Al riguardo, va evidenziato che entrambi i testi hanno riferito della CP_1
circostanza, dichiarata dallo stesso in sede di sommarie informazioni, CP_1
secondo cui il veicolo non identificato, provenendo da una strada laterale rispetto a quella percorsa dal ciclomotore condotto dall – e dalle vetture sulle quali CP_1
erano a bordo i testimoni escussi -, senza dare la precedenza a quest'ultimo si è immesso sulla strada e l al fine di evitare il veicolo ha frenato;
non vi è stato CP_1
urto ma il ciclomotore è caduto a terra. Pertanto, la manovra repentina del veicolo rimasto sconosciuto di immissione sulla carreggiata percorsa dall' , come CP_1
statuito dalla gravata sentenza e non oggetto di censura, ha dato luogo ad un'improvvisa frenata del motociclo: tali circostanze, unitamente all'assenza di tracce di frenata sulla sede stradale e alla sussistenza esclusivamente di graffi sulla scocca laterale sinistra del motociclo – queste ultime due circostanze sono state accertate dai carabinieri – depongono ragionevolmente, nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c., nel senso che il motociclo non procedesse a velocità elevata. Pertanto, nella condotta dell non si rinviene la violazione di norme sulla circolazione stradale né dei CP_1
normali precetti di prudenza;
né la circostanza che sia stato rinvenuto con la patente di guida scaduta – come emerge dalla relazione redatta dai Carabinieri - può rappresentare, come sostiene parte appellante, elemento che comprova di per sé una condotta di guida inidonea a impedire il sinistro.
§ 7.
Con il quarto motivo parte appellante contesta la liquidazione del danno come operata dal Tribunale, evidenziando che in virtù del principio espresso dalla sentenza n. 26972/2008 resa dalle SS.UU. e dei criteri espressi dalle tabelle dell'Osservatorio civile di Milano e richiamati nella gravata sentenza, il Tribunale non poteva, dopo aver riconosciuto gl'importi descritti nelle dette Tabelle (comprensivi, del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” “sofferenza soggettiva”) liquidare ulteriori somme per gli stessi identici danni;
deduce, pertanto, che costituisce ingiusta locupletazione la liquidazione, come a voce a parte, del danno
21 morale nella misura di ½ del danno biologico;
deduce, poi, che l'aumento personalizzato del 46% in ragione della residuata impossibilità, da ritenersi definitiva,
a svolgere l'attività sportiva e ricreativa, praticata in precedenza ed interrotta proprio a causa del sinistro e delle conseguenti gravi lesioni, non poteva essere riconosciuto, in quanto la circostanza che l'appellato esercitasse con successo prima del sinistro attività sportiva e ricreativa presso la palestra “il Tempio del Fitness” non era provata;
che, in ogni caso, non sono state dimostrate circostanze diverse e peculiari rispetto al quod plerumque accidit che giustificassero una personalizzazione del danno nella misura massima consentita.
Il motivo è fondato.
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite 11.11.2008, le tabelle di Milano, nel rispondere all'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, contemplano una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e di danno morale.
Alla luce di tali considerazioni, erroneamente il Tribunale ha riconosciuto all' , oltre all'importo di € 33.415,00, a titolo di “danno biologico”, già CP_1
comprensivo, alla stregua delle applicate Tabelle di Milano 2018, del danno morale, le ulteriori somme di € 16.707,50 a titolo di danno morale e di € 8.728,13 a titolo di danno morale su temporanea.
Parimenti, non va riconosciuta la personalizzazione nella misura del 46% per impossibilità di praticare attività sportiva e dunque l'importo di € 15.370,90. A prescindere dalla considerazione che dagli atti acquisiti non emerge affatto lo svolgimento di attività fisica, considerando che trattasi di svolgimento di attività non agonistica, la lamentata impossibilità rientra nella conseguenze ordinariamente
22 derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età dell . Insomma, non è stata fornita alcuna prova di circostanze specifiche ed CP_1
eccezionali che giustifichino la personalizzazione anzidetta.
§ 8.
Con il quinto motivo parte appellante contesta il riconoscimento di somme delle quali non è stato provato l'esborso, in particolare della somma di € 3.500,00; evidenzia che nel fascicolo dell non vi è alcuna documentazione attestante l'esborso di tali CP_1
somme e neppure il Consulente tecnico nella relazione ne fa menzione;
deduce poi che l'importo di € 700,00 in via “forfettaria” è stato riconosciuto in modo del tutto arbitrario in quanto non sono indicati i parametri di quantificazione.
Il motivo è fondato.
Nessuna documentazione comprovante spese mediche per l'importo di € 3.500,00, si rinviene tra gli atti ridepositati dall con la costituzione nel presente grado CP_1
seppur in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado siano indicati, quali documenti prodotti, genericamente, documentazione medica e spese mediche sostenute;
né sul punto sopperisce la relazione tecnica d'ufficio, posto che nella stessa nulla si dice al riguardo.
Quanto poi alla somma di € 700,00 liquidata in via “forfettaria” per spese di viaggio per l'intervento presso l'Ospedale Galeazzi di Milano, pure contestata dalle Pt_1
nulla è precisato in sentenza circa i criteri per la quantificazione né tra gli atti depositati si rinviene documentazione attestante le modalità di viaggio presso il detto
Presidio Ospedaliero, sicché non sussistono sufficienti elementi per procedere all'anzidetta liquidazione forfettaria.
§ 9.
Con il sesto motivo, infine, le criticano il riconoscimento di rivalutazione ed Pt_1
interessi dalla domanda al soddisfo sulle somme liquidate a titolo di risarcimento all'attualità, posto che trattandosi di obbligazione di valore gli interessi vanno riconosciuti sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate anno per anno.
Il motivo è fondato.
23 Precisamente, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno
(Cfr., Cass., 10.3.2000, n. 2796).
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale va liquidato, in favore di CP_1
, l'importo complessivo di € 50.871,25 e non già di € 95.877,78 (dovendo
[...]
escludere le anzidette somme di € 16.707,50, € 8.728,13, € 15.370,90, € 3.500,00 e di
€ 700,00); sull'importo di € 50.871,25 vanno riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677;
Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 50.871,25, “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al
15.02.2014, risulta pari a € 49.824,93 (indice a quo 107,2 -indice ad quem 102,2) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, i quali, risultano pari ad € 967,45, fino al 19.11.2018- data di pubblicazione della gravata sentenza -.
§ 10.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto va accolto per quanto di ragione, sicché, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, va riconosciuto in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Controparte_1
l'importo di € 51.838,70 (comprensivo di interessi compensativi). Su tale somma decorrono gli interessi legali dal 19.11.2018 fino al pagamento, avvenuto il
24 20.11.2018, come emerge dalla documentazione prodotta dalle Parte_1
ovvero, l'importo complessivo di € 51.839,13.
Ed invero, dopo l'emissione della gravata sentenza a è stato Controparte_1
corrisposto l'importo di € 97.844,43, come emerge dai documenti prodotti dalle
Parte_1
Pertanto, , come richiesto dalla compagnia appellante con la Controparte_1
proposizione del gravame, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va condannato alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'importo allo stesso riconosciuto nel presente grado, ovvero, al pagamento dell'importo di € 46.005,3 (€ 97.844,43- € 51.839,13), senza interessi non essendo stata proposta domanda.
Nonostante la riforma della gravata sentenza, la compagnia appellante rimane soccombente, sicché va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tuttavia, stante il risarcimento riconosciuto nella minor somma di € 51.839,13, le spese vanno quantificate applicando lo scaglione delle cause di valore fino a € 52.000,00 nel quale risulta compreso il decisum anziché fino a 260.000,00 e con applicazione dei compensi di cui al DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 e riduzione del 50 % del compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria del grado di appello in ragione dell'attività svolta.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. TE ET, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione Parte_1
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada con citazione notificata in data
17.05.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
25 a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, riconosce in favore di a titolo di Parte_3
risarcimento danni l'importo complessivo di € 51.839,13 e condanna nell'anzidetta qualità, al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquida in euro € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TE ET;
b) condanna al pagamento, in favore delle Parte_3 Parte_1
nell'anzidetta qualità, della somma di € 46.005,3, per la causale
[...]
indicata in motivazione;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
che liquida in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TE ET.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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