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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/07/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
1) dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est.
2) dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice
3) dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 40/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Oppici ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Garimberti n. 6
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Cortesi Controparte_1
Venturini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada Farini
n. 15
con intervento del
Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 17.6.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle concordanti allegazioni delle parti nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi sono separati da oltre sei mesi a far tempo dalla data di comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
In considerazione del tempo trascorso è pertanto ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostruita.
Nella fattispecie ricorrono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod. per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alle statuizioni in ordine al figlio maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte ritenendosi congrua ad adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento dello stesso.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la natura della causa e l'esito della stessa nonché la concorde domanda delle parti anche sul punto, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
18.4.1973, alle seguenti condizioni:
2 1) la casa coniugale sita in Medesano (PR), via Toti n. 6, viene assegnata al signor che vi abiterà unitamente al figlio maggiorenne non Pt_1 Persona_2 economicamente autosufficiente a far tempo dal mese di luglio 2025;
2) la signor lasciarà la casa coniugale sita in Medesano (PR), via Toti n. CP_1
6 entro e non oltre il giorno 10.07.2025; la signora porterà con sé i CP_1 mobili e gli arredi della casa coniugale;
3) la signora verserà il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore CP_1 del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello Per_1 stesso, così come da Protocollo d'intesa del 20.12.2023 in essere presso il
Tribunale di Parma, e nella specie:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO da non concordare preventivamente
SPESE MEDICHE da documentare
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal
SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• Tickets sanitari;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità
e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare
• Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
3 • Libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• Materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• Dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro
150,00;
• Le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• Assicurazione scolastica;
• Fondo cassa richiesto dalla scuola;
• Gite scolastiche senza pernottamento;
• Spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare
• Tempo prolungato, pre – scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• Baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
• Centro ricreativo estivo;
• Gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
• Ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE da concordare preventivamente
SPESE MEDICHE da documentare
• Specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
4 • Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali
(omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
• Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico – fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare
• Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• Retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• Gite scolastiche con pernottamento;
• Corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• Corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• Alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze ed oneri condominiali;
• Corsi privati di lingua straniera;
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare
• Corsi di musica e strumenti musicali;
• Un corso sportivo o artistico comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
• Viaggi di vacanza senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero, boyscout;
• Attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature;
• Acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola
/università);
5 • Spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• Spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativa a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• Acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso dell'altro genitore, il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
4) l'assegno unico continuerà ad essere percepito direttamente dal figlio Per_1
5) si dà atto che le parti hanno convenuto che la signora provvederà al CP_1 pagamento del canone di locazione e delle utenze della casa coniugale fino al mese di giugno 2025; a far tempo dal mese di luglio 2025 compreso, il signor provvederà al pagamento del canone di locazione dell'abitazione Pt_1 famigliare, di tutte le utenze e delle spese connesse alla stessa;
6) si dà atto che i signori e hanno dichiarato di disporre di redditi Pt_1 CP_1 autonomi ed adeguati e di poter provvedere al proprio sostentamento così da essere ciascuno completamente autosufficiente e, pertanto, i coniugi non richiedono l'uno all'altro, né viceversa, alcun assegno divorzile;
7) spese di lite compensate tra le parti.
Ordina l'annotazione della presente sentenza in calce o a margine dell'atto di matrimonio.
Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 8.7.2025.
IL PRESIDENTE REL. ed EST.
dott. Paola Belvedere
6