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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2211/2015, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. NN NA, nell'interesse di
, nonché dall' avv. ta FR D'Orsi, nell'interesse Controparte_1
della , sulla scorta del provvedimento adottato in data Controparte_2
06.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., letto e applicato l'art. 281 sexies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico rappresentato e difeso dall'Avv.
NN NA, giusta procura in atti.
Attore
Contro
(C.F - elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. ta
FR D'OR giusta procura in atti.
Convenuta
Avente ad oggetto: indennizzo assicurativo per danni a imbarcazione
In fatto ed in diritto
Sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con la citazione introduttiva del giudizio in epigrafe, CP_1
ha convenuto in giudizio la società di
[...] CP_3 [...]
al fine di ottenere la liquidazione dell'indennizzo – in misura CP_2
pari a € 18.852,00 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo - per i danni occOR alla propria imbarcazione
(denominata “Tiziana”) riportati in data 09.11.2014 alle ore 15,30, durante la navigazione nello specchio d'acqua antistante l'ingresso del porto di
Portorosa (ME), urtando improvvisamente un oggetto non identificato.
In particolare, i danni subiti in conseguenza dell'urto sono stati individuati e quantificati a seguito del ricovero dell'imbarcazione presso l'officina di fiducia con sede in Terme Vigliatore, precisamente in: CP_4
“danneggiamento dei piedi poppieri e perdita di un'elica, precisamente il danneggiamento delle seguenti parti: piede completo, trasmissione, cono elica, express order cost, boccola al. trasm. e trasmissione”.
A sostegno della pretesa, l'attore ha dedotto di aver provveduto, in data
11.11.2014, alla denuncia del sinistro occorso alla convenuta Compagnia
Assicurativa, in quanto titolare della polizza assicurativa n. 341304157 sottoscritta in data 09.09.2014 con una validità fino al 10.09.2015, con massimali pari ad € 100.000,00 di cui € 95.000,00 per lo scafo del natante ed € 5.000,00 per le dotazioni extra, inoltrando alla stessa due diversi preventivi redatti sia dalla Marina RT di Messina sia dalla anzidetta officina . CP_4
pag. 2/12 Ha esposto, altresì, di avere, nelle more, provveduto alla riparazione del natante con un costo complessivo preventivato di € 18.852,00 di cui €
16.473,05 per le riparazioni ivi compresa la manodopera ed € 1.950,00 quale costo per il deposito in cantiere (tre mesi) e fornitura dei relativi servizi.
Ha allegato, ancora, che il costo della riparazione non è stato pagato alle officine Marina RT di Messina e , in quanto si è impegnato CP_4
con le stesse ditte al pagamento dei lavori eseguiti, subito dopo aver ricevuto la liquidazione della somma dalla compagnia assicuratrice.
Lamentando, quindi, che la compagnia convenuta non ha provveduto alla liquidazione del danno - nonostante la indennizzabilità dei danni ai sensi dell'art. 4 lett. A) delle condizioni assicurative e nonostante la lettera di diffida del 21.05.2015 - ha concluso chiedendo al Tribunale di: a) accertare e dichiarare che l'imbarcazione “Tiziana”, di sua proprietà, ha subito i danni indicati in narrativa ed il conseguente diritto della stessa, alla liquidazione, da parte della Compagnia Assicurativa, dell'importo di €
18.852,00, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddiso;
b) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di € 18.852,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Il giudizio si è svolto nella resistenza della compagnia assicurativa
[...]
, la quale – con comparsa depositata in data 05.01.2017 - ha CP_2
chiesto il radicale rigetto della domanda.
La convenuta, in particolare, ha eccepito la carenza probatoria dei preventivi prodotti in quanto – non solo documenti di provenienza pag. 3/12 unilaterale - non ricollegabili al sinistro datato 10.11.2014, stante la presenza di due versioni fornite da parte attrice, aventi stesso importo, dei lavori preventivati dalla ditta Marina RT segnatamente, l'una datata
09.12.2014, l'altra datata 28.08.2014.
Ha contestato, più in particolare, l'anomalia del preventivo del 28.08.2014, avente ad oggetto lavori di riparazioni dell'imbarcazione, riconducibili ad un sinistro che si sarebbe verificato dopo tre mesi dalla data del preventivo
(“Le lavorazioni che il sig. ritiene siano necessarie per riparare i CP_1
danni subiti all'imbarcazione in occasione del sinistro del 10 novembre
2014 sono esattamente quelle indicate nel preventivo di spesa n. 580 della
Marina RT srl datato 28 agosto 2014 (poi divenuto preventivo n. 580 del
9 dicembre 2014), per un sinistro che doveva ancora verificarsi”) nonché che il preventivo rilasciato dalla S.L.C. Nautica di € 1.950,00 è risultato privo della data – ritenuta apposta ma apparentemente coperta – e le voci di spesa ovvero “varo e alaggio per euro 650,00, lavatura e taccatura per euro 550,00, deposito per 3 mesi euro 750,00” sarebbero da ricondurre a spese inerenti al rimessaggio invernale. La convenuta, inoltre, ha eccepito la illegittimità della richiesta della somma di € 2.970,55, imputabile all'imposta iva, considerato che non sono state emesse le fatture dei lavori di riparazione in violazione delle norme tributarie.
