Decreto cautelare 9 luglio 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/09/2025, n. 16710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16710 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16710/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8033 del 2022, proposto da
GE De UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, piazza G. Matteotti n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ME Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
MO DE, RI RI Bruni, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dei Direttori Generali del 14 giugno 2022, prot. n. 8810.ID, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), pubblicato in data 15 giugno 2022 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e di ME PA (http://riqualificazione.fomez.it), nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il punteggio totale di punti 51,05 - in luogo del punteggio di 51,55 – con conseguente inserimento alla posizione n. 1497 della succitata graduatoria;
- della Graduatoria di merito (Profilo F/MG), allegata e parte integrante al predetto atto di approvazione, nella parte in cui al ricorrente viene attribuito il punteggio complessivo di punti 51,05 - in luogo di 51,55 - (così distinto: pt. 26,05 per la prova scritta – pt. 25,00 per la prova orale), con conseguente inserimento alla posizione di merito n. 1497;
- del verbale di correzione della prova scritta del concorso, di cui si ignorano estremi e contenuto, nella parte viene attribuito il punteggio complessivo di punti 26,05; nonché del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e degli atti e dei verbali di approvazione della graduatoria dei quali si ignorano estremi e contenuto ove e per quanto lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito di cui al numero 31 in materia di Ordinamento Penitenziario, così formulato: “DOPO quante ore di assenza dall’istituto senza giustificato motivo il condannato ammesso al regime di semi libertà è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca?”;
- del provvedimento di cui si ignorano estremi e contenuto con il quale la Commissione esaminatrice - in autotutela - ha riformulato l’elenco degli ammessi alla prova orale, ove e per quanto lesivo;
- del provvedimento di cui si ignorano estremi e contenuto con il quale la Commissione esaminatrice ha attribuito il punteggio di 0,5 ai candidati che hanno fornito in risposta al quesito n. 31 le soluzioni: “6 ore”; “12 ore”, pregiudicando i candidati che hanno omesso di rispondere in presenza di un quesito palesemente errato e/o ambiguo;
- del provvedimento del 28 giugno 2022 del Ministero della Giustizia di indicazione delle sedi di servizio e delle modalità di scelta, ove e per quanto lesivo;
- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso ove e per quanto lesivo, ivi compresa la griglia delle risposte esatte predisposta dalle resistenti nella parte in cui, in relazione alla domanda n. 31.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ME Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha censurato il punteggio attribuito allo stesso alla prova scritta del concorso indicato in epigrafe, in particolare, assumendone l’erroneità con riguardo alla domanda 31;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate;
Rilevato che:
- con atto sottoscritto dal difensore del ricorrente depositato in giudizio il 4 settembre 2025, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente medesimo, dopo aver preso
regolarmente servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia ed essere stato assegnato
al Tribunale di Napoli, successivamente rassegnato le proprie dimissioni a seguito di assunzione, a far data dal 17 giugno 2024, presso l'Agenzia delle Entrate;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 tenutasi in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione del ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO