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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa AN ZO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3164 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2020, vertente tra:
(c.f. ), nata a [...], il [...], residente a [...];
(c.f. , nata a [...], il [...], residente a [...], in Parte_2 C.F._2
Via Pitagora n. 19, entrambe difese e rappresentate dall'avv. Luigi Lo Franco nonché
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente a [...], difeso e rappresentato dall'avv. Luigi Acquaviva
Nonché
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 CP_2
,
[...] con sede a Taranto, in Via Istria n. 30, difesa e rappresentata dall'avv. Raffaele Di Ponzio nonchè (c.f. in persona del legale rappresentante, con sede a Milano, in Via Controparte_3 P.IVA_2
Scarsellini n. 14, difesa e rappresentata dall'avv. Giuseppe Ramellini
Nonché
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente a [...], in Controparte_4 C.F._4
Viale Magna Grecia n. 57, difeso e rappresentato dall'avv. Eugenio Bodini nonché
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente a CP_5 C.F._5
Taranto, in Via Abruzzo n. 1, difeso e rappresentato dall'avv. Fabrizio Riglietti nonché
NT HE contumace
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento del danno
All'udienza del 20 Marzo 2025 , in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. All'esito, la causa veniva rimessa sul ruolo ai sensi dell'art 185 bis cpc .
La proposta conciliativa non riusciva ad avere esito positivo e di conseguenza riservata per la decisione all'udienza del 16 Ottobre 2025.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla
L. 18.6.2009 n. 69.
In fatto :
Con atto di citazione del 12/6/2020 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accertata la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso, condannarlo a CP_1 risarcire i danni subiti dalle attrici che si quantificano in €. 7900,00 oltre iva per la ed in €. 450,00 Pt_1 oltre iva per la ovvero nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre oltre interessi e Pt_2 rivalutazione;
condannare altresì parte soccombente al pagamento delle spese processuali incluse quelle di cui all'accertamento tecnico preventivo con distrazione in favore del procuratore anticipatario e con maggiorazione per avere assistito due parti”
Assumevano le parti attrici con l'atto introduttivo del giudizio di essere proprietarie, ciascuna di esse, di un appartamento sito all'ultimo piano (quarto piano mansardato, quello a sinistra salendo le scale della quello a destra della ) dello stabile di Via Pitagora 19 e che nei primi Pt_1 Pt_2 giorni del mese di maggio 2019 le mura di entrambi gli appartamenti manifestarono fenomeni fessurativi. Affermavano sempre le parti attrici che le lesioni alle mura degli appartamenti si verificarono allorquando nell'appartamento sottostante di proprietà del fu Controparte_1 realizzata un'apertura a forza, di circa tre metri al fine di rendere comunicanti due ambienti del suo appartamento, proprio sul paramento murario corrispondente. Deducevano che la causa dei lamentati danni fosse riferibile a lavori eseguiti per effettuare l'apertura della muratura sottostante in quanto, a loro dire, si era indubbiamente verificato al momento dell'esecuzione dei lavori inerenti l'ampliamento delle dimensioni del vano porta con l'apertura del muro al piano inferiore di proprietà . Deducevano di aver richiesto all'intestato Tribunale un Accertamento CP_1
Tecnico Preventivo (N. 6987/2019 RG), nel quale era stato nominato Consulente Tecnico l'Ing.
per accertare lo stato dei luoghi, le cause dei lamentati danni e le opere Persona_1 necessarie al ripristino e che tale accertamento si era concluso con l'affermazione che “la causa dei lamentati danni fosse riferibile ai lavori eseguiti per effettuare l'apertura della muratura sottostante.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando la domanda attrice ed Controparte_1 evidenziando che le attrici, e , avevano proceduto alla edificazioni dei loro Pt_1 Pt_2 appartamenti, originariamente adibiti a sottotetti, mantenendone l'originaria ampiezza, ma aumentandone le volumetrie. Affermava che le attrici avevano costruito nei rispettivi appartamenti pareti divisorie ed ogni altro impianto necessario per rendere gli originari sottotetti dello stabile abitabili. In occasione dei lavori di ristrutturazione dei rispettivi appartamenti, le attrici rinforzarono i solai preesistenti, crearono nuovi ambienti come cucina, bagno, camere da letto, ma soprattutto alzarono i muri perimetrali, che in precedenza erano costituiti da muretti dell'altezza di un metro Affermava ancora il convenuto che erano state le stesse attrici CP_1 ad aver sovraccaricato il solaio e le pareti portanti dell'edificio con tufi e mattoni. Deduceva ancora che le stesse attrici, in occasione dell'attività di edificazione di muri e pareti sull'originario sottotetto, avevano utilizzato materiali particolarmente gravosi tanto da aver provocato le denunciate fessurazioni nelle loro abitazioni. Il convenuto quindi, affermava che comunque per l'esecuzione dei lavori CP_1
Co presso il suo appartamento, posto al piano sottostante a quello delle attrici, aveva incaricato la
“ ” e che nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti si faceva espresso riferimento CP_2 ai tecnici incaricati di redigere gli elaborati tecnici. In particolare il convenuto affermava che per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento aveva concesso appalto alla
[...]
che l'Architetto , coadiuvato dal geometra NT HE, era stato Parte_3 CP_5 incaricato di eseguire la progettazione delle opere architettoniche e che l'Ingegnere Controparte_4 era stato incaricato della progettazione delle opere strutturali. Pertanto, pur non indicando tecnicamente quali responsabilità fossero addebitabili ai tecnici incaricati di redigere i progetti architettonico e tecnico, il convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta CP_1 faceva istanza di chiamata in causa della dell'architetto del Parte_3 CP_5 geometra NT HE e dell'Ing. rassegnando le seguenti conclusioni: “In Controparte_4 caso di accoglimento totale o parziale delle conclusioni avverse e, conseguentemente del riconoscimento di una responsabilità del convenuto principale, dichiararlo manlevato e tenuto indenne da ogni risarcimento, a qualsiasi titolo accertato, con conseguente condanna al pagamento del dovuto della in Parte_4 persona del legale rappresentante, Arch. Geom. e l'Ing. CP_5 Controparte_7 Controparte_8 in solido, o da chi tra gli stessi sarà ritenuto effettivo responsabile. Vinte, in ogni caso, le spese e competenze legali di lite.”. Si costituiva, la terza chiamata in causa ditta esecutrice dei lavori Parte_4 che dichiarava la totale assenza di colpa nell'esecuzione dei lavori e chiedeva la chiamata in causa della per essere eventualmente manlevata da qualsiasi responsabilità. Si costituiva la Controparte_9 compagnia assicurativa e anche l'ulteriore terzo chiamato, Architetto il quale, CP_5 affermava nel proprio atto che “i fenomeni fessurativi presenti negli appartamenti delle attrici fossero imputabili esclusivamente alla non corretta realizzazione e/o progettazione dell'architrave in cemento armato necessaria all'apertura del varco per la creazione di un passaggio tra il soggiorno e la sala da pranzo dell'immobile del sig. . CP_1
La causa istruita documentalmente e con l'escussione testimoniale è stata introitata per la decisione.
In diritto :
Valore dell'accertamento tecnico preventivo- “Può ricorrere all'ATP la parte che abbia urgenza di ottenere con rapidità la verifica delle condizioni in cui si trova un luogo o una cosa, temendo che questi mutino nell'attesa dei tempi necessari per l'espletamento di una CTU nel corso di un giudizio ordinario. La caratteristica principale di questo procedimento cautelare di assunzione preventiva della prova è la provvisoria indipendenza dal giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova, che sarà, invece, oggetto dell'autonomo e successivo giudizio di merito.
L'ATP può avere ad oggetto:
- la verifica sullo stato dei luoghi (art. 696 c. 1 c.p.c.);
- la verifica sulla qualità o condizione di cose (art. 696 c. 1 c.p.c.); la valutazione sulle cause e i danni relativi all'oggetto della verifica (art. 696 c. 2 c.p.c.)
Va ricordato altresì che la valutazione, poi, delle risultanze delle prove orali espletate in giudizio, è rimessa ad un apprezzamento di fatto del Giudice il quale, nello scegliere fra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio libero convincimento ( V. Cass. Civ. Sez. I , 17 giugno 2009 n.
14086).
Prima di esaminare e valutare le risultanze dell'attività istruttoria del giudizio di merito, è opportuno soffermarsi sugli accertamenti eseguiti dal CTU, ing. nell'ambito del procedimento per A.T.P. Per_1 ex art 696 bis c.p.c, nonché sui risultati ottenuti dal tecnico, il quale nelle considerazioni delle relazione peritale indica come causa delle fessurazioni riscontrate negli immobili delle attrici ,i lavori eseguiti nell'appartamento del convenuto . CP_1
Il predetto convenuto, si difende in giudizio, dichiarando e depositando in atti il contratto di appalto concluso e sottoscritto con la società , per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio Pt_4 immobile non contestato dalla predetta convenuta chiamata in causa.
Nell'ambito di un contratto di appalto, in materia di responsabilità per i danni arrecati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera è l'appaltatore, poiché nell'esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, salva la concorrente e solidale responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Trattandosi di responsabilità solidale, il progettista è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
In ordine invece alle prove orali espletate in giudizio e tralasciando le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale in quanto non offrono elementi utili per la formazione del convincimento del
Giudicante, è opportuno ripercorrere alla documentazione offerta nel corso del giudizio da parte dei convenuti e dalla prova testimoniale.
In relazione alla posizione del terzo Ing. : l'incarico che gli venne conferito come risulta per CP_4 tabulas sono le attività di calcolo del dimensionamento dell'architrave in cemento armato (passaggio tra la zona pranzo e il soggiorno dell'appartamento del convenuto ) e del dimensionamento CP_1 dell'architrave in acciaio (collegamento dell'antibagno con il bagno dell'appartamento del ). CP_1
L'Ing. fu incaricato dal sig. , per il tramite del Direttore deiLavori, Controparte_4 Controparte_1 geometra HE, per il calcolo di dimensionamento degli architravi in cemento armato e in acciaio e non ha mai ricoperto, perché mai conferitogli, l'incarico di direttore dei lavori né qualsiasi altro incarico tecnico in cantiere , ma alpiù effettuato soltanto i calcoli relativi la fessurazione lamentata dalle attrici. Tanto si evince dalla documentazione di causa, anche dalla SCIA del progetto presentato a suo nome e dall'escussione testimoniale del dipendente della ditta esecutrice che afferma di aver visto e sentito il impartire e verificare l'esecuzione dei lavori. CP_4
Tuttavia dagli atti di causa e dalla scrittura privata, contrariamente a quanto sostenuto dall'ing.
conferma però quanto ripetutamente affermato e comprovato dall'arch. in ordine CP_4 CP_5 ai limiti e al perimetro dei compiti allo stesso affidati. Dal contratto disciplinare di incarico . committenza privata infatti, si ricava facilmente come il concludente professionista si occupò della sola Direzione dei lavori delle opere architettoniche intese come l'insieme dei lavori inerenti all'aspetto esteriore dell'immobile, le sue finiture e la realizzazione dei lavori in accordo al progetto architettonico . La prova testimoniale del teste all'udienza Testimone_1 dell'8/2/2024: “nel momento in cui furono eseguiti i lavori di cui era presente l'arch. che CP_5 impartiva Direttive sulla loro esecuzione”, conferma quanto già documentato contrattualmente.
Tuttavia la parte convenuta costituita in giudizio, si è limitata ad eccepire la non opponibilità Pt_4 dell'accertamento tecnico preventivo nei propri confronti, superata peraltro dalla Ctu espletata in corso di causa, ma nulla ha provato nel corso dell'istruttoria per escludere la propria responsabilità in relazione alla mancanza di esatta esecuzione dei lavori appaltati a danno dei predetti tecnici incaricati.
La presenza di entrambe le figure professionali sui luoghi di causa durante l'esecuzione dei lavori non esclude la responsabilità della ditta contrattualmente responsabile dei lavori, considerato che non è emerso nel corso dell'istruttoria l'imputabilità di un qualsiasi elemento di colpa nei confronti del predetti EG .
Anche a voler considerare dirimenti le conclusioni in relazione alla causazione dei danni a cui è giunto il tecnico incaricato in sede di ATP infatti, e la documentazione allegata non indica quali elementi di causazione hanno le fessurazioni, se imputabili ad un elemento strutturale non considerato
La Compagnia Assicurativa costituita in garanzia della convenuta ditta , ha sin dalla fase Pt_4 stragiudiziale della causa, dimostrato la propria disponibilità a riconoscere il danno causato dalla propria assicurata alle attrici sulla scorta di quanto quantificato dal tecnico dalla stessa incaricato.
