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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 57/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 57 / 2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Lovelli Alfredo e Lovelli Parte_1
Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in
Perugia, Viale dell'Acacia 169
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Cutini Silvia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia,
Piazza d'Italia 9
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATO- CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 859/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 15.12.2022, pubblicata il
19.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 757/2021, con la quale era pagina 1 di 7 stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla medesima avverso l'impresa di assicurazione del veicolo Pt_1 condotto da – convenuti contumace – per le lesioni subite Controparte_2 in occasione di sinistro stradale verificatosi in data 17.02.2020. Il
Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
“accoglie la domanda proposta da parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Controparte_2 al pagamento, in solido fra loro e in favore di della somma Parte_1 di euro 8.492,92, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di c.t.u. come in atti liquidate.”
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi, con tre motivi di impugnazione, dell'erroneo accertamento in ordine alla corresponsabilità della per quanto Pt_1 accaduto, posto che la stessa aveva iniziato l'attraversamento molto prima che il conducente si immettesse nella rotatoria, con la conseguenza che il danno andava risarcito per intero e non all'80%; della erronea quantificazione del danno subito sia relativamente al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale;
della erronea compensazione integrale delle spese di lite, sussistendo al più i presupposti per una parziale compensazione delle stesse, ponendole per il resto a carico dei convenuti.
3.In data 7.06.2023 si è costituita Controparte_3
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituito , rimanendo contumace. Controparte_2
4.Con ordinanza dell'11.07.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
5.1 Quanto alla dinamica dell'incidente, ritiene la Corte che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la “con la propria Pt_1 condotta, imprudente e in violazione delle regole della circolazione stradale, abbia contribuito alla causazione del sinistro”. Ed invero, la pagina 2 di 7 motivazione sul punto appare contraddittoria e non coerente con le risultanze istruttorie.
Nello specifico, afferma il primo giudice “In questo senso, si deve considerare che, dalle fotografie scattate sul luogo del sinistro e sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti della testimone oculare risulta chiaramente che la ha Testimone_1 Pt_1 attraversato la rotatoria perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli
e al di fuori delle strisce pedonali omettendo di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata. Tale condotta risulta invero imprudente, in quanto, ai sensi dell'art. 190 comma 5 C.d.S., “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”; dunque, tenuto conto della norma in questione, sarebbe stato comunque onere del pedone accertarsi che nessun veicolo sopraggiungesse dalla sua sinistra e dare la precedenza ai veicoli in transito. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, si deve ritenere che la con la propria Pt_1 condotta, imprudente ed in violazione delle regole della circolazione stradale, abbia contribuito alla causazione del sinistro”. Nel contempo, si afferma nella sentenza impugnata che “La convenuta, infatti, non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si rileva che il conducente del veicolo è stato sanzionato per violazione dell'art. 191 comma 2 C.d.s. (cfr. doc. all memoria 183 comma 6 n.2 attore), norma in virtù della quale “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza” come avvenuto nel caso di specie. Risulta infatti, sia dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale che dalle dichiarazioni rilasciate dalla testimone che, al momento Testimone_1 dell'urto, il pedone si trovasse già all'interno della carreggiata per raggiungere il marciapiede sito sul lato interno della rotonda e, pertanto, il conducente dell'autovettura si sarebbe dovuto accorgere della presenza dello stesso immettendosi nel flusso stradale mantenendo una condotta di guida prudente e conforme al dettato normativo. Da ultimo, poi, non vi è prova del fatto che il conducente, prima di immettersi nel flusso stradale abbia controllato il sopraggiungere di veicoli dal lato destro della rotonda, né che lo stesso abbia tenuto una velocità adeguata alle
pagina 3 di 7 condizioni ed alle caratteristiche della strada tali da impedirgli di frenare tempestivamente per evitare l'impatto con il pedone”.
Ebbene, deve, in primo luogo, rilevarsi che la sig.ra Testimone_1 presente al momento dell'incidente e sentita dai Vigili Urbani di
Marsciano, ha reso dichiarazioni sufficientemente precise, affermando “Mi trovavo all'interno del piazzale del distributore e con l'auto mi accingevo, dopo aver fatto rifornimento, ad uscire dallo stesso. Mi incolonnavo dietro a una Fiat Punto di colore grigio che stava anch'essa per uscire dal piazzale. L'auto davanti a me era ferma all'intersezione e suppongo che stesse guardando alla sua sinistra da dove proveniva una fila di auto. Ho visto la signora proveniente dal marciapiede di destra che passava davanti al veicolo: proprio nel momento in cui il pedone si trovava davanti all'autovettura questa ripartiva investendola. La sig.ra cadeva a terra e vedevo volare in aria il telefono cellulare e gli occhiali da vista”.
Dalla testimonianza in questione e dai rilievi fotografici in atti, se è vero che “risulta chiaramente che la ha attraversato la rotatoria Pt_1 perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e al di fuori delle strisce pedonali”, non altrettanto può dirsi che la stessa abbia omesso
“di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata”, posto che quando la predetta ha iniziato l'attraversamento della rotatoria, il conducente della Fiat Punto non era affatto in transito sulla carreggiata, ma fermo all'intersezione di uscita dal piazzale, in procinto di immettersi sulla rotatoria e intento a guardare solo alla sua sinistra da dove proveniva una fila di auto. Secondo la testimone, l'autovettura ripartiva nel momento in cui la signora si trovava proprio davanti all'auto, così investendola. Nello specifico, il conducente, prima di immettersi non ha controllato né il sopraggiungere di veicoli dal lato destro, né cosa ci fosse davanti la sua auto. La transitava davanti al veicolo quando Pt_1 questo era fermo allo stop e ripartiva proprio mentre la signora era praticamente quasi al centro della strada tra le due corsie della rotatoria. Tanto si desume dalle fotografie scattate dai VV. UU ( cfr. foto nn.4,10 e 11) dalle quali si evince che il conducente nell'iniziare la marcia non circolava parallelamente al marciapiede di destra, ma in direzione della corsia interna dove quasi era giunta la e che Pt_1
l'impatto è avvenuto con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo, posizionato circa al centro tra le due corsie della rotatoria. Inoltre, pagina 4 di 7 come risulta dalle fotografie depositate dalla Assicurazione convenuta in primo grado, non vi era un passaggio pedonale per attraversare la strada e raggiungere la rotonda. Non vi è dubbio che il conducente della Fiat Punto ha violato l'art.191,n.2,Cd.S. che prevede che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”, posto che non è revocabile in dubbio che la aveva già iniziato l'attraversamento e Pt_1 impegnato la carreggiata quando l'auto era ferma allo stop. Da tanto consegue l'esclusiva responsabilità del conducente nella Controparte_2 causazione del sinistro e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto una corresponsabilità della nella misura del 20% Pt_1 nella causazione del sinistro.
5.2 All'accoglimento del primo motivo di impugnazione, consegue all'evidenza anche l'accoglimento della doglianza relativa al quantum, dovendosi liquidare per l'intero, e non con la decurtazione del 20%, la somma di € 10.626,15 come quantificata dal giudice di prime cure per i ristoro del danno non patrimoniale e patrimoniale, già detratto l'acconto ricevuto dalla pari ad € 2950,00, dovendosi, per converso, Pt_1 confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le ulteriori richieste di risarcimento del danno patrimoniale, posto che parte attrice non ha fornito alcuna prova né dell'effettivo danneggiamento degli occhiali e del telefono cellulare ( non potendosi ritenere tale circostanza provata dal fatto che il teste ha visto volare per aria il Tes_1 cellulare e gli occhiali da vista), né della marca o modello dei beni danneggiati, né del loro valore di mercato, non costituendo prova di tali asseriti danni il deposito di una fattura per l'acquisto di occhiali in data 14.03.2020 e di una fattura per l'acquisto di un telefono cellulare in data 27.05.2020, acquisti avvenuti a distanza di qualche mese dall'incidente.
Posto che l'Assicurazione ha già versato la somma di € 8.492,92, oltre interessi legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, gli appellati vanno condannati a versare l'ulteriore somma di € 2.123,23 , oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado all'effettivo saldo.
5.3 Infine, merita accoglimento anche il terzo motivo di impugnazione, avendo dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di soccombenza, sebbene mitigato, in ragione dell'effettivo decisum, con una pagina 5 di 7 compensazione del 50%, mentre le spese di CTU devono essere poste a carico della parte soccombente.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.
n. 859/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 15.12.2022, pubblicata il 19.12.2022, nella causa iscritta al n. r.
g. 757/2021
1. Condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e al pagamento, in solido tra Controparte_2 loro e in favore di della ulteriore somma di € 2.123,23 Parte_1
, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado all'effettivo saldo ( € 10.626,15 , detratto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 8.492,92);
2. Condanna in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. e al pagamento, in solido Controparte_2 tra loro e in favore di delle spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
spese da compensarsi nella misura del 50%. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e;
Controparte_2
3. condanna in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. e al pagamento, in solido Controparte_2 tra loro e in favore di delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 57 / 2023 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Lovelli Alfredo e Lovelli Parte_1
Giovanni, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in
Perugia, Viale dell'Acacia 169
APPELLANTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Cutini Silvia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia,
Piazza d'Italia 9
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATO- CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “lesione personale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 859/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 15.12.2022, pubblicata il
19.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 757/2021, con la quale era pagina 1 di 7 stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla medesima avverso l'impresa di assicurazione del veicolo Pt_1 condotto da – convenuti contumace – per le lesioni subite Controparte_2 in occasione di sinistro stradale verificatosi in data 17.02.2020. Il
Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha così statuito:
“accoglie la domanda proposta da parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Controparte_2 al pagamento, in solido fra loro e in favore di della somma Parte_1 di euro 8.492,92, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di c.t.u. come in atti liquidate.”
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi, con tre motivi di impugnazione, dell'erroneo accertamento in ordine alla corresponsabilità della per quanto Pt_1 accaduto, posto che la stessa aveva iniziato l'attraversamento molto prima che il conducente si immettesse nella rotatoria, con la conseguenza che il danno andava risarcito per intero e non all'80%; della erronea quantificazione del danno subito sia relativamente al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale;
della erronea compensazione integrale delle spese di lite, sussistendo al più i presupposti per una parziale compensazione delle stesse, ponendole per il resto a carico dei convenuti.
3.In data 7.06.2023 si è costituita Controparte_3
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale
[...] si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituito , rimanendo contumace. Controparte_2
4.Con ordinanza dell'11.07.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
5.1 Quanto alla dinamica dell'incidente, ritiene la Corte che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la “con la propria Pt_1 condotta, imprudente e in violazione delle regole della circolazione stradale, abbia contribuito alla causazione del sinistro”. Ed invero, la pagina 2 di 7 motivazione sul punto appare contraddittoria e non coerente con le risultanze istruttorie.
Nello specifico, afferma il primo giudice “In questo senso, si deve considerare che, dalle fotografie scattate sul luogo del sinistro e sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti della testimone oculare risulta chiaramente che la ha Testimone_1 Pt_1 attraversato la rotatoria perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli
e al di fuori delle strisce pedonali omettendo di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata. Tale condotta risulta invero imprudente, in quanto, ai sensi dell'art. 190 comma 5 C.d.S., “i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”; dunque, tenuto conto della norma in questione, sarebbe stato comunque onere del pedone accertarsi che nessun veicolo sopraggiungesse dalla sua sinistra e dare la precedenza ai veicoli in transito. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, si deve ritenere che la con la propria Pt_1 condotta, imprudente ed in violazione delle regole della circolazione stradale, abbia contribuito alla causazione del sinistro”. Nel contempo, si afferma nella sentenza impugnata che “La convenuta, infatti, non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si rileva che il conducente del veicolo è stato sanzionato per violazione dell'art. 191 comma 2 C.d.s. (cfr. doc. all memoria 183 comma 6 n.2 attore), norma in virtù della quale “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza” come avvenuto nel caso di specie. Risulta infatti, sia dai rilievi effettuati dalla Polizia Municipale che dalle dichiarazioni rilasciate dalla testimone che, al momento Testimone_1 dell'urto, il pedone si trovasse già all'interno della carreggiata per raggiungere il marciapiede sito sul lato interno della rotonda e, pertanto, il conducente dell'autovettura si sarebbe dovuto accorgere della presenza dello stesso immettendosi nel flusso stradale mantenendo una condotta di guida prudente e conforme al dettato normativo. Da ultimo, poi, non vi è prova del fatto che il conducente, prima di immettersi nel flusso stradale abbia controllato il sopraggiungere di veicoli dal lato destro della rotonda, né che lo stesso abbia tenuto una velocità adeguata alle
pagina 3 di 7 condizioni ed alle caratteristiche della strada tali da impedirgli di frenare tempestivamente per evitare l'impatto con il pedone”.
Ebbene, deve, in primo luogo, rilevarsi che la sig.ra Testimone_1 presente al momento dell'incidente e sentita dai Vigili Urbani di
Marsciano, ha reso dichiarazioni sufficientemente precise, affermando “Mi trovavo all'interno del piazzale del distributore e con l'auto mi accingevo, dopo aver fatto rifornimento, ad uscire dallo stesso. Mi incolonnavo dietro a una Fiat Punto di colore grigio che stava anch'essa per uscire dal piazzale. L'auto davanti a me era ferma all'intersezione e suppongo che stesse guardando alla sua sinistra da dove proveniva una fila di auto. Ho visto la signora proveniente dal marciapiede di destra che passava davanti al veicolo: proprio nel momento in cui il pedone si trovava davanti all'autovettura questa ripartiva investendola. La sig.ra cadeva a terra e vedevo volare in aria il telefono cellulare e gli occhiali da vista”.
