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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e così composta:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) d.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 78/22 R.G. vertente
tra
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Princiotta del foro di Patti C.F. CodiceFiscale_2 email: p.e.c. giusta procura allegata Email_1 Email_2 all'atto di appello indirizzo p.e.c. presso cui intende ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria:
Email_3 Email_4
Appellante
e
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
Sant'Agata di Militello (ME), Via Magenta n.128 presso lo studio dell'AVV. ROSARIO DI BLASI del Foro di Patti (c.f. ), che lo rappresenta e lo difende, giusta procura alle liti C.F._4 rilasciata su di un foglio separato allegato alla comparsa di costituzione con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente giudizio al seguente nr. di Fax: ovvero al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): P.IVA_1 avv. Email_5
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1002/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data
21.12.2021 e pubblicata in data 22.12.2021
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza emessa in data 21.12.2021 e pubblicata in data 22.12.2021, con cui il Tribunale di Patti aveva accertato la responsabilità di esso convenuto per la violazione degli obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione nei confronti dell'attore e lo aveva condannato al pagamento, CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di euro 84.125,00 oltre interessi nonché al pagamento delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il instando per il rigetto del gravame . CP_1
Superato il vaglio di ammissibilità dell'appello , la causa, dopo un periodo di congelamento dovuto ad impedimento del Consigliere relatore, con decreto del Presidente di Sezione del 17.01.2025 veniva assegnata allo scrivente relatore e rinviata per la decisione ad udienza da celebrarsi secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 16-14.04.2025 , rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte e che ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”, rinviava alla data del 24.06.2025 con assegnazione di un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza.
Nonostante la regolare comunicazione dell'ordinanza in questione, nessuna delle parti provvedeva al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza predetta e con ordinanza del 25.06.2025 la Corte assumeva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che il doppio mancato deposito delle note di trattazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c.. Secondo quanto previsto dall'art. 350 c.p.c. , l'estinzione del processo in sede di appello è dichiarata
“nei modi e nelle forme previsti nell'art. 348 terzo comma c.p.c.” .
E poiché, nella specie, il giudizio pendeva davanti alla Corte in composizione collegiale, la pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo) va effettuata con sentenza .
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.78/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 1002/2021 Parte_1 emessa dal Tribunale di Patti in data 21.12.2021 e pubblicata in data 22.12.2021 così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 25.06.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini