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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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28 maggio 2026
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Art. 925. Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; ((138)) c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del ((...)) Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali. ((138)) ------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/05/2025, n. 839Provvedimento: Pubblicato il 09/05/2025 N. 00839/2025 REG.PROV.COLL. N. 00936/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 936 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello …Leggi di più...
- oscuramento dati personali·
- giurisdizione amministrativa·
- trasferimento d'ufficio·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- misura cautelare interdittiva·
- tutela del buon andamento degli uffici·
- art. 916 d.lgs. n. 66/2010·
- violazione art. 3 legge n. 241/1990·
- art. 915 d.lgs. n. 66/2010·
- eccesso di potere