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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10170 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 28487 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Pt_1 in persona del legale rappresentante opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to M. C. Attanasio
e
CP_1 opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Cassiano
all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge l'opposizione;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € Pt_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non contesta il credito per TFR oggetto del decreto ingiuntivo impugnato ma eccepisce che per lo stesso non è stata avanzata istanza, seguita da autorizzazione, come richiesto dalla normativa in rilievo (art. 43-bis, dl. 109/18).
In realtà sia il decreto del Ministero del Lavoro che autorizzava il pagamento della CIGS e i benefici di cui all'art. 43-bis, dl. 109/18, sia l'autorizzazione dell a seguito di domanda dell'azienda sono agli Pt_1 atti di causa (v. docc. 5 e 6 fascicolo parte opposta).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte opponente, secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Pt_1 in persona del legale rappresentante opponente, rappresentata e difesa dall'avv.to M. C. Attanasio
e
CP_1 opposta, rappresentata e difesa dall'avv.to G. Cassiano
all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge l'opposizione;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € Pt_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non contesta il credito per TFR oggetto del decreto ingiuntivo impugnato ma eccepisce che per lo stesso non è stata avanzata istanza, seguita da autorizzazione, come richiesto dalla normativa in rilievo (art. 43-bis, dl. 109/18).
In realtà sia il decreto del Ministero del Lavoro che autorizzava il pagamento della CIGS e i benefici di cui all'art. 43-bis, dl. 109/18, sia l'autorizzazione dell a seguito di domanda dell'azienda sono agli Pt_1 atti di causa (v. docc. 5 e 6 fascicolo parte opposta).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte opponente, secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 14 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro