Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza - Sezione Prima Civile - nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5356/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. MATURO GIUSEPPE del Foro di Benevento e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Benevento, via G. Toma nr. 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. BIASI MIRKO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Caldogno (VI), via Dante nr. 29
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE: la parte attrice non ha precisato le conclusioni e pertanto le stesse si intendono precisate come in atti
1
In via preliminare:
1- Concedersi la provvisoria esecutività del d.ing. n. 1688/2023 Ing. emesso il
07.09.2023 dal Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., perchè
l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale:
2- Accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta,
per le tutte le eccezioni e deduzioni esposte in narrativa, rigettarsi le conclusioni formulate nell'atto di citazione avversario;
3- Confermarsi conseguentemente il d. ing. n. 1688/2023 Ing., emesso il
07.09.2023 dal Tribunale di Vicenza;
4- In ogni caso, accertato e dichiarato il credito sussistente in capo alla
[...]
nei confronti di condannarsi CP_1 Parte_1
quest'ultima al pagamento della somma capitale, pari ad € 12.547,17, tuttora dovuta a favore della convenuta opposta, o comunque alla diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In via riconvenzionale
5- Accertato e dichiarato che va creditrice nei confronti di Controparte_1
anche dell'ulteriore somma di € 63.170,97, fondata Parte_1
sul medesimo titolo contrattuale, per le causali esposte in narrativa,
condannarsi quest'ultima al pagamento della suddetta somma capitale, o della minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa oltre agli interessi ex
D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al saldo effettivo.
2 In ogni caso
6- Spese e competenze di causa rifuse.
7- Condannarsi la ai sensi dell'art. 96 comma 1 Parte_1
c.p.c., anche in via equitativa, per aver proposto la presente azione in mala fede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente
Part notificato, (d'ora in avanti ”) proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1688/2023 R. Ing. (R.G.
3721/2023), emesso in data 06/07.09.23 dal Tribunale di Vicenza con il quale le era stato ingiunto di pagare a unipersonale (d'ora in avanti Controparte_1
Par
) la somma capitale di € 12.547,17, oltre interessi di legge, da determinarsi ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla data di scadenza delle fatture azionate fino al saldo effettivo, oltre a spese e competenze della procedura di ingiunzione, come ivi liquidati, a titolo di credito insoluto di cui alle fatture azionate a titolo di corrispettivo per locazione a lungo termine di autoveicoli come da condizioni generali di contratto allegate al ricorso per d.i..
Part A fondamento della propria opposizione formulava i seguenti motivi:
Par 1) improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione proposta da per mancato rispetto di quanto statuito dall'art. 33 dell'accordo quadro del
23.08.21. In tale articolo era stabilito che “Le parti si adopereranno al meglio per risolvere amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento all'interpretazione o all'esecuzione dei singoli contatti di locazione” e nella circostanza l'ingiungente aveva avviato direttamente l'azione
3 contravvenendo a tale disposizione pattizia che comporterebbe in ogni caso,
come condizione di ammissibilità dell'azione giudiziaria, l'obbligo di tentare previamente una soluzione bonaria della controversia.
2) incompetenza del giudice adito per nullità della clausola di cui al n. 33
dell'Accordo quadro, in relazione alla deroga al Foro competente in quanto la scelta del Foro di Vicenza non avrebbe alcun collegamento né con il foro della sede legale di VR (Bolzano), né con la sede della ingiunta (Benevento), luogo di sottoscrizione anche dell'Accordo quadro.
3-4) carenza di prova del credito ingiunto e anche specificamente sul quantum debeatur in quanto in contraddizione con una precedente
Par comunicazione di che aveva comunicato un credito residuo assai inferiore,
pari ad € 3.015,42.
L'opponente concludeva, quindi, come in atto di citazione, in via preliminare per la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'azione
Par proposta da nel merito affinché fosse accertato che nessuna somma era
Part Par dovuta da in favore di per carenza assoluta di prova della domanda e del quantum ingiunto e, conseguentemente, revocarsi il d.i. opposto.
Par II. Si costituiva in giudizio deducendo come dai contratti di locazione di sette autovetture, specificamente riportati in comparsa di costituzione e risposta, risultasse il credito oggetto di ingiunzione con riferimento ai canoni di locazione scaduti, danni alle vetture ed esuberi chilometrici oltre ad €
66.170,97 per canoni di locazione insoluti dalla riconsegna anticipata delle vetture alla naturale scadenza dei contratti di noleggio, così per un totale di €
75.718,14 (€ 78.718,14 detratti i depositi cauzionali di € 3.000).
4 Quanto ai motivi di opposizione formulati replicava:
- riguardo al motivo 1) che non corrispondeva al vero che l'ingiungente non aveva tentato di comporre bonariamente la vertenza avendo provveduto,
senza esito, a sollecitare il pagamento delle proprie spettanze prima di iniziare il procedimento monitorio e quanto alla mediazione rilevava che l'obbligo sussisteva successivamente alla decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
Part
- riguardo al motivo 2) aveva sottoscritto specificamente le c.d.
clausole vessatorie, tra i quali quella di deroga del Foro competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. e che, oltre alla sede legale di
Bolzano, aveva due sedi secondarie entrambe site nel circondario di Padova
(San Giorgio in Bosco e Cittadella);
Part
- riguardo ai motivi sub. 3 e 4) non aveva mai negato di aver
Par usufruito dei servizi forniti da limitandosi a contestare il quantum dovuto,
peraltro a mezzo di PEC del sig. , soggetto non dotato di Persona_1
alcun potere di rappresentanza.
VR concludeva quindi, previa concessione della provvisoria esecutività
del d.i. opposto, per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma
Part del medesimo d.i. e in via riconvenzionale per la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di € 63.170,97, oltre interessi ex D.lgs. 231/02
dal dì del dovuto al saldo effettivo.
III. La parte opponente depositava solamente la prima memoria ex art. 171ter c.p.c. e non presenziava alle successive due udienze tenute. All'udienza del 22.10.24 erano ammesse, limitatamente, le prove orali per testi e per
5 interpello dedotte dalla convenuta opposta. Alla successiva udienza del
17.12.24 erano escussi i testi di parte convenuta, mentre il l.r. della opponente non si presentava a rendere l'interpello. Quindi il legale di VR precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e discuteva riportandosi agli atti e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
IV. L'opposizione è infondata, mentre la domanda riconvenzionale dell'opposta è inammissibile.
IV.
1. Quanto al motivo sub. 1 la clausola di cui all'art. 33 delle
“condizioni generali di locazione (doc. 1 VR) stante la sua CP_1
formulazione non può essere sicuramente volta a porre una condizione di ammissibilità dell'azione giudiziaria, risolvendosi in una mera clausola di stile spesso rinvenibile nei contratti. Peraltro, ad avviso del giudicante, la volontà di derogare alla giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione delle rilevanti conseguenze che comporta, deve essere espressa in modo chiaro ed univoco con la conseguenza che non potrebbe ammettersi tale deroga per mezzo di una clausola ambigua ed oltremodo generica. Peraltro, è principio pacifico in giurisprudenza che, nei casi dubbi, deve darsi la prevalenza alla competenza del giudice ordinario, sul punto la stessa Suprema Corte è granitica nel ritenere, con principio espresso a proposito della deroga alla competenza del giudice a favore di quella degli arbitri, che “stante l'eccezionalità della deroga alla competenza del giudice ordinario a favore di quella degli arbitri, la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere formulata in maniera tale da non lasciare margini di ambiguità o di incertezza in ordine alla volontà
6 delle parti di devolvere agli arbitri la competenza a decidere delle controversie nascenti dal contratto” ( Cass. civ., 15 febbraio 2002 n. 2208).
IV.
2. Quanto al motivo sub. 2 le parti hanno validamente derogato alla competenza territoriale ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. mediante apposita clausola, sottoscritta da parte opponente anche separatamente ai sensi dell'art.
