Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SINATRA Parte_1
ENRICO MARIA,
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 2/4/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 1/9/2006 (regolarmente trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del comune di Trapani, atto n. 55, parte II, serie C, anno 2006) e che dalla loro unione erano nate le figlie: (26/11/2005), (23/12/2004) e Persona_1 Persona_2 Per_3
(23/7/2010).
[...]
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in data
01.09.2006, in Trapani e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile di detto Comune anno 2006 al n. 55 parte 2 serie C;
Per_
- disporre l'affido condiviso della minore , con previsione di domicilio prevalente presso
l'abitazione materna e con facoltà per il padre di incontrarla e tenere con sé tutte le volte in cui lo stesso si recherà in Erice, previo avviso di almeno sette giorni e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di svago della minore;
- autorizzare la ricorrente a prendere autonomamente le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, le attività scolastiche e ludiche, nonchè quelle inerenti le urgenze mediche;
- porre a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno divorzile mensile di € 150,00 in favore del ricorrente ed un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 per ciascuna figlia;
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico di l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie nella Controparte_1
misura del 50 secondo il c.d. Protocollo di Roma (Protocollo di intesa tra la prima sezione civile del Tribunale di Roma ed il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati siglato il 17.12.14).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Rimaneva contumace il resistente . Controparte_1
All'udienza del 2.4.2025 la causa è stata introitata in decisione.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente, e la causa veniva avviata a decisione a seguito di discussione orale.
*****
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Trapani nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 15/2022 del 10/1/2022.
Inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore , si osserva Per_3 che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337- ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicofisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
La Corte di cassazione ha anche specificato come l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia la regola da seguire anche qualora uno dei genitori sia residente all'estero e sempre a meno che non sussistano circostanze talmente gravi da mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del minore. (Cass. 6/03/2019, n. 6535)
Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene di poter confermare l'assetto già disposto in sede di separazione con sentenza n. 15/2022 del 10/1/2022, in forza della quale la figlia minore della coppia era stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. In particolare, nonostante la lontananza del padre che ad oggi risiede all'estero, non sono state riscontrate criticità in ordine al rapporto tra il padre e la figlia tali da derogare al regime di affido condiviso, vista anche l'assiduità con cui avvengono i rapporti telefonici tra il resistente e la minore, riferita dalla ricorrente all'udienza del 2/4/2025 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 2.4.2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “ho
Per_ tre figli. La minorenne si chiama . Vivono con me. Il padre lavora in Germania. Per ora si trova a Trapani a casa di sua madre. Vede le figlie quando viene in Sicilia e le sente ogni giorno. Il padre e le figlie hanno un buon rapporto”).
Non essendovi prova del disinteresse del padre alle esigenze delle figlie ed alla loro quotidianità, ma anzi emergendo il contrario dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 2.4.2025, non vi è ragione per prevedere che la madre possa prendere autonomamente le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, le attività scolastiche e ludiche, nonché quelle inerenti alle urgenze.
Peraltro, una previsione di tal tipo si risolverebbe di fatto in un affidamento esclusivo, contrario però nel caso di specie (in cui il padre è presente nella vita delle figlie) agli interessi della minore.
Va confermata, infine, la vigente strutturazione dell'esercizio del diritto di visita del CP_1
. Infatti, non sono state segnalate criticità tali da modificare l'assetto attualmente operativo,
[...] adeguato a soddisfare il diritto della minore alla bigenitorialità in considerazione anche dell'età della stessa. Pertanto, il padre ha la facoltà di tenere con sé la figlia minore tutte le volte in cui Per_3
lo stesso si recherà in Erice, previo avviso da dare alla ricorrente e alle figlie di almeno sette giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di svago della minore e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti.
tenerla con sé la figlia tutte le volte in cui lo stesso si recherà in Erice, previo avviso di Per_3
almeno sette giorni e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di svago della minore.
*****
Va a questo punto esaminata la questione relativa al contributo al mantenimento della prole.
Sul punto occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. sent. Cassazione civile, n. 24498 del 17/11/2006; n. 19589 del 26/9/2011, n. 17738 del 07/9/2015).
Ora, con riguardo alla minore , considerata la sua età e le posizioni economico-reddituali Per_3
P dei genitori (lavoratore del settore ristorazione il e casalinga , nonché la CP_1 Pt_1
prevalente permanenza della giovane presso la madre, va stabilito un contributo di € 200,00 mensili
(come già previsto in sede di separazione), oltre rivalutazione Istat, a carico del resistente per il mantenimento di . Per_3
Per quanto attiene alla altre due figlie, e deve rilevarsi che esse, anche se R_ Persona_2 diventate maggiorenni, non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica. Invero, R_ attualmente frequenta l'Università e dopo aver conseguito il diploma, non ha ancora Persona_2
ottenuto una posizione lavorativa. Tale circostanza è idonea a fondare la previsione di un contributo al mantenimento di entrambe le figlie, stante la mancata autosufficienza economica, da stabilirsi
(come già previsto in sede di separazione) di 200 euro mensili, oltre rivalutazione Istat, in capo a
. Controparte_1
Deve ora rilevarsi, per quanto attiene l'assegno unico universale, che esso è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito
CP_ dall'
Secondo i giudici di legittimità l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. I, Ord., del 22/02/2025, n. 4672). Ne consegue che, nel caso di specie,
l'assegno unico universale può essere percepito per intero dalla madre, essendo quest'ultima il genitore che convive con le figlie e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultime, rispondendo in tal modo anche alle citate finalità dell'assegno unico. L'importo dell'assegno unico percepito dalla madre è, al 50%, quello di euro 267 euro (v. dichiarazioni rese all'udienza del 2.4.2025). Un uguale importo è percepito allo stato dal padre.
Anche la somma attualmente riscossa dal padre per la minore sarà in futuro erogata in favore Per_3 della madre, che percepirà il 100% dell'assegno unico, provvedendo ella ai bisogni e alle esigenze immediate di . Per_3
Non si dispone che anche per le figlie maggiorenni e l'intero assegno unico R_ Persona_2 spetterà alla madre in quanto la relativa domanda è stata formulata solo all'udienza del 2.4.2025 e non sono però emersi fatti nuovi rispetto all'atto introduttivo del giudizio. Sul punto è noto che l'art. 473 bis.19 c.p.c. prevede che “le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, così come richiesto in ricorso e tenuto conto dei redditi delle parti.
*****
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo l'orientamento maggioritario della Suprema
Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost.
Ciò in quanto permane, ad avviso della Suprema Corte, la necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future” (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018
n. 18287). La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endo- familiari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass.
651/2019).
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre in primo luogo analizzare la posizione economica delle parti. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che la stessa ha svolto dei lavori meramente occasionali e attualmente non svolge alcuna attività lavorativa.
Tale circostanza è confermata sia dagli estratti conto allegati sia dalla dichiarazione depositata da parte ricorrente in data 28.1.2025, nella quale la stessa attesta di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni.
Non vi sono allegazioni, invece, per quanto riguarda la posizione reddituale del resistente, stante la scelta processuale della contumacia operata da quest'ultimo.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie emerge che la ricorrente ha svolto in maniera prevalente l'attività di casalinga, essendosi sempre occupata della famiglia, circostanza che già in sede di separazione aveva portato il Tribunale a riconoscerle un assegno di mantenimento, e che ad oggi la sua situazione reddituale non è migliorata. Emerge uno squilibrio della posizione economica della ricorrente rispetto a quella del resistente, che ha sempre lavorato e oggi svolge la propria attività lavorativa in Germania.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, pur in difetto di prova dell'esatta consistenza dei proventi percepiti dal resistente dalla propria attività lavorativa prestata in Germania, la sperequazione reddituale tra i due coniugi sia evidente, stante lo stato di disoccupazione della resistente, circostanza che - avuto riguardo alla funzione assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, alla durata del matrimonio e al ruolo endo-familiare ricoperto dalla ricorrente all'interno del nucleo familiare - appare atta a fondare il diritto della a un assegno divorzile Pt_1 di € 150,00 al mese a carico di . Controparte_1
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Le spese del giudizio, stante la natura necessaria del giudizio e la sostanziale conferma delle condizioni della separazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in data
01.09.2006, in Trapani e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello stato civile di detto Comune anno 2006 al n. 55 parte 2 serie C;
- dispone che la figlia minore della coppia, , resti affidata congiuntamente ad entrambi i Per_3
genitori, la stessa vivrà con la madre con facoltà del padre di averla e tenerla con sé tutte le volte in cui lo stesso si recherà in Erice, previo avviso da dare alla ricorrente e alle figlie di almeno sette giorni prima e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di svago della minore e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese la complessiva somma di € 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese la complessiva somma di € 200,00 mensili, per ciascuna figlia quale contributo al mantenimento delle stesse, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- dichiara che l'intero assegno unico universale spettante per la figlia , collocata presso la Per_3
madre, spetti alla madre;
- dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo