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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/07/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7195/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7195/2022 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTOLI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTORE/OPPONENTE contro
TR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANGIAN
[...] C.F._2
FEDERICO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente : Parte_1
1) Nel merito: previo accertamento di quanto dedotto ed eccepito nelle premesse di cui in narrativa annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 2365/2022 D.I. – 5415/2022 R.G. del Tribunale di Verona, pronunciato in data 29.08.2022 e, per l'effetto, ordinare a TR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la restituzione a
[...] favore di di quanto da questi corrisposto spontaneamente in Parte_1 adempimento dell'ordinanza in data 26.01.2023, pari ad Euro 6.365,70, con la maggiorazione degli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c.. 2) Sempre nel merito: previo accertamento di quanto dedotto ed eccepito nelle premesse di cui in narrativa, accertare e dichiarare che non è Parte_1 debitore di , nemmeno TR parzialmente, della somma oggetto di ingiunzione e, per l'effetto, ordinare a pagina 1 di 9 , in persona del suo legale TR rappresentante pro tempore, la restituzione a favore d di quanto da Parte_1 questi corrisposto spontaneamente in adempimento dell'ordinanza in data 26.01.2023, pari ad Euro 6.365,70, con la maggiorazione degli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c.. 3) Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di (P.I.: TR
) delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto perfezionato P.IVA_1 co avente ad oggetto le opere edilizie come indicate nei DOCC. 1 e Parte_1 2 in atti. Conseguentemente, condannare la stessa TR (P.I.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore di dei danni Parte_1 conseguenti da tale inadempimento, quantificati come da CTU in atti in Euro 24.000,00 oltre Iva a titolo di eliminazione vizi e costi di ripristino, Euro 2.800,00 oltre Iva per costo di smontaggio, asporto e rimontaggio mobilio come da DOC. 09 in atti ed Euro 540,00 oltre Iva per deposito mobilio durante il tempo occorrente l'esecuzione dei lavori come da DOC. 09 in atti e, così, complessivamente, Euro 27.340,00 oltre Iva di legge, con la maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia. Eventualmente compensare detto importo con il credito che dovesse essere accertato in capo TR
4) Ancore nel merito, in via riconvenzionale: ordinare a
[...]
(P.I.: ), in persona del suo legale TR P.IVA_1 rappresentante pro tempore, il rilascio delle certificazioni ex D.M. Parte_1 n. 37/2008 relative agli impianti eseguiti presso l'immobile per cui è causa. 5) In via istruttoria: […]
Conclusioni parte convenuta opposta TR
[...]
Nel merito in via principale
- Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertato il credito azionato in via monitoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2365/2022 (R.G. 5415/2022) emesso dal Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, in data 29/08/2022, e comunque condannare il sig Parte_1 al pagamento, in favore della società TR
, della somma monitoriamente azionata di € 10.633,70, oltre interessi
[...] moratori maturati e maturandi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata in corso di causa.
- Respingere integralmente la domanda riconvenzionale formulata dal sig Pt_1
di condanna dell'odierna opposta alla consegna delle certificazioni di
[...] conformità.
- Respingere integralmente la domanda riconvenzionale formulata dal sig Pt_1
di risarcimento, da parte dell'odierna opposta, dei danni subiti.
[...]
Nel merito in via principale pagina 2 di 9 - In caso di condanna della società TR
al risarcimento dei danni subiti dal sig. , detrarsi da tale
[...] Parte_1 risarcimento la somma monitoriamente azionata di € 10.633,70 o la diversa maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudice, anche a seguito di integrazione della CTU, a titolo di lavori effettivamente svolti dall'odierna opposta e non pagati dall'opponente. Nel merito in via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che la ditta di TR [...]
è altresì creditrice nei confronti del sig della somma di € CP_1 Parte_1 1.650,00 per i lavori effettuati di posa laminato e tinteggiatura con idropittura lavabile bianca e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della ulteriore somma di € 1.650,00. In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello monitorio, con rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge. In via istruttoria
- Si contestano integralmente le immotivate ed erronee conclusioni raggiunte dal Geometr nella propria relazione peritale in ordine ai rimedi (demolizione CP_2
e rifacimento) necessari per sistemare i vizi dallo stesso accertati (soprattutto quando la demolizione ed il rifacimento riguarda vizi meramente superficiali e localizzati come il vizio di alcune singole piastrelle del bagno che avrebbero potuto essere sistemati con un intervento limitato alla sostituzione delle piastrelle danneggiate), si contesta come il CTU non abbia neppure valutato eventuali soluzioni alternative alla demolizione ed al rifacimento delle opere svolte dall'odierna opposta ed il valore economico di tali soluzioni alternative e certamente meno costose, si contesta la spropositata e del tutto generica quantificazione dei lavori di demolizione e rifacimento (basti pensare che il Geometra non indica alcun valido parametro che giustifichi gli enormi CP_2 costi che lo stesso determina in maniera arbitraria e basandosi sul preventivo prodotto in causa da parte opposta), si contesta come il geometr non abbia CP_2 chiarito il valore economico dei lavori effettivamente svolti dalla ditta opposta e se la pratica amministrativa relativa ai lavori oggetto di causa sia stata o meno conclusa e, conseguentemente, si chiede al Giudice, peritus peritorum, previa eventuale sostituzione del geometra con altro CTU, di disattendere le CP_2 conclusioni raggiunte dal Geometra e di voler ordinare l'integrazione del CP_2 quesito peritale con le seguenti ulteriori domande: a) Indichi il CTU i motivi che renderebbero necessaria la demolizione ed il rifacimento delle opere viziate (e ciò con particolare riguardo al bagno per il quale viene prevista la rimozione dei rivestimenti e dei pavimenti, lo smontaggio degli arredi interni, dei sanitari e degli impianti tecnologici nonché allo smontaggio e rimontaggio dei termosifoni e dei termo arredi). b) Indichi il CTU i parametri ed i criteri dallo stesso utilizzati per la determinazione dei costi di demolizione e rifacimento delle opere viziate. c) Ridetermini il CTU i costi di demolizione e rifacimento delle opere viziate sulla base del prezzario Interprovinciale delle Opere Edili e degli Impianti Tecnologici.
pagina 3 di 9 d) Verifichi il CTU se sia o meno possibile sistemare le opere viziate con interventi che non comportino la demolizione ed il rifacimento delle opere stesse e, in caso di verifica positiva, determini i costi ed i tempi di tali interventi di sistemazione indicando i parametri ed i criteri utilizzati. e) Accerti il CTU quali lavori la ditta TR [...]
abbia effettivamente svolto presso l'immobile del sig. e CP_1 Parte_1 determini i costi di tali lavori indicando i parametri ed i criteri utilizzati. f) Accerti il CTU se la pratica CILA che è stata aperta per i lavori oggetto di causa in data 29/01/2022 (prot. 3566 e prot. SUAP 0036482) sia stata chiusa in data 03/06/2022, o in altra data, chi abbia certificato la chiusura dei lavori e chi abbia redatto le relative certificazioni di conformità e comunque accerti se il sig Pt_1 abbia o meno presentato la domanda di fine lavori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve Pt_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli da per il
[...] CP_1 pagamento del corrispettivo preteso in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di proprietà dell'opponente, contestando l'errata esecuzione delle opere, in ragione della scoperta di numerosi difetti, dalla mancanza di linearità nella posa del pavimento in laminato, alla presenza di difetti di allineamento nella posa delle mattonelle del bagno e delle scatole elettriche, oltre che dello scaldabagno, alla presenza di difetti nelle finiture delle rasature e tinteggiature, oltre che di mancanza di esatta verticalità nella esecuzione delle demolizioni e nuova realizzazione di unna parete divisoria;
l'attore ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, di cui ha pure contestato l'importo per erroneo calcolo delle somme concordate in preventivo, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, comprensivi dei costi per il trasporto e la custodia degli arredi nel tempo necessario alle opere di ripristino;
si è costituito il convenuto opposto titolare della impresa edile CP_1 individuale chiedendo il rigetto della CP_1 TR opposizione sul rilievo di avere eseguito correttamente le opere commissionatele fino al periodo in cui aveva lavorato presso l'immobile oggetto di causa, salva la necessità di interventi correttivi, tuttavia impediti dal divieto intimatogli dal proprietario di accedere alla propria abitazione;
in via riconvenzionale l'opposto ha chiesto il pagamento delle somme ulteriori dovute per i lavori eseguiti, con particolare riferimento ai lavori di posa del laminato per € 700,00 oltre IVA e di € 800 per le tinteggiature con idropittura lavabile bianca, poiché erroneamente non calcolate nel “secondo preventivo” (invero consuntivo a fine lavori, del 08.05.2022, doc. 3 di parte attrice opponente), rispetto alle analoghe voci invece contemplate pagina 4 di 9 nel preventivo originario del 24.11.2021 (doc. 2 di parte attrice opponente); rilevato che la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e con espletamento di c.t.u. per la verifica dello stato dei luoghi e dei difetti costruttivi denunciati dall'attore opponente;
ritenuto, in primo luogo, di rigettare le istanze formulate da entrambe le parti in via istruttoria;
la causa è stata sufficientemente istruita e risulta matura per la decisione;
sul punto deve quindi essere integralmente confermata sia l'ordinanza istruttoria emessa in data 27.11.2023 in relazione ai mezzi di prova ritenuti pertinenti e rilevanti, sia la statuizione emessa nel corso dell'udienza del 04.10.2024, di esaustività della relazione peritale, con conseguente rigetto della istanza di rinnovo della c.t.u. o di chiamata a chiarimenti del perito nominato d'ufficio, siccome formulata dal convenuto opposto;
deve anche in questa sede ribadirsi come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa sia stata condotta in modo corretto dal perito nominato, il quale ha fornito congrua motivazione sia delle verifiche effettuate in relazione ai vizi riscontrati - queste invero di per sé non oggetto di specifica contestazione, come espressamente dichiarato dalla stessa parte convenuta opposta alla udienza del 04.10.2024 - sia in relazione alle opere ed ai costi necessari per il ripristino;
le contestazioni di parte convenuta opposta in ordine alla mancata motivazione da parte del c.t.u. circa la necessità di opere di demolizione e circa i criteri di determinazione dei costi stimati si rivelano di assoluta genericità e contraddette dall'evidenza delle conclusioni precisate dal perito;
invero, il consulente ha offerto sintetica ma chiara e adeguata motivazione in ordine al computo metrico stimato per le opere di ripristino, spiegando di avere attinto informazioni sul valore di mercato dei lavori in esame dal preventivo della impresa edile contattata dall'attore opponente, nonché di avere dovuto effettuare con tale modalità una stima a corpo e non a misura dei costi delle opere di rispristino, in ragione della modestia della maggior parte degli interventi, tali da non trovare evidenza nei Prezziari usualmente adottati;
quanto alla necessità delle demolizioni, invero precisamente indicate nella relazione con riferimento al rivestimento in piastrelle del bagno ed al pavimento in laminato, il perito ha fornito parimenti adeguata spiegazione, precisando la necessità di apportare interventi che avrebbero dovuto essere realizzati prima della esecuzione delle opere svolte dalla convenuta opposta;
dunque la contestazione di circa l'opportunità CP_1 di contenere le demolizioni alla sola sostituzione di singole piastrelle o di piccole parti della pavimentazione risultano generiche, disancorate dai rilievi del perito e prive di riscontri oggettivi in ordine alla effettiva realizzabilità ed efficacia di simile soluzione alternativa;
parimenti, la contestazione sul computo metrico, che si limita ad una mera censura delle conclusioni della c.t.u. - come già evidenziato, senza tenere conto delle motivazioni fornite dal perito - non supportata da alcuna prospettazione sulla ipotetica diversa minore entità economica dei lavori, invero neppure puntualmente invocata, né indicata;
dunque, anche tenuto conto della assoluta mancanza di osservazioni alla bozza peritale, le contestazioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni appaiono finalizzate ad introdurre nuovi fatti modificativi delle domande attoree e nuovi mezzi di prova, come tali inammissibili ed ai limiti della correttezza processuale;
ritenuto, quanto alle contrapposte domande di merito delle parti, di accogliere l'opposizione, nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto anzitutto fondata la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte, aventi ad oggetto l'esecuzione CP_1 delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di;
non è peraltro Parte_1 oggetto di contestazione la conclusione del contratto, da qualificare in termini di appalto ex pagina 5 di 9 artt. 1655 e ss. c.c., ovvero, preferibilmente, di contratto d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. tenuto conto dell'espletamento dell'opera con lavoro prevalentemente personale del prestatore, del valore economicamente contenuto dei lavori affidatigli dal committente, della fornitura dei materiali edili rimessa in capo al committente;
neppure risultano oggetto di reciproca contestazione la tipologia e l'entità dei lavori affidati a e da questi CP_1 concretamente eseguiti presso l'immobile dell'attore opponente, fermi soltanto i rilievi di seguito indicati con riferimento alla domanda riconvenzionale del convenuto opposto i punto di determinazione economica del corrispettivo;
neppure risulta oggetto di contestazione che vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi, a seguito delle e-mail del 03.05.2022 e 08.05.2022 (doc. 4 e doc. 3 fascicolo attoreo); ritenuto che risultano accertati i difetti costruttivi indicati nell'opposizione al decreto ingiuntivo, siccome oggetto di riscontro in sede di c.t.u.; le conclusioni della relazione peritale a firma del consulente d'ufficio geom. , depositata il 12.09.2024, devono Persona_1 intendersi quivi integralmente condivise e richiamate, poiché - come già rilevato nelle motivazioni sottese al rigetto dell'istanza istruttoria - risultano congruamente motivate e scevre da vizi logico argomentativi;
il perito ha accertato i difetti di planarità della pavimentazione in laminato e dei battiscopa, la mancanza di omogeneità delle finiture di rasatura e tinteggiatura delle pareti oggetto delle opere di parziale demolizione e nuova edificazione, nonché la mancanza di verticalità della nuova parete divisoria, l'errato posizionamento delle scatole elettriche, la grossolanità della posa dei rivestimenti del bagno e la non regolare installazione dello scaldabagno per mancanza di verticalità; il perito ha quindi indicato le opere e le tempistiche (60 giorni lavorativi) necessarie per il corretto ripristino a regola d'arte delle opere commissionate, stimando un costo complessivo di € 24.000,00, oltre IVA;
ritenuto che
deve quindi essere riconosciuto il diritto di al risarcimento della Parte_1 somma indicata per l'eliminazione dei difetti accertati;
deve a tale riguardo essere rigettata l'eccezione del convenuto opposto in relazione al mutamento dei luoghi dopo la sua uscita dal cantiere i primi giorni di maggio del 2022; come emerso dall'istruttoria orale, infatti, i locali dell'immobile attoreo risultano essere stati oggetto di perizia di parte, la cui documentazione fotografica, siccome prodotta in atti (doc. 7 fascicolo attoreo), riproduce luoghi e condizioni riconosciuti dal teste geom. come corrispondenti alla Tes_1 situazione da egli visionata nel sopralluogo effettuato il 30 maggio 2022, dunque a distanza temporale di meno di un mese dalla uscita dal cantiere dell'impresa convenuta opposta;
i difetti raffigurati dalla documentazione fotografica della perizia di parte, inoltre, risultano corrispondenti a quelli oggetto di verifica da parte del consulente d'ufficio; se ne deduce che dopo l'uscita dal cantiere del convenuto opposto non risulta esservi stata una significativa modifica dello stato dei luoghi, salvo lo svolgimento di alcune opere di rifinitura - che lungi dall'aver determinato un peggioramento delle condizioni di conservazione dell'immobile risultano piuttosto migliorative - nonché l'arredo dei locali;
dunque, non vi sono elementi, neppure di natura presuntiva, che inducano a ritenere che dopo i lavori eseguiti da altri professionisti o imprenditori abbiano eseguito opere foriere di Parte_2 danni o difetti costruttivi;
parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta opposta, secondo cui il danno patrimoniale accertato dovrebbe essere suddiviso fra le parti per avere l'attore assunto in via di fatto il ruolo di direttore dei lavori, rilevante ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c.; la tesi risulta invero tardivamente proposta per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale e risulta in ogni caso di assoluta genericità, in termini di mera asserzione, senza alcuna circostanziata allegazione fattuale in relazione alle concrete condotte materiali assunte da nel corso della esecuzione dei Parte_1 pagina 6 di 9 lavori ed in ordine alle competenze professionali n tal senso in ipotesi possedute dal committente;
ritenuto di poter riconoscere a favore dell'attore anche il danno patrimoniale conseguente alla necessità di provvedere allo smontaggio del mobilio ed alla loro conservazione per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di ripristino (60 giorni lavorativi); a tale riguardo appare congruente la documentazione prodotta da a supporto della Parte_1 dimostrazione del valore economico del relativo esborso;
deve quindi prendersi a riferimento il preventivo prodotto in atti inerente ai costi stimati da una impresa di traslochi, per la somma di € 2.800,00 oltre IVA;
parimenti può essere riconosciuto il costo di custodia, preventivato nella somma di € 180,00 oltre IVA al mese e che può quindi essere liquidato nell'importo di € 540,00, per tre mesi, pari a sessanta giorni lavorativi (cfr. doc. 9); deve essere rigettata sul punto la contestazione del convenuto opposto, sia in riferimento alla sproporzione delle somme di cui ai preventivi prodotti dall'attore (che rimane a livello di mera asserzione, senza alcuna prospettazione di diversi costi presso differenti imprese di traslochi), sia in relazione alla duplicazione di tale voce di danno rispetto ad altra analoga contemplata dal consulente d'ufficio, che invero non trova riscontro nella reazione peritale, in cui nessun costo è contemplato per lo smontaggio, trasporto e custodia degli arredi (essendo piuttosto previste spese per lo smontaggio delle porte interne, cfr. p. 15 relazione peritale); ritenuto quindi di poter riconoscere a favore di un danno patrimoniale di € Parte_1
24.000,00 oltre IVA al 10% (€ 26.400,00) per il ripristino delle opere, nonché di € 3.340,00 oltre IVA al 22% (€ 4.074,80) per gli interventi di smontaggio, trasloco e custodia degli arredi nel corso delle tempistiche necessarie alle opere di ripristino;
il tutto per l'importo complessivo di
€ 30.474,80, liquidato alla attualità; ritenuto di rigettare le ulteriori domande attoree di restituzione degli importi versati a a titolo di pagamento del corrispettivo per le opere commissionategli;
invero, CP_1 con il risarcimento indicato, corrispondente al valore economico delle opere di ripristino, i difetti costruttivi devono ritenersi risolti ed i vizi riparati;
dunque non si giustifica alcuna ripetizione delle somme pagate;
per contro, dovrà tenersi in considerazione il costo delle opere non oggetto del consuntivo del 08.05.2022, nel quale il convenuto opposto, proprio al fine di tenere conto delle contestazioni ricevute sui lavori, ha stornato i lavori di rasatura e tinteggiatura e battiscopa, invece conteggiati nel “primo preventivo” del 24.11.2021 (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo attoreo); dette opere ed i relativi corrispettivi, nei limiti della prova fornita in ordine alla quantificazione, siccome emergente nei preventivi prodotti in atti, devono quindi essere presi in considerazione;
ritenuto di rigettare anche la domanda di condanna del convenuto opposto al rilascio delle certificazioni, tenuto conto sia della genericità della domanda, non essendo state esattamente indicate quali certificazioni per legge dovessero essere fornite dal convenuto opposto, sia della prospettazione, puntuale, di parte convenuta opposta, secondo cui la pratica edilizia, precisamente indicata, risulterebbe conclusa con conseguente obbligo in capo a chi ha portato a termine i lavori, di rilasciare le certificazioni eventualmente previste;
detta prospettazione non risulta oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore opponente;
inoltre, il risarcimento riconosciuto consente in ogni caso all'attore di portare a termine i lavori avvalendosi di altre imprese dalle quali conseguire le eventuali previste attestazioni;
ritenuto dunque, per le ragioni indicate, di accogliere pure la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, in relazione al pagamento dei lavori di posa del laminato (€ 700,00 oltre IVA) e per le tinteggiature con idropittura lavabile bianca (€ 800,00 oltre IVA); la domanda pagina 7 di 9 riconvenzionale del convenuto opposto (invero da qualificarsi come reconventio reconventionis, avuto riguardo alla sua posizione di attore in senso sostanziale) risulta ammissibile poiché attinente a voci di costo che - a prescindere dalla prospettazione circa la erronea mancata fatturazione per dimenticanza - risultano non richiesti nel consuntivo (“secondo preventivo”) del 08.05.2022, redatto in ottica conciliativa con l'eliminazione di diverse voci di spesa, proprio al fine di tenere conto delle contestazioni ricevute;
sicché, una volta esteso il thema decidendum a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale ha azionato la propria pretesa risarcitoria, risulta giustificata (e, dunque, Parte_1 ammissibile) la domanda del convenuto opposto di accertamento del valore economico di tutti i lavori svolti a favore dell'attore; peraltro, come già evidenziato, con la liquidazione dei costi per l'eliminazione dei difetti costruttivi, l'attore risulta avere già ricevuto integrale riconoscimento delle proprie ragioni di credito, mentre il mancato pagamento dei lavori ricevuti, in aggiunta alla somma conseguita a titolo risarcitorio per quegli stessi lavori, finirebbe per integrare una indebita locupletazione;
ritenuto pertanto, anche a parziale modifica di quanto statuito con ordinanza del 26.01.2023, limitata alla decisione, allo stato degli atti, sul solo riconoscimento della richiesta esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., di dover contemplare i costi preventivati con il primo preventivo del 24.11.2021, ad eccezione della spesa per la realizzazione del cartongesso (€ 800,00 oltre IVA) pacificamente non eseguita, oltre ai costi delle opere aggiuntive del “secondo preventivo” (invero consuntivo di fine lavori) del 08.05.2022; dunque, deve riconoscersi quale corrispettivo maturato da CP_1
l'importo di € 13.287,00 oltre IVA (di cui: - € 5.100,00 + 700,00, di opere murarie originariamente preventivate, esclusa la realizzazione del cartongesso ed aggiunta la posa del laminato;
- € 4.500,00 + 360,00 di lavori del bagno, oltre ad € 800,00 di tinteggiatura lavabile;
-
€ 1.500,00 + 500,00 di assistenza elettricista e demolizione pavimento;
- € 1.827,00 di ulteriori opere non oggetto del preventivo del 24.11.2021); il diverso conteggio offerto dal convenuto opposto, con l'aggiunta della somma di € 3.840,00 risulta fuorviante, poiché integrante non importo oggetto di scorporo, bensì quale residuo dovuto al netto dell'acconto ricevuto di € 8.000,00; dunque, compresi gli oneri fiscali, deve ritenersi maturato da salvatore un CP_1 corrispettivo pari ad € 14.615,70; ritenuto di dover pure tenere conto delle somme già pagate dall'attore opponente a favore del convenuto opposto, pari all'importo di € 8.000,00 a titolo di acconto, oltre alla somma di € 6.365,70 oggetto della statuizione di provvisoria esecutorietà; importi già comprensivi di IVA;
ne deriva a favore del convenuto opposto un credito (virtuale) di € 250,00; ritenuto in definitiva di dover scorporare dal risarcimento riconosciuto a favore di Pt_1
(€ 30.474,80) il predetto importo di € 250,00; dunque risulta dovuta a favore
[...] dell'attore la somma di € 30.224,80; trattandosi di debito di valore avente natura risarcitoria, su tale ammontare devono essere riconosciuti gli interessi compensativi, onde tenere conto del ritardo della liquidazione rispetto alla genesi del danno, previa devalutazione della somma e conseguente rivalutazione giorno per giorno dal momento della verificazione del danno stesso, collocabile a far data dalla denuncia dei vizi, riconosciuti dallo stesso convenuto opposto a seguito della comunicazione del “secondo preventivo” del 08.05.2022 (invero consuntivo di fine lavori); operati detti conteggi, deve quindi essere riconosciuta la somma di
€ 32.900,00 arrotondata in difetto in via equitativa;
ritenuto in definitiva l'opposizione fondata, secondo i limiti e le precisazioni indicate;
dunque deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale attorea essere dichiarato tenuto e, quindi, condannato il convenuto opposto pagina 8 di 9 a pagare in favore di la somma di € 32.900,00; CP_1 Parte_1 ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte convenuta opposta in ragione della soccombenza;
le spese del compenso del consulente d'ufficio devono parimenti essere poste definitivamente a carico di con conseguente diritto di regresso dell'attore CP_1 opponente , nei soli confronti del convenuto opposto, di ripetere quanto già Parte_1 pagato al consulente d'ufficio a titolo di fondo spese;
le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi del vigente D.M. 55/2014;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 5415/2022 (GR 2365/2022 T. Verona).
ACCERTA l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di CP_1
con il contratto stipulato fra le parti, secondo quanto indicato in parte motiva. Parte_1
DICHIARA TENUTO e CONDANNA a pagare a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni indicate in parte motiva, la somma complessiva di € 32.900,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione di questa sentenza e fino al saldo effettivo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e Cassa.
PONE il pagamento delle spese relative al compenso del perito nominato d'ufficio definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Verona, il giorno 4 luglio 2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7195/2022 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTOLI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTORE/OPPONENTE contro
TR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANGIAN
[...] C.F._2
FEDERICO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente : Parte_1
1) Nel merito: previo accertamento di quanto dedotto ed eccepito nelle premesse di cui in narrativa annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 2365/2022 D.I. – 5415/2022 R.G. del Tribunale di Verona, pronunciato in data 29.08.2022 e, per l'effetto, ordinare a TR
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la restituzione a
[...] favore di di quanto da questi corrisposto spontaneamente in Parte_1 adempimento dell'ordinanza in data 26.01.2023, pari ad Euro 6.365,70, con la maggiorazione degli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c.. 2) Sempre nel merito: previo accertamento di quanto dedotto ed eccepito nelle premesse di cui in narrativa, accertare e dichiarare che non è Parte_1 debitore di , nemmeno TR parzialmente, della somma oggetto di ingiunzione e, per l'effetto, ordinare a pagina 1 di 9 , in persona del suo legale TR rappresentante pro tempore, la restituzione a favore d di quanto da Parte_1 questi corrisposto spontaneamente in adempimento dell'ordinanza in data 26.01.2023, pari ad Euro 6.365,70, con la maggiorazione degli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c.. 3) Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di (P.I.: TR
) delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto perfezionato P.IVA_1 co avente ad oggetto le opere edilizie come indicate nei DOCC. 1 e Parte_1 2 in atti. Conseguentemente, condannare la stessa TR (P.I.: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore di dei danni Parte_1 conseguenti da tale inadempimento, quantificati come da CTU in atti in Euro 24.000,00 oltre Iva a titolo di eliminazione vizi e costi di ripristino, Euro 2.800,00 oltre Iva per costo di smontaggio, asporto e rimontaggio mobilio come da DOC. 09 in atti ed Euro 540,00 oltre Iva per deposito mobilio durante il tempo occorrente l'esecuzione dei lavori come da DOC. 09 in atti e, così, complessivamente, Euro 27.340,00 oltre Iva di legge, con la maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia. Eventualmente compensare detto importo con il credito che dovesse essere accertato in capo TR
4) Ancore nel merito, in via riconvenzionale: ordinare a
[...]
(P.I.: ), in persona del suo legale TR P.IVA_1 rappresentante pro tempore, il rilascio delle certificazioni ex D.M. Parte_1 n. 37/2008 relative agli impianti eseguiti presso l'immobile per cui è causa. 5) In via istruttoria: […]
Conclusioni parte convenuta opposta TR
[...]
Nel merito in via principale
- Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertato il credito azionato in via monitoria, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2365/2022 (R.G. 5415/2022) emesso dal Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, in data 29/08/2022, e comunque condannare il sig Parte_1 al pagamento, in favore della società TR
, della somma monitoriamente azionata di € 10.633,70, oltre interessi
[...] moratori maturati e maturandi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, sino al saldo effettivo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata in corso di causa.
- Respingere integralmente la domanda riconvenzionale formulata dal sig Pt_1
di condanna dell'odierna opposta alla consegna delle certificazioni di
[...] conformità.
- Respingere integralmente la domanda riconvenzionale formulata dal sig Pt_1
di risarcimento, da parte dell'odierna opposta, dei danni subiti.
[...]
Nel merito in via principale pagina 2 di 9 - In caso di condanna della società TR
al risarcimento dei danni subiti dal sig. , detrarsi da tale
[...] Parte_1 risarcimento la somma monitoriamente azionata di € 10.633,70 o la diversa maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudice, anche a seguito di integrazione della CTU, a titolo di lavori effettivamente svolti dall'odierna opposta e non pagati dall'opponente. Nel merito in via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che la ditta di TR [...]
è altresì creditrice nei confronti del sig della somma di € CP_1 Parte_1 1.650,00 per i lavori effettuati di posa laminato e tinteggiatura con idropittura lavabile bianca e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della ulteriore somma di € 1.650,00. In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e di quello monitorio, con rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge. In via istruttoria
- Si contestano integralmente le immotivate ed erronee conclusioni raggiunte dal Geometr nella propria relazione peritale in ordine ai rimedi (demolizione CP_2
e rifacimento) necessari per sistemare i vizi dallo stesso accertati (soprattutto quando la demolizione ed il rifacimento riguarda vizi meramente superficiali e localizzati come il vizio di alcune singole piastrelle del bagno che avrebbero potuto essere sistemati con un intervento limitato alla sostituzione delle piastrelle danneggiate), si contesta come il CTU non abbia neppure valutato eventuali soluzioni alternative alla demolizione ed al rifacimento delle opere svolte dall'odierna opposta ed il valore economico di tali soluzioni alternative e certamente meno costose, si contesta la spropositata e del tutto generica quantificazione dei lavori di demolizione e rifacimento (basti pensare che il Geometra non indica alcun valido parametro che giustifichi gli enormi CP_2 costi che lo stesso determina in maniera arbitraria e basandosi sul preventivo prodotto in causa da parte opposta), si contesta come il geometr non abbia CP_2 chiarito il valore economico dei lavori effettivamente svolti dalla ditta opposta e se la pratica amministrativa relativa ai lavori oggetto di causa sia stata o meno conclusa e, conseguentemente, si chiede al Giudice, peritus peritorum, previa eventuale sostituzione del geometra con altro CTU, di disattendere le CP_2 conclusioni raggiunte dal Geometra e di voler ordinare l'integrazione del CP_2 quesito peritale con le seguenti ulteriori domande: a) Indichi il CTU i motivi che renderebbero necessaria la demolizione ed il rifacimento delle opere viziate (e ciò con particolare riguardo al bagno per il quale viene prevista la rimozione dei rivestimenti e dei pavimenti, lo smontaggio degli arredi interni, dei sanitari e degli impianti tecnologici nonché allo smontaggio e rimontaggio dei termosifoni e dei termo arredi). b) Indichi il CTU i parametri ed i criteri dallo stesso utilizzati per la determinazione dei costi di demolizione e rifacimento delle opere viziate. c) Ridetermini il CTU i costi di demolizione e rifacimento delle opere viziate sulla base del prezzario Interprovinciale delle Opere Edili e degli Impianti Tecnologici.
pagina 3 di 9 d) Verifichi il CTU se sia o meno possibile sistemare le opere viziate con interventi che non comportino la demolizione ed il rifacimento delle opere stesse e, in caso di verifica positiva, determini i costi ed i tempi di tali interventi di sistemazione indicando i parametri ed i criteri utilizzati. e) Accerti il CTU quali lavori la ditta TR [...]
abbia effettivamente svolto presso l'immobile del sig. e CP_1 Parte_1 determini i costi di tali lavori indicando i parametri ed i criteri utilizzati. f) Accerti il CTU se la pratica CILA che è stata aperta per i lavori oggetto di causa in data 29/01/2022 (prot. 3566 e prot. SUAP 0036482) sia stata chiusa in data 03/06/2022, o in altra data, chi abbia certificato la chiusura dei lavori e chi abbia redatto le relative certificazioni di conformità e comunque accerti se il sig Pt_1 abbia o meno presentato la domanda di fine lavori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve Pt_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli da per il
[...] CP_1 pagamento del corrispettivo preteso in relazione ai lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di proprietà dell'opponente, contestando l'errata esecuzione delle opere, in ragione della scoperta di numerosi difetti, dalla mancanza di linearità nella posa del pavimento in laminato, alla presenza di difetti di allineamento nella posa delle mattonelle del bagno e delle scatole elettriche, oltre che dello scaldabagno, alla presenza di difetti nelle finiture delle rasature e tinteggiature, oltre che di mancanza di esatta verticalità nella esecuzione delle demolizioni e nuova realizzazione di unna parete divisoria;
l'attore ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, di cui ha pure contestato l'importo per erroneo calcolo delle somme concordate in preventivo, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, comprensivi dei costi per il trasporto e la custodia degli arredi nel tempo necessario alle opere di ripristino;
si è costituito il convenuto opposto titolare della impresa edile CP_1 individuale chiedendo il rigetto della CP_1 TR opposizione sul rilievo di avere eseguito correttamente le opere commissionatele fino al periodo in cui aveva lavorato presso l'immobile oggetto di causa, salva la necessità di interventi correttivi, tuttavia impediti dal divieto intimatogli dal proprietario di accedere alla propria abitazione;
in via riconvenzionale l'opposto ha chiesto il pagamento delle somme ulteriori dovute per i lavori eseguiti, con particolare riferimento ai lavori di posa del laminato per € 700,00 oltre IVA e di € 800 per le tinteggiature con idropittura lavabile bianca, poiché erroneamente non calcolate nel “secondo preventivo” (invero consuntivo a fine lavori, del 08.05.2022, doc. 3 di parte attrice opponente), rispetto alle analoghe voci invece contemplate pagina 4 di 9 nel preventivo originario del 24.11.2021 (doc. 2 di parte attrice opponente); rilevato che la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e con espletamento di c.t.u. per la verifica dello stato dei luoghi e dei difetti costruttivi denunciati dall'attore opponente;
ritenuto, in primo luogo, di rigettare le istanze formulate da entrambe le parti in via istruttoria;
la causa è stata sufficientemente istruita e risulta matura per la decisione;
sul punto deve quindi essere integralmente confermata sia l'ordinanza istruttoria emessa in data 27.11.2023 in relazione ai mezzi di prova ritenuti pertinenti e rilevanti, sia la statuizione emessa nel corso dell'udienza del 04.10.2024, di esaustività della relazione peritale, con conseguente rigetto della istanza di rinnovo della c.t.u. o di chiamata a chiarimenti del perito nominato d'ufficio, siccome formulata dal convenuto opposto;
deve anche in questa sede ribadirsi come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa sia stata condotta in modo corretto dal perito nominato, il quale ha fornito congrua motivazione sia delle verifiche effettuate in relazione ai vizi riscontrati - queste invero di per sé non oggetto di specifica contestazione, come espressamente dichiarato dalla stessa parte convenuta opposta alla udienza del 04.10.2024 - sia in relazione alle opere ed ai costi necessari per il ripristino;
le contestazioni di parte convenuta opposta in ordine alla mancata motivazione da parte del c.t.u. circa la necessità di opere di demolizione e circa i criteri di determinazione dei costi stimati si rivelano di assoluta genericità e contraddette dall'evidenza delle conclusioni precisate dal perito;
invero, il consulente ha offerto sintetica ma chiara e adeguata motivazione in ordine al computo metrico stimato per le opere di ripristino, spiegando di avere attinto informazioni sul valore di mercato dei lavori in esame dal preventivo della impresa edile contattata dall'attore opponente, nonché di avere dovuto effettuare con tale modalità una stima a corpo e non a misura dei costi delle opere di rispristino, in ragione della modestia della maggior parte degli interventi, tali da non trovare evidenza nei Prezziari usualmente adottati;
quanto alla necessità delle demolizioni, invero precisamente indicate nella relazione con riferimento al rivestimento in piastrelle del bagno ed al pavimento in laminato, il perito ha fornito parimenti adeguata spiegazione, precisando la necessità di apportare interventi che avrebbero dovuto essere realizzati prima della esecuzione delle opere svolte dalla convenuta opposta;
dunque la contestazione di circa l'opportunità CP_1 di contenere le demolizioni alla sola sostituzione di singole piastrelle o di piccole parti della pavimentazione risultano generiche, disancorate dai rilievi del perito e prive di riscontri oggettivi in ordine alla effettiva realizzabilità ed efficacia di simile soluzione alternativa;
parimenti, la contestazione sul computo metrico, che si limita ad una mera censura delle conclusioni della c.t.u. - come già evidenziato, senza tenere conto delle motivazioni fornite dal perito - non supportata da alcuna prospettazione sulla ipotetica diversa minore entità economica dei lavori, invero neppure puntualmente invocata, né indicata;
dunque, anche tenuto conto della assoluta mancanza di osservazioni alla bozza peritale, le contestazioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni appaiono finalizzate ad introdurre nuovi fatti modificativi delle domande attoree e nuovi mezzi di prova, come tali inammissibili ed ai limiti della correttezza processuale;
ritenuto, quanto alle contrapposte domande di merito delle parti, di accogliere l'opposizione, nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto anzitutto fondata la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte, aventi ad oggetto l'esecuzione CP_1 delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di;
non è peraltro Parte_1 oggetto di contestazione la conclusione del contratto, da qualificare in termini di appalto ex pagina 5 di 9 artt. 1655 e ss. c.c., ovvero, preferibilmente, di contratto d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. tenuto conto dell'espletamento dell'opera con lavoro prevalentemente personale del prestatore, del valore economicamente contenuto dei lavori affidatigli dal committente, della fornitura dei materiali edili rimessa in capo al committente;
neppure risultano oggetto di reciproca contestazione la tipologia e l'entità dei lavori affidati a e da questi CP_1 concretamente eseguiti presso l'immobile dell'attore opponente, fermi soltanto i rilievi di seguito indicati con riferimento alla domanda riconvenzionale del convenuto opposto i punto di determinazione economica del corrispettivo;
neppure risulta oggetto di contestazione che vi sia stata tempestiva denuncia dei vizi, a seguito delle e-mail del 03.05.2022 e 08.05.2022 (doc. 4 e doc. 3 fascicolo attoreo); ritenuto che risultano accertati i difetti costruttivi indicati nell'opposizione al decreto ingiuntivo, siccome oggetto di riscontro in sede di c.t.u.; le conclusioni della relazione peritale a firma del consulente d'ufficio geom. , depositata il 12.09.2024, devono Persona_1 intendersi quivi integralmente condivise e richiamate, poiché - come già rilevato nelle motivazioni sottese al rigetto dell'istanza istruttoria - risultano congruamente motivate e scevre da vizi logico argomentativi;
il perito ha accertato i difetti di planarità della pavimentazione in laminato e dei battiscopa, la mancanza di omogeneità delle finiture di rasatura e tinteggiatura delle pareti oggetto delle opere di parziale demolizione e nuova edificazione, nonché la mancanza di verticalità della nuova parete divisoria, l'errato posizionamento delle scatole elettriche, la grossolanità della posa dei rivestimenti del bagno e la non regolare installazione dello scaldabagno per mancanza di verticalità; il perito ha quindi indicato le opere e le tempistiche (60 giorni lavorativi) necessarie per il corretto ripristino a regola d'arte delle opere commissionate, stimando un costo complessivo di € 24.000,00, oltre IVA;
ritenuto che
deve quindi essere riconosciuto il diritto di al risarcimento della Parte_1 somma indicata per l'eliminazione dei difetti accertati;
deve a tale riguardo essere rigettata l'eccezione del convenuto opposto in relazione al mutamento dei luoghi dopo la sua uscita dal cantiere i primi giorni di maggio del 2022; come emerso dall'istruttoria orale, infatti, i locali dell'immobile attoreo risultano essere stati oggetto di perizia di parte, la cui documentazione fotografica, siccome prodotta in atti (doc. 7 fascicolo attoreo), riproduce luoghi e condizioni riconosciuti dal teste geom. come corrispondenti alla Tes_1 situazione da egli visionata nel sopralluogo effettuato il 30 maggio 2022, dunque a distanza temporale di meno di un mese dalla uscita dal cantiere dell'impresa convenuta opposta;
i difetti raffigurati dalla documentazione fotografica della perizia di parte, inoltre, risultano corrispondenti a quelli oggetto di verifica da parte del consulente d'ufficio; se ne deduce che dopo l'uscita dal cantiere del convenuto opposto non risulta esservi stata una significativa modifica dello stato dei luoghi, salvo lo svolgimento di alcune opere di rifinitura - che lungi dall'aver determinato un peggioramento delle condizioni di conservazione dell'immobile risultano piuttosto migliorative - nonché l'arredo dei locali;
dunque, non vi sono elementi, neppure di natura presuntiva, che inducano a ritenere che dopo i lavori eseguiti da altri professionisti o imprenditori abbiano eseguito opere foriere di Parte_2 danni o difetti costruttivi;
parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta opposta, secondo cui il danno patrimoniale accertato dovrebbe essere suddiviso fra le parti per avere l'attore assunto in via di fatto il ruolo di direttore dei lavori, rilevante ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c.; la tesi risulta invero tardivamente proposta per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale e risulta in ogni caso di assoluta genericità, in termini di mera asserzione, senza alcuna circostanziata allegazione fattuale in relazione alle concrete condotte materiali assunte da nel corso della esecuzione dei Parte_1 pagina 6 di 9 lavori ed in ordine alle competenze professionali n tal senso in ipotesi possedute dal committente;
ritenuto di poter riconoscere a favore dell'attore anche il danno patrimoniale conseguente alla necessità di provvedere allo smontaggio del mobilio ed alla loro conservazione per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori di ripristino (60 giorni lavorativi); a tale riguardo appare congruente la documentazione prodotta da a supporto della Parte_1 dimostrazione del valore economico del relativo esborso;
deve quindi prendersi a riferimento il preventivo prodotto in atti inerente ai costi stimati da una impresa di traslochi, per la somma di € 2.800,00 oltre IVA;
parimenti può essere riconosciuto il costo di custodia, preventivato nella somma di € 180,00 oltre IVA al mese e che può quindi essere liquidato nell'importo di € 540,00, per tre mesi, pari a sessanta giorni lavorativi (cfr. doc. 9); deve essere rigettata sul punto la contestazione del convenuto opposto, sia in riferimento alla sproporzione delle somme di cui ai preventivi prodotti dall'attore (che rimane a livello di mera asserzione, senza alcuna prospettazione di diversi costi presso differenti imprese di traslochi), sia in relazione alla duplicazione di tale voce di danno rispetto ad altra analoga contemplata dal consulente d'ufficio, che invero non trova riscontro nella reazione peritale, in cui nessun costo è contemplato per lo smontaggio, trasporto e custodia degli arredi (essendo piuttosto previste spese per lo smontaggio delle porte interne, cfr. p. 15 relazione peritale); ritenuto quindi di poter riconoscere a favore di un danno patrimoniale di € Parte_1
24.000,00 oltre IVA al 10% (€ 26.400,00) per il ripristino delle opere, nonché di € 3.340,00 oltre IVA al 22% (€ 4.074,80) per gli interventi di smontaggio, trasloco e custodia degli arredi nel corso delle tempistiche necessarie alle opere di ripristino;
il tutto per l'importo complessivo di
€ 30.474,80, liquidato alla attualità; ritenuto di rigettare le ulteriori domande attoree di restituzione degli importi versati a a titolo di pagamento del corrispettivo per le opere commissionategli;
invero, CP_1 con il risarcimento indicato, corrispondente al valore economico delle opere di ripristino, i difetti costruttivi devono ritenersi risolti ed i vizi riparati;
dunque non si giustifica alcuna ripetizione delle somme pagate;
per contro, dovrà tenersi in considerazione il costo delle opere non oggetto del consuntivo del 08.05.2022, nel quale il convenuto opposto, proprio al fine di tenere conto delle contestazioni ricevute sui lavori, ha stornato i lavori di rasatura e tinteggiatura e battiscopa, invece conteggiati nel “primo preventivo” del 24.11.2021 (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo attoreo); dette opere ed i relativi corrispettivi, nei limiti della prova fornita in ordine alla quantificazione, siccome emergente nei preventivi prodotti in atti, devono quindi essere presi in considerazione;
ritenuto di rigettare anche la domanda di condanna del convenuto opposto al rilascio delle certificazioni, tenuto conto sia della genericità della domanda, non essendo state esattamente indicate quali certificazioni per legge dovessero essere fornite dal convenuto opposto, sia della prospettazione, puntuale, di parte convenuta opposta, secondo cui la pratica edilizia, precisamente indicata, risulterebbe conclusa con conseguente obbligo in capo a chi ha portato a termine i lavori, di rilasciare le certificazioni eventualmente previste;
detta prospettazione non risulta oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore opponente;
inoltre, il risarcimento riconosciuto consente in ogni caso all'attore di portare a termine i lavori avvalendosi di altre imprese dalle quali conseguire le eventuali previste attestazioni;
ritenuto dunque, per le ragioni indicate, di accogliere pure la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, in relazione al pagamento dei lavori di posa del laminato (€ 700,00 oltre IVA) e per le tinteggiature con idropittura lavabile bianca (€ 800,00 oltre IVA); la domanda pagina 7 di 9 riconvenzionale del convenuto opposto (invero da qualificarsi come reconventio reconventionis, avuto riguardo alla sua posizione di attore in senso sostanziale) risulta ammissibile poiché attinente a voci di costo che - a prescindere dalla prospettazione circa la erronea mancata fatturazione per dimenticanza - risultano non richiesti nel consuntivo (“secondo preventivo”) del 08.05.2022, redatto in ottica conciliativa con l'eliminazione di diverse voci di spesa, proprio al fine di tenere conto delle contestazioni ricevute;
sicché, una volta esteso il thema decidendum a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale ha azionato la propria pretesa risarcitoria, risulta giustificata (e, dunque, Parte_1 ammissibile) la domanda del convenuto opposto di accertamento del valore economico di tutti i lavori svolti a favore dell'attore; peraltro, come già evidenziato, con la liquidazione dei costi per l'eliminazione dei difetti costruttivi, l'attore risulta avere già ricevuto integrale riconoscimento delle proprie ragioni di credito, mentre il mancato pagamento dei lavori ricevuti, in aggiunta alla somma conseguita a titolo risarcitorio per quegli stessi lavori, finirebbe per integrare una indebita locupletazione;
ritenuto pertanto, anche a parziale modifica di quanto statuito con ordinanza del 26.01.2023, limitata alla decisione, allo stato degli atti, sul solo riconoscimento della richiesta esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., di dover contemplare i costi preventivati con il primo preventivo del 24.11.2021, ad eccezione della spesa per la realizzazione del cartongesso (€ 800,00 oltre IVA) pacificamente non eseguita, oltre ai costi delle opere aggiuntive del “secondo preventivo” (invero consuntivo di fine lavori) del 08.05.2022; dunque, deve riconoscersi quale corrispettivo maturato da CP_1
l'importo di € 13.287,00 oltre IVA (di cui: - € 5.100,00 + 700,00, di opere murarie originariamente preventivate, esclusa la realizzazione del cartongesso ed aggiunta la posa del laminato;
- € 4.500,00 + 360,00 di lavori del bagno, oltre ad € 800,00 di tinteggiatura lavabile;
-
€ 1.500,00 + 500,00 di assistenza elettricista e demolizione pavimento;
- € 1.827,00 di ulteriori opere non oggetto del preventivo del 24.11.2021); il diverso conteggio offerto dal convenuto opposto, con l'aggiunta della somma di € 3.840,00 risulta fuorviante, poiché integrante non importo oggetto di scorporo, bensì quale residuo dovuto al netto dell'acconto ricevuto di € 8.000,00; dunque, compresi gli oneri fiscali, deve ritenersi maturato da salvatore un CP_1 corrispettivo pari ad € 14.615,70; ritenuto di dover pure tenere conto delle somme già pagate dall'attore opponente a favore del convenuto opposto, pari all'importo di € 8.000,00 a titolo di acconto, oltre alla somma di € 6.365,70 oggetto della statuizione di provvisoria esecutorietà; importi già comprensivi di IVA;
ne deriva a favore del convenuto opposto un credito (virtuale) di € 250,00; ritenuto in definitiva di dover scorporare dal risarcimento riconosciuto a favore di Pt_1
(€ 30.474,80) il predetto importo di € 250,00; dunque risulta dovuta a favore
[...] dell'attore la somma di € 30.224,80; trattandosi di debito di valore avente natura risarcitoria, su tale ammontare devono essere riconosciuti gli interessi compensativi, onde tenere conto del ritardo della liquidazione rispetto alla genesi del danno, previa devalutazione della somma e conseguente rivalutazione giorno per giorno dal momento della verificazione del danno stesso, collocabile a far data dalla denuncia dei vizi, riconosciuti dallo stesso convenuto opposto a seguito della comunicazione del “secondo preventivo” del 08.05.2022 (invero consuntivo di fine lavori); operati detti conteggi, deve quindi essere riconosciuta la somma di
€ 32.900,00 arrotondata in difetto in via equitativa;
ritenuto in definitiva l'opposizione fondata, secondo i limiti e le precisazioni indicate;
dunque deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale attorea essere dichiarato tenuto e, quindi, condannato il convenuto opposto pagina 8 di 9 a pagare in favore di la somma di € 32.900,00; CP_1 Parte_1 ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte convenuta opposta in ragione della soccombenza;
le spese del compenso del consulente d'ufficio devono parimenti essere poste definitivamente a carico di con conseguente diritto di regresso dell'attore CP_1 opponente , nei soli confronti del convenuto opposto, di ripetere quanto già Parte_1 pagato al consulente d'ufficio a titolo di fondo spese;
le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi del vigente D.M. 55/2014;
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, n. 5415/2022 (GR 2365/2022 T. Verona).
ACCERTA l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei confronti di CP_1
con il contratto stipulato fra le parti, secondo quanto indicato in parte motiva. Parte_1
DICHIARA TENUTO e CONDANNA a pagare a a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni indicate in parte motiva, la somma complessiva di € 32.900,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione di questa sentenza e fino al saldo effettivo.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e Cassa.
PONE il pagamento delle spese relative al compenso del perito nominato d'ufficio definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Verona, il giorno 4 luglio 2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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