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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. NA Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4702/2021del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2607/2021 resa pubblica il 08.06.2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Pompei (Na), alla Via Crapolla 2^ n. 179 ed elettivamente domiciliato in S.Antonio
Abate, alla Via Scafati n. 175, presso lo studio degli avvocati Giuseppe TE
( ) ed SO TE ( , che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di opposizione notificato il
15.05.2018
Appellante
E
(C.F ), nata a [...] il 23 Controparte_1 CodiceFiscale_4 dicembre 1954, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Torre Annunziata, alla Via Vesuvio n.17, presso lo studio dell'avv. Natale Pregevole
( ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente C.F._5 alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081.8612760; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellata
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per lìudienza cartolare del 28.11.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Appellante: si è riportato all'atto di appello agli scritti difensivi ed alle proprie richieste e ha concluso in conformità impugnando tutti gli avversi assunti poiché infondati in fatto e in diritto;
Appellata: ha impugnato nuovamente ogni avverso dedotto e prodotto, si è riportata alla memoria difensiva di costituzione, ai documenti prodotti e ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del gravame ovvero per il suo rigetto con ogni conseguenza in ordine alla competenze di giudizio da distrarsi al difensore antistatario;
ha chiesto che la causa sia riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso ex art 633 c.p.c deducendo di essere comproprietaria in ragione Controparte_1 della metà unitamente marito , dal quale si stava separando, dell'immobile sito in Parte_1
Pompei alla Via Crapolla II n 176, in cui entrambi ancora dimoravano (in quanto non assegnato ad alcuno con l'ordinanza presidenziale pronunciata nel giudizio di separazione), chiedeva al giudice di pace di Torre Annunziata l'emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo di euro 2086,05 corrispondente alla metà degli esborsi da ella sostenuti per i consumi di talune utenze domestiche
(anche quelle EL e GO intestate allo stesso coniuge) e per le bollette del telefono (intestate alla ricorrente), che lo stesso si era rifiutato di pagare di seguito specificate: euro 2.479,63 per bollette
EL (bimestri giugno/ luglio 2017, Agosto/setttembre - ottobre - novembre 2017); Euro 84,27 per consumi gas con EL RG ( bimestre settembre/ottobre 2017); Euro 322,06 per bollettini GO;
Euro 1286,15 per le utenze telefoniche per il periodo di gennaio 2016 - ottobre 2017.
Con decreto ingiuntivo n. 278/2018 del 13.3.2018, notificato in data 10.4.2018, il giudice adito intimava all' di pagare il minor importo di euro 1400,85, corrispondente alla metà delle utenze Pt_1 allo stesso intestate, oltre accessori e spese di procedura liquidate in euro 467,00.
1.2 Con atto di citazione notificato il 15.05.201 spiegava opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto chiedendo, previa revoca dell'ingiunzione, di compensare, per le quantità corrispondenti, la creditoria riconosciuta alla opposta con quella vantata dall'opponente e, quindi, condannare la stessa opposta a corrispondere all'opponente l'importo residuo di cui era creditore, pari ad euro 3.501,00 o la diversa somma ritenuta giusta, oltre accessori dalla domanda al saldo, in ogni caso nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A fondamento dell'opposizione l' allegava: di aver sempre provveduto al pagamento delle Pt_1 utenze domestiche relative all'immobile in comproprietà, ma stante il rifiuto della di CP_1 concorrere per la metà a tali spese, da principio aveva attivato ingiunzioni di pagamento in data
13.10.2016 e 11.03.2017 (entrambe oggetto di opposizione da parte della con giudizi tuttora CP_1 pendent), successivamente aveva rifiutato di effettuare ulteriori pagamenti, comunicandolo alla che solo a seguito di ciò la aveva iniziato ad effettuare alcuni parziali pagamenti - CP_1 CP_1 fra cui quelli oggetto ddi ingiunzione e della odierna opposizione;
che, in ogni caso, esclusi i pagamenti delle utenze oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti, egli era creditore nei confronti della moglie dei seguenti ulteriori importi: euro 934,57 di cui al bonifico del
7.4.17 per consumi richiesti dal Servizio Elettrico Nazionale;
euro 347,13 di cui al bonifico del 6.4.17
–per consumi EL RG;
euro 208,95 di cui al bonifico del 14.06.17, per consumi EL RG;
euro 831,48 di cui al bonifico del 20.06.17 per consumi richiesti dal Servizio Elettrico Nazionale;
euro 131,56 di cui all'addebito del 26.5.2017 per consumi GO;
euro 223,89 di cui all'addebito del
27.3.2017 per consumi GO;
euro 65,95 di cui al bonifico del 19.06.17 per tributi di bonifica corrisposti relativi all'immobile; euro 71,44 di cui al bonifico del 6.2.17 per costi EL RG relativi all'immobile; euro 31,57 di cui al bonifico del 18.12.17 per costi EL RG relativi all'immobile per il mese di luglio 2017; euro 1.918,12, di cui all'avviso n. 1923.2017.67, relative al pagamento delle otto rate complessive dovute per le tasse sui rifiuti relativamente all'immobile, pagate al comune di Pompei –concessionaria - con bonifici del 31.7.17 e del Controparte_2
31.08.17, 2.10.17, 30.10.17, 1.12.17, 2.1.18, 31.118, 1.3.18; euro 2.061,00, di cui all'avviso n.
1924.2017.94, relative al pagamento delle otto rate complessive delle tasse dovute per i rifiuti relativi all'immobile e pagate al comune di Pompei –Pubbliservizi - con bonifici del 31.07.17, 31.08.17,
2.10.17, 30.10.17, 1.12.17, 2.1.18, 31.1.18, 1.03.18; euro 1.599,06, di cui all'avviso n.
1902.2017.479, relative al pagamento delle otto rate complessive dovute per le tasse sui rifiuti relative all'immobile pagate al comune di Pompei -Pubbliservizi - con bonifici del 31.07.17, 31.08.17,
2.10.17, 30.10.17, 1.12.17, 2.1.18, 31.01.18, 1.3.18; euro 1.379,00 per i pagamenti delle sei rate complessive delle tasse sui rifiuti dovute per l'immobile e pagate al comune di Pompei (Pubbliservizi) con bonifici del 31.07.17, 31.08.17, 2.10.17, 30.10.17, 1.12.17 e 2.1.18; che, pertanto, a fronte di un esborso comlessivo, per le causali indicate, di Euro 9.803.72, egli era creditore, per la quota del 50% di spettanza della della somma di euro 4.902,00. Di qui la richiesta di compensazione Pt_2 parziaria delle reciproche poste creditorie, e la condanna della opposta al pagamento del residuo, pari ad euro 3501,00.
1.3- Nel costituirsi in giudizio in via preliminare chiedeva la riunione del presente Controparte_1 giudizio a quello pendente tra le stesse parti isritto al n. 11923/2017 e avente ad oggetto l'opposizione da ella spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2017 notificatole dall' chiedeva altresì Pt_1 concedersi la provvisoria esecutività al decreto opposto dall' stante l'assenza di contesazioni Pt_1 sulla fondatezza della pretesa da parte dell'opponente; chiedeva inoltre dichiararsi inammissibile la domanda di compensazione avanzata dall'opponente per non avere questi espressamente formulato nelle conclusioni formale domanda riconvenzionale intal senso e, in ogni caso, previa conferma del decreto ingiuntivo, rigettarsi la domanda medesima poichè infondata, attesa la inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno della stessa in quanto costituita da mere fotocopie prive di valore probatorio e perchè non riferibile alle spese sostenute per l'immobile.
1.4- Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, disattese le istanze avanzate dall'opposta, con sentenza n. 2607/2021 resa pubblica in data 08.06.2021, , rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, confermava il d.i n 278.18 e condannava l'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio di opposizione, con distrazione in favore dell'Avv. Natale Pregevole.
A fondamento della decisione il primo giudice argomentava che il pagamento da parte della
CP_1 dell'importo di euro 3850,05 era provato e peraltro non contestato dall'opponente, il quale aveva ammesso il rifiuto opposto alla di concorrere alla spesa, e dunque il diritto della medesima
CP_1 al rimborso della metà dell'esborso, pari ad euro 1925,02; per contro, riteneva non provato
CP_1 dall' il credito opposto in compensazione atteso che, a fronte della contestazione di tale Pt_1 credito, sin dal primo atto difensivo, da parte della non aveva provato che non si trattasse
CP_1 delle stesse somme già azionate in un altro diverso giudizio;
infine affermava che nella fattisecie non poteva farsi luogo alla compensazione richiesta dall'opponente per carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito dallo stesso vantato nei confronti della opposta, posto che a tal fine è necessario che il titolo del credito opposto in compensazione sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni per contestazioni non solo sulla sua esattezza ma anche sulla sua esistenza e nella fattispecie l'opponente non aveva fornito alcuna prova del proprio controcredito.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 06/09/2021 per l'udienza del 13.12.2021,
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo Parte_1 al tribunale: 1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste formulate dall'appellante nell'atto di opposizione all'ingiunzione e, per l'effetto, 2) previa revoca dell'ingiunzione n. 278/2018 del 13.3.2018, compensare, per le quantità corrispondenti, la creditoria riconosciuta nella detta ingiunzione alla odierna appellata con quella vantata dall'odierno appellante e quindi condannare l'appellata a corrispondere all'appellante l'importo di cui questi è creditore (per le causali indicate) pari ad E. 3.501,00 ovvero pari comunque alla diversa somma ritenuta giusta, sempre oltre accessori e sempre nell'ambito della competenza per valore del Giudice originariamente adito;
3) condannare l'appellata alla restituzione degli importi corrisposti in virtù della impugnata sentenza (con bonifici del 22.6.2021 euro 1958,21 alla ed euro 464,90 al legale della stessa) ; 4)condannare CP_1
l'appellata al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
2.2- Costituitasi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 06.12.2021, CP_1 resisteva al gravame di cui eccepiva in via preliminare la inammissibilità per violazione
[...] dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito chiedeva il rigetto, poiché infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza e con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi al difensore con clausola di antistatarietà.
2.3- Nel Corso del giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 23.6.2024, sulle conclusion in epigrafe, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c con decorrenza dal 1.7.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- Preliminarmente va disattesa, poichè infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art
348 bis c.p.c sollevata dalla difesa dell'appellata Controparte_1
L'appellata ha invero dedotto la genericità delle censure mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado, per aver omesso di precisare gli errori in judicando o in procedendo enucleabili nel percorso logico-giuridico seguito dal giudicante nella formazione del proprio convincimento e, dunque, qualificabili quali “vizi” della motivazione dell'impugnata sentenza e per non aver quindi soddisfatto neanche in minima parte il requisito della specificità delle censure;
in particolare ha evidenziato la mancata indicazione dei motivi in fatto ed in diritto idonei a contrastare le argomentazioni seguite dal primo giudice ed il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata nonché i precedenti specifici che, qualora considerati, avrebbero portato a diversa e più favorevole a lui pronuncia.
Al riguardo va, in primo luogo rilevato che la inammissibilità del gravame, come dianzi argomentata, appare chiaramente riconducibile al disposto dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione rationte temporis vigente) piuttosto che alla previsione dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente), che con riferimento alla diversa ipotesi in cui l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, dispone che ne sia dichiarata l'inammissibilità, declaratoria che però deve intervenire all'udienza ex 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa (art. 348 ter c.p.c.), evento non verificatosi nel presente giudizio.
Ciò posto si osserva che, con riferimento al disposto dell'art. 342 c.p.c. ( “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”) la Suprema Corte a Sezioni Unite
(sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma – come meglio si vedrà nel prosieguo - riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della già menzionata norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice ed alle ragioni addotte a fondamento dello stesso, motivi tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
4.- Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito da esso opponente dedotto in via riconvenzionale e di cui ha chiesto la compensazione con il credito ingiunto dalla opposta. In particolare contesta l'assunto del primo giudice nella parte in cui afferma che l' - a fronte della contestazione di tale credito, sin dal Pt_1 primo atto difensivo, da parte della - non aveva provato di non aver chiesto le stesse somme CP_1 in un altro diverso giudizio e non aveva comunque fornito adeguata prova della esistenza e dell'ammontare del proprio credito, ossia della certezza e liquidità del credito stesso, requisiti necessari per farsi luogo alla compensazione tra le contrapposte poste creditorie richiesta dall' domanda per questo rigettata. Pt_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
In conformità alle ragioni addotte dall'appellante, va rilevato che la diversità dei titoli delle pretese creditorie dall' azionate in via riconvenzionale nel presente giudizio, rispetto a quelle azionate Pt_1 in altri precedent giudizi, emerge univocamente dal contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e dalla documentazione allo stesso allegata (decreto ingiuntivo n. 1067/2015 del 28.10.2016 e atto di opposizione della nonchè decreto CP_1 ingiuntivo n. 493/2017 del 2.5.2017 ed atto di opposizione della in cui erano chiaramente CP_1 indicati i pagamenti EL e GO eseguiti ed i bimestri cui essi si riferivano). Del resto la diversità dei crediti azionati dall' nei diversi procedimenti emerge anche dalla condotta processuale della Pt_1
la quale , pur avendo contestato la fondatezza delle pretese dall' azionate in via CP_1 Pt_1 riconvenzionale nel presente giudizio, non ne ha dedotto l'identità rispetto a quelle oggetto delle precedenti ingiunzioni di pagamento notificatele dal medesimo (e dei giudizi di opposizione Pt_1 dalla stessa promossi), tanto che, nella comparsa di costituzione in primo grado, ha chiesto la riunione, per motivi di connessione, del presente giudizio ad altro iscritto al n. 11923/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2017 notificatole dall' Pt_1
Quanto poi alla prova delle pretese creditorie che l' nel presente giudizio ha azionato in via Pt_1 riconvenzionale ed opposto in compensazione al credito ingiunto dalla deve convenirsi con CP_1
l'appellante quando evidenzia la inconsistenza delle contestazioni al riguardo mosse dalla CP_1 nella comparsa di costituzione in primo grado, dal primo giudice genericamente richiamate a sostegno del proprio assunto ma non esaminate nel merito.
La difesa della ha infatti sostenuto che le somme e i documenti ex adverso richiamati non CP_1 erano idonei a supportare una qualsiasi domanda di compensazione in quanto mere fotocopie prive di ogni e qualsiasi valore probatorio e perchè non riferibili in alcun modo a presunte spese sostenute per l'immobile in comproprietà.
Ebbene, sotto il primo profilo (inidoenità probatoria delle fotocopie dei documenti depositati ) deve convenirsi con l'appellante quando evidenzia che la contestazione dell'appellata è generica e di stile e pertanto priva di qualsiasi efficacia e valenza giuridica. Al riguardo è, invero, sufficiente richiamare una recente pronuncia della suprema corte (ordinanza n. 13638 del 16 maggio 2024), che sul solco di un consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, ha ribadito che, sebbene il disconoscimento delle copie fotostatiche non sia soggetto a rigorosi formalismi, è comunque necessario che avvenga in modo chiaro e univoco per essere efficace. In particolare, afferma la S.C., la parte che intende contestare l'autenticità delle copie è tenuta a specificare quale documento intende disconoscere e ad indicare le differenze concrete tra la copia e l'originale che ne minano la conformità, sì che l'utilizzo di formule generiche o di mere clausole di stile non è sufficiente per disconoscere le copie fotostatiche. La contestazione deve essere specifica e circostanziata, consentendo al giudice di valutare la fondatezza delle doglianze e l'effettiva sussistenza di difformità tra copia e originale. Di qui l'importanza della motivazione nella dichiarazione di disconoscimento, nel senso che la parte che contesta le copie deve fornire le ragioni che la inducono a ritenere le stesse non conformi all'originale.
Esclusa quindi qualsivoglia efficacia al disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti dall' a sostegno della propria creditoria, deve del pari convenirsi con l'appellante Pt_1 quando assume, in contrasto con il secondo motivo di contestazione addotto dalla e di fatto CP_1 recepito dal primo giudice, che la documentazione prodotta a sostegno della creditoria azionata in via riconvenzionale oltre a dimostrare, per ciascun credito, l'ente richiedente (Servizio Elettrico
Nazionale, EL RG, GO, Controparte_3
, l'importo delle richieste / fatture, le ricevute dei pagamenti per importi corrispondenti,
[...] evidenzia anche il luogo della fornitura (corrispondente all'indirizzo di comune residenza dei coniugi
, ossia via Crapolla 2^ n. 176 in Pompei), il numero cliente (peraltro identico a quelli dei documenti prodotti dalla stessa a sostegno della sua ingiunzione), nonché il riscontro della CP_1 effettuazione di tutti i pagamenti a mezzo bonifici indicati nelle ricevute con prelievi di somme dal conto corrente intestato all' presso MPS Filiale di Scafati. Pt_1
In tali termini, quindi, alcun dubbio è seriamente prospettabile in merito alla effettività degli esborsi effettuati dall' alla causale degli stessi (pagamento utenze e tributi), alla riferibilità delle Pt_1 forniture e dei tributi oggetto dei pagamenti all'immobile in comproprietà tra i coniugi e, dunque, alla sostanziale identità (sia pure con riguardo a utenze e periodi diversi) della causale ultima (spese per forniture e tributi relativi all'immobile in comproprietà e in godimento di entrambi i coniugi) del credito principale oggetto di ingiunzione da parte della e del credito dall' azionato in CP_1 Pt_1 via riconvenzionale ed opposto in compensazione.
Le considerazioni che precedono, oltre a dare contezza della esistenza e liquidità della complessiva creditoria opposta dall' e dunque della astratta ricorrenza (negata dal primo giudice) dei Pt_1 requisiti necessari per dar corso alla compensazione giudiziale tra le contrapposte poste creditorie
(entrambe peraltro coesistenti e preesistenti rispetto all'emissione della ingiunzione di pagamento richiesta dalla , evidenziano in diritto come quella sollevata dall' nell'atto di CP_1 Pt_1 opposizione non è, in senso proprio, un'eccezione di compensazione giudiziale, bensì una eccezione di compensazione c.d. “impropria”, essendo pacificamente relativa a crediti/debiti sorti nell'ambito di un unico rapporto (contitolarità dei costi delle forniture e degli altri oneri relativi ad un immobile in comproprietà ed in paritario godimento da parte di entrambi i coniugi).
Ebbene come è noto l'eccezione così qualificata non necessita di essere di facile e pronta liquidazione, tanto meno a fronte di un controcredito (quello opposto dall' che, come già evidenziato, Pt_1 risulta adeguatamente provato nella sua esistenza e nel suo importo. Al riguarda si riporta di seguito il recente insegnamento della Suprema Corte (Cass. sez. 2 ordinanza n. 3303/2024 del 18.12.2024) “ Questa Corte in plurime occasioni ha avuto modo di affermare che:
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso
– rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione “impropria”, pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione “propria”, non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art.
1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente
(Sez. 2 – , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019, Rv. 652692 – 01)”.
Ritiene, dunque, il tribunale, in accoglimento dell'appello, che le pretese creditorie oggetto della domanda riconvenzionale dall' spiegata nei confronti della con l'atto di opposizione Pt_1 CP_1
a decreto ingiuntivo per cui è causa è certamente fondata e comporta, a decorrere dalla data di coesistenza delle singole reciproche pretese e per effetto di una mera operazione contabile di dare e avere, la elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Di qui, a fronte del credito azionato dall' del complessivo importo di euro 4902,00 (pari al Pt_1
50% dell'importo di euro 9803,72 dallo stesso versato per le causali indicate), la totale elisione del credito oggetto della ingiunzione di pagamento richiesta dalla (per la quota di spettanza CP_1 dell' pari a complessivi euro 1400,85) e la persistenza del residuo credito dell' di euro Pt_3 Pt_1
3501,00 (4902,00 – 1400,85), oltre interessi dalla domanda al saldo, credito per il quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso va pronunciata condanna Pt_1 nei confronti della CP_1
In conclusione, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte, l'appello proposto da Parte_1 va accolto e, per l'effetto, riconosciuta la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
278/2018 proposta dall' in totale riforma della impugnata sentenza, previa revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, va dichiarata la sussistenza del credito (incontestato) di euro 1400,85 oggetto di ingiunzione da parte della e del credito dell'importo di euro 4902,00 vantato dall' CP_1 Pt_1 per le causali indicate, nei confronti della medesima va quindi dichiarata la estinzione per CP_1 reciproca elisione, fino alla concorrenza dei rispettivi importi, del credito di euro 1400,85 della nei confronti dell' e del controcredito di euro 4902,00 oggetto della domanda CP_1 Pt_1 riconvenzionale proposta dal medesimo va condannata l'opposta al pagamento in Pt_1 CP_1 favore dell' del residuo credito di euro 3501,00 , oltre interessi legali dalla domanda, Pt_1 risultante dalla reciproca elisione delle poste creditorie come dianzi operata (euro 4902.00 – euro
1400,85).
5.- L'appellante ha chiesto altresì, in conseguenza dell'accoglimento del gravame, Parte_1 la condanna dell'appellata alla ripetizione degli importi dallo stesso corrisposti, Controparte_1 con bonifici del 22.6.2021, in esecuzione della sentenza di primo grado, e quindi della somma di euro
1958,21 corrisposta alla e della somma di euro 464,90 corrisposta al legale di controparte, CP_1 oltre accessori dal pagamento al saldo.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I ordinanza n. 7144 del 15.3.2021), la domanda risulta infatti tempestivamente proposta dall'istante nell'atto di appello e, con riferimento al quantum della pretesa restitutoria, l' ha dedotto e documentato (e l'opposta Pt_1
-appellata non ha contestato) di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado per gli importi suindicati, in conformità alla richiesta di pagamento inoltrata in data 11.6.2021 dal legale della opposta, e dunque pari ad euro 1958,21 (comprensivi di sorta, spese e compensi, oltre accessori, liquidati nel decreto ingiuntivo)in favore della e ad CP_1 euro 464,90 (comprensivi di spese, compensi e rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori liquidati nella sentenza di primo grado) in favore dell'avv. Natale Pregevole, difensore antistatario e distrattario della nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
Ciò posto all'appellante compete certamente il rimborso dell'importo versato in favore della CP_1
(€ 1958,21) oltre interessi legali dal 25.6.2021 giorno dell'esecuzione del pagamento (cfr. Cass. Sez.
III sentenza 12.11.2021 n. 34011).
È invece inammissibile la domanda di rimborso con riferimento all'importo per spese legali versato all'avv. Pregevole.
Al riguardo si osserva, infatti, che il difensore distrattario è l'unico tenuto alla restituzione delle somme pagate per spese legali e, quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dall'appellante. Di conseguenza, non risultando il difensore dell'appellata costituito in proprio nel presente giudizio, era onere dell'appellante evocare in lite l'avv. Pregevole, nella sua qualità di difensore distrattario dell'appellata, mediante la notifica dell'appello recante la richiesta di ripetizione delle somme versate al predetto procuratore in esecuzione della sentenza di primo grado. In difetto di citazione in giudizio dell'avv. Pregevole è dunque inammissibile la domanda di ripetizione dall' proposta nei confronti della appellata per quanto detto Pt_1 CP_1 carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria rivolta al legale distrattario.
6.- Avuto riguardo all'esito della lite ed alle ragioni della decisione, ma anche alla ascrivibilità della insorgenza del presente giudizio e di altri precedenti alla incapacità delle parti, nonostante il tempo ormai decorso dall'inizio della loro separazione, non solo di concordare una regolamentazione del riparto delle spese per forniture e tributi inerenti l'immobile di cui sono comproprietari e di cui entrambi continuano a godere, ma anche di procedere a spontanee periodiche rendicontazioni contabili delle reciproche poste di dare ed avere generate da tale situazione, ritiene il tribunale di compensare integralmente tra le stesse parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2607/2021 resa pubblica in data 8.6.2021 proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di con l'atto di citazione Parte_1 Controparte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2018 emesso in data 13.3.2018 e notificato in data
10.4.2018 e, per l'effetto: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta l'esistenza del credito di nei confronti di per le causali indicate in motivazione, Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 4902,00; c) dichiara la estinzione per reciproca elisione, fino alla concorrenza dei rispettivi importi, del credito di nei confronti di , oggetto del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, del complessivo importo di euro 1400,85 e del controcredito del complessivo importo di euro 4902,00 di cui al precedente capo b); d) condanna l'opposta CP_1 al pagamento in favore di del residuo credito di euro 3501,00, oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla domanda, risultante dalla reciproca elisione delle poste creditorie di cui al precedente capo c);
2) condanna alla restituzione in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1958,21 da questi a suo favore versata in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal
25.6.2021 (giorno dell'esecuzione del pagamento) al soddisfo;
3) dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda dell' di condanna Pt_1 della medesima alla restituzione della somma di euro 464,90 dallo stesso versata, in CP_1 esecuzione della sentenza appellata, per spese e compensi del giudizio di opposizione in favore dell'avv. Natale Pregevole, difensore distrattario della nel predetto giudizio;
CP_1 4) dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.9.2025.
Il giudice monocratico dott.ssa NA Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. NA Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4702/2021del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2607/2021 resa pubblica il 08.06.2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Pompei (Na), alla Via Crapolla 2^ n. 179 ed elettivamente domiciliato in S.Antonio
Abate, alla Via Scafati n. 175, presso lo studio degli avvocati Giuseppe TE
( ) ed SO TE ( , che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3 difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di opposizione notificato il
15.05.2018
Appellante
E
(C.F ), nata a [...] il 23 Controparte_1 CodiceFiscale_4 dicembre 1954, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Torre Annunziata, alla Via Vesuvio n.17, presso lo studio dell'avv. Natale Pregevole
( ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente C.F._5 alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081.8612760; indirizzo di p.e.c.:
Email_1
Appellata
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per lìudienza cartolare del 28.11.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Appellante: si è riportato all'atto di appello agli scritti difensivi ed alle proprie richieste e ha concluso in conformità impugnando tutti gli avversi assunti poiché infondati in fatto e in diritto;
Appellata: ha impugnato nuovamente ogni avverso dedotto e prodotto, si è riportata alla memoria difensiva di costituzione, ai documenti prodotti e ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del gravame ovvero per il suo rigetto con ogni conseguenza in ordine alla competenze di giudizio da distrarsi al difensore antistatario;
ha chiesto che la causa sia riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso ex art 633 c.p.c deducendo di essere comproprietaria in ragione Controparte_1 della metà unitamente marito , dal quale si stava separando, dell'immobile sito in Parte_1
Pompei alla Via Crapolla II n 176, in cui entrambi ancora dimoravano (in quanto non assegnato ad alcuno con l'ordinanza presidenziale pronunciata nel giudizio di separazione), chiedeva al giudice di pace di Torre Annunziata l'emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo di euro 2086,05 corrispondente alla metà degli esborsi da ella sostenuti per i consumi di talune utenze domestiche
(anche quelle EL e GO intestate allo stesso coniuge) e per le bollette del telefono (intestate alla ricorrente), che lo stesso si era rifiutato di pagare di seguito specificate: euro 2.479,63 per bollette
EL (bimestri giugno/ luglio 2017, Agosto/setttembre - ottobre - novembre 2017); Euro 84,27 per consumi gas con EL RG ( bimestre settembre/ottobre 2017); Euro 322,06 per bollettini GO;
Euro 1286,15 per le utenze telefoniche per il periodo di gennaio 2016 - ottobre 2017.
Con decreto ingiuntivo n. 278/2018 del 13.3.2018, notificato in data 10.4.2018, il giudice adito intimava all' di pagare il minor importo di euro 1400,85, corrispondente alla metà delle utenze Pt_1 allo stesso intestate, oltre accessori e spese di procedura liquidate in euro 467,00.
1.2 Con atto di citazione notificato il 15.05.201 spiegava opposizione avverso il Parte_1 predetto decreto chiedendo, previa revoca dell'ingiunzione, di compensare, per le quantità corrispondenti, la creditoria riconosciuta alla opposta con quella vantata dall'opponente e, quindi, condannare la stessa opposta a corrispondere all'opponente l'importo residuo di cui era creditore, pari ad euro 3.501,00 o la diversa somma ritenuta giusta, oltre accessori dalla domanda al saldo, in ogni caso nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A fondamento dell'opposizione l' allegava: di aver sempre provveduto al pagamento delle Pt_1 utenze domestiche relative all'immobile in comproprietà, ma stante il rifiuto della di CP_1 concorrere per la metà a tali spese, da principio aveva attivato ingiunzioni di pagamento in data
13.10.2016 e 11.03.2017 (entrambe oggetto di opposizione da parte della con giudizi tuttora CP_1 pendent), successivamente aveva rifiutato di effettuare ulteriori pagamenti, comunicandolo alla che solo a seguito di ciò la aveva iniziato ad effettuare alcuni parziali pagamenti - CP_1 CP_1 fra cui quelli oggetto ddi ingiunzione e della odierna opposizione;
che, in ogni caso, esclusi i pagamenti delle utenze oggetto dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti, egli era creditore nei confronti della moglie dei seguenti ulteriori importi: euro 934,57 di cui al bonifico del
7.4.17 per consumi richiesti dal Servizio Elettrico Nazionale;
euro 347,13 di cui al bonifico del 6.4.17
–per consumi EL RG;
euro 208,95 di cui al bonifico del 14.06.17, per consumi EL RG;
euro 831,48 di cui al bonifico del 20.06.17 per consumi richiesti dal Servizio Elettrico Nazionale;
euro 131,56 di cui all'addebito del 26.5.2017 per consumi GO;
euro 223,89 di cui all'addebito del
27.3.2017 per consumi GO;
euro 65,95 di cui al bonifico del 19.06.17 per tributi di bonifica corrisposti relativi all'immobile; euro 71,44 di cui al bonifico del 6.2.17 per costi EL RG relativi all'immobile; euro 31,57 di cui al bonifico del 18.12.17 per costi EL RG relativi all'immobile per il mese di luglio 2017; euro 1.918,12, di cui all'avviso n. 1923.2017.67, relative al pagamento delle otto rate complessive dovute per le tasse sui rifiuti relativamente all'immobile, pagate al comune di Pompei –concessionaria - con bonifici del 31.7.17 e del Controparte_2
31.08.17, 2.10.17, 30.10.17, 1.12.17, 2.1.18, 31.118, 1.3.18; euro 2.061,00, di cui all'avviso n.
1924.2017.94, relative al pagamento delle otto rate complessive delle tasse dovute per i rifiuti relativi all'immobile e pagate al comune di Pompei –Pubbliservizi - con bonifici del 31.07.17, 31.08.17,
2.10.17, 30.10.17, 1.12.17, 2.1.18, 31.1.18, 1.03.18; euro 1.599,06, di cui all'avviso n.
1902.2017.479, relative al pagamento delle otto rate complessive dovute per le tasse sui rifiuti relative all'immobile pagate al comune di Pompei -Pubbliservizi - con bonifici del 31.07.17, 31.08.17,
2.10.17, 30.10.17, 1.12.17, 2.1.18, 31.01.18, 1.3.18; euro 1.379,00 per i pagamenti delle sei rate complessive delle tasse sui rifiuti dovute per l'immobile e pagate al comune di Pompei (Pubbliservizi) con bonifici del 31.07.17, 31.08.17, 2.10.17, 30.10.17, 1.12.17 e 2.1.18; che, pertanto, a fronte di un esborso comlessivo, per le causali indicate, di Euro 9.803.72, egli era creditore, per la quota del 50% di spettanza della della somma di euro 4.902,00. Di qui la richiesta di compensazione Pt_2 parziaria delle reciproche poste creditorie, e la condanna della opposta al pagamento del residuo, pari ad euro 3501,00.
1.3- Nel costituirsi in giudizio in via preliminare chiedeva la riunione del presente Controparte_1 giudizio a quello pendente tra le stesse parti isritto al n. 11923/2017 e avente ad oggetto l'opposizione da ella spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2017 notificatole dall' chiedeva altresì Pt_1 concedersi la provvisoria esecutività al decreto opposto dall' stante l'assenza di contesazioni Pt_1 sulla fondatezza della pretesa da parte dell'opponente; chiedeva inoltre dichiararsi inammissibile la domanda di compensazione avanzata dall'opponente per non avere questi espressamente formulato nelle conclusioni formale domanda riconvenzionale intal senso e, in ogni caso, previa conferma del decreto ingiuntivo, rigettarsi la domanda medesima poichè infondata, attesa la inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno della stessa in quanto costituita da mere fotocopie prive di valore probatorio e perchè non riferibile alle spese sostenute per l'immobile.
1.4- Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, disattese le istanze avanzate dall'opposta, con sentenza n. 2607/2021 resa pubblica in data 08.06.2021, , rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, confermava il d.i n 278.18 e condannava l'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio di opposizione, con distrazione in favore dell'Avv. Natale Pregevole.
A fondamento della decisione il primo giudice argomentava che il pagamento da parte della
CP_1 dell'importo di euro 3850,05 era provato e peraltro non contestato dall'opponente, il quale aveva ammesso il rifiuto opposto alla di concorrere alla spesa, e dunque il diritto della medesima
CP_1 al rimborso della metà dell'esborso, pari ad euro 1925,02; per contro, riteneva non provato
CP_1 dall' il credito opposto in compensazione atteso che, a fronte della contestazione di tale Pt_1 credito, sin dal primo atto difensivo, da parte della non aveva provato che non si trattasse
CP_1 delle stesse somme già azionate in un altro diverso giudizio;
infine affermava che nella fattisecie non poteva farsi luogo alla compensazione richiesta dall'opponente per carenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito dallo stesso vantato nei confronti della opposta, posto che a tal fine è necessario che il titolo del credito opposto in compensazione sia incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni per contestazioni non solo sulla sua esattezza ma anche sulla sua esistenza e nella fattispecie l'opponente non aveva fornito alcuna prova del proprio controcredito.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 06/09/2021 per l'udienza del 13.12.2021,
proponeva rituale e tempestivo appello, per i motivi di seguito esaminati, chiedendo Parte_1 al tribunale: 1) in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste formulate dall'appellante nell'atto di opposizione all'ingiunzione e, per l'effetto, 2) previa revoca dell'ingiunzione n. 278/2018 del 13.3.2018, compensare, per le quantità corrispondenti, la creditoria riconosciuta nella detta ingiunzione alla odierna appellata con quella vantata dall'odierno appellante e quindi condannare l'appellata a corrispondere all'appellante l'importo di cui questi è creditore (per le causali indicate) pari ad E. 3.501,00 ovvero pari comunque alla diversa somma ritenuta giusta, sempre oltre accessori e sempre nell'ambito della competenza per valore del Giudice originariamente adito;
3) condannare l'appellata alla restituzione degli importi corrisposti in virtù della impugnata sentenza (con bonifici del 22.6.2021 euro 1958,21 alla ed euro 464,90 al legale della stessa) ; 4)condannare CP_1
l'appellata al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
2.2- Costituitasi (tardivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 06.12.2021, CP_1 resisteva al gravame di cui eccepiva in via preliminare la inammissibilità per violazione
[...] dell'art. 348 bis c.p.c., e nel merito chiedeva il rigetto, poiché infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza e con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da attribuirsi al difensore con clausola di antistatarietà.
2.3- Nel Corso del giudizio, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 23.6.2024, sulle conclusion in epigrafe, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c con decorrenza dal 1.7.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- Preliminarmente va disattesa, poichè infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art
348 bis c.p.c sollevata dalla difesa dell'appellata Controparte_1
L'appellata ha invero dedotto la genericità delle censure mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado, per aver omesso di precisare gli errori in judicando o in procedendo enucleabili nel percorso logico-giuridico seguito dal giudicante nella formazione del proprio convincimento e, dunque, qualificabili quali “vizi” della motivazione dell'impugnata sentenza e per non aver quindi soddisfatto neanche in minima parte il requisito della specificità delle censure;
in particolare ha evidenziato la mancata indicazione dei motivi in fatto ed in diritto idonei a contrastare le argomentazioni seguite dal primo giudice ed il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata nonché i precedenti specifici che, qualora considerati, avrebbero portato a diversa e più favorevole a lui pronuncia.
Al riguardo va, in primo luogo rilevato che la inammissibilità del gravame, come dianzi argomentata, appare chiaramente riconducibile al disposto dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione rationte temporis vigente) piuttosto che alla previsione dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente), che con riferimento alla diversa ipotesi in cui l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, dispone che ne sia dichiarata l'inammissibilità, declaratoria che però deve intervenire all'udienza ex 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa (art. 348 ter c.p.c.), evento non verificatosi nel presente giudizio.
Ciò posto si osserva che, con riferimento al disposto dell'art. 342 c.p.c. ( “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”) la Suprema Corte a Sezioni Unite
(sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma – come meglio si vedrà nel prosieguo - riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della già menzionata norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice ed alle ragioni addotte a fondamento dello stesso, motivi tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
4.- Con il proposto gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il credito da esso opponente dedotto in via riconvenzionale e di cui ha chiesto la compensazione con il credito ingiunto dalla opposta. In particolare contesta l'assunto del primo giudice nella parte in cui afferma che l' - a fronte della contestazione di tale credito, sin dal Pt_1 primo atto difensivo, da parte della - non aveva provato di non aver chiesto le stesse somme CP_1 in un altro diverso giudizio e non aveva comunque fornito adeguata prova della esistenza e dell'ammontare del proprio credito, ossia della certezza e liquidità del credito stesso, requisiti necessari per farsi luogo alla compensazione tra le contrapposte poste creditorie richiesta dall' domanda per questo rigettata. Pt_1
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
In conformità alle ragioni addotte dall'appellante, va rilevato che la diversità dei titoli delle pretese creditorie dall' azionate in via riconvenzionale nel presente giudizio, rispetto a quelle azionate Pt_1 in altri precedent giudizi, emerge univocamente dal contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e dalla documentazione allo stesso allegata (decreto ingiuntivo n. 1067/2015 del 28.10.2016 e atto di opposizione della nonchè decreto CP_1 ingiuntivo n. 493/2017 del 2.5.2017 ed atto di opposizione della in cui erano chiaramente CP_1 indicati i pagamenti EL e GO eseguiti ed i bimestri cui essi si riferivano). Del resto la diversità dei crediti azionati dall' nei diversi procedimenti emerge anche dalla condotta processuale della Pt_1
la quale , pur avendo contestato la fondatezza delle pretese dall' azionate in via CP_1 Pt_1 riconvenzionale nel presente giudizio, non ne ha dedotto l'identità rispetto a quelle oggetto delle precedenti ingiunzioni di pagamento notificatele dal medesimo (e dei giudizi di opposizione Pt_1 dalla stessa promossi), tanto che, nella comparsa di costituzione in primo grado, ha chiesto la riunione, per motivi di connessione, del presente giudizio ad altro iscritto al n. 11923/2017 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 493/2017 notificatole dall' Pt_1
Quanto poi alla prova delle pretese creditorie che l' nel presente giudizio ha azionato in via Pt_1 riconvenzionale ed opposto in compensazione al credito ingiunto dalla deve convenirsi con CP_1
l'appellante quando evidenzia la inconsistenza delle contestazioni al riguardo mosse dalla CP_1 nella comparsa di costituzione in primo grado, dal primo giudice genericamente richiamate a sostegno del proprio assunto ma non esaminate nel merito.
La difesa della ha infatti sostenuto che le somme e i documenti ex adverso richiamati non CP_1 erano idonei a supportare una qualsiasi domanda di compensazione in quanto mere fotocopie prive di ogni e qualsiasi valore probatorio e perchè non riferibili in alcun modo a presunte spese sostenute per l'immobile in comproprietà.
Ebbene, sotto il primo profilo (inidoenità probatoria delle fotocopie dei documenti depositati ) deve convenirsi con l'appellante quando evidenzia che la contestazione dell'appellata è generica e di stile e pertanto priva di qualsiasi efficacia e valenza giuridica. Al riguardo è, invero, sufficiente richiamare una recente pronuncia della suprema corte (ordinanza n. 13638 del 16 maggio 2024), che sul solco di un consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, ha ribadito che, sebbene il disconoscimento delle copie fotostatiche non sia soggetto a rigorosi formalismi, è comunque necessario che avvenga in modo chiaro e univoco per essere efficace. In particolare, afferma la S.C., la parte che intende contestare l'autenticità delle copie è tenuta a specificare quale documento intende disconoscere e ad indicare le differenze concrete tra la copia e l'originale che ne minano la conformità, sì che l'utilizzo di formule generiche o di mere clausole di stile non è sufficiente per disconoscere le copie fotostatiche. La contestazione deve essere specifica e circostanziata, consentendo al giudice di valutare la fondatezza delle doglianze e l'effettiva sussistenza di difformità tra copia e originale. Di qui l'importanza della motivazione nella dichiarazione di disconoscimento, nel senso che la parte che contesta le copie deve fornire le ragioni che la inducono a ritenere le stesse non conformi all'originale.
Esclusa quindi qualsivoglia efficacia al disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti dall' a sostegno della propria creditoria, deve del pari convenirsi con l'appellante Pt_1 quando assume, in contrasto con il secondo motivo di contestazione addotto dalla e di fatto CP_1 recepito dal primo giudice, che la documentazione prodotta a sostegno della creditoria azionata in via riconvenzionale oltre a dimostrare, per ciascun credito, l'ente richiedente (Servizio Elettrico
Nazionale, EL RG, GO, Controparte_3
, l'importo delle richieste / fatture, le ricevute dei pagamenti per importi corrispondenti,
[...] evidenzia anche il luogo della fornitura (corrispondente all'indirizzo di comune residenza dei coniugi
, ossia via Crapolla 2^ n. 176 in Pompei), il numero cliente (peraltro identico a quelli dei documenti prodotti dalla stessa a sostegno della sua ingiunzione), nonché il riscontro della CP_1 effettuazione di tutti i pagamenti a mezzo bonifici indicati nelle ricevute con prelievi di somme dal conto corrente intestato all' presso MPS Filiale di Scafati. Pt_1
In tali termini, quindi, alcun dubbio è seriamente prospettabile in merito alla effettività degli esborsi effettuati dall' alla causale degli stessi (pagamento utenze e tributi), alla riferibilità delle Pt_1 forniture e dei tributi oggetto dei pagamenti all'immobile in comproprietà tra i coniugi e, dunque, alla sostanziale identità (sia pure con riguardo a utenze e periodi diversi) della causale ultima (spese per forniture e tributi relativi all'immobile in comproprietà e in godimento di entrambi i coniugi) del credito principale oggetto di ingiunzione da parte della e del credito dall' azionato in CP_1 Pt_1 via riconvenzionale ed opposto in compensazione.
Le considerazioni che precedono, oltre a dare contezza della esistenza e liquidità della complessiva creditoria opposta dall' e dunque della astratta ricorrenza (negata dal primo giudice) dei Pt_1 requisiti necessari per dar corso alla compensazione giudiziale tra le contrapposte poste creditorie
(entrambe peraltro coesistenti e preesistenti rispetto all'emissione della ingiunzione di pagamento richiesta dalla , evidenziano in diritto come quella sollevata dall' nell'atto di CP_1 Pt_1 opposizione non è, in senso proprio, un'eccezione di compensazione giudiziale, bensì una eccezione di compensazione c.d. “impropria”, essendo pacificamente relativa a crediti/debiti sorti nell'ambito di un unico rapporto (contitolarità dei costi delle forniture e degli altri oneri relativi ad un immobile in comproprietà ed in paritario godimento da parte di entrambi i coniugi).
Ebbene come è noto l'eccezione così qualificata non necessita di essere di facile e pronta liquidazione, tanto meno a fronte di un controcredito (quello opposto dall' che, come già evidenziato, Pt_1 risulta adeguatamente provato nella sua esistenza e nel suo importo. Al riguarda si riporta di seguito il recente insegnamento della Suprema Corte (Cass. sez. 2 ordinanza n. 3303/2024 del 18.12.2024) “ Questa Corte in plurime occasioni ha avuto modo di affermare che:
Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso
– rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione “impropria”, pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione “propria”, non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art.
1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente
(Sez. 2 – , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019, Rv. 652692 – 01)”.
Ritiene, dunque, il tribunale, in accoglimento dell'appello, che le pretese creditorie oggetto della domanda riconvenzionale dall' spiegata nei confronti della con l'atto di opposizione Pt_1 CP_1
a decreto ingiuntivo per cui è causa è certamente fondata e comporta, a decorrere dalla data di coesistenza delle singole reciproche pretese e per effetto di una mera operazione contabile di dare e avere, la elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Di qui, a fronte del credito azionato dall' del complessivo importo di euro 4902,00 (pari al Pt_1
50% dell'importo di euro 9803,72 dallo stesso versato per le causali indicate), la totale elisione del credito oggetto della ingiunzione di pagamento richiesta dalla (per la quota di spettanza CP_1 dell' pari a complessivi euro 1400,85) e la persistenza del residuo credito dell' di euro Pt_3 Pt_1
3501,00 (4902,00 – 1400,85), oltre interessi dalla domanda al saldo, credito per il quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso va pronunciata condanna Pt_1 nei confronti della CP_1
In conclusione, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte, l'appello proposto da Parte_1 va accolto e, per l'effetto, riconosciuta la fondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
278/2018 proposta dall' in totale riforma della impugnata sentenza, previa revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, va dichiarata la sussistenza del credito (incontestato) di euro 1400,85 oggetto di ingiunzione da parte della e del credito dell'importo di euro 4902,00 vantato dall' CP_1 Pt_1 per le causali indicate, nei confronti della medesima va quindi dichiarata la estinzione per CP_1 reciproca elisione, fino alla concorrenza dei rispettivi importi, del credito di euro 1400,85 della nei confronti dell' e del controcredito di euro 4902,00 oggetto della domanda CP_1 Pt_1 riconvenzionale proposta dal medesimo va condannata l'opposta al pagamento in Pt_1 CP_1 favore dell' del residuo credito di euro 3501,00 , oltre interessi legali dalla domanda, Pt_1 risultante dalla reciproca elisione delle poste creditorie come dianzi operata (euro 4902.00 – euro
1400,85).
5.- L'appellante ha chiesto altresì, in conseguenza dell'accoglimento del gravame, Parte_1 la condanna dell'appellata alla ripetizione degli importi dallo stesso corrisposti, Controparte_1 con bonifici del 22.6.2021, in esecuzione della sentenza di primo grado, e quindi della somma di euro
1958,21 corrisposta alla e della somma di euro 464,90 corrisposta al legale di controparte, CP_1 oltre accessori dal pagamento al saldo.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I ordinanza n. 7144 del 15.3.2021), la domanda risulta infatti tempestivamente proposta dall'istante nell'atto di appello e, con riferimento al quantum della pretesa restitutoria, l' ha dedotto e documentato (e l'opposta Pt_1
-appellata non ha contestato) di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado per gli importi suindicati, in conformità alla richiesta di pagamento inoltrata in data 11.6.2021 dal legale della opposta, e dunque pari ad euro 1958,21 (comprensivi di sorta, spese e compensi, oltre accessori, liquidati nel decreto ingiuntivo)in favore della e ad CP_1 euro 464,90 (comprensivi di spese, compensi e rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori liquidati nella sentenza di primo grado) in favore dell'avv. Natale Pregevole, difensore antistatario e distrattario della nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
Ciò posto all'appellante compete certamente il rimborso dell'importo versato in favore della CP_1
(€ 1958,21) oltre interessi legali dal 25.6.2021 giorno dell'esecuzione del pagamento (cfr. Cass. Sez.
III sentenza 12.11.2021 n. 34011).
È invece inammissibile la domanda di rimborso con riferimento all'importo per spese legali versato all'avv. Pregevole.
Al riguardo si osserva, infatti, che il difensore distrattario è l'unico tenuto alla restituzione delle somme pagate per spese legali e, quale titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dall'appellante. Di conseguenza, non risultando il difensore dell'appellata costituito in proprio nel presente giudizio, era onere dell'appellante evocare in lite l'avv. Pregevole, nella sua qualità di difensore distrattario dell'appellata, mediante la notifica dell'appello recante la richiesta di ripetizione delle somme versate al predetto procuratore in esecuzione della sentenza di primo grado. In difetto di citazione in giudizio dell'avv. Pregevole è dunque inammissibile la domanda di ripetizione dall' proposta nei confronti della appellata per quanto detto Pt_1 CP_1 carente di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria rivolta al legale distrattario.
6.- Avuto riguardo all'esito della lite ed alle ragioni della decisione, ma anche alla ascrivibilità della insorgenza del presente giudizio e di altri precedenti alla incapacità delle parti, nonostante il tempo ormai decorso dall'inizio della loro separazione, non solo di concordare una regolamentazione del riparto delle spese per forniture e tributi inerenti l'immobile di cui sono comproprietari e di cui entrambi continuano a godere, ma anche di procedere a spontanee periodiche rendicontazioni contabili delle reciproche poste di dare ed avere generate da tale situazione, ritiene il tribunale di compensare integralmente tra le stesse parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2607/2021 resa pubblica in data 8.6.2021 proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di con l'atto di citazione Parte_1 Controparte_1 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2018 emesso in data 13.3.2018 e notificato in data
10.4.2018 e, per l'effetto: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accerta l'esistenza del credito di nei confronti di per le causali indicate in motivazione, Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 4902,00; c) dichiara la estinzione per reciproca elisione, fino alla concorrenza dei rispettivi importi, del credito di nei confronti di , oggetto del Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, del complessivo importo di euro 1400,85 e del controcredito del complessivo importo di euro 4902,00 di cui al precedente capo b); d) condanna l'opposta CP_1 al pagamento in favore di del residuo credito di euro 3501,00, oltre interessi
[...] Parte_1 legali dalla domanda, risultante dalla reciproca elisione delle poste creditorie di cui al precedente capo c);
2) condanna alla restituzione in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1958,21 da questi a suo favore versata in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal
25.6.2021 (giorno dell'esecuzione del pagamento) al soddisfo;
3) dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda dell' di condanna Pt_1 della medesima alla restituzione della somma di euro 464,90 dallo stesso versata, in CP_1 esecuzione della sentenza appellata, per spese e compensi del giudizio di opposizione in favore dell'avv. Natale Pregevole, difensore distrattario della nel predetto giudizio;
CP_1 4) dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 30.9.2025.
Il giudice monocratico dott.ssa NA Lopiano