Articolo 925 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 932Articolo 919
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 925. Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell' ((Arma dei trasporti e dei materiali)) ; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell' ((Arma dei trasporti e dei materiali)) ; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell' ((Arma dei trasporti e dei materiali)) ; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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