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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
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Articolo 70
Acquisto coattivo 1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione (( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,)) puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo (( della cosa per la quale )) e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa (( . . . )) per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa ((. . . )) nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Acquisto coattivo 1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione (( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,)) puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo (( della cosa per la quale )) e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa (( . . . )) per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa ((. . . )) nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Commentari • 29
- 1. Pubblicazione a livello nazionalehttps://www.brocardi.it/ · 1
[1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72. 2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando …
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Giurisprudenza • 109
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 12/10/2023, n. 1296Provvedimento: […] 4.2.- Tanto premesso, importa osservare che le censure formulate dal ricorrente riguardano la asserita irritualità e illegittimità del comportamento tenuto dall'Ufficio esportazione di Verona, che non avrebbe assicurato il giusto contraddittorio in sede di identificazione dell'autore dell'opera e non avrebbe, inoltre, proceduto alla proposta di acquisto coattivo sulla base dell'articolo 70 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il successivo inserimento dell'opera nelle collezioni pubbliche, non garantendo così un'adeguata fruibilità del bene.Leggi di più...