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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11792/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Matteo Bua;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Valeria
Salvati;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 594 2019 00005295 39 000, notificato il 22.11.2024, relativo Contributi I.V.S. anno 2015, di Euro 762,00, Ente impositore sede di CP_1
Catania.
1 A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del CP_ diritto dell' a riscuotere le somme portate dall'avviso di addebito stante il decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse previa sospensione dell'esecutività dell'Avviso di Addebito n. 594 2019 00005295 39 000, contrariis rejectis, con sentenza, dichiarare prescritte le somme richieste.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Passando all'esame del merito, rileva il decidente che l'odierno opponente non contesta l'appartenenza ad una categoria soggetta alla contribuzione alla Gestione Commercianti CP_ e quindi la sussistenza in capo al medesimo del presupposto impositivo ma solleva l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'ente di escussione dei crediti relativi a contributi vantati per l'anno 2015.
Osserva il decidente che è' ben vero che il termine di prescrizione relativo al versamento dei contributi secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 9 della L.
335/1995 è di cinque anni, ma occorre verificare se il predetto termine sia stato utilmente interrotto medio tempore e se sussistono sospensioni della decorrenza del termine.
CP_ Orbene, nel caso in esame l' asserisce di aver notificato al ricorrente un atto interruttivo della prescrizione costituito da un avviso bonario notificato in data 11 febbraio 2019 in Adrano via Catena 169 che sarebbe stato consegnato a mani della moglie del medesimo.
2 Sul punto osserva il decidente che in allegato alle note cartolari depositate per l'udienza odierna parte ricorrente ha prodotto un certificato storico di residenza ed un certificato di libero stato dai quali si evince che il medesimo dal 5.11.2018 a tutt'oggi è residente in [...] e che è di stato libero, quindi non coniugato.
E', pertanto, del tutto evidente che l'asserita notifica dell'avviso bonario è stata eseguita in luogo non riferibile al debitore e consegnata ad un soggetto che non può essere la moglie del debitore che, invece, risulta di stato libero.
Pertanto, la ridetta notifica non ha alcuna efficacia interruttiva della prescrizione.
Orbene nel caso di specie;
alle date di scadenza va però sommato il periodo di sospensione dei termini prescrizionali che è stato previsto dalla Legge a causa dell'epidemia Covid, e segnatamente: 129 giorni (dal 23.02. al 30.06.2020, dal Decreto
Cura Italia n. 18/2020); l'ulteriore sospensione di 182 giorni (dal 31.12.2020 al
31.06.2021) prevista dal, decreto Mille Proroghe n. 183/2020; per complessivi 311 CP_ giorni, come del resto invocato dall'
Ebbene, pur tenendo conto del periodo di sospensione di 311 giorni del termine di prescrizione, non risultando validamente notificati idonei atti di interruzione della prescrizione eseguiti medio tempore, alla data di notifica dell'avviso di addebito in questa sede opposto, il termine di prescrizione quinquennale riguardo ai crediti CP_ contributivi asseritamente vantati dall' per l'anno 2015 era già maturato.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di maturazione dei crediti contributivi per l'anno 2015 - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i perdetti contributi.
3 Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2015 CP_1 portati dall'avviso di addebito n. 594 2019 00005295 39 000 e per l'effetto va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore per tale titolo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi anno di riferimento CP_1
2015 portati l'avviso di addebito n. 594 2019 00005295 39 000 che, per l'effetto, annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti.
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 678,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 13 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11792/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Matteo Bua;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Valeria
Salvati;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 594 2019 00005295 39 000, notificato il 22.11.2024, relativo Contributi I.V.S. anno 2015, di Euro 762,00, Ente impositore sede di CP_1
Catania.
1 A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del CP_ diritto dell' a riscuotere le somme portate dall'avviso di addebito stante il decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse previa sospensione dell'esecutività dell'Avviso di Addebito n. 594 2019 00005295 39 000, contrariis rejectis, con sentenza, dichiarare prescritte le somme richieste.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Passando all'esame del merito, rileva il decidente che l'odierno opponente non contesta l'appartenenza ad una categoria soggetta alla contribuzione alla Gestione Commercianti CP_ e quindi la sussistenza in capo al medesimo del presupposto impositivo ma solleva l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'ente di escussione dei crediti relativi a contributi vantati per l'anno 2015.
Osserva il decidente che è' ben vero che il termine di prescrizione relativo al versamento dei contributi secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 9 della L.
335/1995 è di cinque anni, ma occorre verificare se il predetto termine sia stato utilmente interrotto medio tempore e se sussistono sospensioni della decorrenza del termine.
CP_ Orbene, nel caso in esame l' asserisce di aver notificato al ricorrente un atto interruttivo della prescrizione costituito da un avviso bonario notificato in data 11 febbraio 2019 in Adrano via Catena 169 che sarebbe stato consegnato a mani della moglie del medesimo.
2 Sul punto osserva il decidente che in allegato alle note cartolari depositate per l'udienza odierna parte ricorrente ha prodotto un certificato storico di residenza ed un certificato di libero stato dai quali si evince che il medesimo dal 5.11.2018 a tutt'oggi è residente in [...] e che è di stato libero, quindi non coniugato.
E', pertanto, del tutto evidente che l'asserita notifica dell'avviso bonario è stata eseguita in luogo non riferibile al debitore e consegnata ad un soggetto che non può essere la moglie del debitore che, invece, risulta di stato libero.
Pertanto, la ridetta notifica non ha alcuna efficacia interruttiva della prescrizione.
Orbene nel caso di specie;
alle date di scadenza va però sommato il periodo di sospensione dei termini prescrizionali che è stato previsto dalla Legge a causa dell'epidemia Covid, e segnatamente: 129 giorni (dal 23.02. al 30.06.2020, dal Decreto
Cura Italia n. 18/2020); l'ulteriore sospensione di 182 giorni (dal 31.12.2020 al
31.06.2021) prevista dal, decreto Mille Proroghe n. 183/2020; per complessivi 311 CP_ giorni, come del resto invocato dall'
Ebbene, pur tenendo conto del periodo di sospensione di 311 giorni del termine di prescrizione, non risultando validamente notificati idonei atti di interruzione della prescrizione eseguiti medio tempore, alla data di notifica dell'avviso di addebito in questa sede opposto, il termine di prescrizione quinquennale riguardo ai crediti CP_ contributivi asseritamente vantati dall' per l'anno 2015 era già maturato.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di maturazione dei crediti contributivi per l'anno 2015 - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i perdetti contributi.
3 Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2015 CP_1 portati dall'avviso di addebito n. 594 2019 00005295 39 000 e per l'effetto va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore per tale titolo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi anno di riferimento CP_1
2015 portati l'avviso di addebito n. 594 2019 00005295 39 000 che, per l'effetto, annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti.
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 678,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 13 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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