Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1875/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1875/2024, promossa con ricorso depositato il 03.05.2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Isabella Mauceri
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Isabella Mauceri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RN (Varese), in data 23 settembre 2010
(anno 2010 atto n. 7 parte II serie A)
separati con sentenza n. 204/2024 del 26.07.2024 (passata in giudicato il 30.09.2024 - v. documenti in atti).
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], minorenne, studentessa. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data
3.05.2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 4/7/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 26/7/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 30/9/2024 la sentenza di separazione n. 204/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al
9/1/2025, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti c o n d i z i o n i
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Il figlio è maggiorenne, vive da solo e ha iniziato a prestare attività lavorativa con Per_1
contratto a tempo determinato.
3. In ragione della maggiore età nulla dovrà essere disposto nei confronti di rispetto Per_1
all'affidamento, ed egli avrà inoltre la libertà di frequentare e vedere il padre in via autonoma.
4. La figlia minore diciassettenne, resta affidata a entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_2
sull'affidamento condiviso e con collocazione presso l'abitazione della madre, in Varese via Della
Carrozzeria n. 1, anche ai fini della residenza anagrafica.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative alla sua salute, educazione e formazione scolastica, ivi incluse quelle relative alle attività ricreative,
saranno assunte di comune accordo dai genitori i quali terranno conto di quelle che sono e saranno le sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia.
La responsabilità genitoriale sarà, invece, esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la figlia stessa.
5. In ragione dell'età della figlia i genitori si impegnano, con accordi diretti tra loro, a gestire le visite di con il padre in modo da assicurare alla stessa un rapporto continuativo con lo stesso. Per_2
6. In ogni caso, e sempre salvi migliori accordi, il padre vedrà a terrà con sé a fine settimana Per_2
alternati dal sabato mattina ore 10 fino alla domenica sera alle ore 22 quando il padre riporterà
presso l'abitazione materna;
il padre vedrà anche un giorno infrasettimanale, Per_2 Per_2
indicativamente, il mercoledì dalle ore 17 alle ore 21.30 o in altro giorno e/o in altri orari che padre e figlia potranno concordare direttamente, vista l'età della minore;
In caso di anticipo o ritardo, con riferimento ai predetti tempi di permanenza di con il padre, Per_2
entrambi i genitori, ovviamente, hanno l'onere di informarsi reciprocamente in caso di ritardi o qualsivoglia altro impedimento.
Sia la madre che il padre si impegnano a garantire contatti quotidiani allorquando la figlia è con l'uno o con l'altro genitore.
7. Per quanto sopra, poiché entrambi i genitori ritengono che i bisogni e i desideri di tutti siano da agevolare ove possibile, si impegnano ad utilizzare elasticità nella gestione delle visite previste, in considerazione sia delle necessità e/o desideri della figlia sia delle loro attività di lavoro. Va
considerato come la peculiare attività professionale del padre, che è musicista, porti quest'ultimo a stare fuori regione e talvolta fuori dall'Italia anche per periodi prolungati di un paio di mesi o più e ciò determina chiaramente un ulteriore carico di gestione per la madre di cui il padre è consapevole e che lo stesso si impegna a tenere in debita considerazione (a mero titolo esemplificativo,
supportando maggiormente la madre quando egli dovesse essere più libero da impegni lavorativi o trasferte oppure sostenendola economicamente se ve ne fosse necessità documentata).
Per tale ragione, i genitori ribadiscono il reciproco impegno ad una pronta comunicazione tra loro in caso di difficoltà o impedimento in modo da poter utilmente contare sul supporto dell'uno o dell'altra e, in caso di impossibilità, di eventualmente rivolgersi a propri parenti o famigliari
(nonni/zii) o ad una terza persona che possa occuparsi della figlia;
rispetto a tale ultima eventualità,
la spesa relativa sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
8. I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche ed educative eventualmente sopravvenute durante la permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
9. Nel caso di variazioni nel calendario, i genitori si accorderanno di volta in volta sugli eventuali recuperi. Il padre si impegna in caso di assenza prolungata a recuperare i giorni di visita “persi” in modo da consolidare la relazione con la figlia e opportunamente sostenere la madre nei propri impegni lavorativi e personali.
10. In ordine alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con un mese anche non Per_2
consecutivo nel periodo da giugno/settembre. Tali periodi saranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
11. Durante i periodi (anche brevi) di vacanza, entrambi i genitori si comunicheranno l'una con l'altro l'indirizzo/luogo della struttura di villeggiatura della figlia e un recapito telefonico che resti sempre attivo al fine di garantire al genitore assente un quotidiano contatto telefonico con la stessa.
I genitori, altresì, si comunicheranno, almeno 24 ore prima, eventuali impedimenti che non consentissero il rispetto delle modalità di visita concordate (es. prolungamento di qualche giorno della vacanza, orari diversi da quelli previsti per il rientro dai luoghi di vacanza, etc.)
12. Salvo migliori accordi, , compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, Per_2
trascorrerà le festività natalizie con i genitori ad anni alterni, e i relativi periodi di vacanza scolastica secondo il calendario di visita salvi i migliori accordi.
In ogni caso, come sino ad ora avvenuto, trascorrerà con entrambi i genitori il giorno di Per_2
Natale (25 dicembre).
13. Salvo migliori accordi, , compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, Per_2
trascorrerà le festività pasquali (intendendo quelle del calendario scolastico) un anno con la madre e un anno con il padre.
14. In ogni caso, i periodi natalizi e pasquali saranno concordati tra i genitori almeno 30 giorni prima.
15. Salvo diverso e migliore accordo, i ponti scolastici e le festività di calendario (Carnevale, 25
Aprile, 1^ Maggio, 2 Giugno, patrono, etc) seguiranno il programma del calendario visite oppure organizzate tra i genitori di volta in volta garantendo tempi di permanenza paritari della figlia presso di loro.
16. I genitori concordano che il giorno del compleanno della figlia, questa avrà il diritto di incontrare anche per poco tempo (almeno per ricevere il regalo di compleanno) entrambi i genitori,
anche senza la compresenza di questi ultimi.
17. Con riferimento alle condizioni di cui sopra, già da ora, restano possibili e sono, quindi, fatti salvi accordi diversi che i genitori riterranno di volta in volta di intraprendere nell'ottica dell'armonia familiare e nell'esclusivo e preminente interesse della figlia.
18. I genitori non si oppongono alla frequentazione da parte di dei nonni /zii materni sia dei Per_2
nonni/zii paterni anche con riferimento all'eventuale suo accudimento in caso di imprevisti impegni lavorativi dei genitori.
19. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un contegno di rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della minore.
20. I IGi e , sin da ora, reciprocamente dichiarano di prestarsi Parte_1 Parte_2
prontamente, senza eccezione alcuna, alla sottoscrizione di autorizzazioni, consensi informati,
moduli, avvisi di ricezione di qualsiasi atto connesso con gli aspetti scolastici, sportivi, di spostamento e sanitari della figlia, [a titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce a tutte le comunicazioni scolastiche, partecipazione a uscite scolastiche, gite, visite mediche (specialistiche e/o psicologiche), partecipazione ad attività sportive].
21. I IGi e , sin da ora prestano il reciproco consenso al rilascio e/o Parte_1 Parte_2
rinnovo dei rispettivi documenti di identità e passaporti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
In caso di necessità, le parti si dichiarano disponibili a presentarsi presso gli uffici preposti e a sottoscrivere le specifiche autorizzazioni.
22. Il IG verserà alla NO , quale contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1
della figlia , un assegno mensile pari ad € 250,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire Per_2
dalla data del deposito del ricorso.
23. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente al 100%
dalla NO ed entrambi si impegnano a collaborare per il rinnovo della relativa domanda. Pt_1
24. I genitori, considerata la recente e ancora non stabile posizione lavorativa del figlio si Per_1
impegnano reciprocamente sin da ora a sostenerlo economicamente con mantenimento diretto in caso di sua necessità.
25. L'importo dell'assegno di mantenimento di cui al superiore punto 22 sarà rivalutato di anno in anno secondo le variazioni degli indici Istat (1^ rivalutazione aprile 2025). 26. Tale importo sarà versato dal IG alla NO a mezzo di bonifico Parte_2 Parte_1
sul conto corrente a questa intestato alle coordinate Iban già a lui note entro il giorno 10 di ogni mese.
27. Il IG , inoltre, corrisponderà alla NO l'intero costo Parte_2 Parte_1
dell'abbonamento mensile dei mezzi di trasporto che utilizza principalmente per recarsi a Per_2
scuola nonché la ricarica mensile del suo cellulare, il tutto per la somma mensile totale ed attuale di circa € 47,00, senza necessità di esibizione di alcuna documentazione da parte della NO
. Pt_1
In caso di futuri aumenti la NO si impegna a documentare al IG i relativi costi Pt_1 Pt_2
e questi, immediatamente, si presterà a corrispondere.
28. I IGi e suddivideranno per pari quote del 50% le spese Parte_1 Parte_2
straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia minore di cui alla Linee Guida CNF Per_2
in adozione presso il Tribunale di Varese che le parti dichiarano di aver visionato, condiviso e approvato quanto a voci di spesa, modalità e tempi di rimborso nonché documentazione delle stesse.
29. A integrazione delle spese straordinarie elencate nelle predette Linee Guida CNF, i IGi
e , come peraltro sino ad oggi tra loro avvenuto, in comune accordo Parte_1 Parte_2
dichiarano, altresì, di suddividere, sempre per pari quote del 50%, i seguenti ulteriori costi: spese mediche che si rendessero necessarie per entrambi i figli per visite presso specialisti omeopatici,
cure/acquisto medicinali omeopatici nonché eventuali sedute di agopuntura;
acquisto dell'abbigliamento per entrambi i figli, salvo il preventivo accordo per acquisti di rilevante importo
(da € 300,00 in su); eventuale pratica da parte di entrambi i figli di una seconda attività sportiva;
come indicato nel superiore punto 7) il costo di terza persona, preventivamente individuata di comune accordo tra i genitori, per la cura e necessità della figlia minore in caso di mancata Per_2
presenza dovuta a impedimenti lavorativi dei genitori e da parte di altri familiari (nonni-zii)
30. Data l'ampia e peculiare regolamentazione delle spese extra, le detrazioni fiscali relative alle spese per entrambi i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori.
31. I IGi e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Parte_1 Parte_2
percettori di redditi propri.
32. I IGi e dichiarano di non avere beni in comune da dividere Parte_1 Parte_2
nonché di aver definitivo ogni altra questione di carattere economico e/o patrimoniale tra essi intercorsa in costanza di matrimonio.
33. I IGi e , dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente a Parte_1 Parte_2 qualsivoglia assegno divorzile o alimentare e di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia altro titolo o ragione, ad eccezione delle condizioni/obblighi specifici assunti col ricorso congiunto depositato il 3.5.2024
* * * * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e ss.mm.; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 23 settembre
2010 in RN (Varese) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
RN (anno 2010, atto n. 7, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.