Articolo 13 della Legge 26 marzo 2001, n. 128
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 maggio 2001
Art. 13. 1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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