Ordinanza collegiale 12 marzo 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da p.e.c. registri di giustizia;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da p.e.c. registri di giustizia;
Formez Pa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Commissione Interministeriale Ripam, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, assistito dal suo Amministratore di sostegno dott. -OMISSIS-, giusta decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cronol. 28837/2018 del 14.12.2018 emesso dal Tribunale di Bari nell’ambito del procedimento n. 2902/2018 R.G.,, rappresentati e difesi, in virtù di provvedimento autorizzativo giudiziario emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bari in data 22.4.2024, dall’avv. Lorenzo Derobertis e dall’avv. Francesca Pizzutilo, anche in via disgiuntiva tra loro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo Studio del primo difensore sito in Bari, via Niccolò Pizzoli, n. 8.
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della regione IA n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073, di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023, profilo “Specialista Risorse Economiche e Finanziarie”, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, in parte qua , pubblicata sul B.U.R.P. del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione IA del 31.01.2023, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4 settembre 2023, per l'annullamento:
- dell'atto dirigenziale della regione IA n. 565 del 15.05.2023 (Cod. cifra 106/DIR/2023/00565), avente ad oggetto Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” - profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti - Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. 73 del 27.01.2023;
- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 9 maggio 2024, per l’annullamento:
- della determina dirigenziale n. 565 del 15.05.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione IA, pubblicata sul B.U.R.P. n. 46 del 18.05.2023, ad oggetto: “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. n. 73 del 27.01.2023” nella parte in cui al ricorrente incidentale non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;
- della determina dirigenziale n. 73 del 27.1.2023 a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione IA, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 2.2.2023, ad oggetto “D.D. 1250 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Area Economico-Finanziaria” – profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, n. 18 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” nella parte in cui al ricorrente incidentale non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all’art. 7, co.4, lett. a) del bando di concorso;
- dei presupposti verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui al ricorrente incidentale non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 punti per titoli di cui all’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo;
- nonché, per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente incidentale, dell’art. 7, co. 4, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui ha escluso dalla valutazione dei titoli aggiuntivi i diplomi di laurea vecchio ordinamento ovvero magistrale qualora utilizzati per l’ammissione al concorso;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale con attribuzione al ricorrente incidentale del punteggio totale di 28,5.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione IA e di Formez Pa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Regione IA ha indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria “D”, per vari profili professionali, con 27 bandi, tra cui, per quanto di interesse, il bando n. 25 - area professionale “Economico- Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico-Finanziarie” - ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, per n. 18 posti.
La selezione è avvenuta mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, con l’utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei titoli.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando ha prescritto il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.
Quanto ai criteri di attribuzione dei punteggi inerenti ai titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei “titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”.
Il succitato art. 7, comma 4, lett. a) ha previsto per i titoli di studio fino a un massimo di punti 8, così suddivisi:
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso; - 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.
L’odierno ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, ha dichiarato di essere in possesso del diploma di laurea “vecchio ordinamento” in “Economia e commercio”, equiparato alla laurea magistrale LM-77 (“Scienze Economico - Aziendali”), utilizzata quale titolo di accesso.
Il deducente ha superato le prove di concorso.
Con determinazione dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023, la regione IA ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva in questione, nella quale lo stesso si è collocato al posto n. 55, con il punteggio complessivo di 27.
1.1 - Il ricorrente ha impugnato gli atti, di cui in epigrafe, lamentando, essenzialmente, l’omessa attribuzione del punteggio di 1,5 in suo favore, in relazione alla Laurea (DL) “vecchio ordinamento” in “Economia e Commercio”.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 1 dPR 487/1994. Violazione e falsa applicazione del d.M. (ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica) 11.02.1994 e s.m.i., della Circolare del Ministero della Funzione pubblica n. 6350 del 27.12.2000, del d.M. 22.10.2004 n. 270, nonché del d.i. 09.07.2009 e relativa tabella. Violazione del bando di concorso (art. 2). Violazione dell’artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Illogicità e irragionevolezza. Carenza di istruttoria. Travisamento. Sviamento.
Ha rappresentato che l’art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, prevede l’equivalenza tra la laurea di vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).
Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata, sussisterebbe solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.
Il ricorrente, che assume di essere in possesso della laurea vecchio ordinamento (DL), dovrebbe ottenere un punteggio ulteriore rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L).
L’art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), sarebbe illegittimo, così come la graduatoria finale nella parte in cui non sono stati attribuiti i detti punti al ricorrente.
Sarebbe, infatti, evidente la disparità di trattamento rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.
Il bando dovrebbe essere interpretato nel senso che ai possessori di laurea “vecchio ordinamento” o magistrale a ciclo unico, quale il ricorrente, andrebbero attribuiti 1,5 punti ex art. 7, comma 4, lett. a), con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 28,50. Ai fini della prova di resistenza, difatti, il ricorrente si collocherebbe al 10° posto raggiungendo il punteggio di 28,50 (27,00 + 1,5 punti, ex art. 7 comma 4, lettera a), in posizione dunque utile fra i vincitori del concorso.
1.2 - La regione IA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Ha rappresentato la necessità di integrazione del contraddittorio.
1.3 - Con motivi aggiunti del 4 settembre 2023, il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
1.4 - Con memoria difensiva del 30 gennaio 2024, parte ricorrente, preso atto dell’avvenuto deposito in data 23 gennaio 2024 da parte della regione IA del contratto di assunzione a tempo determinato triennale stipulato con l’Amministrazione, ha espressamente dedotto di avere, comunque, interesse alla definizione del giudizio, rappresentandone la permanente utilità, considerato che L’accoglimento della domanda consentirebbe al ricorrente di collocarsi al 10° posto raggiungendo il punteggio di 28,50 (27 + 1,5 punti, ex art. 7 comma 4, lett. a), ovvero la decima posizione utile, rientrando nel novero dei vincitori del concorso de quo.
Pertanto, la diversa posizione soggettiva di vincitore di concorso, rispetto a quella di assunto a seguito di scorrimento, determina il permanere dell’interesse in capo al ricorrente alla decisione del presente ricorso che, in caso di esito favorevole, consentirebbe peraltro la spendita del titolo in altri concorsi pubblici, oltreché una posizione oggettivamente migliore nella graduatoria relativa al suo profilo lavorativo.
L’interesse fatto valere non si limita infatti all’assunzione ma, come specificatamente indicato, è teso a ottenere la qualifica di vincitore del concorso de quo.
In altri termini, la corretta attribuzione del punteggio al dott. -OMISSIS-determinerebbe la sua collocazione fra i vincitori del concorso.
Sul punto è indubbia la diversa e differente spendibilità, anche sotto il profilo curricolare, del prestigio derivante dall’aver vinto un concorso pubblico, rispetto a un’assunzione avvenuta per scorrimento della graduatoria concorsuale degli “idonei non vincitori”.
Si ribadisce, quindi, che la vincita di un concorso pubblico, oltre l’assunzione, comporta altri effetti quali: l’ottenimento di un ulteriore punteggio in futuri concorsi pubblici, il prestigio curricolare e una eventuale preferenza nell’organizzazione interna dell’ente rispetto ai candidati che seguono in graduatoria.
1.5 - Con memoria difensiva del 2 febbraio 2024, la regione IA ha ulteriormente svolto le proprie difese.
1.6 - Con memoria di replica del 15 febbraio 2024, parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte con la precedente memoria difensiva del 30 gennaio 2024.
1.7 - Con ordinanza n. 326, pubblicata e comunicata il 12 marzo 2024, questa sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.8 - Parte ricorrente ha provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
1.9 - Si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS-.
Ha proposto - inoltre - ricorso incidentale, per il caso di accoglimento del ricorso principale, domandando l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, nei limiti del suo interesse.
Ha chiesto l’accertamento del suo diritto a conseguire anche egli il punteggio aggiuntivo di 1,5 per il possesso della laurea quadriennale “vecchio ordinamento”, con condanna dell’Amministrazione a inserire il ricorrente incidentale nella graduatoria con il punteggio complessivo di 28,5 (27 + 1,5).
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1.- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 del Bando di concorso. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio del buon andamento amministrativo. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, motivazione carente, erronea e perplessa.
1.10 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.11 - In particolare, in data 8 ottobre 2024, la regione IA ha depositato in giudizio il contratto di assunzione a tempo indeterminato, stipulato dall’Amministrazione con il ricorrente principale in data 6 febbraio 2024.
Ha controdedotto che l’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, avvenuta nelle more del giudizio, determinerebbe l’avvenuta cessazione della materia del contendere o, comunque, il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla definizione dell’odierno giudizio.
Quanto al ricorso incidentale presentato dal signor -OMISSIS-, ne ha eccepito l’irricevibilità per tardività, trattandosi sul punto di richiesta di tutela di un pari interesse che avrebbe dovuto esser azionato nei termini processualmente previsti .
1.12 - Parte ricorrente ha ribadito il proprio interesse alla decisione del merito del ricorso, rappresentandone la permanente utilità, nei termini sopra riportati.
1.13 - All’udienza pubblica del 20 novembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - In via preliminare, circa la necessità di integrare il contraddittorio disposta con la succitata ordinanza n. 326, pubblicata e comunicata il 12 marzo 2024, come riconosciuto dalla stessa Regione (cfr. la memoria difensiva del 17 ottobre 2024), risulta adempiuta da parte del ricorrente principale la disposta integrazione del contraddittorio, che, pertanto, risulta integro (si veda il tempestivo deposito documentale in data 14 marzo 2024).
3. - Premesso che, come si evince dall’esposizione in fatto, parte ricorrente ha tempestivamente rappresentato la permanente utilità alla decisione del ricorso nel merito (con l’espressa indicazione dei perseguiti interessi diversi e ulteriori rispetto a quello della - sola - assunzione alle dipendenze della regione IA), il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato.
4. - Il ricorrente principale lamenta, essenzialmente, la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea “vecchio ordinamento” in “Economia e Commercio” (titolo superiore rispetto alla laurea triennale), equiparata alla laurea magistrale LM-77 (“Scienze Economico - Aziendali”), indicata dal bando ai fini dei requisiti di ammissione.
4.1 - La doglianza è fondata.
Questa sezione ha già scrutinato la fondatezza di analoghe censure (cfr. le sentenze n. 211 e 212 del 22 febbraio 2024; n. 309 in data 11 marzo 2024; n. 524 del 26 aprile 2024; n. 656 del 23 maggio 2024; n. 828 in data 8 luglio 2024; 22 ottobre 2024, n. 1114). A tale orientamento si intende dare continuità.
Invero, occorre evidenziare che il bando di concorso de quo , all’art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso , ha richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso, quale titolo di studio, alternativamente della laurea di primo livello (L), del diploma di laurea (DL), ovvero di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione.
La valutazione dei titoli di studio (art. 7) avrebbe riguardato quelli ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti - tra i quali è stata prevista l’attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso.
Quindi, il bando prevede, alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura in esame, il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea “vecchio ordinamento”, in applicazione della circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’art. 3 del citato regolamento ministeriale.
Ciò premesso, deve convenirsi con il ricorrente che contesta il medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, il diploma di laurea (DL “vecchio ordinamento”), qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (il riferimento è all’art. 7 del bando, in parte qua, clausola non immediatamente escludente, il che comporta il concretizzarsi dell’effettiva lesività solo all’esito della valutazione dei titoli, “cristallizzata” nell’approvazione della graduatoria definitiva - come controdedotto dal ricorrente, con la conseguente insussistenza di ogni profilo di tardività).
Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, citata anche dal ricorrente principale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza ter , 7 dicembre 2021, n. 12613), il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale (articolati su di un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituiscono un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sezione quarta, 26 ottobre 2022, n. 13846 e ulteriore giurisprudenza ivi citata - Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022 ). Infatti, sarebbe “illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, di conferma di Tar Lazio, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Id., sez. IV, 23 settembre 2022, n. 12130, non appellata). Tale interpretazione è stata del resto già condivisa dalla Sezione in recenti pronunce (cfr. sentenza 29 marzo 2023, n. 3243) (Consiglio di Stato, sezione terza, 21 giugno 2023, n. 6108).
Pertanto, qualora tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un’illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.
Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea “breve” triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione IA), deve, comunque, tenersi conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.
La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dai distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ( Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo gica), in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3, comma 4, d.M. n. 270/2004), mentre il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. 3, comma 6, d.M. n. 270/2004).
Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittimo, in parte qua , l’art. 7 del bando (e l’interpretazione svolta dalla Commissione di concorso), che ha condotto all’omessa considerazione del titolo di laurea posseduto dal ricorrente principale (nel caso di specie, la laurea “vecchio ordinamento” in “Economia e Commercio”), superiore rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.
In senso contrario non vale la giurisprudenza invocata da ultimo dalla difesa dell’Amministrazione regionale, che ha respinto i ricorsi dei candidati sulla base del principio di autoresponsabilità dichiarativa, escludendo il punteggio aggiuntivo.
Nella vicenda valutata da questo Collegio, infatti, si evince dall’esame delle modalità di partecipazione al concorso, comunque, che l’istante non avrebbe potuto far valere il titolo aggiuntivo: la lex specialis , infatti, consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia quella frutto di un percorso di studi più articolato (LM o DL o LS), ma non consentiva di far valere altresì la laurea magistrale a ciclo unico o “vecchio ordinamento” quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo necessario per partecipare.
Tale illegittimo impedimento, pertanto, non consente di far valere il principio di autoresponsabilità dichiarativa.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa in ultimo richiamata dalla regione (T.A.R. Lazio, n. 4188 del 2023) conferma la correttezza dell’orientamento interpretativo esposto in precedenza, in quanto dalla stessa si evince che i candidati avrebbero potuto “indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso; ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli”; in altri termini, secondo detta giurisprudenza, la laurea magistrale avrebbe potuto essere considerata tra i titoli aggiuntivi, essendo oggettivamente diversa da quella triennale, ma il candidato non l’aveva correttamente indicata nella domanda di partecipazione (in cui aveva fatto riferimento alla laurea triennale). Tutto ciò nell’ambito di una procedura concorsuale (quella all’esame del T.A.R. Lazio), la cui disciplina - diversa rispetto a quella all’attenzione di questo Collegio - consentiva di far valere il titolo di laurea superiore, per cui, in base al principio di autoresponsabilità, il Tribunale capitolino ha ritenuto di respingere il ricorso.
Da quanto sopra, consegue l’annullamento degli atti impugnati in parte qua e il riconoscimento al ricorrente principale del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo in questione (laurea “vecchio ordinamento” - a ciclo unico - in “Economia e commercio”).
5. - Il ricorso incidentale è improcedibile.
Invero, il ricorso incidentale - finalizzato, per espressa formulazione di parte, al mantenimento dell’assunzione (pag. 8 del ricorso incidentale, laddove il deducente circoscrive il suo interesse a scongiurare gli effetti a danno del deducente di pronunce eversive dello stabilito ordine di graduatoria che potrebbero mettere a rischio il risultato conseguito dell’assunzione, come pure ribadito nella memoria difensiva del 18 ottobre 2024, pag. 2, in cui si fa riferimento a finalità conservative/difensive del posto di lavoro/bene della vita e alla evidente finalità di stabilizzare gli effetti della svolta assunzione ) - risulta superato dal contratto di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente principale, stipulato già sulla base della graduatoria come approvata con i gravati atti, senza intaccare la posizione in graduatoria dell’interessato.
6. - In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’art. 7 del bando di concorso, nei termini sopra indicati e nei limiti dell’interesse di parte ricorrente principale, della graduatoria finale formatasi sulla base dell’illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi svolta alla luce della medesima norma del bando di concorso, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei candidati, nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente principale il punteggio di 27, senza tener conto della laurea “vecchio ordinamento” in “Economia e commercio” (punti 1,5).
Da quanto sopra, consegue il riconoscimento al ricorrente principale del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo, costituito nel caso di specie dalla laurea “vecchio ordinamento” in “Economia e commercio”.
Rimane ferma ogni decisione conseguente alla presente sentenza, che la regione IA riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dal ricorrente principale.
Il ricorso incidentale è improcedibile.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate, che involgono questioni interpretative di non agevole soluzione e sulle quali, all’epoca di indizione della procedura e della formulazione del bando, non si era consolidato l’odierno orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (sezione prima) accoglie in parte qua il ricorso introduttivo principale, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente principale, e, per l’effetto, annulla l’art. 7 del bando di concorso nei sensi di cui in motivazione, la determina dirigenziale della regione IA n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori nonché le ulteriori determinazioni regionali impugnate, i verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei concorrenti, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente principale il punteggio di 27, senza considerare il punteggio aggiuntivo di 1,5 per il possesso della laurea “vecchio ordinamento” succitata.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.