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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2024, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4273/2021 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 13 novembre 2024 È presente per l'appellante e per delega Parte_1 dell'avvocato Briguglio, l'Avv. Alessio Santinelli, il quale si riporta all'atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze di causa. E'altresì presente per l'appellato , l'avvocato Controparte_1 CP_2
il quale si riporta integralmente alla memoria difensiva a tutte le proprie
[...] difese, impugna ancora una volta l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. L'avvocato , chiede pertanto il rigetto dell'appello e la condanna CP_2 dell'appellante alle spese e competenze di causa con distrazione, chiede altresì che la causa sia decisa. L'avvocato Alessio Santinelli si associa alla richiesta di decisione del giudizio. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, successivamente, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 13 novembre 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 4273 /2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione “e vertente TRA
, con sede legale in Roma, viale Regina Parte_1
Margherita n. 125 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
1 ) in persona del suo procuratore speciale Avv. Carmine Perrotta, giusta procura P.IVA_1 speciale a rogito Notaio di Roma del 28.2.2019, rep. 58738, racc. 29985 e per Per_1 [...] con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2 (Registro delle Imprese Controparte_3 di Roma - C.F. e P. IVA;
R.E.A. ), in persona del suo difensore e P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore Avv. Carmine Perrotta, giusta procura per Notaio di Roma del 12.12.2017, Per_1 rep. n. 55629, racc. n. 27976, entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Antonio Briguglio (C.F. ) e Roberto Vaccarella (C.F. C.F._1
), nonché, e sempre con poteri anche disgiunti, dall'avv. Stefano Rosa C.F._2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
Avellino, via Galleria Ciardiello, 20, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta e alla comparsa di intervento depositate nel giudizio di primo grado;
-
Appellanti – E
(c.f. ) nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elettivamente domiciliato in Vallesaccarda
(AV) alla via Maria Montessori n.23 ex via Pasquale Stanislao Mancini s.n.c. presso lo studio dell'Avv. (c.f. ) dal quale è rappresentato e difeso, in Controparte_2 C.F._5 virtù di mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione e hanno Parte_1 Controparte_3 proposto appello avverso la Sentenza n. 121/2021, resa dal G.d.P. di Sant'Angelo dei Lombardi il 19.3.2021, depositata il 26.3.2021 e non notificata. Gli appellanti premettevano, in sintesi: che, con atto di citazione notificato a Pt_1
Elettrico Nazionale, Lo aveva adito il Giudice di Pace per ivi sentire: “1) CP_1
Dichiarare, per le causali di cui sopra e quindi ai sensi e per gli effetti degli art. 1218, 1453,1559,
2043 e.e., la piena responsabilità di essa in persona Controparte_4 del legale rapp.te p.t e condannarla al risarcimento di tutti i danni derivati all'istante, per le causali di cui sopra ed al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di €.1.000,00 o comunque, di quelle diverse somme, che il Sig. Giudice di Pace riterrà determinare anche con suo criterio discrezionale, sulla base dell'istruttoria ad espletarsi, oltre aggiornamento dell'importo definitivamente a determinarsi al momento dell'emananda sentenza ed oltre interessi legali su detto importo, dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo. Il tutto sempre espressamente a contenersi nei limiti della competenza del Sig. Giudice di Pace di talché giammai possa essere eccepita l'incompetenza per valore;
2) Condannare essa intimata in persona del presidente legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato costituito per averne fatto anticipo;
3) Emettere ogni altro
2 provvedimento del caso”; la convenuta si costituiva in Parte_1 giudizio eccependo i) il difetto di legittimazione passiva, non potendo ella – in ottemperanza alla normativa regolante il mercato elettrico – in alcun modo intervenire sulla rete di distribuzione e chiedendo ii) in ogni caso e in via subordinata, il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente;
interveniva volontariamente in giudizio, giustificando il Controparte_3 proprio interesse all'intervento per la sua qualità di unica proprietaria delle reti elettriche nell'area territoriale e unica concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia attraverso le stesse e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con Sentenza n. 121/2021 depositata il 26.3.2021, resa all'esito del giudizio avente R.G. n. 296/2019, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava la società con eventuale rivalsa della Pt_1 Parte_1 stessa nei confronti della per i motivi addotti al risarcimento in favore Controparte_3 dell'attore per le causali spiegate della somma di Euro 700,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite con compensazione con l'altra parte del giudizio.
Gli appellanti, premessa l'appellabilità della sentenza impugnata, proponevano i seguenti motivi di gravame: “I Motivo. Violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova. Errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio. Motivazione carente e/o contraddittoria.”, essendo stato, nel corso del giudizio di primo grado, ampiamente dimostrato il carattere certamente eccezionale e straordinario delle nevicate abbattutesi nella zona ove era ubicata l'utenza attorea nel periodo in discorso e la conseguente imputabilità dei disagi patiti Cont dal (non a presunte ed indimostrate inadempienze od omissioni di o di e- CP_1 distribuzione né a difetti di costruzione o di manutenzione della rete né tantomeno a negligenze nella gestione della fase emergenziale venutasi a creare in quei giorni nella zona di interesse bensì) unicamente ad un evento di forza maggiore, neppure potendosi invocare la responsabilità extracontrattuale o la responsabilità ex art. 2050 o 2051 c.c.; “II motivo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 1227 c.c. Errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno riconosciuto a controparte”, essendo immotivato e indimostrato il riconoscimento dei danni lamentati dalla controparte;
“III motivo. Sull'erronea condanna alle spese di lite”, dovendo la sentenza essere corretta anche nella parte relativa alla condanna alle spese. Gli appellanti concludevano “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, (i) dichiarare l'assoluta assenza di responsabilità di Parte_1
e di rispetto ai fatti di causa e che nulla è dovuto ad alcun
[...] Controparte_3 titolo da al Sig. (c.f. ); (ii) Controparte_3 Controparte_1 C.F._4 accertare e dichiarare, di conseguenza, che l'importo di € 705,47, corrisposto da Controparte_3 all'odierno appellato in esecuzione della sentenza impugnata, non è dovuto e, per l'effetto, condannare il Sig. (c.f. ) alla restituzione dell'importo Controparte_1 C.F._4 di € 705,47, oltre interessi legali maturati dalla data del pagamento;
(iii) condannare l'avv.
alla restituzione all'appellante dell'importo di € 534,65, oltre interessi legali Controparte_2 maturati dalla data del pagamento, pari a quanto corrisposto da in Controparte_3 esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria per ciascuna società appellante di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali.”.
Si costituiva la parte appellata , contestando tutti i motivi di appello e Controparte_1 concludendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1.Rigettare l'appello proposto da ed perché infondato in fatto Parte_1 Controparte_3
e in diritto;
2. Confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado impugnata;
3 3.Condannare le appellanti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente Avvocato che dichiara di Controparte_2 averne fatto anticipo.”. Acquisito il fascicolo di primo grado ed assegnata la causa alla scrivente, all'esito della odierna udienza di discussione, essa viene decisa. Così succintamente ripercorsi i fatti di causa, si osserva quanto segue. Come detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado perché il Giudice avrebbe dovuto ritenere correttamente provata la causa dei disservizi verificatisi ed il relativo carattere eccezionale e non imputabile e per essere infondato l'addebito relativo alla cattiva manutenzione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica.
Il motivo non ha pregio.
Anzitutto, in punto di diritto, va giudicata corretta la riconduzione operata dal primo Giudice della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, attesa la pacifica sussistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti. Risultava dalla lettura degli atti di primo grado che l'attore , nell'agire per il risarcimento del danno, CP_1 avesse allegato la sussistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con
. Rispetto a tale allegazione, non risultavano specifiche Parte_1 contestazioni ad opera di parte convenuta (v. in tema anche C. App. Napoli - sez. IX - 24/02/2023, n. 839 secondo cui “La produzione di energia elettrica secondo l'orientamento più diffuso in giurisprudenza (ex pluris Cass. sentenza, n. 3935 04/04/1995, ordinanza n. 32498 del 12/12/2019), integra una causa di responsabilità di natura extracontrattuale da svolgimento di attività pericolo ai sensi dell'art. 2050 c.c. Quest'ultima norma, però, trova applicazione qualora a subire un danno sia un terzo;
nel caso di specie, si controverte sull'inadempimento della prestazione contrattuale di fornire energia elettrica. Risulta, infatti, circostanza pacifica tra le parti la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica;
tale accordo, tipizzato dal legislatore, è disciplinato dagli artt. 1559 e ss. c.c., dove è sancito che essa ha ad oggetto la prestazione periodica o continuativa di cose.”). Conseguentemente corretto risulta il richiamo ai criteri di ripartizione degli oneri probatori, nonché ai principi giurisprudenziali espressi in materia (v. Cass. civile, SS.UU., sentenza
30/10/2001 n° 13533). Non si ravvisano, pertanto, le dedotte violazioni di cui al motivo sub 1) di gravame, sotto forma di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, di errata valutazione dei documenti depositati e delle prove offerte nel corso del giudizio e di motivazione carente e/o contraddittoria. Il G.d.P. ha, difatti, correttamente richiamato la presunzione di responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c. ed il proprio onere di provare una causa non imputabile. In particolare, la ratio decidendi della sentenza impugnata consiste nell'aver ritenuto l'inadempimento contrattuale della convenuta per non aver predisposto idonea manutenzione ed al riguardo deve rammentarsi che l'art. 1218 c.c. pone a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità a lui non imputabile e cioè che egli non sia colpevole dell'inadempimento (v. Cass. civ. Sez. II, 26/08/2002, n. 12477 “In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli art. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.”). Di contro e dal canto proprio, anche nella presente sede di gravame, le parti convenute/odierne appellanti, senza specificamente contestare il dedotto inadempimento, hanno inteso piuttosto insistere sul fatto di aver fornito dimostrazione del “fatto notorio” che nel gennaio 2019 la Controparte_6 fosse stata colpita da un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose fino a quote basse, accompagnate da venti di burrasca e dall'abbassamento delle temperature e sul fatto che tali straordinari eventi metereologici avessero prodotto serie ed ineludibili conseguenze anche sulla
4 gestione degli impianti elettrici che, a causa degli eccessivi carichi prodotti dei manicotti di ghiaccio formatisi sulle linee e dalla caduta di alberi, avevano subito rotture in moltissimi punti, con conseguenti disalimentazioni elettriche di vaste aree, pur essendo le linee elettriche realizzate nel pieno rispetto della normativa tecnica. Ora è ben noto che “In tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, a norma degli art. 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest'ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere
l'obbligazione.” (v. Cass. civ. Sez. II, 26/08/2002, n. 12477, altresì e nel dettaglio “Nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede), l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/06/1997,
n.5144). Ebbene il primo giudicante, nella valutazione della fattispecie, si è senza dubbio attenuto a tali principi, mentre è da escludersi che fosse stata fornita valida prova da parte dei convenuti che l'interruzione fosse dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero, ovvero da caso fortuito o “forza maggiore”. All'uopo non poteva certamente ritenersi sufficiente la documentazione allegata, costituita da mere copie di articoli di giornali locali, privi di valore ufficiale in merito ai dati tecnici meteorologici e da copia di comunicazioni interne agli organi di E-Distribuzione, scambiate via mail, circa la diramazione di dichiarazione di uno “stato di allerta” per i giorni 25/26 gennaio 2019 poi prorogato (v. prod. I grado E-Distribuzione, alleg. parti appellanti), né la prova testimoniale
[... svolta in primo grado, mediante escussione del teste dipendente di Testimone_1
. Dalla lettura dei verbali di primo grado, si evince che questi avesse solo riferito CP_3 di essere stato nel Comune di Vallesaccarda al fine di eseguire una riparazione, non ricordando nemmeno il periodo e di avere eseguito anche altre riparazioni sempre sulla stessa cabina elettrica “Baracca 1”; lo stesso teste, inoltre, precisava che i manicotti di ghiaccio, seppur formatisi sulla linea, non escludessero che la rottura della alimentazione potesse essere riferibile ad altre cause (v. Verbale di udienza del 27/11/2020, fasc. I grado alleg.), così in vero nemmeno propriamente suffragando la tesi propugnata dalla difesa di . Controparte_3
In tema di eventi atmosferici, per di più, giova rammentare come la giurisprudenza si sia, a più riprese, espressa nel senso che il meteo non integri il caso fortuito se non è provata l'entità e è necessario provare l'eccezionalità per superare le misure di prevenzione e manutenzione (v. Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03/10/2019) 12-12-2019, n. 32498 “dal fatto quale accertato nulla emerge dei motivi del distacco del cavo, genericamente riferito alla presenza di condizioni meteo affatto buone e con significativo vento, senza che niente si sappia della portata di queste ultime e quindi della possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili, cautele di cui parimenti nulla risulta verificato;”; v. anche Cass. civile sez. III, 01/02/2018, n.2482, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., “La riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad
5 un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.”). Nel caso di specie, diversamente da quanto asserito dalle parti appellanti, nulla veniva effettivamente comprovato circa l'eccezionalità del fenomeno atmosferico che aveva interessato la zona di residenza dell'attore al momento del lamentato guasto elettrico. CP_1 Pertanto, stima il Tribunale che l'attore in primo grado avesse assolto ai propri oneri probatori relativamente alla fonte contrattuale, al verificarsi del guasto ed al diretto nesso causale dall'inadempimento (v. in tema Cass. 20/11/2007, n. 24140; Cass. 15/05/2007, n.
11189; Cass. 10/01/2007, n. 238; Cass. 04/07/2006, n. 15274; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018), mentre le parti convenute non dimostravano il proprio corretto adempimento, né che l'inadempimento non fosse imputabile. Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo di gravame le parti appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 1227 c.c., errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno riconosciuto a controparte. Tale motivo risulta, in parte, fondato. Con riguardo al danno patrimoniale, l'attore aveva lamentato di avere subito, CP_1
a causa della interruzione nella fornitura di elettricità, la perdita di tutti gli alimenti contenuti nel proprio congelatore, per un danno ammontante ad €400,00 (v. pag. 3 Atto di citazione I grado).
Deve rilevarsi come l'evento di danno, costituito dalla perdita degli alimenti contenuti all'interno del congelatore domestico, fosse da valutarsi come comprovato, poiché riferito da entrambi i testimoni escussi, e L'eccezione di Testimone_2 Testimone_3 inammissibilità di tali prove per incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., inserita dalla difesa appellante nell'atto di gravame, non risulta essere stata ritualmente e tempestivamente proposta in primo grado, né prima della escussione dei predetti, né dopo la deposizione, né reiterata in sede di conclusioni, sicché essa è certamente inammissibile nella odierna sede, né sono stati evidenziati particolari motivi che dovessero indurre a giudicare le predette testimonianze inattendibili o non veritiere. Il chiesto danno patrimoniale, pertanto, andava risarcito, ponendosi, tuttavia, la questione relativa alla sua quantificazione. A parere del Tribunale, il
Giudice di Pace poteva utilizzare una valutazione di tipo “equitativo”, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e che, nel caso di specie, sarebbe stata effettivamente difficoltosa una precisa quantificazione del valore monetario degli alimenti andati perduti. Ciò posto e nondimeno, fondate si appalesano le doglianze delle parti appellanti in termini di quantificazione, stimandosi come eccessiva la somma liquidata dal Giudice di Pace
e dovendosi pertanto la sentenza in tale parte correggere nei termini che seguono.
Al fine di rinvenire un indice oggettivo di stima, appare equo fare riferimento ai dati
Istat relativi alla spesa media mensile di una famiglia per beni alimentari, che, riferita all'anno 2019 e all'area geografica “sud”, era pari a €482,30 (v. tabella “le spese per i consumi delle famiglie – anno 2019” reperibile sul sito Istat). Considerato che. nel caso, l'interruzione era durata meno di due giorni, poteva ragionevolmente ipotizzarsi una perdita corrispondente alla spesa settimanale, pari quindi ad €120,00 (così arrotondati). In riforma della sentenza di primo
6 grado, la domanda risarcitoria va accolta entro tali limiti e su tale somma vanno poi riconosciuti gli interessi, dal momento dell'illecito sull'importo svalutato all'epoca del fatto, mediante l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Fondate si appalesano, altresì, le doglianze delle parti appellanti in merito al riconoscimento da parte del Giudice di Pace del “danno non patrimoniale”.
A ben vedere, esso risultava essere stato genericamente allegato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e comunque non veniva adeguatamente dimostrato e parimenti generica è da valutarsi la motivazione sul punto fornita del primo giudice, il quale ha menzionato una alterazione peggiorativa dello stile di vita del soggetto.
Accoglibile in parte qua è conseguentemente il secondo motivo di appello, essendo inoltre la motivazione posta nella sentenza di primo grado a fondamento del riconoscimento del danno non patrimoniale in netto contrasto con la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità che, proprio nella materia che ci occupa, ha inequivocabilmente chiarito che “non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito” (Cass. n. 5096 del 28/02/2013, v. in motivazione "Quanto al danno non patrimoniale, le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza S.U. 11.11.2008 n. 26972 - hanno affermato che non è ammissibile nel nostro ordinamento
l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto - reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., poichè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita ed alla felicità. Nella specie, la parte ricorrente non indica (nè prova) quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio."; v. anche Cass. civile sez. III, 28/01/2014, (ud. 20/11/2013, dep. 28/01/2014), n.1766 “Il quinto motivo, che denuncia ancora violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonchè violazione dell'art. 2059 cod. civ. e vizi di motivazione, per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non ha omesso alcuna pronuncia. Ha correttamente rilevato che il danno esistenziale rappresenta una tipologia di danno non patrimoniale risarcibile solo quando derivi dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.. L'interruzione della somministrazione di energia elettrica non rientra nell'ambito dei danni non patrimoniali meritevoli di considerazione a questo titolo. Le inefficienze di questo genere degli enti fornitori di servizi essenziali sarebbero indubbiamente meritevoli di sanzione, tramite peculiari fattispecie di indennizzo automatico, od introducendo
7 per i casi più gravi di colpa o negligenza, fattispecie di danni punitivi, sì da sollecitare maggiore attenzione e riguardo per gli interessi del pubblico. Nella specie non risultano accertate negligenze di particolare rilievo da parte dell che anzi il giudice di appello ha Pt_2 fatto riferimento ad eventi atmosferici di particolare intensità, quali causa dell'inconveniente.
La vicenda descritta dai ricorrenti, così come dedotta e dimostrata dagli atti di causa - pur se indubbiamente fonte di disagio - rientra, fra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana, in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza, e comunque non giustifica che si vada a scomodare la categoria del danno esistenziale.”). Pertanto, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale modifica della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria spiegata da va accolta Controparte_1 nei limiti di €120,00. Ugualmente, la domanda delle parti appellanti di ripetizione dell'importo già corrisposto in attuazione della pronuncia gravata deve essere parzialmente accolta, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse" (cfr. Cass., sez. III, 08.07.2010 n. 16152; Cass., sez. III, 26.01.2016 n.
1324). Sul punto va precisato che l'accoglimento di tale domanda deve intendersi esteso anche agli importi versati direttamente al difensore dichiaratosi antistatario (cfr. Cass., sez. III,
15.04.2010 n. 9062; Cass., sez. VI-3, ord. 25.10.2017 n. 25247: "L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio"; cfr. anche Corte d'Appello Catania, 06.09.2018). Infine, vanno disciplinate le spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali va effettuata sulla base dell'esito finale della controversia (v., ex multis, Cass., sez. I, ord. 13.07.2020 n. 14916: "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale"). In ragione di tutto quanto qui osservato e ritenuto, ben si giustifica allora, tenuto conto dell'accoglimento della domanda risarcitoria attorea in misura di gran lunga inferiore alla somma originariamente richiesta e della reciproca parziale soccombenza in entrambi i gradi di giudizio ed a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate
8 in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass.
21/10/2009 n. 22381), la compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. In parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
ed in parziale riforma della gravata Sentenza di primo grado n. Controparte_3 121/2021, resa dal G.d.P. di Sant'Angelo dei Lombardi il 19.3.2021, depositata il 26.3.2021, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado da
[...]
e condanna e , in CP_1 Parte_1 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rappr.ti p.t., al pagamento dell'importo di €120,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, come indicato in parte motiva;
rigetta, per la restante parte, la domanda risarcitoria di primo grado. B. Rigetta, per la restante parte, l'appello proposto da e Parte_1
. Controparte_3
C. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, anche in riforma della sentenza di primo grado. D. Condanna l'appellato e il relativo difensore antistatario avv. Controparte_1 CP_2
a ripetere le somme loro rispettivamente versate dall'appellante in esecuzione
[...] della sentenza di primo grado. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 13 novembre 2024. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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