Art. 925. Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".