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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
n. 14073/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14073 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 GIOVANA DE Parte_1 CP_1 Parte_2
2 Controparte_2
3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 04.10.2023
1. nata il [...] a [...]/ES(BRA), Controparte_5 titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]de C.F._1 Freitas, n° 75, apto 502, Praia do Canto, Vitória/ES(BRA), CEP 29.055-320;
2. nata il [...] ad [...] Controparte_2 UD/ES(BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in C.F._2 Rua Saul Navarro, n° 205,apto 301, Praia do Canto,Vitória/ES (BRA),CEP 29.055-360;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nato il 04agosto1974 a Vitória/ES Controparte_3 (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residenteinRua Coronel C.F._3 Monjardim, n° 201, Centro, Vitória/ES (BRA), CEP 29.015-500;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
I ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti Controparte_5
e sono cittadini italiani
[...] Controparte_2 Controparte_3 dalla nascita;
II CONDANNARE il a spese, competenze e onorari di causa, da Controparte_4 distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; III EMETTERE sentenza con ordine al , e per esso all'ufficiale Controparte_4 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli indicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano
[...] nato il [...] a [...], il quale si univa in matrimonio con Persona_1
, a Castelo (BRA) il 18/12/1911, dopo essere emigrato in Brasile;
Controparte_6
-Dalla suddetta unione coniugale nasceva
• il 24/04/1915 a Castelo (BRA), comune presso il quale ha Persona_2 contraeva matrimonio con il 20/09/1941, generando due figli: Persona_3
➢ 1. il 07/07/1941 a Castelo (BRA), città nella quale si Persona_4 sposava con il 12/02/1969, generando un figlio: CP_3
✓ il ricorrente , nato il [...] a Controparte_3
Vitória (BRA),
➢ 2. nato a [...] il [...], città in cui Persona_5 il 10/05/1969 si sposava con , ricorrente, nata il Persona_6
30/08/1947 ad FO UD (BRA). Da questa unione nasceva:
✓ la ricorrente nata il [...] a Controparte_5
Vitória (BRA)
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva mai Persona_1 acquistato la cittadinanza brasiliana.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1 nato il [...] a [...], che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia Persona_2
nata il [...] a [...] che contraeva matrimonio con
[...] Persona_3 il 20/09/1941, cittadino straniero e, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della
Dott. Giovanni Calasso 3
cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Per quanto concerne la RA , avendo sposato un cittadino italiano Persona_6 dalla nascita e per discendenza ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data il 10/05/1969 ("Tempus regit actum" ). Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992). L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine." L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 18/12/1982 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimo Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo
Dott. Giovanni Calasso 4
causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Venezia,24.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14073 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 GIOVANA DE Parte_1 CP_1 Parte_2
2 Controparte_2
3 Controparte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 04.10.2023
1. nata il [...] a [...]/ES(BRA), Controparte_5 titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]de C.F._1 Freitas, n° 75, apto 502, Praia do Canto, Vitória/ES(BRA), CEP 29.055-320;
2. nata il [...] ad [...] Controparte_2 UD/ES(BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in C.F._2 Rua Saul Navarro, n° 205,apto 301, Praia do Canto,Vitória/ES (BRA),CEP 29.055-360;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , nato il 04agosto1974 a Vitória/ES Controparte_3 (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residenteinRua Coronel C.F._3 Monjardim, n° 201, Centro, Vitória/ES (BRA), CEP 29.015-500;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
I ACCOGLIERE il ricorso e, per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti Controparte_5
e sono cittadini italiani
[...] Controparte_2 Controparte_3 dalla nascita;
II CONDANNARE il a spese, competenze e onorari di causa, da Controparte_4 distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; III EMETTERE sentenza con ordine al , e per esso all'ufficiale Controparte_4 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza degli indicati, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti del cittadino italiano
[...] nato il [...] a [...], il quale si univa in matrimonio con Persona_1
, a Castelo (BRA) il 18/12/1911, dopo essere emigrato in Brasile;
Controparte_6
-Dalla suddetta unione coniugale nasceva
• il 24/04/1915 a Castelo (BRA), comune presso il quale ha Persona_2 contraeva matrimonio con il 20/09/1941, generando due figli: Persona_3
➢ 1. il 07/07/1941 a Castelo (BRA), città nella quale si Persona_4 sposava con il 12/02/1969, generando un figlio: CP_3
✓ il ricorrente , nato il [...] a Controparte_3
Vitória (BRA),
➢ 2. nato a [...] il [...], città in cui Persona_5 il 10/05/1969 si sposava con , ricorrente, nata il Persona_6
30/08/1947 ad FO UD (BRA). Da questa unione nasceva:
✓ la ricorrente nata il [...] a Controparte_5
Vitória (BRA)
- non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non aveva mai Persona_1 acquistato la cittadinanza brasiliana.
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_1 nato il [...] a [...], che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia Persona_2
nata il [...] a [...] che contraeva matrimonio con
[...] Persona_3 il 20/09/1941, cittadino straniero e, procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della
Dott. Giovanni Calasso 3
cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Per quanto concerne la RA , avendo sposato un cittadino italiano Persona_6 dalla nascita e per discendenza ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data il 10/05/1969 ("Tempus regit actum" ). Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992). L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine." L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 18/12/1982 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimo Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo
Dott. Giovanni Calasso 4
causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Venezia,24.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5