Articolo 8 della Legge 29 luglio 1971, n. 587
Articolo 7Articolo 9
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1 settembre 1971
Art. 8.

Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facolta' prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1971