Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 311 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 311/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
ANF e decadenza ex art. 47 Dpr 639/70;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Caterina Morello;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha lamentato la mancata liquidazione degli assegni per il nucleo familiare su disoccupazione agricola relativamente all'anno
2020.
Nell'esporre l'iter per il riconoscimento del beneficio di cui sopra ha premesso che, in seguito a presentazione di domanda amministrativa n. 2021890400035 in data 18.05.2021, le erano state liquidate (9.06.2021) solo 6 mensilità di ANF (assegno nucleo familiare) unicamente per il figlio maggiore.
Ha affermato, altresì, di aver depositato in data 23.06.2021 domanda di concessione degli Anf con decorrenza retroattiva dal 16.04.2020 (data di nascita del secondo figlio) al 31.12.2023 per entrambi i figli.
Data l'assenza di liquidazione degli ulteriori sei mesi per il figlio maggiore e per l'intero anno per il figlio minore, aveva formulato istanza di riesame in data 23.02.2022 nonché, successivamente, CP_ un'ulteriore richiesta di chiarimenti rispetto ai quali l' in data 07.07.2023, aveva rappresentato che “nella domanda 2020 gli anf sono stati pagati per il secondo semestre, in quanto i redditi 2018
(necessari per pagare il primo semestre del 2020) risultavano errati ed inoltre per un figlio (cf
mancava l'autorizzazione. Non risultano domande di riesame ed ad oggi C.F._2 risulta intervenuta decadenza”.
Evidenziando che in data 21.07.2023 era stato inoltrato ricorso amministrativo al Comitato
CP_ Provinciale rimasto privo di riscontro, ha concluso chiedendo il riconoscimento della liquidazione degli ANF su disoccupazione agricola anno 2020 per un importo dei sei mesi rimanenti per il figlio maggiore pari ad € 825,00 e per l'anno intero per il figlio minore pari a € 1650,00. CP_ Si è costituito in giudizio l' che oltre ad eccepire preliminarmente l'improponibilità della domanda, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del D.L.
19.9.1992 n.384 , convertito con L.14.11.1992 n.438, l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. e la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.
6.u.c. della L. 138/43, nel merito ha esposto le ragioni della parziale liquidazione degli ANF.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto “Alla data odierna, non si può procedere
a eventuali riesami/riliquidazioni per assegni nucleo familiare, in quanto, avendo effettuato un pagamento parziale in data 09/06/2021, si deve intendere decorso, dalla data del pagamento parziale, il termine di decadenza di un anno, per la proposizione dell'azione giudiziaria (messaggi
n.ri 1166/2018 e 3387/2019).”
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Il ricorso risulta inammissibile.
Il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto ad ottenere la prestazione dell'assegno
CP_ nucleo familiare a titolo di integrazione rispetto a quanto già liquidato dall'
Ai fini della soluzione della controversia, giova richiamare l'art. 47, Dpr 639/70, secondo cui:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del CP_1
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o Controparte_1
ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
Ebbene il comma da ultimo citato contiene una disposizione dal cui chiaro tenore letterale emerge che il termine decadenziale annuale, entro il quale esperire l'azione giudiziaria, decorre dalla data di riconoscimento parziale della prestazione o dal relativo pagamento.
Considerato che
, nel caso di specie, la liquidazione degli Anf richiesti, secondo quanto emergente dagli atti di causa, è avvenuta in misura parziale in data 9.6.2021, il termine decadenziale annuale predetto risulta certamente spirato.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse la domanda è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, va disposta l'esenzione dal pagamento nei confronti della parte soccombente, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 12/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo