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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/02/2024, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 705/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore
all'udienza del 13 dicembre 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di
Milano (est. Florio) n. 1104/2023, promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Paganuzzi, presso il cui studio in Milano, viale
Papiniano n. 44, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “
1. in totale riforma della sentenza sentenza n. 1104/2023, pubblicata il 5 giugno 2023, resa dal Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Grazia
Florio (R.G. 4505/2022) e notificata a mezzo pec in data 5 giugno 2023 (all. “A”), previe tutte le declaratorie del caso, e per i motivi di cui al presente ricorso, Voglia Codesta
Ecc.ma Corte respingere integralmente le domande svolte dal sig. nel primo CP_1 grado del presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando in ogni caso assolta già da Parte_1 Controparte_2 ogni pretesa;
2. per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla CP_1 Parte_1 tutte le somme ricevute da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado
e/o ancora da ricevere al momento del deposito del presente ricorso in appello, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. in via di estremo subordine e per la denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso in appello, Voglia Codesta Ecc.ma Corte accogliere le eccezioni formulate dalla scrivente difesa sugli erronei conteggi avversari, conseguentemente condannando il sig. a restituire alla le relative differenze, oltre CP_1 CP_3 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. in ogni caso, con rifusione di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato: “Voglia la Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: rigettare l'appello avversario confermando la sentenza impugnata nei termini che seguono
In via principale nel merito
1) previo accertamento:
a) occorrendo delle mansioni svolte dal ricorrente, nonché dell'attività svolta dalla convenuta;
b) della inadeguatezza del trattamento salariale erogato al ricorrente ad assicurare la possibilità di condurre una esistenza libera e dignitosa;
c) del diritto del ricorrente ex art. 36 Cost. a un trattamento retributivo di misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori di livello D1 CCNL RO di AB come analiticamente illustrato in ricorso, ovvero in subordine al livello corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa;
d) della nullità in parte qua dell'art. 14 del Regolamento Lavoro 27/5/2011 di
[...]
e del relativo Allegato A nella parte in cui stabilisce una remunerazione Controparte_2 inferiore a quella prevista dal livello D1 del CCNL RO di Fabbricato per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente;
e) della nullità in parte qua dell'art. 14 del Regolamento Lavoro 4/2/2013 di
[...]
e del relativo Allegato A e dell'art. 10 del Regolamento Lavoro Controparte_2
8/5/2017 di e del relativo Allegato A nella parte in cui Controparte_2 stabiliscono una remunerazione inferiore a quella prevista dal livello D1 del CCNL
RO di Fabbricato per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, occorrendo previa dichiarazione di nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza
[...]
e dell'art. 50 per contrarietà all'art. Controparte_4 Organizzazione_1
36 Cost. e per gli altri motivi indicati in ricorso;
pag. 2/19 f) della nullità in parte qua dell'art. 14 del Regolamento Lavoro 8/5/2017 di CP_2
e del relativo Allegato A nella parte in cui stabilisce una remunerazione Controparte_2 inferiore a quella prevista dal livello D1 del CCNL RO di Fabbricato per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, occorrendo previa dichiarazione di nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza per contrarietà all'art. 36 Cost.; Controparte_4
h) delle differenze retributive dovute in forza di un trattamento retributivo conforme al precetto costituzionale ovvero, in subordine, del danno subito in conseguenza dell'illegittimo trattamento retributivo percepito, occorrendo da calcolarsi in via equitativa;
2) condannare , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 47.466,84, di cui € 2.855,50 per incidenza sul TFR per i titoli sopra indicati, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla capitalizzazione degli interessi maturati dal dovuto alla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge;
in ogni caso
2) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, di entrambe i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4505/2022 R.G. promossa da contro ha così deciso: Controparte_1 Parte_1
“accerta e dichiara l'inadeguatezza del trattamento salariale riconosciuto da
[...]
a ai sensi degli articoli 23 e 24 Controparte_5 Controparte_1
CCNL Vigilanza per contrasto con l'art. 36 Costituzione e il Controparte_4 diritto di di percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso Controparte_1 con , un trattamento retributivo Controparte_5 corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello D1 CCNL RO di AB;
per l'effetto, condanna a Controparte_5 corrispondere a le relative differenze retributive maturate per Controparte_1 complessivi euro 53.412,91 di cui euro 3.589,81 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna Controparte_5
a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
[...]
5.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato ha esposto:
- di avere lavorato per quale socio lavoratore, Parte_1 pag. 3/19 dall'8 agosto 2012 al 21 febbraio 2022 con mansioni di “operatore logistico/controllo accessi/custode”;
- di essere stato inquadrato, all'atto dell'assunzione, nel livello A1 CCNL RO di AB e, a partire dall'1 febbraio 2013, nel livello D
Organizzazione_2
- di avere lavorato presso diversi plessi industriali con mansioni di receptionist e di vigilanza non armata, presidiando la portineria (ove solitamente erano presenti monitor per il controllo degli accessi e dei punti sensibili), distribuendo la posta ed occupandosi della vigilanza;
- che, pur lavorando a tempo pieno, aveva sempre percepito una retribuzione annua inferiore ad € 9.000,00 netti, insufficiente a condurre una vita dignitosa;
ciò esposto, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto ex art. 36
Cost. ad un trattamento retributivo di misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori del 2° livello (o, in subordine, del livello D1 CCNL Org_3
RO di AB, o, in ulteriore subordine, del livello corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa), nonché previa declaratoria di nullità, per contrarietà all'art. 36 Cost., degli artt. 23 e 24 dell'art. 50 Organizzazione_2 [...]
e delle disposizioni del regolamento interno della cooperativa che Organizzazione_1 stabiliscono un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal Org_3
o in subordine dal CCNL RO di AB, di condannare la cooperativa convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 53.412,91, di cui € 3.589,81 per incidenza sul TFR (o la diversa somma ritenuta di giustizia). si è costituita tardivamente nel giudizio di primo Parte_1 grado, chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto.
Il giudice di prime cure, richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. una pronuncia del Tribunale di Milano confermata da questa Corte d'appello, ha accertato la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL per contrarietà Organizzazione_2 all'art. 36 Cost.; richiamato il principio di conservazione di cui all'art. 1419, comma 2,
c.c. ed individuato quale parametro sostitutivo utile il CCNL RO di AB, ha dichiarato il diritto di di percepire un trattamento retributivo Controparte_1 corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello D CCNL RO AB ed ha condannato a corrispondergli differenze Parte_1 retributive pari a complessivi € 53.412,91 (di cui € 3.589,81 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi ad otto motivi. Con il primo motivo lamenta omessa valutazione e decisione sulle mere difese in diritto dedotte dalla cooperativa nel giudizio di primo grado e radicale erroneità della pronuncia impugnata.
pag. 4/19 Evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la decadenza comminata dall'art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie o mere difese volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda, né contempla alcuna preclusione rispetto a questioni attinenti all'interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche.
Ciò posto, ripropone le difese ed eccezioni di diritto formulate nella memoria di primo grado (e approfondite nei successivi motivi di appello), che il giudice non avrebbe analizzato sull'errato assunto dell'intervenuta decadenza, vale a dire:
- l'eccezione di diritto formulata in punto di invocazione dell'art. 36 Cost. solo per i rapporti non tutelati da contratto collettivo;
- l'eccezione di diritto secondo cui sarebbe proprio la legge sulle cooperative (legge 3 aprile 2001 n. 142) a fissare nella contrattazione collettiva il parametro esterno vincolante per la sufficienza retributiva ex art. 36 Cost.;
- l'eccezione di diritto in punto di inaccoglibilità della domanda di insufficienza retributiva ex art. 36 Cost. per corrispondente violazione degli artt. 39 e 41 Cost.;
- la contestazione dei conteggi avversari, anch'essa non esaminata dal primo giudice sempre in ragione dell'asserita decadenza ex art. 416 c.p.c.. Con il secondo motivo ribadisce la censura di omissione di pronuncia sull'eccezione in diritto, formulata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, in punto di erronea utilizzazione - nella valutazione di sufficienza retributiva ex art. 36 Cost. - di una disciplina collettiva di un settore produttivo diverso da quello in cui opera l'appellante.
Deduce che, per costante giurisprudenza di legittimità, esclusivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e, tra l'altro, solo quale criterio orientativo e limitatamente alla retribuzione base, con esclusione degli altri istituti contrattuali e, quindi, esclusa ogni automatica applicazione di eventuali compensi aggiuntivi, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima.
Denuncia l'errore a suo avviso commesso dal giudice di prime cure che, nel valutare la sufficienza della retribuzione di ai sensi dell'art. 36 Cost., Controparte_1 si era avvalso della disciplina collettiva di un diverso settore come parametro di raffronto, senza considerare che il rapporto di lavoro in questione era già tutelato da un contratto collettivo del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dalla cooperativa (vigilanza privata), siglato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
pag. 5/19 Evidenza che, al contrario, il CCNL RO di AB, il Org_3
e il CCNL Terziario non sono stati siglati per il settore della vigilanza privata, né sono stati sottoscritti da sindacati operanti nel settore produttivo della vigilanza privata, sicché, nell'ottica del gravame, un paragone in tal senso non sarebbe neppure ipotizzabile.
Inoltre, secondo parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, implicitamente o esplicitamente, hanno prestato adesione al CCNL, con la conseguenza che il lavoratore, anche nell'ipotesi di contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, non potrebbe richiedere l'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale.
Sotto ulteriore profilo contesta l'affermato carattere migliorativo del CCNL
RO di AB rispetto al Organizzazione_2
A titolo meramente esemplificativo evidenzia che: il CCNL RO di AB contempla un divisore orario di 195 e un orario normale di 45 ore settimanali, laddove il CCNL contempla un diverso Organizzazione_2 divisore orario (173) e un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali;
l'art. 53 CCNL
RO di AB (nonché l'art. 72 con riferimento al profilo professionale D) prevede una maggiorazione per lavoro straordinario diurno del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera straordinaria compresa in poi, mentre l'art. 11 contempla una maggiorazione Organizzazione_2 del 40% se lo straordinario è diurno e del 50% se notturno;
sempre l'art. 53 CCNL
RO di AB prevede una maggiorazione per lavoro domenicale e festivo del 40%, mentre l'art. 11 CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari del 40% se diurno e Org_2 del 50% se notturno;
nessuna indennità è prevista dal CCNL RO di AB per il lavoro nel sesto giorno, mentre l'art. 11 CCNL Vigilanza Controparte_4 prevede una maggiorazione del 10%.
Analogamente, in riferimento al parte appellante evidenzia Org_3 che per i lavoratori inquadrati al 2° livello l'orario settimanale ordinario è di 45 ore
(mentre, come detto, il prevede un orario di Organizzazione_2 lavoro di 40 ore settimanali) e che la disciplina del comporto è fortemente penalizzante rispetto a quella del che prevede il Organizzazione_2 diritto alla conservazione del posto fino a 240 giorni di malattia riferibili a più episodi morbosi nel corso di un anno solare e fino a 300 giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare. Con il terzo motivo denuncia omissione di pronuncia sul contratto collettivo come “parametro esterno” vincolante per le cooperative come Parte_1
[...]
pag. 6/19 Evidenzia come nel settore delle cooperative, in forza dell'art. 3, comma 1, legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, il parametro esterno vincolante di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente sia proprio il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, che nel caso di cui si controverte è proprio il Organizzazione_2
non potendo essere presi in esame altri CCNL.
[...]
Con il quarto motivo censura la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione in diritto, formulata dalla cooperativa, in punto di violazione del principio di autonomia sindacale tutelato dall'art. 39 Cost e di quello della libertà di impresa ex art. 41 Cost., atteso che i trattamenti retributivi contestati dal lavoratore e ritenuti insufficienti dal
Tribunale erano stati decisi e valutati come congrui e sufficienti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e per giunta assolutamente rappresentative del settore specifico della vigilanza.
Con l'omessa pronuncia sul punto – deduce parte appellante – il primo giudice avrebbe nei fatti preferito un sindacato (e di riflesso un contratto collettivo, parimenti sottoscritto dalle organizzazioni nel complesso maggioritarie nella categoria) rispetto ad un altro, così violando non solo il principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., ma anche la libertà di impresa ex art. 41 Cost. e sostituendosi del tutto inammissibilmente a parte datoriale nella scelta del contratto collettivo da applicare.
Con il quinto motivo denuncia erroneità dei criteri di comparazione retributiva applicati ed omessa considerazione del trattamento economico complessivo globale erogato in favore del lavoratore, ricavabile dalla stessa produzione documentale avversaria.
Impugna il capo di sentenza in cui il primo giudice, omettendo di considerare il trattamento retributivo in concreto percepito dall'appellato, ma compiendo una valutazione completamente astratta e generalizzata sul CCNL, ha statuito quanto segue: “è documentale che il contratto in esame prevede una retribuzione lorda mensile di € 930 ad agosto 2015, elevati ad euro 945 fino al febbraio 2016, ad euro 965 fino ad agosto 2018 ed infine ad euro 980 al maggio 2020. La retribuzione mensile netta, (applicando le aliquote ordinarie ovvero, per quella previdenziale il 9,19% e per quella fiscale il 23%), varia da euro 650,30 del 2015 ad euro 660,77 del 2016, ad euro
674,76 al 2018 ed infine ad euro 685,25 del 2020, per 13 mensilità; applicando il divisore 173, la retribuzione oraria è pari, al 2020, ad euro 3,96”.
Evidenzia che la retribuzione oraria globale percepita da era Controparte_1 sempre stata superiore non solo a quella del livello A1 CCNL RO di AB, in cui era stato inquadrato all'atto dell'assunzione, ma anche a quella del livello D
[...]
nel quale era stato successivamente inquadrato. Organizzazione_2
Deduce che la retribuzione oraria lorda globale da ultimo percepita dall'appellato è pari ad € 6,34912 e che la retribuzione oraria lorda per i lavoratori pag. 7/19 inquadrati al livello D1 RO di AB è di € 7,01, sicché lo scostamento Org_2 di soli 0,66 centesimi all'ora sarebbe del tutto irrilevante ai fini della contrarietà all'art. 36 Cost. dell'art. 23 CCNL Vigilanza ed inidoneo a superare la Controparte_4 presunzione di proporzionalità della retribuzione prevista da detto contratto collettivo.
Con il motivo successivo (che il ricorso indica come settimo ma che, succedendo al quinto, è in realtà il sesto) l'appellante si duole che il giudice di primo Org_ grado, dopo aver ritenuto iniquo il parametro in quanto differenziato a seconda della zona d'Italia, abbia valorizzato due parametri (il reddito di cittadinanza ed il trattamento Naspi), uno dei quali (il reddito di cittadinanza) neppure astrattamente applicabile, trattandosi di istituto non esistente per la gran parte del periodo lavorativo dell'appellato, essendo stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta con d.l. 28 gennaio 2019 n. 4.
Deduce che, comunque, la retribuzione effettiva di nel corso Controparte_1 del rapporto era stata superiore all'importo di € 900,00 lordi mensili di cui al reddito di cittadinanza ed inoltre non risultava affatto provata la reale situazione economica dell'appellato, che emerge dal certificato Isee e tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare, della casa di abitazione, del patrimonio mobiliare e immobiliare.
Con il settimo motivo (erroneamente indicato in ricorso come ottavo) critica la sentenza nella parte in cui, effettuando un'opera di sussunzione tra le mansioni svolte da e quelle di altri contratti collettivi, come se si trattasse di Controparte_1 una domanda di superiore inquadramento tout court, ha condannato Parte_1 alla corresponsione di differenze retributive a tale titolo.
[...]
Ad avviso di parte appellante, è onere del lavoratore che agisce in giudizio per conseguire differenze retributive, adducendo l'insufficienza della retribuzione percepita ai sensi dell'art. 36 Cost., provare la quantità e qualità della prestazione in concreto effettuata, non essendo sufficiente la mera doglianza relativa alla retribuzione tabellare più bassa rispetto ad altri CCNL esistenti. Nell'ottica del gravame, anziché soffermarsi sul mero dato della retribuzione tabellare, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova, poiché il lavoratore avrebbe dovuto dedurre in maniera specifica precisi e circostanziati capitoli di prova atti a dimostrare che la sua retribuzione era inadeguata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, come impone l'art. 36 Cost., e non già rispetto alla retribuzione prevista da altri contratti collettivi siglati per altri settori.
Infine, con l'ottavo ed ultimo motivo (in ricorso erroneamente indicato come nono) si duole che il giudice di prime cure, senza tenere in alcun conto la contestazione dei conteggi avversari da parte della società, abbia recepito tali conteggi nonostante questi non considerino l'effettiva retribuzione oraria lorda globale del lavoratore, ben superiore alla retribuzione tabellare di cui al livello D CCNL Vigilanza Controparte_4
con conseguente radicale inattendibilità degli stessi.
[...]
pag. 8/19 Chiede pertanto, in subordine e per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, l'assorbimento/compensazione con ogni maggior credito rivendicato ex adverso di tutti gli importi corrisposti mensilmente a in aggiunta alla Controparte_1 paga base del livello D CCNL Vigilanza ed in particolare delle Controparte_4 indennità per lavoro notturno ordinario, non contemplate dal CCNL ma previste dal regolamento interno ed erogate al lavoratore a titolo di miglior favore. Inoltre, deduce l'erroneità dei conteggi avversari poiché essi non considerano che le domande ex art. 36 Cost. possono essere vagliate solo con riferimento alla retribuzione base percepita dal lavoratore e non già con riguardo ad altre voci retributive come le maggiorazioni per lavoro supplementare, feriale diurno, domenicale festivo diurno e notturno e/o straordinario domenicale festivo diurno e notturno e/o festività e/o scatti di anzianità e/o elementi di garanzia retributiva e/o quattordicesima mensilità.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto Parte_1 la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata, sia pure emendata nei termini che seguono: dato atto che il primo giudice, pur avendo individuato il CCNL RO di AB quale parametro sostitutivo, ha condannato la cooperativa a pagare una somma che corrisponde -nei conteggi prodotti e nelle conclusioni formulate dal lavoratore - alle retribuzioni previste dal
[...]
chiede di correggere la sentenza, uniformando il quantum debeatur al Org_3 contratto collettivo utilizzato come parametro esterno di riferimento (CCNL RO di AB) e riducendo la somma a proprio favore ad € 47.466,84, di cui € 2.855,50 per TFR.
Fatti precisare i conteggi, all'udienza del 13 dicembre 2023 il Collegio, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è solo parzialmente fondato, Parte_1 limitatamente ad alcune delle censure relative alla quantificazione delle differenze retributive formulate nel quinto e nell'ottavo motivo, dovendo essere per il resto respinto.
Per esigenze di ordine logico la disamina del gravame prende le mosse dal secondo motivo, che si ritiene infondato per le ragioni di seguito esposte.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'argomento secondo cui il giudizio di adeguatezza costituzionale della retribuzione riguarderebbe solo i rapporti di lavoro non tutelati da contratto collettivo o ai quali sia applicato un contratto collettivo non corrispondente al settore di attività del datore di lavoro.
Sulla specifica questione questa Corte si è già espressa con plurime pronunce
(cfr., tra le altre, sentenze nn. 695/2021; 701/2021; 98/2022; 580/2022; 626/2022), le pag. 9/19 cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Conviene in primo luogo osservare che
«Alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la
retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la
retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la
retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass.,
01/02/2006 , n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, quindi, la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro […] al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui Controparte_2 non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36
Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore” (così sentenza n. 695/2021, pres. Vignati, est. Bertoli, pronunciata in controversia analoga alla presente per identità di questioni giuridiche trattate, di CCNL applicato, di settore e qualifica professionale di riferimento).
Tale orientamento ha di recente trovato l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, che ha sottolineato come “restringere la portata precettiva dell'art. 36
Cost. ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non giustificata dal dato normativo” (cfr. Cass., 10 ottobre
2023 n. 28320, che ha respinto i ricorsi avverso la richiamata sentenza n. 98/2022 di questa Corte). La Suprema Corte ha altresì statuito quanto segue: “va sempre tenuto presente il monito (Cass. 01/02/2006, n. 2245, Cass. 14.1.2021 n. 546) secondo cui il giudice deve sempre approcciarsi alla contrattazione collettiva “con grande prudenza e rispetto”, attesa la naturale attitudine degli agenti collettivi alla gestione della materia salariale, un principio garantito dalla Costituzione e anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (v. spec. Corte EDU, Demir e Baykara c. Turchia [GC], no. 34503/97,
12 novembre 2008)
38. Detto questo, però, deve essere ricordato che nella Costituzione c'è un limite oltre il quale non si può scendere. E questo limite vale per qualsiasi pag. 10/19 contrattazione collettiva, che non può tradursi, in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale;
[…]
39. Pertanto, pur di fronte alla situazione di crisi in parte nuova che si è venuta determinando, ad avviso di questa Corte, non cambia, e non può cambiare considerata
l'inderogabilità dell'art. 36 Cost., la sperimentata regola della presunzione iuris tantum, salvo prova contraria, di conformità del trattamento salariale stabilito dalla contrattazione collettiva alla norma costituzionale, dovendosi solo chiarire che essa opera non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria. L'orientamento appena ribadito non è in realtà in contraddizione neppure con la citata sentenza n. 7528 del 29/03/2010, in cui il riferimento alla mancanza di una specifica contrattazione di categoria come presupposto del potere determinativo del giusto salario ex art 36 Cost. da parte del giudice, configura un mero obiter dictum nell'economia della decisione che risulta invero resa in un caso in cui il datore di lavoro non aveva applicato alcun contratto collettivo di diritto comune ed in cui perciò i medesimi giudici di merito avevano dovuto fare riferimento ad una specifica contrattazione collettiva secondo i principi qui ribaditi ab imis.
40.- Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003,
9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice.
41.- La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 106 del 1962, pronunciandosi sulla proroga della Legge Vigorelli, quella che estendeva i minimi contrattuali erga omnes per legge, ha del resto già affermato che non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario nell'attuale ordinamento costituzionale (ed a maggior ragione in uno stato di mancata attuazione dell'art.39 Cost)” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023
n. 27711).
Ne deriva, in sintesi, che la circostanza che al rapporto di lavoro di cui è causa sia stato applicato un contratto collettivo del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dall'appellante, siglato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ( , non Organizzazione_2
pag. 11/19 preclude la verifica giudiziale di proporzionalità e di sufficienza retributiva ex art. 36
Cost..
Infatti, “l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza;
atteso che, per la cogenza dell'art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n.
27711, cit.).
Ininfluente è poi l'argomento secondo cui la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, implicitamente o esplicitamente, hanno prestato adesione al
CCNL: la pronuncia impugnata non ha affatto imposto a Parte_1
l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello stipulato dall'organizzazione sindacale di appartenenza, ma ha semplicemente individuato il CCNL RO di AB (sottoscritto da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative e relativo ad un settore affine) quale parametro esterno di adeguatezza costituzionale della retribuzione.
Risulta infondato, per altro verso, l'argomento secondo cui i trattamenti economici previsti dal e dal CCNL RO di AB non Org_3 avrebbero effettivo carattere migliorativo rispetto al trattamento economico del
[...]
Organizzazione_2
I parametri evocati dall'appellante a sostegno della tesi esposta (divisore orario, entità delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, durata del periodo di comporto) sono ininfluenti, poiché non incidono sulla misura del trattamento economico previsto per il normale orario di lavoro in base al CCNL applicato.
Nel procedere alla comparazione dei trattamenti economici previsti da diversi contratti collettivi, infatti, va considerato che la garanzia dell'art. 36 Cost. deve intendersi riferita non alle singole voci retributive comprese nel contratto collettivo, ma al trattamento economico globale, comprensivo dei soli titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (c.d.
“minimo costituzionale”).
E' rispetto a tale trattamento economico che va valutata l'adeguatezza costituzionale della retribuzione, mentre risultano per contro ininfluenti istituti retributivi la cui corresponsione sia solo occasionale e legata ad un impegno del lavoratore eccedente il normale orario di lavoro contrattuale.
Essendo pacifico in causa che tanto il CCNL Multiservizi quanto il CCNL
RO di AB garantiscono ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e pag. 12/19 preposti allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle di , un Controparte_1 trattamento economico (formato dalle componenti retributive integranti il c.d.
“minimo costituzionale” come sopra definito) superiore a quello percepito in forza del
CCNL risulta infondata la contestazione del carattere Organizzazione_2 migliorativo della retribuzione prevista dai contratti collettivi “parametro”.
Per tutte le ragioni esposte l'esaminato motivo di appello deve essere respinto.
Va respinto anche il terzo motivo, con cui l'appellante deduce che, in forza dell'art. 3, comma 1, legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre
2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, il parametro esterno di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente dovrebbe essere necessariamente individuato nel in quanto Organizzazione_2 contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
Come recentemente statuito dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità, il sindacato di adeguatezza retributiva si impone anche in presenza di norme, quali quelle invocate da parte appellante, relative al settore del lavoro in cooperativa, le quali stabiliscono l'obbligo del rispetto di standard minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi conclusi da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
Infatti, evidenzia la Suprema Corte, “proprio in quanto disposta in attuazione dell'art.36 della Cost. (secondo l'importante pronuncia della Corte cost. del 2015) neppure tale determinazione per via legale del salario - attraverso la contrattazione collettiva sottoscritta dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative – può portare a violare i contenuti sostanziali precettivi dell'art. 36
Cost. di cui dovrebbe garantire invece l'attuazione.
In altri termini anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, secondo la legge n. 142/2001 e la legge n. 31/2008, possono essere disapplicati dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale (in questi termini da ultimo v. le già citate
Cass. nn. 17698/2022, 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019, 9005/2019, 7047/2019,
5189/2019, n. 20216/2021)” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711, cit.). Si osserva al riguardo che la Corte costituzionale, con la nota sentenza 26 marzo 2015 n. 51, ha chiarito che l'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, non opera un recepimento normativo dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ma li richiama unicamente quale parametro esterno. In altre parole, la norma, nell'imporre alle cooperative di applicare ai soci lavoratori trattamenti retributivi “non inferiori” a quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali di sicura rappresentatività, non opera un rinvio “in pag. 13/19 bianco” alla contrattazione collettiva, ma individua un parametro soglia, al di sotto del quale la retribuzione non risponde al canone costituzionale di sufficienza.
Ciò, tuttavia, non significa che a contrario il rispetto di tale soglia assicuri in ogni caso la garanzia retributiva minima prevista dall'art. 36 Cost.: se, infatti, in base al tenore letterale della disposizione i trattamenti retributivi inferiori alla soglia ivi fissata integrano violazione della norma e con essa del parametro costituzionale di sufficienza, viceversa nulla la norma dispone in ordine ai trattamenti retributivi che rispettino detta soglia;
pertanto, non operando in relazione a questi ultimi alcun automatismo, permane il potere-dovere del giudice di valutarne l'adeguatezza alla luce dell'art. 36 Cost..
Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo in esame. Infondato si ritiene anche il quarto motivo, inerente l'asserita violazione del principio di autonomia sindacale ex art. 39 Cost e del principio di libertà d'impresa ex art. 41 Cost..
Sotto il primo profilo giova ancora una volta richiamare la sentenza 2 ottobre
2023 n. 27711 della Corte di Cassazione, che evidenzia “come si sia sempre escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione, come parametro di orientamento dell'equità giudiziale ex art.2099 c.c., valga a violare l'art. 39 della
Costituzione e la procedura ivi regolata per attribuire efficacia erga omnes della contrattazione collettiva;
e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale.
Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del CCNL o anche al di fuori del CCNL altrimenti legittimamente applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore;
anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art.39 della Cost.; cfr. Corte Cost. n. 106 del 1962, cit.)”. Esclusa, per le ragioni enunciate dalla Suprema Corte e qui richiamate, la violazione dell'art. 39 Cost., è altresì da escludere che possa configurarsi violazione del principio di libertà di impresa ex art. 41 Cost., che non è peraltro assoluta e, secondo lo stesso dettato costituzionale, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Come già evidenziato in precedenza e contrariamente a quanto opinato dall'appellante, attraverso la pronuncia impugnata il giudice non si è sostituito alla parte datoriale nella scelta del contratto collettivo da applicare: l'operazione
“sostitutiva” dell'autorità giudiziaria (condotta in applicazione del principio di pag. 14/19 conservazione ex art. 1419, comma 2, c.c., una volta dichiarata la nullità dell'art. 23
CCNL Vigilanza per contrasto con norma imperativa) è, infatti, Controparte_4 limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come destinato a regolare il rapporto di lavoro.
L'esaminato motivo di appello deve essere, quindi, respinto. Per ragioni di ordine logico si procede all'esame del sesto motivo (in ricorso erroneamente indicato come settimo), con cui l'appellante si duole che il Tribunale abbia giudicato la retribuzione percepita da insufficiente rispetto al Controparte_1 parametro del reddito di cittadinanza, ritenuto inconferente.
Si osserva in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tanto il valore soglia di povertà assoluta calcolato annualmente dall'Istat, quanto l'importo della Naspi ed il reddito di cittadinanza costituiscono adeguati indicatori di insufficienza retributiva ex art. 36 Cost., trattandosi di forme di sostegno al reddito che fanno riferimento alla disponibilità di somme minime necessarie per il sostentamento vitale (cfr. Cass., 2 settembre 2023 n. 27711, cit., par. 23.2). Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata, se tali indicatori valgono ad individuare una “soglia minima invalicabile”, essi non sono per contro indicativi del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale, che “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera”.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza delle argomentazioni spese da parte appellante a sostegno del motivo in esame, considerato che:
- la sentenza di primo grado non fa riferimento al solo indicatore del reddito di cittadinanza (censurato da parte appellante in quanto introdotto solo nel 2019 nell'ordinamento giuridico italiano), bensì anche agli indicatori della su cui nessuna obiezione è stata svolta Org_5 Org_ in appello) e dell'indice di povertà assoluta stabilito dall' che il Tribunale ha ritenuto poter essere oggetto di apprezzamento anche se
“solo a livello indiziario”;
- la retribuzione netta mensile percepita nel corso degli anni da CP_1
(cfr. tabella riportata a pagina 32 del ricorso ex art. 414 c.p.c. e
[...] cedolini paga allegati sub doc. 3 fascicolo appellato di primo grado) è inferiore ad entrambe le soglie minime rappresentate dall'indice di Org_ povertà assoluta e dalla cfr. tabella 7 riportata a pagina 16 e Org_5 tabella riportata a pagina 19 del ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché docc. da 16a 16i fascicolo appellato di primo grado);
- il fatto che la retribuzione corrisposta all'appellato sia inferiore a tali soglie minime ed in particolare alla soglia di povertà assoluta individuata dall'Istat significa che detta retribuzione non è idonea ad evitare di vivere in condizioni di povertà e ciò esclude in modo evidente che essa possa considerarsi sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. pag. 15/19 Infondato è anche il settimo motivo (nel ricorso in appello erroneamente indicato come ottavo), inerente all'asserito mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore.
, infatti, ha analiticamente indicato nel ricorso introduttivo le Controparte_1 mansioni svolte quale socio lavoratore di in particolare ha Parte_1 allegato di avere “svolto mansioni di receptionist e vigilanza non armata: presidiava la portineria, ove controllava e regolava l'accesso delle persone e dei mezzi all'edificio, distribuiva la posta, mentre nei turni notturni si occupava della vigilanza. Nella maggioranza dei plessi ove ha lavorato presso la portineria vi erano i monitor per il controllo da remoto degli accessi e dei punti sensibili” (cfr. paragrafo 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.). Le allegazioni del lavoratore in punto di mansioni non sono state in alcun modo contestate dalla cooperativa, la quale, nella propria memoria di costituzione, si è limitata a dedurre che “il sig. dall'assunzione fino alle dimissioni, ha prestato CP_1 servizio stazionando per la totalità del proprio turno all'ingresso dell'edificio di volta in volta assegnato in guardiola” (cfr. paragrafo 59 della memoria ex art. 416 c.p.c.), affermazione, questa, pienamente compatibile ed anzi convergente con le allegazioni avversarie.
Le mansioni descritte – che, in quanto non contestate, possono assumersi come pacifiche senza necessità di verifica istruttoria ex art. 115 c.p.c. – sono pienamente riconducibili al profilo professionale D1 CCNL RO di AB, cui appartengono i “lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali” (cfr. CCNL allegato sub doc. 6 fascicolo appellato di primo grado).
E' pacifico e documentalmente provato che abbia sempre Controparte_1 lavorato con orario di lavoro a tempo pieno (cfr. lettera di assunzione e cedolini paga, rispettivamente allegati sub docc. 1 e 3 fascicolo appellato).
E' dunque infondata la doglianza di parte appellante, secondo cui il lavoratore non avrebbe provato la quantità e qualità delle prestazioni in concreto effettuate, ed incensurabile la pronuncia di primo grado laddove, accertata la nullità dell'art. 23
[...] ed individuato quale parametro esterno sostitutivo il Organizzazione_2
CCNL RO di AB, ha fatto riferimento, al fine di determinare la misura del trattamento retributivo costituzionalmente adeguato spettante al lavoratore, alla retribuzione prevista da quest'ultimo contratto collettivo per la figura professionale
D1, che è la più affine, dal punto di vista descrittivo, alle figure di “addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili” e di “addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci”, appartenenti al livello di inquadramento di (livello D del Controparte_1 [...]
allegato sub doc. 8 fascicolo appellato), e meglio Organizzazione_2 rispondente all'attività in concreto affidata al medesimo. pag. 16/19 Infondata, per altro verso, è anche la censura secondo cui l'appellato avrebbe dovuto dedurre in maniera specifica capitoli di prova atti a dimostrare l'inadeguatezza del trattamento retributivo, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche
l'insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'opera di accertamento” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711, cit.).
Per tutte le ragioni che precedono l'esaminato motivo di appello deve essere respinto. Possono essere esaminati congiuntamente il quinto e l'ottavo motivo (in ricorso erroneamente indicato come nono), che attengono entrambi alla quantificazione delle differenze retributive spettanti a in Controparte_1 conseguenza dell'accertamento del diritto del medesimo di percepire la giusta retribuzione ex art. 36 Cost.. Va ribadito al riguardo che, come accennato in precedenza esaminando il secondo motivo, l'applicazione in via parametrica del CCNL RO di AB è limitata ai soli istituti retributivi che integrano il c.d. “minimo costituzionale”.
Ritiene il Collegio che la nozione di “minimo costituzionale” comprenda paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta retribuzione dev'essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza
(cfr. Cass., 7 luglio 2008 n. 18584; Cass., 19 agosto 2011 n. 17399).
Nel caso di specie, in sintesi, deve assumersi come retribuzione “parametro” la retribuzione composta da: paga base per il livello D1 CCNL RO di AB, scatti di anzianità e tredicesima mensilità.
A spetta, pertanto, la differenza tra tale trattamento ed il Controparte_1 trattamento economico dallo stesso in concreto percepito per gli stessi titoli, cui va aggiunta la voce “indennità aziendale”, stabilmente erogata. Poste queste premesse, all'udienza del 25 ottobre 2023 il Collegio ha invitato entrambe le parti a depositare un conteggio delle differenze retributive, elaborato sulla base dei criteri suindicati.
Dal conteggio elaborato dal lavoratore risultano dovute differenze per €
37.444,04 oltre ad € 2.930,48 per TFR, per un totale di € 40.374,52. Il conteggio risulta correttamente elaborato in conformità ai criteri illustrati.
Non si ravvisa l'errore denunciato da parte appellante nelle note di replica autorizzate, “relativo al calcolo della quattordicesima mensilità, niente affatto prevista
pag. 17/19 Org_ dal CCNL applicato”: il conteggio, infatti, non contempla la quattordicesima mensilità tra le “competenze”, né tra le voci che compongono il “percepito”.
Per quanto attiene al conteggio depositato da in Parte_1 esso il trattamento percepito dal lavoratore per i titoli anzidetti (retribuzione base + scatti di anzianità + tredicesima mensilità + indennità aziendale) è stato determinato non sulla base di quanto effettivamente erogato e risultante dai cedolini paga, bensì sulla base di una ricostruzione che assume come valore della retribuzione lorda oraria l'importo di € 6,69, ottenuto computando anche il rateo di tredicesima ed il TFR, e che risulta pertanto superiore alla retribuzione oraria indicata nei cedolini paga ed effettivamente erogata (pari nel 2022 ad € 5,75 lordi).
Nel medesimo conteggio l'anzidetto importo della retribuzione oraria è stato poi moltiplicato per il numero totale di ore lavorate da anno per Controparte_1 anno, comprensive anche delle prestazioni di lavoro straordinario.
Così ricostruito l'ammontare di quanto percepito in corso di rapporto, parte appellante è giunta a determinare le differenze a credito del lavoratore nell'importo lordo complessivo di € 25.379,99. La determinazione del trattamento economico percepito dal lavoratore, operata da nel conteggio esaminato, non pare corretta: da Parte_1 un lato, infatti, il valore della retribuzione oraria è stato ottenuto computando anche emolumenti estranei alla retribuzione base mensile, quali tredicesima mensilità e TFR;
dall'altro, il numero globale di ore lavorate, comprensive di straordinario, non rappresenta una grandezza omogenea a quella su cui è calibrata la retribuzione base
“parametro”, rapportata al normale orario di lavoro contrattuale.
Per le ragioni esposte ritiene il Collegio di non poter aderire ai conteggi di parte appellante e di condividere, invece, i conteggi di parte appellata, correttamente elaborati sulla base dei criteri precedentemente indicati.
Alla luce di tali conteggi, il credito del lavoratore per i titoli di cui è causa va determinato nell'importo lordo di € 40.374,52 (di € cui 2.930,48 per TFR), con interessi legali e rivalutazione monetaria.
La condanna di in favore di , Parte_1 Controparte_1 disposta dal giudice di primo grado, va perciò ridotta all'importo di cui sopra e l'appellato va condannato a restituire all'appellante le somme nette da quest'ultima versate, in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto all'importo suindicato.
Da quanto esposto deriva l'assorbimento del primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle tre eccezioni in diritto formulate dalla cooperativa nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (oggetto rispettivamente del secondo, del terzo e del quarto motivo di appello), nonché l'omesso esame delle contestazioni ai conteggi avversari, riproposte nei motivi da ultimo esaminati e parzialmente accolte nei termini indicati.
pag. 18/19 Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello merita accoglimento nei limiti sopra precisati, con riforma, negli stessi limiti, della sentenza di primo grado e conferma delle restanti statuizioni di merito in essa contenute.
Considerato l'esito complessivo della controversia, che vede soccombente la società va condannata a rifondere al lavoratore le spese Parte_1 di lite del doppio grado.
Tenuto conto del valore della controversia (determinato avendo riguardo alla
“somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ai sensi dell'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche), del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria, le spese si liquidano secondo gli importi indicati in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 (€ 4.000,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello), con distrazione in favore del difensore del lavoratore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 1104/2023 del Tribunale di Milano, riduce la condanna di in favore di Parte_1 Controparte_1 all'importo di € 40.374,52 (di cui 2.930,48 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e condanna l'appellato a restituire all'appellante le somme nette da quest'ultima versate in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto all'importo suindicato;
- conferma le restanti statuizione di merito;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 7.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 13 dicembre 2023
Consigliere estensore Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 705/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere Relatore
all'udienza del 13 dicembre 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di
Milano (est. Florio) n. 1104/2023, promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fortunat e Miriana Ranieri, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Paganuzzi, presso il cui studio in Milano, viale
Papiniano n. 44, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “
1. in totale riforma della sentenza sentenza n. 1104/2023, pubblicata il 5 giugno 2023, resa dal Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Grazia
Florio (R.G. 4505/2022) e notificata a mezzo pec in data 5 giugno 2023 (all. “A”), previe tutte le declaratorie del caso, e per i motivi di cui al presente ricorso, Voglia Codesta
Ecc.ma Corte respingere integralmente le domande svolte dal sig. nel primo CP_1 grado del presente giudizio in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando in ogni caso assolta già da Parte_1 Controparte_2 ogni pretesa;
2. per l'effetto, condannare il sig. a restituire alla CP_1 Parte_1 tutte le somme ricevute da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado
e/o ancora da ricevere al momento del deposito del presente ricorso in appello, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. in via di estremo subordine e per la denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso in appello, Voglia Codesta Ecc.ma Corte accogliere le eccezioni formulate dalla scrivente difesa sugli erronei conteggi avversari, conseguentemente condannando il sig. a restituire alla le relative differenze, oltre CP_1 CP_3 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4. in ogni caso, con rifusione di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato: “Voglia la Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: rigettare l'appello avversario confermando la sentenza impugnata nei termini che seguono
In via principale nel merito
1) previo accertamento:
a) occorrendo delle mansioni svolte dal ricorrente, nonché dell'attività svolta dalla convenuta;
b) della inadeguatezza del trattamento salariale erogato al ricorrente ad assicurare la possibilità di condurre una esistenza libera e dignitosa;
c) del diritto del ricorrente ex art. 36 Cost. a un trattamento retributivo di misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori di livello D1 CCNL RO di AB come analiticamente illustrato in ricorso, ovvero in subordine al livello corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa;
d) della nullità in parte qua dell'art. 14 del Regolamento Lavoro 27/5/2011 di
[...]
e del relativo Allegato A nella parte in cui stabilisce una remunerazione Controparte_2 inferiore a quella prevista dal livello D1 del CCNL RO di Fabbricato per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente;
e) della nullità in parte qua dell'art. 14 del Regolamento Lavoro 4/2/2013 di
[...]
e del relativo Allegato A e dell'art. 10 del Regolamento Lavoro Controparte_2
8/5/2017 di e del relativo Allegato A nella parte in cui Controparte_2 stabiliscono una remunerazione inferiore a quella prevista dal livello D1 del CCNL
RO di Fabbricato per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, occorrendo previa dichiarazione di nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza
[...]
e dell'art. 50 per contrarietà all'art. Controparte_4 Organizzazione_1
36 Cost. e per gli altri motivi indicati in ricorso;
pag. 2/19 f) della nullità in parte qua dell'art. 14 del Regolamento Lavoro 8/5/2017 di CP_2
e del relativo Allegato A nella parte in cui stabilisce una remunerazione Controparte_2 inferiore a quella prevista dal livello D1 del CCNL RO di Fabbricato per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, occorrendo previa dichiarazione di nullità degli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza per contrarietà all'art. 36 Cost.; Controparte_4
h) delle differenze retributive dovute in forza di un trattamento retributivo conforme al precetto costituzionale ovvero, in subordine, del danno subito in conseguenza dell'illegittimo trattamento retributivo percepito, occorrendo da calcolarsi in via equitativa;
2) condannare , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente la somma di € 47.466,84, di cui € 2.855,50 per incidenza sul TFR per i titoli sopra indicati, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla capitalizzazione degli interessi maturati dal dovuto alla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge;
in ogni caso
2) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, di entrambe i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 4505/2022 R.G. promossa da contro ha così deciso: Controparte_1 Parte_1
“accerta e dichiara l'inadeguatezza del trattamento salariale riconosciuto da
[...]
a ai sensi degli articoli 23 e 24 Controparte_5 Controparte_1
CCNL Vigilanza per contrasto con l'art. 36 Costituzione e il Controparte_4 diritto di di percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso Controparte_1 con , un trattamento retributivo Controparte_5 corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello D1 CCNL RO di AB;
per l'effetto, condanna a Controparte_5 corrispondere a le relative differenze retributive maturate per Controparte_1 complessivi euro 53.412,91 di cui euro 3.589,81 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna Controparte_5
a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
[...]
5.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato ha esposto:
- di avere lavorato per quale socio lavoratore, Parte_1 pag. 3/19 dall'8 agosto 2012 al 21 febbraio 2022 con mansioni di “operatore logistico/controllo accessi/custode”;
- di essere stato inquadrato, all'atto dell'assunzione, nel livello A1 CCNL RO di AB e, a partire dall'1 febbraio 2013, nel livello D
Organizzazione_2
- di avere lavorato presso diversi plessi industriali con mansioni di receptionist e di vigilanza non armata, presidiando la portineria (ove solitamente erano presenti monitor per il controllo degli accessi e dei punti sensibili), distribuendo la posta ed occupandosi della vigilanza;
- che, pur lavorando a tempo pieno, aveva sempre percepito una retribuzione annua inferiore ad € 9.000,00 netti, insufficiente a condurre una vita dignitosa;
ciò esposto, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto ex art. 36
Cost. ad un trattamento retributivo di misura non inferiore a quello previsto per i lavoratori del 2° livello (o, in subordine, del livello D1 CCNL Org_3
RO di AB, o, in ulteriore subordine, del livello corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa), nonché previa declaratoria di nullità, per contrarietà all'art. 36 Cost., degli artt. 23 e 24 dell'art. 50 Organizzazione_2 [...]
e delle disposizioni del regolamento interno della cooperativa che Organizzazione_1 stabiliscono un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dal Org_3
o in subordine dal CCNL RO di AB, di condannare la cooperativa convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 53.412,91, di cui € 3.589,81 per incidenza sul TFR (o la diversa somma ritenuta di giustizia). si è costituita tardivamente nel giudizio di primo Parte_1 grado, chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto.
Il giudice di prime cure, richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. una pronuncia del Tribunale di Milano confermata da questa Corte d'appello, ha accertato la nullità degli artt. 23 e 24 CCNL per contrarietà Organizzazione_2 all'art. 36 Cost.; richiamato il principio di conservazione di cui all'art. 1419, comma 2,
c.c. ed individuato quale parametro sostitutivo utile il CCNL RO di AB, ha dichiarato il diritto di di percepire un trattamento retributivo Controparte_1 corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello D CCNL RO AB ed ha condannato a corrispondergli differenze Parte_1 retributive pari a complessivi € 53.412,91 (di cui € 3.589,81 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 affidandosi ad otto motivi. Con il primo motivo lamenta omessa valutazione e decisione sulle mere difese in diritto dedotte dalla cooperativa nel giudizio di primo grado e radicale erroneità della pronuncia impugnata.
pag. 4/19 Evidenzia che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la decadenza comminata dall'art. 416 c.p.c. non si estende alle eccezioni improprie o mere difese volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda, né contempla alcuna preclusione rispetto a questioni attinenti all'interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche.
Ciò posto, ripropone le difese ed eccezioni di diritto formulate nella memoria di primo grado (e approfondite nei successivi motivi di appello), che il giudice non avrebbe analizzato sull'errato assunto dell'intervenuta decadenza, vale a dire:
- l'eccezione di diritto formulata in punto di invocazione dell'art. 36 Cost. solo per i rapporti non tutelati da contratto collettivo;
- l'eccezione di diritto secondo cui sarebbe proprio la legge sulle cooperative (legge 3 aprile 2001 n. 142) a fissare nella contrattazione collettiva il parametro esterno vincolante per la sufficienza retributiva ex art. 36 Cost.;
- l'eccezione di diritto in punto di inaccoglibilità della domanda di insufficienza retributiva ex art. 36 Cost. per corrispondente violazione degli artt. 39 e 41 Cost.;
- la contestazione dei conteggi avversari, anch'essa non esaminata dal primo giudice sempre in ragione dell'asserita decadenza ex art. 416 c.p.c.. Con il secondo motivo ribadisce la censura di omissione di pronuncia sull'eccezione in diritto, formulata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, in punto di erronea utilizzazione - nella valutazione di sufficienza retributiva ex art. 36 Cost. - di una disciplina collettiva di un settore produttivo diverso da quello in cui opera l'appellante.
Deduce che, per costante giurisprudenza di legittimità, esclusivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il giudice, per valutare la sufficienza della retribuzione del lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., può utilizzare la disciplina collettiva del diverso settore come parametro di raffronto e, tra l'altro, solo quale criterio orientativo e limitatamente alla retribuzione base, con esclusione degli altri istituti contrattuali e, quindi, esclusa ogni automatica applicazione di eventuali compensi aggiuntivi, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima.
Denuncia l'errore a suo avviso commesso dal giudice di prime cure che, nel valutare la sufficienza della retribuzione di ai sensi dell'art. 36 Cost., Controparte_1 si era avvalso della disciplina collettiva di un diverso settore come parametro di raffronto, senza considerare che il rapporto di lavoro in questione era già tutelato da un contratto collettivo del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dalla cooperativa (vigilanza privata), siglato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
pag. 5/19 Evidenza che, al contrario, il CCNL RO di AB, il Org_3
e il CCNL Terziario non sono stati siglati per il settore della vigilanza privata, né sono stati sottoscritti da sindacati operanti nel settore produttivo della vigilanza privata, sicché, nell'ottica del gravame, un paragone in tal senso non sarebbe neppure ipotizzabile.
Inoltre, secondo parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, implicitamente o esplicitamente, hanno prestato adesione al CCNL, con la conseguenza che il lavoratore, anche nell'ipotesi di contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, non potrebbe richiedere l'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale.
Sotto ulteriore profilo contesta l'affermato carattere migliorativo del CCNL
RO di AB rispetto al Organizzazione_2
A titolo meramente esemplificativo evidenzia che: il CCNL RO di AB contempla un divisore orario di 195 e un orario normale di 45 ore settimanali, laddove il CCNL contempla un diverso Organizzazione_2 divisore orario (173) e un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali;
l'art. 53 CCNL
RO di AB (nonché l'art. 72 con riferimento al profilo professionale D) prevede una maggiorazione per lavoro straordinario diurno del 15% fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera straordinaria compresa in poi, mentre l'art. 11 contempla una maggiorazione Organizzazione_2 del 40% se lo straordinario è diurno e del 50% se notturno;
sempre l'art. 53 CCNL
RO di AB prevede una maggiorazione per lavoro domenicale e festivo del 40%, mentre l'art. 11 CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari del 40% se diurno e Org_2 del 50% se notturno;
nessuna indennità è prevista dal CCNL RO di AB per il lavoro nel sesto giorno, mentre l'art. 11 CCNL Vigilanza Controparte_4 prevede una maggiorazione del 10%.
Analogamente, in riferimento al parte appellante evidenzia Org_3 che per i lavoratori inquadrati al 2° livello l'orario settimanale ordinario è di 45 ore
(mentre, come detto, il prevede un orario di Organizzazione_2 lavoro di 40 ore settimanali) e che la disciplina del comporto è fortemente penalizzante rispetto a quella del che prevede il Organizzazione_2 diritto alla conservazione del posto fino a 240 giorni di malattia riferibili a più episodi morbosi nel corso di un anno solare e fino a 300 giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare. Con il terzo motivo denuncia omissione di pronuncia sul contratto collettivo come “parametro esterno” vincolante per le cooperative come Parte_1
[...]
pag. 6/19 Evidenzia come nel settore delle cooperative, in forza dell'art. 3, comma 1, legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, il parametro esterno vincolante di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente sia proprio il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, che nel caso di cui si controverte è proprio il Organizzazione_2
non potendo essere presi in esame altri CCNL.
[...]
Con il quarto motivo censura la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione in diritto, formulata dalla cooperativa, in punto di violazione del principio di autonomia sindacale tutelato dall'art. 39 Cost e di quello della libertà di impresa ex art. 41 Cost., atteso che i trattamenti retributivi contestati dal lavoratore e ritenuti insufficienti dal
Tribunale erano stati decisi e valutati come congrui e sufficienti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e per giunta assolutamente rappresentative del settore specifico della vigilanza.
Con l'omessa pronuncia sul punto – deduce parte appellante – il primo giudice avrebbe nei fatti preferito un sindacato (e di riflesso un contratto collettivo, parimenti sottoscritto dalle organizzazioni nel complesso maggioritarie nella categoria) rispetto ad un altro, così violando non solo il principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., ma anche la libertà di impresa ex art. 41 Cost. e sostituendosi del tutto inammissibilmente a parte datoriale nella scelta del contratto collettivo da applicare.
Con il quinto motivo denuncia erroneità dei criteri di comparazione retributiva applicati ed omessa considerazione del trattamento economico complessivo globale erogato in favore del lavoratore, ricavabile dalla stessa produzione documentale avversaria.
Impugna il capo di sentenza in cui il primo giudice, omettendo di considerare il trattamento retributivo in concreto percepito dall'appellato, ma compiendo una valutazione completamente astratta e generalizzata sul CCNL, ha statuito quanto segue: “è documentale che il contratto in esame prevede una retribuzione lorda mensile di € 930 ad agosto 2015, elevati ad euro 945 fino al febbraio 2016, ad euro 965 fino ad agosto 2018 ed infine ad euro 980 al maggio 2020. La retribuzione mensile netta, (applicando le aliquote ordinarie ovvero, per quella previdenziale il 9,19% e per quella fiscale il 23%), varia da euro 650,30 del 2015 ad euro 660,77 del 2016, ad euro
674,76 al 2018 ed infine ad euro 685,25 del 2020, per 13 mensilità; applicando il divisore 173, la retribuzione oraria è pari, al 2020, ad euro 3,96”.
Evidenzia che la retribuzione oraria globale percepita da era Controparte_1 sempre stata superiore non solo a quella del livello A1 CCNL RO di AB, in cui era stato inquadrato all'atto dell'assunzione, ma anche a quella del livello D
[...]
nel quale era stato successivamente inquadrato. Organizzazione_2
Deduce che la retribuzione oraria lorda globale da ultimo percepita dall'appellato è pari ad € 6,34912 e che la retribuzione oraria lorda per i lavoratori pag. 7/19 inquadrati al livello D1 RO di AB è di € 7,01, sicché lo scostamento Org_2 di soli 0,66 centesimi all'ora sarebbe del tutto irrilevante ai fini della contrarietà all'art. 36 Cost. dell'art. 23 CCNL Vigilanza ed inidoneo a superare la Controparte_4 presunzione di proporzionalità della retribuzione prevista da detto contratto collettivo.
Con il motivo successivo (che il ricorso indica come settimo ma che, succedendo al quinto, è in realtà il sesto) l'appellante si duole che il giudice di primo Org_ grado, dopo aver ritenuto iniquo il parametro in quanto differenziato a seconda della zona d'Italia, abbia valorizzato due parametri (il reddito di cittadinanza ed il trattamento Naspi), uno dei quali (il reddito di cittadinanza) neppure astrattamente applicabile, trattandosi di istituto non esistente per la gran parte del periodo lavorativo dell'appellato, essendo stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta con d.l. 28 gennaio 2019 n. 4.
Deduce che, comunque, la retribuzione effettiva di nel corso Controparte_1 del rapporto era stata superiore all'importo di € 900,00 lordi mensili di cui al reddito di cittadinanza ed inoltre non risultava affatto provata la reale situazione economica dell'appellato, che emerge dal certificato Isee e tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare, della casa di abitazione, del patrimonio mobiliare e immobiliare.
Con il settimo motivo (erroneamente indicato in ricorso come ottavo) critica la sentenza nella parte in cui, effettuando un'opera di sussunzione tra le mansioni svolte da e quelle di altri contratti collettivi, come se si trattasse di Controparte_1 una domanda di superiore inquadramento tout court, ha condannato Parte_1 alla corresponsione di differenze retributive a tale titolo.
[...]
Ad avviso di parte appellante, è onere del lavoratore che agisce in giudizio per conseguire differenze retributive, adducendo l'insufficienza della retribuzione percepita ai sensi dell'art. 36 Cost., provare la quantità e qualità della prestazione in concreto effettuata, non essendo sufficiente la mera doglianza relativa alla retribuzione tabellare più bassa rispetto ad altri CCNL esistenti. Nell'ottica del gravame, anziché soffermarsi sul mero dato della retribuzione tabellare, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare il ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova, poiché il lavoratore avrebbe dovuto dedurre in maniera specifica precisi e circostanziati capitoli di prova atti a dimostrare che la sua retribuzione era inadeguata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, come impone l'art. 36 Cost., e non già rispetto alla retribuzione prevista da altri contratti collettivi siglati per altri settori.
Infine, con l'ottavo ed ultimo motivo (in ricorso erroneamente indicato come nono) si duole che il giudice di prime cure, senza tenere in alcun conto la contestazione dei conteggi avversari da parte della società, abbia recepito tali conteggi nonostante questi non considerino l'effettiva retribuzione oraria lorda globale del lavoratore, ben superiore alla retribuzione tabellare di cui al livello D CCNL Vigilanza Controparte_4
con conseguente radicale inattendibilità degli stessi.
[...]
pag. 8/19 Chiede pertanto, in subordine e per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, l'assorbimento/compensazione con ogni maggior credito rivendicato ex adverso di tutti gli importi corrisposti mensilmente a in aggiunta alla Controparte_1 paga base del livello D CCNL Vigilanza ed in particolare delle Controparte_4 indennità per lavoro notturno ordinario, non contemplate dal CCNL ma previste dal regolamento interno ed erogate al lavoratore a titolo di miglior favore. Inoltre, deduce l'erroneità dei conteggi avversari poiché essi non considerano che le domande ex art. 36 Cost. possono essere vagliate solo con riferimento alla retribuzione base percepita dal lavoratore e non già con riguardo ad altre voci retributive come le maggiorazioni per lavoro supplementare, feriale diurno, domenicale festivo diurno e notturno e/o straordinario domenicale festivo diurno e notturno e/o festività e/o scatti di anzianità e/o elementi di garanzia retributiva e/o quattordicesima mensilità.
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto Parte_1 la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata, sia pure emendata nei termini che seguono: dato atto che il primo giudice, pur avendo individuato il CCNL RO di AB quale parametro sostitutivo, ha condannato la cooperativa a pagare una somma che corrisponde -nei conteggi prodotti e nelle conclusioni formulate dal lavoratore - alle retribuzioni previste dal
[...]
chiede di correggere la sentenza, uniformando il quantum debeatur al Org_3 contratto collettivo utilizzato come parametro esterno di riferimento (CCNL RO di AB) e riducendo la somma a proprio favore ad € 47.466,84, di cui € 2.855,50 per TFR.
Fatti precisare i conteggi, all'udienza del 13 dicembre 2023 il Collegio, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è solo parzialmente fondato, Parte_1 limitatamente ad alcune delle censure relative alla quantificazione delle differenze retributive formulate nel quinto e nell'ottavo motivo, dovendo essere per il resto respinto.
Per esigenze di ordine logico la disamina del gravame prende le mosse dal secondo motivo, che si ritiene infondato per le ragioni di seguito esposte.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'argomento secondo cui il giudizio di adeguatezza costituzionale della retribuzione riguarderebbe solo i rapporti di lavoro non tutelati da contratto collettivo o ai quali sia applicato un contratto collettivo non corrispondente al settore di attività del datore di lavoro.
Sulla specifica questione questa Corte si è già espressa con plurime pronunce
(cfr., tra le altre, sentenze nn. 695/2021; 701/2021; 98/2022; 580/2022; 626/2022), le pag. 9/19 cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Conviene in primo luogo osservare che
«Alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la
retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la
retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la
retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass.,
01/02/2006 , n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546).
Diversamente da quanto opinato dall'appellante, quindi, la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro […] al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui Controparte_2 non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36
Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore” (così sentenza n. 695/2021, pres. Vignati, est. Bertoli, pronunciata in controversia analoga alla presente per identità di questioni giuridiche trattate, di CCNL applicato, di settore e qualifica professionale di riferimento).
Tale orientamento ha di recente trovato l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, che ha sottolineato come “restringere la portata precettiva dell'art. 36
Cost. ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non giustificata dal dato normativo” (cfr. Cass., 10 ottobre
2023 n. 28320, che ha respinto i ricorsi avverso la richiamata sentenza n. 98/2022 di questa Corte). La Suprema Corte ha altresì statuito quanto segue: “va sempre tenuto presente il monito (Cass. 01/02/2006, n. 2245, Cass. 14.1.2021 n. 546) secondo cui il giudice deve sempre approcciarsi alla contrattazione collettiva “con grande prudenza e rispetto”, attesa la naturale attitudine degli agenti collettivi alla gestione della materia salariale, un principio garantito dalla Costituzione e anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (v. spec. Corte EDU, Demir e Baykara c. Turchia [GC], no. 34503/97,
12 novembre 2008)
38. Detto questo, però, deve essere ricordato che nella Costituzione c'è un limite oltre il quale non si può scendere. E questo limite vale per qualsiasi pag. 10/19 contrattazione collettiva, che non può tradursi, in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale;
[…]
39. Pertanto, pur di fronte alla situazione di crisi in parte nuova che si è venuta determinando, ad avviso di questa Corte, non cambia, e non può cambiare considerata
l'inderogabilità dell'art. 36 Cost., la sperimentata regola della presunzione iuris tantum, salvo prova contraria, di conformità del trattamento salariale stabilito dalla contrattazione collettiva alla norma costituzionale, dovendosi solo chiarire che essa opera non solo “in mancanza di una specifica contrattazione di categoria”, come talvolta si è affermato nella giurisprudenza di merito (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche “nonostante” una specifica contrattazione di categoria. L'orientamento appena ribadito non è in realtà in contraddizione neppure con la citata sentenza n. 7528 del 29/03/2010, in cui il riferimento alla mancanza di una specifica contrattazione di categoria come presupposto del potere determinativo del giusto salario ex art 36 Cost. da parte del giudice, configura un mero obiter dictum nell'economia della decisione che risulta invero resa in un caso in cui il datore di lavoro non aveva applicato alcun contratto collettivo di diritto comune ed in cui perciò i medesimi giudici di merito avevano dovuto fare riferimento ad una specifica contrattazione collettiva secondo i principi qui ribaditi ab imis.
40.- Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo giudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione un salario determinato a mezzo di una contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da questa Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003,
9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL non esclude di sottoporli a controllo e di doverli disapplicare allorché l'esito del giudizio di conformità all'art. 36 si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice.
41.- La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 106 del 1962, pronunciandosi sulla proroga della Legge Vigorelli, quella che estendeva i minimi contrattuali erga omnes per legge, ha del resto già affermato che non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario nell'attuale ordinamento costituzionale (ed a maggior ragione in uno stato di mancata attuazione dell'art.39 Cost)” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023
n. 27711).
Ne deriva, in sintesi, che la circostanza che al rapporto di lavoro di cui è causa sia stato applicato un contratto collettivo del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dall'appellante, siglato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ( , non Organizzazione_2
pag. 11/19 preclude la verifica giudiziale di proporzionalità e di sufficienza retributiva ex art. 36
Cost..
Infatti, “l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza;
atteso che, per la cogenza dell'art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n.
27711, cit.).
Ininfluente è poi l'argomento secondo cui la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, implicitamente o esplicitamente, hanno prestato adesione al
CCNL: la pronuncia impugnata non ha affatto imposto a Parte_1
l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello stipulato dall'organizzazione sindacale di appartenenza, ma ha semplicemente individuato il CCNL RO di AB (sottoscritto da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative e relativo ad un settore affine) quale parametro esterno di adeguatezza costituzionale della retribuzione.
Risulta infondato, per altro verso, l'argomento secondo cui i trattamenti economici previsti dal e dal CCNL RO di AB non Org_3 avrebbero effettivo carattere migliorativo rispetto al trattamento economico del
[...]
Organizzazione_2
I parametri evocati dall'appellante a sostegno della tesi esposta (divisore orario, entità delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, durata del periodo di comporto) sono ininfluenti, poiché non incidono sulla misura del trattamento economico previsto per il normale orario di lavoro in base al CCNL applicato.
Nel procedere alla comparazione dei trattamenti economici previsti da diversi contratti collettivi, infatti, va considerato che la garanzia dell'art. 36 Cost. deve intendersi riferita non alle singole voci retributive comprese nel contratto collettivo, ma al trattamento economico globale, comprensivo dei soli titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima (c.d.
“minimo costituzionale”).
E' rispetto a tale trattamento economico che va valutata l'adeguatezza costituzionale della retribuzione, mentre risultano per contro ininfluenti istituti retributivi la cui corresponsione sia solo occasionale e legata ad un impegno del lavoratore eccedente il normale orario di lavoro contrattuale.
Essendo pacifico in causa che tanto il CCNL Multiservizi quanto il CCNL
RO di AB garantiscono ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e pag. 12/19 preposti allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle di , un Controparte_1 trattamento economico (formato dalle componenti retributive integranti il c.d.
“minimo costituzionale” come sopra definito) superiore a quello percepito in forza del
CCNL risulta infondata la contestazione del carattere Organizzazione_2 migliorativo della retribuzione prevista dai contratti collettivi “parametro”.
Per tutte le ragioni esposte l'esaminato motivo di appello deve essere respinto.
Va respinto anche il terzo motivo, con cui l'appellante deduce che, in forza dell'art. 3, comma 1, legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre
2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, il parametro esterno di riferimento della retribuzione proporzionata e sufficiente dovrebbe essere necessariamente individuato nel in quanto Organizzazione_2 contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
Come recentemente statuito dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità, il sindacato di adeguatezza retributiva si impone anche in presenza di norme, quali quelle invocate da parte appellante, relative al settore del lavoro in cooperativa, le quali stabiliscono l'obbligo del rispetto di standard minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi conclusi da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
Infatti, evidenzia la Suprema Corte, “proprio in quanto disposta in attuazione dell'art.36 della Cost. (secondo l'importante pronuncia della Corte cost. del 2015) neppure tale determinazione per via legale del salario - attraverso la contrattazione collettiva sottoscritta dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative – può portare a violare i contenuti sostanziali precettivi dell'art. 36
Cost. di cui dovrebbe garantire invece l'attuazione.
In altri termini anche i salari dettati dalla contrattazione collettiva applicabile alle cooperative, secondo la legge n. 142/2001 e la legge n. 31/2008, possono essere disapplicati dal giudice ed il trattamento retributivo annullato e sostituito con uno più congruo, che rispetti il minimo costituzionale (in questi termini da ultimo v. le già citate
Cass. nn. 17698/2022, 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019, 9005/2019, 7047/2019,
5189/2019, n. 20216/2021)” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711, cit.). Si osserva al riguardo che la Corte costituzionale, con la nota sentenza 26 marzo 2015 n. 51, ha chiarito che l'art. 7, comma 4, d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, non opera un recepimento normativo dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ma li richiama unicamente quale parametro esterno. In altre parole, la norma, nell'imporre alle cooperative di applicare ai soci lavoratori trattamenti retributivi “non inferiori” a quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali di sicura rappresentatività, non opera un rinvio “in pag. 13/19 bianco” alla contrattazione collettiva, ma individua un parametro soglia, al di sotto del quale la retribuzione non risponde al canone costituzionale di sufficienza.
Ciò, tuttavia, non significa che a contrario il rispetto di tale soglia assicuri in ogni caso la garanzia retributiva minima prevista dall'art. 36 Cost.: se, infatti, in base al tenore letterale della disposizione i trattamenti retributivi inferiori alla soglia ivi fissata integrano violazione della norma e con essa del parametro costituzionale di sufficienza, viceversa nulla la norma dispone in ordine ai trattamenti retributivi che rispettino detta soglia;
pertanto, non operando in relazione a questi ultimi alcun automatismo, permane il potere-dovere del giudice di valutarne l'adeguatezza alla luce dell'art. 36 Cost..
Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo in esame. Infondato si ritiene anche il quarto motivo, inerente l'asserita violazione del principio di autonomia sindacale ex art. 39 Cost e del principio di libertà d'impresa ex art. 41 Cost..
Sotto il primo profilo giova ancora una volta richiamare la sentenza 2 ottobre
2023 n. 27711 della Corte di Cassazione, che evidenzia “come si sia sempre escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione, come parametro di orientamento dell'equità giudiziale ex art.2099 c.c., valga a violare l'art. 39 della
Costituzione e la procedura ivi regolata per attribuire efficacia erga omnes della contrattazione collettiva;
e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale.
Nessuna lesione al principio di libertà sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno quando il giudice non applichi un CCNL di categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del CCNL o anche al di fuori del CCNL altrimenti legittimamente applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore;
anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art.39 della Cost.; cfr. Corte Cost. n. 106 del 1962, cit.)”. Esclusa, per le ragioni enunciate dalla Suprema Corte e qui richiamate, la violazione dell'art. 39 Cost., è altresì da escludere che possa configurarsi violazione del principio di libertà di impresa ex art. 41 Cost., che non è peraltro assoluta e, secondo lo stesso dettato costituzionale, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Come già evidenziato in precedenza e contrariamente a quanto opinato dall'appellante, attraverso la pronuncia impugnata il giudice non si è sostituito alla parte datoriale nella scelta del contratto collettivo da applicare: l'operazione
“sostitutiva” dell'autorità giudiziaria (condotta in applicazione del principio di pag. 14/19 conservazione ex art. 1419, comma 2, c.c., una volta dichiarata la nullità dell'art. 23
CCNL Vigilanza per contrasto con norma imperativa) è, infatti, Controparte_4 limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del CCNL individuato dalle parti come destinato a regolare il rapporto di lavoro.
L'esaminato motivo di appello deve essere, quindi, respinto. Per ragioni di ordine logico si procede all'esame del sesto motivo (in ricorso erroneamente indicato come settimo), con cui l'appellante si duole che il Tribunale abbia giudicato la retribuzione percepita da insufficiente rispetto al Controparte_1 parametro del reddito di cittadinanza, ritenuto inconferente.
Si osserva in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tanto il valore soglia di povertà assoluta calcolato annualmente dall'Istat, quanto l'importo della Naspi ed il reddito di cittadinanza costituiscono adeguati indicatori di insufficienza retributiva ex art. 36 Cost., trattandosi di forme di sostegno al reddito che fanno riferimento alla disponibilità di somme minime necessarie per il sostentamento vitale (cfr. Cass., 2 settembre 2023 n. 27711, cit., par. 23.2). Peraltro, come precisato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia richiamata, se tali indicatori valgono ad individuare una “soglia minima invalicabile”, essi non sono per contro indicativi del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale, che “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera”.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza delle argomentazioni spese da parte appellante a sostegno del motivo in esame, considerato che:
- la sentenza di primo grado non fa riferimento al solo indicatore del reddito di cittadinanza (censurato da parte appellante in quanto introdotto solo nel 2019 nell'ordinamento giuridico italiano), bensì anche agli indicatori della su cui nessuna obiezione è stata svolta Org_5 Org_ in appello) e dell'indice di povertà assoluta stabilito dall' che il Tribunale ha ritenuto poter essere oggetto di apprezzamento anche se
“solo a livello indiziario”;
- la retribuzione netta mensile percepita nel corso degli anni da CP_1
(cfr. tabella riportata a pagina 32 del ricorso ex art. 414 c.p.c. e
[...] cedolini paga allegati sub doc. 3 fascicolo appellato di primo grado) è inferiore ad entrambe le soglie minime rappresentate dall'indice di Org_ povertà assoluta e dalla cfr. tabella 7 riportata a pagina 16 e Org_5 tabella riportata a pagina 19 del ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché docc. da 16a 16i fascicolo appellato di primo grado);
- il fatto che la retribuzione corrisposta all'appellato sia inferiore a tali soglie minime ed in particolare alla soglia di povertà assoluta individuata dall'Istat significa che detta retribuzione non è idonea ad evitare di vivere in condizioni di povertà e ciò esclude in modo evidente che essa possa considerarsi sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. pag. 15/19 Infondato è anche il settimo motivo (nel ricorso in appello erroneamente indicato come ottavo), inerente all'asserito mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore.
, infatti, ha analiticamente indicato nel ricorso introduttivo le Controparte_1 mansioni svolte quale socio lavoratore di in particolare ha Parte_1 allegato di avere “svolto mansioni di receptionist e vigilanza non armata: presidiava la portineria, ove controllava e regolava l'accesso delle persone e dei mezzi all'edificio, distribuiva la posta, mentre nei turni notturni si occupava della vigilanza. Nella maggioranza dei plessi ove ha lavorato presso la portineria vi erano i monitor per il controllo da remoto degli accessi e dei punti sensibili” (cfr. paragrafo 5 del ricorso ex art. 414 c.p.c.). Le allegazioni del lavoratore in punto di mansioni non sono state in alcun modo contestate dalla cooperativa, la quale, nella propria memoria di costituzione, si è limitata a dedurre che “il sig. dall'assunzione fino alle dimissioni, ha prestato CP_1 servizio stazionando per la totalità del proprio turno all'ingresso dell'edificio di volta in volta assegnato in guardiola” (cfr. paragrafo 59 della memoria ex art. 416 c.p.c.), affermazione, questa, pienamente compatibile ed anzi convergente con le allegazioni avversarie.
Le mansioni descritte – che, in quanto non contestate, possono assumersi come pacifiche senza necessità di verifica istruttoria ex art. 115 c.p.c. – sono pienamente riconducibili al profilo professionale D1 CCNL RO di AB, cui appartengono i “lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali” (cfr. CCNL allegato sub doc. 6 fascicolo appellato di primo grado).
E' pacifico e documentalmente provato che abbia sempre Controparte_1 lavorato con orario di lavoro a tempo pieno (cfr. lettera di assunzione e cedolini paga, rispettivamente allegati sub docc. 1 e 3 fascicolo appellato).
E' dunque infondata la doglianza di parte appellante, secondo cui il lavoratore non avrebbe provato la quantità e qualità delle prestazioni in concreto effettuate, ed incensurabile la pronuncia di primo grado laddove, accertata la nullità dell'art. 23
[...] ed individuato quale parametro esterno sostitutivo il Organizzazione_2
CCNL RO di AB, ha fatto riferimento, al fine di determinare la misura del trattamento retributivo costituzionalmente adeguato spettante al lavoratore, alla retribuzione prevista da quest'ultimo contratto collettivo per la figura professionale
D1, che è la più affine, dal punto di vista descrittivo, alle figure di “addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili” e di “addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci”, appartenenti al livello di inquadramento di (livello D del Controparte_1 [...]
allegato sub doc. 8 fascicolo appellato), e meglio Organizzazione_2 rispondente all'attività in concreto affidata al medesimo. pag. 16/19 Infondata, per altro verso, è anche la censura secondo cui l'appellato avrebbe dovuto dedurre in maniera specifica capitoli di prova atti a dimostrare l'inadeguatezza del trattamento retributivo, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche
l'insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'opera di accertamento” (cfr. Cass., 2 ottobre 2023 n. 27711, cit.).
Per tutte le ragioni che precedono l'esaminato motivo di appello deve essere respinto. Possono essere esaminati congiuntamente il quinto e l'ottavo motivo (in ricorso erroneamente indicato come nono), che attengono entrambi alla quantificazione delle differenze retributive spettanti a in Controparte_1 conseguenza dell'accertamento del diritto del medesimo di percepire la giusta retribuzione ex art. 36 Cost.. Va ribadito al riguardo che, come accennato in precedenza esaminando il secondo motivo, l'applicazione in via parametrica del CCNL RO di AB è limitata ai soli istituti retributivi che integrano il c.d. “minimo costituzionale”.
Ritiene il Collegio che la nozione di “minimo costituzionale” comprenda paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità ed anzianità di servizio del dipendente sul medesimo appalto e nel medesimo incarico, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la giusta retribuzione dev'essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza
(cfr. Cass., 7 luglio 2008 n. 18584; Cass., 19 agosto 2011 n. 17399).
Nel caso di specie, in sintesi, deve assumersi come retribuzione “parametro” la retribuzione composta da: paga base per il livello D1 CCNL RO di AB, scatti di anzianità e tredicesima mensilità.
A spetta, pertanto, la differenza tra tale trattamento ed il Controparte_1 trattamento economico dallo stesso in concreto percepito per gli stessi titoli, cui va aggiunta la voce “indennità aziendale”, stabilmente erogata. Poste queste premesse, all'udienza del 25 ottobre 2023 il Collegio ha invitato entrambe le parti a depositare un conteggio delle differenze retributive, elaborato sulla base dei criteri suindicati.
Dal conteggio elaborato dal lavoratore risultano dovute differenze per €
37.444,04 oltre ad € 2.930,48 per TFR, per un totale di € 40.374,52. Il conteggio risulta correttamente elaborato in conformità ai criteri illustrati.
Non si ravvisa l'errore denunciato da parte appellante nelle note di replica autorizzate, “relativo al calcolo della quattordicesima mensilità, niente affatto prevista
pag. 17/19 Org_ dal CCNL applicato”: il conteggio, infatti, non contempla la quattordicesima mensilità tra le “competenze”, né tra le voci che compongono il “percepito”.
Per quanto attiene al conteggio depositato da in Parte_1 esso il trattamento percepito dal lavoratore per i titoli anzidetti (retribuzione base + scatti di anzianità + tredicesima mensilità + indennità aziendale) è stato determinato non sulla base di quanto effettivamente erogato e risultante dai cedolini paga, bensì sulla base di una ricostruzione che assume come valore della retribuzione lorda oraria l'importo di € 6,69, ottenuto computando anche il rateo di tredicesima ed il TFR, e che risulta pertanto superiore alla retribuzione oraria indicata nei cedolini paga ed effettivamente erogata (pari nel 2022 ad € 5,75 lordi).
Nel medesimo conteggio l'anzidetto importo della retribuzione oraria è stato poi moltiplicato per il numero totale di ore lavorate da anno per Controparte_1 anno, comprensive anche delle prestazioni di lavoro straordinario.
Così ricostruito l'ammontare di quanto percepito in corso di rapporto, parte appellante è giunta a determinare le differenze a credito del lavoratore nell'importo lordo complessivo di € 25.379,99. La determinazione del trattamento economico percepito dal lavoratore, operata da nel conteggio esaminato, non pare corretta: da Parte_1 un lato, infatti, il valore della retribuzione oraria è stato ottenuto computando anche emolumenti estranei alla retribuzione base mensile, quali tredicesima mensilità e TFR;
dall'altro, il numero globale di ore lavorate, comprensive di straordinario, non rappresenta una grandezza omogenea a quella su cui è calibrata la retribuzione base
“parametro”, rapportata al normale orario di lavoro contrattuale.
Per le ragioni esposte ritiene il Collegio di non poter aderire ai conteggi di parte appellante e di condividere, invece, i conteggi di parte appellata, correttamente elaborati sulla base dei criteri precedentemente indicati.
Alla luce di tali conteggi, il credito del lavoratore per i titoli di cui è causa va determinato nell'importo lordo di € 40.374,52 (di € cui 2.930,48 per TFR), con interessi legali e rivalutazione monetaria.
La condanna di in favore di , Parte_1 Controparte_1 disposta dal giudice di primo grado, va perciò ridotta all'importo di cui sopra e l'appellato va condannato a restituire all'appellante le somme nette da quest'ultima versate, in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto all'importo suindicato.
Da quanto esposto deriva l'assorbimento del primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle tre eccezioni in diritto formulate dalla cooperativa nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (oggetto rispettivamente del secondo, del terzo e del quarto motivo di appello), nonché l'omesso esame delle contestazioni ai conteggi avversari, riproposte nei motivi da ultimo esaminati e parzialmente accolte nei termini indicati.
pag. 18/19 Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello merita accoglimento nei limiti sopra precisati, con riforma, negli stessi limiti, della sentenza di primo grado e conferma delle restanti statuizioni di merito in essa contenute.
Considerato l'esito complessivo della controversia, che vede soccombente la società va condannata a rifondere al lavoratore le spese Parte_1 di lite del doppio grado.
Tenuto conto del valore della controversia (determinato avendo riguardo alla
“somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” ai sensi dell'art. 5 d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche), del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria, le spese si liquidano secondo gli importi indicati in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 (€ 4.000,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per l'appello), con distrazione in favore del difensore del lavoratore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 1104/2023 del Tribunale di Milano, riduce la condanna di in favore di Parte_1 Controparte_1 all'importo di € 40.374,52 (di cui 2.930,48 per TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e condanna l'appellato a restituire all'appellante le somme nette da quest'ultima versate in esecuzione della sentenza impugnata, in eccedenza rispetto all'importo suindicato;
- conferma le restanti statuizione di merito;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 7.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 13 dicembre 2023
Consigliere estensore Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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