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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 233 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio degli Avv.ti Damiano Arra e Giampaolo Pilia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in adesione, convenuto e
(c.f. , (c.f. , Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._7 CP_7 C.F._8
(c.f. ), (c.f. ), CP_8 C.F._9 Controparte_9 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Controparte_10 C.F._11 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_3 C.F._13 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 CP_11 C.F._15 CP_12
, (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_13 C.F._17 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._18 Parte_6 C.F._19 Controparte_14
pagina 1 di 6 ) e (c.f. ), C.F._20 Controparte_15 C.F._21 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare quanto in premessa esposto, conseguentemente: dichiarare (nato in [...] l'[...], C.F.: ) Parte_1 C.F._1 proprietario per intervenuta usucapione ventennale, del terreno agricolo sito in Comune di Bari Sardo alla località "Bau Enì", catastalmente identificato al foglio 26 mappale 278 di mq. 11.718 circa, confinante con proprietà (mapp. 279), strada consortile di bonifica (mapp. 76), Controparte_15 proprietà (mapp. 205), stradello privato in comproprietà Parte_1 Parte_1 [...]
e (mapp. 208), salvo altri. Pt_7 CP_16 Persona_1
Vinte le spese di causa in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione in adesione): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la domanda proposta dall'attrice e compensare le spese di lite fra le parti".
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno agricolo sito in Bari Sardo in località “Bau Eni” e distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 278.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dall'anno 2018 e sino all'attualità, per essere subentrato, in forza di scrittura privata di compravendita del 14.05.2018, nel possesso sullo stesso esercitato dal suo dante causa CP_1
, il quale lo ha posseduto dal 1985 al 2018.
[...]
L'attore ha assunto che ha utilizzato il terreno arandolo e coltivandolo ad erbaio, Controparte_1 recintandolo con rete metallica e pali in ferro, eseguendo la pulizia periodica dello stesso e concedendolo in affitto a terzi per il pascolo. Egli ha assunto di essere subentrato nel possesso esercitato dal suo dante causa provvedendo a sistemare la recinzione presente sul fondo, a spietrarlo, a dissodarlo e ad ararlo, nonché occupandosi della potatura periodica delle piante di ulivo ivi presenti, della raccolta dei frutti, della fresatura del terreno, dello sfalcio dell'erba, della pulizia dei confini e, nel
2022, impiantandovi un uliveto. pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda proposta da parte Controparte_1 attrice e ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
pagina 3 di 6 Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno oggetto della domanda per un periodo di oltre vent'anni, prima, in capo a e, poi, all'attore. Controparte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso dagli stessi esercitato in via esclusiva, individuando con esattezza e precisione i confini del terreno oggetto della domanda, che hanno riconosciuto nell'estratto di mappa esibitogli in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, rese all'udienza del 22 ottobre 2025). Testimone_2
e hanno riferito che, nel 2018, l'attore ha acquistato da Testimone_1 Testimone_2 CP_1
un terreno sito in agro di Bari Sardo in località “Bau Eni”, dell'estensione di cica un ettaro, che,
[...] da tale data, lo stesso utilizza per scopi agricoli, senza concederlo ad uso pascolo come faceva il precedente proprietario. Essi hanno riferito che l'attore ha recintato il fondo con rete metallica e pali in ferro, chiusa con un cancello posto sul lato confinante con la strada consortile, nonché provveduto a spietrarlo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici (ruspa e camion), incaricando, a tal fine, Tes_2
come dallo stesso confermato in udienza.
[...]
Inoltre, gli stessi hanno riferito che l'attore si occupa anche personalmente di eseguire i lavori agricoli sul terreno, anche in quanto munito di propri mezzi meccanici (trattore, aratro, trincia erbe), precisando pagina 4 di 6 che lo stesso ha provveduto ad ararlo e seminarlo a grano, occupandosi anche della potatura delle piante di ulivo ivi presenti nonché della messa a dimora di piante di carrubo e ha provveduto alla coltivazione dell'orto stagionale. Inoltre, sul terreno è presente un impianto di irrigazione collegato ad un pozzo realizzato dallo stesso attore su un terreno vicino al cancello di ingresso.
I testi hanno saputo riferire che, prima dell'attore, ha utilizzato in via esclusiva il terreno CP_1 in questione, dal 1980/1985 al 2018, arandolo ad erbaio, seminandolo (avena, orzo e grano) e ricavando del foraggio, occupandosi della pulizia annuale dello stesso, nonché concedendolo a pascolo a terze persone, tra cui lo stesso teste , il quale ha confermato la circostanza, precisando Testimone_1 di avergli dato in cambio, a titolo di corrispettivo, qualche agnello e del letame. Infine, i testi hanno riferito che, quando il terreno era utilizzato dal i confini del fondo erano delimitati da una CP_1 recinzione che si alternava con le siepi naturali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente i fatti e hanno riferito in maniera univoca sulle modalità di utilizzo del terreno da parte dell'attore e del suo dante causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi e della frequentazione dei luoghi oggetto di causa, per avervi svolto personalmente dei lavori su loro incarico (teste , il quale ha riferito di essere stato Testimone_2 incaricato sia da che da di svolgere dei lavori di movimento terra Parte_1 Controparte_1 sul fondo, nei rispettivi periodi di utilizzo esclusivo) o per avervi condotto al pascolo il proprio gregge
(teste ). Testimone_1
Pertanto, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del terreno sito in Bari Sardo in località “Bau Eni” (foglio 26 particella 278), per averlo posseduto a far data dall'anno 2018 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso bene da , Controparte_1 producendo copia della scrittura privata di compravendita del 14 maggio 2018 (doc. 20, atto di citazione), con la quale quest'ultimo ha disposto del terreno in suo favore. Tale documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1 la proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del suo dante causa . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 5 di 6 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che si è costituito in giudizio senza contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. proprietario del terreno distinto al Parte_1 C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 278 (seminativo);
2) spese compensate riguardo a;
Controparte_1
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 233 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega a margine dell'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio degli Avv.ti Damiano Arra e Giampaolo Pilia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega in calce alla comparsa di costituzione in adesione, convenuto e
(c.f. , (c.f. , Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._7 CP_7 C.F._8
(c.f. ), (c.f. ), CP_8 C.F._9 Controparte_9 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Controparte_10 C.F._11 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._12 Parte_3 C.F._13 Parte_4
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 CP_11 C.F._15 CP_12
, (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_13 C.F._17 Parte_5
), (c.f. ), (c.f. C.F._18 Parte_6 C.F._19 Controparte_14
pagina 1 di 6 ) e (c.f. ), C.F._20 Controparte_15 C.F._21 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare quanto in premessa esposto, conseguentemente: dichiarare (nato in [...] l'[...], C.F.: ) Parte_1 C.F._1 proprietario per intervenuta usucapione ventennale, del terreno agricolo sito in Comune di Bari Sardo alla località "Bau Enì", catastalmente identificato al foglio 26 mappale 278 di mq. 11.718 circa, confinante con proprietà (mapp. 279), strada consortile di bonifica (mapp. 76), Controparte_15 proprietà (mapp. 205), stradello privato in comproprietà Parte_1 Parte_1 [...]
e (mapp. 208), salvo altri. Pt_7 CP_16 Persona_1
Vinte le spese di causa in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione in adesione): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere la domanda proposta dall'attrice e compensare le spese di lite fra le parti".
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno agricolo sito in Bari Sardo in località “Bau Eni” e distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 278.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dall'anno 2018 e sino all'attualità, per essere subentrato, in forza di scrittura privata di compravendita del 14.05.2018, nel possesso sullo stesso esercitato dal suo dante causa CP_1
, il quale lo ha posseduto dal 1985 al 2018.
[...]
L'attore ha assunto che ha utilizzato il terreno arandolo e coltivandolo ad erbaio, Controparte_1 recintandolo con rete metallica e pali in ferro, eseguendo la pulizia periodica dello stesso e concedendolo in affitto a terzi per il pascolo. Egli ha assunto di essere subentrato nel possesso esercitato dal suo dante causa provvedendo a sistemare la recinzione presente sul fondo, a spietrarlo, a dissodarlo e ad ararlo, nonché occupandosi della potatura periodica delle piante di ulivo ivi presenti, della raccolta dei frutti, della fresatura del terreno, dello sfalcio dell'erba, della pulizia dei confini e, nel
2022, impiantandovi un uliveto. pagina 2 di 6 Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda proposta da parte Controparte_1 attrice e ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
pagina 3 di 6 Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno oggetto della domanda per un periodo di oltre vent'anni, prima, in capo a e, poi, all'attore. Controparte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso dagli stessi esercitato in via esclusiva, individuando con esattezza e precisione i confini del terreno oggetto della domanda, che hanno riconosciuto nell'estratto di mappa esibitogli in udienza, individuando anche l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, rese all'udienza del 22 ottobre 2025). Testimone_2
e hanno riferito che, nel 2018, l'attore ha acquistato da Testimone_1 Testimone_2 CP_1
un terreno sito in agro di Bari Sardo in località “Bau Eni”, dell'estensione di cica un ettaro, che,
[...] da tale data, lo stesso utilizza per scopi agricoli, senza concederlo ad uso pascolo come faceva il precedente proprietario. Essi hanno riferito che l'attore ha recintato il fondo con rete metallica e pali in ferro, chiusa con un cancello posto sul lato confinante con la strada consortile, nonché provveduto a spietrarlo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici (ruspa e camion), incaricando, a tal fine, Tes_2
come dallo stesso confermato in udienza.
[...]
Inoltre, gli stessi hanno riferito che l'attore si occupa anche personalmente di eseguire i lavori agricoli sul terreno, anche in quanto munito di propri mezzi meccanici (trattore, aratro, trincia erbe), precisando pagina 4 di 6 che lo stesso ha provveduto ad ararlo e seminarlo a grano, occupandosi anche della potatura delle piante di ulivo ivi presenti nonché della messa a dimora di piante di carrubo e ha provveduto alla coltivazione dell'orto stagionale. Inoltre, sul terreno è presente un impianto di irrigazione collegato ad un pozzo realizzato dallo stesso attore su un terreno vicino al cancello di ingresso.
I testi hanno saputo riferire che, prima dell'attore, ha utilizzato in via esclusiva il terreno CP_1 in questione, dal 1980/1985 al 2018, arandolo ad erbaio, seminandolo (avena, orzo e grano) e ricavando del foraggio, occupandosi della pulizia annuale dello stesso, nonché concedendolo a pascolo a terze persone, tra cui lo stesso teste , il quale ha confermato la circostanza, precisando Testimone_1 di avergli dato in cambio, a titolo di corrispettivo, qualche agnello e del letame. Infine, i testi hanno riferito che, quando il terreno era utilizzato dal i confini del fondo erano delimitati da una CP_1 recinzione che si alternava con le siepi naturali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente i fatti e hanno riferito in maniera univoca sulle modalità di utilizzo del terreno da parte dell'attore e del suo dante causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi e della frequentazione dei luoghi oggetto di causa, per avervi svolto personalmente dei lavori su loro incarico (teste , il quale ha riferito di essere stato Testimone_2 incaricato sia da che da di svolgere dei lavori di movimento terra Parte_1 Controparte_1 sul fondo, nei rispettivi periodi di utilizzo esclusivo) o per avervi condotto al pascolo il proprio gregge
(teste ). Testimone_1
Pertanto, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del terreno sito in Bari Sardo in località “Bau Eni” (foglio 26 particella 278), per averlo posseduto a far data dall'anno 2018 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso bene da , Controparte_1 producendo copia della scrittura privata di compravendita del 14 maggio 2018 (doc. 20, atto di citazione), con la quale quest'ultimo ha disposto del terreno in suo favore. Tale documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato Parte_1 la proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello del suo dante causa . Controparte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 5 di 6 della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che si è costituito in giudizio senza contestare la domanda di parte Controparte_1 attrice e chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, anche in forza di accessione del possesso, dichiara (c.f. proprietario del terreno distinto al Parte_1 C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 26, particella 278 (seminativo);
2) spese compensate riguardo a;
Controparte_1
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6