Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1989, n. 87
Articolo 2
Versione
12 marzo 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.
Entrata in vigore il 12 marzo 1989