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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2210/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/4/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2210/2019 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, nella Parte_1 C.F._1 via F. De Andrè n. 24, con il patrocinio dell'avv. Ilenia Moltisanti, (pec: C.F._2
con elezione di domicilio in Ragusa, via Pluchino n. 16 presso Email_1 lo studio dell'avv. Ilenia Moltisanti;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IVA: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Comiso, Via Cadorna n. 2, con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Giorgio Iapichella, (C.F.:
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._3 Email_2
Comiso (RG), via Arch. Mancini n. 28 presso lo studio dell'avv. Giorgio Iapichella;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore opponente: “[p]iaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, per le causali esposte in narratVA o per quelle altre che appariranno secondo giustizia, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passVA del sig, ; Parte_1 nel merito e in ogni caso annullare e comunque e con qualsiasi altra formula porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dire e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla
[...]
o, in via gradata, ridurre l'importo a quello che risulterà dovuto a Controparte_1
pagina 1 di 10 seguito del giudizio. Con condanna di controparte alla refusione delle spese del presente giudizio, come da allegata nota spese.”
Convenuta opposta: “[p]iaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 667/19 del Tribunale di Ragusa, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da controparte in quanto la stessa, per le ragioni di cui in narratVA, risulta essere del tutto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 667/2019 pronunciato nei suoi confronti dal tribunale di Ragusa il 27/03/2019 nell'ambito del procedimento r.g. 1348/2019, notificato a mezzo p.e.c. il 14/05/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare -in favore della ditta la somma di Controparte_1 euro 18.229,29 oltre interessi e spese legali in forza della fattura n. 204 del 4/8/2016.
Allegava, a tal fine:
- l'inesistenza della avanzata pretesa creditoria, non avendo egli mai commissionato né ricevuto le forniture sottese al monitorio impugnato;
- la discrasia fra gli importi indicati nell'azionata fattura (euro 18.229,29) con quelli relativi alla fattura allagata alla costituzione in mora e diffida ad adempiere che, pur recando medesimo numero progressivo e data di emissione, tuttavia, presentava un importo complessivo inferiore corrispondente alla esatta metà
(euro 9.114,64);
- la carenza dei presupposti di cui al combinato disposto dell'art. 2214 e ss. c.c. e l'art. 634 comma 2
c.p.c. attesa la mancata attestazione di conformità rilasciata dal notaio relatVAmente alla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituVA la ditta chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, di autorizzare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al rimborso delle spese di lite.
A tal fine deduceva l'esistenza del credito e dei presupposti di legge, allegando in atti n. otto buoni di consegna facenti riferimento all'opponente, quale prova dell'effettVA e realizzata consegna delle commissionate forniture. pagina 2 di 10 Concludeva, dunque, come sopra esposto.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, anche in considerazione della tardività della costituzione della convenuta – attrice in senso sostanziale – avvenuta il 14/11/2019, a fronte della prima udienza di comparizione fissata per il
15/11/2019, concedeva alle parti i chiesti termini 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente , insistendo nella non debenza delle Pt_1 somme portate dalla fattura sottesa al decreto ingiuntivo azionato, oltre a contestare la consegna delle predette forniture – rappresentando non esser stato chiarito il luogo in cui le stesse sarebbero state effettuate – rilevava altresì la mancanza di sottoscrizione da parte di esso relatVAmente agli allegati buoni di consegna essendovi, al contrario, un chiaro riferimento alla “imp. Edilalmer” cui andavano eventualmente imputate le obbligazioni nascenti dal realizzato contratto di fornitura.
