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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 900/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Raf- Parte_1 Parte_2
faele Santaniello, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1 sentata e difesa dall'avv.to Massimo Liguori, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5302/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore emessa in data 13/01/2017 e depositata in data 4/12/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dal- le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori odierni appellanti hanno con- venuto in giudizio , nella qualità e la sig.ra Controparte_1 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni in relazione alle lesioni patite in occasione del sinistro del 9/04/2012, in atti meglio descritto. Con tale atto di citazione gli at- tori deducevano quanto segue: che in data 9/04/2012, alle ore 22.00 circa in Noce- ra Inferiore (SA) in via Napoli, mentre si trovava alla guida Parte_2 del proprio veicolo Mazda, di proprietà di , verso Nocera centro, Parte_1
veniva urtato da un veicolo Fiat Punto di proprietà di . A segui- Parte_3 to dell'impatto il conducente della Mazda riportava lesioni personali mentre il vei- colo subiva danni quantificati in euro 1.212,44.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità della proposta domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì la sig.ra la quale, eccepiva la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva non essendo più proprietaria del veicolo convenuto e chie- deva la propria estromissione e la chiamata in causa del proprietario del veicolo,
; quest'ultimo, benché regolarmente evocato in giudizio, rima- Parte_3
neva contumace.
La causa, istruita con produzione documentale e prova testimoniale, veniva rinvia- ta per le conclusioni e successivamente riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda perché non sufficientemente provata.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e Parte_2
, proponevano gravame avverso tale sentenza chiedendone la ri- Parte_1
forma integrale.
Si costituiva in giudizio la , nella qualità, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t la quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infonda- to in fatto ed in diritto mentre , benché regolarmente evocato in Parte_3
giudizio, rimaneva contumace.
La causa, all'udienza del 20 giugno 2018, veniva rinviata per le conclusioni.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, anche Parte_3
se ritualmente evocato, non si costituiva nel presente giudizio.
Nel merito, la decisione del primo giudice è condivisibile, ma la motivazione deve essere integrata nei termini che seguono.
Parte attrice ora appellante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere di chi vuole far valere un diritto in giudizio pro- vare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ebbene, gli attori non hanno fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare con certezza l'effettivo verificarsi del sinistro e la responsabilità del veicolo investitore.
La dinamica del sinistro, così come descritta dai ricorrenti, presenta numerose di- screpanze.
La deposizione dell'unico teste escusso, , non fornisce ele- Testimone_1
menti dirimenti in grado di accertare con certezza il fatto storico, soprattutto in merito al tentativo di inseguire il veicolo investitore ed alla visibilità della targa, la cui identificazione appare poco plausibile alla luce delle circostanze esposte.
Gli appellanti ribadiscono che la targa del veicolo investitore era visibile nonostan- te la fuga del conducente. Tuttavia, tale affermazione, basata esclusivamente sulla testimonianza di parte, non è corroborata da ulteriori riscontri. La mera possibilità teorica di leggere una targa non può essere sufficiente per considerare dimostrato questo elemento, in assenza di prove concrete. Inoltre, per completezza di esposi- zione, va anche evidenziato che del tentativo di inseguimento del veicolo investito- re, di cui riferisce il teste, non vi è menzione nell'atto introduttivo. Questa discre- panza ha correttamente portato il Giudice di primo grado a dubitare della coerenza della narrazione fornita dagli appellanti, rafforzando l'idea di una ricostruzione in- certa e non supportata da elementi probatori univoci.
La Corte di cassazione ha sottolineato che il Giudice del merito può legittimamen- te valutare l'attendibilità delle prove testimoniali, escludendone la rilevanza quan- do vi siano discrepanze o contraddizioni significative (Cass. civ., sez. III, 22 feb- braio 2006, n. 3652).
3 Gli appellanti sostengono altresì che la non abbia attivato al- Controparte_1
cuna indagine per verificare la veridicità del sinistro. Tuttavia, va osservato che la condotta dell'assicurazione non può influire sull'obbligo degli appellanti di fornire una prova sufficiente dei fatti posti a fondamento della loro domanda. La semplice apertura di un sinistro da parte dell'assicurazione non implica un'automatica am- missione di responsabilità. Anzi, la mancata attivazione di strumenti istruttori di- mostra l'assenza di elementi iniziali tali da giustificare un approfondimento da par- te dell'appellata.
La Cassazione ha più volte ribadito che, in materia assicurativa, è necessario bi- lanciare la tutela del danneggiato con l'esigenza di prevenire condotte fraudolente.
In particolare, si richiama Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2016, n. 4485, secondo cui
“la tutela del danneggiato non può prescindere da una rigorosa verifica del nesso causale tra il fatto illecito e il danno lamentato”.
Nel caso in esame, l'assenza di indagini sull'auto investitrice o sulle lesioni non può essere considerata elemento sufficiente per invertire l'onere probatorio o per affermare la responsabilità dell'appellata.
In conclusione, ritiene questo giudicante che il quadro probatorio in atti risulti inadeguato a sorreggere la domanda di gravame proposta da e Parte_1
e, pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conferma Parte_2
integrale della sentenza di primo grado.
Non avendo il danneggiato assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda risarcitoria va respinta.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, gli appellanti che hanno dato causa al presente processo (Cass., n. 1513/2006, 20335/2004, 3642/2004,
7182/2000, Cass. 30-3-2010 n. 7625), vanno condannati alla rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute per il presente grado del giudizio, liquida- te, secondo i parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia indica- to in questa sede e all'attività svolta, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
4 Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
c) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di che liquida in euro 1.700,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) nulla per le spese nei confronti di in ragione della Parte_3
contumacia;
e) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
riservata nella causa iscritta al n. 900/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Raf- Parte_1 Parte_2
faele Santaniello, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_1 sentata e difesa dall'avv.to Massimo Liguori, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5302/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore emessa in data 13/01/2017 e depositata in data 4/12/2017.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dal- le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori odierni appellanti hanno con- venuto in giudizio , nella qualità e la sig.ra Controparte_1 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni in relazione alle lesioni patite in occasione del sinistro del 9/04/2012, in atti meglio descritto. Con tale atto di citazione gli at- tori deducevano quanto segue: che in data 9/04/2012, alle ore 22.00 circa in Noce- ra Inferiore (SA) in via Napoli, mentre si trovava alla guida Parte_2 del proprio veicolo Mazda, di proprietà di , verso Nocera centro, Parte_1
veniva urtato da un veicolo Fiat Punto di proprietà di . A segui- Parte_3 to dell'impatto il conducente della Mazda riportava lesioni personali mentre il vei- colo subiva danni quantificati in euro 1.212,44.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva Controparte_1
l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità della proposta domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì la sig.ra la quale, eccepiva la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva non essendo più proprietaria del veicolo convenuto e chie- deva la propria estromissione e la chiamata in causa del proprietario del veicolo,
; quest'ultimo, benché regolarmente evocato in giudizio, rima- Parte_3
neva contumace.
La causa, istruita con produzione documentale e prova testimoniale, veniva rinvia- ta per le conclusioni e successivamente riservata per la decisione.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda perché non sufficientemente provata.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e Parte_2
, proponevano gravame avverso tale sentenza chiedendone la ri- Parte_1
forma integrale.
Si costituiva in giudizio la , nella qualità, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t la quale chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infonda- to in fatto ed in diritto mentre , benché regolarmente evocato in Parte_3
giudizio, rimaneva contumace.
La causa, all'udienza del 20 giugno 2018, veniva rinviata per le conclusioni.
2 Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, anche Parte_3
se ritualmente evocato, non si costituiva nel presente giudizio.
Nel merito, la decisione del primo giudice è condivisibile, ma la motivazione deve essere integrata nei termini che seguono.
Parte attrice ora appellante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere di chi vuole far valere un diritto in giudizio pro- vare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ebbene, gli attori non hanno fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare con certezza l'effettivo verificarsi del sinistro e la responsabilità del veicolo investitore.
La dinamica del sinistro, così come descritta dai ricorrenti, presenta numerose di- screpanze.
La deposizione dell'unico teste escusso, , non fornisce ele- Testimone_1
menti dirimenti in grado di accertare con certezza il fatto storico, soprattutto in merito al tentativo di inseguire il veicolo investitore ed alla visibilità della targa, la cui identificazione appare poco plausibile alla luce delle circostanze esposte.
Gli appellanti ribadiscono che la targa del veicolo investitore era visibile nonostan- te la fuga del conducente. Tuttavia, tale affermazione, basata esclusivamente sulla testimonianza di parte, non è corroborata da ulteriori riscontri. La mera possibilità teorica di leggere una targa non può essere sufficiente per considerare dimostrato questo elemento, in assenza di prove concrete. Inoltre, per completezza di esposi- zione, va anche evidenziato che del tentativo di inseguimento del veicolo investito- re, di cui riferisce il teste, non vi è menzione nell'atto introduttivo. Questa discre- panza ha correttamente portato il Giudice di primo grado a dubitare della coerenza della narrazione fornita dagli appellanti, rafforzando l'idea di una ricostruzione in- certa e non supportata da elementi probatori univoci.
La Corte di cassazione ha sottolineato che il Giudice del merito può legittimamen- te valutare l'attendibilità delle prove testimoniali, escludendone la rilevanza quan- do vi siano discrepanze o contraddizioni significative (Cass. civ., sez. III, 22 feb- braio 2006, n. 3652).
3 Gli appellanti sostengono altresì che la non abbia attivato al- Controparte_1
cuna indagine per verificare la veridicità del sinistro. Tuttavia, va osservato che la condotta dell'assicurazione non può influire sull'obbligo degli appellanti di fornire una prova sufficiente dei fatti posti a fondamento della loro domanda. La semplice apertura di un sinistro da parte dell'assicurazione non implica un'automatica am- missione di responsabilità. Anzi, la mancata attivazione di strumenti istruttori di- mostra l'assenza di elementi iniziali tali da giustificare un approfondimento da par- te dell'appellata.
La Cassazione ha più volte ribadito che, in materia assicurativa, è necessario bi- lanciare la tutela del danneggiato con l'esigenza di prevenire condotte fraudolente.
In particolare, si richiama Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2016, n. 4485, secondo cui
“la tutela del danneggiato non può prescindere da una rigorosa verifica del nesso causale tra il fatto illecito e il danno lamentato”.
Nel caso in esame, l'assenza di indagini sull'auto investitrice o sulle lesioni non può essere considerata elemento sufficiente per invertire l'onere probatorio o per affermare la responsabilità dell'appellata.
In conclusione, ritiene questo giudicante che il quadro probatorio in atti risulti inadeguato a sorreggere la domanda di gravame proposta da e Parte_1
e, pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conferma Parte_2
integrale della sentenza di primo grado.
Non avendo il danneggiato assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la domanda risarcitoria va respinta.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, gli appellanti che hanno dato causa al presente processo (Cass., n. 1513/2006, 20335/2004, 3642/2004,
7182/2000, Cass. 30-3-2010 n. 7625), vanno condannati alla rifusione, in favore della controparte, delle spese sostenute per il presente grado del giudizio, liquida- te, secondo i parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia indica- to in questa sede e all'attività svolta, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
4 Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
c) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di che liquida in euro 1.700,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
d) nulla per le spese nei confronti di in ragione della Parte_3
contumacia;
e) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria
Nocera Inferiore, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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