Tra le ulteriori difese, la compagnia ha eccepito/dedotto/rilevato: a) la nullità della polizza ex art. 1904 c.c. per mancanza di interesse in quanto alla stipula del contratto di assicurazione l'imbarcazione era un natante e non come dichiarato una unità da diporto ed inoltre per la carenza di titolarietà ovvero l'assenza della prova che parte attrice fosse proprietario al momento della sottoscrizione della polizza;
b)
pag. 4/12 l'annullamento della polizza ex art 1892 c.c. e decadenza dal diritto all'indennizzo ex art 1892 co. IV c.c. per le dichiarazioni rese da parte attrice in contrasto coi canoni di buona fede e correttezza;
c) la decadenza della copertura ex art.6 sezione d delle condizioni assicurative, per mancato assolvimento dell'onere della denuncia di avvenimento straordinario all'autorità marittima nell'immediatezza dell'evento; d) la carenza dell'ossolvimento dell'onere della prova sul quantum debeatur sia per la mancata emissione delle fatture di riparazione che per la mancata specifica del valore delle parti o degli oggetti sostituiti, rispetto al valore di tale parti/ oggetti acquistati nuovi in quanto la differenza ai sensi dell'art. 11 sez d è posta a carico dell'assicurato; e) l'applicazione della franchigia prevista ai sensi dell'art. 12 garanzia D indicata nel frontesizio pari ad €
750,00, in caso di accoglimento della domanda in rispetto del massimale indicato nel frontespizio della polizza pari a € 95.000,00 e;
d)
l'infondatezza della domanda di rivalutazione monetaria in quanto
l'indennizzo assicurativo è qualificabile quale debito di valuta; e) la responsabilità ex art.96 c.pc. di parte attrice in quanto ha azionato il giudizio durante la fase stragiudiziale in cui ancora la compagnia chiedeva la produzione delle fatture necessarie per la liquidazione e senza aver precedentemente esperito la procedura di mediazione.
In sintesi, la convenuta ha chiesto di: - in via preliminare a) accertare e dichiarare improcedibile il giudizio per mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio;
in via principale b) accertare e dichiarare la nullità del contratto di assicurazione per carenza dell'interesse ad assicurare ex art 1904 c.c. di e Controparte_1
conseguentemente rigettare la richiesta attorea;
c) accertare e dichiarare che pag. 5/12 le dichiarazioni dell'assicurato alla erano dolosamente inesatte e CP_2
conseguentemente dichiarare la annullabilità ex art 1892 c.c. del contratto di assicurazione e conseguentemente rigettare la domanda; d) rigettare la domanda perché carente di prova sul diritto all'indennizzo richiesto ex art 2697 c.c.; e) accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza per esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 6 lett. e) sezione D della polizza e per l'effetto rigettare dichiarando la domanda improponibile e comunque infondata;
f) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per assenza della condizione di indennizzabilità di cui all'art. 11 sezione D e per l'effetto rigettare dichiarando la domanda improponibile e comunque infondata;
in via subordinata g) nell'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice applicare la franchigia prevista nel frontespizio di polizza, il tutto entro il massimale;
h) accertare e dichiarare non dovute e quindi rigettare le pretese attoree circa il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., sulla richiesta di condanna all'indennizzo/risarcimento oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
i) accertare il dolo o colpa grave di parte attrice e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni, da quantificare in via equitativa, per lite temeraria ex art.96 c.p.c. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Concessi i termini 183 VI comma c.p.c. , espletate le prove testimoniali, la causa viene decisa secondo lo schema di cui all'art. 281 sexies c.p.c., adattato alle esigenze ed alla ratio di cui alla normativa ex art. 127 ter c.p.c.
e dietro concessione di termine a ritroso per note conclusive.
⃰ ⃰ ⃰
La domanda – inquadrabile come responsabilità da adempimento ex
contractu, in quanto basata sulla propsettazione di polizza stipulata per pag. 6/12 conseguire la liquidazione dell'indennizzo a seguito di evento sinistroso
(assunto come rientrante nel rischio assicurato) - non può trovare accoglimento sotto qualunque angolo prospettico la si inquadri.
Anche andando al di là delle eccezioni di carenza di legittimazione -
superabile in forza della scrittura privata del 2010 sebbene priva di data certa opponibile- di inesistenza di rischio assicurato ex art. 1904 c.c. perché
l'oggetto assicurato è diverso (mero natante) dall'imbarcazione dichiarata
(unità da diporto) – avendo, la barca in parola, subito il declassamento a mero natante già nel 2011 (ovvero dopo la scrittura privata del 2010 in forza della quale l'attore sarebbe divenuto proprietario) Controparte_1
– nonché di annullamento ex art. 1892 c.c. proprio per la inesattezza/
reticenza circa la natura dell'oggetto assicurato - natante e non, come dichiarato, unità da diporto - la domanda non può trovare accocliemento ostandovi l'applicazione delle condizioni contrattuali di polizza ovvero dell'art.6 che prevede l'onere, a pena di decadenza, della denuncia dell'evento straordinario all'autorità marittima all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n.171 del 18.07.2005 e successive modificazioni.
pag. 7/12 Pacifica in atti, perché ammessa dallo stesso attore, è la mancanza di tale denuncia dell'evento sinistroso occorsogli e dedotto quale fonte di danneggiamento della imbarcazione “Tiziana”.
In punto di ammissione della circostanza in parola (ovvero dell'omissione della denuncia) rilevante è il tenore testuale della prima memoria istruttoria di parte attrice ove, infatti, si legge: “Il non era a conoscenza di CP_1
tale obbligo, in quanto all'atto della sottoscrizione della polizza
assicurativa non gli sono state consegnate le condizioni contrattuali in essa
richiamate, ma li ha ricevute dopo il sinistro, a seguito di richiesta scritta
fatta attraverso il procuratore con lettera del 18.11.2015, inviata alla
compagnia via fax (cfr. pag.5Memoria I termine parte attrice).
Al contrario, dalla lettura della polizza, la tesi dell'attore viene sconfessata emergendo la preventiva ricezione del fascicolo informativo contenente le condizioni di polizza, dichiarazione seguita da sottoscrizione dell'assicurato non disconosciuta. Per di più la clausola contenuta nell'art. 6 (lett.e) delle condizioni contrattuali è sottoscritta anche in calce alla specifica (che richiama tra l'altro l'art.6) delle clausole ex art.1341 c.c.
debitamente sottoscritta (cfr. doc. n.3 fascicolo parte convenuta).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla superiore ragione giuridica,
l'indennizzo non è dovuto in quanto non sussiste esborso sostenuto dal pag. 8/12 contraente assicurato, concretamente riconducibile al sinistro lamentato,
stante l'ammissione di parte attrice secondo cui “la società che ha
provveduto alla riparazione della barca del ha preferito non CP_1
emettere la fattura visto che il non aveva corrisposto la somma CP_1
dovuta stante, l'accordo tra le parti e cioè che il avrebbe pagato CP_1
il debito nel momento in cui avrebbe percepito l'indennizzo
dall'Assicurazione. Non vi era alcun obbligo ad emettere la fattura dato
che non vi è stato il pagamento della riparazione” (cfr. I memoria 183 VI
c.pc. attore pag. 2).
L'assenza di esborso preclude - in via tranciante- rispetto ad ogni considerazione sulla carenza di prova dell'evento e del nesso causale di causa tra i danni ed esso e, ancora più marcatamente, di prova del danno stesso, l'esistenza del diritto all'indennizzo.
Di conseguenza, anche in questa sede, si conferma l'inammissibilità per superfluità della CTU richiesta.
Per le ragioni esplicitate in parte motiva - da cui consegue la valutazione di sostanziale infondatezza della domonda oggetto di esame - le spese processuali, vanno regolate secondo la soccombenza e si liquidano secondo il valore dichiarato e non contestato (scaglione di valore compreso tra pag. 9/12 € 5.200,00 ed € 26.000,00 ) ai valori medi stante il pregio della difesa tecnica espletata.
Va respinta l'istanza proposta ai sensi del comma I dell'art. 96 c.p.c. – così
intesa la richiesta di accertamento del solo o colpa grave cui è correlata la domanda di liquidazione dei danni in via equitativa (cfr. conclusioni memoria responsiva e, da ultimo, note conclusive del 6.10.25) – in mancanza di prova del danno.
Premesso, al riguardo e in via generale, che l'avvio del giudizio senza l'adempimento della mediazione – come pure lamentato dalla convenuta
(cfr. note conclusive) – non può, per ciò solo, pOR quale indice della condotta negliente grave della parte – giacché è lo stesso legislatore che disciplina il congegno della mediazione con la possibilità (recte con il potere-dovere) del giudice di assegnare il termine per procedervi in corso di causa – in ogni caso, con condivisibile è la ricostruzione basata sul distinguo tra le diverse ipotesi normate all'art. 96 c.p.c.
«La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1,
c.p.c. richiede la prova del dolo o della colpa grave della parte
soccombente nonché dell' allegazione e dimostrazione di
un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d' ufficio ex art.
96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece
pag. 10/12 dall' elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente
qualificabile come abuso del processo, ossia l' avere agito o resistito
pretestuosamente. In difetto di tali presupposti, non può dispOR la
condanna per lite temeraria» (cfr. Corte appello Napoli sez. IV,
19/07/2025, n.3863).
Nella specie, quindi, la mancanza di sufficiente prova di un danno ulteririore, non refondibile con le spese di lite, depone per la reiezione della istanza ex art. 96 co. I c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
2211/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
DICHIARA infondate e rigetta le domande di parte attrice e per l'effetto:
ON (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta
[...]
(C.F che si liquidano in complessivi euro CP_2 P.IVA_1
5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio;
€ 777,00 per fase introduttiva;
€ 1.680,00 per fase istruttoria;
€ 1.701,00 per fase decisoria), oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta.
Barcellona P.G. 09.11.2025
La Giudice
pag. 11/12 Dott.ssa Elisa Di NN
pag. 12/12