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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 28/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2629 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
Filannino, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Patarnello, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 28/04/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/4/2022 la ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento CP_1 della somma di € 2.240,00 a titolo di reddito di emergenza. Deduceva a tal fine che aveva percepito il reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021; che in data 1/7/2021 aveva presentato domanda per il pagamento del reddito di emergenza anche nei mesi successivi;
che la domanda a cui era stato attribuito il protocollo era stata rimossa dal Controparte_2
portale; che aveva chiesto chiarimenti, ma senza alcun esito positivo;
che dunque, avendone tutti i presupposti, doveva essere riconosciuto in suo favore il Reddito di Emergenza anche per i successivi quattro mesi, con condanna dell' al pagamento della somma di € 2.240,00 o della CP_1
diversa somma giudizialmente accertata.
1
Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'assenza di domanda amministrativa, CP_1
non essendo presente nel sistema la domanda indicata dalla ricorrente, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza dei presupposti per il godimento della prestazione richiesta.
La causa veniva istruita a mezzo CTU contabile.
*****
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Il Reddito di emergenza (cd. REM) è una forma di sostegno al reddito introdotta per aiutare i cittadini più in difficoltà che non accedono ad altri aiuti, quali il Reddito di cittadinanza. Si tratta di un contributo economico, di importo compreso tra 400 e 800 euro al mese, variabile in base alla composizione del nucleo familiare.
Il Reddito di emergenza è una misura temporanea, introdotta dal decreto Rilancio e rinnovata dal decreto Ristori. Con il decreto Sostegni e il decreto Sostegni bis è stata nuovamente prorogata e inserita nel pacchetto di ammortizzatori sociali e di misure per il lavoro che fa parte del nuovo piano messo in campo dal Governo italiano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-
19. Il beneficio è concesso solo alle persone che rispettano determinati requisiti di reddito. In base alle novità introdotte dal decreto Sostegni, i limiti reddituali sono aumentati se i beneficiari vivono in una casa in affitto.
Il Reddito di emergenza 2021 è concesso per 7 mesi, ovvero da marzo a settembre 2021.
Per richiedere il Reddito di emergenza occorre possedere i seguenti requisiti generali:
il richiedente deve avere residenza in Italia;
valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore all'ammontare del beneficio. Per i richiedenti che vivono in casa in affitto tale valore è incrementato di 1/12 del canone annuo di locazione;
valore del patrimonio mobiliare familiare, riferito all'anno precedente, inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, incrementato di altri 5.000 euro se nel nucleo familiare è presente un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro, o a 30.000 euro nel caso dei soggetti che hanno terminato la NASpI o della DIS-COL nel periodo di riferimento previsto per richiedere il beneficio;
nessun componente del nucleo familiare deve percepire o aver percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41 (beneficiari del bonus stagionali turismo spettacolo e del bonus collaboratori sportivi introdotti dal decreto Sostegni);
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non essere detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
non essere titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
non percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza;
non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all'importo del Rem.
I requisiti economici sono relativi al nucleo familiare individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) ai fini dell'ISEE valida al momento della presentazione della domanda di Pt_2
Nessun membro del nucleo familiare deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità.
Sono invece compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984).
Con il messaggio Inps Hermes n.2406 del 24/06/2021 emesso per dare applicazione del Reddito di
Emergenza di cui all'art.36 del D.L. 73/2021, sono state chiarite le modalità di presentazione della domanda ed i requisiti per accedere al Reddito di Emergenza. Precisamente al punto 2 sono indicati i requisiti da possedere congiuntamente e al punto 2.B è indicato il requisito reddituale, massimo da non superare da parte del nucleo familiare nel mese di aprile 2021che, come riportato nelle tabelle,
è il seguente:
per due adulti € 560,00 in mancanza di abitazione in locazione;
per due adulti € 860,00 in presenza di un canone di locazione pari ad € 3.600,00.
Ebbene, tornando al caso di specie, il CTU nominato in corso di causa, dott.ssa , le Persona_1
cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni tanto da poter essere poste a base della presente decisione, oltre a non essere state specificatamente contestate dalle parti, ha escluso che la ricorrente possedesse i requisiti di legge per percepire tale reddito, in particolare ha escluso la sussistenza del requisito reddituale.
Così argomenta il CTU: “Dal controllo della documentazione allegata in atti è emerso che il nucleo familiare è composto da due adulti (la ricorrente e il marito ), e Parte_1 Persona_2 il pagamento del canone di locazione ammonta a € 3.600,00 annui, quindi il limite reddituale da non superare nel mese di Aprile 2021 è di € 860,00 (messaggio Hermes n.2406 del CP_1
24/06/2021). Inoltre (dalla documentazione allegata da parte dell' è emerso che il sig. CP_1
nel mese di Aprile 2021 era assunto con contratto di lavoro subordinato presso la Persona_2 ditta Development Srl percependo un reddito di € 2.258,00 superiore al limite massimo di € 860,00.
Pertanto, il REM non può essere concesso per mancanza dei requisiti previsti dalla legge art.36
D.L. n 73 del 25/05/2021 (non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all'importo del Rem).
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Dunque dai controlli effettuati e con l'ausilio della documentazione in atti sono giunta alla seguente conclusione: la ricorrente non ha diritto ai quattro mesi residui di REM perché il reddito del nucleo familiare per il mese di Aprile 2021 è superiore ai limiti reddituali imposti con il messaggio INPS Hermes n.2406 del 24/06/2021”.
In definitiva, per le suddette ragioni, la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda nel merito rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione sollevata dall' . CP_1
Le spese processuali, nonostante la soccombenza, non possono essere poste a carico della parte ricorrente, essendo presente in atti l'autodichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
26/4/2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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