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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 16/04/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. CALIA NICOLA nell'interesse di e dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI Parte_1
BATTISTA nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, ha CP_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250/2024 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CALIA NICOLA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. DI VINCENZO CP_1
GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 esponendo di avere prestato attività lavorativa presso il ristorante “Il Muraglione da Aziz” in Marinella di Selinunte e di avere subito un infortunio in itinere dal quale era conseguito la “frattura terzo medio diafisi femore sinistro”, la “lussazione posteriore anca destra con frattura del ciglio cotiloideo”, la “frattura esposta pluriframmentaria calcagno sinistro, con esposizione mediale, con perdita di sostanza ossea, cutanea”, la “lesione dell'arteria tibiale posteriore e lussazione del nervo tibiale posteriore, del flessore dell'alluce e flessore delle dita in politrauma con contusione epatica ed area lacero contusiva intraprenchimale epatica” nonché “Paresi dello SPE sinistro”; ha precisato che l' , in esito CP_1 alla procedura amministrativa e al relativo ricorso, gli aveva riconosciuto un grado di
1 menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 33% e non anche del 40% come da ctp allegata in ricorso.
Il ricorrente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di: “accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo occorso al sig. in data 26 giugno 2021 ha causato una menomazione Parte_1 dell'integrità psicofisica superiore al grado riconosciuto dall , pari ad almeno il 40% (come da CP_1 relazione del Dottor o una percentuale che risulterà a seguito di CTU;
Persona_1
- condannare, per l'effetto, l' , in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al sig. CP_1 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a Parte_1 causa dell'infortunio del 26 giugno 2021, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.
- con vittoria e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato integralmente la CP_2 domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa all'udienza odierna celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter del codice di rito.
La domanda è fondata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Nel caso di specie, il CTU nominato è pervenuto ad una valutazione complessiva del danno biologico permanente nella misura del 38%.
Egli, infatti, effettuato un esame obiettivo del ricorrente, analizzata la documentazione presente nel fascicolo telematico, ha precisato che il ricorrente risulta affetto da “Esiti di frattura terzo medio diafisi femore sinistro con permanenza dei mezzi di sintesi.Esiti di frattura esposta pluriframmentaria calcagno sinistro con paresi dello SPI e marcata riduzione al MAP dello SPE, in politrauma. Pregressa lussazione posteriore anca destra con frattura del ciglio cotiloideo Pregressa contusione epatica ed area lacero contusiva intraprenchimale epatica. Esiti cicatriziali diffusi alla fronte e all'arto inferiore sinistro”.
Il medico ha precisato che, a causa dell'infortunio, il ricorrente ha riportato delle cicatrici cutanee - interessanti il volto nonché il piede sinistro e il braccio - e ha attribuito rispettivamente i cod. 38 e 36 con percentuale del 2% e del 3%.
Il consulente ha poi rappresentato che il ricorrente “ha subito dei danni carico del nervo tibiale posteriore (o SPI) e dello SPE, in particolare ha subito una lussazione del nervo tibiale posteriore ( o SPI)
2 e una paresi dello SPE”; ha illustrato le conseguenze di tali danni e ha dato atto degli accertamenti effettuati presso l' dell'Istituto Galeazzi di Milano;
ha poi Controparte_3 condivisibilmente attribuito “Alla lesione del nervo tibiale posteriore (SPI) e ai suoi esiti anatomo- funzionali” il cod. 170 con percentuale del 13% e “alla paresi dello SPE e ai suoi esiti anatomo- funzionali” il cod. 171 con percentuale del 6%.
Il CTU ha poi evidenziato che “in seguito al politrauma il ricorrente ha subito una frattura esposta pluriframmentaria calcagno sinistro con residua osteite, con esposizione mediale, con perdita di sostanza ossea, cutanea, lesione dell'arteria tibiale posteriore e, come già detto, lussazione del nervo tibiale posteriore, del flessore dell'alluce e flessore delle dita con paresi dello SPE e marcata riduzione al MAP dello SPE”, precisando che “l'esame obiettivo della caviglia sinistra mostra un dismorfismo con plus perimetrico di cm.3 nelle misurazioni comparative condotte alla bis-malleolare,deformità del retropiede,retrazione del flessore dell'alluce,ipoestesia del margine mediale del piede.Mostra inoltre una rigidità articolare della caviglia con movimenti di flesso-estensione possibili per circa ¼ .Accennati i movimenti della S.A. e dell'alluce.Ipoestesia plantare. L'accosciamento diminuito più del 50%” nonché che vi è una “alterazione della marcia per presenza di dolore ed ipoestesia plantare”. Alla luce di quanto obiettivato, ha attribuito: - “COD 296 Esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8 Si può assegnare agli esiti anatomo-funzionali della frattura del calcagno sinistro una percentuale dell'8%.
COD 296 con percentuale dell'8%”; - “Esiti di osteosintesi con chiodo endomidollare di frattura del
III°mediale del femore sin.ad incidenza funzionale: si evidenzia una riduzione ai gradi estremi dei movimenti dell'anca (presenza di chiodo endomidollare).; dismetria arti circa 1 cm.> a sn. Si può ascrivere ai COD 272 Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8”; - “COD 306 Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare Fino a 3 e si può assegnare agli esiti anatomofunzionali 6%; per la persistenza dei mezzi di sintesi 3%;
Il consulente ha formulato le seguenti conclusioni: “in risposta ai quesiti posti dal G.L., in riferimento alla Tabella di indennizzo del danno biologico contenuta nel D.L. n°38/2000 si può affermare che, in seguito al sinistro avvenuto in data 26.06.2021, il Sig ha riportato un Parte_1 danno biologico permanente pari al 38%”.
Le superiori conclusioni e le risposte alle osservazioni vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Il ricorrente, quindi, ha diritto alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di menomazione pari al 38% e non anche al 33%.
Non vi è prova che il ricorrente abbia già ricevuto il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, essendovi lo stesso limitato a dichiarare di avere effettuato una
3 richiesta di risarcimento alla propria compagnia e a quella del responsabile civile. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per detrarre dall'indennizzo che sarà erogato quanto già ipoteticamente percepito dal ricorrente dall'assicurazione. L' , inoltre, non ha allegato CP_1 che il lavoratore ha omesso, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 209/2005, di dichiarare a tali enti di avere diritto a prestazioni sociali sì da pregiudicare l'attivazione del rimedio previsto dal successivo comma 3 o da giustificare la preventiva ripetizione dal danneggiato di quanto sarà corrisposto in ottemperanza alla presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio di cui è causa, ha subito un grado di menomazione pari al 38% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, detratto quanto già CP_1 versato, della rendita dalla legge con decorrenza ed interessi come per legge;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese CP_1 di lite pari ad € 3.300,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute da distrarsi in favore dell'avv. Calia Nicola dichiaratosi antistatario. pone definitivamente a carico dell'istituto convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
Così deciso in Marsala, il 16/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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