L'opponente rilevava altresì: a) che la “Edilalmer” era una impresa avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare composto da vari alloggi, sito in Ragusa, via P. Martinelli di cui era stato socio il di lui padre tale b) che la citata aveva appaltato Persona_1 Controparte_2
l'esecuzione dei predetti lavori al (p.VA ), il quale, a sua volta, li aveva Controparte_3 P.IVA_2 subappaltati alla società M47 s.r.l. s.r. (p.VA ); c) che la M47 s.r.l., a sua volta, aveva P.IVA_3 affidato l'esecuzione ad un'ATI costituita dalle imprese e Controparte_4 [...]
d) che nello svolgimento dei suddetti lavori la aveva comunicato ai soci un CP_5 Controparte_2 elenco di esercizi commerciali individuati dalla M47 s.r.l. presso i quali si sarebbero potuti acquistare i prodotti di capitolato (tra i quali i pavimenti, rivestimenti e sanitari) fra i quali risultava anche la società odierna opposta, e) che, conseguentemente, i negozi di forniture “convenzionati” avrebbero dovuto richiedere i relativi corrispettivi esclusVAmente dalla società M47 s.r.l., in forza del contratto di fornitura sottoscritto con le stesse;
f) che nella vicenda in esame, poteva altresì essersi ingenerata confusione, anche in relazione al fatto che risultava essere socio della medesima cooperatVA anche il sig. Per_2
(cugino dell'odierno opponente), ben potendo la relatVA fornitura essere stata realizzata in favore
[...] dello stesso.
Esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante della all'udienza del Controparte_1
22/05/2023 venVAno escussi i testi ammessi e, in aggiunta ed essi, anche il sig. (ex Controparte_6 presidente della Edilalmer), il quale, sebbene non indicato nei termini di rito, venVA in ogni caso escusso perché verosimilmente a conoscenza dei fatti di causa, salvo ogni vaglio relativo all'eccezione proposta circa il suo mancato inserimento in lista testi.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, la stessa venVA dapprima rinviata per precisazione delle conclusioni e poi ulteriormente rinviata alla data del 15/4/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pagina 3 di 10 da svolgersi mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale, viste le conclusioni precisate e le considerazioni svolte nei rispettivi atti di trattazione, venVA pronunciata la seguente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziatVA processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestVA
e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnatVA nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettVAmente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della pagina 4 di 10 sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In particolare, in materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare
l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntVA, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v.
Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU
n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art.
2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr. Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la pagina 5 di 10 descrizione legislatVA della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla si configura come azione contrattuale Controparte_7 finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento avente quale causa petendi la fornitura di materiale edile quali pavimenti, piastrelle e sanitari necessari per il completamento di diversi alloggi siti in Ragusa nella via Martinelli.
In via pregiudiziale di rito, deve in primo luogo ritenersi che l'eccezione di difetto di legittimazione passVA dedotta da parte opponente, volta a far dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento monitorio, è infondata.
Come noto, in generale, la legittimazione attVA “spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. […] Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passVA dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettVA passVA dedotta in giudizio)” (Cass., s.u., 2951/2016). Nel caso di specie, vi è coincidenza, a livello di allegazioni, tra coloro che sono indicati creditori e obbligati rispetto all'obbligazione dedotta e, rispettVAmente, il ricorrente in fase monitoria e il resistente/opponente allo stesso.
Nel merito, occorre quindi prendere le mosse dalla fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, come derVAnte – pacificamente – dal contratto di fornitura sotteso alla fattura n. 204 del 4/8/2016.
Parte opponente, in tal senso, afferma che il predetto rapporto contrattuale deve considerarsi nullo e/o annullabile, non potendo produrre effetti nei confronti di esso, essendo quest'ultimo rimasto del tutto estraneo ai fatti di causa e non avendo commissionato alcuna fornitura alla ditta Chiarandà Ceramiche.
Secondo , il rapporto contrattuale, al più, potrebbe essere sorto, con la sola società M47 s.r.l., Pt_1 società subappaltante del , che a sua volta avrebbe ricevuto in appalto dalla cooperatVA Edilalmer CP_3 la realizzazione di n. 20 alloggi in Ragusa e che, in virtù di rapporti interni fra esse società e cooperative, aveva provveduto all'approvvigionamento delle forniture dalla ditta ottenendo così il CP_1 materiale di capitolato necessario al completamento delle dimore.
Nel caso di specie, alla luce del risultato probatorio delle prove precostituite e costituende, sussistono i presupposti per l'applicazione del generale principio, oggettivo (e non correlato alle mere intenzioni soggettive dei contraenti) di affidamento e di apparenza del diritto, a tutela delle ragioni creditorie della
. Controparte_7
pagina 6 di 10 In primo luogo, i dipendenti dell'opposta, e , escussi come testi, hanno Testimone_1 Testimone_2 entrambi testimoniati di essersi interfacciati personalmente con , il quale sembrerebbe Parte_1 essersi recato più volte presso lo store della per scegliere i materiali di cui necessitava, CP_1 circostanza tra l'altro confermata anche dal teste di controparte, senza che a questi ultimi Persona_2 sia mai stato dichiarato che il medesimo ordinava merci per conto di terzi.
In secondo luogo, i buoni di consegna redatti personalmente dal dipendente della Tes_2 CP_1 inoltre, contengono specifico riferimento al cantiere e al nome del committente personale dei materiali, ossia quello di , che dopo l'effettuazione dell'ordine ha dato indicazione di consegnare la Parte_1 predetta merce in zona Selvaggia presso il cantiere della Edilalmer sito in Ragusa.
In terzo luogo, la contraddittoria tesi difensVA dell'opponente, che in primo luogo contesta de plano le forniture, salvo poi ritenerle commissionate da altri soggetti e, in un altro momento, lamenta la discrasia tra i quantitativi tra due copie della medesima fattura 204/2016, una delle quali peraltro prodotta in giudizio dallo stesso e avente lui come destinatario passivo, corrobora la fondatezza della Parte_1 domanda dell'opposta, come anche testimoniato dai testi escussi: nonostante la ricezione della fattura, ancorché con quantitativi inferiori, nessuna contestazione stragiudiziale da parte di , né Parte_1 alcuna comunicazione della cooperatVA o della M47, appare effettuata all'opposta (sull'efficacia di tale contegno, ai fini quantomeno indiziari, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 25-01-2024, n. 2442; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestVA contestazione, Cass. civ., sez. II, sent., 11-05-2007, n. 10860;
Cass. civ., sez. II, ord., 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ., sez. II, ord., 16-03-2023, n. 7593; Cass. civ., sez.
VI - 2, ord., 29-01-2019, n. 2490).
In quarto luogo, si evidenzia che i rapporti interni al cantiere (committente, appaltatore, sub appaltatore) non sono opponibili ai terzi, in mancanza della spendita del nome o, comunque, senza la prova della relatVA conoscenza;
si evidenzia, inoltre, che non risultava essere né socio della Parte_1 cooperatVA Edilalmer né tantomeno legale rappresentante o dipendente della M47, sicché, anche seguendo la ricostruzione in diritto dell'opponente, non sussiste alcun titolo e potere per recarsi personalmente presso la ditta opposta per ordinare merci in nome di altre società, e non invece in proprio.
In quinto luogo, non vi è prova che la ditta fosse stata informata in ordine ai rapporti fra CP_1
l'opponente e la cooperatVA, né alcuna comunicazione preventVA all'opposta risulta esser stata effettuata dalla cooperatVA o dalla M47.
In sesto luogo, anche l'ex legale rappresentante dell'asserito appaltatore ( ), a domanda del CP_6 giudice, non stato in grado di chiarire chi fece la commissione, tant'è che confonde la cooperatVA dallo stesso rappresentata e la società subappaltatrice “(CAEC (o dalla M27)”, a confutazione di una situazione di chiara rappresentazione di una spendita dell'altrui nome da parte di . Parte_1
pagina 7 di 10 In settimo luogo, ha dichiarato in giudizio di esser sicuro che fosse stata la M47 ad Testimone_3 effettuare la “commissione” non perché avesse assistito alla stessa o, in ogni caso, ne avesse avuto percezione diretta o indiretta, bensì “perché così era previsto nel contratto”, considerazione tuttavia, per le motVAzioni già esplicate reltive ai rapporti interni al cantiere, del tutto irrilevante nei confronti dei terzi.
In ottavo luogo, appare peraltro inattendibile, dal punto di vista soggettivo, la testimonianza del cugino dell'opponente, dato il legame familiare, oltre che dal punto di vista oggettivo, sia perché contrastante con tutte le altre acquisizioni processuali, come già riepilogate, sia poiché non si comprende, se fosse stato veramente presente il socio , padre dell'opponente, nel giorno dell'ordinativo, Persona_1 come dallo stesso dichiarato, l'opposta abbia emesso la fattura nei confronti del figlio, che non era nemmeno titolare dell'immobile costruendo.
Deve, dunque, ritendersi che l'opposta abbia contrattato con con il ragionevole Parte_1 affidamento che questi agisse in proprio e per un interesse proprio e, pertanto, deve ritenersi a ragione sussistente l'obbligazione contrattuale da questi assunta anche se, successVAmente, questo riferisca essere estraneo ai fatti sì da essere ricollegati ad altra società.
Deve, concludersi, di conseguenza, che sia stato l'effettivo committente delle predette Parte_1 forniture non potendo accogliersi la tesi patrocinata da quest'ultimo secondo la quale la commissione, al più, sarebbe stata fatta dalla sub appaltatrice M47 s.r.l. o, in ogni caso, in nome e per conto di quest'ultima (alla luce dei rapporti interni al cantiere), sussistendo altresì l'affidamento incolpevole dell'opposta che difficilmente poteva conoscere i rapporti interni al cantiere esistenti fra committente, appaltatore e sub appaltatore, i quali tra l'altro, in mancanza della spendita del nome o, comunque, senza la prova della relatVA conoscenza, non sono opponibili ai terzi.
Deve, pertanto, ritenersi che resti l'unico obbligato nei confronti della ditta e Parte_1 CP_1 ciò per l'intero importo di cui all'azionato decreto ingiuntivo.
Accertata la titolarità passVA dell'obbligazione ed individuata la fonte negoziale del rapporto, indiscutibilmente riconducibile alla categoria generale del contratto di fornitura, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria.
In merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV, L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c. I, disp. Trans.), fra cui è il presente, che “…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi pagina 8 di 10 della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez.
III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
Tra i fatti non specificatamente contestati vi è certamente la consegna dei materiali di cui alla fattura per cui vi è causa in ordine alla quale l'opponente non ha “specificamente” contestato le stesse o formulato prove contraria in tal senso.
Come già anticipato, le difese di , in merito alla consegna dei beni, appaiono, già a livello Parte_1 assertivo, contraddittorie e, pertanto, non specifiche, a mente dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre, sia i buoni di consegna prodotti in atti, sia le dichiarazioni dei testi escussi, compresi indicati da parte opponente (i sigg. , e , direttamente ed Controparte_6 Testimone_3 Persona_2 indirettamente, hanno confermato la circostanza secondo la quale tali materiali sono stati impiegati per il completamento di n. 20 alloggi nel cantiere sito in Ragusa in Via Martinelli e, pertanto, consegnati, come richiesto dallo stesso , già accertato quale oggettVAmente apparente committente di Parte_1 quello specifico ordinativo.
Segnatamente, ha riferito testualmente che: “la merce di cui ai buoni che mi vengono Controparte_6 esibiti è stata consegnata nel cantiere di via Martinelli” (riferendosi alla fattura azionata in giudizio, non la copia, con minori quantitativi, prodotta in giudizio da ). Parte_1
Ed ancora ha così riferito: “i mattoni indicati nella fattura sono del modello che avevamo Persona_2 scelto, i quantitativi non sono in grado di confermarli”.
Risultando, pertanto, pacifica la consegna da parte della di delle Controparte_1 Controparte_1 forniture per cui vi è causa e ritenendosi pienamente raggiunta la prova sia in ordine alla consegna che alla ricezione delle forniture ad esso collegate, deve conseguentemente ritenersi sussistente il credito sotteso al monitorio impugnato.
L'opposizione deve, pertanto, esser rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così pagina 9 di 10 provvede:
• rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara definitVAmente esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 667/2019, tribunale di Ragusa, r.g. 1348/2019;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 15/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15/4/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2210/2019 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, nella Parte_1 C.F._1 via F. De Andrè n. 24, con il patrocinio dell'avv. Ilenia Moltisanti, (pec: C.F._2
con elezione di domicilio in Ragusa, via Pluchino n. 16 presso Email_1 lo studio dell'avv. Ilenia Moltisanti;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IVA: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Comiso, Via Cadorna n. 2, con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Giorgio Iapichella, (C.F.:
), (pec: con elezione di domicilio in C.F._3 Email_2
Comiso (RG), via Arch. Mancini n. 28 presso lo studio dell'avv. Giorgio Iapichella;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore opponente: “[p]iaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, per le causali esposte in narratVA o per quelle altre che appariranno secondo giustizia, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione passVA del sig, ; Parte_1 nel merito e in ogni caso annullare e comunque e con qualsiasi altra formula porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dire e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla
[...]
o, in via gradata, ridurre l'importo a quello che risulterà dovuto a Controparte_1
pagina 1 di 10 seguito del giudizio. Con condanna di controparte alla refusione delle spese del presente giudizio, come da allegata nota spese.”
Convenuta opposta: “[p]iaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 667/19 del Tribunale di Ragusa, ex art. 648 c.p.c.; nel merito, rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da controparte in quanto la stessa, per le ragioni di cui in narratVA, risulta essere del tutto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, oltre che non provata, e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 667/2019 pronunciato nei suoi confronti dal tribunale di Ragusa il 27/03/2019 nell'ambito del procedimento r.g. 1348/2019, notificato a mezzo p.e.c. il 14/05/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare -in favore della ditta la somma di Controparte_1 euro 18.229,29 oltre interessi e spese legali in forza della fattura n. 204 del 4/8/2016.
Allegava, a tal fine:
- l'inesistenza della avanzata pretesa creditoria, non avendo egli mai commissionato né ricevuto le forniture sottese al monitorio impugnato;
- la discrasia fra gli importi indicati nell'azionata fattura (euro 18.229,29) con quelli relativi alla fattura allagata alla costituzione in mora e diffida ad adempiere che, pur recando medesimo numero progressivo e data di emissione, tuttavia, presentava un importo complessivo inferiore corrispondente alla esatta metà
(euro 9.114,64);
- la carenza dei presupposti di cui al combinato disposto dell'art. 2214 e ss. c.c. e l'art. 634 comma 2
c.p.c. attesa la mancata attestazione di conformità rilasciata dal notaio relatVAmente alla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta si costituVA la ditta chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, di autorizzare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre al rimborso delle spese di lite.
A tal fine deduceva l'esistenza del credito e dei presupposti di legge, allegando in atti n. otto buoni di consegna facenti riferimento all'opponente, quale prova dell'effettVA e realizzata consegna delle commissionate forniture. pagina 2 di 10 Concludeva, dunque, come sopra esposto.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, anche in considerazione della tardività della costituzione della convenuta – attrice in senso sostanziale – avvenuta il 14/11/2019, a fronte della prima udienza di comparizione fissata per il
15/11/2019, concedeva alle parti i chiesti termini 183, co. 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente , insistendo nella non debenza delle Pt_1 somme portate dalla fattura sottesa al decreto ingiuntivo azionato, oltre a contestare la consegna delle predette forniture – rappresentando non esser stato chiarito il luogo in cui le stesse sarebbero state effettuate – rilevava altresì la mancanza di sottoscrizione da parte di esso relatVAmente agli allegati buoni di consegna essendovi, al contrario, un chiaro riferimento alla “imp. Edilalmer” cui andavano eventualmente imputate le obbligazioni nascenti dal realizzato contratto di fornitura.
L'opponente rilevava altresì: a) che la “Edilalmer” era una impresa avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare composto da vari alloggi, sito in Ragusa, via P. Martinelli di cui era stato socio il di lui padre tale b) che la citata aveva appaltato Persona_1 Controparte_2
l'esecuzione dei predetti lavori al (p.VA ), il quale, a sua volta, li aveva Controparte_3 P.IVA_2 subappaltati alla società M47 s.r.l. s.r. (p.VA ); c) che la M47 s.r.l., a sua volta, aveva P.IVA_3 affidato l'esecuzione ad un'ATI costituita dalle imprese e Controparte_4 [...]
d) che nello svolgimento dei suddetti lavori la aveva comunicato ai soci un CP_5 Controparte_2 elenco di esercizi commerciali individuati dalla M47 s.r.l. presso i quali si sarebbero potuti acquistare i prodotti di capitolato (tra i quali i pavimenti, rivestimenti e sanitari) fra i quali risultava anche la società odierna opposta, e) che, conseguentemente, i negozi di forniture “convenzionati” avrebbero dovuto richiedere i relativi corrispettivi esclusVAmente dalla società M47 s.r.l., in forza del contratto di fornitura sottoscritto con le stesse;
f) che nella vicenda in esame, poteva altresì essersi ingenerata confusione, anche in relazione al fatto che risultava essere socio della medesima cooperatVA anche il sig. Per_2
(cugino dell'odierno opponente), ben potendo la relatVA fornitura essere stata realizzata in favore
[...] dello stesso.
Esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante della all'udienza del Controparte_1
22/05/2023 venVAno escussi i testi ammessi e, in aggiunta ed essi, anche il sig. (ex Controparte_6 presidente della Edilalmer), il quale, sebbene non indicato nei termini di rito, venVA in ogni caso escusso perché verosimilmente a conoscenza dei fatti di causa, salvo ogni vaglio relativo all'eccezione proposta circa il suo mancato inserimento in lista testi.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, la stessa venVA dapprima rinviata per precisazione delle conclusioni e poi ulteriormente rinviata alla data del 15/4/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pagina 3 di 10 da svolgersi mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale, viste le conclusioni precisate e le considerazioni svolte nei rispettivi atti di trattazione, venVA pronunciata la seguente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata, per i motivi di seguito indicati, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziatVA processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestVA
e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnatVA nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettVAmente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della pagina 4 di 10 sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
In particolare, in materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare
l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntVA, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v.
Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU
n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art.
2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr. Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la pagina 5 di 10 descrizione legislatVA della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla si configura come azione contrattuale Controparte_7 finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni di pagamento avente quale causa petendi la fornitura di materiale edile quali pavimenti, piastrelle e sanitari necessari per il completamento di diversi alloggi siti in Ragusa nella via Martinelli.
In via pregiudiziale di rito, deve in primo luogo ritenersi che l'eccezione di difetto di legittimazione passVA dedotta da parte opponente, volta a far dichiarare la nullità e/o annullabilità del provvedimento monitorio, è infondata.
Come noto, in generale, la legittimazione attVA “spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. […] Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passVA dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettVA passVA dedotta in giudizio)” (Cass., s.u., 2951/2016). Nel caso di specie, vi è coincidenza, a livello di allegazioni, tra coloro che sono indicati creditori e obbligati rispetto all'obbligazione dedotta e, rispettVAmente, il ricorrente in fase monitoria e il resistente/opponente allo stesso.
Nel merito, occorre quindi prendere le mosse dalla fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, come derVAnte – pacificamente – dal contratto di fornitura sotteso alla fattura n. 204 del 4/8/2016.
Parte opponente, in tal senso, afferma che il predetto rapporto contrattuale deve considerarsi nullo e/o annullabile, non potendo produrre effetti nei confronti di esso, essendo quest'ultimo rimasto del tutto estraneo ai fatti di causa e non avendo commissionato alcuna fornitura alla ditta Chiarandà Ceramiche.
Secondo , il rapporto contrattuale, al più, potrebbe essere sorto, con la sola società M47 s.r.l., Pt_1 società subappaltante del , che a sua volta avrebbe ricevuto in appalto dalla cooperatVA Edilalmer CP_3 la realizzazione di n. 20 alloggi in Ragusa e che, in virtù di rapporti interni fra esse società e cooperative, aveva provveduto all'approvvigionamento delle forniture dalla ditta ottenendo così il CP_1 materiale di capitolato necessario al completamento delle dimore.
Nel caso di specie, alla luce del risultato probatorio delle prove precostituite e costituende, sussistono i presupposti per l'applicazione del generale principio, oggettivo (e non correlato alle mere intenzioni soggettive dei contraenti) di affidamento e di apparenza del diritto, a tutela delle ragioni creditorie della
. Controparte_7
pagina 6 di 10 In primo luogo, i dipendenti dell'opposta, e , escussi come testi, hanno Testimone_1 Testimone_2 entrambi testimoniati di essersi interfacciati personalmente con , il quale sembrerebbe Parte_1 essersi recato più volte presso lo store della per scegliere i materiali di cui necessitava, CP_1 circostanza tra l'altro confermata anche dal teste di controparte, senza che a questi ultimi Persona_2 sia mai stato dichiarato che il medesimo ordinava merci per conto di terzi.
In secondo luogo, i buoni di consegna redatti personalmente dal dipendente della Tes_2 CP_1 inoltre, contengono specifico riferimento al cantiere e al nome del committente personale dei materiali, ossia quello di , che dopo l'effettuazione dell'ordine ha dato indicazione di consegnare la Parte_1 predetta merce in zona Selvaggia presso il cantiere della Edilalmer sito in Ragusa.
In terzo luogo, la contraddittoria tesi difensVA dell'opponente, che in primo luogo contesta de plano le forniture, salvo poi ritenerle commissionate da altri soggetti e, in un altro momento, lamenta la discrasia tra i quantitativi tra due copie della medesima fattura 204/2016, una delle quali peraltro prodotta in giudizio dallo stesso e avente lui come destinatario passivo, corrobora la fondatezza della Parte_1 domanda dell'opposta, come anche testimoniato dai testi escussi: nonostante la ricezione della fattura, ancorché con quantitativi inferiori, nessuna contestazione stragiudiziale da parte di , né Parte_1 alcuna comunicazione della cooperatVA o della M47, appare effettuata all'opposta (sull'efficacia di tale contegno, ai fini quantomeno indiziari, cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 25-01-2024, n. 2442; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestVA contestazione, Cass. civ., sez. II, sent., 11-05-2007, n. 10860;
Cass. civ., sez. II, ord., 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ., sez. II, ord., 16-03-2023, n. 7593; Cass. civ., sez.
VI - 2, ord., 29-01-2019, n. 2490).
In quarto luogo, si evidenzia che i rapporti interni al cantiere (committente, appaltatore, sub appaltatore) non sono opponibili ai terzi, in mancanza della spendita del nome o, comunque, senza la prova della relatVA conoscenza;
si evidenzia, inoltre, che non risultava essere né socio della Parte_1 cooperatVA Edilalmer né tantomeno legale rappresentante o dipendente della M47, sicché, anche seguendo la ricostruzione in diritto dell'opponente, non sussiste alcun titolo e potere per recarsi personalmente presso la ditta opposta per ordinare merci in nome di altre società, e non invece in proprio.
In quinto luogo, non vi è prova che la ditta fosse stata informata in ordine ai rapporti fra CP_1
l'opponente e la cooperatVA, né alcuna comunicazione preventVA all'opposta risulta esser stata effettuata dalla cooperatVA o dalla M47.
In sesto luogo, anche l'ex legale rappresentante dell'asserito appaltatore ( ), a domanda del CP_6 giudice, non stato in grado di chiarire chi fece la commissione, tant'è che confonde la cooperatVA dallo stesso rappresentata e la società subappaltatrice “(CAEC (o dalla M27)”, a confutazione di una situazione di chiara rappresentazione di una spendita dell'altrui nome da parte di . Parte_1
pagina 7 di 10 In settimo luogo, ha dichiarato in giudizio di esser sicuro che fosse stata la M47 ad Testimone_3 effettuare la “commissione” non perché avesse assistito alla stessa o, in ogni caso, ne avesse avuto percezione diretta o indiretta, bensì “perché così era previsto nel contratto”, considerazione tuttavia, per le motVAzioni già esplicate reltive ai rapporti interni al cantiere, del tutto irrilevante nei confronti dei terzi.
In ottavo luogo, appare peraltro inattendibile, dal punto di vista soggettivo, la testimonianza del cugino dell'opponente, dato il legame familiare, oltre che dal punto di vista oggettivo, sia perché contrastante con tutte le altre acquisizioni processuali, come già riepilogate, sia poiché non si comprende, se fosse stato veramente presente il socio , padre dell'opponente, nel giorno dell'ordinativo, Persona_1 come dallo stesso dichiarato, l'opposta abbia emesso la fattura nei confronti del figlio, che non era nemmeno titolare dell'immobile costruendo.
Deve, dunque, ritendersi che l'opposta abbia contrattato con con il ragionevole Parte_1 affidamento che questi agisse in proprio e per un interesse proprio e, pertanto, deve ritenersi a ragione sussistente l'obbligazione contrattuale da questi assunta anche se, successVAmente, questo riferisca essere estraneo ai fatti sì da essere ricollegati ad altra società.
Deve, concludersi, di conseguenza, che sia stato l'effettivo committente delle predette Parte_1 forniture non potendo accogliersi la tesi patrocinata da quest'ultimo secondo la quale la commissione, al più, sarebbe stata fatta dalla sub appaltatrice M47 s.r.l. o, in ogni caso, in nome e per conto di quest'ultima (alla luce dei rapporti interni al cantiere), sussistendo altresì l'affidamento incolpevole dell'opposta che difficilmente poteva conoscere i rapporti interni al cantiere esistenti fra committente, appaltatore e sub appaltatore, i quali tra l'altro, in mancanza della spendita del nome o, comunque, senza la prova della relatVA conoscenza, non sono opponibili ai terzi.
Deve, pertanto, ritenersi che resti l'unico obbligato nei confronti della ditta e Parte_1 CP_1 ciò per l'intero importo di cui all'azionato decreto ingiuntivo.
Accertata la titolarità passVA dell'obbligazione ed individuata la fonte negoziale del rapporto, indiscutibilmente riconducibile alla categoria generale del contratto di fornitura, occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria.
In merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV, L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c. I, disp. Trans.), fra cui è il presente, che “…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi pagina 8 di 10 della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez.
III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
Tra i fatti non specificatamente contestati vi è certamente la consegna dei materiali di cui alla fattura per cui vi è causa in ordine alla quale l'opponente non ha “specificamente” contestato le stesse o formulato prove contraria in tal senso.
Come già anticipato, le difese di , in merito alla consegna dei beni, appaiono, già a livello Parte_1 assertivo, contraddittorie e, pertanto, non specifiche, a mente dell'art. 115 c.p.c.
Inoltre, sia i buoni di consegna prodotti in atti, sia le dichiarazioni dei testi escussi, compresi indicati da parte opponente (i sigg. , e , direttamente ed Controparte_6 Testimone_3 Persona_2 indirettamente, hanno confermato la circostanza secondo la quale tali materiali sono stati impiegati per il completamento di n. 20 alloggi nel cantiere sito in Ragusa in Via Martinelli e, pertanto, consegnati, come richiesto dallo stesso , già accertato quale oggettVAmente apparente committente di Parte_1 quello specifico ordinativo.
Segnatamente, ha riferito testualmente che: “la merce di cui ai buoni che mi vengono Controparte_6 esibiti è stata consegnata nel cantiere di via Martinelli” (riferendosi alla fattura azionata in giudizio, non la copia, con minori quantitativi, prodotta in giudizio da ). Parte_1
Ed ancora ha così riferito: “i mattoni indicati nella fattura sono del modello che avevamo Persona_2 scelto, i quantitativi non sono in grado di confermarli”.
Risultando, pertanto, pacifica la consegna da parte della di delle Controparte_1 Controparte_1 forniture per cui vi è causa e ritenendosi pienamente raggiunta la prova sia in ordine alla consegna che alla ricezione delle forniture ad esso collegate, deve conseguentemente ritenersi sussistente il credito sotteso al monitorio impugnato.
L'opposizione deve, pertanto, esser rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così pagina 9 di 10 provvede:
• rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, dichiara definitVAmente esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 667/2019, tribunale di Ragusa, r.g. 1348/2019;
• condanna, altresì, a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 15/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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