Ritenuta in conclusione dall'istruttoria espletata, la mancanza di responsabilità del convenuto
[...] committente dei lavori da eseguire nel proprio immobile , in considerazione del contratto di CP_1 appalto concluso con l'appaltatrice , ritenuta per converso la responsabilità della CP_10 predetta ditta per l'assenza di qualsiasi mezzo istruttorio volto ad evidenziare la responsabilità del direttore dei lavori Arch. e dell'Ing incaricato della progettazione ed esecuzione CP_5 CP_4 strutturale, ritenuta altresì determinante anche l'asserzione della Compagnia Assicurativa convenuta a seguito di relazione tecnica del proprio perito, volta a confermare la responsabilità della società esecutrice delle opere nella causazione dei danni lamentati;
accoglie la domanda e condanna la
Compagnia di Assicurazione convenuta in virtù del contratto di assicurazione, convenuta al risarcimento del danno nei confronti delle attrici .
In relazione al quantum dirimente a tal fine la CTU effettuata e depositata in atti dall'ing. . Per_2 Il Ctu incaricato nell'esatta risposta ai quesiti posti dalla sottoscritta , quantifica le opere da effettuare , con esclusione di alcuni interventi previsti in sede di ATP relativi a danni diversamente riscontrati sui luoghi di causa al momento della verifica e non riscontrabili in alcun elaborato tecnico o fotografico depositato in atti in sede di procedimento sommario .
“lo scrivente ritiene che un intervento alternativo sia quello ripristinare la continuità delle superfici interessate da fenomeni fessurativi, dovuti alla rottura dei materiali, sul muro a confine tra le proprietà e , attraverso la posa in opera di intonaco armato. Pt_1 Pt_2 Questa tipologia di intervento consentirebbe comunque di migliorare le caratteristiche meccaniche della parete in termini sia di resistenza che di rigidezza, eliminando gli effetti di eventuali lesioni isolate. Pertanto, negli interventi di ripristino di seguito riportati, si procederà alla quantificazione dell'intervento di rinforzo strutturale, così come precedentemente descritto”.
Quantifica la somma di €. 3.674,32 netti oltre €. 600 per spese tecniche e pratiche amministrative per l'appartamento dell'attrice e la somma di €. 3.478,03 netti oltre €. 600 per esborsi relativi alle Pt_1 spese tecniche e pratiche amministrative , oltre €. 900 diviso per le due predette attrice per le Pt_2 pratiche inerenti il muro di confine.
Le spese e i compensi della fase di accertamento tecnico preventivo e di causa , sono posti a carico della convenuta, anche alla luce della Ordinanza della Suprema Corte n. 13154 pubblicata il CP_11
18 Maggio 2025 seguono il principio di soccombenza come le spese di lite della fase di giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. ssa
AN ZO definitivamente decidendo la domanda proposta da e , Parte_5 Parte_1 così provvede:
- Accertata la responsabilità della convenuta società nella causazione dell'evento; Pt_4
- Condanna la Compagnia di al pagamento in favore dell'attrice Controparte_12 Pt_5
della somma complessiva di €. 4.528,03 oltre iva e interessi maturati dalla domanda giudiziale
[...]
, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €. 4.724,32 oltre iva e Parte_1 interessi dalla domanda giudiziale ,comprensive di esborsi per pratiche amministrative;
- condanna la Compagnia di Assicurazioni al pagamento degli esborsi e delle competenze di causa in favore delle attrici nella somma totale di €.
4.300 comprensive di esborsi già maggiorate , da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Luigi Franco;
- condanna la Compagnia di Assicurazioni al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ATP promosso dalle attrici, in considerazione della soccombenza in giudizio della propria assicurata , quantificate nella somma complessiva di €.
1.400 con distrazione in favore del difensore Avv. Luigi
Franco oltre le spese di liquidazione del Ctu incaricato;
- condanna la Compagnia di Assicurazioni al pagamento della liquidazione del CTU ing. Persona_3
- compensa le spese e i compensi delle altre parti in causa;
Taranto, 28 Novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa AN ZO