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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 660/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- (c.f. ) - con studio in Lamezia Terme, via Enrico Toti n. 29, Parte_1 C.F._1 pec: rappresentato e difeso da sé medesimo ex art 82 c.p.c.; Email_1
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in cancelleria a cura della sola parte ricorrente in data 5 settembre 2025 in previsione dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/06/2025, l'avv. , nella sua qualità di difensore Parte_1
d'ufficio della sig.ra - C.F. - ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2 C.F._2
Stato con decreto n. 274/2024 del 13 giugno 2024, rappresentato e difeso da sé medesimo, proponeva ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, emesso in data 11 giugno 2025 dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, dott. Francesco DE NINO, nel procedimento penale R.G.N.R. 663/2024
– R.G. GIP 553/2024, conclusosi con decreto di archiviazione del 5 luglio 2024.
Premesse generali considerazioni sull'ammissibilità del ricorso in dipendenza della normativa applicabile ai fini dell'opposizione (vedi ricorso in atti), precisava che il decreto impugnato era nella specie rappresentato da un provvedimento che aveva rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a suo modo di vedere palesemente erroneo dal momento che la richiesta di liquidazione - come detto presentata in data 13 maggio 2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 106-bis del D.P.R. 115/2002 – aveva indicato le attività difensive svolte nell'interesse della sig.ra
, ma conteneva un – mero - errore materiale, essendosi riferito anche alla fase Pt_2 istruttoria/dibattimentale, certamente non dovuta nel caso, dal momento che il procedimento si era concluso
1 con decreto di archiviazione e non era stata celebrata alcuna attività istruttoria né trattazione, dato che le uniche fasi effettivamente svolte erano state:
Fase di studio: esame del fascicolo del procedimento penale, finalizzato alla valutazione della posizione dell'assistita, all'orientamento difensivo e alla conoscenza dell'esito delle indagini preliminari;
Fase introduttiva: redazione e deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poi regolarmente accolta con decreto n. 274/2024 del 13.06.2024), nonché attività di interlocuzione con la
Cancelleria GIP e accesso al fascicolo per acquisire il decreto di archiviazione del 05.07.2024, al fine di informare l'assistita sulla definizione del procedimento.
In dipendenza di ciò, il dettaglio delle somme effettivamente dovute era dunque il seguente:
Compenso per fase di studio: € 426,00 (valore minimo);
Compenso per fase introduttiva: € 378,00 (valore minimo)
Totale lordo: € 804,00
Riduzione 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002: – € 268,00
Compenso netto: € 536,00
Spese generali (15%): € 80,40
CPA (4% su € 616,40): € 24,66
TOTALE RICHIESTO: € 641,06
Nello specifico, la sua assistita era stata sottoposta ad indagini nel suddetto procedimento penale, definito con decreto di archiviazione del GIP dott. Francesco DE NINO, al cui interno – in motivazione – si leggeva espressamente che la stessa era difesa dall'Avv. , difensore d'ufficio. Parte_1
Il provvedimento di rigetto dell'istanza del 11 giugno 2025, si era poi limitato a contestare e constatare che
“non risulta chiarita l'attività difensiva per cui è richiesta la liquidazione”, senza considerare la puntuale indicazione delle attività difensive effettivamente svolte e documentate in atti, né il contenuto del decreto di archiviazione che confermava il ruolo difensivo ricoperto.
In ogni caso, osservava che la sola attività di studio del fascicolo processuale giustificava l'attribuzione del compenso per la fase preliminare, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
In particolare, la Corte di cassazione, Sez. II civile, con ordinanza 5 marzo 2024, n. 5807, aveva ribadito che la fase introduttiva deve essere liquidata anche in assenza di attività processuali complesse, qualora il difensore abbia comunque compiuto atti rilevanti come la presentazione di istanze (tra cui l'ammissione al patrocinio),
l'esame degli atti introduttivi e la costituzione del fascicolo. La Suprema Corte aveva altresì affermato – soggiungeva - che il giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.lgs. n. 150/2011, ha il dovere di acquisire gli atti necessari alla decisione e non può rigettare l'istanza senza valutare nel merito l'attività difensiva espletata, come esattamente accaduto nel caso di specie, con decisione interamente sovrapponibile in fatto ed in diritto, a quella impugnata, laddove la difesa aveva svolto attività reali e documentabili, pur in assenza di attività processuali dibattimentali, ragion per cui il rigetto risultava dunque affetto da errore di fatto, difetto di motivazione e violazione dell'art. 15, comma 5, D.lgs. 150/2011 ed andava emendato nei termini meglio descritti in atti nelle relative conclusioni, con pagamento da porsi a carico dell'Erario e con vittoria delle spese di lite.
2 La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 5 settembre 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella specie - infatti – il provvedimento di diniego ha a suo fondamento non tanto il merito delle attività processuali materialmente effettuate, ma la mancata congrua indicazione delle attività compiute, frutto anche di un errore materiale evidente e come tale facilmente emendabile, atteso che anche la parte ne ha ammesso l'insussistenza, chiedendo la liquidazione – in fase GIP, stante la soluzione del procedimento con archiviazione
– delle fasi di studio ed introduttiva, certamente espletate, ai minimi, con applicazione della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR n. 115 del 2002, frutto della pregressa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da decreto emesso dal dott. Domenico RICCIO in data 13 giugno 2024 (vedi decreto in atti).
Ed allora il compenso va così determinato: fase di studio: € 426,00 (valore minimo); fase introduttiva: € 378,00 (valore minimo)
Totale: € 804,00
Riduzione 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002: – € 268,00
Compenso netto: € 536,00, oltre accessori di legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
La sussistenza di un errore materiale imputabile al difensore, contenuto nell'istanza di liquidazione in atti, e che ha determinato il diniego oggetto di impugnazione legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto reiettivo di pagamento impugnato, DETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – nel procedimento Parte_1 C.F._1 penale R.G.N.R. 663/2024 – R.G. GIP 553/2024, nella misura complessiva pari ad € 536,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
3 Lamezia Terme, 17 settembre 2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice Monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 660 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- (c.f. ) - con studio in Lamezia Terme, via Enrico Toti n. 29, Parte_1 C.F._1 pec: rappresentato e difeso da sé medesimo ex art 82 c.p.c.; Email_1
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in cancelleria a cura della sola parte ricorrente in data 5 settembre 2025 in previsione dell'udienza cartolare del 16 settembre 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/06/2025, l'avv. , nella sua qualità di difensore Parte_1
d'ufficio della sig.ra - C.F. - ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2 C.F._2
Stato con decreto n. 274/2024 del 13 giugno 2024, rappresentato e difeso da sé medesimo, proponeva ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, emesso in data 11 giugno 2025 dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, dott. Francesco DE NINO, nel procedimento penale R.G.N.R. 663/2024
– R.G. GIP 553/2024, conclusosi con decreto di archiviazione del 5 luglio 2024.
Premesse generali considerazioni sull'ammissibilità del ricorso in dipendenza della normativa applicabile ai fini dell'opposizione (vedi ricorso in atti), precisava che il decreto impugnato era nella specie rappresentato da un provvedimento che aveva rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a suo modo di vedere palesemente erroneo dal momento che la richiesta di liquidazione - come detto presentata in data 13 maggio 2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 106-bis del D.P.R. 115/2002 – aveva indicato le attività difensive svolte nell'interesse della sig.ra
, ma conteneva un – mero - errore materiale, essendosi riferito anche alla fase Pt_2 istruttoria/dibattimentale, certamente non dovuta nel caso, dal momento che il procedimento si era concluso
1 con decreto di archiviazione e non era stata celebrata alcuna attività istruttoria né trattazione, dato che le uniche fasi effettivamente svolte erano state:
Fase di studio: esame del fascicolo del procedimento penale, finalizzato alla valutazione della posizione dell'assistita, all'orientamento difensivo e alla conoscenza dell'esito delle indagini preliminari;
Fase introduttiva: redazione e deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poi regolarmente accolta con decreto n. 274/2024 del 13.06.2024), nonché attività di interlocuzione con la
Cancelleria GIP e accesso al fascicolo per acquisire il decreto di archiviazione del 05.07.2024, al fine di informare l'assistita sulla definizione del procedimento.
In dipendenza di ciò, il dettaglio delle somme effettivamente dovute era dunque il seguente:
Compenso per fase di studio: € 426,00 (valore minimo);
Compenso per fase introduttiva: € 378,00 (valore minimo)
Totale lordo: € 804,00
Riduzione 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002: – € 268,00
Compenso netto: € 536,00
Spese generali (15%): € 80,40
CPA (4% su € 616,40): € 24,66
TOTALE RICHIESTO: € 641,06
Nello specifico, la sua assistita era stata sottoposta ad indagini nel suddetto procedimento penale, definito con decreto di archiviazione del GIP dott. Francesco DE NINO, al cui interno – in motivazione – si leggeva espressamente che la stessa era difesa dall'Avv. , difensore d'ufficio. Parte_1
Il provvedimento di rigetto dell'istanza del 11 giugno 2025, si era poi limitato a contestare e constatare che
“non risulta chiarita l'attività difensiva per cui è richiesta la liquidazione”, senza considerare la puntuale indicazione delle attività difensive effettivamente svolte e documentate in atti, né il contenuto del decreto di archiviazione che confermava il ruolo difensivo ricoperto.
In ogni caso, osservava che la sola attività di studio del fascicolo processuale giustificava l'attribuzione del compenso per la fase preliminare, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
In particolare, la Corte di cassazione, Sez. II civile, con ordinanza 5 marzo 2024, n. 5807, aveva ribadito che la fase introduttiva deve essere liquidata anche in assenza di attività processuali complesse, qualora il difensore abbia comunque compiuto atti rilevanti come la presentazione di istanze (tra cui l'ammissione al patrocinio),
l'esame degli atti introduttivi e la costituzione del fascicolo. La Suprema Corte aveva altresì affermato – soggiungeva - che il giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.lgs. n. 150/2011, ha il dovere di acquisire gli atti necessari alla decisione e non può rigettare l'istanza senza valutare nel merito l'attività difensiva espletata, come esattamente accaduto nel caso di specie, con decisione interamente sovrapponibile in fatto ed in diritto, a quella impugnata, laddove la difesa aveva svolto attività reali e documentabili, pur in assenza di attività processuali dibattimentali, ragion per cui il rigetto risultava dunque affetto da errore di fatto, difetto di motivazione e violazione dell'art. 15, comma 5, D.lgs. 150/2011 ed andava emendato nei termini meglio descritti in atti nelle relative conclusioni, con pagamento da porsi a carico dell'Erario e con vittoria delle spese di lite.
2 La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva pertanto contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
- esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 5 settembre 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, tratteneva effettivamente la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella specie - infatti – il provvedimento di diniego ha a suo fondamento non tanto il merito delle attività processuali materialmente effettuate, ma la mancata congrua indicazione delle attività compiute, frutto anche di un errore materiale evidente e come tale facilmente emendabile, atteso che anche la parte ne ha ammesso l'insussistenza, chiedendo la liquidazione – in fase GIP, stante la soluzione del procedimento con archiviazione
– delle fasi di studio ed introduttiva, certamente espletate, ai minimi, con applicazione della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR n. 115 del 2002, frutto della pregressa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, come da decreto emesso dal dott. Domenico RICCIO in data 13 giugno 2024 (vedi decreto in atti).
Ed allora il compenso va così determinato: fase di studio: € 426,00 (valore minimo); fase introduttiva: € 378,00 (valore minimo)
Totale: € 804,00
Riduzione 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/2002: – € 268,00
Compenso netto: € 536,00, oltre accessori di legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
La sussistenza di un errore materiale imputabile al difensore, contenuto nell'istanza di liquidazione in atti, e che ha determinato il diniego oggetto di impugnazione legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto reiettivo di pagamento impugnato, DETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – nel procedimento Parte_1 C.F._1 penale R.G.N.R. 663/2024 – R.G. GIP 553/2024, nella misura complessiva pari ad € 536,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
3 Lamezia Terme, 17 settembre 2025.
Il Presidente dott. Giovanni GAROFALO
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