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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BIASE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - C.F._Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Snc - P.IVA_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020302506 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020302506 IRAP 2018
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Quale Socia De Ricorrente_4 Snc - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302521 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302521 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302521 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 20/02/2025 proposto da
Ricorrente_3 Quale Socio De Ricorrente_4 Snc - C.F._Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302524 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302524 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302524 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Socia Della Soc. Ricorrente_4 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302513 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302513 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302513 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere i ricorsi riuniti con spese
Resistente/Appellato: rigettare i ricorsi riuniti con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_4 di Ricorrente_3 & C. Snc, esercente l'attività di «Produzione di prodotti di panetteria freschi»,in persona di Ricorrente_3 ha impugnato l'avviso di accertamento n°TVF020302506 per IVA, IRAP e altro per l'anno 2018 -.con cui l'Agenzia delle
Entrate,Direzione Provinciale di Bari sulla base di pvc redatto all'esito della verifica fiscale conclusasi con la redazione del processo verbale di constatazione del 27 febbraio 2019 , dalla Guardia di Finanza- Tenenza di Luogo_1,accertava per l'anno 2018,oggetto di causa un maggior reddito di impresa rispetto a quanto dichiarato .
La causa veniva iscritta al n.267 /2025 RGR.
Con distinti ricorsi anche i soci, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, hanno impugnato gli avvisi di accertamento loro notificati ed aventi ad oggetto il reddito da partecipazione,e precisamente :
1. Avviso di accertamento TVF010302513, emesso a carico del socio Ricorrente_1 rubricato al n.
R.G.R. 387 /2025 RGR;
2. Avviso di accertamento n. TVF010302521, emesso a carico del socio Ricorrente_2 rubricato al n.
R.G.R. 333/2025 ;
3. Avviso di accertamento n. TVF010302524, emesso a carico del socio, Ricorrente_3 rubricato al n.
R.G.R. 381/20025 RGR
I ricorrenti con motivazioni sostanzialmente simili hanno sviluppato 11 motivi di ricorso,che per brevità si sintetizzano richiamando integralmente gli atti introduttivi dei giudizi(a titolo esemplificativo :nullità del pvc in violazione dell'art. 12, della l. 212/00 nullità dell'atto impugnato per illegittimità dell'atto istruttorio (pvc) ecc ecc-e anche illegittima applicazione delle sanzioni)
Hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
In via istruttoria, chiedevano ammettersi prova testimoniale scritta sulle circostanze indicate nei ricorsi introduttivi.
Tutte le parti sono difese dall'avv.Difensore_1. Durante il corso del giudizio veniva disposta la riunione dei ricorsi,riunione richiesta da tutte le parti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ritualmente in giudizio in ciascun ricorso,contestando analiticamente ogni punto delle argomentazioni/eccezioni dei ricorrenti e ha concluso per il rigetto con vittoria di spese.
Nel merito ha dedotto che per l'anno in questione erano emerse molte irregolarità ,in particolare l'annullamento di scontrini fiscali già emessi;
che le operazioni di azzeramento degli scontrini venivano effettuate quotidianamente, anche più volte nel corso della stessa giornata(come potevasi rilevare dalla lettura del PVC); che numerose emissioni di scontrini erano avvenute di domenica, giorno in cui l'esercizio è
chiuso da ciò potendosi dedurre che la ricorrente, nelle giornate di domenica, avesse lavorato ed effettuato delle consegne per cui necessitava l'emissione dello scontrino, per poi, a consegna effettuata, annullarlo poiché, nella giornata di chiusura la ricorrente non avrebbe potuto emettere nessuno scontrino fiscale.
Esaurita la disamina della questione alla udienza del 15 1 2026,questa OR di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti
Il Collegio ritiene che la decisione possa essere concentrata sulla cd “ragione più liquida”,che consenta di addivenire ad una decisione rapida senza doversi soffermare su altre questioni
Tale principio elaborato dalla giurisprudenza per il processo civile,è applicabile al processo tributario essendo esso una species del diritto processuale civile.ciò in osservanza al precetto costituzionale ex art
111 Cost che prevede una ragionevole durata del processo e quindi di adottare la soluzione più agevole che economizzi i tempi processuali.
In ossequio a tale principio la OR adita ha deciso direttamente nel merito ,considerato che questa stessa OR di Giustizia Tributaria ha deciso già la questione che oggi ci interessa per l'anno 2017 (per identica fattispecie)con la decisione n 2192/2024 Sez 8 Relatore dott Mitola Presidente dott Picuno -il cui iter logico giuridico è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi.
Quindi nel caso di specie, per l'anno di imposta di cui trattasi, anno 2018, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nel precedente giudiziario di questa OR , motivazione ampia ed esauriente cui questa Sezione fa espresso rinvio
Motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
Solo per completezza va evidenziato che la maggiore pretesa fiscale, non è fondata su «calcoli capotici effettuati dai verificatori» né in maniera forfettaria ,ma la ricostruzione del reddito accertato è stata fatta applicando il metodo analitico induttivo
L'accertamento, infatti, non si fonda su presunzioni bensì sulle risultanze della verifica fiscale, avendo l'Ufficio evidenziato elementi e anomalie rilevate durante le attività di verifica che si sostanziano nelle numerose operazioni di “annullo” degli scontrini,”annulli” che non sono sporadici,ma numerosi e effettuati anche nelle giornate domenicali nonché ripetuti per vari anni.
In conclusione i ricorsi riuniti vanno rigettati.
Sussistono fondate ragioni stante la complessità della questione per compensare le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.Compensa integralmente le spese processuali.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BIASE RAFFAELLA, Presidente e Relatore
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - C.F._Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Snc - P.IVA_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020302506 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020302506 IRAP 2018
- sul ricorso n. 333/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Quale Socia De Ricorrente_4 Snc - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302521 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302521 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302521 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 20/02/2025 proposto da
Ricorrente_3 Quale Socio De Ricorrente_4 Snc - C.F._Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302524 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302524 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302524 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Socia Della Soc. Ricorrente_4 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302513 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302513 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010302513 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere i ricorsi riuniti con spese
Resistente/Appellato: rigettare i ricorsi riuniti con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_4 di Ricorrente_3 & C. Snc, esercente l'attività di «Produzione di prodotti di panetteria freschi»,in persona di Ricorrente_3 ha impugnato l'avviso di accertamento n°TVF020302506 per IVA, IRAP e altro per l'anno 2018 -.con cui l'Agenzia delle
Entrate,Direzione Provinciale di Bari sulla base di pvc redatto all'esito della verifica fiscale conclusasi con la redazione del processo verbale di constatazione del 27 febbraio 2019 , dalla Guardia di Finanza- Tenenza di Luogo_1,accertava per l'anno 2018,oggetto di causa un maggior reddito di impresa rispetto a quanto dichiarato .
La causa veniva iscritta al n.267 /2025 RGR.
Con distinti ricorsi anche i soci, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, hanno impugnato gli avvisi di accertamento loro notificati ed aventi ad oggetto il reddito da partecipazione,e precisamente :
1. Avviso di accertamento TVF010302513, emesso a carico del socio Ricorrente_1 rubricato al n.
R.G.R. 387 /2025 RGR;
2. Avviso di accertamento n. TVF010302521, emesso a carico del socio Ricorrente_2 rubricato al n.
R.G.R. 333/2025 ;
3. Avviso di accertamento n. TVF010302524, emesso a carico del socio, Ricorrente_3 rubricato al n.
R.G.R. 381/20025 RGR
I ricorrenti con motivazioni sostanzialmente simili hanno sviluppato 11 motivi di ricorso,che per brevità si sintetizzano richiamando integralmente gli atti introduttivi dei giudizi(a titolo esemplificativo :nullità del pvc in violazione dell'art. 12, della l. 212/00 nullità dell'atto impugnato per illegittimità dell'atto istruttorio (pvc) ecc ecc-e anche illegittima applicazione delle sanzioni)
Hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
In via istruttoria, chiedevano ammettersi prova testimoniale scritta sulle circostanze indicate nei ricorsi introduttivi.
Tutte le parti sono difese dall'avv.Difensore_1. Durante il corso del giudizio veniva disposta la riunione dei ricorsi,riunione richiesta da tutte le parti.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ritualmente in giudizio in ciascun ricorso,contestando analiticamente ogni punto delle argomentazioni/eccezioni dei ricorrenti e ha concluso per il rigetto con vittoria di spese.
Nel merito ha dedotto che per l'anno in questione erano emerse molte irregolarità ,in particolare l'annullamento di scontrini fiscali già emessi;
che le operazioni di azzeramento degli scontrini venivano effettuate quotidianamente, anche più volte nel corso della stessa giornata(come potevasi rilevare dalla lettura del PVC); che numerose emissioni di scontrini erano avvenute di domenica, giorno in cui l'esercizio è
chiuso da ciò potendosi dedurre che la ricorrente, nelle giornate di domenica, avesse lavorato ed effettuato delle consegne per cui necessitava l'emissione dello scontrino, per poi, a consegna effettuata, annullarlo poiché, nella giornata di chiusura la ricorrente non avrebbe potuto emettere nessuno scontrino fiscale.
Esaurita la disamina della questione alla udienza del 15 1 2026,questa OR di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non possono essere accolti
Il Collegio ritiene che la decisione possa essere concentrata sulla cd “ragione più liquida”,che consenta di addivenire ad una decisione rapida senza doversi soffermare su altre questioni
Tale principio elaborato dalla giurisprudenza per il processo civile,è applicabile al processo tributario essendo esso una species del diritto processuale civile.ciò in osservanza al precetto costituzionale ex art
111 Cost che prevede una ragionevole durata del processo e quindi di adottare la soluzione più agevole che economizzi i tempi processuali.
In ossequio a tale principio la OR adita ha deciso direttamente nel merito ,considerato che questa stessa OR di Giustizia Tributaria ha deciso già la questione che oggi ci interessa per l'anno 2017 (per identica fattispecie)con la decisione n 2192/2024 Sez 8 Relatore dott Mitola Presidente dott Picuno -il cui iter logico giuridico è integralmente condivisibile perché esente da errori o vizi.
Quindi nel caso di specie, per l'anno di imposta di cui trattasi, anno 2018, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nel precedente giudiziario di questa OR , motivazione ampia ed esauriente cui questa Sezione fa espresso rinvio
Motivazione per relationem ammissibile ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
Solo per completezza va evidenziato che la maggiore pretesa fiscale, non è fondata su «calcoli capotici effettuati dai verificatori» né in maniera forfettaria ,ma la ricostruzione del reddito accertato è stata fatta applicando il metodo analitico induttivo
L'accertamento, infatti, non si fonda su presunzioni bensì sulle risultanze della verifica fiscale, avendo l'Ufficio evidenziato elementi e anomalie rilevate durante le attività di verifica che si sostanziano nelle numerose operazioni di “annullo” degli scontrini,”annulli” che non sono sporadici,ma numerosi e effettuati anche nelle giornate domenicali nonché ripetuti per vari anni.
In conclusione i ricorsi riuniti vanno rigettati.
Sussistono fondate ragioni stante la complessità della questione per compensare le spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.Compensa integralmente le spese processuali.