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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 174/2021 R.G. emessa dal Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 25.1.2021, iscritto al n. 3421/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede legale in , Via Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Italiana n. 28, in persona del Direttore generale, dr. , rappresentata e difesa, in virtù Parte_2 di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Michele Pascarella (c.f. ), CodiceFiscale_1 per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te, dott. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f. ) e Vincenzo Mirra CodiceFiscale_2
(c.f. , per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la cancelleria CodiceFiscale_3 della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 22.7.2021, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_3
sentenza n. 174/2021 del 25.1.2021, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 3075/2017, emesso in favore dello
[...] per l'importo di 147.476,36 € oltre interessi, a titolo di residuo Controparte_1
corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei primi due trimestri (da gennaio a giugno) dell'anno 2017.
Il Tribunale, respinta l'eccezione dell'opponente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e rilevato come l'opposizione vertesse unicamente sull'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca e conseguente applicazione della regressione tariffaria, aveva infatti affermato che il
Parte contratto sottoscritto dalle parti prevedeva (artt. 5 e 5 bis) che l' provvedesse alla comunicazione mensile delle date di presunto raggiungimento dei limiti di spesa, ad esse correlando l'applicazione della regressione tariffaria;
che le comunicazioni erano state effettuate il 13.3.2017, il 29.3.2017 ed il 26.4.2017 e dunque non mensilmente ed erano successive alle date presumibili di esaurimento del
Parte budget, in violazione del principio di buona fede e correttezza;
che tale modus operandi dell' non consentiva al privato di porre in essere una corretta ed equilibrata attività gestionale;
che pertanto non poteva ritenersi essere stata correttamente applicata la regressione tariffaria con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo. Parte Con il primo motivo di appello, l' riproponeva l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' in ordine alla Pt_3
applicazione o meno della regressione tariffaria ed essendo quindi messa in discussione la validità ed efficacia di provvedimenti amministrativi.
Come secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un suo inadempimento contrattuale, per mancato tempestivo invio delle comunicazioni relative alle date presunte di superamento dei tetti di spesa, pur avendo invece ritenuto provato ed incontestato che il superamento del tetto di spesa si era verificato, con ciò attribuendo maggior rilievo alla mancata comunicazione anziché all'ineludibile obbligo di contenimento della spesa. Evidenziava in particolare di avere prodotto ampia documentazione (contratto, determine di liquidazione saldi trimestrali e consuntivo 2017, invio monitoraggi, avvisi della data di superamento dei tetti di spesa e richieste di note debito) a riprova della violazione dei tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi e quindi che non erano remunerabili le prestazioni rese oltre i tetti di spesa, di cui il Pt_4
era stato portato a conoscenza.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte alla restituzione di tutte le somme eventualmente incassate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata, evidenziando essere la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali della P.A.; essere infondato nel merito Parte l'appello, poiché non era stata data prova da parte dell' dell'intervenuto superamento del tetto di Parte spesa, mancando anche una deliberazione del Direttore generale dell' di approvazione del consuntivo relativo all'anno 2017, in mancanza della quale gli importi unilateralmente trattenuti Parte dall' dovevano ritenersi non definitivi nel loro ammontare.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Alla udienza collegiale del 5.2.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere respinto il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla
Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono condivisibili in relazione alla necessità che, in assenza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le Pt_3
remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura). Solo in questo senso è pertanto rilevante accertare l'avvenuto o meno invio Parte delle comunicazioni periodiche cui l' si era contrattualmente impegnata, non certo per affermare Parte che, in mancanza delle stesse, l' era tenuta in ogni caso al pagamento delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato, dando così prevalenza all'accordo contrattuale.
Come infatti affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le
Parte deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto prive di rilievo tutte quelle censure relative ad es. alla tardiva sottoscrizione Parte dei contratti, come anche quelle relative alle tardive informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Parimenti appare inammissibile in questa sede ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018).
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria (nel caso in cui, come nella fattispecie, le comunicazioni delle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa erano successive alle
Parte date di esaurimento dei budget), il cui onere probatorio è da ritenersi a carico dell' opponente. Parte Ritiene la Corte che nella fattispecie l' abbia fornito prova documentale del superamento del tetto di spesa e della applicazione della regressione tariffaria, con la produzione della determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23.10.2017, pubblicata sull'albo pretorio e non impugnata, con cui, in riferimento al primo trimestre 2017, è stato rilevato l'avvenuto superamento del tetto di spesa ed applicata la regressione tariffaria nella misura del 27%; con la produzione della determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5.12.2017, con cui, in riferimento al secondo trimestre
2017, è stato parimenti rilevato il superamento del tetto di spesa trimestrale ed applicata la regressione tariffaria dello 0,11%; con la produzione della nota, inviata a mezzo p.e.c. al centro sanitario in data
5.6.2018, con cui è stato comunicato che con determina dirigenziale n. 4063 del 29.5.2018 era stato definito il consuntivo per l'anno 2017, confermato il superamento dei tetti di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria e richiesta al centro sanitario l'emissione di note di credito. Trattasi di documentazione il cui contenuto non è stato contestato dal centro sanitario che, in comparsa di costituzione in primo grado, ha in effetti fondato le sue difese sull'inadempimento contrattuale della Parte derivante dalla tardiva comunicazione delle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa, non contestando essere queste avvenute, e sul procedimento di applicazione della regressione tariffaria, non sindacabile, come detto, dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018, secondo cui “il giudice ordinario non può essere adito con una domanda che postuli la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi previo annullamento dell'eventuale deliberazione autoritativa della
p.a. che abbia inciso in qualche modo sulla loro relativa debenza”).
Nemmeno, infine, può ritenersi che le prestazioni rese extra budget possano essere remunerate
Parte con i risparmi eventualmente conseguiti dall' in seguito a riduzioni di spese riscontrate negli altri trimestri, dovendo sul punto la prova essere resa dal centro sanitario (cfr. Cass. n. 25514/2024, secondo cui “questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884)”.
L'appello deve pertanto essere accolto e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n. 3075/2017 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado è generica e in quanto tale inammissibile, nemmeno essendo stato dedotto -oltre che provato- l'intervenuto pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 174/2021, Parte_1
in contraddittorio con lo così provvede: Controparte_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 3075/2017 del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
2) Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 804,00 € per spese e 5.000,00 € per compensi, oltre
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dei procuratori, in ragione di metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, 19.3.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo