Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505/2024 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Capitelli n. 5, rapp.to e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avvocato Tommaso Parisi
( ) e con lui el.te dom.to in Napoli, alla Via Scarlatti n. 126 presso l'Avv. Carlo C.F._2
Formisano (n. fax per comunicazioni di cancelleria: 0823354878; p.e.c.: , Email_1
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Potenza alla via della Tecnica n.4M, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Rufino, C.F. , nello studio P.IVA_1 CodiceFiscale_3 del quale, sito in Potenza al viale Marconi n°175, tel./fax 0971 476519, P.E.C.
“ , elettivamente domicilia, Email_2
appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V., sezione lavoro, in data 15.3.2016
[...]
, premesso di essere medico chirurgo dentista e di aver lavorato presso la Parte_1 CP_1 nella la struttura sita in Potenza alla via della Tecnica n°4 M e portante marchio “Dentalcoop Potenza”, per il periodo gennaio/aprile dell'anno 2015 in forza di un rapporto di collaborazione
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Instaurato regolare contraddittorio, ammessa ed espletata prova per testi, il Giudice adito, ritenuta non raggiunta la prova in merito al dedotto rapporto di collaborazione quotidiana e continuativa, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.6.2024 il proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza in esame - 2399/2023 del 7.12.2023 - evidenziando l'erroneità della valutazione operata dal
Giudice di prime cure, in merito alla valutazione della prova nonché in relazione alla falsa ed erronea applicazione dell'art.2225 c.c..
La società convenuta si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito esposti.
In primo luogo va valutata la questione inerente il riconoscimento del dedotto rapporto di collaborazione coordinata e continuata .
Il Tribunale ha ritenuto non provata l'esistenza di siffatto rapporto di lavoro con tutte le conseguenze economiche connesse a tale tipo di collaborazione.
In ordine ai rapporti di collaborazione la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente;
la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore;
la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Non è invece necessario che la prestazione consti di un'attività diversa da quella abitualmente esercitata dal prestatore, ne' che tale prestazione sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o personale subordinato, essendo peraltro irrilevante che il suddetto prestatore agisca in regime di autonomia o di subordinazione”. (cfr. sentenza Cass. n.5698 del 19.4.2002; Cass. N.24361/2008).
La Suprema Corte ha, però, altresì affermato che “Chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza che tuttavia sia indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare l'espletamento di una serie di incarichi (integranti o meno gli estremi del mandato "ad negotia") riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo ancorché
2 rientranti in una pluralità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata, ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata”. (cfr. sentenza sez. L. n.12681 del 29.8.2003).
Nel caso di specie, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, la Corte, all'esito del materiale istruttorio acquisito al giudizio di primo grado, ritiene sussistenti i tre requisiti individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità per la qualificazione del rapporto in causa.
Ed invero il carattere continuativo della prestazione in favore della ben si può desumere dalle stesse CP_1 dichiarazioni rese dal legale rappresentante della resistente, il quale ha riferito : ” E' stato concordato con il dottore inizialmente che avrebbe prestato la propria attività una volta a settimana il martedì” .
La prestazione professionale dell'odierno appellante presso la sede aziendale di Potenza tutti i marted' da gennaio ad aprile 2015 è stata poi confermata anche dalla teste . Testimone_1
Quanto all'inserimento nell'organizzazione aziendale, risulta che tutte le prestazioni effettuate dal ricorrente venivano riportate compiutamente nelle cartelle cliniche esistenti presso la struttura odontoiatrica . Sempre il legale rappresentante ha riferito :” “Riconosco i documenti che mi vengono mostrati (all. 2 ricorso introduttivo, n. 9 cartelle cliniche) come il sistema gestionale interno del Centro all'epoca in cui vi lavorava il dottore “.
Del pari è sempre il legale rappresentante della struttura che ha in sostanza confermato anche la sussistenza dell'altro requisito del rapporto oggetto di causa ovvero l'ingerenza del committente nell'attività del prestatore ( “Le decisioni tecniche e mediche dei singoli dottori passavano per il Direttore
Sanitario, che le approvava;
specifico che le attività compiute, anche le radiografie, venivano annotate nella cartella clinica informatica, che era aggiornata in tempo reale e visionabile dal Direttore Sanitario, che quindi poteva controllare e decidere se modificare il piano terapeutico adottato” ) .
Il c.d. potere di “veto” riconosciuto al Direttore Sanitario, che attraverso le annotazioni contenute nelle cartelle cliniche acquisiva una cognizione piena e diretta delle attività del professionista, è la dimostrazione dell'ingerenza della committente finalizzata ad assicurare che il contributo del collaboratore arrecasse beneficio alla sua organizzazione.
Così ricostruito il rapporto svoltosi tra le parti, anche in assenza di un contratto scritto, deve ritenersi che le prestazioni odontoiatriche di cui viene chiesto il pagamento siano state svolte in virtù di un rapporto di collaborazione poiché prestate direttamente e personalmente dal per un apprezzabile periodo di Pt_1 tempo in coordinamento con l'attività d'impresa esercitata dalla committente e sotto il “controllo” di quest'ultima finalizzato esclusivamente a fa sì che quelle prestazioni contribuissero efficacemente alle finalità aziendali.
Tanto premesso, occorre ora affrontare la problematica del compenso di dette prestazioni.
In primo luogo occorre dire che l'esecuzione delle stesse non sono in contestazioni.
Ciò su cui verte il contrasto è la quantificazione del compenso e, quanto alle prime visite, la gratuità o meno delle stesse.
In disparte l'insussistenza di un contratto scritto ( la bozza del contratto predisposto non è stato mai sottoscritto) è certo che le parti in causa sia intervenuto, durante il colloquio preliminare - di cui
3 riferiscono sia lo stesso istante che la teste escussa - un accordo quanto meno sugli elementi Tes_1 essenziali della collaborazione.
A riprova di quanto detto, è lo stesso istante che in sede di libero interrogatorio ha ammesso :” dopo qualche seduta facemmo i conti e capii che avrei percepito il 30% del compenso, cosa che a me non andava bene, perché credevo di percepire il 50% come la dott.ssa ; emerse che loro volevano pagare il 30% Tes_1 su ciò che il paziente versava, e non sul valore della prestazione effettuata;
questo fu uno dei motivi per cui non firmai dopo il contratto che mi fu presentato”.
Del pari, a fronte della presentazione della bozza del contratto, nel marzo 2015 il inoltrò missiva al Per_1
Direttore sanitario in cui venivano evidenziate integrazioni e modifiche da apportare al contratto, giammai riguardanti la misura del compenso fissato in percentuale ma soltanto l'esatta determinazione dei costi da detrarre, la scelta delle terapie da praticare, i profili di responsabilità ed il divieto di concorrenza.
Il , dunque, non contesta la percentuale del compenso, di cui era già conscio, ma chiede soltanto Per_1 una maggiore chiarezza sui costi da detrarre.
Ancora, a riprova che un accordo in ordine ai compensi ci fosse stato emerge anche dalla nota inviata dal in data 12.04.2015 all'attenzione di , impiegata amministrativa della Ebbene, Pt_1 Per_2 CP_1 in detta mail l'odierno appellante annotava che “nel riscontro contabile di quanto da lei consegnatomi martedì 7 aprile u.s. in riguardo ai conteggi dei lavori da me effettuati nel mese di marzo 2015, oltre ai soliti piccoli arrotondamenti in difetto, le segnalo in allegato le discrepanze. Per quanto riguarda i Pazienti
[...]
e resto in attesa di conoscere gli esatti costi di laboratori (a me non noti) per Per_3 Persona_4 poter definire al netto anche quei compensi. Se cortesemente, appena potrà, controllerà l'allegato in modo che quando verrò Martedì 14 Aprile p.v. potremo definire il tutto. RingraziandoLa per la cortese attenzione porgo Cordiali Saluti. .”. Parte_1
Orbene, anche da questa nota con il documento allegato si evince che le differenze rivendicate da - Pt_1 si tratta peraltro di un importo minimo: a fronte del proposto importo di €.1.791,41 reclamava il maggiore importo di €.1.887,31 - si basavano su un conteggio del compenso il cui criterio di base era sempre la percentuale del 30% dei costi.
Quanto poi alle prime visite, occorre dire che l'assunto del che esclude la gratuità nei suoi confronti Pt_1 con la previsione di un gettone di presenza non ha trovato riscontro probatorio.
Nessun accordo risulta essere stato formato in proposito. Al contrario la teste ha riferito che la Tes_1 prima visita per i pazienti era gratuita e che ciò costituiva uno slogan pubblicitario della . Si CP_2 trattava, dunque, di un uso ben consolidato e noto.
La pretesa di compenso , dunque, del , basata tra l'altro sulle tariffe professionali, non può trovare Per_1 accoglimento.
Il gravame va respinto, pur a fronte di una parziale modifica della sentenza gravata.
Le spese, atteso l'esito della controversia, si compensano per metà con condanna dell'appellante al pagamento della restante parte, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
4 La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado per metà, con condanna dell'appellante al pagamento della restante parte, liquidata in euro 1453,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, se dovuti, con attribuzione.
Napoli 9.1.2025
Il Presidente Est.
(DR. ANNA CARLA CATALANO)
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