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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13481/2020 R.G. proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallo avv.
Giacomo Valla, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del RO
Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Grelle, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 21.10.2020, l'
[...]
(d'ora in avanti il dopo aver Parte_1 Parte_1
allegato:
1) di essere un consorzio di imprese costituito per la partecipazione alle gare per l'affidamento e la realizzazione di opere pubbliche, a norma della disciplina pubblicistica di settore;
2) che al aveva aderito, tra le altre, la Parte_1 CP_1
;
[...]
3) che al in esito ad una procedura ad Parte_1
evidenza pubblica, erano stati affidati dal CP_2
i “Lavori di realizzazione di un centro di
[...]
aggregazione giovanile e uffici comunali nell'ex mercato
coperto”;
4) che con lettera di assegnazione dell'8 giugno 2014, il aveva assegnato l'esecuzione dei lavori Parte_1
dell'appalto alla CP_1
5) che quest'ultima non aveva rispettato i tempi di esecuzione delle opere, previsti dal capitolato, eseguendo, inoltre,
alcuni lavori in difformità rispetto agli elaborati progettuali e con gravi vizi costruttivi;
6) la essendo in gravi difficoltà finanziarie, CP_1
aveva abbandonato il cantiere;
7) che con determina del 1.3.2018, l'Amministratore unico del
Consorzio aveva revocato a l'assegnazione CP_1
2 dell'appalto;
8) che in data 08.03.2018 l'Assemblea del Parte_1
con il voto favorevole anche del sig. Persona_1
legale rappresentante di aveva escluso CP_1
quest'ultima dalla compagine sociale;
9) per il completamento delle opere dell'appalto, commissionato dal Comune di , il aveva sostenuto CP_2 Parte_1
maggiori costi, pari ad € 150.705,17;
ha convenuto in giudizio la Controparte_3
chiedendone, previo accertamento del grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto de quo,
la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di €.
150.705,17 oltre all'IVA ed agli interessi, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
04.02.2021, si è costituita la Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese, chiedendo,
in via gradata e nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, nonché,
in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice, a titolo di responsabilità da inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di € 266.191,20, vinte le spese e le competenze del giudizio.
I.
3-All'udienza del 14.06.2024, rilevato che il Tribunale di
Bari con sentenza n.108/2024, pronunciata in data 22.04.2024, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della è CP_1
stata dichiarata ai sensi dell'art. 143, comma 3, del D. Lgs. 14/2019
l'interruzione del giudizio.
I.
4-Con ricorso ex art. 302 c.p.c., depositato il 10.10.2024,
la Curatela ha RO
3 riassunto il giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni, già formulate dalla Controparte_3
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante del , e disposta consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che la Curatela nel precisare le conclusioni sia nelle note di trattazione scritta, depositate il 26.02.2025, sia nella comparsa conclusionale, depositata il 05.05.2025, ha di fatto rinunciato all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, rispetto alla
Sezione specializzata in materia di Imprese dello stesso Tribunale.
II.
3-Deve, peraltro, osservarsi che nel caso di specie, essendo la Sezione specializzata incardinata nello stesso Tribunale di quella ordinaria adita, non si pone, nemmeno in astratto, la questione dell'incompetenza, attenendo i rapporti tra le due sezioni, al riparto interno degli affari nell'ambito del medesimo
Tribunale.
II.
4-Si veda, sul punto, Cass. 13921/2020 “Il rapporto fra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella
4 mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario;
da qui scaturisce l'inammissibilità della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e
l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”.
(in senso conforme, Cass. Sezioni Unite n. 19882/2019)
III.
1-Sempre, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, formulata dalla Curatela nelle note di trattazione scritta, depositate il
13.02.2025.
III.
2-L'eccezione è fondata.
III.
3-Nel caso di specie, rimarcato che il Tribunale di Bari con la sentenza n.108/2024, pronunciata in data 22.04.2024, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della CP_1
deve osservarsi che, una volta aperta la procedura concorsuale, tutti crediti, vantati nei confronti del debitore, devono essere accertati in tale sede nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
III.
4-Stabilisce, in particolare, l'art. 151, comma 2, del D.
Lgs. 14/2019 che “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
III.
5-Tale disposizione riproduce sostanzialmente la competenza funzionale ed esclusiva del giudice fallimentare prevista, negli stessi termini, dalle disposizioni contenute negli artt. 93 e seguenti del previgente R.D. 267/1942.
III.
6-Ciò posto, nella vigenza della vecchia legge
5 fallimentare, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito aveva chiarito che tutti crediti nei confronti del fallito, oggi sottoposto in liquidazione giudiziale, devono essere accertati in sede concorsuale con la conseguenza che la domanda proposta dal creditore, in sede di cognizione ordinaria ed anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, diviene improcedibile nei confronti della curatela.
III.
7-Si veda, da ultimo, Cass. 6714/2025 “Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare deve essere dichiarata inammissibile
(o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto "in bonis" per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale
e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sicché in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria,
6 deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo”.
III.
8-Nonché, nella giurisprudenza di questo Ufficio giudiziario, Tribunale di Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181 “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto, nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa
l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo.
Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".
III.
9-Nel caso di specie, deve, peraltro, evidenziarsi che il
, unitamente alla comparsa di costituzione depositata il Parte_1
20.12.2024, ha prodotto, in relazione al medesimo diritto di credito, oggetto della domanda, istanza di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale.
III.10-Per le suesposte motivazioni la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta dal CP_4
nei confronti della , nei confronti della quale è stata CP_1
dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale in corso di causa, deve essere dichiarata improcedibile, dovendo il relativo diritto di credito essere accertato in sede concorsuale nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
7 IV.
1-Deve essere, invece, accolta, essendo fondata, la domanda riconvenzionale, presentata dalla Liquidatela giudiziale nei confronti del . Parte_1
IV.
2-Orbene la , dopo aver eccepito, a sua volta, CP_1
l'inadempimento del agli obblighi nascenti dal contratto Parte_1
di appalto, oggetto di causa, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 289.691,20 di cui:
a) € 28.912,22 per le opere realizzate in esecuzione della terza variante del contratto di appalto;
b) € 98.793,96 a titolo di trattenute, effettuate dal Parte_1
pari al 10% sul pagamento di ogni Sal;
c) €.2.953,75 a titolo di saldo della fattura n. 14/2016;
d) €. 108.265,19 per il pagamento della fattura n. 2/2018;
e) € 50.000,00 a titolo di indennizzo per la tardiva restituzione dei beni di proprietà della trattenuti dal CP_1
sul cantiere, al fine di ultimare le opere oggetto Parte_1 del contratto di appalto, rimaste incompiute.
IV.
3-Deve, innanzitutto, osservarsi che il legale rappresentante del , in persona del dott. Parte_1 CP_5
, nel corso dell'interrogatorio formale, deferitogli dalla
[...] controparte ed espletato all'udienza del 08.04.2022, ha riconosciuto alcuni dei crediti, oggetto della domanda della , avendo CP_1 dichiarato:
1) in merito alla circostanza sub a)1 “posso affermare che è vero che la circostanza relativa all'importo contabilizzato al V Sal dal Direttore dei Lavori è pari ad €.1.038.814,44”;
2) con riferimento alla circostanza sub f), “ […] che il credito di , alla data dello stato di consistenza CP_1
(19.03.2018) redatto con perizia giurata del Geom. Per_2 era pari al € 7.021,022.”
IV.
4-Rilevato, pertanto, che almeno una parte del credito è stata riconosciuta dal legale rappresentante del deve, inoltre, Parte_1
osservarsi che, a fronte dei fatti costitutivi, allegati dalla Coeda
a fondamento della domanda, l'attore si è limitato ad eccepire genericamente l'infondatezza della domanda riconvenzionale senza, tuttavia, contestare in maniera precisa e specifica i fatti costitutivi sui cui si fonda l'avverso diritto di credito.
IV.