Dalla testimonianza in questione e dai rilievi fotografici in atti, se è vero che “risulta chiaramente che la ha attraversato la rotatoria Pt_1 perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli e al di fuori delle strisce pedonali”, non altrettanto può dirsi che la stessa abbia omesso
“di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata”, posto che quando la predetta ha iniziato l'attraversamento della rotatoria, il conducente della Fiat Punto non era affatto in transito sulla carreggiata, ma fermo all'intersezione di uscita dal piazzale, in procinto di immettersi sulla rotatoria e intento a guardare solo alla sua sinistra da dove proveniva una fila di auto. Secondo la testimone, l'autovettura ripartiva nel momento in cui la signora si trovava proprio davanti all'auto, così investendola. Nello specifico, il conducente, prima di immettersi non ha controllato né il sopraggiungere di veicoli dal lato destro, né cosa ci fosse davanti la sua auto. La transitava davanti al veicolo quando Pt_1 questo era fermo allo stop e ripartiva proprio mentre la signora era praticamente quasi al centro della strada tra le due corsie della rotatoria. Tanto si desume dalle fotografie scattate dai VV. UU ( cfr. foto nn.4,10 e 11) dalle quali si evince che il conducente nell'iniziare la marcia non circolava parallelamente al marciapiede di destra, ma in direzione della corsia interna dove quasi era giunta la e che Pt_1
l'impatto è avvenuto con lo spigolo anteriore sinistro del veicolo, posizionato circa al centro tra le due corsie della rotatoria. Inoltre, pagina 4 di 7 come risulta dalle fotografie depositate dalla Assicurazione convenuta in primo grado, non vi era un passaggio pedonale per attraversare la strada e raggiungere la rotonda. Non vi è dubbio che il conducente della Fiat Punto ha violato l'art.191,n.2,Cd.S. che prevede che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”, posto che non è revocabile in dubbio che la aveva già iniziato l'attraversamento e Pt_1 impegnato la carreggiata quando l'auto era ferma allo stop. Da tanto consegue l'esclusiva responsabilità del conducente nella Controparte_2 causazione del sinistro e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto una corresponsabilità della nella misura del 20% Pt_1 nella causazione del sinistro.
5.2 All'accoglimento del primo motivo di impugnazione, consegue all'evidenza anche l'accoglimento della doglianza relativa al quantum, dovendosi liquidare per l'intero, e non con la decurtazione del 20%, la somma di € 10.626,15 come quantificata dal giudice di prime cure per i ristoro del danno non patrimoniale e patrimoniale, già detratto l'acconto ricevuto dalla pari ad € 2950,00, dovendosi, per converso, Pt_1 confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le ulteriori richieste di risarcimento del danno patrimoniale, posto che parte attrice non ha fornito alcuna prova né dell'effettivo danneggiamento degli occhiali e del telefono cellulare ( non potendosi ritenere tale circostanza provata dal fatto che il teste ha visto volare per aria il Tes_1 cellulare e gli occhiali da vista), né della marca o modello dei beni danneggiati, né del loro valore di mercato, non costituendo prova di tali asseriti danni il deposito di una fattura per l'acquisto di occhiali in data 14.03.2020 e di una fattura per l'acquisto di un telefono cellulare in data 27.05.2020, acquisti avvenuti a distanza di qualche mese dall'incidente.
Posto che l'Assicurazione ha già versato la somma di € 8.492,92, oltre interessi legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, gli appellati vanno condannati a versare l'ulteriore somma di € 2.123,23 , oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado all'effettivo saldo.
5.3 Infine, merita accoglimento anche il terzo motivo di impugnazione, avendo dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di soccombenza, sebbene mitigato, in ragione dell'effettivo decisum, con una pagina 5 di 7 compensazione del 50%, mentre le spese di CTU devono essere poste a carico della parte soccombente.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.
n. 859/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 15.12.2022, pubblicata il 19.12.2022, nella causa iscritta al n. r.
g. 757/2021
1. Condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e al pagamento, in solido tra Controparte_2 loro e in favore di della ulteriore somma di € 2.123,23 Parte_1
, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado all'effettivo saldo ( € 10.626,15 , detratto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 8.492,92);
2. Condanna in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. e al pagamento, in solido Controparte_2 tra loro e in favore di delle spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
spese da compensarsi nella misura del 50%. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e;
Controparte_2
3. condanna in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. e al pagamento, in solido Controparte_2 tra loro e in favore di delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
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