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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente -
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti. CORETTI C.F._1
GIULIA e FILOMENA DANIELA PICCOLO presso le quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Bausan n.36
E
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. SCOZZAFAVA C.F._2
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via
Cola di Rienzo n.217
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 e Parte_1 Pt_2
, premesso che avevano contratto matrimonio in Roma il 31.07.2018, che
[...]
1 dalla loro unione non erano nati figli e che la comunione materiale e spirituale era cessata dal giugno 2023 ovvero da quando avevano deciso di vivere di fatto separati, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49 e ss.
c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare come richiesto dalle stesse parti.
All'udienza del 16.04.2024 i ricorrenti facevano pervenire note scritte congiunte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi e successivamente divorziare alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, liberamente ed espressamente, acconsentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, continueranno a vivere separati, come di fatto già avviene dal 3.06.2023, con l'obbligo del mutuo rispetto fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra al Parte_2 Parte_1 seguente Iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese, un importo mensile pari ad € 200,00 (duecento/00), a titolo di mantenimento. Tale Org_ importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici come per legge.
3. Il sig. ritirerà tutti i propri effetti e beni personali, che le parti Parte_2 individueranno di comune accordo con separato atto, ancora presenti nel locale
2 della cantina condominiale situata presso l'abitazione della Sig.ra entro Parte_1 il 30.01.2024.
4. Per quanto altro non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia.
5. I suddetti patti decorreranno dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
6. Le spese legali sono compensate tra le parti.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porli alla base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Passando alle spese di giudizio, nulla si dispone in questa sede definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 c.c. dei ricorrenti e Parte_1
Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.119 , P.I, S.30, anno 2018 )
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
3 • spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.04.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente -
Dott.ssa Angela Arena - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti. CORETTI C.F._1
GIULIA e FILOMENA DANIELA PICCOLO presso le quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Bausan n.36
E
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. SCOZZAFAVA C.F._2
FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via
Cola di Rienzo n.217
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 e Parte_1 Pt_2
, premesso che avevano contratto matrimonio in Roma il 31.07.2018, che
[...]
1 dalla loro unione non erano nati figli e che la comunione materiale e spirituale era cessata dal giugno 2023 ovvero da quando avevano deciso di vivere di fatto separati, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49 e ss.
c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare come richiesto dalle stesse parti.
All'udienza del 16.04.2024 i ricorrenti facevano pervenire note scritte congiunte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi e successivamente divorziare alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151
1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile che sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, liberamente ed espressamente, acconsentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, continueranno a vivere separati, come di fatto già avviene dal 3.06.2023, con l'obbligo del mutuo rispetto fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra al Parte_2 Parte_1 seguente Iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese, un importo mensile pari ad € 200,00 (duecento/00), a titolo di mantenimento. Tale Org_ importo sarà rivalutato, di anno in anno, secondo gli indici come per legge.
3. Il sig. ritirerà tutti i propri effetti e beni personali, che le parti Parte_2 individueranno di comune accordo con separato atto, ancora presenti nel locale
2 della cantina condominiale situata presso l'abitazione della Sig.ra entro Parte_1 il 30.01.2024.
4. Per quanto altro non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia.
5. I suddetti patti decorreranno dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
6. Le spese legali sono compensate tra le parti.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porli alla base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Passando alle spese di giudizio, nulla si dispone in questa sede definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito del decorso dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 c.c. dei ricorrenti e Parte_1
Parte_2
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.119 , P.I, S.30, anno 2018 )
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
3 • spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.04.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Carla Hubler
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