5-Deve, in particolare, evidenziarsi che nella prima difesa utile, rappresentata dalle note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2021, in relazione all'udienza del 25.02.2021, celebrata ai sensi dell'art.221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difen-sori costituiti, il si è limitato testualmente a Parte_1
“dedurre l'infondatezza manifesta e radicale della domanda riconvenzionale, contestando i fatti posti alla sua base, del tutto sforniti di prova”.
IV.
6-Tanto precisato, deve rilevarsi che a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
IV.
7-In applicazione del principio di non contestazione, codificato dalla suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass.
8647/2016) ha chiarito che “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
IV.
8-Si veda, altresì, Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
IV.
9-Nonché, in epoca più recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati,
e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del
10 relativo onere probatorio”.
IV.10-E, infine, Tribunale Forlì, sez. I, 03/10/2024, n.799 “Si ha specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, l'avversa confutazione si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi e/o incompatibili nonché con una tempestiva
e seria difesa”.
IV.11-Si evidenzia, infine, che nemmeno nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., depositata il 01.04.2021, il Parte_1
ha contestato in maniera puntuale e specifica il diritto di credito, chiesto in via riconvenzionale dalla convenuta, essendosi, ancora una volta, limitato a contestare in maniera generica i fatti costitutivi posti a base della stessa, in quanto sforniti di prova.
IV.12-È inammissibile, invece, in quanto tardiva l'eccezione di compensazione, formulata dal tra il credito di € Parte_1
150.000,00, oggetto della domanda attorea ed il controcredito di €
266.191,20, relativo alla domanda riconvenzionale della CP_1
IV.13-Deve, in particolare, osservarsi che se è pur vero, in termini generali, che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sè favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”
(Cass. 32644/2024) è, altrettanto, vero che tale eccezione si sarebbe
11 dovuta formulare nel rispetto delle preclusioni processuali.
IV.14-Rammentato, in particolare, che la Liquidatela Giudiziale
è subentrata alla riportandosi alla Controparte_3
domanda riconvenzionale, formulata dalla società allorquando era in bonis, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 183, comma V, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, “nella stessa udienza
(ovverosia quella di trattazione) l'attore può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
IV.15-Nel caso de quo, rilevato che la aveva presentato CP_1
la domanda riconvenzionale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.02.2021, deve evidenziarsi che il avrebbe dovuto, ex art. 182, comma V, c.p.c. presentare, Parte_1
anche in via subordinata, l'eccezione di compensazione del credito, oggetto della domanda attorea, con il controcredito, relativo alla domanda riconvenzionale, entro l'udienza del 25.02.2021, corrispondente a quella fissata dal Tribunale per la trattazione della causa.
IV.16-Deve ritenersi, pertanto, tardiva l'eccezione di compensazione, formulata per la prima volta dal nelle note Parte_1
di trattazione scritta, depositate il 25.02.2025, allorquando, peraltro, essendo abbondantemente scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., assegnati con decreto, comunicato alle parti il 02.03.2021, il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
IV.17-Deve, infine, rilevarsi che, nella comparsa conclusionale, depositata la , dato atto del sopravvenuto CP_1
pagamento della somma di € 23.500,00, ha ridotto l'originaria pretesa creditoria nel minor importo di € 266.191,20.
IV.18-Non avendo, pertanto, il specificamente Parte_1
12 contestato i fatti costitutivi, posti a base della domanda riconvenzionale, presentata dalla , in accoglimento della CP_1 stessa il deve essere condannato al pagamento in favore Parte_1 della curatela della somma di € 266.191,20, oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.p.c. a decorrere dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, corrispondente al 04.02.2021, sino al soddisfo.
V.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda riconvenzionale, pari ad € 266.191,20.
V.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente al valore della causa, prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento, giustifica la riduzione del 30% degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00
13 Controparte_6
[...]
Studio 3.544,00 -30% 2.480,80
Introduttiva 2.338,00 -30% 1.636,60
Istruttoria 10.411,00 -30% 7.287,70
Decisoria 6.164,00 -30% 4.314,80
Totale € 15.719,90
P.q.m.
V.
4-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, definitivamente poste a carico dell'attore le spese della CTU, come liquidate con decreto del 14.06.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, presentata dall' con atto di citazione Parte_1
notificato in data 21.10.2020, nei confronti della
[...]
nonché sulla domanda RO
riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti dell'attore,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta dall'
[...]
nei confronti della Parte_1 [...]
RO
B. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale, proposta dalla
[...]
nei confronti di RO
Parte_1
C. CONDANNA, per l'effetto, l' Parte_1
al pagamento, in favore della RO
della somma di € 266.191,20, oltre RO
14 agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.p.c. a decorrere dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, corrispondente al 04.02.2021, sino all'effettivo soddisfo;
D. CONDANNA l' al pagamento, Parte_1
in favore della RO
, delle spese processuali che liquida in € 518,00 per
[...]
esborsi ed € 15.719,90 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del
14.06.2024, definitivamente a carico dell' Parte_1
CONDANNANDO quest'ultimo a rifondere alla
[...]
quanto RO
dalla stessa, o dalla quando era Controparte_3
in bonis, versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 28.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “vero che alla data del V Sal certificato (all.4 che le viene mostrato) il
per il tramite di e di altra subappaltatrice soc. Parte_1 CP_1 Tecnologie Elettriche Cavallo Sas, aveva compiuto opere, di cui all'appalto con il , per €.1.038.814,44”. Controparte_2 8 2 In cui è ricompresa la somma di € 2.953,45 a titolo di saldo della fattura n. 14/2016, rimasta impagata, come ricostruito nella perizia tecnica giurata depositata dalla stessa parte attrice.
9
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13481/2020 R.G. proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallo avv.
Giacomo Valla, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del RO
Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Grelle, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 21.10.2020, l'
[...]
(d'ora in avanti il dopo aver Parte_1 Parte_1
allegato:
1) di essere un consorzio di imprese costituito per la partecipazione alle gare per l'affidamento e la realizzazione di opere pubbliche, a norma della disciplina pubblicistica di settore;
2) che al aveva aderito, tra le altre, la Parte_1 CP_1
;
[...]
3) che al in esito ad una procedura ad Parte_1
evidenza pubblica, erano stati affidati dal CP_2
i “Lavori di realizzazione di un centro di
[...]
aggregazione giovanile e uffici comunali nell'ex mercato
coperto”;
4) che con lettera di assegnazione dell'8 giugno 2014, il aveva assegnato l'esecuzione dei lavori Parte_1
dell'appalto alla CP_1
5) che quest'ultima non aveva rispettato i tempi di esecuzione delle opere, previsti dal capitolato, eseguendo, inoltre,
alcuni lavori in difformità rispetto agli elaborati progettuali e con gravi vizi costruttivi;
6) la essendo in gravi difficoltà finanziarie, CP_1
aveva abbandonato il cantiere;
7) che con determina del 1.3.2018, l'Amministratore unico del
Consorzio aveva revocato a l'assegnazione CP_1
2 dell'appalto;
8) che in data 08.03.2018 l'Assemblea del Parte_1
con il voto favorevole anche del sig. Persona_1
legale rappresentante di aveva escluso CP_1
quest'ultima dalla compagine sociale;
9) per il completamento delle opere dell'appalto, commissionato dal Comune di , il aveva sostenuto CP_2 Parte_1
maggiori costi, pari ad € 150.705,17;
ha convenuto in giudizio la Controparte_3
chiedendone, previo accertamento del grave inadempimento nell'esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto de quo,
la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma di €.
150.705,17 oltre all'IVA ed agli interessi, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
04.02.2021, si è costituita la Controparte_3
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese, chiedendo,
in via gradata e nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, nonché,
in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice, a titolo di responsabilità da inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di € 266.191,20, vinte le spese e le competenze del giudizio.
I.
3-All'udienza del 14.06.2024, rilevato che il Tribunale di
Bari con sentenza n.108/2024, pronunciata in data 22.04.2024, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della è CP_1
stata dichiarata ai sensi dell'art. 143, comma 3, del D. Lgs. 14/2019
l'interruzione del giudizio.
I.
4-Con ricorso ex art. 302 c.p.c., depositato il 10.10.2024,
la Curatela ha RO
3 riassunto il giudizio, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni, già formulate dalla Controparte_3
I.
5-Espletato l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante del , e disposta consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, all'udienza del 27.02.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve darsi atto che la Curatela nel precisare le conclusioni sia nelle note di trattazione scritta, depositate il 26.02.2025, sia nella comparsa conclusionale, depositata il 05.05.2025, ha di fatto rinunciato all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, rispetto alla
Sezione specializzata in materia di Imprese dello stesso Tribunale.
II.
3-Deve, peraltro, osservarsi che nel caso di specie, essendo la Sezione specializzata incardinata nello stesso Tribunale di quella ordinaria adita, non si pone, nemmeno in astratto, la questione dell'incompetenza, attenendo i rapporti tra le due sezioni, al riparto interno degli affari nell'ambito del medesimo
Tribunale.
II.
4-Si veda, sul punto, Cass. 13921/2020 “Il rapporto fra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella
4 mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario;
da qui scaturisce l'inammissibilità della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e
l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”.
(in senso conforme, Cass. Sezioni Unite n. 19882/2019)
III.
1-Sempre, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, formulata dalla Curatela nelle note di trattazione scritta, depositate il
13.02.2025.
III.
2-L'eccezione è fondata.
III.
3-Nel caso di specie, rimarcato che il Tribunale di Bari con la sentenza n.108/2024, pronunciata in data 22.04.2024, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della CP_1
deve osservarsi che, una volta aperta la procedura concorsuale, tutti crediti, vantati nei confronti del debitore, devono essere accertati in tale sede nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
III.
4-Stabilisce, in particolare, l'art. 151, comma 2, del D.
Lgs. 14/2019 che “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
III.
5-Tale disposizione riproduce sostanzialmente la competenza funzionale ed esclusiva del giudice fallimentare prevista, negli stessi termini, dalle disposizioni contenute negli artt. 93 e seguenti del previgente R.D. 267/1942.
III.
6-Ciò posto, nella vigenza della vecchia legge
5 fallimentare, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito aveva chiarito che tutti crediti nei confronti del fallito, oggi sottoposto in liquidazione giudiziale, devono essere accertati in sede concorsuale con la conseguenza che la domanda proposta dal creditore, in sede di cognizione ordinaria ed anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, diviene improcedibile nei confronti della curatela.
III.
7-Si veda, da ultimo, Cass. 6714/2025 “Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare deve essere dichiarata inammissibile
(o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto "in bonis" per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale
e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sicché in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria,
6 deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo”.
III.
8-Nonché, nella giurisprudenza di questo Ufficio giudiziario, Tribunale di Bari sez. IV, 28/07/2023, n.3181 “Il rito fallimentare gode di una "vis attractiva" in virtù della quale esso si sostituisce al rito ordinario non solo per le azioni che originano dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito. Pertanto, nel caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo, attesa
l'inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo.
Di conseguenza la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, derivando da norme dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".
III.
9-Nel caso di specie, deve, peraltro, evidenziarsi che il
, unitamente alla comparsa di costituzione depositata il Parte_1
20.12.2024, ha prodotto, in relazione al medesimo diritto di credito, oggetto della domanda, istanza di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale.
III.10-Per le suesposte motivazioni la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta dal CP_4
nei confronti della , nei confronti della quale è stata CP_1
dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale in corso di causa, deve essere dichiarata improcedibile, dovendo il relativo diritto di credito essere accertato in sede concorsuale nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
7 IV.
1-Deve essere, invece, accolta, essendo fondata, la domanda riconvenzionale, presentata dalla Liquidatela giudiziale nei confronti del . Parte_1
IV.
2-Orbene la , dopo aver eccepito, a sua volta, CP_1
l'inadempimento del agli obblighi nascenti dal contratto Parte_1
di appalto, oggetto di causa, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 289.691,20 di cui:
a) € 28.912,22 per le opere realizzate in esecuzione della terza variante del contratto di appalto;
b) € 98.793,96 a titolo di trattenute, effettuate dal Parte_1
pari al 10% sul pagamento di ogni Sal;
c) €.2.953,75 a titolo di saldo della fattura n. 14/2016;
d) €. 108.265,19 per il pagamento della fattura n. 2/2018;
e) € 50.000,00 a titolo di indennizzo per la tardiva restituzione dei beni di proprietà della trattenuti dal CP_1
sul cantiere, al fine di ultimare le opere oggetto Parte_1 del contratto di appalto, rimaste incompiute.
IV.
3-Deve, innanzitutto, osservarsi che il legale rappresentante del , in persona del dott. Parte_1 CP_5
, nel corso dell'interrogatorio formale, deferitogli dalla
[...] controparte ed espletato all'udienza del 08.04.2022, ha riconosciuto alcuni dei crediti, oggetto della domanda della , avendo CP_1 dichiarato:
1) in merito alla circostanza sub a)1 “posso affermare che è vero che la circostanza relativa all'importo contabilizzato al V Sal dal Direttore dei Lavori è pari ad €.1.038.814,44”;
2) con riferimento alla circostanza sub f), “ […] che il credito di , alla data dello stato di consistenza CP_1
(19.03.2018) redatto con perizia giurata del Geom. Per_2 era pari al € 7.021,022.”
IV.
4-Rilevato, pertanto, che almeno una parte del credito è stata riconosciuta dal legale rappresentante del deve, inoltre, Parte_1
osservarsi che, a fronte dei fatti costitutivi, allegati dalla Coeda
a fondamento della domanda, l'attore si è limitato ad eccepire genericamente l'infondatezza della domanda riconvenzionale senza, tuttavia, contestare in maniera precisa e specifica i fatti costitutivi sui cui si fonda l'avverso diritto di credito.
IV.
5-Deve, in particolare, evidenziarsi che nella prima difesa utile, rappresentata dalle note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2021, in relazione all'udienza del 25.02.2021, celebrata ai sensi dell'art.221, comma 4, DL 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, esclusivamente mediante lo scambio ed il deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai
Difen-sori costituiti, il si è limitato testualmente a Parte_1
“dedurre l'infondatezza manifesta e radicale della domanda riconvenzionale, contestando i fatti posti alla sua base, del tutto sforniti di prova”.
IV.
6-Tanto precisato, deve rilevarsi che a norma dell'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
IV.
7-In applicazione del principio di non contestazione, codificato dalla suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass.
8647/2016) ha chiarito che “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
IV.
8-Si veda, altresì, Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
IV.
9-Nonché, in epoca più recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati,
e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del
10 relativo onere probatorio”.
IV.10-E, infine, Tribunale Forlì, sez. I, 03/10/2024, n.799 “Si ha specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, l'avversa confutazione si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi e/o incompatibili nonché con una tempestiva
e seria difesa”.
IV.11-Si evidenzia, infine, che nemmeno nella memoria ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c., depositata il 01.04.2021, il Parte_1
ha contestato in maniera puntuale e specifica il diritto di credito, chiesto in via riconvenzionale dalla convenuta, essendosi, ancora una volta, limitato a contestare in maniera generica i fatti costitutivi posti a base della stessa, in quanto sforniti di prova.
IV.12-È inammissibile, invece, in quanto tardiva l'eccezione di compensazione, formulata dal tra il credito di € Parte_1
150.000,00, oggetto della domanda attorea ed il controcredito di €
266.191,20, relativo alla domanda riconvenzionale della CP_1
IV.13-Deve, in particolare, osservarsi che se è pur vero, in termini generali, che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sè favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”
(Cass. 32644/2024) è, altrettanto, vero che tale eccezione si sarebbe
11 dovuta formulare nel rispetto delle preclusioni processuali.
IV.14-Rammentato, in particolare, che la Liquidatela Giudiziale
è subentrata alla riportandosi alla Controparte_3
domanda riconvenzionale, formulata dalla società allorquando era in bonis, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 183, comma V, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, “nella stessa udienza
(ovverosia quella di trattazione) l'attore può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
IV.15-Nel caso de quo, rilevato che la aveva presentato CP_1
la domanda riconvenzionale, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.02.2021, deve evidenziarsi che il avrebbe dovuto, ex art. 182, comma V, c.p.c. presentare, Parte_1
anche in via subordinata, l'eccezione di compensazione del credito, oggetto della domanda attorea, con il controcredito, relativo alla domanda riconvenzionale, entro l'udienza del 25.02.2021, corrispondente a quella fissata dal Tribunale per la trattazione della causa.
IV.16-Deve ritenersi, pertanto, tardiva l'eccezione di compensazione, formulata per la prima volta dal nelle note Parte_1
di trattazione scritta, depositate il 25.02.2025, allorquando, peraltro, essendo abbondantemente scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., assegnati con decreto, comunicato alle parti il 02.03.2021, il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato.
IV.17-Deve, infine, rilevarsi che, nella comparsa conclusionale, depositata la , dato atto del sopravvenuto CP_1
pagamento della somma di € 23.500,00, ha ridotto l'originaria pretesa creditoria nel minor importo di € 266.191,20.
IV.18-Non avendo, pertanto, il specificamente Parte_1
12 contestato i fatti costitutivi, posti a base della domanda riconvenzionale, presentata dalla , in accoglimento della CP_1 stessa il deve essere condannato al pagamento in favore Parte_1 della curatela della somma di € 266.191,20, oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.p.c. a decorrere dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, corrispondente al 04.02.2021, sino al soddisfo.
V.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda riconvenzionale, pari ad € 266.191,20.
V.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente al valore della causa, prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento, giustifica la riduzione del 30% degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00
13 Controparte_6
[...]
Studio 3.544,00 -30% 2.480,80
Introduttiva 2.338,00 -30% 1.636,60
Istruttoria 10.411,00 -30% 7.287,70
Decisoria 6.164,00 -30% 4.314,80
Totale € 15.719,90
P.q.m.
V.
4-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, definitivamente poste a carico dell'attore le spese della CTU, come liquidate con decreto del 14.06.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, presentata dall' con atto di citazione Parte_1
notificato in data 21.10.2020, nei confronti della
[...]
nonché sulla domanda RO
riconvenzionale proposta da quest'ultima nei confronti dell'attore,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta dall'
[...]
nei confronti della Parte_1 [...]
RO
B. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale, proposta dalla
[...]
nei confronti di RO
Parte_1
C. CONDANNA, per l'effetto, l' Parte_1
al pagamento, in favore della RO
della somma di € 266.191,20, oltre RO
14 agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.p.c. a decorrere dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, corrispondente al 04.02.2021, sino all'effettivo soddisfo;
D. CONDANNA l' al pagamento, Parte_1
in favore della RO
, delle spese processuali che liquida in € 518,00 per
[...]
esborsi ed € 15.719,90 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del
14.06.2024, definitivamente a carico dell' Parte_1
CONDANNANDO quest'ultimo a rifondere alla
[...]
quanto RO
dalla stessa, o dalla quando era Controparte_3
in bonis, versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 28.07.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “vero che alla data del V Sal certificato (all.4 che le viene mostrato) il
per il tramite di e di altra subappaltatrice soc. Parte_1 CP_1 Tecnologie Elettriche Cavallo Sas, aveva compiuto opere, di cui all'appalto con il , per €.1.038.814,44”. Controparte_2 8 2 In cui è ricompresa la somma di € 2.953,45 a titolo di saldo della fattura n. 14/2016, rimasta impagata, come ricostruito nella perizia tecnica giurata depositata dalla stessa parte attrice.
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