Part 1341 c.c.. Non essendo un consumatore, bensì una società commerciale,
tale deroga appare pienamente valida e nessuna norma di legge prescrive che la deroga al foro competente possa essere determinata solo a favore di un foro che abbia un qualche collegamento con le parti (sede legale, sede secondaria, etc..),
essendo rimessa la scelta alla libera determinazione delle medesime in sede di stipula contrattuale o di sottoscrizione di condizioni generali di contratto.
IV.
3. Quanto ai motivi sub. 3 e 4 che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi occorre dire che parte opposta, attrice in senso sostanziale e su cui, quindi, incombe l'onere di fondare la propria pretesa di pagamento ha depositato i contratti di locazione a lungo termine delle autovetture a cui si riferiscono le fatture azionate, sottoscritti dalla opponente, da cui si può
ricavare il costo mensile di noleggio (canone noleggio e canone servizi) e il
Par chilometraggio stabilito, il cui esubero doveva essere remunerato a dal cliente secondo quanto stabilito dall'art. 10 delle condizioni generali di contratto:
7 L'esubero chilometrico risultante sulle singole autovetture è stato provato, oltre che dai verbali di rientro, anche per testi, mediante la
Par deposizione di , dipendente di addetta alla compilazione Testimone_1
dei verbali di rientro delle autovetture, che ha confermato anche i danni riscontrati alle stesse al momento della restituzione, il cui costo di riparazione
è stato, poi, confermato, dalle dichiarazioni del teste Testimone_2
carrozziere nella cui autofficina sono state eseguite le predette riparazioni.
Part Inoltre, non solo il l.r. di non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso, ma la parte opponente ha sostanzialmente “abbandonato”
la causa avendo, come detto, depositato solo la prima memoria istruttoria e non essendo comparsa alle due udienze tenutesi avanti a questo g.i.,
comportamenti che, complessivamente valutati, insieme anche alla genericità
della contestazione in merito all'importo ingiunto (essendo indubitabile la conclusione dei contratti di locazione a lungo termine tra le parti)
corroborano ulteriormente la pretesa creditoria dell'opposta.
IV.
4. In conclusione l'opposizione risulta infondata, con conseguente rigetto della medesima e conferma del d.i. opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Par
V. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da la stessa è
inammissibile. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale
8 e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633, Rv. 664369-
01). Nella presente fattispecie la domanda proposta in via riconvenzionale da
Par
attenendo, in sostanza, al credito derivante dalla clausola penale prevista in contratto per l'anticipata restituzione delle autovetture, non è connessa alla domanda azionata in via monitoria per incompatibilità (come potrebbe essere la formulazione di una domanda di adempimento contrattuale e una di ingiustificato arricchimento) bensì poteva (e doveva) essere fin dal principio formulata dall'opposta nel proprio ricorso monitorio, diversamente dovendo essere oggetto di separato giudizio.
VI. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile l'opponente non ha svolto alcuna
Part difesa, le stesse vanno poste a carico di , nella misura di cui in dispositivo,
tenuto conto del credito portato dal decreto ingiuntivo, al parametro medio ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi studio, introduttiva e istruttoria (avendo la parte opposta precisato le conclusioni e discusso la causa nella stessa udienza fissata per escussione testi ammessi e interrogatorio formale).
9 VII. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 1, di
OM chiesta dall'opposta in quanto la opponente non ha formulato motivi di opposizione palesemente dilatori e comunque al fine di fondare il credito ingiunto è stato necessario l'espletamento di attività istruttoria e tenuto anche conto della inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla opposta.
-
P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto n. 1688/2023
R.Ing. (R.G. 3721/2023), emesso in data 06/07.09.23 dal Tribunale di Vicenza,
che dichiara definitivamente esecutivo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta opposta;
3) condanna la opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.376 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Così deciso in Vicenza il 02.01.25
Il Giudice
Gabriele Conti
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