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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1994, residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avvocata
NA RA CC, come da mandato in atti;
- ricorrente –
[...]
Controparte_1
, in persona del pro tempore, domiciliato in via dei
[...] CP_2 CP_1
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- resistente non costituita –
Oggetto: mancata formalizzazione domanda di protezione internazionale.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi.
fatto e diritto Con ricorso depositato in data 07/01/2025, la sig.ra (CF Parte_1
), nata a [...] il [...], chiedeva di “Voglia il C.F._1
Tribunale adito in via principale 1) Ai sensi dell'art 35 bis Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato della sig.ra Pt_1
e per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso
[...]
di soggiorno ed il documento di viaggio 2) In via subordinata sub 1: accertare e dichiarare in favore della sig.ra l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. Parte_1
14 D.lgs. 251/07, e per l'effetto ordinare alla Questura di il rilascio di un permesso CP_1
di soggiorno per protezione sussidiaria;
3) In via ulteriormente subordinata sub 1 e 2 previa conversione del rito, fissata con decreto, ai sensi dell'art. 281-undecies co. 2, c.p.c.,
l'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la costituzione in giudizio […] ordinare alla Questura di di formalizzare e istruire la CP_1
domanda reiterata di protezione internazionale della sig.ra senza dover Pt_1
preventivamente rinunciare alla protezione speciale e mantenendo il relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA.”.
A sostegno del ricorso evidenziava di aver chiesto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della istanza di domanda di protezione internazionale, senza alcun esito;
in particolare, alla ricorrente veniva riconosciuta la protezione speciale con provvedimento del Tribunale di Catania ma, a fronte della emersione di indici di tratta e la volontà di presentare nuova domanda di protezione internazionale, la stessa rimaneva inevasa, posto che gli uffici amministrativi provvedevano solo a rinnovarle il permesso per protezione speciale.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
***
Preliminarmente si deve dare atto di come il presente procedimento debba essere qualificato come accertamento dell'obbligo della parte convenuta di formalizzare la domanda di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame. In effetti, tale è il pregiudizio lamentato dalla ricorrente;
d'altra parte, alcuna decisione può essere adottata dal Tribunale in assenza del previo espletamento della procedura amministrativa della quale il giudizio ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 rappresenta il momento di sindacato giurisdizionale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie la ricorrente – emersi nuovi elementi relativi alle ragioni del proprio espatrio (come da relazione ente anti tratta) – ha il diritto di presentare nuova domanda di protezione (nelle forme della domanda reiterata) e di vederla esamitata, indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso di soggiorno (peraltro permesso previsto dal diritto interno e nazionale, con prerogative differenti rispetto ai permessi conseguenti al riconoscimento della protezione internazionale maggiore di cui alla normativa comunitaria).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere ordinato alla parte convenuta, ciascuna per la rispettiva compentenza, di formalizzare la domanda di protezione internazionale reiterata della ricorrente e di provvedere al suo esame.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di provvedere alla formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame;
- spese compensate.
Roma, 18/6/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 342/2025 del Ruolo Generale e promossa da
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1994, residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avvocata
NA RA CC, come da mandato in atti;
- ricorrente –
[...]
Controparte_1
, in persona del pro tempore, domiciliato in via dei
[...] CP_2 CP_1
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- resistente non costituita –
Oggetto: mancata formalizzazione domanda di protezione internazionale.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi.
fatto e diritto Con ricorso depositato in data 07/01/2025, la sig.ra (CF Parte_1
), nata a [...] il [...], chiedeva di “Voglia il C.F._1
Tribunale adito in via principale 1) Ai sensi dell'art 35 bis Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, lo status di rifugiato della sig.ra Pt_1
e per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso
[...]
di soggiorno ed il documento di viaggio 2) In via subordinata sub 1: accertare e dichiarare in favore della sig.ra l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. Parte_1
14 D.lgs. 251/07, e per l'effetto ordinare alla Questura di il rilascio di un permesso CP_1
di soggiorno per protezione sussidiaria;
3) In via ulteriormente subordinata sub 1 e 2 previa conversione del rito, fissata con decreto, ai sensi dell'art. 281-undecies co. 2, c.p.c.,
l'udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto un termine per la costituzione in giudizio […] ordinare alla Questura di di formalizzare e istruire la CP_1
domanda reiterata di protezione internazionale della sig.ra senza dover Pt_1
preventivamente rinunciare alla protezione speciale e mantenendo il relativo permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA.”.
A sostegno del ricorso evidenziava di aver chiesto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della istanza di domanda di protezione internazionale, senza alcun esito;
in particolare, alla ricorrente veniva riconosciuta la protezione speciale con provvedimento del Tribunale di Catania ma, a fronte della emersione di indici di tratta e la volontà di presentare nuova domanda di protezione internazionale, la stessa rimaneva inevasa, posto che gli uffici amministrativi provvedevano solo a rinnovarle il permesso per protezione speciale.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
***
Preliminarmente si deve dare atto di come il presente procedimento debba essere qualificato come accertamento dell'obbligo della parte convenuta di formalizzare la domanda di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame. In effetti, tale è il pregiudizio lamentato dalla ricorrente;
d'altra parte, alcuna decisione può essere adottata dal Tribunale in assenza del previo espletamento della procedura amministrativa della quale il giudizio ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 rappresenta il momento di sindacato giurisdizionale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie la ricorrente – emersi nuovi elementi relativi alle ragioni del proprio espatrio (come da relazione ente anti tratta) – ha il diritto di presentare nuova domanda di protezione (nelle forme della domanda reiterata) e di vederla esamitata, indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso di soggiorno (peraltro permesso previsto dal diritto interno e nazionale, con prerogative differenti rispetto ai permessi conseguenti al riconoscimento della protezione internazionale maggiore di cui alla normativa comunitaria).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere ordinato alla parte convenuta, ciascuna per la rispettiva compentenza, di formalizzare la domanda di protezione internazionale reiterata della ricorrente e di provvedere al suo esame.
Le spese possono essere compensate in ragione dell'ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta di provvedere alla formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale della ricorrente e di provvedere al suo esame;
- spese compensate.
Roma, 18/6/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli