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Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/09/2024, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12129/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ABRAM DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 LAZZARO MARIA COSTANZA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 1 40137 BOLOGNApresso il difensore avv. LAZZARO MARIA COSTANZA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 27-9-2023
CONCLUSIONI
DI PRETORO: ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma del decreto reso in data 13-19 luglio 2021 dal
Tribunale civile di Bologna nel procedimento iscritto al n. 7021/2019 Vol. R.G. promosso da contro Parte_1 Controparte_1 1. disporre l'affidamento del minore al Servizio Persona_1
Sociale, attribuendogli il compito di assumere le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, sanità ed educazione, qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo al riguardo;
pagina 1 di 17 2. disporre che, salvo diversi accordi scritti anche via e-mail tra i genitori, il padre tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alterni dal venerdì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);
- nel fine settimana di spettanza del padre dal mercoledì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);
- nel fine settimana di spettanza della madre dal martedì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);
3. disporre che il padre a far data da febbraio 2024 contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre euro 250,00 mensili, con aggiornamento annuale secondo indice ISTAT;
4. disporre che ciascun genitore provveda nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, identificate, da concordarsi e rimborsarsi come da Protocollo sulle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre 15% ed oneri di legge. In via istruttoria: disporre C.T.U., volta a verificare anche le condizioni psicologico-emotive del minore, il rapporto tra il minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali degli stessi. Si insiste nell'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi ivi indicati: 1. Vero che in data 30 giugno 2023 , quando è giunto Persona_1 nell'abitazione sita in Castel San Pietro alla via Berlinguer n. 42, presentava escoriazioni, quali in via esemplificazione graffi, sulle gambe da sotto il bacino sino a prima dell'inizio del piede, e che lo stesso Persona_1
ha riferito che era stata la propria madre a procurargli tali lesioni?
[...]
(testi: , residente in [...]
Berlinguer n. 42; residente in [...]); Testimone_2
2. Vero che in data 14 luglio 2023 , quando è giunto Persona_1 nell'abitazione sita in Castel San Pietro alla via Berlinguer n. 42, presentava escoriazioni, quali in via esemplificazione graffi, sulle gambe da sotto il bacino sino a prima dell'inizio del piede, e che lo stesso Persona_1
ha riferito che era stata la propria madre a procurargli tali lesioni?
[...]
(testi: , residente in [...]
Berlinguer n. 42; residente in Castel San Pietro Terme alla Testimone_2 via Berlinguer n. 42.
GONFIANTINI:
pagina 2 di 17 -ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, in parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale civile di Bologna in data 13-19 luglio 2021 (nel procedimento iscritto al R.G. n. 7921/2019)
- Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della sig.ra Controparte_1 collocando lo stesso presso la madre e determinando le modalità e i tempi di frequentazione del minore con il padre che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più opportune tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali.
-Disporre che il padre sia tenuto al versamento del contributo al mantenimento in misura maggiore rispetto a quanto stabilito nel precedente provvedimento (del 13-19 luglio 2021 iscritto presso il
Tribunale di Bologna 7021/19) da stabilirsi dal Codesto Tribunale nella misura che riterrà più congrua e giusta oltre ISTAT e oltre al versamento del 50% della refezione scolastica e al 50 % delle spese straordinarie in base al Protocollo d'Intesa in vigore presso Codesto Tribunale.
-Dare mandato ai Servizi Sociali competenti di vigilare sulle condizioni di vita del minore e di svolgere nelle modalità che deciderà il Giudice un adeguato sostegno alla genitorialità per risolvere le criticità emerse nella relazione.
-Rigettare tutte le istanze avversarie ivi compresa la richiesta di Ctu per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si chiede anche la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e l'emissione dei provvedimenti di cui 473bis.39 cpc. per i motivi sopra esposti.
Per mero tuziorismo difensivo codesta difesa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate sia nella comparsa di costituzione che nella memoria 473 bis.17 secondo comma c.p.c. del 7 dicembre 2023 da intendersi integralmente richiamate precisando in via istruttoria le conclusioni come nei predetti atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 22-1-2024 il Giudice Relatore osservava e disponeva in via provvisoria quanto segue:
Con decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n.
7021/2019, riguardo al minore , nato il giorno 8-2-2013, era stabilito, in sintesi, Persona_1
l'affido per 4 anni al Servizio Sociale competente, il suo collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali coi relativi pernottamenti, nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, e un giorno infrasettimanale col relativo pernottamento, nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna;
tre settimane durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno; vacanze natalizie alternando di anno in anno fra i genitori il periodo 24-30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
vacanze pasquali tre giorni comprensivi ad anni alterni di Pasqua e Pasquetta;
mandato al Servizio di attivare un percorso di psicoterapia per
presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, nonchè un percorso parallelo in cui il Per_1
bambino partecipi, assieme ai genitori, a un ciclo di sedute di terapia familiare per sei/otto mesi e un ulteriore percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore;
disciplina dettagliata delle telefonate/videochiamate; obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare il pagina 3 di 17 luogo ove trovasi il figlio, quando non coincida con l'abituale domicilio di ciascuno;
obbligo a carico di entrambi i genitori di consegnare al genitore che avrà con sé il figlio il documento di identità del minore, prestando sin da ora il consenso per il rilascio dello stesso, non valido per l'espatrio; presa
d'atto che entrambe le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per i soli genitori;
disposizione che le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche a mezzo whatsapp;
conferma dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese di refezione scolastica e al al 50% delle spese straordinarie disciplinate, salvo la predetta deroga, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, contribuzione che restava invariata fin dal primo provvedimento riguardante il minore, risalente al 6-12-2016, quando il minore aveva tre anni.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede il collocamento prevalente presso di sé, con la frequentazione materna secondo le regole che il Tribunale riterrà più opportune, nonché l'onere per la madre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma di euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in via istruttoria, l'espletamento di una ctu.
Il padre allega, in sintesi, che in data 30 giugno 2023 e 14 luglio 2023, quando il padre ha preso con sé il
figlio alla fine di periodi trascorsi presso la madre, il bambino presentava escoriazioni e graffi sulle
gambe, che, a domanda del padre e anche alla presenza dei nonni paterni, il bambino dichiarava essergli
stati procurati intenzionalmente dalla madre.
Si costituiva la negando di avere mai tenuto simili condotte e affermando che si trattava di CP_1 escoriazioni che il bambino si era procurato in modo fortuito, probabilmente sulla spiaggia dove erano
presenti anche degli scogli, nel luogo di villeggiatura dove era stato con la madre, come del resto dalla
medesima prontamente scritto al padre con email del 18-7-2023, in risposta alla email di richiesta di
spiegazioni del inviatale il giorno stesso. Per_1
La madre formulava richiesta di affido esclusivo a sé con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, chiedeva altresì l'aumento, secondo giustizia, del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore, e il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice chiedeva
espressamente al Servizio affidatario di trasmettere “una esaustiva relazione in merito alla situazione personale e familiare delle parti e del minore, compresa l'esposizione di quanto messo in atto ai sensi del decreto 13-19 luglio 2021: DISPONE che i Servizi Sociali pongano in essere un percorso di psicoterapia per presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, un percorso parallelo in cui il bambino Per_1 partecipi, assieme ai genitori, a un ciclo di sedute di terapia familiare per sei/otto mesi e un ulteriore
percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore, e ciò al fine di adottare i provvedimenti più rispondenti all'interesse del minore in termini di affidamento, collocamento e
pagina 4 di 17 frequentazione con i genitori;
il minore sarà sentito, con l'ausilio di uno psicologo del SSN, in particolare sulla vicenda delle lesioni di cui ai referti di PS in atti (graffi alle gambe asseritamente provocatigli volontariamente dalla madre); il Servizio nell'ascolto del minore e dei genitori si avvarrà di specialisti – psicologi o psichiatri se ritenuto necessario – del SSN”.
Con relazione depositata datata 17-11-2023 il Servizio Sociale forniva un quadro chiaro ed esaustivo della
situazione.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea all'udienza del 14-12-2023, il
Servizio Sociale ha dato scrupolosa esecuzione al mandato ricevuto dal Giudice, sentendo il minore sulla
causa delle escoriazioni da lui riportate, prima alla presenza di una psicologa – diversa da quella che lo ha
in cura -, poi alla presenza di una educatrice, nella prima circostanza a un colloquio cui è giunto
accompagnato dal padre, e nella seconda a un colloquio al quale è giunto accompagnato dalla madre;
dalla relazione della psicologa che lo ha in cura (Dott.ssa , peraltro, non emerge che il minore Per_2
sia stato dalla medesima sollecitato a parlare degli episodi in questione, ma che il bimbo lo abbia fatto
spontaneamente; infatti la dottoressa scrive “durante il primo colloquio (agosto 2023) mi racconta di essere stato al mare in vacanza con la madre e di essere inciampato/caduto sugli scogli, a sostegno del suo racconto mi mostra le gambe e i segni (quasi impercettibili) di tale caduta (aveva i pantaloncini corti)”; all'Assistente Sociale il bimbo ha riferito, coerentemente, di essere caduto accidentalmente dentro a un tombino mentre scendeva delle scale per raggiungere la spiaggia;
sembra, effettivamente, ragionevole
ritenere che a provocare il sospetto del padre (e la sua condotta successiva, sulla quale si dirà meglio
infra), sia stato, involontariamente, il bambino, che, secondo quanto da lui dichiarato all'Assistente
Sociale, a domanda del padre, “per far apparire la situazione meno grave”, gli avrebbe detto in un primo tempo di essersi fatto male cadendo dal letto;
questa spiegazione inverosimile potrebbe ragionevolmente
avere alimentato i sospetti del , che poi, tuttavia, nonostante la spiegazione prontamente ricevuta Per_1
dalla madre, ha insistito ripetutamente e in varie sedi, fra cui anche al Pronto Soccorso, con il bambino,
affinchè lui dicesse che era stata la madre a provocargli le lesioni sulle gambe, cosa che il bimbo riferisce di avere fatto “per non farlo arrabbiare”.
Anche solo guardando attentamente le foto sub doc. 9, peraltro prive di data, emerge che si tratta, come del
resto refertato dal medico di PS, di escoriazioni superficiali nella zona tibiale, non certo di graffi dall'inizio di ciascun arto (sic!) sino alle caviglie, posto che è notorio che l'arto inferiore inizi dall'anca
(fonte: Wikipedia).
Non è necessario possedere competenze medico-legali per concludere che le lesioni in questione
ragionevolmente non sono state provocate da graffi inferti con le unghie da un essere umano.
Non è nemmeno necessario possedere competenze di psicologia o di neuropsichiatria infantile per rilevare la gravità della condotta di un padre che, probabilmente insieme ai propri genitori (risulta evidente il
pagina 5 di 17 contrasto delle dichiarazioni del nonno paterno con le fotografie e con il referto di PS), faccia pressioni sul figlio di dieci anni perché accusi falsamente la madre di avergli provocato del male fisico;
anche nella
migliore delle ipotesi, cioè che il padre e i nonni paterni fossero davvero soggettivamente convinti della
responsabilità materna, essi avrebbero dovuto - loro sì – trattare la vicenda con le cautele dovute, in primis verificando l'esattezza della loro convinzione senza coinvolgere il minore, ma con strumenti il più possibile obiettivi, quale, ad esempio, proprio l'acquisizione di un parere medico-legale, qualora non fossero stati convinti dall'aspetto delle lesioni stesse.
Altre gravi condotte paterne emergono dalla relazione del Servizio, quali, in estrema sintesi: un
atteggiamento ostativo rispetto agli interventi che il Servizio ha il mandato di attuare in forza del vigente
decreto, nonché rispetto alle cure odontoiatriche, alla vaccinazione anti Covid, al rilascio del passaporto
del minore, alla collaborazione con gli insegnanti, sia per gli aspetti didattici che per favorire la
socializzazione del figlio, nonché rispetto ai contatti con la pediatra, rispetto alla propria situazione
lavorativa (sulla quale è apparso restio a riferire alcunchè), rispetto ai dovuti contatti madre-figlio quando
il figlio è con lui, alle dovute informazioni circa il luogo in cui si trova il figlio quando non è nel domicilio abituale, rispetto ai colloqui di restituzione con la psicologa che segue il figlio, per non parlare degli
appellativi inadeguati che rivolge alla madre durante i colloqui con il Servizio Sociale.
Dato atto di quanto già esposto con la citata ordinanza del 22-1-2024, ci si limita qui ad aggiungere che dalla relazione 17-11-2023, in particolare da “Nell'ambito del mandato di affido del minore al Servizio” fino a “due incontri separati”, si evince che, quantomeno nel 2022, era il padre a rendersi difficilmente reperibile da parte degli operatori e a non voler effettuare incontri congiunti con la madre;
in tale situazione,
è ragionevole ritenere che non vi fossero i presupposti per intraprendere il previsto percorso di terapia familiare, come esplicitamente il Servizio afferma, dando atto che, nonostante che tale impossibilità e la relativa motivazione fosse stata spiegata al padre, egli continuava a chiedere notizie circa l'avvio del percorso di terapia familiare. Nel passaggio immediatamente successivo di tale relazione si evince che il padre ha altresì ritardato, con la sua condotta, l'avvio della presa in carico del minore da parte della NPI nella persona della Dott.ssa chiedendo di potersi rivolgere a un terapeuta privato, incontrando, Per_2 però, il diniego della madre motivato da ragioni economiche e, a fronte di ciò, ritardando comunque l'espressione del proprio consenso all'avvio del percorso col Servizio Pubblico, tanto che “Dopo circa un anno egli ha chiesto ulteriore tempo, ma il Servizio, avendo già concesso ampio margine di tempo, ha autorizzato l'attivazione della presa in carico psicologica da parte della Neuropsichiatria infantile”
Dalla relazione emerge un comportamento ostruzionistico/dilatorio da parte del padre anche riguardo alle cure odontoiatriche, alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19, al rilascio del passaporto per il minore, per il quale si è reso necessario il ricorso al GT.
pagina 6 di 17 Il reclamo opposto davanti al TM da parte del padre contro la decisione del GT è stato respinto.
Nella medesima relazione il Servizio dà atto che, al contrario, la madre tiene aggiornato il padre, via email,
delle notizie di rilievo relative al figlio, chiede la mediazione del Servizio quando questi non le comunica tempestivamente quanto necessario (ad esempio, le date delle ferie estive).
Il Servizio riferisce quanto riportato dagli insegnanti, cioè che durante il lockdown il bambino seguiva regolarmente le lezioni online e faceva i compiti, quando era dalla madre, mentre la partecipazione e l'esecuzione dei compiti era scarsa quando era dal padre;
dopo la ripresa delle lezioni in presenza, gli insegnanti, svolgendo al riguardo un apposito colloquio congiunto con i genitori a ottobre 2022, avevano riscontrato che il bambino, pur essendo molto intelligente, faticava a inserirsi, assumendo talvolta un atteggiamento di superiorità e di ostilità rispetto ai compagni (in un tema addirittura si vantava di essere capace di cogliere i loro punti deboli, sic!), disattendeva volontariamente le consegne sulle modalità di esecuzione dei compiti, non partecipava, quando era dal padre, ai momenti importanti di socializzazione della classe o della scuola. Il Servizio riferisce inoltre che il padre ha acconsentito solo una volta instaurato il presente procedimento e solo previa espressa richiesta del Tribunale, a che il Servizio effettuasse una visita domiciliare, in precedenza si era opposto riferendo di non avere abbastanza tempo.
SI sottolinea che il percorso con la NPI, in particolare con la Dott.ssa nonostante che il suo Per_2
inizio, a causa delle condotte paterne, sia stato ritardato di oltre un anno, è in essere dall'agosto 2023, come emerge dalla relazione del 16-11-2023 depositata in pct il 22-1-2024.
SI riporta quanto ivi riferito dalla psicologa, così come già riportato nell'ordinanza 22.1.2024:
Si sottolinea quanto riferito dalla Dott.ssa Per_2
“Il padre durante le due valutazioni svolte sul figlio ed i vari colloqui di restituzione ha tenuto un comportamento scarsamente collaborante e disponibile, non sempre rispondendo alle email, e/o alle
telefonate, ostacolando i percorsi sia di valutazione che di presa in carico, non presentandosi agli
appuntamenti e/o disdicendoli e a volte non riprogrammandoli. Egli si presenta come una persona con
scarse capacità autoriflessive e con scarsa aderenza alla realtà, attuando modalità relazionali difensive e
un atteggiamento rivendicativo verso la madre e . Il padre ad oggi ha sempre rifiutato incontri Per_1 alla presenza della madre che ancora oggi chiama “la controparte” e non si mostra interessato ad aumentare la comunicazione nell'interesse del figlio”.
La scarsa aderenza alla realtà emerge chiaramente, fra l'altro, dall'affermazione secondo cui egli sarebbe in grado di gestire in autonomia il figlio, dal momento che potrebbe lavorare di notte.
La scarsa aderenza alla realtà era, peraltro, emersa anche nella ctu svolta nel corso del procedimento
r.g.n. 7021/2019, rispetto alla quale, allo stato, si può ritenere che la madre abbia avuto un'evoluzione in senso positivo della propria autonomia personale (sotto l'aspetto lavorativo, abitativo e di formazione) e del suo rapporto con il Servizio Sociale e col figlio (risulta dal colloquio che sia collaborativa col Servizio,
pagina 7 di 17 nonché attenta agli aspetti scolastici e sportivi, anche con riguardo all'importanza per il figlio della socializzazione con i pari;
ella inoltre sta seguendo con costanza un percorso di sostegno alla genitorialità
con una psicologa del Consultorio Familiare, mentre il , nonostante il bassissimo reddito Per_1 dichiarato, ha preferito rivolgersi a uno specialista privato); il padre, invece, ha continuato a coltivare un
clima di conflitto, anche tramite la proposizione di numerosi procedimenti penali contro la madre, che non
risulta, allo stato, che si siano conclusi con delle condanne;
egli non pare capace di cogliere l'importanza
della funzione del Servizio Sociale, né della scuola, arrivando a dichiarare che gli insegnanti affermano il falso quando manifestano preoccupazione per il disagio emotivo del figlio.
Alla fine del paragrafo “valutazioni conclusive e proposte” il Servizio esprime addirittura la propria
“preoccupazione” rispetto al tempo che il figlio trascorre col padre, considerato troppo ampio, nonché rispetto ai sensi di colpa che il padre potrebbe alimentare nel figlio con riferimento alla vicenda specifica da cui è scaturito il ricorso, arrivando ad auspicare l'affido esclusivo alla madre e la riduzione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre.
Non sono state mosse specifiche e documentate contestazioni alla relazione del Servizio Sociale e le istanze istruttorie risultano al riguardo del tutto superflue alla luce di quanto sopra esposto (ivi comprese le istanze istruttorie di parte convenuta), così come superflua risulta un'eventuale ulteriore ctu, dal momento che è indubbio che, per l'opposizione del padre, il Servizio non sia finora nemmeno riuscito ad attuare pienamente il mandato ricevuto e in particolare gli interventi a sostegno della funzione genitoriale.
SI precisa che è stata contestata specificamente solo la ricostruzione, fornita alla pag. 4 della relazione del
Servizio Sociale datata 17 novembre 2023, riguardo alla vicenda relativa al rilascio del passaporto della madre e del minore, che tuttavia non assume un rilievo determinante in questa sede, ed è stato contestato il modus procedendi adottato dal Servizio con riferimento all'indagine, peraltro delegata dal Giudice, sull'origine delle lesioni, vicenda rispetto alla quale già si è ampiamente argomentato sopra.
SI osserva, ulteriormente, che la difesa del ricorrente fa ripetutamente riferimento al contenuto di una ctu
che risale ormai a due anni e mezzo fa, senza tenere conto che la situazione attuale, così come
rappresentata dal Servizio Sociale, al quale il minore è stato affidato e che segue il nucleo familiare dal
2013 (!) risulta ad oggi modificata.
Va quindi disposto, in via provvisoria, l'affido esclusivo alla madre con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, e confermato il collocamento
prevalente presso di lei, con visite paterne a fine settimana alternati, dal sabato ore 10 quando il padre
andrà a prendere il figlio da casa della madre, fino alla domenica alle ore 21 quando il padre
riaccompagnerà il figlio a casa della madre dopo averlo fatto cenare;
il padre terrà con sé il figlio anche
un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, da stabilire di comune accordo fra i genitori o in mancanza
pagina 8 di 17 di accordo, che sarà stabilito dal Servizio Sociale;
resta invariato il calendario dei periodi di vacanza scolastica;
all'affido esclusivo consegue l'attribuzione alla madre per intero dell'assegno unico.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio, si osserva che esso è sempre rimasto invariato;
che il
[...]
negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha percepito un imponibile rispettivamente di euro 8.732, Per_1
4.300 e 6.157; si osserva che egli ha conseguito una laurea triennale e magistrale nonché un master e ora
sta seguendo un corso di consulenza in strategia aziendale per lo sviluppo di start-up (così pare di capire dal doc. 35), tuttavia non risulta che abbia cercato né tantomeno reperito un'attività lavorativa tale da consentirgli di contribuire in maniera più adeguata alle crescenti esigenze del figlio (crescenti in ragione del crescere dell'età, come da pacifico orientamento della Corte di Cassazione sul punto); in pratica è ragionevole ritenere che egli sia mantenuto dai genitori.
La madre ha reperito un'occupazione, attualmente full-time, si è iscritta all'Università al corso di laurea in
Economia, ha reperito un alloggio in locazione dove si è trasferita insieme al figlio, rendendosi
indipendente rispetto alla sua famiglia di origine;
ha un reddito netto mensile da lavoro di circa euro 1.837
e paga euro 450 mensili di canone di locazione.
Va disposto, dunque, che il padre, dalla pubblicazione del presente provvedimento, versi alla madre, a
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 250 mensili, fermo il resto del
vigente provvedimento [ivi compresa ovviamente la suddivisione al 50% delle spese di refezione scolastica]
, e che il Servizio Sociale prosegua con tutti gli interventi in atto in favore del nucleo familiare come da mandato ricevuto col vigente decreto (salvo come si è detto, che per l'affidamento); il Servizio vigilerà sul rispetto del nuovo calendario e ne valuterà l'adeguatezza, riferendo al Tribunale con apposita relazione Pa entro il 30 aprile 2024; riferirà eventuali circostanze che richiedano l'intervento immediato della;
P.Q.M.
in via provvisoria e urgente, dispone come in parte motiva, confermando il vigente provvedimento per
quanto non modificato espressamente, e rinvia al 7-5-2024 ore 12,30 per esame della relazione del Servizio
Sociale.
Con provvedimento a chiarimenti del 26-1-2024 si precisava, poi, che: il giorno infrasettimanale che il figlio trascorrerà presso il padre sarà comprensivo del pernottamento;
il
padre quindi accompagnerà il figlio a scuola il mattino successivo.
L'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. non risulta essere stata reclamata.
Con relazione del 30-4-2024 il Servizio Sociale ribadiva di non essere a conoscenza della attività svolta dal padre;
riferiva che quando era presso il padre, il minore viveva anche coi nonni paterni, a casa di costoro,
visto che il padre vive coi suoi genitori;
aveva convissuto anche coi nonni materni fino al novembre 2021,
finchè la madre aveva convissuto con i propri genitori;
il Servizio riferiva, innanzitutto, di un cambiamento degli operatori di riferimento del caso, a seguito di una riorganizzazione interna del Servizio, avvenuta a pagina 9 di 17 gennaio 2024; era rimasto costante il riferimento della Dott.ssa per il percorso che si stava Per_2 svolgendo presso la NPI;
il Servizio ha dato atto del permanere delle difficoltà di comunicazione fra le parti, della mancata accettazione, da parte del padre, della decisione madre, oggi affidataria esclusiva, di far svolgere al figlio un solo allenamento di basket alla settimana, e non più due, dato che a seguito del cambio di calendario non ricadono più entrambi gli allenamenti in giorni di competenza paterna;
il padre insiste molto su questo argomento, senza considerare – questa è un'osservazione del Giudice Relatore e del
Collegio – che la distanza tra Imola e il luogo di allenamento di basket è considerevole visto che gli allenamenti si svolgono a Bologna, in Largo Lercaro, e il minore abita a Imola, Via Mazzanti 30; non pare ragionevole che, a fronte della riferita richiesta di di frequentare per un giorno alla settimana un Per_1 corso di pallamano cui partecipano anche i suoi compagni di classe, consentendogli così di migliorare la socializzazione col suo gruppo scolastico di riferimento, egli debba continuare, anche nel giorno in cui sta con la madre, a fare basket, data l'eccessiva lontananza fra casa e palestra;
del resto di tratta di un bambino di 11 anni e si è trattato di 4 mesi, circa, di tempo, per cui si ritiene che tale decisione, posto che per legge compete al genitore affidatario, debba da un lato tenere conto della volontà del minore, ma dall'altro anche delle esigenze organizzative del genitore, posto che - così come per la vicenda delle escoriazioni sulle gambe – i genitori danno versioni opposte della preferenza che avrebbe espresso. Per_1
Il Servizio riferisce altresì che il padre oggi si dice disponibile ad intraprendere un percorso di terapia familiare, anzi lo richiede;
posto che non è dato sapere cosa abbia determinato questo suo cambiamento di opinione, il Servizio spiega in maniera chiara ed esaustiva che tale indicazione, che era stata data dal
Tribunale in un provvedimento che rissale a tre anni fa, non risulta più attuale, né praticabile, atteso che: permangono i problemi di comunicazione fra le parti, che avviene solo tramite email indirizzate per conoscenza anche al Servizio, mentre nel citato provvedimento del 2021 si legge:
DISPONE che le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche a mezzo whattsapp, modalità senz'altro più agile, ma resa impossibile dal fatto che il padre abbia bloccato la madre su Whatsapp sino a fine maggio scorso, sbloccandola poco dopo il deposito della citata relazione del Servizio Sociale.
Il Servizio dà altresì atto del fatto che il padre non abbia accettato la modifica del calendario di visita, dà atto di avere effettuato visita domiciliare a casa della madre;
dà atto che gli Assistenti Sociali hanno svolto un colloquio nel quale il minore si è dichiarato contento dell'attuale organizzazione, anche delle attività sportive, organizzazione che, secondo quanto osservato dal Servizio, e che qui – per quanto occorrer possa- si condivide, andrà comunque rivalutata alla luce del probabile aumento dell'impegno richiesto dal nuovo ciclo scolastico. Il Servizio riferisce altresì che gli insegnanti hanno osservato un cambiamento positivo del minore nei suoi rapporti con i coetanei, con i quali sarebbero diminuiti gli atteggiamenti provocatori,
osservando anche che appare più disponibile a parlare di sé, in sostanza si potrebbe dire “più aperto”, o
“meno introverso”.
pagina 10 di 17 Il Servizio riporta, inoltre, che la Dott.ssa ha riferito, a fine aprile 2024, che negli ultimi mesi il Per_2 minore appare più sereno e disponibile a lavorare terapeuticamente per tentare di avvicinare il mondo materno e il mondo paterno;
a tal fine gioverebbe, secondo la Dottoressa, che nel fine settimana che trascorre con un genitore, egli fosse stimolato a telefonare all'altro genitore.
Il Servizio dà certamente atto della circostanza che il minore appare molto legato a entrambe le figure genitoriali.
Si ritiene, tuttavia, che tale affermazione non implichi né una modifica dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, né una modifica del calendario, aspetti che né il Servizio, né la Dott.ssa dicono che Per_2 vadano modificati.
SI ritiene, quanto all'affido, che il padre non abbia dimostrato sufficiente adeguatezza, sia nella
“gestione” della vicenda delle escoriazioni alle gambe, riportandosi al riguardo integralmente al decreto provvisorio 22-1-2024 (e limitandosi qui a soggiungere: ma perché mai la madre avrebbe dovuto graffiare le gambe del figlio?? colpisce che il non avanzi alcuna possibile spiegazione, e Per_1
soprattutto che il figlio non gli abbia subito detto il motivo di quello che sarebbe apparso anche al bambino come un evento quantomeno inusuale..), sia nella “gestione” del rapporto con la e CP_1
col Servizio dal 2021 ad oggi, cioè impedendo la comunicazione whatsapp fra le parti, ostacolando e ritardando l'inizio del percorso del figlio con la NPI, sia per quanto riguarda le cure dentistiche, il rilascio del passaporto, la socializzazione del figlio con i compagni e integrazione con l'ambiente scolastico (emblematico che egli si sia deciso ad accompagnare il figlio alla cena di fine scuola solo in udienza, perché sollecitato dal difensore, tacendo però la circostanza che sarebbero arrivati in ritardo perché prima c'era la cena di fine anno di basket: meglio avrebbe fatto a parlarne subito e così si sarebbe potuto fare chiarezza e organizzare al meglio la serata); le sue condotte hanno ostacolato la tutela dell'interesse del minore.
Quanto alla richiesta di ammissione di ctu, si rammenta che La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).
La stessa risulta superflua alla luce degli elementi emersi dalle relazioni del Servizio Sociale, che hanno trovato riscontro nella relazione della psicologa della NPI e nei documenti prodotti.
pagina 11 di 17 Quanto al rigetto delle prove testimoniali di cui pure parte attrice rinnova la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritengono superflue per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 22-1-
2024 qui soggiungendosi che si tratterebbe di affermazioni de relato su dichiarazioni rese ai nonni paterni dal minore stesso il quale ha poi dichiarato al Servizio e alla psicologa quanto già riportato
(sic!).
Il fatto stesso di avere adito il Tribunale per verificare l'origine delle abrasioni del figlio pare, come si è già detto, non frutto di diligenza e attenzione, ma di assenza di scrupolo nel coinvolgere immediatamente il minore in una vicenda che avrebbe dovuto essere prima trattata in sede prettamente medica o medico-legale o con la madre, attraverso la mediazione del Servizio, all'epoca affidatario del minore.
La valutazione di adeguatezza genitoriale della madre pure emerge da quanto riportato nelle relazioni, e dalla corrispondenza fra le parti, elementi dai quali emerge la figura di un genitore attento ai bisogni, sia sanitari che scolastici che emotivi e sociali del figlio, al quale il figlio, cosi come al padre, è affettivamente legato;
di un genitore, inoltre, che tiene informato in maniera sollecita l'altro genitore sulle circostanze rilevanti che riguardano il figlio, che si è affidato al Servizio per avere aiuto nel rapportarsi col padre, e per intraprendere con profitto il percorso di sostegno alla genitorialità indicato, laddove il padre, inspiegabilmente, data la sua situazione economica, ha optato per un professionista privato.
Circa il calendario di frequentazione, in estrema sintesi si tratta di un calendario che, a distanza di circa
5 mesi dall'inizio della sua applicazione, risulta funzionale alle esigenze del minore, rispetto al quale nessuna parte né il Servizio Sociale affermano che egline abbia risentito in negativo, anzi tutti sono concordi sull'evoluzione positiva della condizione del bambino, sebbene l'attore ne attribuisca il merito al percorso terapeutico presso la NPI, nonostante che esso sia iniziato (in ritardo di oltre un anno a causa delle sue condotte già ampiamente illustrate) circa 5-6 mesi prima del cambiamento del calendario.
Sulla richiesta attorea di ampliare nuovamente i tempi di permanenza presso il padre, anche con riferimento alle argomentazioni di cui al verbale del 4-6-2024, si ribadisce quanto sopra esposto e si fa integrale rinvio all'ordinanza 8-6-2024, da intendersi qui trascritta, limitandosi ad osservare che non si comprende il riferimento – fatto appunto dalla difesa attorea a verbale - allo “sviluppo adeguato della identità di genere”, dal momento che non risulta che l'incremento della frequentazione più assidua del genitore che appartiene al medesimo genere del figlio sia un criterio su cui basarsi per stabilire il calendario di visita (se questo era effettivamente il senso dell'argomentazione attorea); sta di fatto che comunque il figlio sta col padre sabato e domenica con pernotto intermedio, a fine settimana alternati,
pagina 12 di 17 e un giorno infrasettimanale con pernottamento ogni settimana, oltre ai periodi di vacanza, il che non pare, in assoluto, un tempo insufficiente alla coltivazione e sviluppo di un soddisfacente rapporto padre-figlio.
Sulle questioni economiche, si era dato atto nell'ordinanza 22-1-2024 che il negli anni di Per_1
imposta 2020, 2021 e 2022 ha percepito un imponibile rispettivamente di euro 8.732, 4.300 e 6.157; si
osserva che egli ha conseguito una laurea triennale e magistrale nonché un master e ora sta seguendo un
corso di consulenza in strategia aziendale per lo sviluppo di start-up (così pare di capire dal doc. 35), tuttavia non risulta che abbia cercato né tantomeno reperito un'attività lavorativa tale da consentirgli di contribuire in maniera più adeguata alle crescenti esigenze del figlio (crescenti in ragione del crescere dell'età, come da pacifico orientamento della Corte di Cassazione sul punto); in pratica è ragionevole ritenere che egli sia mantenuto dai genitori.
La madre ha reperito un'occupazione, attualmente full-time, si è iscritta all'Università al corso di laurea in
Economia, ha reperito un alloggio in locazione dove si è trasferita insieme al figlio, rendendosi
indipendente rispetto alla sua famiglia di origine;
ha un reddito netto mensile da lavoro di circa euro 1.837
e paga euro 450 mensili di canone di locazione.
Si soggiunge che per l'a.i. 2023 la madre ha depositato una CU da cui emerge un netto annuo di euro
21.670 circa che corrisponde ad euro 1.805 mensili e che il padre ha depositato una sola CU quella dell'INPS, da cui emerge un lordo annuo di euro 858,18, depositando, peraltro, anche contabili di accrediti avvenuti però nei primi mesi del 2024 per attività libero-professionale di consulenza svolta per un importo di circa 2.140 euro.
Comunque nessuna delle parti chiede di modificare le statuizioni economiche di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22 che pertanto vanno confermate.
Le spese seguono la soccombenza prevalente e vanno pertanto poste a carico dell'attore, liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, compresi fra i medi e i minimi per quella istruttoria, essendosi limitata all'acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale e di documenti.
SI dà atto che alla richiesta di autorizzare “a trascorrere la giornata della discussione della tesi di laurea con relativo pernotto assieme al figlio qualora tale giorno dovesse coincidere con una giornata/pernotto di spettanza del padre”, il ha prestato già il consenso. Per_1
pagina 13 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n. 7021/2019, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affido esclusivo di , nato a [...] -BO- l'08 febbraio 2013, alla Persona_1
madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
la madre è onerata di comunicare tempestivamente al padre le decisioni sulle questioni di maggior interesse da assumere per il figlio e la propria opinione al riguardo, in modo da rendere possibile, pur essendo la facoltà di decidere autonomamente attribuita in via esclusiva alla madre, di acquisire il punto di vista paterno, che dovrà essere espresso entro il termine massimo di 24 ore, e di pervenire - se sussistono le condizioni - a decisioni concordate, sulle questioni di maggiore interesse;
2 – per la durata di anni tre, dalla pubblicazione del presente provvedimento, conferisce al Servizio
Sociale territorialmente competente mandato di vigilanza sul nucleo familiare;
in particolare il Servizio
Sociale: riceverà tempestiva comunicazione dalla madre delle decisioni di maggior interesse da assumere per il figlio e comunicazione della decisione da lei assunta e dell'eventuale parere formulato dal padre;
favorirà una comunicazione fra le parti il più celere ed efficace possibile, su tutte le questioni che riguardano il minore;
vigilerà che le modalità comunicative delle parti si mantengano adeguate, intervenendo, se necessario, e dando indicazioni – sulle modalità comunicative - che le parti sono tenute a seguire;
terrà monitorati i rispettivi percorsi di sostegno psicologico, già in atto, acquisendo informazioni direttamente dai professionisti coinvolti, previo consenso delle parti;
vigilerà sull'andamento del percorso di presso la NPI;
vigilerà sul suo andamento scolastico, tramite Per_1
colloqui con gli insegnanti, e sulla sua salute, tramite colloqui col pediatra di libera scelta;
qualora dovessero migliorare i rapporti fra le parti, e il percorso in questione dovesse risultare utile all'esito di una rivalutazione della situazione, attuerà il prospettato percorso di terapia familiare;
effettuerà pagina 14 di 17 periodici colloqui con i genitori e visite domiciliari almeno ogni tre mesi;
vigilerà sul rispetto del calendario e interverrà come mediatore in caso di contrasti sulla sua attuazione (modalità, orari, comunicazione tempestiva dei periodi di ferie, e quant'altro);
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – conferma il collocamento prevalente presso la madre, con visite paterne a fine settimana alternati, dal sabato ore 10 quando il padre andrà a prendere il figlio da casa della madre, fino alla domenica alle ore 21 quando il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre dopo averlo fatto cenare;
il padre terrà con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, da stabilire di comune accordo fra i genitori o in mancanza di accordo, che sarà stabilito dal Servizio Sociale;
il giorno infrasettimanale che il figlio trascorrerà presso il padre sarà comprensivo del pernottamento;
il padre quindi accompagnerà il figlio a scuola il mattino successivo;
le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari decide la madre, in quelli dispari il padre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il minore ad anni alterni dalla mattina del 24 dicembre, andandolo a prendere a casa della madre, sino al 30 dicembre sera, quando lo riaccompagnerà alle ore
20.00 a casa della madre, e dalle ore 20.00 del giorno 30 dicembre sino al 06 gennaio, quando lo riaccompagnerà alle ore 20.00 a casa della madre durante le vacanze Pasquali il padre terrà con sé il figlio tre giorni comprensivi ad anni alterni della giornata di Pasqua, andando il padre a prendere il minore a casa della madre alle ore 9.00 e ivi riportandolo alle ore 21.00; dispone che durante il fine settimana in cui il figlio è presso un genitore, l'altro genitore lo possa contattare per una telefonata o videochiamata, i cui orari e modalità saranno concordati fra le parti o stabiliti dal Servizio Sociale su indicazione della Psicologa della Npi;
idem, a giorni alterni o con la diversa periodicità che sarà concordata fra le parti o stabilita dal Servizio Sociale su indicazione della
Psicologa della Npi, durante i periodi di vacanza che il figlio trascorre con ciascun genitore;
5 - PONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare il luogo ove trovasi il figlio, quando non coincida con l'abituale domicilio di ciascuno;
6 – fermo per il pregresso quanto stabilito col decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-
2021 all'esito del procedimento r.g.n. 7021/2019, dalla pubblicazione dell'ordinanza 22-1-2024 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5
pagina 15 di 17 di ogni mese la somma di euro 250 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese, come stabilito nel precedente decreto in data 13-7-2021, le spese di refezione scolastica;
a parte questa deroga, si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. pagina 16 di 17 Dalla pubblicazione dell'ordinanza 22-1-2024, l'assegno unico è percepito integralmente dalla madre quale affidataria esclusiva;
7 - Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-7-2024.
SI comunichi anche al Servizio Sociale
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12129/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAM Parte_1 C.F._1 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ABRAM DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 LAZZARO MARIA COSTANZA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 1 40137 BOLOGNApresso il difensore avv. LAZZARO MARIA COSTANZA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM - atti comunicati al PM il 27-9-2023
CONCLUSIONI
DI PRETORO: ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale riforma del decreto reso in data 13-19 luglio 2021 dal
Tribunale civile di Bologna nel procedimento iscritto al n. 7021/2019 Vol. R.G. promosso da contro Parte_1 Controparte_1 1. disporre l'affidamento del minore al Servizio Persona_1
Sociale, attribuendogli il compito di assumere le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, sanità ed educazione, qualora i genitori non riescano a raggiungere un accordo al riguardo;
pagina 1 di 17 2. disporre che, salvo diversi accordi scritti anche via e-mail tra i genitori, il padre tenga con sé il figlio:
- a fine settimana alterni dal venerdì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);
- nel fine settimana di spettanza del padre dal mercoledì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);
- nel fine settimana di spettanza della madre dal martedì, andandolo a prendere all'uscita da scuola (ovvero alle ore 16.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica), sino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (ovvero alle ore 9.00 presso l'abitazione della madre se trattasi di giornata libera dalla frequentazione scolastica);
3. disporre che il padre a far data da febbraio 2024 contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre euro 250,00 mensili, con aggiornamento annuale secondo indice ISTAT;
4. disporre che ciascun genitore provveda nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, identificate, da concordarsi e rimborsarsi come da Protocollo sulle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre 15% ed oneri di legge. In via istruttoria: disporre C.T.U., volta a verificare anche le condizioni psicologico-emotive del minore, il rapporto tra il minore e ciascuno dei genitori, le capacità genitoriali degli stessi. Si insiste nell'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi ivi indicati: 1. Vero che in data 30 giugno 2023 , quando è giunto Persona_1 nell'abitazione sita in Castel San Pietro alla via Berlinguer n. 42, presentava escoriazioni, quali in via esemplificazione graffi, sulle gambe da sotto il bacino sino a prima dell'inizio del piede, e che lo stesso Persona_1
ha riferito che era stata la propria madre a procurargli tali lesioni?
[...]
(testi: , residente in [...]
Berlinguer n. 42; residente in [...]); Testimone_2
2. Vero che in data 14 luglio 2023 , quando è giunto Persona_1 nell'abitazione sita in Castel San Pietro alla via Berlinguer n. 42, presentava escoriazioni, quali in via esemplificazione graffi, sulle gambe da sotto il bacino sino a prima dell'inizio del piede, e che lo stesso Persona_1
ha riferito che era stata la propria madre a procurargli tali lesioni?
[...]
(testi: , residente in [...]
Berlinguer n. 42; residente in Castel San Pietro Terme alla Testimone_2 via Berlinguer n. 42.
GONFIANTINI:
pagina 2 di 17 -ogni contraria istanza, domanda e richiesta disattesa, in parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale civile di Bologna in data 13-19 luglio 2021 (nel procedimento iscritto al R.G. n. 7921/2019)
- Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della sig.ra Controparte_1 collocando lo stesso presso la madre e determinando le modalità e i tempi di frequentazione del minore con il padre che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più opportune tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali.
-Disporre che il padre sia tenuto al versamento del contributo al mantenimento in misura maggiore rispetto a quanto stabilito nel precedente provvedimento (del 13-19 luglio 2021 iscritto presso il
Tribunale di Bologna 7021/19) da stabilirsi dal Codesto Tribunale nella misura che riterrà più congrua e giusta oltre ISTAT e oltre al versamento del 50% della refezione scolastica e al 50 % delle spese straordinarie in base al Protocollo d'Intesa in vigore presso Codesto Tribunale.
-Dare mandato ai Servizi Sociali competenti di vigilare sulle condizioni di vita del minore e di svolgere nelle modalità che deciderà il Giudice un adeguato sostegno alla genitorialità per risolvere le criticità emerse nella relazione.
-Rigettare tutte le istanze avversarie ivi compresa la richiesta di Ctu per i motivi sopra indicati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si chiede anche la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e l'emissione dei provvedimenti di cui 473bis.39 cpc. per i motivi sopra esposti.
Per mero tuziorismo difensivo codesta difesa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria, insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate sia nella comparsa di costituzione che nella memoria 473 bis.17 secondo comma c.p.c. del 7 dicembre 2023 da intendersi integralmente richiamate precisando in via istruttoria le conclusioni come nei predetti atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 22-1-2024 il Giudice Relatore osservava e disponeva in via provvisoria quanto segue:
Con decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n.
7021/2019, riguardo al minore , nato il giorno 8-2-2013, era stabilito, in sintesi, Persona_1
l'affido per 4 anni al Servizio Sociale competente, il suo collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, oltre a due giorni infrasettimanali coi relativi pernottamenti, nella settimana precedente il weekend di spettanza materna, e un giorno infrasettimanale col relativo pernottamento, nella settimana precedente il weekend di spettanza paterna;
tre settimane durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno; vacanze natalizie alternando di anno in anno fra i genitori il periodo 24-30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio;
vacanze pasquali tre giorni comprensivi ad anni alterni di Pasqua e Pasquetta;
mandato al Servizio di attivare un percorso di psicoterapia per
presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, nonchè un percorso parallelo in cui il Per_1
bambino partecipi, assieme ai genitori, a un ciclo di sedute di terapia familiare per sei/otto mesi e un ulteriore percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore;
disciplina dettagliata delle telefonate/videochiamate; obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare il pagina 3 di 17 luogo ove trovasi il figlio, quando non coincida con l'abituale domicilio di ciascuno;
obbligo a carico di entrambi i genitori di consegnare al genitore che avrà con sé il figlio il documento di identità del minore, prestando sin da ora il consenso per il rilascio dello stesso, non valido per l'espatrio; presa
d'atto che entrambe le parti prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per i soli genitori;
disposizione che le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche a mezzo whatsapp;
conferma dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese di refezione scolastica e al al 50% delle spese straordinarie disciplinate, salvo la predetta deroga, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, contribuzione che restava invariata fin dal primo provvedimento riguardante il minore, risalente al 6-12-2016, quando il minore aveva tre anni.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre chiede il collocamento prevalente presso di sé, con la frequentazione materna secondo le regole che il Tribunale riterrà più opportune, nonché l'onere per la madre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma di euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie, e, in via istruttoria, l'espletamento di una ctu.
Il padre allega, in sintesi, che in data 30 giugno 2023 e 14 luglio 2023, quando il padre ha preso con sé il
figlio alla fine di periodi trascorsi presso la madre, il bambino presentava escoriazioni e graffi sulle
gambe, che, a domanda del padre e anche alla presenza dei nonni paterni, il bambino dichiarava essergli
stati procurati intenzionalmente dalla madre.
Si costituiva la negando di avere mai tenuto simili condotte e affermando che si trattava di CP_1 escoriazioni che il bambino si era procurato in modo fortuito, probabilmente sulla spiaggia dove erano
presenti anche degli scogli, nel luogo di villeggiatura dove era stato con la madre, come del resto dalla
medesima prontamente scritto al padre con email del 18-7-2023, in risposta alla email di richiesta di
spiegazioni del inviatale il giorno stesso. Per_1
La madre formulava richiesta di affido esclusivo a sé con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, chiedeva altresì l'aumento, secondo giustizia, del contributo paterno al mantenimento ordinario del minore, e il mantenimento della vigilanza del Servizio Sociale.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice chiedeva
espressamente al Servizio affidatario di trasmettere “una esaustiva relazione in merito alla situazione personale e familiare delle parti e del minore, compresa l'esposizione di quanto messo in atto ai sensi del decreto 13-19 luglio 2021: DISPONE che i Servizi Sociali pongano in essere un percorso di psicoterapia per presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, un percorso parallelo in cui il bambino Per_1 partecipi, assieme ai genitori, a un ciclo di sedute di terapia familiare per sei/otto mesi e un ulteriore
percorso psicologico di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore, e ciò al fine di adottare i provvedimenti più rispondenti all'interesse del minore in termini di affidamento, collocamento e
pagina 4 di 17 frequentazione con i genitori;
il minore sarà sentito, con l'ausilio di uno psicologo del SSN, in particolare sulla vicenda delle lesioni di cui ai referti di PS in atti (graffi alle gambe asseritamente provocatigli volontariamente dalla madre); il Servizio nell'ascolto del minore e dei genitori si avvarrà di specialisti – psicologi o psichiatri se ritenuto necessario – del SSN”.
Con relazione depositata datata 17-11-2023 il Servizio Sociale forniva un quadro chiaro ed esaustivo della
situazione.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea all'udienza del 14-12-2023, il
Servizio Sociale ha dato scrupolosa esecuzione al mandato ricevuto dal Giudice, sentendo il minore sulla
causa delle escoriazioni da lui riportate, prima alla presenza di una psicologa – diversa da quella che lo ha
in cura -, poi alla presenza di una educatrice, nella prima circostanza a un colloquio cui è giunto
accompagnato dal padre, e nella seconda a un colloquio al quale è giunto accompagnato dalla madre;
dalla relazione della psicologa che lo ha in cura (Dott.ssa , peraltro, non emerge che il minore Per_2
sia stato dalla medesima sollecitato a parlare degli episodi in questione, ma che il bimbo lo abbia fatto
spontaneamente; infatti la dottoressa scrive “durante il primo colloquio (agosto 2023) mi racconta di essere stato al mare in vacanza con la madre e di essere inciampato/caduto sugli scogli, a sostegno del suo racconto mi mostra le gambe e i segni (quasi impercettibili) di tale caduta (aveva i pantaloncini corti)”; all'Assistente Sociale il bimbo ha riferito, coerentemente, di essere caduto accidentalmente dentro a un tombino mentre scendeva delle scale per raggiungere la spiaggia;
sembra, effettivamente, ragionevole
ritenere che a provocare il sospetto del padre (e la sua condotta successiva, sulla quale si dirà meglio
infra), sia stato, involontariamente, il bambino, che, secondo quanto da lui dichiarato all'Assistente
Sociale, a domanda del padre, “per far apparire la situazione meno grave”, gli avrebbe detto in un primo tempo di essersi fatto male cadendo dal letto;
questa spiegazione inverosimile potrebbe ragionevolmente
avere alimentato i sospetti del , che poi, tuttavia, nonostante la spiegazione prontamente ricevuta Per_1
dalla madre, ha insistito ripetutamente e in varie sedi, fra cui anche al Pronto Soccorso, con il bambino,
affinchè lui dicesse che era stata la madre a provocargli le lesioni sulle gambe, cosa che il bimbo riferisce di avere fatto “per non farlo arrabbiare”.
Anche solo guardando attentamente le foto sub doc. 9, peraltro prive di data, emerge che si tratta, come del
resto refertato dal medico di PS, di escoriazioni superficiali nella zona tibiale, non certo di graffi dall'inizio di ciascun arto (sic!) sino alle caviglie, posto che è notorio che l'arto inferiore inizi dall'anca
(fonte: Wikipedia).
Non è necessario possedere competenze medico-legali per concludere che le lesioni in questione
ragionevolmente non sono state provocate da graffi inferti con le unghie da un essere umano.
Non è nemmeno necessario possedere competenze di psicologia o di neuropsichiatria infantile per rilevare la gravità della condotta di un padre che, probabilmente insieme ai propri genitori (risulta evidente il
pagina 5 di 17 contrasto delle dichiarazioni del nonno paterno con le fotografie e con il referto di PS), faccia pressioni sul figlio di dieci anni perché accusi falsamente la madre di avergli provocato del male fisico;
anche nella
migliore delle ipotesi, cioè che il padre e i nonni paterni fossero davvero soggettivamente convinti della
responsabilità materna, essi avrebbero dovuto - loro sì – trattare la vicenda con le cautele dovute, in primis verificando l'esattezza della loro convinzione senza coinvolgere il minore, ma con strumenti il più possibile obiettivi, quale, ad esempio, proprio l'acquisizione di un parere medico-legale, qualora non fossero stati convinti dall'aspetto delle lesioni stesse.
Altre gravi condotte paterne emergono dalla relazione del Servizio, quali, in estrema sintesi: un
atteggiamento ostativo rispetto agli interventi che il Servizio ha il mandato di attuare in forza del vigente
decreto, nonché rispetto alle cure odontoiatriche, alla vaccinazione anti Covid, al rilascio del passaporto
del minore, alla collaborazione con gli insegnanti, sia per gli aspetti didattici che per favorire la
socializzazione del figlio, nonché rispetto ai contatti con la pediatra, rispetto alla propria situazione
lavorativa (sulla quale è apparso restio a riferire alcunchè), rispetto ai dovuti contatti madre-figlio quando
il figlio è con lui, alle dovute informazioni circa il luogo in cui si trova il figlio quando non è nel domicilio abituale, rispetto ai colloqui di restituzione con la psicologa che segue il figlio, per non parlare degli
appellativi inadeguati che rivolge alla madre durante i colloqui con il Servizio Sociale.
Dato atto di quanto già esposto con la citata ordinanza del 22-1-2024, ci si limita qui ad aggiungere che dalla relazione 17-11-2023, in particolare da “Nell'ambito del mandato di affido del minore al Servizio” fino a “due incontri separati”, si evince che, quantomeno nel 2022, era il padre a rendersi difficilmente reperibile da parte degli operatori e a non voler effettuare incontri congiunti con la madre;
in tale situazione,
è ragionevole ritenere che non vi fossero i presupposti per intraprendere il previsto percorso di terapia familiare, come esplicitamente il Servizio afferma, dando atto che, nonostante che tale impossibilità e la relativa motivazione fosse stata spiegata al padre, egli continuava a chiedere notizie circa l'avvio del percorso di terapia familiare. Nel passaggio immediatamente successivo di tale relazione si evince che il padre ha altresì ritardato, con la sua condotta, l'avvio della presa in carico del minore da parte della NPI nella persona della Dott.ssa chiedendo di potersi rivolgere a un terapeuta privato, incontrando, Per_2 però, il diniego della madre motivato da ragioni economiche e, a fronte di ciò, ritardando comunque l'espressione del proprio consenso all'avvio del percorso col Servizio Pubblico, tanto che “Dopo circa un anno egli ha chiesto ulteriore tempo, ma il Servizio, avendo già concesso ampio margine di tempo, ha autorizzato l'attivazione della presa in carico psicologica da parte della Neuropsichiatria infantile”
Dalla relazione emerge un comportamento ostruzionistico/dilatorio da parte del padre anche riguardo alle cure odontoiatriche, alla somministrazione del vaccino anti-Covid 19, al rilascio del passaporto per il minore, per il quale si è reso necessario il ricorso al GT.
pagina 6 di 17 Il reclamo opposto davanti al TM da parte del padre contro la decisione del GT è stato respinto.
Nella medesima relazione il Servizio dà atto che, al contrario, la madre tiene aggiornato il padre, via email,
delle notizie di rilievo relative al figlio, chiede la mediazione del Servizio quando questi non le comunica tempestivamente quanto necessario (ad esempio, le date delle ferie estive).
Il Servizio riferisce quanto riportato dagli insegnanti, cioè che durante il lockdown il bambino seguiva regolarmente le lezioni online e faceva i compiti, quando era dalla madre, mentre la partecipazione e l'esecuzione dei compiti era scarsa quando era dal padre;
dopo la ripresa delle lezioni in presenza, gli insegnanti, svolgendo al riguardo un apposito colloquio congiunto con i genitori a ottobre 2022, avevano riscontrato che il bambino, pur essendo molto intelligente, faticava a inserirsi, assumendo talvolta un atteggiamento di superiorità e di ostilità rispetto ai compagni (in un tema addirittura si vantava di essere capace di cogliere i loro punti deboli, sic!), disattendeva volontariamente le consegne sulle modalità di esecuzione dei compiti, non partecipava, quando era dal padre, ai momenti importanti di socializzazione della classe o della scuola. Il Servizio riferisce inoltre che il padre ha acconsentito solo una volta instaurato il presente procedimento e solo previa espressa richiesta del Tribunale, a che il Servizio effettuasse una visita domiciliare, in precedenza si era opposto riferendo di non avere abbastanza tempo.
SI sottolinea che il percorso con la NPI, in particolare con la Dott.ssa nonostante che il suo Per_2
inizio, a causa delle condotte paterne, sia stato ritardato di oltre un anno, è in essere dall'agosto 2023, come emerge dalla relazione del 16-11-2023 depositata in pct il 22-1-2024.
SI riporta quanto ivi riferito dalla psicologa, così come già riportato nell'ordinanza 22.1.2024:
Si sottolinea quanto riferito dalla Dott.ssa Per_2
“Il padre durante le due valutazioni svolte sul figlio ed i vari colloqui di restituzione ha tenuto un comportamento scarsamente collaborante e disponibile, non sempre rispondendo alle email, e/o alle
telefonate, ostacolando i percorsi sia di valutazione che di presa in carico, non presentandosi agli
appuntamenti e/o disdicendoli e a volte non riprogrammandoli. Egli si presenta come una persona con
scarse capacità autoriflessive e con scarsa aderenza alla realtà, attuando modalità relazionali difensive e
un atteggiamento rivendicativo verso la madre e . Il padre ad oggi ha sempre rifiutato incontri Per_1 alla presenza della madre che ancora oggi chiama “la controparte” e non si mostra interessato ad aumentare la comunicazione nell'interesse del figlio”.
La scarsa aderenza alla realtà emerge chiaramente, fra l'altro, dall'affermazione secondo cui egli sarebbe in grado di gestire in autonomia il figlio, dal momento che potrebbe lavorare di notte.
La scarsa aderenza alla realtà era, peraltro, emersa anche nella ctu svolta nel corso del procedimento
r.g.n. 7021/2019, rispetto alla quale, allo stato, si può ritenere che la madre abbia avuto un'evoluzione in senso positivo della propria autonomia personale (sotto l'aspetto lavorativo, abitativo e di formazione) e del suo rapporto con il Servizio Sociale e col figlio (risulta dal colloquio che sia collaborativa col Servizio,
pagina 7 di 17 nonché attenta agli aspetti scolastici e sportivi, anche con riguardo all'importanza per il figlio della socializzazione con i pari;
ella inoltre sta seguendo con costanza un percorso di sostegno alla genitorialità
con una psicologa del Consultorio Familiare, mentre il , nonostante il bassissimo reddito Per_1 dichiarato, ha preferito rivolgersi a uno specialista privato); il padre, invece, ha continuato a coltivare un
clima di conflitto, anche tramite la proposizione di numerosi procedimenti penali contro la madre, che non
risulta, allo stato, che si siano conclusi con delle condanne;
egli non pare capace di cogliere l'importanza
della funzione del Servizio Sociale, né della scuola, arrivando a dichiarare che gli insegnanti affermano il falso quando manifestano preoccupazione per il disagio emotivo del figlio.
Alla fine del paragrafo “valutazioni conclusive e proposte” il Servizio esprime addirittura la propria
“preoccupazione” rispetto al tempo che il figlio trascorre col padre, considerato troppo ampio, nonché rispetto ai sensi di colpa che il padre potrebbe alimentare nel figlio con riferimento alla vicenda specifica da cui è scaturito il ricorso, arrivando ad auspicare l'affido esclusivo alla madre e la riduzione dei tempi di permanenza del figlio presso il padre.
Non sono state mosse specifiche e documentate contestazioni alla relazione del Servizio Sociale e le istanze istruttorie risultano al riguardo del tutto superflue alla luce di quanto sopra esposto (ivi comprese le istanze istruttorie di parte convenuta), così come superflua risulta un'eventuale ulteriore ctu, dal momento che è indubbio che, per l'opposizione del padre, il Servizio non sia finora nemmeno riuscito ad attuare pienamente il mandato ricevuto e in particolare gli interventi a sostegno della funzione genitoriale.
SI precisa che è stata contestata specificamente solo la ricostruzione, fornita alla pag. 4 della relazione del
Servizio Sociale datata 17 novembre 2023, riguardo alla vicenda relativa al rilascio del passaporto della madre e del minore, che tuttavia non assume un rilievo determinante in questa sede, ed è stato contestato il modus procedendi adottato dal Servizio con riferimento all'indagine, peraltro delegata dal Giudice, sull'origine delle lesioni, vicenda rispetto alla quale già si è ampiamente argomentato sopra.
SI osserva, ulteriormente, che la difesa del ricorrente fa ripetutamente riferimento al contenuto di una ctu
che risale ormai a due anni e mezzo fa, senza tenere conto che la situazione attuale, così come
rappresentata dal Servizio Sociale, al quale il minore è stato affidato e che segue il nucleo familiare dal
2013 (!) risulta ad oggi modificata.
Va quindi disposto, in via provvisoria, l'affido esclusivo alla madre con facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, e confermato il collocamento
prevalente presso di lei, con visite paterne a fine settimana alternati, dal sabato ore 10 quando il padre
andrà a prendere il figlio da casa della madre, fino alla domenica alle ore 21 quando il padre
riaccompagnerà il figlio a casa della madre dopo averlo fatto cenare;
il padre terrà con sé il figlio anche
un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, da stabilire di comune accordo fra i genitori o in mancanza
pagina 8 di 17 di accordo, che sarà stabilito dal Servizio Sociale;
resta invariato il calendario dei periodi di vacanza scolastica;
all'affido esclusivo consegue l'attribuzione alla madre per intero dell'assegno unico.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio, si osserva che esso è sempre rimasto invariato;
che il
[...]
negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 ha percepito un imponibile rispettivamente di euro 8.732, Per_1
4.300 e 6.157; si osserva che egli ha conseguito una laurea triennale e magistrale nonché un master e ora
sta seguendo un corso di consulenza in strategia aziendale per lo sviluppo di start-up (così pare di capire dal doc. 35), tuttavia non risulta che abbia cercato né tantomeno reperito un'attività lavorativa tale da consentirgli di contribuire in maniera più adeguata alle crescenti esigenze del figlio (crescenti in ragione del crescere dell'età, come da pacifico orientamento della Corte di Cassazione sul punto); in pratica è ragionevole ritenere che egli sia mantenuto dai genitori.
La madre ha reperito un'occupazione, attualmente full-time, si è iscritta all'Università al corso di laurea in
Economia, ha reperito un alloggio in locazione dove si è trasferita insieme al figlio, rendendosi
indipendente rispetto alla sua famiglia di origine;
ha un reddito netto mensile da lavoro di circa euro 1.837
e paga euro 450 mensili di canone di locazione.
Va disposto, dunque, che il padre, dalla pubblicazione del presente provvedimento, versi alla madre, a
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 250 mensili, fermo il resto del
vigente provvedimento [ivi compresa ovviamente la suddivisione al 50% delle spese di refezione scolastica]
, e che il Servizio Sociale prosegua con tutti gli interventi in atto in favore del nucleo familiare come da mandato ricevuto col vigente decreto (salvo come si è detto, che per l'affidamento); il Servizio vigilerà sul rispetto del nuovo calendario e ne valuterà l'adeguatezza, riferendo al Tribunale con apposita relazione Pa entro il 30 aprile 2024; riferirà eventuali circostanze che richiedano l'intervento immediato della;
P.Q.M.
in via provvisoria e urgente, dispone come in parte motiva, confermando il vigente provvedimento per
quanto non modificato espressamente, e rinvia al 7-5-2024 ore 12,30 per esame della relazione del Servizio
Sociale.
Con provvedimento a chiarimenti del 26-1-2024 si precisava, poi, che: il giorno infrasettimanale che il figlio trascorrerà presso il padre sarà comprensivo del pernottamento;
il
padre quindi accompagnerà il figlio a scuola il mattino successivo.
L'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. non risulta essere stata reclamata.
Con relazione del 30-4-2024 il Servizio Sociale ribadiva di non essere a conoscenza della attività svolta dal padre;
riferiva che quando era presso il padre, il minore viveva anche coi nonni paterni, a casa di costoro,
visto che il padre vive coi suoi genitori;
aveva convissuto anche coi nonni materni fino al novembre 2021,
finchè la madre aveva convissuto con i propri genitori;
il Servizio riferiva, innanzitutto, di un cambiamento degli operatori di riferimento del caso, a seguito di una riorganizzazione interna del Servizio, avvenuta a pagina 9 di 17 gennaio 2024; era rimasto costante il riferimento della Dott.ssa per il percorso che si stava Per_2 svolgendo presso la NPI;
il Servizio ha dato atto del permanere delle difficoltà di comunicazione fra le parti, della mancata accettazione, da parte del padre, della decisione madre, oggi affidataria esclusiva, di far svolgere al figlio un solo allenamento di basket alla settimana, e non più due, dato che a seguito del cambio di calendario non ricadono più entrambi gli allenamenti in giorni di competenza paterna;
il padre insiste molto su questo argomento, senza considerare – questa è un'osservazione del Giudice Relatore e del
Collegio – che la distanza tra Imola e il luogo di allenamento di basket è considerevole visto che gli allenamenti si svolgono a Bologna, in Largo Lercaro, e il minore abita a Imola, Via Mazzanti 30; non pare ragionevole che, a fronte della riferita richiesta di di frequentare per un giorno alla settimana un Per_1 corso di pallamano cui partecipano anche i suoi compagni di classe, consentendogli così di migliorare la socializzazione col suo gruppo scolastico di riferimento, egli debba continuare, anche nel giorno in cui sta con la madre, a fare basket, data l'eccessiva lontananza fra casa e palestra;
del resto di tratta di un bambino di 11 anni e si è trattato di 4 mesi, circa, di tempo, per cui si ritiene che tale decisione, posto che per legge compete al genitore affidatario, debba da un lato tenere conto della volontà del minore, ma dall'altro anche delle esigenze organizzative del genitore, posto che - così come per la vicenda delle escoriazioni sulle gambe – i genitori danno versioni opposte della preferenza che avrebbe espresso. Per_1
Il Servizio riferisce altresì che il padre oggi si dice disponibile ad intraprendere un percorso di terapia familiare, anzi lo richiede;
posto che non è dato sapere cosa abbia determinato questo suo cambiamento di opinione, il Servizio spiega in maniera chiara ed esaustiva che tale indicazione, che era stata data dal
Tribunale in un provvedimento che rissale a tre anni fa, non risulta più attuale, né praticabile, atteso che: permangono i problemi di comunicazione fra le parti, che avviene solo tramite email indirizzate per conoscenza anche al Servizio, mentre nel citato provvedimento del 2021 si legge:
DISPONE che le comunicazioni tra le parti potranno avvenire anche a mezzo whattsapp, modalità senz'altro più agile, ma resa impossibile dal fatto che il padre abbia bloccato la madre su Whatsapp sino a fine maggio scorso, sbloccandola poco dopo il deposito della citata relazione del Servizio Sociale.
Il Servizio dà altresì atto del fatto che il padre non abbia accettato la modifica del calendario di visita, dà atto di avere effettuato visita domiciliare a casa della madre;
dà atto che gli Assistenti Sociali hanno svolto un colloquio nel quale il minore si è dichiarato contento dell'attuale organizzazione, anche delle attività sportive, organizzazione che, secondo quanto osservato dal Servizio, e che qui – per quanto occorrer possa- si condivide, andrà comunque rivalutata alla luce del probabile aumento dell'impegno richiesto dal nuovo ciclo scolastico. Il Servizio riferisce altresì che gli insegnanti hanno osservato un cambiamento positivo del minore nei suoi rapporti con i coetanei, con i quali sarebbero diminuiti gli atteggiamenti provocatori,
osservando anche che appare più disponibile a parlare di sé, in sostanza si potrebbe dire “più aperto”, o
“meno introverso”.
pagina 10 di 17 Il Servizio riporta, inoltre, che la Dott.ssa ha riferito, a fine aprile 2024, che negli ultimi mesi il Per_2 minore appare più sereno e disponibile a lavorare terapeuticamente per tentare di avvicinare il mondo materno e il mondo paterno;
a tal fine gioverebbe, secondo la Dottoressa, che nel fine settimana che trascorre con un genitore, egli fosse stimolato a telefonare all'altro genitore.
Il Servizio dà certamente atto della circostanza che il minore appare molto legato a entrambe le figure genitoriali.
Si ritiene, tuttavia, che tale affermazione non implichi né una modifica dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, né una modifica del calendario, aspetti che né il Servizio, né la Dott.ssa dicono che Per_2 vadano modificati.
SI ritiene, quanto all'affido, che il padre non abbia dimostrato sufficiente adeguatezza, sia nella
“gestione” della vicenda delle escoriazioni alle gambe, riportandosi al riguardo integralmente al decreto provvisorio 22-1-2024 (e limitandosi qui a soggiungere: ma perché mai la madre avrebbe dovuto graffiare le gambe del figlio?? colpisce che il non avanzi alcuna possibile spiegazione, e Per_1
soprattutto che il figlio non gli abbia subito detto il motivo di quello che sarebbe apparso anche al bambino come un evento quantomeno inusuale..), sia nella “gestione” del rapporto con la e CP_1
col Servizio dal 2021 ad oggi, cioè impedendo la comunicazione whatsapp fra le parti, ostacolando e ritardando l'inizio del percorso del figlio con la NPI, sia per quanto riguarda le cure dentistiche, il rilascio del passaporto, la socializzazione del figlio con i compagni e integrazione con l'ambiente scolastico (emblematico che egli si sia deciso ad accompagnare il figlio alla cena di fine scuola solo in udienza, perché sollecitato dal difensore, tacendo però la circostanza che sarebbero arrivati in ritardo perché prima c'era la cena di fine anno di basket: meglio avrebbe fatto a parlarne subito e così si sarebbe potuto fare chiarezza e organizzare al meglio la serata); le sue condotte hanno ostacolato la tutela dell'interesse del minore.
Quanto alla richiesta di ammissione di ctu, si rammenta che La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).
La stessa risulta superflua alla luce degli elementi emersi dalle relazioni del Servizio Sociale, che hanno trovato riscontro nella relazione della psicologa della NPI e nei documenti prodotti.
pagina 11 di 17 Quanto al rigetto delle prove testimoniali di cui pure parte attrice rinnova la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritengono superflue per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 22-1-
2024 qui soggiungendosi che si tratterebbe di affermazioni de relato su dichiarazioni rese ai nonni paterni dal minore stesso il quale ha poi dichiarato al Servizio e alla psicologa quanto già riportato
(sic!).
Il fatto stesso di avere adito il Tribunale per verificare l'origine delle abrasioni del figlio pare, come si è già detto, non frutto di diligenza e attenzione, ma di assenza di scrupolo nel coinvolgere immediatamente il minore in una vicenda che avrebbe dovuto essere prima trattata in sede prettamente medica o medico-legale o con la madre, attraverso la mediazione del Servizio, all'epoca affidatario del minore.
La valutazione di adeguatezza genitoriale della madre pure emerge da quanto riportato nelle relazioni, e dalla corrispondenza fra le parti, elementi dai quali emerge la figura di un genitore attento ai bisogni, sia sanitari che scolastici che emotivi e sociali del figlio, al quale il figlio, cosi come al padre, è affettivamente legato;
di un genitore, inoltre, che tiene informato in maniera sollecita l'altro genitore sulle circostanze rilevanti che riguardano il figlio, che si è affidato al Servizio per avere aiuto nel rapportarsi col padre, e per intraprendere con profitto il percorso di sostegno alla genitorialità indicato, laddove il padre, inspiegabilmente, data la sua situazione economica, ha optato per un professionista privato.
Circa il calendario di frequentazione, in estrema sintesi si tratta di un calendario che, a distanza di circa
5 mesi dall'inizio della sua applicazione, risulta funzionale alle esigenze del minore, rispetto al quale nessuna parte né il Servizio Sociale affermano che egline abbia risentito in negativo, anzi tutti sono concordi sull'evoluzione positiva della condizione del bambino, sebbene l'attore ne attribuisca il merito al percorso terapeutico presso la NPI, nonostante che esso sia iniziato (in ritardo di oltre un anno a causa delle sue condotte già ampiamente illustrate) circa 5-6 mesi prima del cambiamento del calendario.
Sulla richiesta attorea di ampliare nuovamente i tempi di permanenza presso il padre, anche con riferimento alle argomentazioni di cui al verbale del 4-6-2024, si ribadisce quanto sopra esposto e si fa integrale rinvio all'ordinanza 8-6-2024, da intendersi qui trascritta, limitandosi ad osservare che non si comprende il riferimento – fatto appunto dalla difesa attorea a verbale - allo “sviluppo adeguato della identità di genere”, dal momento che non risulta che l'incremento della frequentazione più assidua del genitore che appartiene al medesimo genere del figlio sia un criterio su cui basarsi per stabilire il calendario di visita (se questo era effettivamente il senso dell'argomentazione attorea); sta di fatto che comunque il figlio sta col padre sabato e domenica con pernotto intermedio, a fine settimana alternati,
pagina 12 di 17 e un giorno infrasettimanale con pernottamento ogni settimana, oltre ai periodi di vacanza, il che non pare, in assoluto, un tempo insufficiente alla coltivazione e sviluppo di un soddisfacente rapporto padre-figlio.
Sulle questioni economiche, si era dato atto nell'ordinanza 22-1-2024 che il negli anni di Per_1
imposta 2020, 2021 e 2022 ha percepito un imponibile rispettivamente di euro 8.732, 4.300 e 6.157; si
osserva che egli ha conseguito una laurea triennale e magistrale nonché un master e ora sta seguendo un
corso di consulenza in strategia aziendale per lo sviluppo di start-up (così pare di capire dal doc. 35), tuttavia non risulta che abbia cercato né tantomeno reperito un'attività lavorativa tale da consentirgli di contribuire in maniera più adeguata alle crescenti esigenze del figlio (crescenti in ragione del crescere dell'età, come da pacifico orientamento della Corte di Cassazione sul punto); in pratica è ragionevole ritenere che egli sia mantenuto dai genitori.
La madre ha reperito un'occupazione, attualmente full-time, si è iscritta all'Università al corso di laurea in
Economia, ha reperito un alloggio in locazione dove si è trasferita insieme al figlio, rendendosi
indipendente rispetto alla sua famiglia di origine;
ha un reddito netto mensile da lavoro di circa euro 1.837
e paga euro 450 mensili di canone di locazione.
Si soggiunge che per l'a.i. 2023 la madre ha depositato una CU da cui emerge un netto annuo di euro
21.670 circa che corrisponde ad euro 1.805 mensili e che il padre ha depositato una sola CU quella dell'INPS, da cui emerge un lordo annuo di euro 858,18, depositando, peraltro, anche contabili di accrediti avvenuti però nei primi mesi del 2024 per attività libero-professionale di consulenza svolta per un importo di circa 2.140 euro.
Comunque nessuna delle parti chiede di modificare le statuizioni economiche di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22 che pertanto vanno confermate.
Le spese seguono la soccombenza prevalente e vanno pertanto poste a carico dell'attore, liquidate in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, compresi fra i medi e i minimi per quella istruttoria, essendosi limitata all'acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale e di documenti.
SI dà atto che alla richiesta di autorizzare “a trascorrere la giornata della discussione della tesi di laurea con relativo pernotto assieme al figlio qualora tale giorno dovesse coincidere con una giornata/pernotto di spettanza del padre”, il ha prestato già il consenso. Per_1
pagina 13 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-2021 all'esito del procedimento r.g.n. 7021/2019, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dispone l'affido esclusivo di , nato a [...] -BO- l'08 febbraio 2013, alla Persona_1
madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, alla richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, al disbrigo di tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui il figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
la madre è onerata di comunicare tempestivamente al padre le decisioni sulle questioni di maggior interesse da assumere per il figlio e la propria opinione al riguardo, in modo da rendere possibile, pur essendo la facoltà di decidere autonomamente attribuita in via esclusiva alla madre, di acquisire il punto di vista paterno, che dovrà essere espresso entro il termine massimo di 24 ore, e di pervenire - se sussistono le condizioni - a decisioni concordate, sulle questioni di maggiore interesse;
2 – per la durata di anni tre, dalla pubblicazione del presente provvedimento, conferisce al Servizio
Sociale territorialmente competente mandato di vigilanza sul nucleo familiare;
in particolare il Servizio
Sociale: riceverà tempestiva comunicazione dalla madre delle decisioni di maggior interesse da assumere per il figlio e comunicazione della decisione da lei assunta e dell'eventuale parere formulato dal padre;
favorirà una comunicazione fra le parti il più celere ed efficace possibile, su tutte le questioni che riguardano il minore;
vigilerà che le modalità comunicative delle parti si mantengano adeguate, intervenendo, se necessario, e dando indicazioni – sulle modalità comunicative - che le parti sono tenute a seguire;
terrà monitorati i rispettivi percorsi di sostegno psicologico, già in atto, acquisendo informazioni direttamente dai professionisti coinvolti, previo consenso delle parti;
vigilerà sull'andamento del percorso di presso la NPI;
vigilerà sul suo andamento scolastico, tramite Per_1
colloqui con gli insegnanti, e sulla sua salute, tramite colloqui col pediatra di libera scelta;
qualora dovessero migliorare i rapporti fra le parti, e il percorso in questione dovesse risultare utile all'esito di una rivalutazione della situazione, attuerà il prospettato percorso di terapia familiare;
effettuerà pagina 14 di 17 periodici colloqui con i genitori e visite domiciliari almeno ogni tre mesi;
vigilerà sul rispetto del calendario e interverrà come mediatore in caso di contrasti sulla sua attuazione (modalità, orari, comunicazione tempestiva dei periodi di ferie, e quant'altro);
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – conferma il collocamento prevalente presso la madre, con visite paterne a fine settimana alternati, dal sabato ore 10 quando il padre andrà a prendere il figlio da casa della madre, fino alla domenica alle ore 21 quando il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre dopo averlo fatto cenare;
il padre terrà con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, tutte le settimane, da stabilire di comune accordo fra i genitori o in mancanza di accordo, che sarà stabilito dal Servizio Sociale;
il giorno infrasettimanale che il figlio trascorrerà presso il padre sarà comprensivo del pernottamento;
il padre quindi accompagnerà il figlio a scuola il mattino successivo;
le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari decide la madre, in quelli dispari il padre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il minore ad anni alterni dalla mattina del 24 dicembre, andandolo a prendere a casa della madre, sino al 30 dicembre sera, quando lo riaccompagnerà alle ore
20.00 a casa della madre, e dalle ore 20.00 del giorno 30 dicembre sino al 06 gennaio, quando lo riaccompagnerà alle ore 20.00 a casa della madre durante le vacanze Pasquali il padre terrà con sé il figlio tre giorni comprensivi ad anni alterni della giornata di Pasqua, andando il padre a prendere il minore a casa della madre alle ore 9.00 e ivi riportandolo alle ore 21.00; dispone che durante il fine settimana in cui il figlio è presso un genitore, l'altro genitore lo possa contattare per una telefonata o videochiamata, i cui orari e modalità saranno concordati fra le parti o stabiliti dal Servizio Sociale su indicazione della Psicologa della Npi;
idem, a giorni alterni o con la diversa periodicità che sarà concordata fra le parti o stabilita dal Servizio Sociale su indicazione della
Psicologa della Npi, durante i periodi di vacanza che il figlio trascorre con ciascun genitore;
5 - PONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori di comunicare il luogo ove trovasi il figlio, quando non coincida con l'abituale domicilio di ciascuno;
6 – fermo per il pregresso quanto stabilito col decreto ex art. 337 quinquies c.c. pronunciato il 13-7-
2021 all'esito del procedimento r.g.n. 7021/2019, dalla pubblicazione dell'ordinanza 22-1-2024 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5
pagina 15 di 17 di ogni mese la somma di euro 250 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, ivi comprese, come stabilito nel precedente decreto in data 13-7-2021, le spese di refezione scolastica;
a parte questa deroga, si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. pagina 16 di 17 Dalla pubblicazione dell'ordinanza 22-1-2024, l'assegno unico è percepito integralmente dalla madre quale affidataria esclusiva;
7 - Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-7-2024.
SI comunichi anche al Servizio Sociale
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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