TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2697 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2697/2022 avente ad oggetto: dichiarazione di interdizione
TRA
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE VITERBO RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], con Controparte_1
l'amministratore di sostegno Sig.ra nata a [...]() il 15.11.1964 con Controparte_2
l'Avv. Samantha Ciribuco, come da procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.11.2022 il PM presso il Tribunale Viterbo ha chiesto dichiararsi la interdizione nei confronti del Sig. . Tanto alla luce della Controparte_1 segnalazione, datata 11.11.2022, del Giudice Tutelare di questo Tribunale che recepiva una nota trasmessa dall'allora amministratore di sostegno dell'interdicendo - all'epoca la Sig.ra poi sostituita con l'attuale amministratore Sig.ra Controparte_3 CP_2
- la quale rappresentava le seguenti circostanze: a) che l'interdicendo aveva
[...] manifestato un assoluto disinteresse verso di sé avendo, infatti, compiuto una serie di atti lesionistici su di lui;
b) che l in quel periodo era ricoverato presso l'Ospedale di CP_1
Roma S. Andra, reparto psichiatrico, in ragione dell'assunzione da parte dello stesso di sostanze psicotrope (in particolare cocaina e crach) tenendo, a causa di ciò, comportamenti violenti verso le persone e manifestando, inoltre, condotte illecite attraverso furti che in genere consumava in esercizi commerciali. In ragione di tanto e dell'impossibilità per le condotte Contr dell'amministrato, l'allora sorella della parte, chiedeva di essere sostituita con la madre, Sig.ra che si dichiarava disposta ad accettare l'incarico; c) che appariva Controparte_2 necessario, scriveva inoltre il Giudice Tutelare valutare “la possibilità di procedere ad un ricovero dell' in adeguata struttura sanitaria atteso che lo stesso risultava pericoloso CP_1 sia per l'incolumità propria. Sia per quella di soggetti terzi”. Nel corso del processo, con atto del 30.03.2023, dopo la costituzione dell'Amministratore di sostegno che richiedeva il rigetto del ricorso e l'adozione di misure contenitive per l'Espinoza1
e dopo l'esame dell'interdicendo, alla luce della documentazione poi acquisita, la causa all'udienza del 13.2.2025 veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda non è fondata. Giova premettere che, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, l'istituto dell'interdizione, in ragione della sua mancanza di flessibilità, appare, una figura residuale da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione e che, invero, la diversa figura dell'amministrazione di sostegno appare uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell'individuo che da esso deriva (cfr. C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato. Inoltre, nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento, il criterio selettivo non deve essere quello del “grado di infermità o di impossibilità di attenere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto” (cfr. Cass. n. 17421/2009 e Cass. n. 22332/2011). In tale contesto si dovrà, quindi, valutare lo strumento che si ritiene più idoneo in relazione agli atti da compiere in concreto (cfr. Cass. n. 7999/2014), tenuto conto che l'istituto dell'amministrazione di sostegno consente di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona (art. 407 c.c.). Ciò posto si ritiene che l'attuale misura (amministrazione di sostegno) disposta in favore del Sig. sia in grado di tutelare in maniera adeguata le condizioni di vita dello stesso, CP_1 considerando in particolare, gli indicati principi e il tipo di attività da compiere in suo favore. Quanto alle condizioni di vita dell'interdicendo ed alla manifestate necessità di disporre il ricovero dello stesso presso strutture idonee per la cura dell'interdicendo, giova sottolineare come una eventuale dichiarazione di interdizione dello stesso, in ragione della disciplina alla quale tale soggetto è al momento sottoposto tramite l'amministrazione di sostegno, non potrebbe determinare alcun rilevante effetto migliorativo della condizione della stessa parte. Infatti, le criticità psichiatriche segnalate (cfr. nota del 4.11.2022) Parte_1 nei riguardi dell'interdicendo, oltre che collegate all'uso di sostanze psicotrope ed alcoliche, si manifestano in particolare, nei momenti di interruzione dei programmi terapeutici e di assunzione dei farmaci. Al contrario, nei periodo in cui l si sottopone a trattamenti CP_1 medici, lo stesso appare normalmente “contenuto”, così come è apparso all'udienza del 9.3.2023 allorquando rendeva dichiarazioni che, per modalità di rappresentazione e contenuto delle stesse2, risultavano fortemente incompatibili con la richiesta di interdizione. Ciò analogamente considerando il contenuto delle dichiarazioni rese dalla compagna della parte3 che ha confermato la tenuta di comportamenti negativi posti in essere dall nel
CP_1 momento della interruzione di percorsi terapeutici. Tali circostanze, denotanti il possesso di una capacità di intendere e volere – seppur grandemente scemata - dell'interdicendo, sono state poi confermate nel corso di processo penale tenutosi presso il Tribunale di Roma (N. 7892/2024 R.G. DIB. - 6452/2024 R.G.N.R.), da parte del perito nominato, il quale, dando atto della capacità dell a partecipare al
CP_1 processo, ha rappresentato che: “Il sig. è affetto da Disturbo bipolare I, più recente
CP_1 episodio ipomaniacale, in remissione parziale, Disturbo da uso di stimolanti (cocaina) e Disturbo da uso di cannabis, in ambiente controllato. Al momento dei fatti reato contestati nel presente procedimento il periziato versava in una fase di relativo scompenso del disturbo dell'umore da cui è affetto, tale da aver costituito infermità rilevante sul piano medico-legale, ovvero scemandone grandemente, pur senza escluderle del tutto, le sue capacità di intendere e di volere. - Il. Sig. è attualmente capace di partecipare coscientemente al processo
CP_1
(cfr atto depositato il 15.1.2025). Alla luce di tali elementi si ritiene che l'attuale sistema di amministrazione di sostegno al quale l è sottoposto, sia idoneo a garantire la gestione dell'interdicendo in maniera CP_1 adeguata, non potendo in alcun modo l'eventuale dichiarazione di interdizione apportare elementi migliorativi, né risultare risolutivo in merito alle criticità rilevate. Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata. Nulla sulle spese in assenza di contestazione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in atti proposto dal PM.
2. Nulla sul resto.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 24.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ud. 9.3.2023: “L'avv. Ciribuco rappresenta che a suoi parere non sussistono i presupposti per l'interdizione, apparendo, invece, necessaria l'adozione di misure contenitive dell'interdicendo anche attraverso il ricovero in comunità” 2 sono nato a [...] il [...], residente a [...]. Controparte_1
Lavoro come operaio presso un'impresa a Marino denominata SITAL SRL, con uno stipendio giornaliero di 65 euro;
ho una relazione da circa tre anni con che oggi è qui presente. Ho perfetta Persona_1 conoscenza del valore del denaro (vengono mostrate banconote da 20 e 5 euro che riconosce) so che il prezzo della benzina è di circa 1,8 al litro. Sono al momento in cura all'Ospedale S. Andrea di Roma (dr. Per_2
e seguo una terapia in quanto sono affetto da disturbo bipolare di primo grado. Seguo, inoltre, una
[...] terapia al SERD di Frascati in ragione dell'uso che ho fatto di sostanze stupefacenti (cocaina). Da quattro mesi ho smesso di fare uso. L'episodio da me commesso a Roma nel Novembre del 2022 presso un negozio di abbigliamento a Roma dove avevo rubato due felpe, era avvenuto in ragione del fatto che avevo fatto uso di droghe”. 3 E' presente la Sig.ra la quale dichiara: sono nata a [...] il [...]. Ho una relazione Persona_1 con l' da circa tre anni e con il quale convivo. Lavoro in un centro ippico. Quando assume CP_1 CP_1
i farmaci è assolutamente normale, assume i famaci in maniera continuativa. In passato (sett/ott 2022) è invece capitato che proprio in ragione del fatto che non aveva assunto i farmaci, andò in escandescenza distruggendo le cose che gli stavano a portata di mano. Non è stato violento verso di me
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 2697/2022 avente ad oggetto: dichiarazione di interdizione
TRA
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE VITERBO RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], con Controparte_1
l'amministratore di sostegno Sig.ra nata a [...]() il 15.11.1964 con Controparte_2
l'Avv. Samantha Ciribuco, come da procura in atti RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.11.2022 il PM presso il Tribunale Viterbo ha chiesto dichiararsi la interdizione nei confronti del Sig. . Tanto alla luce della Controparte_1 segnalazione, datata 11.11.2022, del Giudice Tutelare di questo Tribunale che recepiva una nota trasmessa dall'allora amministratore di sostegno dell'interdicendo - all'epoca la Sig.ra poi sostituita con l'attuale amministratore Sig.ra Controparte_3 CP_2
- la quale rappresentava le seguenti circostanze: a) che l'interdicendo aveva
[...] manifestato un assoluto disinteresse verso di sé avendo, infatti, compiuto una serie di atti lesionistici su di lui;
b) che l in quel periodo era ricoverato presso l'Ospedale di CP_1
Roma S. Andra, reparto psichiatrico, in ragione dell'assunzione da parte dello stesso di sostanze psicotrope (in particolare cocaina e crach) tenendo, a causa di ciò, comportamenti violenti verso le persone e manifestando, inoltre, condotte illecite attraverso furti che in genere consumava in esercizi commerciali. In ragione di tanto e dell'impossibilità per le condotte Contr dell'amministrato, l'allora sorella della parte, chiedeva di essere sostituita con la madre, Sig.ra che si dichiarava disposta ad accettare l'incarico; c) che appariva Controparte_2 necessario, scriveva inoltre il Giudice Tutelare valutare “la possibilità di procedere ad un ricovero dell' in adeguata struttura sanitaria atteso che lo stesso risultava pericoloso CP_1 sia per l'incolumità propria. Sia per quella di soggetti terzi”. Nel corso del processo, con atto del 30.03.2023, dopo la costituzione dell'Amministratore di sostegno che richiedeva il rigetto del ricorso e l'adozione di misure contenitive per l'Espinoza1
e dopo l'esame dell'interdicendo, alla luce della documentazione poi acquisita, la causa all'udienza del 13.2.2025 veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda non è fondata. Giova premettere che, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, l'istituto dell'interdizione, in ragione della sua mancanza di flessibilità, appare, una figura residuale da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione e che, invero, la diversa figura dell'amministrazione di sostegno appare uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell'individuo che da esso deriva (cfr. C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato. Inoltre, nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento, il criterio selettivo non deve essere quello del “grado di infermità o di impossibilità di attenere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto” (cfr. Cass. n. 17421/2009 e Cass. n. 22332/2011). In tale contesto si dovrà, quindi, valutare lo strumento che si ritiene più idoneo in relazione agli atti da compiere in concreto (cfr. Cass. n. 7999/2014), tenuto conto che l'istituto dell'amministrazione di sostegno consente di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai bisogni e alle richieste della persona (art. 407 c.c.). Ciò posto si ritiene che l'attuale misura (amministrazione di sostegno) disposta in favore del Sig. sia in grado di tutelare in maniera adeguata le condizioni di vita dello stesso, CP_1 considerando in particolare, gli indicati principi e il tipo di attività da compiere in suo favore. Quanto alle condizioni di vita dell'interdicendo ed alla manifestate necessità di disporre il ricovero dello stesso presso strutture idonee per la cura dell'interdicendo, giova sottolineare come una eventuale dichiarazione di interdizione dello stesso, in ragione della disciplina alla quale tale soggetto è al momento sottoposto tramite l'amministrazione di sostegno, non potrebbe determinare alcun rilevante effetto migliorativo della condizione della stessa parte. Infatti, le criticità psichiatriche segnalate (cfr. nota del 4.11.2022) Parte_1 nei riguardi dell'interdicendo, oltre che collegate all'uso di sostanze psicotrope ed alcoliche, si manifestano in particolare, nei momenti di interruzione dei programmi terapeutici e di assunzione dei farmaci. Al contrario, nei periodo in cui l si sottopone a trattamenti CP_1 medici, lo stesso appare normalmente “contenuto”, così come è apparso all'udienza del 9.3.2023 allorquando rendeva dichiarazioni che, per modalità di rappresentazione e contenuto delle stesse2, risultavano fortemente incompatibili con la richiesta di interdizione. Ciò analogamente considerando il contenuto delle dichiarazioni rese dalla compagna della parte3 che ha confermato la tenuta di comportamenti negativi posti in essere dall nel
CP_1 momento della interruzione di percorsi terapeutici. Tali circostanze, denotanti il possesso di una capacità di intendere e volere – seppur grandemente scemata - dell'interdicendo, sono state poi confermate nel corso di processo penale tenutosi presso il Tribunale di Roma (N. 7892/2024 R.G. DIB. - 6452/2024 R.G.N.R.), da parte del perito nominato, il quale, dando atto della capacità dell a partecipare al
CP_1 processo, ha rappresentato che: “Il sig. è affetto da Disturbo bipolare I, più recente
CP_1 episodio ipomaniacale, in remissione parziale, Disturbo da uso di stimolanti (cocaina) e Disturbo da uso di cannabis, in ambiente controllato. Al momento dei fatti reato contestati nel presente procedimento il periziato versava in una fase di relativo scompenso del disturbo dell'umore da cui è affetto, tale da aver costituito infermità rilevante sul piano medico-legale, ovvero scemandone grandemente, pur senza escluderle del tutto, le sue capacità di intendere e di volere. - Il. Sig. è attualmente capace di partecipare coscientemente al processo
CP_1
(cfr atto depositato il 15.1.2025). Alla luce di tali elementi si ritiene che l'attuale sistema di amministrazione di sostegno al quale l è sottoposto, sia idoneo a garantire la gestione dell'interdicendo in maniera CP_1 adeguata, non potendo in alcun modo l'eventuale dichiarazione di interdizione apportare elementi migliorativi, né risultare risolutivo in merito alle criticità rilevate. Per tali ragioni la domanda deve essere rigettata. Nulla sulle spese in assenza di contestazione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a definizione dell'odierno giudizio, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in atti proposto dal PM.
2. Nulla sul resto.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 24.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ud. 9.3.2023: “L'avv. Ciribuco rappresenta che a suoi parere non sussistono i presupposti per l'interdizione, apparendo, invece, necessaria l'adozione di misure contenitive dell'interdicendo anche attraverso il ricovero in comunità” 2 sono nato a [...] il [...], residente a [...]. Controparte_1
Lavoro come operaio presso un'impresa a Marino denominata SITAL SRL, con uno stipendio giornaliero di 65 euro;
ho una relazione da circa tre anni con che oggi è qui presente. Ho perfetta Persona_1 conoscenza del valore del denaro (vengono mostrate banconote da 20 e 5 euro che riconosce) so che il prezzo della benzina è di circa 1,8 al litro. Sono al momento in cura all'Ospedale S. Andrea di Roma (dr. Per_2
e seguo una terapia in quanto sono affetto da disturbo bipolare di primo grado. Seguo, inoltre, una
[...] terapia al SERD di Frascati in ragione dell'uso che ho fatto di sostanze stupefacenti (cocaina). Da quattro mesi ho smesso di fare uso. L'episodio da me commesso a Roma nel Novembre del 2022 presso un negozio di abbigliamento a Roma dove avevo rubato due felpe, era avvenuto in ragione del fatto che avevo fatto uso di droghe”. 3 E' presente la Sig.ra la quale dichiara: sono nata a [...] il [...]. Ho una relazione Persona_1 con l' da circa tre anni e con il quale convivo. Lavoro in un centro ippico. Quando assume CP_1 CP_1
i farmaci è assolutamente normale, assume i famaci in maniera continuativa. In passato (sett/ott 2022) è invece capitato che proprio in ragione del fatto che non aveva assunto i farmaci, andò in escandescenza distruggendo le cose che gli stavano a portata di mano. Non è stato violento verso di me