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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 394 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 394/2025 R.G.
Oggetto: indebito vertente tra
, , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GRILLO ZINA MARIA
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe ha contestato la nota del 23.10.2024, con la quale sono state richieste in restituzione CP_1
parte delle somme percepite a titolo pensione SO n. 20050668 per il periodo gennaio
2016 luglio 2018, per € 1.095,96.
Ha dedotto la non ripetibilità dell'indebito, la carenza di motivazione, la intervenuta sanatoria ex art 13 L. 412/1991. L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha chiesto, sulla base di varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la Suprema Corte ha recentemente osservato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che le somme chieste in restituzione con il provvedimento impugnato non siano ripetibili in quanto le circostanze reddituali rilevanti ai fini dell'erogazione della prestazione per cui è causa erano conosciute o conoscibili d'ufficio dall ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 CP_1
dl 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.
Deve pertanto ritenersi che l' avesse la possibilità di conoscere i redditi del de CP_1
cuius, allorché è stata inviata la comunicazione impugnata, con l'effetto che- nel caso di specie – appare applicabile l'orientamento sopra espresso dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, cfr. Cass. 12608/2020).
Tant'è che come affermato dall' medesimo l'indebito si è ridotto a seguito CP_1
di successive riliquidazioni all'importo attuale di € 1.095,96.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme di cui in ricorso e condanna a rifondere al ricorrente CP_2 le spese di lite che liquida in euro 499,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Marsala 28.05.2025 il Giudice
Monica D'Angelo