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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1059/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
PA EA, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3897/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1958/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220200390485 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2656/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti:
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 27, 12 febbraio 2024, n. 1958), ha osservato quanto segue. <resistente_1 ha presentato ricorso contro l'agenzia delle entrate — riscossione di roma avverso la cartella pagamento n. 097 2022 0200390 485000, notificata tramite raccomandata a.r. il 13.02.2023, relativa ad imposta registro un contratto locazione del 2016, oltre interessi, sanzioni e spese notifica, per l'importo complessivo euro 350,39.
Con i motivi di ricorso la ricorrente ha eccepito:
-1) la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, risalente al 2016, per decorrenza del termine quinquennale, in assenza di regolare notifica di atti interruttivi intermedi e, in particolare, dell'avviso di liquidazione citato nella cartella impugnata, mai ricevuto;
-2) carenza di motivazione e di autosufficienza dell'atto impugnato, sotto il profilo dell'omessa allegazione dell'avviso di liquidazione citato;
-3) l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata tramite raccomandata A.R. e, quindi, da parte di soggetto non munito della qualifica di pubblico ufficiale;
-4) l'inesatta indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
La ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle entrate — Riscossione di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni: […].
All'udienza del 7/02/2024 nessuno è comparso.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice monocratico ha deciso in camera di consiglio. […].
Preliminarmente, va precisato che, secondo le stesse indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria (Circolare
n. 12/E del 12/04/2012), nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione, eccependo anche — o solo — vizi riferibili all'attività dell'Ufficio, è onere dell'Agente della riscossione effettuare la chiamata in causa dell'Ufficio ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 546/1992. Ciò in ottemperanza all'art. 39, d.lgs. 112/1999, secondo cui l'Agente della riscossione “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. […].
Nonostante tale litis denuntiatio, l'ente impositore non è intervenuto nel giudizio.
Pertanto, ritiene questo Giudice monocratico che non occorra disporre alcuna integrazione del contraddittorio, atteso che l'ente impositore è stato già posto nelle condizioni di poter intervenire nel giudizio per sostenere le proprie ragioni.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. In particolare, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, sotto il profilo dell'omessa regolare notifica dell'avviso di liquidazione presupposto.
Invero, la parte resistente non ha fornito alcuna prova della notifica dell'avviso di liquidazione n.
11/3/01/013891/000/001/2016, asseritamente notificato il 13/10/2021, quale atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.
Poiché, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 5791 del
04/03/2008; Cass, Sez. 5, ordinanza n. 1144 del 18/01/2018).
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, d.P.R 131/1986 l'Amministrazione Finanziaria decade dal diritto di riscossione dell'imposta di registro, nonché delle connesse sanzioni e degli interessi dovuti, se non effettua la relativa richiesta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento, appare evidente che la mancata prova della regolare notifica dell'atto prodromico, asseritamente avvenuta in data 13/10/2021, e quindi teoricamente entro i limiti di tempo sopra indicati, non può che far ritenere maturata la decadenza dal diritto di riscossione.
Peraltro, a fronte di un atto prodromico asseritamente notificato in data 13/10/2021, e quindi entro i termini previsti dell'art. 76, comma 2-bis, D.P.R cit., non pare possa assumere rilievo la sospensione dei termini prevista dalla normativa sull'emergenza da COVID 19, che riguarda gli atti che sono stati notificati oltre i termini ordinari.
Non è invece maturata la prescrizione, atteso che il diritto alla riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui è dovuto il pagamento, ai sensi dell'art. 78
d.P.R. 131/1986.
Infine, l'omessa regolare notifica dell'avviso di liquidazione prodromico assume rilievo anche sotto il profilo della carenza di motivazione dell'atto, sia in relazione all'intellegibilità delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria azionata, sia per quanto riguarda l'omessa allegazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000, risultando la cartella di pagamento impugnata il primo ed unico atto fiscale notificato al contribuente.
Per completezza, deve rilevarsi l'infondatezza degli altri motivi di ricorso. […].
Sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, stante le ragioni della decisione.
P.Q.M.
il giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'Agenzia delle entrate deducendo quanto segue.
< pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2011/3/013891/000/001/2016/005, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione n. 13891 annualità 2016, veniva notificato, dall'Agente della Riscossione, in data 13/2/2023. […].
La sentenza n. 1958/2024 deve essere riformata per violazione e falsa applicazione di legge - violazione dell'art. 76, comma 2 bis, d.P.R. 131/1986 e dell'art. 7 L. 212/2000. Il Collegio ha ritenuto l'amministrazione finanziaria decaduta dal diritto di riscossione dell'imposta di registro, nonché delle connesse sanzioni e degli interessi dovuti, non avendo provato la notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata.
Occorre, tuttavia, precisare che la predetta notifica è stata correttamente eseguita, entro i termini di legge, in data 13/10/2021 (all. 2).
Produzione documentale nel giudizio di appello ex art. 58 del d.lgs. n. 546/92.
La documentazione in questione può, infatti, essere depositata in questo grado di giudizio a norma del'art. 58 del d.lgs. 546/92, secondo il quale il giudice d'appello può disporre nuove prove che siano necessarie ai fini della decisione. […].
Alla luce della predetta documentazione, appare evidente che l'attività notificatoria è stata legittimamente posta in essere.
Pertanto, si ribadisce la legittimità della produzione documentale, tale che alla luce della stessa la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, e ciò anche in relazione all'asserita carenza di motivazione della cartella impugnata.
Si ricordi, infatti, che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi tali da giustificare la pretesa tributaria.
[…].
Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che non può parlarsi di intervenuta prescrizione del credito tributario in parola, come correttamente sottolineato nella sentenza di primo grado, in quanto trattandosi di tributi erariali, il credito per la riscossione è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc., come erroneamente sostenuto da parte avversa, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc.
Per quanto attiene, infine, alla censura, sollevata in primo grado dalla controparte, relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi si ricordi quanto segue.
La richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria mediante cartella di pagamento inoltrato dall'Ufficio al contribuente, è da intendersi di per sé sufficientemente motivata se formalizzata in conformità all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in riferimento al calcolo degli interessi.
Per cui rileva a tal fine già il mero e solo richiamo all'avviso di liquidazione in precedenza notificato al contribuente medesimo, come nel caso che ci occupa, riportato nella cartella di pagamento in parola, considerato altresì che quest'ultimo si connota quale atto a contenuto vincolato (Comm. Trib. Reg. Calabria
n.72/1 del 70/1/21). Gli interessi richiamati, infatti, altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e, per quanto sopra già illustrato, meramente riportati nell'atto impositivo, le cui modalità di calcolo, in ogni caso, sono già note al contribuente, stante la corretta notifica dell'avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata. Nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. […]>>.
C) Parte appellata ha formulato le seguenti controdeduzioni.
<
Il gravame avversario si fonda interamente sulla produzione per la prima volta in appello, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, quale ente impositore, contumace in primo grado, di documentazione in tesi attestante la notifica in data 13/10/2021 dell'atto presupposto alla cartella per cui è causa. […]
Infondatezza dell'appello avversario.
Fermo quanto precede, anche a voler prendere in considerazione la documentazione nuova ex avderso depositata, è indubbio che il gravame avversario è privo di fondamento.
Ed infatti, secondo le attese della controparte, tale documentazione dovrebbe, in tesi, dimostrare la notifica in data 13/10/2021 dell'atto presupposto alla cartella impugnata. La tesi avversaria è priva di pregio.
Ciò in quanto l'Ente impositore si è limitato a depositare una mera copia cartacea, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, della sola “attestazione di consegna” di un non meglio precisato atto a persona di famiglia dell'esponente.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che manca qualsivoglia elemento da cui desumere che l'atto di cui alla suddetta “attestazione” consista effettivamente nell'avviso di liquidazione n. 11/3/013891/000/001/2016, atto presupposto della cartella per cui è causa.
È noto, del resto, che: a) la prova del perfezionamento della notificazione della cartella in data certa grava sull'agente per la riscossione;
al quale è ex lege fatto onere (art. 26 dpr 600/73) di conservare “per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”; b) la prova in questione deve essere fornita mediante relata ovvero avviso di ricevimento (a seconda della procedura seguita), non ammettendosi equipollenti (Cass. 23213/14 ed altre).
