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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6398 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 154/2022, pubblicata il 25.1.2022, iscritto al n. 3179/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Milano, Via San Prospero n. 4, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. Parte_2
), CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
, (c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Controparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
) e LE De AU (c.f. ,
[...] CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 14.7.2022, la quale cessionaria del credito della Parte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 154/2022, pubblicata il 25.1.2022, Parte_3
con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva respinto la sua domanda nei confronti dell' CP_2
di pagamento dell'importo di 601.328,78 €, a titolo di prestazioni di dialisi erogate nell'anno
[...]
Cont 2012 in assenza di un contratto scritto con l' a titolo di indebito arricchimento. Il Tribunale aveva infatti affermato che le prestazioni erano state rese in assenza di contratto scritto e che il sistema sanitario e la fissazione degli invalicabili limiti di spesa rendevano impossibile l'esercizio di una azione di ingiustificato arricchimento, che si qualificherebbe come “imposto”, avendo l'Amministrazione già implicitamente ma univocamente manifestato il suo diniego ad una spesa superiore;
aggiungeva altresì che nemmeno era stata data prova della effettuazione delle prestazioni, non essendo sufficienti a ciò i contratti di cessione dei crediti, e che nemmeno era stata data la necessaria prova della propria diminuzione patrimoniale.
Con il primo motivo di appello, il deduceva che l'effettiva esecuzione delle Parte_4 prestazioni sanitarie “risulta dimostrata dall'esame del complesso di tuta la documentazione depositata”; che era stata provata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'accreditamento Cont istituzionale;
che l' non aveva fornito la prova che le fatture non erano state registrate o erano Cont state respinte;
che pertanto doveva riconoscersi l'avvenuta ricezione da parte dell' delle fatture e la fondatezza della pretesa creditoria dalle stesse portata.
Cont Come secondo motivo deduceva che l' non aveva dimostrato che l'arricchimento non era stato voluto o le era stato imposto, essendosi anzi sottratta all'obbligo di sottoscrivere i contratti, nonostante gli espressi inviti alla sottoscrizione, e non aveva fatto nulla per impedire l'esecuzione delle prestazioni. L'importo richiesto, poi ben poteva essere assunto come parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell'indennizzo, corrispondendo alla diminuzione patrimoniale concretamente subita dall'esecutore della prestazione.
Concludeva quindi per la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo richiesto oltre interessi moratori e svalutazione monetaria e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore, in quanto antistatario;
in subordine, per la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità dell'appello per mancanza di CP_2
specificità e comunque la sua infondatezza nel merito e instando per il riconoscimento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile e deve pertanto essere respinto.
Ha affermato il Tribunale che l'appellante, su cui incombeva il relativo onere, non ha dato prova di avere eseguito le prestazioni di cui chiede il pagamento, non essendo a ciò sufficiente la produzione del contratto di cessione crediti, e avverso detta statuizione l'appellante si è limitato ad asserire che l'effettiva esecuzione delle prestazioni sanitarie “risulta dimostrata dall'esame del complesso di tuta la documentazione depositata”, senza minimamente preoccuparsi di indicare quale sarebbe la documentazione probante della esecuzione effettiva delle prestazioni che, di certo, non può essere il mero contratto di cessione crediti, come affermato dal Tribunale, né le delibere di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di accreditamento istituzionale, né tampoco la mancanza di
Cont prova da parte dell' di avere respinto le fatture asseritamente inviatele.
La mancanza di prova della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui si chiede il pagamento assorbe l'ulteriore questione inerente la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento, peraltro correttamente ritenuta infondata dal primo giudice.
Non si può sostenere che l'azione de qua rientri tra “gli altri accessori” che si trasferiscono con la cessione del credito, menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali. Non vi è dubbio, infatti, che con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, è quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale. Appare quindi inammissibile una azione di ingiustificato arricchimento proposta dal cessionario del credito.
Va altresì aggiunto che la domanda di ingiustificato arricchimento, se accolta, comporta la condanna della p.a. al pagamento di un indennizzo da liquidarsi tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, al netto della sua percentuale di guadagno (cfr. Cass. n.
7178/2024); diminuzione patrimoniale che dall'appellante non è stata minimamente allegata nella sua entità e che non può che corrispondere (non certo all'impoverimento della cedente il credito, ma) al suo personale impoverimento, ovvero da ragguagliarsi all'importo eventualmente corrisposto quale corrispettivo della cessione del credito. Ma l'entità di detto corrispettivo non è stata allegata e non emerge dagli atti.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti
Cont il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (così Cass. n. 26334/2021), essendo gli interessi privati “cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (così Cass. n. 27608/2019). Se ciò vale con riferimento alle prestazioni erogate oltre i limiti di spesa stabiliti in contratto, a maggior ragione vale per le prestazioni erogate in assoluta assenza di
Cont contratto, specie se, come dedotto dalla stessa appellante, l' si è rifiutata, nonostante più volte compulsata, di stipulare il contratto, con ciò mostrando il proprio diniego alla assunzione degli obblighi in oggetto (cfr. da ultimo, Cass. n. 25514/2024, secondo cui “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”).
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con compensi pressochè vicini ai minimi di tariffa, attesa la vicenda processuale.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 154/2022, pubblicata Parte_1
il 25.1.2022, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 13.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo