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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 224/2023 promossa da:
(c.f. e partita IVA n. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. NICCOLO' STEFANELLI, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ROBERTO SANETTI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 procuratore dott. , con il patrocinio dell'Avv. CRISTIANO CALUSSI e Controparte_3 dell'Avv. LORENZO FIDOLINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, riformare integralmente la sentenza n.
3546/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 20.12.2022, repertorio n.
7352/2022 del 21.12.2022, che ha definito il giudizio R.G. n. 16316/2015, e notificata in data 30.12.2022, e per l'effetto:
▪ respingere integralmente la domanda dall'Arch. nei Controparte_1 confronti di di condanna della stessa al pagamento della somma di € Parte_1
6.100,00 oltre accessori, interessi moratori, e condannare l'Arch. Controparte_1 alla restituzione di quanto versato dalla Società appellante in esecuzione forzata della sentenza impugnata a titolo di capitale, accessori, interessi e spese del giudizio R.G. n.
16316/2015;
▪ in via riconvenzionale, accertata l'indebita percezione da parte dell'Arch. CP_1 del complessivo importo di € 11.855,70 oltre accessori per attività
[...] professionale non espletata in relazione all'accordo 30.01.2006 per cui è causa, condannare l'Arch. a restituire ad il ricordato Controparte_1 Parte_1 importo di € 11.855,70 oltre accessori, oltre interessi legali dal dì della percezione delle somme indebite alla data di effettiva restituzione delle stesse;
▪ sempre in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento contrattuale dell'Arch. per la progettazione di un'opera non conforme a quanto Controparte_1 pattuito con riferimento alla villetta di cui al Lotto 33 che con riferimento alla villetta di cui al Lotto 4; accertato il diritto di a legittimamente rifiutare il Parte_1 pagamento di tutti i compensi richiesti a saldo da parte dell'Arch. e Controparte_1 conseguentemente accertato l'indebita percezione da parte dell'Arch. CP_1 del complessivo importo di € 31.500,00 oltre accessori, condannare questi a
[...] restituire/risarcire all'appellante il ricordato importo di € 31.500,00 oltre accessori, oltre interessi legali dal dì della percezione delle somme indebite alla data di effettiva restituzione/risarcimento delle stesse;
▪ sempre in via riconvenzionale, condannare l'Arch. al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di conseguenti al suo Parte_1 comportamento gravemente inadempiente, nella misura che si indica in € 122.993,16, salva la diversa minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo;
▪ respingere in ogni caso la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. del D.L.
132/2014.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e diritti del precedente e del presente grado di giudizio.
2 In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU, da dichiararsi affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 196 c.p.c., con sostituzione del CTU nominato, per i motivi dedotti nel presente atto;
o, in subordine, Voglia disporre la convocazione del CTU
a chiarimenti sui punti e sulle questioni precisamente indicate nel presente atto, oggetto di osservazioni del CTP e su cui non è avvenuta una presa di posizione o risposta adeguata del CTU;
− disporre l'ammissione dei mezzi di prova ad oggi non ammessi, formulati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in parziale riforma della Sentenza di primo grado Voglia, contrariis reiectis
1) Respingere nel merito tutti i motivi di gravame dedotti della “ Parte_1 quale società incorporante l'appellante “ in quanto le pretese sono Controparte_5 prescritte e l'appellante è decaduta dalla relativa azione e comunque perché i motivi di appello sono infondati in fatto ed in diritto per i motivi in narrativa della comparsa;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza di primo grado n. 3546/2022 del
Tribunale di Firenze,
a. Condannare la quale società incorporante l'appellante Parte_1
“ a corrispondere all'Arch. sull'importo di € Controparte_5 Controparte_1
4.630,00 oltre IVA e CNPAIALP (cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti), anche gli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto -11.11.2015 data di notifica della citazione introduttiva del Giudizio di primo grado -al saldo;
b. Condannare " quale società incorporante l'appellante “ Parte_1 [...]
a corrispondere all'Arch. il rimborso anche delle spese di CP_5 Controparte_1
Ctp dell'Ing. pari ad imponibili € 2.704,00 oltre interessi e rivalutazione Per_1 monetaria, come da fattura n. FPR72/22 del 21.10.2022 in atti;
c. Condannare " quale società incorporante l'appellante “ Parte_1 [...]
a corrispondere le spese legali di primo grado calcolate sulla base del valore CP_5 della domanda riconvenzionale da lei spiegata –scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00 -così come riportato nella Nota Spese prodotta in primo grado o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia e detratto quanto già corrisposto in virtù di quanto già liquidato in primo grado;
3
4. In subordine e denegata ipotesi:
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell'Arch. in Controparte_1 riferimento ai fatti per cui è causa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie dell'appellante
" quale società incorporante l'appellante “ nei Parte_1 Controparte_5 confronti dell'attore,
a -in tesi :dichiarare la “ in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45 tenuta a rilevare indenne il proprio assicurato Arch. ai sensi della Polizza Controparte_1 inter partes da ogni e qualsivoglia pagamento eventualmente da Lui dovuto alla società appellante per i titoli e per i fatti di cui è causa all'esito del Giudizio e conseguentemente condannarla a risarcire alla " quale società incorporante l'appellante Parte_1
“ gli eventuali danni subiti nella misura che venisse accertata e/o Controparte_5 provata in corso di causa o, in ipotesi, a rifondere all'Arch. quanto Controparte_1 condannato a pagare in favore della " quale società incorporante Parte_1
l'appellante Controparte_5
b -in ipotesi : in caso di mancata o incompleta copertura assicurativa contrattuale da parte della “ compensare comunque le rispettive Controparte_2 posizioni creditorie tra le originarie parti e, se del caso, condannare la " Parte_1 quale società incorporante l'appellante “ a corrispondere
[...] Controparte_5 all'Arch. quanto risulterà eventualmente a Lui dovuto, oltre interessi moratori CP_1 ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge di entrambi i gradi di Giudizio sulla base del valore della domanda riconvenzionale spiegata " quale società Parte_1 incorporante l'appellante “ –scaglione da € 52.000,00 ad € Controparte_5
260.000,00 -e con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.
Per parte appellata CP_2
“ Voglia l'Ill.ma Corte adita in tesi respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto respingere la domanda di manleva riproposta in appello dall'Arch. nei confronti della comparente, con conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata, vinte le spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, voglia rigettare la domanda di manleva quanto richiesta di restituzione delle somme di € 11.855/70 oltre accessori e di € 31.500/00 in quanto si tratta di restituzione di compensi professionali che non rientra nella garanzia assicurativa
4 e voglia condannare la comparente a rilevare indenne l'Arch. nei limiti della CP_1 polizza azionata per la domanda di risarcimento danni, laddove all'esito del giudizio risulti provato un errore professionale del medesimo, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3546/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale di architetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'Arch. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze la società Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.100,00 Controparte_5 oltre accessori, a titolo di saldo per le prestazioni da lui rese su incarico della medesima.
Nello specifico, aveva fondato la propria domanda sulla scrittura privata, datata
30.01.2006, con la quale (all'epoca gli aveva affidato la Controparte_5 CP_6
“progettazione architettonica, preliminare ed esecutiva per la realizzazione di due ville unifamiliari e relative sistemazioni esterne, poste nel Comune di Forte dei Marmi”, che prevedeva un compenso professionale complessivo e forfettario di € 45.000,00, oltre
IVA; aveva esposto che, al momento in cui la committente era receduta dal rapporto, egli aveva ricevuto acconti per un importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA, e maturato un credito di € 42.100,00, oltre IVA.
(d'ora innanzi anche “ ”) si era costituita chiedendo il rigetto della Controparte_5 CP_5 domanda attrice e in via riconvenzionale che, accertato l'indebito percepimento da parte dell'Arch. del complessivo importo di € 11.855,70 oltre accessori Controparte_1 per attività professionale non espletata in relazione all'incarico del 30/1/2006, nonché
l'inadempimento contrattuale per aver progettato un'opera errata sia con riferimento alla villetta di cui al lotto 33 che con riferimento alla villetta di cui al lotto 4, il professionista fosse condannato a restituirle quanto indebitamente percepito (sia per le attività non espletate che per quelle inutili e dannose) nonché a risarcirle il danno causatole.
In particolare, la convenuta aveva dedotto che l'arch. aveva svolto il proprio CP_1 incarico in modo negligente e imperito, tanto che era stato necessario procedere alla parziale demolizione della costruzione eseguita sul Lotto 33, alla presentazione (tramite altri professionisti) di una variante progettuale e alla presentazione di un nuovo progetto esecutivo, nonché, per quanto atteneva alla villetta edificata sul Lotto 4, alla presentazione di un apposito progetto di completamento;
dunque, gran parte dell'attività
5 svolta dal professionista si era rivelata oggettivamente inutile, dovendosi quantificare in
€ 31.500,00, oltre accessori, il corrispettivo pagato, secondo la committente, per prestazioni fonte di gravi problemi costruttivi;
inoltre, il costo della citata parziale demolizione della villetta insistente sul Lotto 33 era ammontato ad € 100.975,88 e gli oneri professionali per la presentazione della variante di progetto e per la necessitata nuova attività direttiva dei lavori erano ammontati ad € 22.017,28, e tutte tali somme andavano a costituire voci di danno.
Su richiesta di parte attrice - che aveva comunque contestato ogni addebito - era stata autorizzata la chiamata in causa di assicuratore per la responsabilità CP_2 professionale del che costituitasi in giudizio si era associata alle difese CP_4 dell'assicurato e, in subordine, aveva invocato massimali, scoperti e limitazioni di polizza
- avuto particolare riguardo all'eventuale condanna alla restituzione da parte del professionista dei compensi percepiti, ontologicamente distinti dagli eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività professionale ed estranei alla copertura assicurativa.
Istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali e la redazione di una ctu, il tribunale ha accolto la domanda dell'attore e respinto tutte le domande riconvenzionali, condannando la convenuta alle spese di lite, con la seguente motivazione:
“Nel merito la domanda di parte attrice merita accoglimento.
E' provato per tabulas che tra le parti è intervenuto un accordo, quello datato 30 gennaio 2006 sulla base del quale la si impegnava a corrispondere all' Arch. un compenso omnicomprensivo di € 45.000,00 CP_5 Controparte_1 oltre accessori a fronte dei quali parte attrice, detratti gli acconti già ricevuti e l'attività professionale non prestata per l'intervenuta revoca dell'incarico, ha chiesto il pagamento del saldo pari ad euro 6100,00 oltre accessori
Su tale importo si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU che sono fatte proprie dal giudicante e sulla base delle quali il compenso dell'Arch. è quantificato in euro 40.630,00 euro oltre iva dal suddetto importo necessita CP_1 detrarre gli acconti ricevuti e quantificati in euro 36.000,00 cos' come documentato da parte attrice in atti di causa e pertanto il residuo ad avere è determinato in euro 4630,00 oltre accessori di legge.
Le domande di parte convenuta non possono trovare accoglimento tenuto conto che come emerso nel corso dell'istruttoria non sussiste alcuna responsabilità di parte attrice in particolare avuto riguardo alle operazioni peritali e alle conclusioni del CTU integralmente condivise dallo scrivente giudicante nonché avuto riguardo all'attività espletata dall'Arch. a favore di parte attrice e all'accordo intervenuto in data 30 gennaio 2006 le difformità CP_1 riscontrate tra i progetti autorizzati e le costruzioni effettivamente realizzate sono riferite alla fase di esecuzione dei due lotti e non all'opera progettuale svolta dall'Arch. pertanto non sono riconducibili ad errori attinenti alla CP_1 fase curata dal suddetto professionista vale a dire quella della progettazione.
6 Non è provata la sussistenza di un nesso causale tra l'omissione addebitata al professionista citato in giudizio ed i danni reclamati.
In tal senso “il prestatore d'opera intellettuale, che si renda inadempiente svolgendo in modo negligente l'attività professionale alla cui prestazione è tenuto in base al contratto, risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento
(artt.2230, 1176, 1218 e 1223 c.c.). Tuttavia la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non può dunque essere affermata sulla base del sol fatto, che integra l'inadempimento, rappresentato dalla omissione di un atto, cui egli sarebbe stato obbligato per un diligente esercizio dell'attività professionale;
ma è anche necessaria la dimostrazione che dalla omissione sia derivato un danno, cioè che il danno allegato sia legato da nesso causale alla omissione. Invero, per accertare l'esistenza d'un nesso causale tra omissione ed evento è necessario risolvere nel caso concreto il problema logico consistente nello stabilire se la condotta attesa avrebbe impedito l'evento” (Cass. 16905/2010).
Ai fini dell'accertamento del danno, è necessario valutare se le parti, con ragionevole certezza, avrebbero potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse adempiuto con diligenza la propria prestazione. Ragionevole certezza che andrebbe intesa, quindi, come probabilità statisticamente forte che ad una data condizione, la negligenza del professionista, consegua un certo risultato dannoso. Il nesso di causalità, così come formulato dall'art. 1223 c.c.), deve essere applicato con rigorosità, anche allo scopo di non vanificarne il ruolo di «filtro» che viene ad esercitare nel sistema della determinazione del danno risarcibile. Non si tratta, qui, di piegare la causalità al fine di limitare la responsabilità; si tratta, piuttosto, di operarne un'applicazione corretta al fine di evitare che la giusta misura della responsabilità del notaio assuma dimensioni eccessivamente sproporzionate” (Cass., 18 maggio 1993,n. 5630).
Pertanto per giurisprudenza dominante sono giudicati risarcibili i danni – diretti ed immediati ed i danni mediati ed indiretti – che rientrano nella serie delle conseguenze normali di un dato fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza. In altri termini, sono risarcibili solo i danni che si presentino come “effetto normale” di un tale fatto illecito o di un tale inadempimento, ovvero quei danni che un dato comportamento o una data omissione producono “secondo normalità”.
Nel procedimento in esame, con riferimento ai danni lamentati dalla parte convenuta non ricorre alcuno dei presupposti sopra richiamati e comunque è assente qualsiasi allegazione probatoria alla domanda proposta da parte convenuta
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo”.
ha impugnato tale sentenza preliminarmente eccependone la nullità, perché la CP_5 motivazione resa dal tribunale era a suo dire meramente apparente, limitandosi a far proprie le non meglio descritte ragioni del ctu, ciò che tra l'altro impediva ad essa 7 appellante di contrastare il percorso logico che aveva condotto alla sentenza e la costringeva a riproporre l'articolazione espositiva proposta nel primo grado di giudizio.
Inoltre, ha proposto due motivi d'appello di merito:
col primo, ha dedotto l'infondatezza della domanda dell'attore e la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dell'importo di euro 11.855,70 oltre accessori pagato indebitamente, deducendo che:
a) oggetto dell'incarico del 30.01.2006, per il quale era convenuto il complessivo compenso di euro 45.000,00, non era soltanto la progettazione, di massima ed esecutiva, relativa ai due immobili, ma anche la direzione artistica - in particolare la consulenza architettonica per l'arredamento, gli infissi, le rifiniture ecc. dei due lotti - e che il professionista non aveva mai eseguito le seguenti attività (inerenti ad entrambi i Lotti): “° Particolari costruttivi e decorativi ° Una variante as built ° Infissi e porte anche fuori standard °
Consulenza arredi standard ° Fornitura elaborati in formato DWG ° Sanitari e bagni °
Illuminazione: posizionamento e distinta corpi illuminanti ° Indicazione materiali”;
b) all'epoca socia al 50% di e cessionaria dell'immobile de Controparte_7 Controparte_5 quo, in relazione alla villetta di cui al Lotto 4, aveva pagato, oltre a quanto già corrisposto da essa appellante, ulteriori 11.205,70 oltre accessori di legge per attività espressamente incluse nell'accordo omnicomprensivo del 30.01.2006 a suo tempo stipulato (€ 4.755,70, oltre accessori di legge, di cui alla fattura n. 15/2013 dell'8.9.2013
“per prestazioni professionali riguardanti la progettazione e la Direzione Artistica di arredo per i locali di una villetta unifamiliare nel Comune di Forte dei Marmi” (doc. 3); €
2.300,00, oltre accessori di legge, di cui alla fattura n. 4/2015 del 13.4.2015 (doc. 4)
“per prestazioni professionali riguardanti la progettazione e la Direzione Artistica di arredo per i locali di una villetta unifamiliare nel Comune di Forte dei Marmi”; nonché €
4.150,00 oltre accessori di legge, di cui alla fattura n. 5/2015 del 13.4.2015, per la redazione ed il deposito della documentazione tecnica per l'accertamento di conformità relativa alla villetta); tali pagamenti erano da qualificare come atti esecutivi del rapporto per cui era causa, dunque, finanche qualora si fosse voluta condividere l'arbitraria valutazione del ctu arch. circa il valore della prestazione eseguita dal Per_2 professionista, questi doveva restituirle la somma di € 6.575,70, oltre IVA (€ 47.205,70
- € 40.630,00);
c) Più in generale, in relazione al Lotto 33 l'Arch. aveva svolto attività CP_1 professionale di tipo unicamente progettuale, senza mai neppure iniziare l'attività di c.d. direzione artistica e/o relativa ai particolari costruttivi e decorativi, alla variante as built, ad infissi e porte, alla consulenza sugli arredi, alla fornitura degli elaborati in formato
DWG, ai sanitari e ai bagni, nonché alla illuminazione e alla indicazione dei materiali, di
8 talché avrebbe avuto diritto al solo importo di 15.750,00 oltre accessori, mentre aveva ricevuto la maggior somma di euro 18.000,00 oltre accessori, con un indebito da restituire di euro 2.250,00; in relazione a Lotto 4 l'Arch. aveva svolto sia CP_1
l'attività di tipo progettuale che in parte quella di c.d. direzione artistica, ed aveva ricevuto il complessivo importo di euro 29.205,70 oltre accessori (15.750,00 + €
2.250,00 + € 7.055,70 + € 4.150,00); lo stesso arch. aveva ammesso di avere CP_1 eseguito complessivamente opere professionali progettuali e di direzione artistica relative al Lotto 4 per complessivi € 19.600,00 oltre IVA, di talché, seguendo il suo ragionamento, egli non solo non aveva alcun diritto a percepire alcunché, ma doveva anche restituire la somma di € 9.605,70 oltre IVA indebitamente percepita;
in conclusione, l'importo complessivo relativo ai due Lotti da restituire in via riconvenzionale era di € 11.855,70 oltre accessori;
col secondo motivo, ha dedotto la fondatezza della sua seconda e terza domanda riconvenzionale - per la restituzione della somma di € 31.500,00 oltre accessori pagata per prestazioni fonte di gravi problemi costruttivi e per la corresponsione dell'importo di euro 122.993,16 a titolo risarcitorio - rilevando che nell'anno 2011 erano insorti evidenti difformità tra opera realizzata e progetto approvato dalla committenza in ordine alla villetta costruita sul Lotto 33, che era apparsa, sin da subito, posizionata in modo difforme rispetto a quanto concordato;
in particolare, la costruzione era iniziata partendo da un livello altimetrico inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuta essere la “quota
0”, in conseguenza del fatto che nel progetto dell'Arch. non era correttamente CP_1 identificata detta “quota 0”, posto che la stessa avrebbe dovuto identificarsi nel piano strada di cui al Piano comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (alla quale i progetti per la realizzazione delle abitazioni dei singoli lotti dovevano conformarsi), mentre invece era stata considerata “quota 0” il piano di campagna del lotto in oggetto, posto ad un'altezza inferiore di circa 25/30 cm.; si era così venuto a creare uno scalino tra il livello della strada ed il livello della costruzione, a fronte di un progetto condiviso che non prevedeva scalini a scendere ma, anzi, presentava tre scalini per salire nel patio della villetta;
ciò avrebbe determinato il rischio di allagamenti e un effetto antiestetico, con conseguente deprezzamento del bene, ragion per cui essa aveva proceduto alla demolizione dell'opera in corso di realizzazione e ad una nuova costruzione al corretto livello altimetrico.
Il professionista appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello, riproponendo le proprie difese in punto di decadenza e prescrizione del diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale ed al risarcimento del danno per mancata denuncia dei pretesi vizi entro i termini di legge, nonché la domanda verso di essere tenuta indenne nella CP_2
9 denegata ipotesi di affermazione di una qualche sua responsabilità, e proponendo appello incidentale per:
a) la mancata condanna di al pagamento anche degli interessi moratori ex D.Lgs. CP_5
231/2002 e D. Lgs. 192/2012 e della rivalutazione monetaria dal dovuto (11.11.2015, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) al saldo, sull'importo di € 4.630,00 oltre IVA e Cassa liquidato in sentenza;
b) la mancata condanna della suddetta società a rifonderle, oltre alle spese di ctu, anche quelle per il proprio ctp Ing. pari ad € 2.704,00; Per_3
a) l'errata liquidazione delle spese legali di primo grado, calcolate sul valore della domanda iniziale (€uro 6.100,00) e non sul valore della causa che, per la riconvenzionale della
, era divenuto di € 166.348,86. CP_5
Anche costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e in subordine CP_8 riproponendo le proprie eccezioni in punto di limitazioni della polizza e di estraneità alla garanzia assicurativa dell'eventuale restituzione di compensi professionali.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 30.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025.
2. Il motivo d'impugnazione preliminare in punto di nullità della sentenza.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata sarebbe nulla perché la motivazione resa dal tribunale sarebbe meramente apparente, limitandosi a far proprie le non meglio descritte ragioni del ctu.
Tale motivo preliminare è infondato.
E' vero, infatti, che il tribunale ha richiamato le conclusioni del ctu arch. senza Per_2 prendere puntuale posizione sulle note critiche del consulente di Arch. , ma CP_5 Per_4 secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 06.06.2024 n.
15804; 31.08.2018 n. 21504 e 17.04.2019, n. 10747), dal quale non v'è ragione di discostarsi, “il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”.
Inoltre, sebbene il giudice che fondi la propria motivazione sul giudizio del ctu debba richiamare almeno a grandi linee i passaggi logici dell'elaborato peritale, così da illustrare le ragioni per pervenire al risultato enunciato in sentenza, nel caso concreto il tribunale ha evidenziato che il fulcro della sua decisione poggiava sul fatto “che le difformità riscontrate tra i progetti autorizzati e le costruzioni effettivamente realizzate sono riferite
10 alla fase di esecuzione dei due lotti e non all'opera progettuale svolta dall'Arch. CP_1 pertanto non sono riconducibili ad errori attinenti alla fase curata dal suddetto professionista vale a dire quella della progettazione”.
Si tratta indubbiamente di una motivazione scarna, che si sottrae ad un serio confronto con le puntuali deduzioni di segno contrario di , e tuttavia ciò, se impone a CP_5 questa Corte di approfondire le questioni controverse, non integra però una motivazione apparente - ravvisabile solo quando la parte motiva, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v. da ultimo Cass. 28/01/2025 n. 1986).
In particolare, il tribunale, nel caso specifico, ha ritenuto che alcun inadempimento sarebbe ravvisabile perché il pur sussistente posizionamento della villetta di cui al Lotto
33 ad un livello inferiore rispetto al piano della strada era imputabile al direttore dei lavori, e non al progettista.
Dunque, compito del giudice dell'appello è stabilire se tale affermazione sia o non corretta.
3. La dedotta responsabilità del professionista e la richiesta di rinnovazione della ctu o in subordine di convocazione del ctu a chiarimenti.
Nel rispondere al suddetto quesito, si deve preliminarmente evidenziare che le riproposte eccezioni di di prescrizione e decadenza dei diritti risarcitori azionati da CP_4
per mancata denuncia dei pretesi vizi entro i termini di legge non sono CP_5 suscettibili di essere esaminate.
Invero, Il giudice di primo grado non ha espressamente respinto tali eccezioni preliminari
(avanzate dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito della riconvenzionale della convenuta), ma è passato direttamente all'esame delle successive ed ulteriori questioni di merito (ritenendo la pretesa di infondata). D'altro canto, CP_5 non ha neppure affermato di voler tralasciare l'esame di tale eccezione preliminare perché riteneva i motivi nel merito di più agevole risoluzione (dunque in applicazione del principio della ragione più liquida), di talché non si è avuto un cd. assorbimento improprio (che si ha invece quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2).
Pertanto, il rigetto (implicito) dell'eccezione è divenuto definitivo, in difetto di appello incidentale sul punto (cfr. Cass. 21/12/2021 n. 41019; 29/09/2020 n. 20555).
Solo ad abundantiam, si rileva comunque che, secondo il consolidato (a partire da Cass.
S.U. 28/07/2005 n. 15781) orientamento della Suprema Corte, le disposizioni dell'art. 11 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice.
Sempre in via preliminare, si deve esaminare la richiesta dell'appellante di rinnovazione della ctu a firma dell'Arch. o, in subordine, di convocazione di tale perito a Per_2 chiarimenti.
Il primo punto che secondo non sarebbe stato adeguatamente affrontato e CP_5 sviluppato dal ctu, anche in replica alle deduzioni critiche del suo ctp, attiene all'indicazione all'interno del progetto redatto dall'appellato della cd. quota di costruzione.
In particolare, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 10202/2011 Trib.
Firenze) espletato da nei confronti dell'Arch. direttore dei lavori, e di CP_5 CP_9
Costruire S.r.l., appaltatrice, per talune asserite difformità, tra cui anche la dedotta erroneità della quota di costruzione, il ctu Arch. aveva concluso che la Persona_5 differenza di quota del terreno rispetto a quella della strada di circa 25-30 cm. non richiedeva, dal punto di vista urbanistico-edilizio, sanatorie o opere di modifica.
Nel presente giudizio, è stata disposta una CTU con l'Arch. per meglio sviluppare Per_2 tale problematica e il ctu, incaricato di chiarire se la difformità in oggetto fosse addebitabile al progettista Arch. ha concluso che: “Le difformità descritte sono CP_4 modeste e non inficiano il Permesso di Costruire.
Come accade nella prassi lavorativa l'esatto posizionamento altimetrico della quota di imposta delle fondazioni del fabbricato costituisce le operazioni preliminari di cantiere relative solo alla fase esecutiva del quale l'Arch. non aveva l'incarico. CP_1
Solamente in fase esecutiva invece si doveva valutare attentamente tra la quota relativa del terreno interno al lotto e la quota del colmo stradale, incombenza che non era di competenza dell'Arch. . CP_1
La prima affermazione, tuttavia, come evidenziato dall'appellante, non appare affatto dirimente, perché ciò che l'appellante imputa all'appellato non è il costo di una sanatoria o il diminuito valore del bene perché abusivo, bensì di aver dovuto procedere alla demolizione dell'opera in costruzione per riportarla alla giusta quota, posto che altrimenti l'infossamento ne avrebbe determinato un deprezzamento. E su tale affermazione il ctu non s'è espresso, cioè non ha chiarito né se l'infossamento avrebbe determinato un rischio di allagamento dell'immobile, né se avrebbe alterato l'aspetto estetico della villetta, né, dunque, se ciò avrebbe inciso sul suo valore di mercato e/o sulla sua
12 appetibilità, né, infine, se la scelta della committenza di demolire il manufatto (mentre era ancora in fase di costruzione) sia stata o non giustificata.
Quanto alla seconda, che dal punto di vista logico-giuridico appare preliminare, secondo l'appellante il ctu non avrebbe preso compiuta posizione sulle deduzioni del proprio ctp,
Arch. . Persona_6
In particolare, secondo l'altimetria della sede stradale rispetto alla quota CP_5
d'imposta della costruzione non era demandata alla fase esecutiva, perché il direttore dei lavori, in realtà, non poteva far altro che eseguire pedissequamente sul punto il progetto redatto dall'Arch. ed approvato dal ossia dare per assodato che la CP_1 CP_10 quota stradale fosse posta alla stessa quota del giardino e che il piano di imposta del fabbricato fosse posizionato ad una quota superiore di 30 centimetri.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che il progetto esecutivo dell'arch. CP_1 forniva un'indicazione della quota stradale difforme da quella contenuta negli elaborati delle opere di urbanizzazione approvati dal Comune (Progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria U.T.O.E. 17 Vittoria Apuana lato sud via P.I. da carrara Perizia n. 04/08, a firma del Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Gabriele Borri); disattendendo i contenuti del Piano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione l'appellato aveva dunque indotto il direttore lavori ad eseguire la costruzione ad una quota non corrispondente a quella mostrata alla
Committenza e da questa voluta.
Effettivamente, dalla relazione peritale redatta dal ctu in primo grado non s'evince:
- se il progetto redatto dall'Arch. ha assunto la stessa quota stradale indicata CP_1 nel progetto delle opere di urbanizzazione della Lottizzazione o non;
- se era compito del progettista acquisire il progetto delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione per verificare la quota stradale prevista e/o era compito del direttore dei lavori modificare il progetto redatto dall'Arch. ed approvato dal CP_1 in ordine alla quota stradale di progetto;
CP_10
- se le carenze progettuali rilevate o il comportamento non diligente del progettista, di cui ai punti che precedono, ed il progetto che ne era derivato avevano condizionato le operazioni in sede di picchettamento e di esecuzione del progetto;
- se, invece, come dedotto dall'appellato, la quota 0.00 è una quota di riferimento meramente teorica, che deve essere poi accertata in concreto dalla DD.LL. al momento iniziale della cantierizzazione.
Dunque, apparendo necessario ai fini del decidere chiarire le questioni esposte la causa dev'essere rimessa sul ruolo per tale incombente istruttorio.
13 Parimenti, appare opportuno che il ctu chiarisca anche se la prestazione relativa a particolari costruttivi e decorativi (- rendering e modelli virtuali del progetto;
- variante as built;
- infissi e porte anche fuori standard;
- consulenza arredi standard;
- fornitura elaborati in formato dwg;
- sanitari e bagni;
- illuminazione: posizionamento e distinta corpi illuminanti;
- indicazione materiali), cui l'appellato s'era contrattualmente impegnato, sia cosa distinta dall'incarico di “Direzione artistica di arredo” che l'arch. CP_ avrebbe assunto da;
dunque, anche la decisione del primo motivo di CP_4 merito posto da a fondamento della sua impugnazione va posposta a tale CP_5 approfondimento istruttorio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3546/2022 del Parte_2
Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge il motivo d'appello in punto di nullità della sentenza;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per chiedere chiarimenti al ctu Arch. Per_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 224/2023 promossa da:
(c.f. e partita IVA n. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. NICCOLO' STEFANELLI, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ROBERTO SANETTI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 procuratore dott. , con il patrocinio dell'Avv. CRISTIANO CALUSSI e Controparte_3 dell'Avv. LORENZO FIDOLINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, riformare integralmente la sentenza n.
3546/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 20.12.2022, repertorio n.
7352/2022 del 21.12.2022, che ha definito il giudizio R.G. n. 16316/2015, e notificata in data 30.12.2022, e per l'effetto:
▪ respingere integralmente la domanda dall'Arch. nei Controparte_1 confronti di di condanna della stessa al pagamento della somma di € Parte_1
6.100,00 oltre accessori, interessi moratori, e condannare l'Arch. Controparte_1 alla restituzione di quanto versato dalla Società appellante in esecuzione forzata della sentenza impugnata a titolo di capitale, accessori, interessi e spese del giudizio R.G. n.
16316/2015;
▪ in via riconvenzionale, accertata l'indebita percezione da parte dell'Arch. CP_1 del complessivo importo di € 11.855,70 oltre accessori per attività
[...] professionale non espletata in relazione all'accordo 30.01.2006 per cui è causa, condannare l'Arch. a restituire ad il ricordato Controparte_1 Parte_1 importo di € 11.855,70 oltre accessori, oltre interessi legali dal dì della percezione delle somme indebite alla data di effettiva restituzione delle stesse;
▪ sempre in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento contrattuale dell'Arch. per la progettazione di un'opera non conforme a quanto Controparte_1 pattuito con riferimento alla villetta di cui al Lotto 33 che con riferimento alla villetta di cui al Lotto 4; accertato il diritto di a legittimamente rifiutare il Parte_1 pagamento di tutti i compensi richiesti a saldo da parte dell'Arch. e Controparte_1 conseguentemente accertato l'indebita percezione da parte dell'Arch. CP_1 del complessivo importo di € 31.500,00 oltre accessori, condannare questi a
[...] restituire/risarcire all'appellante il ricordato importo di € 31.500,00 oltre accessori, oltre interessi legali dal dì della percezione delle somme indebite alla data di effettiva restituzione/risarcimento delle stesse;
▪ sempre in via riconvenzionale, condannare l'Arch. al Controparte_1 risarcimento dei danni nei confronti di conseguenti al suo Parte_1 comportamento gravemente inadempiente, nella misura che si indica in € 122.993,16, salva la diversa minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo;
▪ respingere in ogni caso la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. del D.L.
132/2014.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e diritti del precedente e del presente grado di giudizio.
2 In via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU, da dichiararsi affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 196 c.p.c., con sostituzione del CTU nominato, per i motivi dedotti nel presente atto;
o, in subordine, Voglia disporre la convocazione del CTU
a chiarimenti sui punti e sulle questioni precisamente indicate nel presente atto, oggetto di osservazioni del CTP e su cui non è avvenuta una presa di posizione o risposta adeguata del CTU;
− disporre l'ammissione dei mezzi di prova ad oggi non ammessi, formulati con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”
Per parte appellata CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, in parziale riforma della Sentenza di primo grado Voglia, contrariis reiectis
1) Respingere nel merito tutti i motivi di gravame dedotti della “ Parte_1 quale società incorporante l'appellante “ in quanto le pretese sono Controparte_5 prescritte e l'appellante è decaduta dalla relativa azione e comunque perché i motivi di appello sono infondati in fatto ed in diritto per i motivi in narrativa della comparsa;
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza di primo grado n. 3546/2022 del
Tribunale di Firenze,
a. Condannare la quale società incorporante l'appellante Parte_1
“ a corrispondere all'Arch. sull'importo di € Controparte_5 Controparte_1
4.630,00 oltre IVA e CNPAIALP (cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti), anche gli interessi moratori ex D.Lgs.
231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto -11.11.2015 data di notifica della citazione introduttiva del Giudizio di primo grado -al saldo;
b. Condannare " quale società incorporante l'appellante “ Parte_1 [...]
a corrispondere all'Arch. il rimborso anche delle spese di CP_5 Controparte_1
Ctp dell'Ing. pari ad imponibili € 2.704,00 oltre interessi e rivalutazione Per_1 monetaria, come da fattura n. FPR72/22 del 21.10.2022 in atti;
c. Condannare " quale società incorporante l'appellante “ Parte_1 [...]
a corrispondere le spese legali di primo grado calcolate sulla base del valore CP_5 della domanda riconvenzionale da lei spiegata –scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00 -così come riportato nella Nota Spese prodotta in primo grado o quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia e detratto quanto già corrisposto in virtù di quanto già liquidato in primo grado;
3
4. In subordine e denegata ipotesi:
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell'Arch. in Controparte_1 riferimento ai fatti per cui è causa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie dell'appellante
" quale società incorporante l'appellante “ nei Parte_1 Controparte_5 confronti dell'attore,
a -in tesi :dichiarare la “ in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45 tenuta a rilevare indenne il proprio assicurato Arch. ai sensi della Polizza Controparte_1 inter partes da ogni e qualsivoglia pagamento eventualmente da Lui dovuto alla società appellante per i titoli e per i fatti di cui è causa all'esito del Giudizio e conseguentemente condannarla a risarcire alla " quale società incorporante l'appellante Parte_1
“ gli eventuali danni subiti nella misura che venisse accertata e/o Controparte_5 provata in corso di causa o, in ipotesi, a rifondere all'Arch. quanto Controparte_1 condannato a pagare in favore della " quale società incorporante Parte_1
l'appellante Controparte_5
b -in ipotesi : in caso di mancata o incompleta copertura assicurativa contrattuale da parte della “ compensare comunque le rispettive Controparte_2 posizioni creditorie tra le originarie parti e, se del caso, condannare la " Parte_1 quale società incorporante l'appellante “ a corrispondere
[...] Controparte_5 all'Arch. quanto risulterà eventualmente a Lui dovuto, oltre interessi moratori CP_1 ex D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge di entrambi i gradi di Giudizio sulla base del valore della domanda riconvenzionale spiegata " quale società Parte_1 incorporante l'appellante “ –scaglione da € 52.000,00 ad € Controparte_5
260.000,00 -e con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.
Per parte appellata CP_2
“ Voglia l'Ill.ma Corte adita in tesi respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto respingere la domanda di manleva riproposta in appello dall'Arch. nei confronti della comparente, con conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata, vinte le spese;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto, voglia rigettare la domanda di manleva quanto richiesta di restituzione delle somme di € 11.855/70 oltre accessori e di € 31.500/00 in quanto si tratta di restituzione di compensi professionali che non rientra nella garanzia assicurativa
4 e voglia condannare la comparente a rilevare indenne l'Arch. nei limiti della CP_1 polizza azionata per la domanda di risarcimento danni, laddove all'esito del giudizio risulti provato un errore professionale del medesimo, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3546/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità professionale di architetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'Arch. aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze la società Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.100,00 Controparte_5 oltre accessori, a titolo di saldo per le prestazioni da lui rese su incarico della medesima.
Nello specifico, aveva fondato la propria domanda sulla scrittura privata, datata
30.01.2006, con la quale (all'epoca gli aveva affidato la Controparte_5 CP_6
“progettazione architettonica, preliminare ed esecutiva per la realizzazione di due ville unifamiliari e relative sistemazioni esterne, poste nel Comune di Forte dei Marmi”, che prevedeva un compenso professionale complessivo e forfettario di € 45.000,00, oltre
IVA; aveva esposto che, al momento in cui la committente era receduta dal rapporto, egli aveva ricevuto acconti per un importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA, e maturato un credito di € 42.100,00, oltre IVA.
(d'ora innanzi anche “ ”) si era costituita chiedendo il rigetto della Controparte_5 CP_5 domanda attrice e in via riconvenzionale che, accertato l'indebito percepimento da parte dell'Arch. del complessivo importo di € 11.855,70 oltre accessori Controparte_1 per attività professionale non espletata in relazione all'incarico del 30/1/2006, nonché
l'inadempimento contrattuale per aver progettato un'opera errata sia con riferimento alla villetta di cui al lotto 33 che con riferimento alla villetta di cui al lotto 4, il professionista fosse condannato a restituirle quanto indebitamente percepito (sia per le attività non espletate che per quelle inutili e dannose) nonché a risarcirle il danno causatole.
In particolare, la convenuta aveva dedotto che l'arch. aveva svolto il proprio CP_1 incarico in modo negligente e imperito, tanto che era stato necessario procedere alla parziale demolizione della costruzione eseguita sul Lotto 33, alla presentazione (tramite altri professionisti) di una variante progettuale e alla presentazione di un nuovo progetto esecutivo, nonché, per quanto atteneva alla villetta edificata sul Lotto 4, alla presentazione di un apposito progetto di completamento;
dunque, gran parte dell'attività
5 svolta dal professionista si era rivelata oggettivamente inutile, dovendosi quantificare in
€ 31.500,00, oltre accessori, il corrispettivo pagato, secondo la committente, per prestazioni fonte di gravi problemi costruttivi;
inoltre, il costo della citata parziale demolizione della villetta insistente sul Lotto 33 era ammontato ad € 100.975,88 e gli oneri professionali per la presentazione della variante di progetto e per la necessitata nuova attività direttiva dei lavori erano ammontati ad € 22.017,28, e tutte tali somme andavano a costituire voci di danno.
Su richiesta di parte attrice - che aveva comunque contestato ogni addebito - era stata autorizzata la chiamata in causa di assicuratore per la responsabilità CP_2 professionale del che costituitasi in giudizio si era associata alle difese CP_4 dell'assicurato e, in subordine, aveva invocato massimali, scoperti e limitazioni di polizza
- avuto particolare riguardo all'eventuale condanna alla restituzione da parte del professionista dei compensi percepiti, ontologicamente distinti dagli eventuali danni causati nell'espletamento dell'attività professionale ed estranei alla copertura assicurativa.
Istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali e la redazione di una ctu, il tribunale ha accolto la domanda dell'attore e respinto tutte le domande riconvenzionali, condannando la convenuta alle spese di lite, con la seguente motivazione:
“Nel merito la domanda di parte attrice merita accoglimento.
E' provato per tabulas che tra le parti è intervenuto un accordo, quello datato 30 gennaio 2006 sulla base del quale la si impegnava a corrispondere all' Arch. un compenso omnicomprensivo di € 45.000,00 CP_5 Controparte_1 oltre accessori a fronte dei quali parte attrice, detratti gli acconti già ricevuti e l'attività professionale non prestata per l'intervenuta revoca dell'incarico, ha chiesto il pagamento del saldo pari ad euro 6100,00 oltre accessori
Su tale importo si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU che sono fatte proprie dal giudicante e sulla base delle quali il compenso dell'Arch. è quantificato in euro 40.630,00 euro oltre iva dal suddetto importo necessita CP_1 detrarre gli acconti ricevuti e quantificati in euro 36.000,00 cos' come documentato da parte attrice in atti di causa e pertanto il residuo ad avere è determinato in euro 4630,00 oltre accessori di legge.
Le domande di parte convenuta non possono trovare accoglimento tenuto conto che come emerso nel corso dell'istruttoria non sussiste alcuna responsabilità di parte attrice in particolare avuto riguardo alle operazioni peritali e alle conclusioni del CTU integralmente condivise dallo scrivente giudicante nonché avuto riguardo all'attività espletata dall'Arch. a favore di parte attrice e all'accordo intervenuto in data 30 gennaio 2006 le difformità CP_1 riscontrate tra i progetti autorizzati e le costruzioni effettivamente realizzate sono riferite alla fase di esecuzione dei due lotti e non all'opera progettuale svolta dall'Arch. pertanto non sono riconducibili ad errori attinenti alla CP_1 fase curata dal suddetto professionista vale a dire quella della progettazione.
6 Non è provata la sussistenza di un nesso causale tra l'omissione addebitata al professionista citato in giudizio ed i danni reclamati.
In tal senso “il prestatore d'opera intellettuale, che si renda inadempiente svolgendo in modo negligente l'attività professionale alla cui prestazione è tenuto in base al contratto, risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento
(artt.2230, 1176, 1218 e 1223 c.c.). Tuttavia la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non può dunque essere affermata sulla base del sol fatto, che integra l'inadempimento, rappresentato dalla omissione di un atto, cui egli sarebbe stato obbligato per un diligente esercizio dell'attività professionale;
ma è anche necessaria la dimostrazione che dalla omissione sia derivato un danno, cioè che il danno allegato sia legato da nesso causale alla omissione. Invero, per accertare l'esistenza d'un nesso causale tra omissione ed evento è necessario risolvere nel caso concreto il problema logico consistente nello stabilire se la condotta attesa avrebbe impedito l'evento” (Cass. 16905/2010).
Ai fini dell'accertamento del danno, è necessario valutare se le parti, con ragionevole certezza, avrebbero potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse adempiuto con diligenza la propria prestazione. Ragionevole certezza che andrebbe intesa, quindi, come probabilità statisticamente forte che ad una data condizione, la negligenza del professionista, consegua un certo risultato dannoso. Il nesso di causalità, così come formulato dall'art. 1223 c.c.), deve essere applicato con rigorosità, anche allo scopo di non vanificarne il ruolo di «filtro» che viene ad esercitare nel sistema della determinazione del danno risarcibile. Non si tratta, qui, di piegare la causalità al fine di limitare la responsabilità; si tratta, piuttosto, di operarne un'applicazione corretta al fine di evitare che la giusta misura della responsabilità del notaio assuma dimensioni eccessivamente sproporzionate” (Cass., 18 maggio 1993,n. 5630).
Pertanto per giurisprudenza dominante sono giudicati risarcibili i danni – diretti ed immediati ed i danni mediati ed indiretti – che rientrano nella serie delle conseguenze normali di un dato fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza. In altri termini, sono risarcibili solo i danni che si presentino come “effetto normale” di un tale fatto illecito o di un tale inadempimento, ovvero quei danni che un dato comportamento o una data omissione producono “secondo normalità”.
Nel procedimento in esame, con riferimento ai danni lamentati dalla parte convenuta non ricorre alcuno dei presupposti sopra richiamati e comunque è assente qualsiasi allegazione probatoria alla domanda proposta da parte convenuta
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo”.
ha impugnato tale sentenza preliminarmente eccependone la nullità, perché la CP_5 motivazione resa dal tribunale era a suo dire meramente apparente, limitandosi a far proprie le non meglio descritte ragioni del ctu, ciò che tra l'altro impediva ad essa 7 appellante di contrastare il percorso logico che aveva condotto alla sentenza e la costringeva a riproporre l'articolazione espositiva proposta nel primo grado di giudizio.
Inoltre, ha proposto due motivi d'appello di merito:
col primo, ha dedotto l'infondatezza della domanda dell'attore e la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dell'importo di euro 11.855,70 oltre accessori pagato indebitamente, deducendo che:
a) oggetto dell'incarico del 30.01.2006, per il quale era convenuto il complessivo compenso di euro 45.000,00, non era soltanto la progettazione, di massima ed esecutiva, relativa ai due immobili, ma anche la direzione artistica - in particolare la consulenza architettonica per l'arredamento, gli infissi, le rifiniture ecc. dei due lotti - e che il professionista non aveva mai eseguito le seguenti attività (inerenti ad entrambi i Lotti): “° Particolari costruttivi e decorativi ° Una variante as built ° Infissi e porte anche fuori standard °
Consulenza arredi standard ° Fornitura elaborati in formato DWG ° Sanitari e bagni °
Illuminazione: posizionamento e distinta corpi illuminanti ° Indicazione materiali”;
b) all'epoca socia al 50% di e cessionaria dell'immobile de Controparte_7 Controparte_5 quo, in relazione alla villetta di cui al Lotto 4, aveva pagato, oltre a quanto già corrisposto da essa appellante, ulteriori 11.205,70 oltre accessori di legge per attività espressamente incluse nell'accordo omnicomprensivo del 30.01.2006 a suo tempo stipulato (€ 4.755,70, oltre accessori di legge, di cui alla fattura n. 15/2013 dell'8.9.2013
“per prestazioni professionali riguardanti la progettazione e la Direzione Artistica di arredo per i locali di una villetta unifamiliare nel Comune di Forte dei Marmi” (doc. 3); €
2.300,00, oltre accessori di legge, di cui alla fattura n. 4/2015 del 13.4.2015 (doc. 4)
“per prestazioni professionali riguardanti la progettazione e la Direzione Artistica di arredo per i locali di una villetta unifamiliare nel Comune di Forte dei Marmi”; nonché €
4.150,00 oltre accessori di legge, di cui alla fattura n. 5/2015 del 13.4.2015, per la redazione ed il deposito della documentazione tecnica per l'accertamento di conformità relativa alla villetta); tali pagamenti erano da qualificare come atti esecutivi del rapporto per cui era causa, dunque, finanche qualora si fosse voluta condividere l'arbitraria valutazione del ctu arch. circa il valore della prestazione eseguita dal Per_2 professionista, questi doveva restituirle la somma di € 6.575,70, oltre IVA (€ 47.205,70
- € 40.630,00);
c) Più in generale, in relazione al Lotto 33 l'Arch. aveva svolto attività CP_1 professionale di tipo unicamente progettuale, senza mai neppure iniziare l'attività di c.d. direzione artistica e/o relativa ai particolari costruttivi e decorativi, alla variante as built, ad infissi e porte, alla consulenza sugli arredi, alla fornitura degli elaborati in formato
DWG, ai sanitari e ai bagni, nonché alla illuminazione e alla indicazione dei materiali, di
8 talché avrebbe avuto diritto al solo importo di 15.750,00 oltre accessori, mentre aveva ricevuto la maggior somma di euro 18.000,00 oltre accessori, con un indebito da restituire di euro 2.250,00; in relazione a Lotto 4 l'Arch. aveva svolto sia CP_1
l'attività di tipo progettuale che in parte quella di c.d. direzione artistica, ed aveva ricevuto il complessivo importo di euro 29.205,70 oltre accessori (15.750,00 + €
2.250,00 + € 7.055,70 + € 4.150,00); lo stesso arch. aveva ammesso di avere CP_1 eseguito complessivamente opere professionali progettuali e di direzione artistica relative al Lotto 4 per complessivi € 19.600,00 oltre IVA, di talché, seguendo il suo ragionamento, egli non solo non aveva alcun diritto a percepire alcunché, ma doveva anche restituire la somma di € 9.605,70 oltre IVA indebitamente percepita;
in conclusione, l'importo complessivo relativo ai due Lotti da restituire in via riconvenzionale era di € 11.855,70 oltre accessori;
col secondo motivo, ha dedotto la fondatezza della sua seconda e terza domanda riconvenzionale - per la restituzione della somma di € 31.500,00 oltre accessori pagata per prestazioni fonte di gravi problemi costruttivi e per la corresponsione dell'importo di euro 122.993,16 a titolo risarcitorio - rilevando che nell'anno 2011 erano insorti evidenti difformità tra opera realizzata e progetto approvato dalla committenza in ordine alla villetta costruita sul Lotto 33, che era apparsa, sin da subito, posizionata in modo difforme rispetto a quanto concordato;
in particolare, la costruzione era iniziata partendo da un livello altimetrico inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuta essere la “quota
0”, in conseguenza del fatto che nel progetto dell'Arch. non era correttamente CP_1 identificata detta “quota 0”, posto che la stessa avrebbe dovuto identificarsi nel piano strada di cui al Piano comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (alla quale i progetti per la realizzazione delle abitazioni dei singoli lotti dovevano conformarsi), mentre invece era stata considerata “quota 0” il piano di campagna del lotto in oggetto, posto ad un'altezza inferiore di circa 25/30 cm.; si era così venuto a creare uno scalino tra il livello della strada ed il livello della costruzione, a fronte di un progetto condiviso che non prevedeva scalini a scendere ma, anzi, presentava tre scalini per salire nel patio della villetta;
ciò avrebbe determinato il rischio di allagamenti e un effetto antiestetico, con conseguente deprezzamento del bene, ragion per cui essa aveva proceduto alla demolizione dell'opera in corso di realizzazione e ad una nuova costruzione al corretto livello altimetrico.
Il professionista appellato s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello, riproponendo le proprie difese in punto di decadenza e prescrizione del diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale ed al risarcimento del danno per mancata denuncia dei pretesi vizi entro i termini di legge, nonché la domanda verso di essere tenuta indenne nella CP_2
9 denegata ipotesi di affermazione di una qualche sua responsabilità, e proponendo appello incidentale per:
a) la mancata condanna di al pagamento anche degli interessi moratori ex D.Lgs. CP_5
231/2002 e D. Lgs. 192/2012 e della rivalutazione monetaria dal dovuto (11.11.2015, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado) al saldo, sull'importo di € 4.630,00 oltre IVA e Cassa liquidato in sentenza;
b) la mancata condanna della suddetta società a rifonderle, oltre alle spese di ctu, anche quelle per il proprio ctp Ing. pari ad € 2.704,00; Per_3
a) l'errata liquidazione delle spese legali di primo grado, calcolate sul valore della domanda iniziale (€uro 6.100,00) e non sul valore della causa che, per la riconvenzionale della
, era divenuto di € 166.348,86. CP_5
Anche costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e in subordine CP_8 riproponendo le proprie eccezioni in punto di limitazioni della polizza e di estraneità alla garanzia assicurativa dell'eventuale restituzione di compensi professionali.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 30.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025.
2. Il motivo d'impugnazione preliminare in punto di nullità della sentenza.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata sarebbe nulla perché la motivazione resa dal tribunale sarebbe meramente apparente, limitandosi a far proprie le non meglio descritte ragioni del ctu.
Tale motivo preliminare è infondato.
E' vero, infatti, che il tribunale ha richiamato le conclusioni del ctu arch. senza Per_2 prendere puntuale posizione sulle note critiche del consulente di Arch. , ma CP_5 Per_4 secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 06.06.2024 n.
15804; 31.08.2018 n. 21504 e 17.04.2019, n. 10747), dal quale non v'è ragione di discostarsi, “il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”.
Inoltre, sebbene il giudice che fondi la propria motivazione sul giudizio del ctu debba richiamare almeno a grandi linee i passaggi logici dell'elaborato peritale, così da illustrare le ragioni per pervenire al risultato enunciato in sentenza, nel caso concreto il tribunale ha evidenziato che il fulcro della sua decisione poggiava sul fatto “che le difformità riscontrate tra i progetti autorizzati e le costruzioni effettivamente realizzate sono riferite
10 alla fase di esecuzione dei due lotti e non all'opera progettuale svolta dall'Arch. CP_1 pertanto non sono riconducibili ad errori attinenti alla fase curata dal suddetto professionista vale a dire quella della progettazione”.
Si tratta indubbiamente di una motivazione scarna, che si sottrae ad un serio confronto con le puntuali deduzioni di segno contrario di , e tuttavia ciò, se impone a CP_5 questa Corte di approfondire le questioni controverse, non integra però una motivazione apparente - ravvisabile solo quando la parte motiva, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v. da ultimo Cass. 28/01/2025 n. 1986).
In particolare, il tribunale, nel caso specifico, ha ritenuto che alcun inadempimento sarebbe ravvisabile perché il pur sussistente posizionamento della villetta di cui al Lotto
33 ad un livello inferiore rispetto al piano della strada era imputabile al direttore dei lavori, e non al progettista.
Dunque, compito del giudice dell'appello è stabilire se tale affermazione sia o non corretta.
3. La dedotta responsabilità del professionista e la richiesta di rinnovazione della ctu o in subordine di convocazione del ctu a chiarimenti.
Nel rispondere al suddetto quesito, si deve preliminarmente evidenziare che le riproposte eccezioni di di prescrizione e decadenza dei diritti risarcitori azionati da CP_4
per mancata denuncia dei pretesi vizi entro i termini di legge non sono CP_5 suscettibili di essere esaminate.
Invero, Il giudice di primo grado non ha espressamente respinto tali eccezioni preliminari
(avanzate dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., a seguito della riconvenzionale della convenuta), ma è passato direttamente all'esame delle successive ed ulteriori questioni di merito (ritenendo la pretesa di infondata). D'altro canto, CP_5 non ha neppure affermato di voler tralasciare l'esame di tale eccezione preliminare perché riteneva i motivi nel merito di più agevole risoluzione (dunque in applicazione del principio della ragione più liquida), di talché non si è avuto un cd. assorbimento improprio (che si ha invece quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2).
Pertanto, il rigetto (implicito) dell'eccezione è divenuto definitivo, in difetto di appello incidentale sul punto (cfr. Cass. 21/12/2021 n. 41019; 29/09/2020 n. 20555).
Solo ad abundantiam, si rileva comunque che, secondo il consolidato (a partire da Cass.
S.U. 28/07/2005 n. 15781) orientamento della Suprema Corte, le disposizioni dell'art. 11 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice.
Sempre in via preliminare, si deve esaminare la richiesta dell'appellante di rinnovazione della ctu a firma dell'Arch. o, in subordine, di convocazione di tale perito a Per_2 chiarimenti.
Il primo punto che secondo non sarebbe stato adeguatamente affrontato e CP_5 sviluppato dal ctu, anche in replica alle deduzioni critiche del suo ctp, attiene all'indicazione all'interno del progetto redatto dall'appellato della cd. quota di costruzione.
In particolare, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 10202/2011 Trib.
Firenze) espletato da nei confronti dell'Arch. direttore dei lavori, e di CP_5 CP_9
Costruire S.r.l., appaltatrice, per talune asserite difformità, tra cui anche la dedotta erroneità della quota di costruzione, il ctu Arch. aveva concluso che la Persona_5 differenza di quota del terreno rispetto a quella della strada di circa 25-30 cm. non richiedeva, dal punto di vista urbanistico-edilizio, sanatorie o opere di modifica.
Nel presente giudizio, è stata disposta una CTU con l'Arch. per meglio sviluppare Per_2 tale problematica e il ctu, incaricato di chiarire se la difformità in oggetto fosse addebitabile al progettista Arch. ha concluso che: “Le difformità descritte sono CP_4 modeste e non inficiano il Permesso di Costruire.
Come accade nella prassi lavorativa l'esatto posizionamento altimetrico della quota di imposta delle fondazioni del fabbricato costituisce le operazioni preliminari di cantiere relative solo alla fase esecutiva del quale l'Arch. non aveva l'incarico. CP_1
Solamente in fase esecutiva invece si doveva valutare attentamente tra la quota relativa del terreno interno al lotto e la quota del colmo stradale, incombenza che non era di competenza dell'Arch. . CP_1
La prima affermazione, tuttavia, come evidenziato dall'appellante, non appare affatto dirimente, perché ciò che l'appellante imputa all'appellato non è il costo di una sanatoria o il diminuito valore del bene perché abusivo, bensì di aver dovuto procedere alla demolizione dell'opera in costruzione per riportarla alla giusta quota, posto che altrimenti l'infossamento ne avrebbe determinato un deprezzamento. E su tale affermazione il ctu non s'è espresso, cioè non ha chiarito né se l'infossamento avrebbe determinato un rischio di allagamento dell'immobile, né se avrebbe alterato l'aspetto estetico della villetta, né, dunque, se ciò avrebbe inciso sul suo valore di mercato e/o sulla sua
12 appetibilità, né, infine, se la scelta della committenza di demolire il manufatto (mentre era ancora in fase di costruzione) sia stata o non giustificata.
Quanto alla seconda, che dal punto di vista logico-giuridico appare preliminare, secondo l'appellante il ctu non avrebbe preso compiuta posizione sulle deduzioni del proprio ctp,
Arch. . Persona_6
In particolare, secondo l'altimetria della sede stradale rispetto alla quota CP_5
d'imposta della costruzione non era demandata alla fase esecutiva, perché il direttore dei lavori, in realtà, non poteva far altro che eseguire pedissequamente sul punto il progetto redatto dall'Arch. ed approvato dal ossia dare per assodato che la CP_1 CP_10 quota stradale fosse posta alla stessa quota del giardino e che il piano di imposta del fabbricato fosse posizionato ad una quota superiore di 30 centimetri.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che il progetto esecutivo dell'arch. CP_1 forniva un'indicazione della quota stradale difforme da quella contenuta negli elaborati delle opere di urbanizzazione approvati dal Comune (Progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria U.T.O.E. 17 Vittoria Apuana lato sud via P.I. da carrara Perizia n. 04/08, a firma del Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Gabriele Borri); disattendendo i contenuti del Piano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione l'appellato aveva dunque indotto il direttore lavori ad eseguire la costruzione ad una quota non corrispondente a quella mostrata alla
Committenza e da questa voluta.
Effettivamente, dalla relazione peritale redatta dal ctu in primo grado non s'evince:
- se il progetto redatto dall'Arch. ha assunto la stessa quota stradale indicata CP_1 nel progetto delle opere di urbanizzazione della Lottizzazione o non;
- se era compito del progettista acquisire il progetto delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione per verificare la quota stradale prevista e/o era compito del direttore dei lavori modificare il progetto redatto dall'Arch. ed approvato dal CP_1 in ordine alla quota stradale di progetto;
CP_10
- se le carenze progettuali rilevate o il comportamento non diligente del progettista, di cui ai punti che precedono, ed il progetto che ne era derivato avevano condizionato le operazioni in sede di picchettamento e di esecuzione del progetto;
- se, invece, come dedotto dall'appellato, la quota 0.00 è una quota di riferimento meramente teorica, che deve essere poi accertata in concreto dalla DD.LL. al momento iniziale della cantierizzazione.
Dunque, apparendo necessario ai fini del decidere chiarire le questioni esposte la causa dev'essere rimessa sul ruolo per tale incombente istruttorio.
13 Parimenti, appare opportuno che il ctu chiarisca anche se la prestazione relativa a particolari costruttivi e decorativi (- rendering e modelli virtuali del progetto;
- variante as built;
- infissi e porte anche fuori standard;
- consulenza arredi standard;
- fornitura elaborati in formato dwg;
- sanitari e bagni;
- illuminazione: posizionamento e distinta corpi illuminanti;
- indicazione materiali), cui l'appellato s'era contrattualmente impegnato, sia cosa distinta dall'incarico di “Direzione artistica di arredo” che l'arch. CP_ avrebbe assunto da;
dunque, anche la decisione del primo motivo di CP_4 merito posto da a fondamento della sua impugnazione va posposta a tale CP_5 approfondimento istruttorio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3546/2022 del Parte_2
Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge il motivo d'appello in punto di nullità della sentenza;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per chiedere chiarimenti al ctu Arch. Per_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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