Ebbene, nel caso di specie la controparte non ha prodotto la copia della cartella notificata, in uno alla relativa relata di notifica ed alla prova dell'effettiva consegna alla destinataria, ma si è limitata a produrre una mera
“attestazione” di non si sa quale atto.
Ne consegue che, in assenza della prova, a carico dell'Ente impositore, in ordine alla notifica dell'atto sotteso alla cartella impugnata, tale notifica deve ritenersi come mai avvenuta, con conseguente illegittimità dell'atto per cui è causa.
Ad ogni modo in questa sede si disconosce la relata ex art. 2719 c.c. e dpr 445/2000.
Con la conseguenza che anche sotto tale profilo il gravame avversario dovrà essere rigettato>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello merita accoglimento.
E) È ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello perché il ricorso di primo grado (così come emerge dalla sentenza impugnata) è stato depositato in data 12 maggio 2023 e, quindi, prima del 5 gennaio
2024, che costituisce lo sbarramento temporale oltre il quale tale facoltà è preclusa.
F) È inammissibile il disconoscimento della relata di notificazione formulata da parte appellata ai sensi dell'orientamento espresso dalla suprema Corte.
< fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento>>. La notificazione dell'atto quindi può ritenersi provata.
G) Non v'è problema di prescrizione perché (per l'imposta di registro) il termine è decennale: il contratto su cui si controverte è del 2016, mentre l'atto impugnato è del 2023.
H) Il ricorso in primo grado poi non poteva (in ogni caso) essere accolto perché privo di firma valida del difensore (si vedano in proposito i precedenti di questa Corte di giustizia tributaria del Lazio dell'anno 2025 nn. 4630, 4631, 4636, 4637, 4828, 4966, 4971 e 5050).
I) Le spese anche di questo grado di giudizio sono compensate perché parte appellante ha depositato solo in grado d'appello la documentazione necessaria alla decisione della controversia e che avrebbe ben potuta essere prodotta in primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
PA EA, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3897/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1958/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220200390485 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2656/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti:
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 27, 12 febbraio 2024, n. 1958), ha osservato quanto segue. <resistente_1 ha presentato ricorso contro l'agenzia delle entrate — riscossione di roma avverso la cartella pagamento n. 097 2022 0200390 485000, notificata tramite raccomandata a.r. il 13.02.2023, relativa ad imposta registro un contratto locazione del 2016, oltre interessi, sanzioni e spese notifica, per l'importo complessivo euro 350,39.
Con i motivi di ricorso la ricorrente ha eccepito:
-1) la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria, risalente al 2016, per decorrenza del termine quinquennale, in assenza di regolare notifica di atti interruttivi intermedi e, in particolare, dell'avviso di liquidazione citato nella cartella impugnata, mai ricevuto;
-2) carenza di motivazione e di autosufficienza dell'atto impugnato, sotto il profilo dell'omessa allegazione dell'avviso di liquidazione citato;
-3) l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata tramite raccomandata A.R. e, quindi, da parte di soggetto non munito della qualifica di pubblico ufficiale;
-4) l'inesatta indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
La ricorrente, quindi, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle entrate — Riscossione di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni: […].
All'udienza del 7/02/2024 nessuno è comparso.
Dichiarata chiusa la discussione, il Giudice monocratico ha deciso in camera di consiglio. […].
Preliminarmente, va precisato che, secondo le stesse indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria (Circolare
n. 12/E del 12/04/2012), nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione, eccependo anche — o solo — vizi riferibili all'attività dell'Ufficio, è onere dell'Agente della riscossione effettuare la chiamata in causa dell'Ufficio ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 546/1992. Ciò in ottemperanza all'art. 39, d.lgs. 112/1999, secondo cui l'Agente della riscossione “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. […].
Nonostante tale litis denuntiatio, l'ente impositore non è intervenuto nel giudizio.
Pertanto, ritiene questo Giudice monocratico che non occorra disporre alcuna integrazione del contraddittorio, atteso che l'ente impositore è stato già posto nelle condizioni di poter intervenire nel giudizio per sostenere le proprie ragioni.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. In particolare, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, sotto il profilo dell'omessa regolare notifica dell'avviso di liquidazione presupposto.
Invero, la parte resistente non ha fornito alcuna prova della notifica dell'avviso di liquidazione n.
11/3/01/013891/000/001/2016, asseritamente notificato il 13/10/2021, quale atto presupposto della cartella di pagamento impugnata.
Poiché, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 5791 del
04/03/2008; Cass, Sez. 5, ordinanza n. 1144 del 18/01/2018).
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, d.P.R 131/1986 l'Amministrazione Finanziaria decade dal diritto di riscossione dell'imposta di registro, nonché delle connesse sanzioni e degli interessi dovuti, se non effettua la relativa richiesta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento, appare evidente che la mancata prova della regolare notifica dell'atto prodromico, asseritamente avvenuta in data 13/10/2021, e quindi teoricamente entro i limiti di tempo sopra indicati, non può che far ritenere maturata la decadenza dal diritto di riscossione.
Peraltro, a fronte di un atto prodromico asseritamente notificato in data 13/10/2021, e quindi entro i termini previsti dell'art. 76, comma 2-bis, D.P.R cit., non pare possa assumere rilievo la sospensione dei termini prevista dalla normativa sull'emergenza da COVID 19, che riguarda gli atti che sono stati notificati oltre i termini ordinari.
Non è invece maturata la prescrizione, atteso che il diritto alla riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui è dovuto il pagamento, ai sensi dell'art. 78
d.P.R. 131/1986.
Infine, l'omessa regolare notifica dell'avviso di liquidazione prodromico assume rilievo anche sotto il profilo della carenza di motivazione dell'atto, sia in relazione all'intellegibilità delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria azionata, sia per quanto riguarda l'omessa allegazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 L.
212/2000, risultando la cartella di pagamento impugnata il primo ed unico atto fiscale notificato al contribuente.
Per completezza, deve rilevarsi l'infondatezza degli altri motivi di ricorso. […].
Sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, stante le ragioni della decisione.
P.Q.M.
il giudice monocratico accoglie il ricorso. Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'Agenzia delle entrate deducendo quanto segue.
< pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2011/3/013891/000/001/2016/005, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione n. 13891 annualità 2016, veniva notificato, dall'Agente della Riscossione, in data 13/2/2023. […].
La sentenza n. 1958/2024 deve essere riformata per violazione e falsa applicazione di legge - violazione dell'art. 76, comma 2 bis, d.P.R. 131/1986 e dell'art. 7 L. 212/2000. Il Collegio ha ritenuto l'amministrazione finanziaria decaduta dal diritto di riscossione dell'imposta di registro, nonché delle connesse sanzioni e degli interessi dovuti, non avendo provato la notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata.
Occorre, tuttavia, precisare che la predetta notifica è stata correttamente eseguita, entro i termini di legge, in data 13/10/2021 (all. 2).
Produzione documentale nel giudizio di appello ex art. 58 del d.lgs. n. 546/92.
La documentazione in questione può, infatti, essere depositata in questo grado di giudizio a norma del'art. 58 del d.lgs. 546/92, secondo il quale il giudice d'appello può disporre nuove prove che siano necessarie ai fini della decisione. […].
Alla luce della predetta documentazione, appare evidente che l'attività notificatoria è stata legittimamente posta in essere.
Pertanto, si ribadisce la legittimità della produzione documentale, tale che alla luce della stessa la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, e ciò anche in relazione all'asserita carenza di motivazione della cartella impugnata.
Si ricordi, infatti, che la cartella impugnata contiene tutti gli elementi tali da giustificare la pretesa tributaria.
[…].
Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che non può parlarsi di intervenuta prescrizione del credito tributario in parola, come correttamente sottolineato nella sentenza di primo grado, in quanto trattandosi di tributi erariali, il credito per la riscossione è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cc., come erroneamente sostenuto da parte avversa, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc.
Per quanto attiene, infine, alla censura, sollevata in primo grado dalla controparte, relativa alla nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi si ricordi quanto segue.
La richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria mediante cartella di pagamento inoltrato dall'Ufficio al contribuente, è da intendersi di per sé sufficientemente motivata se formalizzata in conformità all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in riferimento al calcolo degli interessi.
Per cui rileva a tal fine già il mero e solo richiamo all'avviso di liquidazione in precedenza notificato al contribuente medesimo, come nel caso che ci occupa, riportato nella cartella di pagamento in parola, considerato altresì che quest'ultimo si connota quale atto a contenuto vincolato (Comm. Trib. Reg. Calabria
n.72/1 del 70/1/21). Gli interessi richiamati, infatti, altro non sono che gli interessi già ex lege iscritti a ruolo e, per quanto sopra già illustrato, meramente riportati nell'atto impositivo, le cui modalità di calcolo, in ogni caso, sono già note al contribuente, stante la corretta notifica dell'avviso di liquidazione sotteso alla cartella impugnata. Nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore. […]>>.
C) Parte appellata ha formulato le seguenti controdeduzioni.
<
Il gravame avversario si fonda interamente sulla produzione per la prima volta in appello, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma, quale ente impositore, contumace in primo grado, di documentazione in tesi attestante la notifica in data 13/10/2021 dell'atto presupposto alla cartella per cui è causa. […]
Infondatezza dell'appello avversario.
Fermo quanto precede, anche a voler prendere in considerazione la documentazione nuova ex avderso depositata, è indubbio che il gravame avversario è privo di fondamento.
Ed infatti, secondo le attese della controparte, tale documentazione dovrebbe, in tesi, dimostrare la notifica in data 13/10/2021 dell'atto presupposto alla cartella impugnata. La tesi avversaria è priva di pregio.
Ciò in quanto l'Ente impositore si è limitato a depositare una mera copia cartacea, priva di qualsivoglia attestazione di conformità, della sola “attestazione di consegna” di un non meglio precisato atto a persona di famiglia dell'esponente.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che manca qualsivoglia elemento da cui desumere che l'atto di cui alla suddetta “attestazione” consista effettivamente nell'avviso di liquidazione n. 11/3/013891/000/001/2016, atto presupposto della cartella per cui è causa.
È noto, del resto, che: a) la prova del perfezionamento della notificazione della cartella in data certa grava sull'agente per la riscossione;
al quale è ex lege fatto onere (art. 26 dpr 600/73) di conservare “per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”; b) la prova in questione deve essere fornita mediante relata ovvero avviso di ricevimento (a seconda della procedura seguita), non ammettendosi equipollenti (Cass. 23213/14 ed altre).
Ebbene, nel caso di specie la controparte non ha prodotto la copia della cartella notificata, in uno alla relativa relata di notifica ed alla prova dell'effettiva consegna alla destinataria, ma si è limitata a produrre una mera
“attestazione” di non si sa quale atto.
Ne consegue che, in assenza della prova, a carico dell'Ente impositore, in ordine alla notifica dell'atto sotteso alla cartella impugnata, tale notifica deve ritenersi come mai avvenuta, con conseguente illegittimità dell'atto per cui è causa.
Ad ogni modo in questa sede si disconosce la relata ex art. 2719 c.c. e dpr 445/2000.
Con la conseguenza che anche sotto tale profilo il gravame avversario dovrà essere rigettato>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello merita accoglimento.
E) È ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello perché il ricorso di primo grado (così come emerge dalla sentenza impugnata) è stato depositato in data 12 maggio 2023 e, quindi, prima del 5 gennaio
2024, che costituisce lo sbarramento temporale oltre il quale tale facoltà è preclusa.
F) È inammissibile il disconoscimento della relata di notificazione formulata da parte appellata ai sensi dell'orientamento espresso dalla suprema Corte.
< fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento>>. La notificazione dell'atto quindi può ritenersi provata.
G) Non v'è problema di prescrizione perché (per l'imposta di registro) il termine è decennale: il contratto su cui si controverte è del 2016, mentre l'atto impugnato è del 2023.
H) Il ricorso in primo grado poi non poteva (in ogni caso) essere accolto perché privo di firma valida del difensore (si vedano in proposito i precedenti di questa Corte di giustizia tributaria del Lazio dell'anno 2025 nn. 4630, 4631, 4636, 4637, 4828, 4966, 4971 e 5050).
I) Le spese anche di questo grado di giudizio sono compensate perché parte appellante ha depositato solo in grado d'appello la documentazione necessaria alla decisione della controversia e che avrebbe ben potuta essere prodotta in primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.